CAPITOLO SECONDO ALIMENTI E BEVANDE: PRODUZIONE, VENDITA E VIGILANZA

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1 CAPITOLO SECONDO ALIMENTI E BEVANDE: PRODUZIONE, VENDITA E VIGILANZA 105

2 R.D.L. 15 ottobre 1925, n Repressione delle frodi nella preparazione e (1) (2) (3) nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (pubbl. in Gazz. Uff. n. 281 del 3 dicembre 1925). (omissis) CAPO VIII VIGILANZA E SANZIONI (4) 40. L'applicazione del presente decreto è affidata al Ministero dell'economia nazionale, dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza. 41. Chiunque vende, o comunque fa commercio delle sostanze e dei prodotti di cui al presente decreto è tenuto a fornire, dovunque la merce si trovi, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti tutti di polizia giudiziaria, degli ufficiali ed agenti comunali, degli agenti del dazio consumo, degli agenti giurati di cui all'art.46, dei funzionari ed agenti delegati dai Ministeri dell'economia nazionale, dell'interno e delle finanze, dai capi degli istituti che saranno designati con appositi decreti dei Ministri competenti e, per quanto riguarda i prodotti alimentari e i mangimi concentrati, dall'autorità sanitaria. In caso di assenza o di rifiuto della persona tenuta a fornire i campioni o del suo rappresentante, il prelevamento sarà fatto d'ufficio o con l'intervento di uno degli uf- (1) Convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, n (2) Il decreto si sviluppa con disposizioni di ordine generale e di ordine speciale, regolamentanti singoli prodotti, per molti dei quali sono successivamente intervenuti altri provvedimenti normativi. La polivalenza operativa del decreto comporta che il rapporto tra lo stesso e le normative successive si risolve non in chiave di abrogazione, ma di successione di legge, in quanto operando su materia specifica nessuna delle leggi successive è dotata di capacità abrogatrice generale. Ne consegue che in ambito sia di etichettatura, che di produzione e vendita di sostanze alimentari, la specifica normativa non può sviluppare efficacia abrogativa nei confronti del decreto, le cui norme pertanto sono da ritenersi tuttora in vigore, anche se per ogni specifica materia, soggiacciono al vaglio dei principi generali di successione di leggi. (3) Attesa la particolare struttura normativa del provvedimento costituito da una parte speciale, relativa a singoli generi merceologici, e da una parte generale relativa alla vigilanza, si è ritenuto opportuno, per comodità di consultazione, riportare le disposizioni ancora in vigore, concernenti i singoli prodotti, sotto le relative voci merceologiche. (4) Per quanto concerne lo specifico, importantissimo aspetto della vigilanza e del controllo, la situazione normativa vigente non si presenta come ispirata ad un principio uniforme di centralizzazione, ma si sviluppa per il tramite di una serie di provvedimenti che si susseguono con diverse motivazioni, alle volte anche emozionali, senza che si verifichi una armonica successione. Ne consegue che le varie disposizioni si sovrappongono lasciando inalterate ciascuna le competenze delle altre, realizzandosi così un contesto di norme frammentarie e non coordinate, nonostante i propositi espressi nelle disposizioni più recenti. Pertanto la vigilanza è tuttora demandata alle varie Autorità che di volta in volta vengono considerate dai diversi provvedimenti normativi, di seguito riportati, così come le modalità operative. Al riguardo numerosi autori hanno lamentato il mancato coordinamento tra questi testi, con conseguente frammentazione amministrativa nelle attività di vigilanza e minor chiarezza normativa. Renato Piccinino, nel suo testo Diritto Penale Alimentare, UTET, 1988, con la consueta dovizia di informazioni e profondità di analisi, evidenzia la chiara dicotomia che si realizza fra gli artt. 1 L. 30 aprile 1962, n. 283 e 19 D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 da un lato e gli artt. 44 e 45 del presente decreto dall'altro, ribadendo la piena vigenza di questi ultimi. Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza riportata in calce. 106

3 ficiali di polizia giudiziaria menzionati nel primo e nel terzo comma dell'art. 164 codice procedura penale. (5) I campioni prelevati agli effetti del presente decreto saranno pagati al prezzo corrente di vendita, salvo il caso di prelevamento eseguito dall'autorità sanitaria. 42. La regia guardia di finanza provvederà al servizio di polizia e di prelevamento dei campioni a mezzo del personale delle brigate volanti in occasione dei compiti di istituto delle medesime. I militari del corpo anzidetto, per i servizi fuori sede, compiuti espressamente su richiesta del Ministero dell'economia nazionale e dell'interno o degli istituti ed uffici incaricati dell'applicazione del presente decreto dipendenti dai Ministeri medesimi, avranno diritto, a carico di questi ultimi, al pagamento delle indennità di missione e di trasferta nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni. 43. Tutte le analisi occorrenti in applicazione del presente decreto saranno eseguite con i metodi ufficiali prescritti e i relativi certificati saranno rilasciati in esenzione dalla tassa di bollo. Occorrendo, i direttori dei laboratori dipendenti dallo Stato incaricati delle analisi potranno, per queste, avvalersi sotto la loro responsabilità, di analizzatori di loro fiducia, i quali saranno compensati in ragione delle analisi eseguite, con i fondi messi a disposizione dei detti direttori per l'esecuzione del servizio. 44. Quando dall'analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presenterà immediata e circostanziata denuncia all'autorità giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi, e contemporaneamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole. L'autorità giudiziaria, in base alla denuncia, deve ordinare il sequestro della merce, ovunque si trovi. Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità giudiziaria competente e, per conoscenza, all'istituto di vigilanza nel termine perentorio di giorni quindici a partire da quello di ricevimento della comunicazione. Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di comunicazione, nonché la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire per (6) (7) ogni campione. 45. In ogni caso in cui agli effetti giudiziari od amministrativi, portati dal presente decreto, occorra una perizia od una revisione delle analisi, queste dovranno essere eseguite da uno dei seguenti Istituti: (5) (6) Ora art. 57 cod. proc. pen. Così sostituito dall'art. 1 L. 27 febbraio 1958, n. 190 e dall'art. unico L. 23 aprile 1975, n (7) Con sentenza 27 novembre-3 dicembre n. 149, più avanti riportata, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale. 107

4 a) per analisi chimiche: dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, dal Laboratorio di chimica agraria della Facoltà di agraria dell'università degli studi di Milano, dal Laboratorio chimico dell'alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dal Laboratorio centrale delle dogane e imposte dirette; b) per le analisi botaniche: dalla Stazione agraria sperimentale di Modena e dall'istituto di allevamento vegetale di Bologna. Per quanto riguarda le analisi chimiche, la perizia e la revisione dell'analisi sarà fatta di regola: a) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma o dal Laboratorio di chimica agraria dell'istituto agrario della Facoltà di agraria dell'università degli studi di Milano, per le analisi eseguite dai laboratori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; b) dal Laboratorio chimico dell'alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per le analisi eseguite dai laboratori comunali e consorziali di vigilanza i- gienica; c) dal Laboratorio centrale delle dogane ed imposte indirette per le analisi e- seguite dai laboratori chimici dipendenti dal Ministero delle finanze. (8) La revisione delle analisi è definitiva. Tutte le spese relative alle analisi, alle loro revisioni ed alle perizie sono a carico del richiedente ove la prima analisi venga confermata (così sostituito dall'art. 2 L. 27 febbraio 1958, n. 190). 46. Gli enti e le associazioni agrarie e le altre associazioni interessate che siano compresi in appositi elenchi approvati con decreti del Ministro per l'economia nazionale secondo norme da stabilirsi nel regolamento, potranno costituirsi parte civile nei procedimenti per le infrazioni al presente decreto. (9) Gli enti e le associazioni suddette potranno altresì far procedere a loro spese, mediante propri agenti giurati da assumersi con le norme che saranno stabilite dal regolamento, a prelevamenti presso chiunque produca le materie o i prodotti di cui al presente decreto e ne faccia commercio. 47. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti per obbligo contrattuale, le sostanze e i prodotti di cui al presente decreto senza le dichiarazioni e le indicazioni o contro i divieti e le limitazioni previste dal presente decreto e dal regolamento esecutivo di esso, è punito con la pena pecuniaria da lire a lire Se sia omessa la sola dichiarazione sugli involucri e recipienti la pena è dell ammenda da lire a lire Chiunque, scientemente, con qualsiasi mezzo, pone in vendita, vende o mette altrimenti in commercio, ovvero fornisce ai propri dipendenti per obbligo contrattuale, sostanze o prodotti di cui al presente decreto comunque non corrispondenti alle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal decreto medesimo e dal regolamento, è punito con la multa fissa di lire e con quella proporzionale di lire per (8) In ambito di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari considerate dal D.L. n. 282/1986, vedasi il D.M. 12 agosto 1986, più oltre riportato. (9) Per quanto concerne le infrazioni al D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 sulla produzione e commercio del vino, vedasi l'art. 8-bis della legge n. 462/1986 che introduce l'art. 109-bis del D.P.R. citato, secondo il quale per la legittimazione alla costituzione di parte civile non è necessaria la prova di danno immediato e diretto. 108

5 ogni quintale o frazione di quintale di merce posta in vendita, venduta o somministrata. 49. Se il fatto preveduto nel precedente articolo sia commesso senza che il colpevole conosca che le sostanze e i prodotti da esso posti in vendita, venduti o somministrati, non corrispondono alle dichiarazioni e indicazioni fatte, la multa è ridotta da un quinto alla metà. 50. Qualora le sostanze e i prodotti posti in vendita, venduti o messi in commercio, in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto, siano, secondo i casi, nocivi agli uomini, agli animali o alle piante, cui sono destinati, alle pene pecuniarie previste dai precedenti articoli è aggiunta la reclusione fino a 5 mesi. Se il fatto sia commesso senza che il colpevole conosca che le sostanze o i prodotti sono nocivi, alla reclusione è sostituita la detenzione. 51. Chiunque verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa, od in qualsiasi altro modo, offre in vendita sostanze e prodotti di cui al presente decreto, adottando nomi impropri non rispondenti alla natura della merce o tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura della merce stessa, è punito con la multa da lire a lire , qualora non siano applicabili le pene maggiori portate dagli articoli precedenti. Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi altro modo, annunziano la vendita di materie atte a fabbricare artificialmente le sostanze o i prodotti considerati nel presente decreto, ovvero a sofisticarli, nonché coloro che esibiscono a scopo di commercio formule od altre indicazioni per la preparazione di vini, burri, formaggi, ecc., non genuini. Il tipografo, l'editore, il proprietario del giornale e l'assuntore della pubblicità, il quale non sia in grado di indicare da chi abbia avuto l'incarico di stampare o pubblicare l'annunzio, di cui al precedente comma, è punito con l'ammenda non inferiore a lire (omissis). 53. (omissis). 54. Le infrazioni alle disposizioni degli artt. 21, 22 e 30 del presente decreto saranno punite con l'ammenda di lire Qualora le infrazioni alle disposizioni del presente decreto riguardino sostanze o prodotti presentati per l'esportazione, le pene saranno applicate nel massimo, e, ove sia stabilita una pena fissa, questa sarà raddoppiata. 56. Chiunque si rifiuta di fornire o di far prelevare campioni delle sostanze e dei prodotti di cui al presente decreto, è punito con l'ammenda di lire In caso di recidiva le pene previste dal presente decreto saranno raddoppiate. 58. Nelle ipotesi previste negli artt. 47 (primo comma), 48, 49, 50, 51 (primo comma), 52 e 53, la merce sarà confiscata e verrà a seconda dei casi utilizzata a beneficio dello Stato o distrutta. 109

6 59. In caso di recidiva, nelle ipotesi previste negli artt. 47 (primo comma), 48, 49, 50 e 51 (primo e secondo comma), 52 e 54, sarà sempre ordinata la sospensione dell'esercizio sino ad un anno. 60. Le pene comminate dal presente decreto non pregiudicano l'applicazione di quelle maggiori previste dal codice penale e da altre leggi speciali. 61. Il giudice, qualora pronunci sentenza di condanna, dispone che questa sia, a spese del condannato, pubblicata per estratto su due giornali fra i più diffusi della Regione, dei quali uno scelto tra i giornali politici e l'altro tra quelli agrari. E' in facoltà del giudice disporre la pubblicazione integrale, qualora la ritenga necessaria. Copia della sentenza viene affissa all'albo della Camera di commercio della Provincia ed a quello del Comune in cui risiede il contravventore. L'estratto della sentenza, anche in caso di assoluzione, è trasmesso all'ufficio che ha inoltrato la denuncia (così modificato dall'art. 3 L. 18 ottobre 1959, n. 945). 62. (omissis). (10) 63. Le contravvenzioni alle speciali disposizioni che verranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto saranno punite con l'ammenda sino a lire , qualora non siano applicabili le maggiori pene comminate col decreto stesso. (omissis) Giurisprudenza Art Le disposizioni contenute negli artt. 43 e seguenti del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, prescrivono determinati mezzi di indagini ai fini dell'accertamento della genuinità e delle caratteristiche delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari, ma non vietano al giudice di fondare il proprio convincimento su altri elementi, né danno una presunzione assoluta di verità all'indagine tecnica compiuta dai laboratori di analisi. (Cass. Pen., Sez. VI, 20 ottobre 1979, n. 8649, in De Martino, Racc. Dec. Giur. Pen. Cass., 166, 34) 2. Le norme del R.D. 1 luglio 1926, n. 1361, che stabiliscono le modalità di prelievo per le analisi di prodotti alimentari, hanno carattere ordinatorio, e la loro inosservanza non dà luogo a nullità delle analisi né esclude il loro valore probatorio. Tali norme, comunque, dettate per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sono applicabili a determinate categorie di prodotti (ad es. mangimi, sementi, vini e mosti, olii, burro, formaggio) nelle quali non rientrano le carni assoggettate ad un diverso sistema di controllo. (10) Articolo abrogato dalla L. 5 aprile 1961, n

7 (Cass. Pen., Sez. VI, 28 febbraio 1980, n. 450, in Rass. Dir. Tecn. Alim., 1981, n. 4, 410) 3. L'uso da parte del Laboratorio di igiene e profilassi di metodi di analisi diversi da quelli ufficiali non costituisce causa di nullità dell'analisi medesima salvo che non ne venga contestata l'esattezza scientifica. (Cass. Pen., Sez. VI, 20 luglio 1979, Santamaria) Art La particolare disciplina degli accertamenti tecnici e delle denunce, contenuta nell'art. 1 L. 30 aprile 1962, n.283, deve essere osservata per ciò che concerne l'attività dell'autorità sanitaria, mentre per gli altri uffici ed istituti (come per il settore dei prodotti agrari) rimane operante la disciplina contenuta nella L. 27 febbraio 1958, n. 190, che ha sostituito gli artt. 44 e 45 R.D.L. 15 ottobre 1925, n (Cass. Pen., Sez. VI, 16 aprile 1970, Balsamà, in Cass. Pen. Mass. Ann., 1971, 663) 2. La linea di demarcazione fra indagini generiche e atti istruttori si identifica col momento in cui, in qualsiasi modo, un soggetto risulti indiziato di reità. L'attività di prelievo dei campioni e attinente alla prima analisi, non presupponendo affatto un indizio di reato sono espressione di un potere formalmente e sostanzialmente amministrativo. A partire dal momento in cui l'analisi stessa abbia dato esito sfavorevole, colui al quale viene addebitato il reato deve essere messo in grado di difendersi con tutte le garanzie essenziali della fase istruttoria. Né l'esercizio del diritto di difesa può essere condizionato al fatto che l'autorità giudiziaria sia stata già investita dalla denuncia o dal rapporto. Sono conseguentemente illegittimi costituzionalmente l'art. 44 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in L. 18 marzo 1926, n. 562, nel testo modificato dalla L. 27 febbraio 1958, n. 190; l'art. 1 della L. 30 aprile 1962, n. 283; l'art. 42 della L. 4 luglio 1967, n. 580; nelle parti in cui dette norme per la revisione delle analisi escludono l'applicazione degli artt. 390, 304 bis e ter, quater c. p. p. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti gli artt. 41, 42, 43, 45, 46 del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033; l'art. 1 della L. 18 ottobre 1959, n. 945; l'articolo unico della L. 30 dicembre 1959, n. 1234; l'art. 13 della L. 13 novembre 1960, n E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93 e 94 del R.D. 1 luglio 1926, n (Corte Cost., 27 novembre-3 dicembre 1969, n. 149, in Giust. Pen., 1970, I, 201) 3. Il precetto dell'art. 44 secondo comma R.D.L. 15 ottobre 1925, n conferisce all'autorità giudiziaria che procede per reati commessi nella rispettiva circoscrizione la facoltà di sequestrare la merce, sottoposta ad analisi e non risultante rispondente alle condizioni ed ai requisiti prescritti dalla L. 30 aprile 1962, n Sebbene la formulazione letterale della norma autorizzi l'adozione del sequestro della merce - ovunque si trovi -, dal coordinamento di tale disposizione con il sistema processuale, in base al quale nella suddetta materia è da escludersi l'ipotesi dell'efficacia territorialmente illimitata dal sequestro penale della merce sospetta, di- 111

8 scende che il giudice può disporre detto sequestro ovunque la merce si trovi ma solo in rapporto al reato commesso nell'ambito della propria circoscrizione territoriale. (Nella specie è stato ritenuto abnorme il provvedimento con il quale il pretore aveva disposto il sequestro di un prodotto alimentare sofisticato con estensione del vincolo su tutto il territorio nazionale). (Cass. Pen., Sez. VI, 5 aprile 1982, n. 2510) 4. L'analisi di revisione prevista dal R.D.L. 15 ottobre 1925, n non vincola ai suoi risultati il giudice, che può sottoporre ad analisi e critica le conclusioni relative e fondare il proprio convincimento difforme anche su altri elementi di giudizio, purché offra adeguata motivazione. (Cass. Pen., Sez. VI, 21 ottobre 1982, n. 9755) Art I reati puniti dall'art. 48 R.D.L. 15 ottobre 1925, n (repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti a- grari) sono delitti e non contravvenzioni. La violazione dell'art. 48 citato, originariamente punita con multa fissa di lire cinquecento e proporzionale di lire cinquanta per ogni quintale (o frazione) di prodotto venduto, non ha perso la natura di delitto in virtù dell'art. 5 secondo comma R.D. 28 maggio 1931, n. 601 (disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale), il quale ha considerato contravvenzioni soltanto le ipotesi in cui la multa era stabilita sola o congiunta o alternativa con l'ammenda o con una pena pecuniaria senza indicazione di specie e non anche le fattispecie punite con multa fissa, congiunta ad altra proporzionale. (Cass. Pen., Sez. VI, 16 febbraio 1983, n. 1404) 2. Le violazioni previste dagli artt. 47 (ipotesi contravvenzionale), 48 (delitto doloso), 49 (delitto colposo) R.D.L. 15 ottobre 1925, n (concernente la repressione delle frodi agrarie) e punite con pena detentiva nelle ipotesi aggravate (L. 23 febbraio 1950, n. 66, art. 2) non sono state depenalizzate dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), il quale ha stabilito che non costituiscono reato soltanto le violazioni punite con la multa o con l'ammenda e non anche quelle per le quali sia prevista, nelle ipotesi aggravate, la pena detentiva, anche se alternative a quella pecuniaria. (Cass. Pen., Sez. VI, 16 febbraio 1983, n.1404) 112

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