REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione Seconda -

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Commissione Tributaria Provinciale di Enna - Sezione Seconda - R.G.R. 642/2007 UDIENZA DEL SENTENZA NR. 26/02/2008 PRONUNCIATA IL DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL riunita con l intervento dei signori: dott. Antonino Gagliano - Presidente Relatore avv. Domenico Segreto - Giudice avv. Nunzio Cacciato - Giudice con l assistenza del segretario ha emesso la seguente SENTENZA sul ricorso n. /07, depositato il , avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria contro Se.Ri.T. Sicilia s.p.a. - Concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Enna - proposto dalla Società, rappresentata dal legale rappresentante, rappresentato e difeso dal Dott. Carlo Ferrari, Commercialista Tributarista, che lo rappresenta e difende per mandato in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto depositato presso la Commissione Tributaria di Enna in data 6 aprile 2007 la Società, con sede in Barrafranca (EN), c.f., rappresentata dal legale rappresentante, elettivamente domiciliato in

2 Catania presso lo studio di Dott. Carlo Ferrari, Commercialista-Tributarista, il quale la rappresenta e difende, propone ricorso avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria posta in essere dall Agente per la riscossione per la Provincia di Enna, Serit Sicilia s.p.a., ai sensi dell art. 77 d.p.r. n. 602/73 su beni mobili registrati intestati alla ricorrente. La ricorrente nel ricorso formula, in via pregiudiziale, l eccezione di nullità dell atto impugnato, atteso che l atto (comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria) doveva essere notificato e non semplicemente comunicato e/o spedito a mezzo posta. A fondamento della domanda, la ricorrente rappresenta come la notificazione rappresenta lo strumento insurrogabile ed insostituibile di cui l ordinamento dello Stato si avvale per consentire al destinatario di un atto di acquisirne conoscenza legale. Negli atti aventi natura recettizia, il procedimento notificatorio assolve l importante funzione di consentire all atto/provvedimento di acquisire esistenza giuridica, di guisa che la notificazione rappresenta l ultima fase del procedimento senza la quale l atto/provvedimento non esiste. A sostegno della propria tesi, la ricorrente sostiene che, rilevandosi l applicabilità anche all iscrizione ipotecaria, quale atto impugnabile ex art. 19 d.lgs. n.546/92, viene prevista la notificazione dell atto perché dall espletamento di tale adempimento decorre il termine per impugnarlo. La notificazione, come atto dell ufficiale giudiziario, assume la funzione strumentale rispetto all atto da notificarsi, condizionandone determinati effetti: quello della decorrenza del termine da proporre impugnatore. La ricorrente inoltre eccepisce l illegittimità dell atto impugnato per inesistenza del presupposto giuridico e/o per la violazione del procedimento di formazione del titolo, ex art. 77, comma 1 e art. 50, commi 1, 2 e 3 - d.p.p.r. n. 602/73, oltre che dall art. 21 septies, l. n. 241/1990, legittimante l azione conservativa posta in essere dall esattore. Conclude perchè questa Commissione dichiari: In via pregiudiziale : 1. La nullità dell atto impugnato per l inesistenza giuridica della notificazione, atteso che l atto/iscrizione ipotecaria doveva essere notificato e non semplicemente comunicato e/o spedito a mezzo posta. 2. La nullità assoluta dell iscrizione ipotecaria effettuata dalla Serit Sicilia s.p.a., in quanto posta in essere in totale assenza di un titolo legittimante l accensione di ipoteca, in palese violazione del combinato disposto degli artt. 77 e 50 - d.p.r. n. 602/73, nonché dell art c.c., e, per la conseguenza, disporre con

3 sentenza l ordine di procedere alla cancellazione della medesima, a spese della soccombente Serit Sicilia s.p.a., a norma degli artt. 2878, comma 5 e 2882, comma 1, c.c.. 3. La nullità assoluta dell iscrizione ipotecaria effettuata dalla Serit Sicilia s.p.a., in quanto posta in essere in totale assenza di un titolo legittimante l accensione di ipoteca, in palese violazione del combinato disposto degli artt. 77 e 50 - d.p.r. n. 602/73, nonché dell art c.c., e, per la conseguenza, disporre con sentenza l ordine di procedere alla cancellazione della medesima, a spese della soccombente Serit Sicilia s.p.a., a norma dell art. 22, comma 7, secondo periodo - d.lgs. n. 472/97, che, in quanto norma speciale, prevarrà sul principio di ordine generale statuito dall art c.c.. 4. In coerenza con quanto precede ridurre l iscrizione cui è causa delle somme riconducibili alla parte impugnata. 5. In ogni caso sospendere l efficacia esecutiva dell avvenuta iscrizione ipotecaria, sussistendo, nel caso de quo i presupposti per l applicazione della misura cautelare richiesta: quanto al periculum in mora a causa del grave ed irreparabile danno che verrebbe a determinarsi in capo al contribuente per effetto del congelamento giuridico della propria sfera immobiliare; quanto al fumus boni iuris a causa della fondatezza delle censure avanzate da parte ricorrente basate sulle gravi violazioni commesse dall ente di riscossione. In via principale: 6. Condannare la Serit Sicilia s.p.a. alle spese di giudizio, atteso il gravissimo pregiudizio arrecato al contribuente ricorrente, conseguenza delle altrettanto gravissime violazioni commesse. L Agenzia per la riscossione Serit Sicilia s.p.a. di Enna si costituisce in giudizio e deposita le proprie controdeduzioni, chiedendo, con vittoria di spese, di dichiarare, in via preliminare: I. L inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92: si eccepisce l inammissibilità delle eccezioni sollevate dalla ricorrente poiché afferenti atti già portati a sua legale conoscenza e dallo stesso non impugnati entro i termini previsti dalla legge a pena di preclusione. in principale II. La legittimità dell iscrizione ipotecaria: infatti ai sensi dell art.77 del d.p.r., decorso inutilmente il termine di cui all art. 50 comma 1, il ruolo costituisce

4 titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell importo complessivo del credito per cui si procede. All udienza del la Commissione rigettava la richiesta di sospensione dell atto impugnato e fissava l udienza per la trattazione del ricorso. All odierna udienza di discussione, ritualmente richiesta dal ricorrente, le parti - dopo l esposizione dei fatti e delle questioni da parte del relatore - hanno insistito sulle rispettive conclusioni, dopo di che la controversia è stata posta in decisione, subito dopo deliberata. MOTIVI DELLA DECISIONE L eccezione sollevata dall Agente per la riscossione in ordine alla inammissibilità del ricorso per violazione degli articoli 19 e 21 del d.lgs. 546/92 non può essere accettata e accolta in quanto l Agente per la riscossione ha proceduto all iscrizione ipotecaria in assenza di una notifica regolare del preavviso contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute che comporta l inesistenza giuridica della notifica. L invito al pagamento di una pretesa tributaria altro non è che un preavviso di un provvedimento di fermo amministrativo e pertanto è un atto funzionale all espropriazione forzata e quindi mezzo di realizzazione del credito dell amministrazione. Il Servizio Riscossione Tributi era tenuto a notificare il c.d. preavviso di azione esecutiva al contribuente, contro il quale questi aveva il diritto di ricorrere all Autorità competente per vedersi dichiarare la nullità di esso o, comunque, la sua inefficacia. È quindi un atto amministrativo che deve essere portato a conoscenza del contribuente attraverso la notifica quale indispensabile atto formale di partecipazione (con il quale la pubblica amministrazione porta legalmente a conoscenza dell interessato dell esistenza di un determinato atto o fatto), effettuato da soggetto abilitato (ufficiale giudiziario o messo comunale), il quale, nel consegnare l atto che si intende portare a conoscenza, stende una relata di notifica, che costituisce documentazione dell avvenuta consegna dell atto, e dà luogo a presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario. La normativa di riferimento è contenuta nell articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, che dispone che la notificazione degli atti dell amministrazione finanziaria si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del c.p.c.. Ritiene pertanto la Commissione che il

5 motivo di censura concernente formulato dalla Serit Sicilia va rigettato, non avendo avuto conoscenza dell atto prodromico all iscrizione ipotecaria. Esaminata la pregiudiziale della ricorrente, questo Collegio ritiene, per gli stessi motivi avanti esposti, che l iscrizione della ipoteca sui beni mobili deve essere notificata a termini e nelle forme di legge al contribuente per consentirgli di esercitare il suo diritto a ricorrere contro tale atto entro i termini assegnatigli, rientrando tale fattispecie negli atti impugnabili annoverati nell art. 19, comma 1 del d.lgs. 546/92. Quanto lamentato dalla ricorrente pertanto trova accoglimento con conseguente nullità dell avvenuta iscrizione ipotecaria. Avendo questa Commissione ritenuto fondata l eccezione preliminare della ricorrente, ritiene superfluo l esame delle altre che si ritengono assorbite. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Stante la particolare natura della controversia, si ritiene compensare le spese tra le parti. P. Q. M. La Commissione dichiara la nullità dell atto impugnato per l inesistenza giuridica della notificazione, atteso che l iscrizione ipotecaria doveva essere notificata e non semplicemente comunicato e/o spedito a mezzo posta. Ordina di procedere alla cancellazione della medesima, a spese della soccombente Serit Sicilia s.p.a., a norma di legge. Compensa le spese del giudizio tra le parti. Così deciso in Enna il 31 gennaio 2008 IL PRESIDENTE RELATORE dr. Antonino Gagliano

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