-

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "www.iussit.eu - www.iussit.eu"

Transcript

1 [ IUS SIT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PREAVVISO DISTACCO Art. 700 c.p.c., ante causam per ottenere un ordine di inibizione del depotenziamento o distacco della fornitura di energia elettrica Sussiste il fumus boni iuris per concedere la cautela nel caso di regolare pagamento delle fatture al creditore che appare legittimato a ricevere la prestazioni Sussiste il periculum in mora, in quanto il distacco o depotenziamento della fornitura di energia determinerebbe alla ricorrente (che svolge attività commerciale) un danno difficilmente colmabile con un risarcimento per equivalente [TRIBUNALE DI NOLA, Dott.ssa Caterina Costabile, ordinanza del 15 novembre 2010] Contratto fornitura energia elettrica regolari pagamenti a mezzo RID bancario - richiesta pagamento da altra società per la stessa utenza reclami - preavviso di distacco ricorso ex art.700 c.p.c. provvedimenti cautelari ante causam e novella del concessione della cautela con decreto inaudita altera parte comparizione delle parti - pagamento in favore di colui che appare legittimato a ricevere la prestazione (art c.c.) fumus boni iuris danno difficilmente colmabile con un risarcimento per equivalente - periculum in mora sussistenza - conferma provvedimento emesso inibizione di distacco di energia elettrica o depotenziamento liberalizzazione del mercato di energia cliente idoneo cliente vincolato diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura - passaggio graduale dal regime vincolato al mercato libero particolare regime di tutela servizio di maggior tutela servizio di salvaguardia TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE Il G.D., dott.ssa Caterina Costabile, letti gli atti del proc. n.../2010 R.G., a scioglimento della riserva assunta all udienza dell 11/11/2010; OSSERVA QUANTO SEGUE. Meviax proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam volto ad ottenere nei confronti dell ENEL Servizio Elettrico s.p.a. un ordine di inibizione delle operazioni di riduzione della potenza e di distacco della fornitura di energia elettrica relativa al Bar, Ricevitoria, Ristorante e Rxxx... Meviax sito in Zzzz al C.so Xxx n. (numero cliente ) di cui è titolare. Con decreto emesso inaudita altera parte in data il G.D. concedeva la richiesta cautela fissando l udienza per la comparizione delle parti per il Si costituivano sia l ENEL Servizio Elettrico s.p.a. che l ENEL Energia s.p.a. che chiedevano la revoca della concessa cautela ed il rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla Meviax. A) Va preliminarmente sottolineato che costituiva opinione consolidata il ritenere che, ove la domanda cautelare fosse proposta ante causam, il ricorso dovesse contenere anche la indicazione della domanda di merito, ossia, del diritto sostanziale a cautela del quale si chiedeva il rilascio della misura cautelare e del tipo e della specie di provvedimento che il ricorrente si apprestava a chiedere al giudice del merito. Ciò, si diceva, in ragione della intrinseca natura provvisoria e del nesso di strumentalità che necessariamente deve intercorrere tra il provvedimento cautelare ed il giudizio di merito, avvalorato dal previgente onere del ricorrente, che abbia ottenuto la cautela richiesta, di instaurare il successivo giudizio a cognizione piena nel perentorio termine di gg. 30 oppure in quello diverso, ma non superiore, fissato dal giudice cautelare, pena la sopravvenuta 1

2 inefficacia del provvedimento medesimo (artt. 669 octies commi 1 e 2, e 669 novies, comma 1, c.p.c.). Analogamente è a dirsi per la previsione ai sensi della quale l'estinzione del giudizio di merito successivamente al suo inizio comporta la sopravvenuta inefficacia del provvedimento cautelare (art. 669 novies comma 1 c.p.c.). Inoltre, sempre in virtù del rapporto di strumentalità che lega giudizio cautelare e fase di merito, si riteneva che l'individuazione del merito costituisse indicazione essenziale per permettere al giudice di valutare l'accoglibilità della domanda cautelare sia sotto il profilo del fumus boni iuris (e cioè della probabilità che proprio la domanda di merito trovi accoglimento) sia sotto il profilo del periculum in mora (e cioè della compromissione del diritto azionato nelle more del giudizio ordinario). Ancora, per ciò che riguarda i provvedimenti cautelari ante causam, si sottolineava come solo la determinazione della domanda di merito permettesse di individuare la competenza del giudice che deve essere adito nella fase cautelare ex art. 669 ter, comma 1, c.p.c. Sul punto va peraltro rimarcato che, se per un verso era pacifico che l'indicazione della domanda di merito fosse requisito indispensabile del ricorso cautelare, per altro verso mancava unità di vedute sul regime della invalidità conseguente all'omessa indicazione di tale domanda e sulla conseguente sanatoria. Le soluzioni prospettate in dottrina e giurisprudenza erano essenzialmente due: la giurisprudenza ed alcuni esponenti della dottrina erano dell'opinione che, una volta accertata l'omessa indicazione della domanda di merito, il giudice della cautela dovesse procedere alla immediata chiusura del procedimento, mediante dichiarazione di nullità del ricorso, mentre la dottrina assolutamente prevalente era invece propensa a ritenere la applicabilità in via analogica del meccanismo di sanatoria ex nunc delineato dal 5, 6 e 7 comma dell'art. 164 c.p.c. per vizi attinenti alla editio actionis dell'atto di citazione di guisa che in ipotesi di mancanza o assoluta incertezza della domanda di merito, il giudice dovesse ordinare alla parte ricorrente di rinnovare-integrare il ricorso con possibilità di chiudere in rito il procedimento solo in ipotesi di mancata rinnovazione integrazione entro il termine all'uopo stabilito. In questo contesto è intervenuto il legislatore della novella del 2005, da un lato, innalzando da 30 a 60 giorni il termine perentorio per l'instaurazione della causa di merito, e, dall'altro lato, restringendo l'ambito di applicazione di siffatta previsione. Difatti, il nuovo art. 669 novies comma 4 c.p.c. (in vigore dal 1 marzo 2006), sancisce l'inapplicabilità del meccanismo «perentorietà del termine/sopravvenuta inefficacia del provvedimento cautelare» ai provvedimenti di urgenza «emessi ai sensi dell'art. 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali» (nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto). Conseguentemente, e coerentemente con il nuovo impianto, l'eventuale estinzione del giudizio di merito instaurato successivamente all'ottenimento di tali provvedimenti, non spiega alcun effetto invalidante su di essi (e ciò anche quando la domanda di cautela è stata avanzata in corso di causa ex art. 669 octies, comma 7, c.p.c.). Tutto ciò induce ad un ripensamento dell opinione secondo cui il ricorrente che adisce l'autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento che, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., assicuri idonea e provvisoria cautela nelle more della tutela ordinaria, debba fornire nel ricorso introduttivo, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle conclusioni del giudizio di merito, con specificazione sia del petitum (mediato ed immediato), sia della causa petendi. Del resto, già nel periodo anteriore alla riforma, si riteneva che non fosse necessario che il ricorrente, nella domanda cautelare proposta ante causam, precisasse analiticamente le conclusioni di merito, ma semplicemente che emergesse con chiarezza il diritto tutelando (che deve essere lo stesso anche in fase di merito) e il tipo di tutela che, di quel diritto, sarebbe stata domandata nel giudizio di merito. In ogni caso, è da ritenere che la ricorrente abbia descritto appropriatamente la posizione di diritto sostanziale cautelando, ovvero le ragioni di fatto e gli elementi di diritto costitutivi dell assunto fumus boni iuris: la Meviax chiarisce difatti di voler iniziare un giudizio di merito onde ottenere l accertamento della inesistenza del debito per adempimento nei confronti del creditore apparente ex art c.c. salvo il risarcimento del danno e, in via subordinata, la condanna alle restituzioni da parte di Enel Energia (cfr. pag. 11 ricorso). B) Giova a questo punto inquadrare in punto di diritto la tematica della liberalizzazione del mercato dell energia elettrica. 2

3 La liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica si è realizzata in Rxxx... per effetto del decreto legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 (cd. decreto Bersani), che ha recepito la Direttiva n. 96/92/CE del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Tale decreto ha stabilito che sono completamente libere le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, mentre le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato, che le attribuisce in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN). L'attività di distribuzione viene svolta da imprese che operano sulla base di concessioni rilasciate dallo Stato. L'attività di vendita dell'energia elettrica è invece esercitata dai cosiddetti clienti grossisti, che acquistano e vendono energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione. Il decreto Bersani individuava inoltre la figura del cliente idoneo definendolo come la persona fisica o giuridica che ha la capacità, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista sia in Rxxx... sia all'estero, in riferimento a soglie di consumo, inizialmente fissate in 30 GWh/anno, poi ridotte a 20 (dal 1º gennaio 2000), e a 9 (dal 1º gennaio 2002). I clienti vincolati erano, viceversa, coloro che presentavano consumi di energia elettrica al di sotto delle predette soglie, in particolare, nella categoria venivano automaticamente ricompresi gli utenti domestici. Successivamente, con la Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 è stato previsto che, a partire dall'1 luglio 2007, dovevano essere considerati idonei al mercato libero tutti i clienti finali di energia elettrica, col conseguente venir meno, negli ordinamenti nazionali di ciascun Stato membro, della fattispecie "cliente vincolato". Il nostro legislatore, con l'art. 1 del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007 n. 125, ha così previsto che dal 1 luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore, stabilendo altresì che, in mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero deve essere garantita dall'impresa di distribuzione. Per facilitare un passaggio graduale dal regime vincolato al mercato libero, nonché per assicurare la continuità delle forniture ai clienti industriali, è stata previsto un particolare regime di tutela per i clienti che non abbiano scelto un fornitore sul mercato libero, articolato attraverso due servizi: - servizio di maggior tutela, destinato ai clienti domestici e alle imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro; - servizio di salvaguardia, destinato ai clienti finali non domestici, che abbiano autocertificato di non essere piccole imprese sottoposte al medesimo regime dei clienti domestici, che siano senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore. In attuazione del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, che ha altresì disposto la separazione societaria tra l attività di distribuzione e quella di vendita ai cd. clienti ex-vincolati, è stata creata la società Enel Servizio Elettrico s.p.a. operante nella vendita di energia elettrica al dettaglio ai clienti inseriti nel regime di maggior tutela. In materia è poi intervenuta l Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplinando con la delibera n. 156/07 l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali. In particolare, l allegato A di tale delibera si occupa di far fronte all'esigenza di evitare soluzioni di continuità delle forniture nei diversi segmenti di mercato al dettaglio nei casi di passaggio dal mercato di maggior tutela a quello libero o di rientro da quest ultimo verso il primo: trattandosi, infatti, di un servizio cd. essenziale si è resa necessaria la predisposizione di una disciplina volta ad evitare possibili interruzioni della fornitura causate dal cambio di gestore. Proprio in tale ottica, l art. 4 al punto 3 dispone che Nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l impresa distributrice provvede. a darne tempestiva comunicazione, attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca alla medesima impresa distributrice idonea documentazione elettronica 3

4 attestante l invio e l avvenuta consegna, rispettivamente all esercente la maggior tutela o la salvaguardia. Ancora, il punto 6 della medesima disposizione stabilisce che L esercente la maggior tutela comunica al cliente finale l avvenuta attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.3 indicando che il cliente è servito nel servizio di maggior tutela, definito all articolo 1, comma 2 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, a condizioni definite dall Autorità nel TIV. Al punto 7 si precisa altresì che L esercente la salvaguardia comunica al cliente finale l avvenuta attivazione del servizio entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.3 indicando almeno: a) che il cliente è servito nel servizio di salvaguardia, alle condizioni definite nel contratto pubblicato sul sito internet del medesimo esercente, ai sensi dell articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, specificando la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura; b) che l esercente la salvaguardia, ai sensi dell articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125, è stato selezionato attraverso apposite procedure concorsuali; c) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia e le modalità di aggiornamento; d) l indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo esercente la salvaguardia cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni. C) Venendo al fattispecie in esame, per chiarezza vanno in primis ricostruiti i termini salienti della vicenda: in data la ricorrente ha stipulato un contratto di fornitura elettrica denominato Giorni leggeri con ENEL Energia s.p.a. divenuto operante dal 1 aprile 2007; tale contratto prevedeva il pagamento delle fatture a mezzo RID bancario sul conto corrente bancario della Meviax; emerge dagli estratti di c./c. versati in atti che dal maggio 2007 al luglio 2010 Enel Energia s.p.a. ha regolarmente prelevato le somme fatturate; a partire dal luglio 2010 venivano avanzate richieste di pagamento in riferimento alla stessa utenza anche dalla Enel Servizio Elettrico s.p.a. per oltre ,00 euro; la ricorrente aveva presentato inutilmente numerosi reclami alla Enel Servizio Elettrico s.p.a. onde chiarire la situazione; in data l Enel Servizio Elettrico s.p.a. inviava un preavviso di distacco della fornitura a seguito del quale la ricorrente instaurava il presente giudizio. L Enel Servizio elettrico s.p.a. costituendosi ha dedotto che la fornitura oggetto di causa, seppur cessata il per il passaggio ad altro operatore del mercato libero (ovvero Enel Energia s.p.a.) sarebbe rientrata sul mercato di maggior tutela in data con decorrenza dal a seguito di recesso dal contratto attivo sul mercato libero, così come comunicatogli dal Vettoriamento della Campania (deputato alla segnalazione dei rientri sulla base della normativa vigente). La Enel Energia costituendosi ha negato nella propria comparsa di costituzione di aver mai ricevuto dalla Meviax richiesta di recesso dalla fornitura nelle forme contrattualmente previste asserendo, peraltro, di aver regolarmente continuato a fornire sino ad oggi energia elettrica alla cliente (cfr. pag. 4 e 5). Tuttavia risulta versata in atti, sia nella produzione di parte ricorrente sia in quella dell Enel Servizio Elettrico, una lettera datata inviata dall Enel Energia alla cliente ove si legge le confermiamo che, a seguito della stipula del contratto numero per la fornitura di energia elettrica, riportante la data del 09/10/2006, lo stesso è stato attivo con la nostra società dal 01/04/2007 al 30/11/2007. A seguito di tale cessazione, a causa del passaggio ad altro fornitore, sono cessati anche il mandato di trasporto e di connessione per cui la nostra società non è più titolata ad emettere fatture. Appare, dunque, assolutamente verosimile che il rientro automatico nel mercato di maggior tutela della ricorrente sia stato generato dal recesso unilaterale del gestore del mercato libero (Enel Energia). Non vi è, difatti, alcuna prova in atti di una eventuale richiesta di recesso da parte della ricorrente che del resto, in tale ipotesi, non avrebbe di certo continuato regolarmente a pagare le fatture inviatele dal gestore del mercato libero negli ultimi tre anni. In pratica, comunicato via web il recesso da parte del libero gestore all impresa distributrice di energia (ovvero Enel Distribuzione s.p.a.) la stessa ha poi provveduto, sempre via web, a darne comunicazione all impresa esercente la maggior tutela (ovvero Enel Servizio Elettrico s.p.a.) indicandole anche i dati necessari per l emissione della fattura e cioè la data e lettura cd. di divisione, il tutto come previsto dal summenzionato art. 4 dell allegato alla delibera n. 156/07 dell Autorità per l'energia elettrica e il gas. 4

5 In effetti, che attualmente sia l Enel Servizio Elettrico il gestore che realmente fornisce l energia elettrica all utenza della ricorrente è provato dalla circostanza stessa del minacciato distacco o depotenziamento della fornitura, attività questa che solo il reale fornitore potrebbe porre in essere. D) Ciò chiarito da un punto di vista fattuale, va rimarcato in punto di fumus boni iuris che l art c.c. dispone la liberazione del debitore che adempie in favore di colui che appaia legittimato a ricevere la prestazione altrui. Perché trovi effetto questo fenomeno di apparenza giuridica è necessario che ricorrano due condizioni: uno stato di fatto che non corrisponda al dato giuridico, ed il convincimento del terzo, viziato da errore scusabile, che la situazione fattuale corrisponda a quella di diritto. Sul piano probatorio, al fine di verificare il soggetto su cui incombe l'assolvimento dell'onere di cui all'art c.c., il debitore è tenuto a provare non solo di aver confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che la sua erronea opinione, è maturata a seguito di un comportamento colposo del creditore che abbia fatto sorgere nel "solvens" in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'"accipiens" (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2005, n ; Cass. civ., sez. III, 7 maggio 1992, n. 5436). Ciò provato, spetta poi a chi contesti l'efficacia a proprio danno della situazione di apparenza giuridica, adempiere all'onere della prova contraria, dovendo il creditore dimostrare che l'opinione della controparte sulla corrispondenza tra situazione apparente e situazione reale era determinata da colpevole negligenza o imprudenza e dunque, secondo la regola presuntiva del comma 3 dell'art. 1147, c.c., la mala fede del debitore (cfr. Cass. civ., sez. lav., 3 ottobre 2007, n ; Cass. civ., sez. II, 3 aprile 1999, n. 3287; Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 1985, n. 484). Nella fattispecie in esame emerge chiaramente che la Meviax ha confidato senza sua colpa in una situazione apparente: da un lato, infatti, non è stata fornita prova da parte dell Enel Servizio Elettrico s.p.a. della intervenuta comunicazione al cliente finale dell avvenuto rientro nel servizio di maggior tutela prevista dall art. 4 punto 6 dell allegato A della delibera dell Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 156/07; dall altro vi è stato il comportamento dell Enel Energia s.p.a. che ha continuato negli ultimi tre anni ad inviare fatture e a prelevare le somme in esse indicate dal c./c. della ricorrente, in virtù del R.I.D. contrattualmente previsto, pur essendo cessata da parte sua la fornitura di energia elettrica. E noto difatti che le circostanze dalle quali desumere la scusabilità dell'erroneo pagamento vanno desunte in particolar modo dal comportamento sia dell'accipiens sia del vero creditore (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2008, n ). Evidente è, altresì, che la scusabilità dell errore in cui è incorsa la Meviax riguardi solo il passato, essendosi a seguito del presente giudizio palesata inequivocabilmente l identità del vero creditore delle spettanze dovute per la fornitura di energia elettrica attualmente ricevuta dalla ricorrente. E) Ciò detto quanto alla sufficienza del fumus boni iuris della domanda cautelare, deve evidenziarsi come nella fattispecie in esame sussista anche il requisito del periculum in mora. Com è noto, la tutela cautelare in via d'urgenza può essere ammessa per un diritto di credito quando essa sia volta a salvaguardare non il diritto di credito in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali - di cui il ricorrente deve fornire la prova - a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate (come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e dignitosa), le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito. Qualora, invece, il diritto che si assume violato è a contenuto e funzione esclusivamente patrimoniale il requisito dell'irreparabilità del pregiudizio ex art. 700 c.p.c. può essere ravvisato unicamente nell ipotesi in cui la durata del processo di merito lasci prevedere uno scarto eccessivo tra danno subito e danno risarcito, nonché una notevole complessità dell accertamento stesso del danno (cfr. in tal senso Trib. Bari, 30 giugno 2009, in Juris Data; Trib. Nocera Inferiore, 23 febbraio 2005, in Juris Data; Trib. Nocera Inferiore, 30 settembre 2004, in Juris Data; Trib. Firenze, 19 febbraio 2003, in Foro toscano 2003, 158; Trib. Torino, 22 dicembre 2000, in Gius 2002, 103). Orbene, nel caso de quo appare evidente che il distacco della energia elettrica (o i l suo depotenziamento) determinerebbe sicuramente per la ricorrente e per la sua attività commerciale (bar) un danno difficilmente poi colmabile con un risarcimento per equivalente. Dalle considerazioni fin qui esposte discende, in definitiva, la conferma del decreto reso inaudita altera parte in data e, per l effetto, l inibizione all Enel Servizio Elettrico s.p.a. del distacco o del depotenziamento della fornitura di energia elettrica relativa al Bar, 5

6 Ricevitoria, Ristorante e Rxxx... Meviax sito in Zzzz al C.so Xxx n. (numero cliente.) per il mancato pagamento delle somme fatturate dal mese di dicembre 2007 al mese di settembre In ultimo va evidenziato come tutte le altre richieste avanzate dalla difesa della ricorrente non possano essere vagliate in questa stante la natura cautelare e non di merito del presente giudizio. F) Le spese processuali vanno regolate secondo il principio di cui all art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Visti gli artt. 669 sexies, 669 octies e 700 c.p.c.: - a conferma del provvedimento inaudita altera parte reso in data , INIBISCE all Enel Servizio Elettrico s.p.a. del distacco o del depotenziamento della fornitura di energia elettrica relativa al Bar, Ricevitoria, Ristorante e Rxxx... Meviax sito in Zzzz al C.so Xxx n. (numero cliente.) per il mancato pagamento delle somme fatturate dal mese di dicembre 2007 al mese di settembre 2010; - condanna l ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare a MEVIAX le spese del procedimento cautelare che liquida in complessivi euro 1.270,00, di cui euro 70,00 per spese, euro 450,00 per diritti ed euro 750,00 per onorari, oltre IVA,CPA, e rimborso spese generali; - condanna l ENEL ENERGIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., a rimborsare a MEVIAX le spese del procedimento cautelare che liquida in complessivi euro 1.270,00, di cui euro 70,00 per spese, euro 450,00 per diritti ed euro 750,00 per onorari, oltre IVA,CPA, e rimborso spese generali; Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Nola, 15 novembre 2010 Il Giudice Dott.ssa Caterina Costabile 6

Articolo 1 Definizioni

Articolo 1 Definizioni Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini dell interpretazione e dell applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all Allegato A

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 18 dicembre 2009. ModiÞ cazioni e integrazioni della deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 25 gennaio 2008 ARG/elt 4/08 in materia di regolazione del servizio di dispacciamento

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2015 207/2015/S/GAS CHIUSURA DI PROCEDIMENTO AVVIATO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI MISURA DEL GAS NATURALE PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE REGIONALE DI TRASPORTO L AUTORITÀ

Dettagli

Disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali

Disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali Disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali Art. 1 Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX Determinazione dirigenziale n. 2 del 18 febbraio 2015 Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico

Dettagli

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014

DETERMINAZIONE. Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2014 DEFC.2014.4 Tit. 2013.1.10.21.692 del 5/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E FASTWEB X LA RESPONSABILE DEL

Dettagli

RISOLUZIONE N.106/E QUESITO

RISOLUZIONE N.106/E QUESITO RISOLUZIONE N.106/E Direzione Centrale Normativa Roma, 9 novembre 2011 OGGETTO: Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972 - Trattamento fiscale ai fini IVA del

Dettagli

RELAZIONE RELATIVA ALL ANALISI E REVISIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA (ai sensi dell articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in L.

RELAZIONE RELATIVA ALL ANALISI E REVISIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA (ai sensi dell articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. RELAZIONE RELATIVA ALL ANALISI E REVISIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA (ai sensi dell articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009) L art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. 78/2009, convertito con

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO DI VETTORIAMENTO DI CUI ALL ARTICOLO 4, COMMA 4.

SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO DI VETTORIAMENTO DI CUI ALL ARTICOLO 4, COMMA 4. SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO DI VETTORIAMENTO DI CUI ALL ARTICOLO 4, COMMA 4.1, DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 18 FEBBRAIO 1999, N. 13/99 INDICE Premessa...2 Articolo 1

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere

Dettagli

Profili contrattuali per l accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell energia elettrica immessa e prelevata per un ASSPC

Profili contrattuali per l accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell energia elettrica immessa e prelevata per un ASSPC Profili contrattuali per l accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell energia elettrica immessa e prelevata per un ASSPC Nella tabella 1 sono elencate tutte le qualifiche rilevanti

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali

Disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ai clienti finali Allegato A alla deliberazione 25 giugno 2007, n. 144/07, come modificata con deliberazioni ARG/com 79/08 e 266/2014/R/com Disciplina del recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o

Dettagli

PROCEDURA DI MESSA IN MORA E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA:

PROCEDURA DI MESSA IN MORA E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA: INFORMATIVA SU TEMPISTICHE E MODALITÀ DI COSTITUZIONE IN MORA SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO E INDENNIZZI AUTOMATICI PREVISTI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLA DISCIPLINA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Modalità di applicazione della disciplina delle accise sull energia elettrica per i Sistemi Efficienti d Utenza

Modalità di applicazione della disciplina delle accise sull energia elettrica per i Sistemi Efficienti d Utenza Sistemi Efficienti d Utenza SEU Aspetti regolatori, fiscali e operativi Seminario organizzato da Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico, Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e. Modalità

Dettagli

Raccolta dati di qualità commerciale dei servizi di vendita e monitoraggio contratti non richiesti

Raccolta dati di qualità commerciale dei servizi di vendita e monitoraggio contratti non richiesti Manuale d uso: Raccolta dati di qualità commerciale dei servizi di vendita e monitoraggio contratti non richiesti Comunicazione dati I semestre 2014 Le imprese esercenti l attività di vendita (di seguito:

Dettagli

Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti

Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Linee guida per l accesso al Fondo di Garanzia PMI da parte dei liberi professionisti Premessa Indice 1. A cosa serve il Fondo di Garanzia 2 2. Quali operazioni possono essere garantite ad un libero professionista

Dettagli

l Allegato I, recante Misure sulla tutela dei consumatori (di seguito: direttiva

l Allegato I, recante Misure sulla tutela dei consumatori (di seguito: direttiva DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2013 477/2013/S/COM AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER L ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI PRESCRITTIVI E SANZIONATORI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI FATTURAZIONE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 21 Dicembre 2015 FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE Pagina 1 di 5 Documenti collegati comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 aprile 2007 Delibera n. 88/07 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA

Dettagli

Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato

Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato Relazione tecnica Presupposti per la determinazione per l anno 2003 del prezzo all ingrosso dell energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato 1. Premessa e contesto normativo Il provvedimento

Dettagli

aggiorna le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI (di nuova installazione);

aggiorna le disposizioni per gli accertamenti documentali sugli impianti di utenza NUOVI (di nuova installazione); FEBBRAIO 2014 Il 6 febbraio 2014 l Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha emanato e pubblicato sul proprio sito la Delibera n. 40/2014/R/gas, Disposizioni in materia di accertamenti della

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio

Dettagli

PROPOSTA DI MODIFICA DELLE REGOLE DEL MERCATO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA. Documento di consultazione 02/2015 1

PROPOSTA DI MODIFICA DELLE REGOLE DEL MERCATO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA. Documento di consultazione 02/2015 1 Documento di consultazione 02/2015 PROPOSTA DI MODIFICA DELLE REGOLE DEL MERCATO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA Documento di consultazione 02/2015 1 1. Introduzione Il meccanismo dei titoli di efficienza

Dettagli

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso Con un apposito provvedimento il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di garanzia per la richiesta di rimborso dell

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 21 FEBBRAIO 2013 67/2013/R/COM DISPOSIZIONI PER IL MERCATO DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE IN MATERIA DI COSTITUZIONE IN MORA L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative -

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - I Dossier fiscali La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative - Aprile 2014 pag. 1 SOMMARIO PREMESSA... 3 Decorrenza del nuovo regime... 3 La procedura di fatturazione elettronica...

Dettagli

Deliberazione 16 febbraio 2009 ARG/elt 17/09

Deliberazione 16 febbraio 2009 ARG/elt 17/09 Deliberazione 16 febbraio 2009 ARG/elt 17/09 Iniziative per la promozione dell adeguamento degli impianti di utenza alimentati in media tensione e modificazioni ed integrazioni alla Parte I dell'allegato

Dettagli

TESTO INTEGRATO SULLA MOROSITA - DELIBERA ARG/gas 99/11 E SS.MM.II.

TESTO INTEGRATO SULLA MOROSITA - DELIBERA ARG/gas 99/11 E SS.MM.II. 1 TESTO INTEGRATO SULLA MOROSITA - DELIBERA ARG/gas 99/11 E SS.MM.II. 6 novembre 2012, Roma avv. Tiziana Sogari t.sogari@macchi-gangemi.com Deliberazione ARG/gas 99/11 di approvazione del Testo Integrato

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 24 APRILE 2013 173/2013/R/COM MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 67/2013/R/COM IN MATERIA DI COSTITUZIONE IN MORA L AUTORITÀ PER

Dettagli

LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO E I CONSUMATORI FINALI

LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO E I CONSUMATORI FINALI Cosa vuole dire che il mercato del gas è "libero"? Con chi avrà rapporti contrattuali il cliente finale? Con la liberalizzazione cambierà la qualità del servizio? Cosa fa il distributore? Cosa fa il venditore?

Dettagli

Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione. Articolo 1 Definizioni

Titolo I Definizioni ed ambito di applicazione. Articolo 1 Definizioni Allegato A DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD NAZIONALE DI COMUNICAZIONE TRA DISTRIBUTORI E VENDITORI DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PRESTAZIONI DISCIPLINATE DAL

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il

Dettagli

COMUNE DI BORGIA Provincia di Catanzaro

COMUNE DI BORGIA Provincia di Catanzaro COMUNE DI BORGIA Provincia di Catanzaro *********************** REGOLAMENTO COMUNALE PER L ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n 36 del 28/11/2014

Dettagli

REGOLAMENTO. Ai sensi dell art. 13 dello Statuto

REGOLAMENTO. Ai sensi dell art. 13 dello Statuto REGOLAMENTO Ai sensi dell art. 13 dello Statuto 1. Adesione al Consorzio 1.1 Le domande di adesione al consorzio devono contenere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all art.

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Imposta di bollo sui conti correnti e libretti

Imposta di bollo sui conti correnti e libretti CIRCOLARE A.F. N. 92 del 4 giugno 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Imposta di bollo sui conti correnti e libretti Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarle che l articolo 19 del decreto-legge

Dettagli

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013 La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e

Dettagli

Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento

Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento 1 I contratti a distanza sono caratterizzati dall essere stipulati senza la presenza fisica e simultanea di chi

Dettagli

TITOLO II REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO E DI TRASPORTO NEI CASI DI MOROSITA DEI CLIENTI FINALI DISALIMENTABILI...

TITOLO II REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO E DI TRASPORTO NEI CASI DI MOROSITA DEI CLIENTI FINALI DISALIMENTABILI... REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO (TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA) DELL ENERGIA ELETTRICA NEI CASI DI MOROSITÀ DEI CLIENTI FINALI O DI INADEMPIMENTO DA PARTE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 163/E

RISOLUZIONE N. 163/E RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 25 novembre 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.p.A. Con l interpello specificato

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Informativa per la clientela di studio N. 08 del 15.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Gentile Cliente, con la stesura

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento

Dettagli

pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005

pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005 pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 21 dicembre 2005 Delibera n. 277/05 INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 12 DICEMBRE 2003, N.

Dettagli

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N.43 /E Roma, 12 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir. Detraibilità degli interessi passivi che maturano

Dettagli

Risoluzione n. 375/E

Risoluzione n. 375/E Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di

Dettagli

Imposta di bollo sui conti correnti e libretti

Imposta di bollo sui conti correnti e libretti Ai gentili clienti Loro sedi Imposta di bollo sui conti correnti e libretti Premessa L articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha modificato, tra l altro, la disciplina dell imposta di bollo

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA SANNA / H3G S.P.A. (GU14 n. 922/2013) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 maggio 2014; VISTA la legge 14 novembre

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente

Dettagli

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni

Dettagli

Acquista in sicurezza online

Acquista in sicurezza online con la collaborazione di Acquista in sicurezza online Contratti a distanza - aggiornamento normativa di riferimento Pensi che il PHISHING sia solo un tipo di pesca? Pensi che i COOKIE siano solo biscotti?

Dettagli

MinisterodelloSviluppoEconomico

MinisterodelloSviluppoEconomico MinisterodelloSviluppoEconomico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 07 22.04.2014 Liquidazione Srl e Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze La messa in è una vicenda societaria piuttosto frequente in questo

Dettagli

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;

Pesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; Pesaro, lì 29 marzo 2013 CIRCOLARE n. 06/2013 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; 1 - LA PROVA DELLE CESSIONI INTRAUE Le cessioni di beni intraue sono assoggettate

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro

STUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di

Dettagli

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. 58/1998 (PROCEDURA INTERNAL DEALING ) Premessa Tenuto conto: - che dal

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di esercizio delle variazioni IVA in

Dettagli

17.1.2013 L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO

17.1.2013 L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO 17.1.2013 L EQUO INDENNIZZO NEL CONTRATTO DI LEASING: UN APPROCCIO FINANZIARIO di Luciano Quattrocchio, Professore Sommario: 1. I riferimenti normativi - 2. La disciplina nel contesto fallimentare - 3.

Dettagli

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) introduce importanti novità in tema di licenziamenti e del processo del lavoro, delineando all art. 1 commi

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro

Dettagli

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi OGGETTO: Novità 2013 nei rapporti internazionali Gentile cliente, Il decreto salva-infrazioni che ha recepito la Direttiva 2010/45/

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 27 novembre 2008. ModiÞ cazioni e integrazioni alla deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 in materia di modalità applicative del regime

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 3 LUGLIO 2014 326/2014/R/GAS MODALITÀ PER IL RIMBORSO, AI GESTORI USCENTI, DEGLI IMPORTI RELATIVI AL CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2012 449/2012/A/EFR STIPULA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO S.P.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI

Dettagli

Le regole del libero mercato e i meccanismi di tutela: una chiave di lettura per i consumatori

Le regole del libero mercato e i meccanismi di tutela: una chiave di lettura per i consumatori Le regole del libero mercato e i meccanismi di tutela: una chiave di lettura per i consumatori Andrea Rosazza Autorità per l energia elettrica e il gas - Direzione Mercati UNAE Veneto - Padova 26 settembre

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. _/15 contenente disposizioni inerenti alle modalità di verifica dell avveramento delle

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO DELIBERAZIONE 3 APRILE 2014 155/2014/R/GAS DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL REGOLAMENTO PER I CRITERI DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

Dettagli

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA SEZIONE V TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 1. Premessa La presente sezione contiene disposizioni relative all impiego di tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari o di altri

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 21 febbraio 2008 - ARG/elt 18/08 Perequazione dei costi di approvvigionamento dell energia elettrica per il servizio di maggior tutela e definizione dei meccanismi di conguaglio tra l Acquirente

Dettagli

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131. Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

DETERMINAZIONE. Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131. Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni DETERMINAZIONE Determinazione n. 4/2013 Prot. n. 7131 Tit. 1.10.21/447 del. 18/2/2013 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA XXXXX E TELECOM ITALIA Il Comitato Regionale per le Comunicazioni VISTA

Dettagli

Informativa Clienti. del 1 marzo 2010

Informativa Clienti. del 1 marzo 2010 S T U D I O C O M M E R C I A L I S T A dott. sa Ausilia RUBIANO Commercialista Revisore Contabile Consulente Tecnico del Giudice Informativa Clienti. del 1 marzo 2010 MODELLI INTRASTAT: NOVITA. Con il

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 4 agosto 2008 VIS 74/08 Adozione di un provvedimento ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Bergamo Energia S.p.A.

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

Cessazione del Servizio di tutela gas per i clienti finali non domestici (deliberazioni 280/2013/R/gas e 457/2013/R/gas)

Cessazione del Servizio di tutela gas per i clienti finali non domestici (deliberazioni 280/2013/R/gas e 457/2013/R/gas) Cessazione del Servizio di tutela gas per i clienti finali non domestici (deliberazioni 280/2013/R/gas e 457/2013/R/gas) Direzione Consumatori e Utenti Seminario online - organizzazioni PMI 5 marzo 2014

Dettagli

Risoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E

Risoluzione del 26/08/2009 n. 239 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E RISOLUZIONE N. 239/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 agosto 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Regime agevolato per l intrapresa di nuove attività artistiche o professionali ovvero

Dettagli

Ritardi di Pagamento

Ritardi di Pagamento Ritardi di Pagamento Recepimento Direttiva Late Payments Direttiva 2011/7/UE (Late Payments) Recepita con decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre

Dettagli

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. DELIBERAZIONE 7 luglio 2005

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. DELIBERAZIONE 7 luglio 2005 AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 7 luglio 2005 Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni per la gestione della priorita' di dispacciamento,

Dettagli

BANCA POPOLARE DI SPOLETO

BANCA POPOLARE DI SPOLETO BANCA POPOLARE DI SPOLETO REGOLAMENTO INTERNAL DEALING 1 - Definizioni Nel presente Regolamento sono utilizzati, tra gli altri, i seguenti termini: "Soggetto Rilevante", in base all art.152-sexies del

Dettagli

Oggetto: definizione della controversia XXX/ OKCOM XXX.

Oggetto: definizione della controversia XXX/ OKCOM XXX. Determinazione dirigenziale n. 15 del 24 dicembre 2014 Oggetto: definizione della controversia XXX/ OKCOM XXX. IL DIRIGENTE VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.,

Dettagli

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 17 GENNAIO 2008

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 17 GENNAIO 2008 CIRCOLARE N. 2/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 GENNAIO 2008 Oggetto: Disposizioni in materia di aliquota di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili

Dettagli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013 302/2013/S/EEL CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Dettagli

Circolare n. 8. del 15 marzo 2010

Circolare n. 8. del 15 marzo 2010 Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 8 del 15 marzo 2010 Modelli INTRASTAT - Recepimento

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI Ambito di applicazione Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,

Dettagli