Corte di Appello di Lecce Sezione lavoro, relatore dott. Vittorio Delli Noci Sentenza n del 24 giugno 2014 REPUBBLICA ITALIANA

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1 Volontario in ferma breve Vaccinazioni obbligatorie contenenti mercurio ed alluminio - Leucemia mieloide acuta Probabile nesso causale Indennizzo per exitus di militare che non sostiene la famiglia Si deve ritenere altamente probabile (e non solo possibile) che la malattia letale che ha colpito il militare sia stata causata o, comunque, favorita dalle numerose vaccinazioni subite dallo stesso nell'arco di appena otto mesi. Corte di Appello di Lecce Sezione lavoro, relatore dott. Vittorio Delli Noci Sentenza n del 24 giugno 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ltaliano La Corte di Appello di Lecce - Sezione Lavoro Riunita in Camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: 1 / 10

2 1) dott. Vittorio Delli Noci Presidente relatore 2) dott.ssa Daniela Cavuoto Consigliere 3) dott.ssa Caterina Mainolfi Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, in grado di appello, iscritta al n. 3076/2011 del Ruolo Generale Sez. Lav. App., promossa DA M.P. e M.L., in proprio e quali eredi di M.F., rappresentati e difesi dall avv. Francesco Terruli, come da mandato in atti. APPELLANTE CONTRO MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica, difeso dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è domiciliato. N O N C H E' 2 / 10

3 AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, in persona del Direttore Generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Maria Cristina Basurto, come da mandato in atti. E REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Shiroka, come da mandato in atti. APPELLATA OGGETTO: Indennizzo ex art. 2 della legge n. 210/92. APPELLO avverso sentenza del Tribunale di Lecce n. 7486/10 del 26.5/ Alla udienza del la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti riportate. SVOLGIMENTO DEL PBOCESSO Con ricorso depositato il M.P. e M.L., in proprio e quali eredi di M.F., in proprio e quali eredi del figlio M.F., premesso: - che in data a seguito del decesso del figlio avvenuto in data per "leucemia mieloide acuta tipo M2" avevano chiesto l/assegno una tantum di cui all'art. 2 della legge n. 210/92, assumendo che la malattia che aveva portato al decesso del figlio era stata causata dalle vaccinazioni a lui somministrate, quale volontario di ferma breve durante il periodo dal al , in previsione di operazioni fuori area; 3 / 10

4 - che il C.M.O. di Taranto, con processo verbale del , aveva confermato il giudizio medico legale di "leucemia rnieloide acuta", ma non aveva riconosciuto il nesso causale tra le somministrazioni vaccinali e l'insorgenza della malattia; - che il successivo ricorso amministrativo al Ministero della Salute era stato respinto; tanto premesso, chiedevano al Giudice del Lavoro di Lecce il riconoscimento in loro favore dell'indennizzo di cui all'art. 2 della legge n. 210/92 e successive modifiche, con la conseguente condanna del Ministero della Salute, della Regione Puglia e della Azienda sanitaria Locale di Lecce al pagamento della somma di ,00 a titolo di assegno una tantum. Si costituivano il Ministero, la Regione e la A.S.L. LE ed eccepivano tutte il proprio difetto di 1egittimazione passiva; nel merito, contestavano ogni avversa pretesa e deduzione. Il Tribunale di Lecce, quale Giudice del Lavoro, con sentenza del , ritenuta la legittimazione passiva del solo Ministero della salute, rigettava la domanda nel merito, avendo escluso nei ricorrenti la condizione di "soggetti a carico" della persona deceduta. Proponevano appello proprio e quali eredi del figlio M.F.con ricorso depositato il ed eccepivano la erronea valutazione delle circostanze di causa e la erronea applicazione di norme di diritto. In particolare, rilevavano che l'art. 1 comma 3 della legge n. 238/97 aveva modificato sul punto la legge n. 210/92, consentendo il riconoscimento del diritto anche "nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia". Quanto alla legittimazione passiva, pur concordando con la decisione del giudice di primo grado (che aveva dichiarato come unico legittimato il Ministero), chiedevano il coinvolgimento anche degli altri Enti, in quanto deputati alla corresponsione dell'indennizzo. Concludevano, pertanto, chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda come a suo tempo proposta. 4 / 10

5 Si costituiva il Ministero della Salute con memoria del e contestava la fondatezza dell' appello, del quale chiedeva l'integrale rigetto. Si costituivano anche la A.S.L. LE e la Regione Puglia con memorie del 10 e e ribadivano il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la infondatezza delle avverse pretese. Con ordinanza del questa Corte disponeva C. T. U. medico-legale al fine di accertare se la morte di M.F.. potesse essere addebitata o meno alle vaccinazioni da lui praticate. Il C.T.U. designato, dott. M. Portaluri, specialista in oncologia, depositava in data relazione scritta ed allegati. Alla odierna udienza di discussione, la causa veniva decisa, sulla base delle conclusioni di cui in atti, come da separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto riaffermata la esclusiva legittimazione passiva del Ministero della salute nella presente controversia, cosi come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, alla luce della più recente giurisprudenza della S.C. (Cass n ; Cass n ). Sulla decisione del primo giudice, peraltro, non c'è stata alcuna specifica censura; gli appellanti, infatti, pur concordando con la decisione del giudice di primo grado (che aveva dichiarato come unico legittimato il Ministero), si sono limitati a chiedere il coinvolgimento anche degli altri Enti, in quanto deputati alla corresponsione dell'indennizzo. 5 / 10

6 Trattasi, però, di questione avente carattere amministrativo interno, che non può essere delibata da questo giudice. Entrando nel merito, gli appellanti hanno rilevato che l'art. 1 comma 3 della legge n. 238/97 ha modificato sul punto la legge n. 210/92, consentendo il riconoscimento del diritto anche "nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia". In particolare, la legge n. 238/1997 ha introdotto una importante innovazione alla legge n. 210/92, stabilendo, all'art. 1 comma 3, che: "Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto, nell' ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia ". Tale norma è limitata, ex comma 8 della medesima legge, al solo anno Ciò, tuttavia, non comporta la automatica operatività della originaria disposizione di cui al!' art. 2 comma 3 della legge n. 210/92, che concede il beneficio ai soli "soggetti a carico", e cioè a coloro che vivono "a carico" della persona deceduta, con la precisazione che i suddetti benefici "spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia". Nella specie, non può non rilevarsi che M.F. all'epoca del decesso, pur militare di leva, risultava residente presso l'abitazione dei suoi genitori ed era, quindi, con questi convivente. Ciò premesso, la Corte ha disposto una C.T.U. medico-legale diretta ad accertare se la morte di Z potesse essere addebitata o meno alle vaccinazioni da lui praticate. Il C.T.U. designato, dott. M. Portaluri, specialista in oncologia, sulla base della documentazione 6 / 10

7 esibita e dopo ampia dissertazione scientifica, ha concluso nel senso che "le vaccinazioni e le esposizioni denunciate possono aver rivestito solo il ruolo di occasione (evento non necessario e normalmente non sufficiente, distinto dalla causa per la mancanza di idoneità a produrre l'effetto che è sproporzionato rispetto all' azione) e non di concausa" dell'evento ed ha, quindi, in sostanza escluso un nesso di casualità tra i fatti denunciati e l'evento morte. Tale giudizio il C.T.U. ha ribadito anche a fronte delle osservazioni critiche mosse alla relazione dal consulente di parte, affermando di non avere trovato letteratura pubblicata con metodo peer-review" sull'argomento e confermando che gli elementi scientifici disponibili, oltre all'insuperata questione cronologica, lasciavano il nesso di causalità - nel caso in esame - nell' ambito delle "possibilità" ma non delle "probabilità" (criterio quest' ultimo che la giurisprudenza della S.C. adotta ai fini del riconoscimento della sussistenza del nesso eziologico). In particolare, il C.T.U. ha evidenziato che "la leucemia è un processo multistep che come tutte le neoplasie richiede un tempo di latenza più breve in genere delle neoplasie solide ma comunque stimato in termini di almeno 5 anni dall'inizio della esposizione. Nel caso specifico l'insulto costituito dalle vaccinazioni, ancorché molto indiretto in quanto esercitato sul sistema immunitario e non sul processo di cancerogenesi, unitamente a quello dei campi elettromagnetici risulta coincidente o immediatamente precedente l'insorgenza della malattia. Tra quest' ultima ed i denunciati agenti causali, ancorché deboli e non specifici, non vi è il necessario tempo di latenza che è una condizione imprescindibile per dichiarare il nesso di causalità. Risulta quindi assente il criterio cronologico (tempo di latenza troppo breve tra agenti e patologia) ed il criterio della idoneità qualitativa e quantitativa (assenza di evidenza scientifica certa e diretta tra agenti e leucemia) ". Le vaccinazioni orali e intramuscolari, per un totale di 11 somministrazioni, iniziarono nel luglio 2000, mentre la leucemia mieloide acuta H2 fu diagnosticata nel settembre / 10

8 Le valutazioni del dott. Portaluri, seppur pregevoli, non hanno però tenuto conto di un dato epidemiologico impressionante, quale rilevato dalla difesa degli appellanti e dal consulente tecnico di parte dott. M. Montinari, costituito dal fatto che M.F., in appena otto mesi (precisamente dal al ). venne sottoposto a ben 11 vaccinazioni, con periodicità ravvicinata, con vaccini tra i cui eccipienti erano presenti metalli quali mercurio e alluminio, la cui azione cancerogena è indiscussa. Il dott. Montinari ha precisato (fatto non contestato) che negli otto mesi considerati al M.F.~ (che - si badi bene - aveva sempre goduto di buona salute) furono somministrati ben 404,1 microgrammi di mercurio e addirittura microgrammi di alluminio, dosi documentalmente lesive nell'etiopatogenesi di neoplasie, e, all'uopo, ha citato ampia letteratura scientifica internazionale. Quanto al criterio cronologico, è pacifico che i primi sintomi della malattia sono insorti dopo le somministrazioni vaccinali del febbraio 2001 e la patologia si è manifestata nel sistema emolinfatico, proprio laddove hanno agito i vaccini contenenti mercurio e alluminio. Significativo è poi il fatto rappresentato dalla insorgenza della prima grave epistassi (segno clinico di empatia) lo stesso giorno ( ) in cui il M.F. venne sottoposto alla vaccinazione anti Epatite A e B associata e Anti meningococcica. Si aggiunga la imponenza del quadro epidemiologico generale, quale evidenziata dall'elenco della Direzione Generale della Sanità Militare esibito alla udienza odierna, in cui sono riportati i numerosissimi nominativi di tutti i militari colpiti da neoplasie in un arco temporale limitato, nonchè la relazione parlamentare di inchiesta sul fenomeno approvata il , in cui si auspica l'avvio di un programma di verifica degli attuali schemi di vaccinazione, tramite l'accertamento della situazione immunologica del soggetto e, quindi, l'eventuale necessità e l'utilità di ripetizione della somministrazione, con riguardo alle modalità di preparazione dei vaccini e dei relativi schemi di somministrazione, "anche alla luce della presenza di metalli pesanti riscontrata sia nelle urine che nello sperma di taluni dei militari vaccinati". Il quadro offerto da tutti questi elementi probatori e fortemente indiziari non può non essere adeguatamente valutato dal giudice, al di là dei rilievi strettamente tecnici posti in luce dal c.t.u.. dott. Portaluri (che pure ha parlato di "possibilità"), sicchè si deve ritenere altamente probabile (e non solo possibile) che la malattia letale che ha colpito M.F.sia stata causata o, comunque, favorita dalle numerose vaccinazioni subite dallo stesso nell'arco di appena otto mesi. 8 / 10

9 L'appello, pertanto, deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere affermato il diritto degli appellanti a percepire l'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 e successive modifiche, con la conseguente condanna del Ministero della Salute alla relativa prestazione, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno, quindi, accollate al Ministero della Salute. Le spese verso la A.S.L. e la regione Puglia stimasi equo compensarle interamente fra le parti, sussistendone evidenti giusti motivi. P.Q.M. La Corte di Appello di Lecce - Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull' appello proposto con ricorso del da M. e F., in proprio e quali eredi di M.F., nei confronti del Ministero della Salute, della A.S.L. Lecce e della Regione Puglia avverso la sentenza del del Tribunale di Lecce, cosi provvede: Dichiara la legittimazione passiva del Ministero della Salute nella presente controversia. Accoglie l'appello e, per 1'effetto, dichiara il diritto degli appellanti a percepire l'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992 e successive modifiche; in conseguenza, condanna il Ministero della Salute alla relativa prestazione, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate, ex D.M. n. 55/14, in 6.000,00 quelle di primo grado ed in ,00 quelle di secondo grado, oltre accessori e contributo spese forfetarie come per legge. 9 / 10

10 Dichiara compensate le spese verso la A.S.L. Lecce e la Regione puglia. In Lecce il / 10

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