Supplemento ordinario n. 99 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 300

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1 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, dall amministrazione competente per materia, ai sensi dell art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uf ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo ne di facilitare la lettura sia delle disposizioni di legge modi cate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l ef cacia degli atti legislativi qui riportati. Note all art. 1: Comma 1: Si riporta il testo del comma 3 dell articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e nanza pubblica): Art. 11 Manovra di nanza pubblica 1-2 (omissis ) 3. La legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti nanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale. In particolare, essa indica: a) il livello massimo del ricorso al mercato nanziario e del saldo netto da nanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse speci camente indicate; b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1 gennaio dell anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all andamento dell in azione. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, con riferimento ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; c) gli importi dei fondi speciali previsti dall articolo 18 e le corrispondenti tabelle; d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quanti cazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie; e) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei ri nanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; f) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente; g) l importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modi che del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell esercizio, è conservato nel conto dei residui no alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all emanazione dei provvedimenti negoziali; h) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti; i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m) ; l) norme recanti misure correttive degli effetti nanziari delle leggi di cui all articolo 17, comma 13; m) le norme eventualmente necessarie a garantire l attuazione del Patto di stabilità interno, come de nito ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 10 -bis, comma 1, lettera d), nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come modi cato dall articolo 51, comma 3, della presente legge. (omissis ) Comma 2: Si riporta il testo del comma 3 dell articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell Istituto nazionale della previdenza sociale e dell Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro): Art.37. Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali 1-2 (Omissis ) 3. Sono a carico della gestione: a) le pensioni sociali di cui all articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modi cazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modi cazioni e integrazioni; b) l onere delle integrazioni di cui all articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ; c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l anno 1988 dall articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge nanziaria, in base alle variazioni dell indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale; d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modi cazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato; e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; f) l onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modi cazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge. (omissis ) Si riporta il testo dei commi 15 e 34 dell articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modi cazioni (Misure per la stabilizzazione della nanza pubblica): Art.59. Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità (omissis ) 15. Con effetto dal 1 gennaio 1998 le aliquote contributive per il nanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell INPS sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1 gennaio 1999 no al raggiungimento dell aliquota di 19 punti percentuali. Per l anno 1998 l aliquota contributiva per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è incrementata rispetto a quella già prevista dalle vigenti disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell INPS e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà. Gli scultori, i pantogra sti, i tornitori a mano, i pittori, i decoratori e i ri nitori aventi sede nelle zone di montagna che esercitano la loro attività artistico-tradizionale in forma di ditta individuale sono considerati lavoratori autonomi ai ni della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modi cazioni ed integrazioni, e conseguentemente sono sottoposti alla aliquota contributiva prevista dal presente comma per la relativa gestione pensionistica (Omissis ) 322

2 34. L importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modi cazioni, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell integrale assunzione a carico dello Stato dell onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, è incrementato della somma di lire miliardi con effetto dall anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n Tale somma è assegnata per lire miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera c). A decorrere dall anno 1998, in attuazione dell articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui all articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi all ultimo consuntivo approvato, sono de nite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di ripartizione le quote dell importo assegnato alla gestione speciale minatori e all Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di quello de nito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successive modi cazioni, rivalutato, a decorrere dall anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge nanziaria, ai sensi dell articolo 37, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modi cazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria all Ente poste italiane no alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da quest ultimo Ente per conto dell INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di interessi. (omissis ) Si riporta il testo del comma 4 dell articolo 2 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012): Art. 2 Gestioni previdenziali 1-3 (omissis ) 4. È istituita presso l Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica (INPDAP) la «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale», il cui nanziamento è assunto dallo Stato. Nell ambito del bilancio dell IN- PDAP, sono istituite apposite evidenze contabili, relative alla gestione di cui al primo periodo del presente comma, nonché alle gestioni che erogano trattamenti pensionistici e di ne servizio. Sono a carico della gestione di cui al primo periodo: a) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dall INPDAP. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge di stabilità, in base alle variazioni dell indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall Istituto centrale di statistica incrementato di un punto percentuale ed è ripartita tra le evidenze contabili interessate con il procedimento di cui all articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modi cazioni; b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da speci che disposizioni di legge. (omissis ) Si riporta il testo dell articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modi cazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): Art. 14 Conferenza di servizi 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti. 3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l interesse pubblico prevalente. L indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell interessato, dall amministrazione competente per l adozione del provvedimento nale. 5. In caso di af damento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. 5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni. Comma 3: Il testo del comma 4 dell articolo 2 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è citato nelle note al comma 2. Comma 6: Si riporta il testo del comma 56 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), come modi cato dalla presente legge: 56. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l anno 2014 e a 10 milioni di euro per l anno 2015, destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative a l ne di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive. Comma 7: Si riporta il testo del comma 4 dell articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modi cato dalla presente legge: Art. 39 Misure per le micro, piccole e medie imprese 1-3 (Omissis ) 4. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di nanziamenti erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari nanziari iscritti nell elenco speciale di cui all articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modi cazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d intesa con il Ministro dell Economia e delle Finanze, sono de nite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l ammontare massimo delle disponibilità nanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. (Omissis ) Comma 8: Il testo del comma 4 dell articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 è citato nelle note al comma 7. Comma 10: Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 recante Attuazione dell articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2012, n. 30. Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante Attuazione dell articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di at- 323

3 tuazione delle opere pubbliche, di veri ca dell utilizzo dei nanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2012, n. 30. Comma 11: Si riporta il testo del comma 1 dell articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modi cazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modi cato dalla presente legge: Art. 1. ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura 1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d imposta, nella misura del: a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013; b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre (Omissis ). Comma 12: Si riporta il testo dell articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) [Testo post riforma 2004], come modi cato dalla presente legge: Art. 13. Altre detrazioni 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c -bis ), d), h -bis ) e l), spetta una detrazione dall imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell anno, pari a: a) euro, se il reddito complessivo non supera euro. L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a euro; b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l importo corrispondente al rapporto tra euro, diminuito del reddito complessivo, e euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro. 1-bis. Qualora l imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a ), e 50, comma 1, lettere a ), b), c ), c-bis ), d), h-bis ) e l ), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell anno, pari a: a) euro, se il reddito complessivo non supera euro. L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; b) euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l importo corrispondente al rapporto tra euro, diminuito del reddito complessivo, e euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; c) euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro. 4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: a) euro, se il reddito complessivo non supera euro. L ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; b) euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l importo corrispondente al rapporto tra euro, diminuito del reddito complessivo, e euro, se l ammontare del reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro; c) euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro. 5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: a) euro, se il reddito complessivo non supera euro; b) euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro. 5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell anno. 6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. 6-bis. Ai ni del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all articolo 10, comma 3 -bis. Comma 13: Il testo del comma 1 -bis dell articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, è citato nelle note allo stesso comma 12. Si riporta il testo del comma 1 dell articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 238 (Incentivi scali per il rientro dei lavoratori in Italia): Art. 3 (Caratteristiche dei bene ci) 1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi d impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone siche di cui all articolo 2 concorrono alla formazione della base imponibile ai ni dell imposta sul reddito delle persone siche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali: a) 20 per cento, per le lavoratrici; b) 30 per cento, per i lavoratori. (Omissis ). Si riporta il testo del comma 1 dell articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: Art. 17. Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scienti ci residenti all estero. Applicazione del credito d imposta per attività di ricerca in caso di incarico da parte di committente estero 324

4 1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono scalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai ni delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell imposta regionale sulle attività produttive. L incentivo di cui al presente comma si applica, a decorrere dal 1 gennaio 2009, nel periodo d imposta in cui il ricercatore diviene scalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza scale in Italia. (Omissis ). Comma 14 Si riporta il testo dell articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione nanziaria e di competitività economica), convertito, con modi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modi cato dal successivo comma 14 del presente articolo: Art. 44 Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all estero 1. Ai ni delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i sette anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza scale nel territorio dello Stato. 2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell imposta regionale sulle attività produttive. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2011, nel periodo d imposta in cui il ricercatore diviene - scalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d imposta successivi sempre che permanga la residenza scale in Italia. 3-bis. All articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua.». Comma 15: Il testo del comma 1 -bis dell articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è citato nelle note al comma 12. Si riporta il testo degli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi): Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) 1. Gli enti e le società indicati nell articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell articolo 5 del predetto testo unico e le persone siche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone siche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell imposta sul reddito delle persone siche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l importo corrispondente all ammontare della ritenuta. 1-bis I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all estero di cui all articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8 -bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute. 2. La ritenuta da operare è determinata: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell imposta sul reddito delle persone siche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice scale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l applicazione delle sanzioni previste dall articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modi cazioni. b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell imposta sul reddito delle persone siche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico; d) sulla parte imponibile del trattamento di ne rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all articolo 17 dello stesso testo unico; d-bis ) e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l imposta dovuta sull ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modi cazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modi cazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di ne anno entro il 28 febbraio dell anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L importo che al termine del periodo d imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all estero le imposte ivi pagate a titolo de nitivo sono ammesse in detrazione no a concorrenza dell imposta relativa ai predetti redditi prodotti all estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 4. Ai ni del compimento delle operazioni di conguaglio di ne anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal ne il sostituito deve consegnare al sostituto d imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certi cazione unica concernente i redditi di lavoro dipen- 325

5 dente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici. 5. Art. 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato) 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all articolo 23, devono effettuare all atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell imposta sul reddito delle persone siche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità: a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all articolo 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere sso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell articolo 23; b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all atto del pagamento o, in mancanza, con l aliquota del primo scaglione di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico; d) sulla parte imponibile del trattamento di ne rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all articolo 17, dello stesso testo unico; e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito. 2. Gli uf ci che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere sso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell articolo 23, con le modalità in esso stabilite. A tal ne, all inizio del rapporto, il sostituito deve speci care quale delle opzioni previste al comma 3 dell articolo 23 intende adottare. Ai ni delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere sso e continuativo devono comunicare ai predetti uf ci, entro la ne dell anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell anno successivo, l ammontare delle somme corrisposte, l importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo speci che tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle nanze. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell articolo 23, comma Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all atto del pagamento, una ritenuta d acconto dell imposta sul reddito delle persone siche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell imposta sul reddito delle persone siche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l importo corrispondente all ammontare della ritenuta. 5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24,25, 25 -bis, 26 e 28 effettuano all atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse. Si riporta il testo dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modi cazioni (Norme di sempli cazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni): Art. 17 (Oggetto) 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all anno dell imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell istanza da cui il credito emerge. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione; b) all imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all Art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell imposta sul valore aggiunto; d) all imposta prevista dall Art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; [d -bis ) all addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone siche;] e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell Art. 20; h-bis ) al saldo per il 1997 dell imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modi cazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modi cato dall Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modi cazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter ) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle nanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater ) al credito d imposta spettante agli esercenti sale cinematogra che; h-quinquies ) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell incremento all addizionale comunale debbono riversare all INPS, ai sensi dell articolo 6 -quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modi cazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modi cazioni. 326

6 2-bis. Comma 16: Si riporta il testo del comma 2 dell articolo 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modi cato dalla presente legge: Art. 51. Determinazione del reddito di lavoro dipendente [Testo post riforma 2004] 1 (Omissis ) 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente ne assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all articolo 10, comma 1, lettera e -ter ), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai ni del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell articolo 10, comma 1, lettera e -ter ); b) c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, no all importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se af date a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) e d f) del comma 1 dell articolo 47 ; f) l utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell articolo 12 ; f-bis ) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari; g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d imposta in cui avviene la cessione; g-bis ) h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all interno dell impresa nella misura del 25 per cento dell ammontare percepito nel periodo d imposta; i -bis ) le quote di retribuzione derivanti dall esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all accredito contributivo presso l assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. (Omissis ). Comma 18: Si riporta il testo dell articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modi cazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modi- cato dalla presente legge: Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certi cati) 1. Al ne di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, fermi restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modi cazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e certi cati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell articolo 9, comma 3 -bis e 3 -ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modi cazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ride nizione di cui al successivo comma 3. Sono, altresì, assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento dell effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ride nizione di cui al successivo comma 3, i suddetti debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non ancora certi cati alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a condizione che: a) i soggetti creditori presentino istanza di certi cazione improrogabilmente entro il 31 ottobre 2014, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all articolo 7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del 2013; b) i crediti siano oggetto di certi cazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici. La certi cazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione dell istanza. Il diniego, anche parziale, della certi cazione, sempre entro il suddetto termine, deve essere puntualmente motivato. Ferma restando l attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui all articolo 9, comma 3 -bis, del predetto decreto legge n. 185 del 2008, il mancato rispetto di tali obblighi comporta a carico del dirigente responsabile l applicazione delle sanzioni di cui all articolo 7, comma 2, del predetto decreto legge n. 35 del Le amministrazioni di cui al primo periodo che risultino inadempienti non possono procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all indebitamento no al permanere dell inadempimento. 2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma 1 non rilevano ai ni dei vincoli e degli obiettivi del patto di stabilità interno. 3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certi cato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario nanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto del Ministro dell economia e delle nanze di cui al comma 4. Avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, una ride nizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell operazione, delegazione di pagamento, a norma della speci ca disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni debitrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell ambito delle operazioni di ride nizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito di cui al presente comma al ripristino della normale gestione della liquidità. L operazione di ride nizione, le cui condizioni nanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, può essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all intermediario nanziario cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario nanziario qualora il cessionario non consenta alla suddetta operazione di ride nizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito certi cato è ceduto di diritto alla predetta banca o intermediario nanziario. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modi cazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché istituzioni nanziarie dell Unione Europea e internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli intermediari nanziari, sulla base di una convenzione quadro con l Associazione Bancaria Italiana, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e ceduti ai sensi del presente comma, anche al ne di effettuare operazioni di ride nizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche amministrazioni debitrici rilasciano delegazione di pagamento, a norma della speci ca disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere effettuato nei limiti di una dotazione nanziaria stabilita dalla Cassa 327

7 depositi e prestiti S.p.A. medesima. I crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1, già oggetto di ride nizione possono essere acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, ovvero da questi ultimi ceduti a Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché alle istituzioni nanziarie dell Unione europea e internazionali. Alle operazioni di ride nizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti di cui al presente comma, che non costituiscono indebitamento, non si applicano i limiti ssati, per le regioni a statuto ordinario, dall articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per gli enti locali, dagli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, per le altre pubbliche amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti. 4. Per le nalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell economia e delle nanze un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite risorse pari a euro 150 milioni. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell allegato allo stato di previsione del Ministero dell economia e delle nanze di cui all articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n La gestione del Fondo può essere af- data a norma dell articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modi cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell economia e delle nanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono de niti termini e modalità tecniche di attuazione dei commi 1 e 3, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ride nizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di operatività e di escussione della garanzia del Fondo, nonché della garanzia dello Stato di ultima istanza. 5. In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati alla data dell effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all ente debitore a valere sul bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al comma 4 sono disciplinate le modalità per l esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma, anche al ne di garantire il recupero delle somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute all ente debitore a valere sul bilancio dello Stato. 6. Nello stato di previsione del Ministero dell Economia e delle Finanze è istituito, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l anno 2014 nalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Il Ministro dell economia e delle nanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 7. I commi 12 -ter, 12-quater, 12-quinquies, 12 -sexies e 12 -septies dell articolo 11, del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modi cazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, sono abrogati. 7-bis. Le cessioni dei crediti certi cati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certi cazioni di cui al comma 1 dell articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modi cazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari nanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o a istituzioni nanziarie dell Unione europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certi cati si intendono noti cate e sono ef caci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le ri utino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le disposizioni di cui all articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le disposizioni di cui all articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle cessioni effettuate dai suddetti cessionari in favore dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n ter. Le veri che di cui all articolo 48 -bis del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono effettuate dalle pubbliche amministrazioni esclusivamente all atto della certi cazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali alla data del 31 dicembre 2013, tramite la piattaforma elettronica nei confronti dei soggetti creditori. All atto del pagamento dei crediti certi cati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni effettuano le predette veri che esclusivamente nei confronti del cessionario. 7-quater. L articolo 8 e il comma 2 -bis dell articolo 9 del decretolegge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modi cazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono abrogati. 7-quinquies. La regolarità contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 7-bis del presente articolo è de nitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva di cui all articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di validità, allegato all atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta. All atto dell effettivo pagamento dei crediti certi cati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debitrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario. Comma 19: Si riporta il testo del comma 7 -bis dell articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), convertito, con modi cazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9: Art. 12 Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa 1-7 (Omissis ) 7-bis. Con decreto del Ministro dell economia e delle nanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di nanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certi cati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell economia e delle nanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Uf ciale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Uf ciale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all agente della riscossione. (Omissis ). Comma 20: Si riporta il testo dell articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come modi cato dalla presente legge: Art. 11. Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta 1. Nella determinazione della base imponibile: a) sono ammessi in deduzione: 1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; 2) per i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell energia, dell acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento ri uti, un importo pari a euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; 3) per i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti nanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell energia, dell acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento ri uti, un importo no a euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a euro per 328

8 i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modi cazioni; 4) per i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell energia, dell acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento ri uti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; 5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall articolo 13, comma 2, del decretolegge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modi cazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modi cazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza scale; b) non sono ammessi in deduzione: 1) 2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all articolo 49, commi 2, lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi; 4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell articolo 47 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi; 5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi; 6) 1.1 Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui all articolo 3, comma 1, lettera d), e per le società agricole di cui all articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si applicano, nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale. 1 bis. Per le imprese autorizzate all autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n bis. Per i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettere da a) a d e), sono ammessi in deduzione, no a concorrenza, i seguenti importi: a) euro se la base imponibile non supera euro ,91; b) euro se la base imponibile supera euro ,91 ma non euro ,91; c) euro se la base imponibile supera euro ,91 ma non euro ,91; d) euro se la base imponibile supera euro ,91 ma non euro ,91; d-bis ) per i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) del presente comma è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro e di euro bis.1. Ai soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettere da a) a d e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d imposta a euro , spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d imposta no a un massimo di cinque. Ai ni del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro. 4 bis.2. In caso di periodo d imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell attività in corso d anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4 -bis e dei componenti positivi di cui al comma 4 -bis.1 sono ragguagliati all anno solare. Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4 -bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modi cazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l importo è ridotto in base al rapporto di cui all articolo 10, comma 2. 4-ter. I soggetti di cui all articolo 4, comma 2, applicano le deduzioni indicate nel presente articolo sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale. 4-quater. A decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell incremento complessivo del costo del personale classi cabile nell articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d imposta in cui è avvenuta l assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d imposta. La suddetta deduzione decade se, nei periodi d imposta successivi a quello in cui è avvenuta l assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali veri catesi in società controllate o collegate ai sensi dell articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all incremento dei lavoratori utilizzati nell esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell esercizio dell attività istituzionale si considera, sia ai ni dell individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai ni della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all articolo 10, comma 2. Non rilevano ai ni degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall attività istituzionale all attività commerciale. Nell ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di super cie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell impresa sostituita. 4-quinquies. 4 sexies. 4 septies. Per ciascun dipendente l importo delle deduzioni ammesse dai commi 1, 4 -bis.1 e 4-quater non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), e 4 -bis octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per 329

9 il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a ), 1-bis, 4-bis.1 e 4 -quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto e per le società agricole di cui all articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modi cazioni, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo. Comma 21: Si riporta il testo degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali): Art. 5. Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali 1. Per i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell esercizio. 2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classi cate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell articolo 2425 del codice civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione nanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l acquisizione di marchi d impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall imputazione al conto economico. 4. I componenti positivi e negativi classi cabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d imposta precedenti o successivi. 5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta quali cazione, imputazione temporale e classi cazione previsti dai princìpi contabili adottati dall impresa. Art. 5-bis Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali 1. Per i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l ammontare dei ricavi di cui all articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze nali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell ammortamento e dei canoni di locazione anche nanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione nanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di quali cazione, imputazione temporale e classi cazione valevoli per la determinazione del reddito d impresa ai ni dell imposta personale. 2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all articolo 5. L opzione è irrevocabile per tre periodi d imposta e deve essere comunicata con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l opzione. Al termine del triennio l opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l impresa non opti, secondo le modalità e i termini ssati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile. Art. 6. Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società nanziari 1. Per le banche e gli altri enti e società nanziari indicati nell articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modi cazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: a) margine d intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi; b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento; c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento; c -bis ) retti che e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. (33) 2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione nanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell albo previsto dall articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall intermediario. 3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modi cazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive. 4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori. 5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata. 6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Uf ciale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo Si applica il comma 4 dell articolo Per la Banca d Italia e l Uf cio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti: a) interessi netti; b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe; c) costi per servizi di produzione di banconote; d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario; e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento; f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento. 8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione nanziaria, desunta dal contratto; dell imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 330

10 1992, n Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l acquisizione di marchi d impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall imputazione al conto economico. (31) 9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o nanziaria, per le quali sussista l obbligo dell iscrizione, ai sensi dell articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nell apposita sezione dell elenco generale dei soggetti operanti nel settore nanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall applicazione dell articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. Art. 7. Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classi cati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento; b-bis ) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. 2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classi- cate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione nanziaria, desunta dal contratto; l imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. 3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l esercizio dell impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l acquisizione di marchi d impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall imputazione al conto economico. 4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1 dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uf ciale n. 289 del 12 dicembre Art. 8. Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera c) 1. Per i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera c), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l ammontare dei compensi percepiti e l ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai ni della dichiarazione dei redditi. Art. 9. Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera d) 1. Per i soggetti di cui all articolo 3, comma 1, lettera d), e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all articolo 78 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l ammontare dei corrispettivi e l ammontare degli acquisti destinati alla produzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attività di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai ni delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell articolo 5. L opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di cui all articolo 19 ed ha effetto dall inizio del periodo di imposta cui essa si riferisce e no a quando non è revocata e in ogni caso per almeno quattro periodi di imposta. 3. Per i soggetti che esercitano attività agricola, diversi da quelli di cui al comma 1, dalle società e enti di cui all articolo 3, comma 1, lettera a), e dalle società di cui alla successiva lettera b), la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui all articolo 5. Il testo dell articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 è citato nelle note al Comma 15 del presente articolo. Comma 23: Si riporta il testo del comma 2 dell articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modi cazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: Art. 2 (Disposizioni in materia di IRAP) 1. A decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modi cazioni: a) all articolo 16, comma 1, le parole l aliquota del 3,9 per cento sono sostituite dalle seguenti: l aliquota del 3,50 per cento ; b) all articolo 16, comma 1 -bis, sono apportate le seguenti modi cazioni: 1) alla lettera a), le parole l aliquota del 4,20 per cento sono sostituite dalle seguenti: l aliquota del 3,80 per cento ; 2) alla lettera b), le parole l aliquota del 4,65 per cento sono sostituite dalle seguenti: l aliquota del 4,20 per cento ; 3) alla lettera c), le parole l aliquota del 5,90 per cento sono sostituite dalle seguenti: l aliquota del 5,30 per cento ; c) all articolo 45, comma 1, le parole nella misura dell 1,9 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 1,70 per cento. 2. Ai ni della determinazione dell acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di cui all articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modi cazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, si tiene conto, rispettivamente, delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento. 3. All articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole no ad un massimo di un punto percentuale sono sostituite dalle seguenti: no ad un massimo di 0,92 punti percentuali. 4. Le aliquote dell imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora variate ai sensi dell articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1 del presente articolo. Si riporta il testo dell articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone siche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative), convertito, con modi cazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modi cazioni: Art

11 2. Le disposizioni concernenti gli interessi e la sopratassa per il caso di omesso, insuf ciente o ritardato versamento degli acconti dell imposta sul reddito delle persone siche, dell imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell imposta locale sui redditi non si applicano: a) in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, è di ammontare non superiore a lire 100 mila per i contribuenti soggetti all imposta sul reddito delle persone siche nonché a lire 40 mila per i contribuenti soggetti all imposta sul reddito delle persone giuridiche e per quelli soggetti all imposta locale sui redditi; b) in caso di insuf ciente versamento della prima rata, se l importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso; c) in caso di omesso o insuf ciente versamento della seconda rata, se l importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso. 3. Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall ammontare della prima rata dell acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata. 3-bis. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dai versamenti di acconto relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i soggetti il cui esercizio non coincide con l anno solare le predette disposizioni si applicano dal medesimo periodo di imposta sempre che alla data suindicata non siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente. Comma 24: Si riporta il testo del comma 1 dell articolo 2 del citato decretolegge n. 201 del 2011, convertito, con modi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modi cato dalla presente legge: Art. 2 Agevolazioni scali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani 1. A decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modi cazioni, un importo pari all imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5 -bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4 -octies, del medesimo decreto legislativo n. 446 del (Omissis ). Comma 25: Il testo del comma 4 -octies dell articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è stato introdotto dal comma 20 del presente articolo. Comma 26: Si riporta il testo del comma 756 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modi cazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge nanziaria 2007), come modi cato dalla presente legge: 756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1 gennaio 2007, al ne del nanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo af uisce un contributo pari alla quota di cui all articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all opzione di cui al comma 756-bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di ne rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva. Comma 27: Il testo del comma 1 -bis dell articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è citato nelle note al comma 12 del presente articolo. Comma 28: Si riporta il testo dell articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modi cazioni (Disciplina delle forme pensionistiche complementari): Art. 10. Misure compensative per le imprese 1. Dal reddito d impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di ne rapporto di cui all articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento. 2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modi cazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di ne rapporto di cui all articolo 2120 del codice civile. 3. Un ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di ne rapporto di cui all articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al usso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modi cazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modi cazioni Le misure di cui al comma 1 si applicano previa veri ca della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia. Comma 29: Il testo del comma 2 dell articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è citato nelle note al comma 28 del presente articolo. Si riporta il testo dell articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di ne rapporto e norme in materia pensionistica): 3. Norme in materia pensionistica. A decorrere dall anno 1983 e con effetto dal 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre di ciascun anno, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed all articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modi cazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall articolo 7 della predetta legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall articolo 14 -septies de l decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modi cazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono aumentati nella misura pari alla variazione percentuale, come de nita nel comma seguente, dell indice del costo della vita calcolato dall ISTAT ai ni della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell industria. Alle date di cui al comma precedente la variazione si determina confrontando il valore medio dell indice relativo al periodo compreso tra l ottavo ed il sesto mese con il valore medio dell indice relativo al periodo compreso tra l undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha effetto l aumento. Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si applicano le norme di cui all articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, ssato per ciascun punto in lire mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma seguente. Il numero dei punti è uguale a quello accertato per i lavoratori con riferimento ai periodi indicati nel secondo comma. Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo. 332

12 L adeguamento periodico dei contributi calcolato con la perequazione automatica delle pensioni è effettuato con decorrenza dal 1 aprile, dal 1 luglio e dal 1 ottobre. A decorrere dal 1 gennaio 1983 ai titolari di pensione o assegno indicati nell articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le variazioni nella misura mensile dell indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modi cazioni, sono apportate trimestralmente sulla base dei punti di variazione del costo della vita registrati tra gli indici indicati nel secondo comma del presente articolo. Con decreto del Ministro del tesoro sono adeguate dalla predetta data le aliquote contributive delle relative gestioni previdenziali. Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti gurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell anno solare cui la settimana stessa si riferisce, la retribuzione media di ciascun anno solare si determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti gurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, effettiva o gurativa, o volontaria. Per l anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa. La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell indice annuo del costo della vita calcolato dall ISTAT ai ni della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell industria, tra l anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione. La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del comma precedente, non è presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell anno solare da cui decorre la pensione. Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, il limite massimo di retribuzione annua di cui all articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai ni della determinazione della pensione a carico del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, è adeguato annualmente con effetto dal 1 gennaio con la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni a carico del fondo predetto d importo superiore al trattamento minimo. Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell ambito di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti. Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile. I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall ammontare della quota del trattamento di ne rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa. Qualora il trattamento di ne rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto per il nanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto. Comma 30: Si riporta il testo dell articolo 46 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modi cazioni (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): Art. 46 Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi 1. La concessione di nanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all esercizio dell impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a oggetto: a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti niti, frutti, bestiame e merci; c) beni comunque acquistati con il nanziamento concesso; d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti. 1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi da società ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori quali cati ai sensi dell articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1 -bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l ammontare e le condizioni del nanziamento o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1 -bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell articolo 2414 del codice civile o di cui all articolo 2483, comma 3, del codice civile nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto. 3. L opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uf ci del luogo ove ha sede l impresa nanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio. 4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione. 5. Fermo restando quanto disposto dall art del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. 6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà. Comma 31: Si riporta il testo dell articolo 2120 del codice civile: Art Disciplina del trattamento di ne rapporto. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di ne rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all importo della retribuzione dovuta per l anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai ni del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell anno per una delle cause di cui all articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l applicazione di un tasso costitui- 333

13 to dall 1,5 per cento in misura ssa e dal 75 per cento dell aumento dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell anno precedente. Ai ni della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l incremento dell indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giusti cata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i gli, documentato con atto notarile. L anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di ne rapporto. Nell ipotesi di cui all articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l accoglimento delle richieste di anticipazione. Si riporta il testo dell articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa): Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) Sono revocati, salvo che l altra parte provi che non conosceva lo stato d insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l altra parte conosceva lo stato d insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. Non sono soggetti all azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell esercizio dell attività d impresa nei termini d uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca; c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell articolo bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l abitazione principale dell acquirente o di suoi parenti e af ni entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell attività d impresa dell acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio; d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione nanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all impresa e a coloro che hanno interesse all operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell amministrazione controllata, nonché dell accordo omologato ai sensi dell articolo 182 -bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all articolo 161; f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali. Comma 32: Si riporta il testo dell articolo 31 della citata legge n. 196 del 2009: Art. 31 Garanzie statali 1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle nanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti. Il testo dell articolo 46 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 è citato nelle note al comma 30 del presente articolo. Comma 36: Il testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 recante: Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 convertito, con modi cazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 2013, n Comma 38: Si riporta il testo del comma 1 dell articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: Art. 73. Soggetti passivi 1. Sono soggetti all imposta sul reddito delle società: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali; c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. (Omissis ). Comma 39 Si riporta il testo dell articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell andamento dei conti pubblici), convertito, con modi cazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: Art. 8. Ruling internazionale. 1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi, delle 334

14 royalties e alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che con gurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all Italia (52). 2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente uf cio dell Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d imposta nel corso del quale l accordo è stipulato e per i quattro periodi d imposta successivi, salvo che non intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al ne delle predette metodologie e risultanti dall accordo sottoscritto dai contribuenti (53). 3. In base alla normativa comunitaria, l amministrazione nanziaria invia copia dell accordo all autorità scale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni. 4. Per i periodi d imposta di cui al comma 2, l amministrazione nanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell accordo. 5. La richiesta di ruling è presentata al competente uf cio della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Comma 43: Il testo del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O. Comma 47: Si riporta il testo degli artt. 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell edilizia per la de nizione delle procedure d infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modi cazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modi cati dalla presente legge: Art. 14 Detrazioni scali per interventi di ef cienza energetica 1. Le disposizioni di cui all articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modi cazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente: a ) per interventi relativi a parti comuni degli edi ci condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015; b ) per l acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, no a un valore massimo della detrazione di euro. 2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, no a un valore massimo della detrazione di euro. 3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modi cazioni, e all articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n bis. Al ne di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell economia e delle nanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell ambito di tale attività, l ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai ni della detrazione scale di cui all articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Si riporta il testo dell articolo 16 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, come modi cato dalla presente legge: Art. 16 Proroga delle detrazioni scali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l acquisto di mobili 1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell articolo 16 -bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16 -bis, spetta una detrazione dall imposta lorda no ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all articolo 16 - bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su edi ci ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Uf ciale n. 105 dell 8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, no ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro per unità immobiliare, una detrazione dall imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall imposta lorda, no a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica, nalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro. Le spese di cui al presente comma sono computate, ai ni della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1. Comma 48: Si riporta il testo del comma 3 dell articolo 16 -bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modi cato dalla presente legge: Art. 16-bis Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riquali cazione energetica degli edi ci 1-2 ( Omissis ) 3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell unità immobiliare risultante nell atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l importo massimo di euro. (Omissis ). Comma 49: 335

15 Si riporta il testo del comma 5 dell articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia scale e di nanza pubblica), convertito, con modi cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: 10. Proroga di termini in materia di de nizione di illeciti edilizi. 1-4 (Omissis ) 5. Al ne di agevolare il perseguimento degli obiettivi di nanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione scale, nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle - nanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l anno 2005, derivanti dal comma 1. Comma 52: Si riporta il testo dell articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile): Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza) 1. Al veri carsi degli eventi di cui all articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l intesa, delibera lo stato d emergenza, ssandone la durata e determinandone l estensione territoriale con speci co riferimento alla natura e alla qualita degli eventi e disponendo in ordine all esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse nanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5 -quinquies, individuandonell ambito dello stanziamento complessivo quelle nalizzate alle attivita previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile veri chi che le risorse nalizzate alla attivita di cui alla lett. a) del comma 2,risultino o siano in procinto di risultare insuf cienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessita di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d emergenza per venir meno dei relativi presupposti e deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d emergenza. 1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non puo superare i 180 giorni prorogabile per non piu di ulteriori 180 giorni. 2. Per l attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all articolo 2,comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L attuazione delle ordinanze e curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: a) all organizzazione ed all effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall evento; b) al ripristino della funzionalita dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse nanziarie disponibili; c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all evento, entro i limiti delle risorse nanziarie disponibili e comunque nalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita ; d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino dellestrutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche dei danni subiti dalle attivita economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure de nite con la medesima o altra ordinanza; e) all avvio dell attuazione delle prime misure per far frontealle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse nanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata. 2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse perinformazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente ef caci e sono altresi trasmesse al Ministero dell economia e delle nanze perche comunichi gli esiti della loro veri ca al Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell economia e delle nanze, limitatamente ai pro li nanziari Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l attivita e impartendo speci che disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l attuazione degli interventi previsti ai quali af dare ambiti de niti di attivita, identi cati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attivita in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve speci care il contenuto dell incarico, i tempi e le modalita del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente. 4-bis. Per l esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non e prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l articolo 23 -ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso e commisurato proporzionalmente alla durata dell incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. 4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1 -bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell economia e delle nanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l inderogabilita dei vincoli di nanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di af damento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi. 4-quater. Con l ordinanza di cui al comma 4 -ter puo essereindividuato, nell ambito dell amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilita speciale appositamente aperta per l emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai ni del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4 -ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilita che residuano alla chiusura della contabilita speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. 4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita di protezione civile riguardanti le attivita di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di piani cazione dell emergenza, nonche sull utilizzo del Fondo per la protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 5-bis. Ai ni del rispetto dei vincoli di nanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo 336

16 giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti bene ciari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell economia e delle nanze, d intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di dif cile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l indicazione della relativa scadenza. Per l anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalita di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o piu soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giusti cativa, nonche deglieventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell economia e delle nanze-dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all Uf cio del bilancio per il riscontro di regolarita amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell interno. I rendiconti sono altresi pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalita telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n Al ne di garantire la trasparenza dei ussi nanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4 -quater. 5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attivita produttive, possono fruire della sospensione o del differimento per un periodo no a sei mesi dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l onere e la relativa copertura nanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell economia e delle nanze sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto e riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell economia e delle nanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualita di sostituti d imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo. 5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza,la Regione puo elevare la misura dell imposta regionale di cui all articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, no a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita. 5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il nanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l anno Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modi cazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n A decorrere dall anno nanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali e determinata annualmente, ai sensi dell articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n Sul conto nanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno,dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse nanziarie del Fondo per le emergenze nazionali. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni nanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modi che degli obiettivi del patto di stabilita interno, tali da garantire la neutralita in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all articolo 28 della legge n. 196 del 2009 e corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell aliquota dell accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche dell aliquota dell accisa sul gasolio usato come carburante di cui all allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modi cazioni. La misura dell aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, e stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell eventuale ricorso alla modalita di reintegro di cui al secondo periodo, all importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonche dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5 -ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell aliquota di accisa di cui al terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi dif colta per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attivita di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edi ci o comunque compromessa dagli eventi calamitosi puo essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell economia e delle nanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modi cazioni, e trasmesso alle Camere per l espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i pro li di carattere nanziario. Decorso inutilmente il termine per l espressione del parere, il decreto puo essere comunque adottato. 5-sexies. Il Fondo di cui all articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modi cazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo intervenire anche nei territori per i quali e stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal ne sono conferite al predetto Fondo le disponibilita rivenienti dal Fondo di cui all articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n Con uno o piu decreti di natura non regolamentare del Ministro dell economia e delle nanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalita per la concessione delle garanzie, nonche le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita nale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso. 5-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di speci che disposizioni normative a seguito di calamita naturali, e effettuato direttamente dal Ministero dell economia e delle nanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle nanze nonche di quelle versate all entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell economia e delle nanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse nanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell esercizio nanziario 2014, al pagamento di 337

17 mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette nalita, af uiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5 -quinquies del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali af uiscono altresi le disponibilita per le medesime nalita non impegnate nell esercizio nanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorche perenti, per la parte non piu collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell economia e delle nanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della nanza pubblica. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Uf ciale della Repubblica italiana, nonche trasmesse ai sindaci interessati af nche vengano pubblicate ai sensi dell articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali nonche avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dei commi 2 e 4 e disciplinata dal codice del processo amministrativo. Comma 53: Il testo vigente dell articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è citato nelle note al comma 52. Comma 54: Si riporta il testo dell articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modi cazioni (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30): Art. 70 (De nizione e campo di applicazione). 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalita dei committenti, a compensi superiori a euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attivita lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per gli anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione gurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attivita lavorative di natura occasionale rese nell ambito delle attivita agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l universita ; b) alle attivita agricole svolte a favore di soggetti di cui all articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l anno precedente negli elenchi anagra ci dei lavoratori agricoli. 3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilita interno. 4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita di cui all articolo 72 sono computati ai ni della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Si riporta il testo dell articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modi cazioni: Art. 50 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; b) le indennita e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualita, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per ni di studio o di addestramento professionale, se il bene ciario non e legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; c -bis ) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uf ci di amministratore, sindaco o revisore di societa, associazioni e altri enti con o senza personalita giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreche gli uf ci o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell attivita di lavoro dipendente di cui all articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell oggetto dell arte o professione di cui all articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente. d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche le congrue e i supplementi di congrua di cui all articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343; e) i compensi per l attivita libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all articolo 6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modi cazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; f) le indennita, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l esercizio di pubbliche funzioni nonche i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato; g) le indennita di cui all articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennita, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l assegno del Presidente della Repubblica; h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente all inizio dell erogazione; h-bis ) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate; i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne capitale ne lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell articolo

18 l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita a speci che disposizioni normative. 2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualita stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati. 3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall articolo 13. Si riporta il testo degli articoli da 61 a 69 bis del citato decreto legislativo n. 276 del 2003: Art. 61. (De nizione e campo di applicazione) 1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonche delle attivita di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center outbound per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto e consentito sulla base del corrispettivo de- nito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu progetti speci ci determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato nale e non puo consistere in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l esecuzione dell attivita lavorativa. Il progetto non puo comportare lo svolgimento di compiti meramente ((esecutivi e ripetitivi)), che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale. 2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell anno solare ovvero, nell ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo. ((2-bis. Se il contratto ha per oggetto un attivita di ricerca scienti- ca e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente)). 3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l esercizio delle quali e necessaria l iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche i rapporti e le attivita di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a ni istituzionali in favore delle associazioni e societa sportive dilettantistiche af liate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n Sono altresi esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa e i partecipanti a collegi e commissioni, nonche coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. 4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo piu favorevoli per il collaboratore a progetto. Art. 62. Forma 1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato nale che si intende conseguire; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l autonomia nella esecuzione dell obbligazione lavorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall articolo 66, comma 4. Art. 63. Corrispettivo 1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò nonché alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo speci co per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi pro li professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. 2. In assenza di contrattazione collettiva speci ca, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle gure professionali il cui pro lo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. Art. 64. Obbligo di riservatezza 1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti. 2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi. Art. 65. Invenzioni del collaboratore a progetto 1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. 2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall articolo 12 -bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modi cazioni. Art. 66. Altri diritti del collaboratore a progetto 1. La gravidanza, la malattia e l infortunio del collaboratore a progetto non comportano l estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. 2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. 3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. 4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modi cazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modi cazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modi che e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Uf ciale n. 71 del 26 marzo Art. 67. Estinzione del contratto e preavviso 1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l oggetto. 2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi pro li di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro. Art. 68. Rinunzie e transazioni 1. Nella riconduzione a un progetto dei contratti di cui all articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere 339

19 possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certi cazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell articolo 2113 del codice civile. Art. 69. Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto 1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l individuazione di uno speci co progetto ai sensi dell articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell articolo 61 sia venuto a con gurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 3. Ai ni del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell ordinamento, all accertamento della esistenza del progetto e non può essere esteso no al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente. Art. 69-bis Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione scale ai ni dell imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d imputazione di interessi, costituisca più dell 80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell arco di due anni solari consecutivi; c) che il collaboratore disponga di una postazione ssa di lavoro presso una delle sedi del committente. 2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso signi cativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnicopratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai ni del versamento dei contributi previdenziali di cui all articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell esercizio di attività professionali per le quali l ordinamento richiede l iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali quali cati e detta speci ci requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali. 4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al ne di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si con gura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall obbligo di iscrizione alla gestione separata dell INPS ai sensi dell articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente. Si riporta il testo del comma 2 dell articolo 53, e dell articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: Art. 53. Redditi di lavoro autonomo 1- (Omissis ) 2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell autore o inventore, di opere dell ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scienti co, se non sono conseguiti nell esercizio di imprese commerciali; c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell art. 41 (298) quando l apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata; e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia; f) i redditi derivanti dall attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n (Omissis ). Art. 60. Spese per prestazioni di lavoro 1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell opera svolta dall imprenditore, dal coniuge, dai gli, af dati o af liati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all impresa di cui al comma 4 dell articolo 5. Si riporta il testo dell articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: Art. 9. Determinazione dei redditi e delle perdite 1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria. 2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a). 3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. 4. Il valore normale è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell ultimo mese; b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all ammontare complessivo dei conferimenti; 340

20 c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo. 5. Ai ni delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società. Si riporta il testo del comma 2 dell articolo 54, e del comma 5 dell articolo 102 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: Art. 54. Determinazione del reddito di lavoro autonomo 1 1 -quater (Omissis ) 2. Per i beni strumentali per l esercizio dell arte o della professione, esclusi gli oggetti d arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall applicazione al costo dei beni dei coef cienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell economia e delle nanze. E tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di locazione nanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coef ciente stabilito nel predetto decreto; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Ai ni del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l articolo 36, commi 7 e 7 -bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modi cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n Per i beni di cui all articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione nanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coef ciente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione nanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d imposta in cui maturano. Le spese relative all ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all inizio del periodo d imposta dal registro di cui all articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modi cazioni; l eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d imposta successivi. (Omissis ). Art Ammortamento dei beni materiali 1 4 ( Omissis ) 5. Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell esercizio in cui sono state sostenute. (Omissis ). Si riporta il testo dell articolo 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986: Art. 49. Redditi di lavoro dipendente 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi quali ca, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. 2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) le somme di cui all art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile. Comma 55: Si riporta il testo dell articolo 62 -bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modi cazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza scale, le procedure dei rimborsi di imposta, l esclusione dall ILOR dei redditi di impresa no all ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l istituzione per il 1993 di un imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie), convertito, con modi cazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: Art. 62-bis Studi di settore Gli uf ci del Dipartimento delle entrate del Ministero delle nanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al ne di rendere più ef cace l azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coef cienti presuntivi di cui all art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modi cazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modi cazioni. A tal ne gli stessi uf ci identi cano campioni signi cativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle nanze, da pubblicare nella Gazzetta Uf ciale entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai ni dell accertamento a decorrere dal periodo di imposta Studi di settore. La legge 28 dicembre 1995, n. 549 recante Misure di razionalizzazione della nanza pubblica è pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1995, n. 302, S.O. Comma 56: Si riporta il testo dell articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell imposta sul valore aggiunto): Art. 35 Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività. I soggetti che intraprendono l esercizio di un impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uf ci locali dell Agenzia delle entrate ovvero ad un uf cio provinciale dell imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate. L uf- cio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio scale no al momento della cessazione dell attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare a) per le persone siche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice scale, la residenza, il domicilio scale e l eventuale ditta; b) per i soggetti diversi dalle persone siche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio scale e deve essere inoltre indicato il codice scale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; c) per i soggetti residenti all estero, anche l ubicazione della stabile organizzazione; d) il tipo e l oggetto dell attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, liali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l indirizzo del sito web ed i dati identi cativi dell internet service provider; e -bis ) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modi cazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni; f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uf ci indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio scale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è veri cata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l estinzione del soggetto d imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione. 341

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