REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT ANNA. Art.1 (Ambito di applicazione)
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- Guido Cipriani
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1 REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT ANNA Emanato con D.D. n del 4 dicembre 1998 Entrato in vigore in data 8 dicembre 1998 Art.1 (Ambito di applicazione) La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna - Pisa, in virtù dell art.67 del Regolamento generale, emana il seguente regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato mediante stipula di contratti di lavoro subordinato. Art.2 (Natura del rapporto) I contratti di cui all art.1, sono riservati a laureati, anche di cittadinanza straniera, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo riconosciuto equipollente ovvero di un curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca con esclusione dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso le Università italiane. Ai fini della procedura l equipollenza del titolo di dottore di ricerca è accertata dalla Commissione di cui al successivo art.5. Per coloro non in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo riconosciuto equipollente, sempre ai fini della procedura, la validità del curriculum scientifico e professionale è preliminarmente accertata dalla suddetta commissione. La qualifica del personale da assumere è quella di "ricercatore a tempo determinato" ed è assimilata alla figura di ricercatore di ruolo ai sensi dell'art.52 dello Statuto della Scuola. I contratti di cui al primo comma danno luogo a rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con relativo trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi derivanti da lavoro dipendente. Gli oneri relativi ai contratti predetti, commisurati alla classe iniziale dei ricercatori universitari di ruolo non confermati, dovranno derivare anche se non esclusivamente da fondi di ricerca di cui è titolare il docente di ruolo della Scuola che avanza la richiesta di attivazione del posto ovvero da specifiche risorse assegnate dalla Scuola. Art.3 (Modalità di presentazione delle richieste di copertura dei posti e determinazione dell'organico) Ogni docente di ruolo della Scuola può presentare, entro il mese di maggio di ciascun anno, al Preside della Classe Accademica di appartenenza motivata richiesta di attivazione del posto di ricercatore a tempo determinato per un settore scientifico disciplinare, indicato nel D.M.4 ottobre 2000, corredata dell indicazione dei fondi di ricerca sui quali dovrà gravare l'eventuale quota finanziaria di sua spettanza. Il Senato Accademico, acquisito il parere favorevole della Classe Accademica competente, raccoglie le richieste e le valuta, avanzando una proposta al Consiglio Direttivo per l'assegnazione dei fondi necessari alla copertura dell'attivazione dei posti a partire dall'anno successivo. In seguito il Senato Accademico, nella composizione prevista dall'art.24, Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato presso la Scuola Superiore Sant'Anna 1
2 comma 5 lettera c) dello Statuto, si esprime sull'assegnazione dei posti di ricercatore a tempo determinato ai diversi settori scientifico disciplinari secondo le richieste avanzate. Art.4 (Modalità di reclutamento) Ai fini della copertura dei posti di ricercatore a tempo determinato il Direttore indice, con proprio decreto attestante la relativa copertura finanziaria, procedure di valutazione comparativa distinte per settori scientifico disciplinari. L'avviso di ciascuna procedura attivata è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e reso disponibile per via telematica sul sito della Scuola. Il bando stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Art.5 (Costituzione Commissioni giudicatrici) Per ogni valutazione comparativa è nominata, con Decreto del Direttore della Scuola su proposta del Consiglio della Classe Accademica competente, la Commissione giudicatrice composta da un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e da un ricercatore individuato tra i ricercatori di ruolo e a tempo determinato. Qualora i ricercatori della Scuola, appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando, fossero più di uno la scelta dovrà essere proposta dagli stessi ricercatori I componenti della commissione devono appartenere alla stesso settore scientifico disciplinare del bando o, in mancanza, ai settori affini e almeno uno deve essere in servizio presso la Scuola. Art.6 (Lavori delle Commissioni giudicatrici) Le Commissioni giudicatrici predeterminano i criteri da seguire per le procedure della valutazione comparativa dei candidati. Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche la Commissione tiene in considerazione i seguenti criteri: a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; c) congruenza della attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientificodisciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano; d) approccio interdisciplinare della produzione scientifica; e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all interno della comunità scientifica; f) continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. Per i fini di cui sopra la commissione farà anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: a) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri; Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato presso la Scuola Superiore Sant'Anna 2
3 b) l attività di ricerca, comunque svolta, con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri con particolare riferimento alle potenziali ricadute dell attività di ricerca svolta in ambito territoriale od istituzionale, nonché alla partecipazione a bandi di ricerca nazionali o internazionali; c) la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca nonché i titoli acquisiti in corsi di alta formazione post laurea di durata almeno annuale organizzati da Università italiane o straniere; d) l'eventuale attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza; e) l organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale; g) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art.3, comma 2, del decreto legislativo , n.297; Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche la procedura prevede lo svolgimento di due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i vincitori in numero pari al numero dei posti per i quali è stata bandita la procedura. Il Direttore della Scuola, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti della valutazione comparativa e nomina i vincitori. Art.7 (Compiti dei ricercatori a tempo determinato) I ricercatori a tempo determinato svolgono ricerca scientifica secondo gli indirizzi della Scuola e possono svolgere compiti didattici integrativi dei corsi ufficiali nell'ambito del proprio settore scientifico disciplinare presso la Scuola stessa. I suddetti ricercatori possono altresì essere impegnati in attività didattiche svolte nell'ambito dei corsi Master ufficialmente organizzati dalla Scuola e in altre attività nel campo dell'alta formazione e in quella continua e ricorrente rientranti tra i fini della Scuola medesima. Lo svolgimento di dette attività concorre all'applicazione di quanto previsto dall'art.3 del regolamento che disciplina la corresponsione dei compensi incentivanti da attribuire al personale ricercatore in servizio alla Scuola. I ricercatori a tempo determinato possono inoltre effettuare le prestazioni indicate al titolo VII "Contratti e convenzioni di ricerca, formazione e consulenza per conto terzi" del Manuale di amministrazione. Art.8 (Durata del contratto) La durata massima del contratto stipulato con il ricercatore a tempo determinato è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Il rinnovo del contratto è proposto dal Senato Accademico al Consiglio Direttivo, sulla base di motivata delibera del Consiglio della Classe accademica di appartenenza in merito all'attività svolta dal ricercatore a tempo determinato e al perdurare delle condizioni che hanno originato l'attivazione del posto anche per quanto concerne la copertura finanziaria. A tale proposito il ricercatore a tempo determinato, allo scadere del contratto, è tenuto a presentare al Consiglio di Classe una relazione sul lavoro scientifico e sull'attività didattica integrativa svolta Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato presso la Scuola Superiore Sant'Anna 3
4 durante il periodo interessato. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Art.9 (Stipula del contratto) L Amministrazione invita il candidato risultato vincitore a stipulare il contratto e contestualmente a presentare la documentazione indicata nel bando. Il contratto è stipulato dal Direttore della Scuola. La retribuzione annua lorda del ricercatore a tempo determinato, è corrispondente a quella prevista per i ricercatori universitari di ruolo non confermati alla classe iniziale ivi compresi i futuri miglioramenti economici previsti dalle normative vigenti. Al compimento di ogni biennio di servizio effettivo viene riconosciuto uno scatto del 2,50% calcolato sulla retribuzione in godimento. Al ricercatore a tempo determinato, che ha avuto il rinnovo del contratto, viene attribuito un ulteriore aumento di stipendio pari all'8% calcolato sulla retribuzione in godimento al momento del rinnovo, purché la durata del contratto iniziale sia pari o superiore a tre anni. Tale retribuzione è comprensiva di: 1.retribuzione base; 2.indennità integrativa speciale; 3.tredicesima mensilità; 4.tutti gli emolumenti spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni. Al titolare del contratto compete altresì il trattamento di fine rapporto. Art.10 (Periodo di prova) Il ricercatore assunto a tempo determinato è soggetto a un periodo di prova della durata di sei mesi. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Art.11 (Recesso) Ai sensi dell art.2119 del Codice Civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. L Amministrazione può inoltre, recedere dal contratto per giusta e comprovata causa o giustificato motivo (notevole inadempimento o sopravvenuta inidoneità fisica). Art.12 (Norme di rinvio) Per quanto non previsto specificatamente nel presente regolamento, in materia di assenze e di incompatibilità o cumulo di impieghi, si osservano le norme previste per i ricercatori universitari di ruolo. Art.13 (Norme transitorie) Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato presso la Scuola Superiore Sant'Anna 4
5 In fase di prima applicazione del presente regolamento, per i contratti già in essere stipulati con i ricercatori a tempo determinato, trovano applicazione gli articoli 7, 8 e il 3 comma dell'art.9. In fase di prima applicazione del presente regolamento, ai fini dell'attivazione dei posti già deliberati dal Consiglio Direttivo e inseriti nel bilancio preventivo dell'anno 2002, le istanze di cui all'art.3 vanno presentate entro il mese di aprile. Ai titolari dei contratti di cui sopra con stipendio superiore a quello previsto dal presente regolamento, è rideterminato il trattamento economico e attribuita una nuova posizione stipendiale corrispondente alla classe iniziale dei ricercatori di ruolo non confermati, oltre un assegno personale, pari alla differenza tra lo stipendio in godimento e quello spettante riassorbibile per effetto dei futuri incrementi retributivi. Art.14 (Contratti di ricercatore a tempo determinato in corso all atto dell entrata in vigore della legge n. 230 del 4 novembre Articolo aggiunto con D.D. n. 310 del 23 agosto 2006 entrato in vigore il medesimo giorno ed in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo) I contratti di ricercatore a tempo determinato stipulati ai sensi del presente Regolamento, previo accertamento della ricorrenza di tutti i requisiti previsti dalla legge n. 230 del 4 novembre 2005 per l attivazione di un contratto di ricercatore a tempo determinato da parte di un apposita commissione, nominata con decreto del Direttore e composta da tre membri, di cui due scelti tra il personale docente e ricercatore e uno tra il personale amministrativo con qualificata esperienza in ambito legale ovvero di selezione del personale, in servizio presso la Scuola, con il consenso esplicito dell interessato, possono essere trasformati in contratti di ricercatore a tempo determinato soggetti ai termini e alle condizioni di cui alla predetta legge. I contratti trasformati hanno durata complessiva, comprensiva degli eventuali rinnovi, non superiore a sei anni. Ai fini della determinazione della durata complessiva si tiene conto della durata effettiva dei contratti anteriore al momento della trasformazione. Nel caso in cui i contratti abbiano durata inferiori a tre anni, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, su richiesta del docente che ne aveva fatto richiesta di attivazione, ai sensi dell art. 3, comma 1, i limiti di durata dei contratti trasformati possono essere estesi sino ad una durata massima di tre anni. Art. 15 (entrata in vigore) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo ufficiale della Scuola. Modificato con D.D. n. 112 del 15 marzo 2004 Modificato con D.D. n. 310 del 23 agosto 2006 Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato presso la Scuola Superiore Sant'Anna 5
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