REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE
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- Gianluca Buono
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1 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICA-VENATORIA DEL CINGHIALE Normativa di riferimento La regolamentazione dell esercizio Venatorio per la specie cinghiale è contenuta nella Legge 11 Febbraio 1992 n 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Questa legge-quadro stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indispensabile dello stato ed è tutelata nell interesse della comunità nazionale ed internazionale e che la caccia può essere esercitata purché non contrasti con l esigenza di conservazione della fauna selvatica, e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole (Commi 1 e 2 dell art. 1). Il comma 3 dell art. 1 riserva alle regioni a statuto ordinario il compito di emanare le norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, in conformità della medesima legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. La norma sancisce che tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto ad una pianificazione faunistico-venatoria ed alla regolamentazione del prelievo venatorio, demandando alle provincie la loro esatta articolazione. La legge attribuisce specifici compiti alle regioni alle quali spetta di emanare leggi specifiche e predisporre calendari venatori che disciplinano i tempi ed i luoghi dell attività venatoria. A quattro anni dell entrata in vigore della suddetta legge-quadro sulla caccia, la regione Calabria ha promulgato la Legge Regionale del 17 Maggio 1996 n 9 (norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l organizzazione del territorio, ai fini della disciplina programmata dell esercizio venatorio) che, con metodi di razionale programmazione, disciplina la tutela della fauna selvatica e l attività venatoria. La regione pianifica l attività faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale (art.1 comma 1), predispone il Piano faunistico -venatorio regionale, mediante il coordinamento dei Piani faunistici-venatori provinciale (art.5 comma 3). Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le Provincie, sentite le associazioni Venatorie riconosciute e quelle agricole maggiormente rappresentative, predispongono i Piani Faunistici Provinciali (art. 6 comma 1 ). Nell art. 13 (Ambiti Territoriali di Caccia e Organismi di Gestione) viene stabilito che la Regione, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le Associazioni venatorie riconosciute, le Associazioni ambientalistiche più rappresentative e le Provincie interessate, 1
2 ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato alla caccia programmata, ai sensi dell art. 5 comma 2 lettera c), in 11 Ambiti Territoriali di Caccia ( A.T.C.) di dimensioni sub -provinciali e/o inter-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali e ne disciplina i compiti. Nello Statuto tipo degli Organi di Gestione, previsto nel Piano Faunistico Regionale, l art. 1 recita quando segue: il Comitato di Gestione dell A.T.C. è costituito, ai sensi dell art. 13 della L.R. n 9/96, con provvedimento del Presidente della Provincia territorialmente competente. I compiti del Comitato di Gestione, sono quelli previsti all art. 2 dello Statuto Tipo degli organi di gestione degli A.T.C. allegato al relativo regolamento regionale. Nel calendario venatorio (art. 14) vengono indicate in particolare le specie cacciabili, i periodi di caccia, le giornate di caccia, il carniere massimo giornaliero, le modalità d impiego dei cani e i riferimenti relativi ai divieti ed alle sanzioni. A tal proposito, le Provincie e le Associazioni Venatorie e Protezionistiche, legalmente riconosciute, entro il 30 Marzo di ogni anno, inviano alla Giunta Regionale le loro proposte per la formulazione del calendario venatorio. Nel Calendario venatorio della Regione Calabria la disciplina delle modalità di caccia al cinghiale, viene rimandata ai Regolamenti Provinciali. Art. 1 Finalità- Il presente disciplinare di caccia al cinghiale ha la finalità di regolamentare la presenza dei cacciatori sul territorio Provinciale, il prelievo della specie in questione e la modalità del prelievo; si prefigge, altresì, di disciplinare le gestione Faunisticovenatoria del cinghiale all interno della Provincia di Crotone, nel rispetto del Piano Faunistico Provinciale e Regionale, con i seguenti scopi: a) Raggiungere e mantenere sul territorio di propria competenza una presenza della specie in questione con l ulteriore finalità di garantire la salvaguardia delle culture agricole e forestali. b) Vincolare le squadre e il cacciatore al territorio. c) Migliorare e progressivamente qualificare il prelievo Venatorio al cinghiale in battuta potenziando: 1) Il fattore dei rapporti umani tra i componenti delle squadre. 2
3 2) Il rapporto tra squadre e territorio. 3) L aspetto cinotecnico e la diffusione del segugismo amatoriale come veicolo per il potenziamento e il miglioramento zootecnico delle razze da seguita. Art. 2 Territorio vocato per il cinghiale- Il territorio vocato rappresenta l area in cui la presenza della specie è, a determinate condizioni di densità, compatibile sia con lo svolgimento delle attività agricole che con la tutela delle specie selvatiche. Tale zone sono individuabili sulla base dei seguenti parametri: a) Indice di boscosità non inferiore al 60/70%; b) Estensione idonea alla conformazione altimetrica della zona; c) Densità della specie (da evincere dai censimenti annui); d) Mappatura delle emergenze ambientali ed agricole. Nei territori vocati è vietata qualsiasi forma di caccia al cinghiale ad esclusione di quella condotta dalle squadre autorizzate, nella forma della battuta con l uso dei cani da seguita iscritti all anagrafe canina. Art. 3 Territorio non vocato per il cinghiale- Zone Bianche Il territorio non vocato per il cinghiale rappresenta l area nella quale la densità boschiva è inferiore al 50%, in prevalenza costituita da coltivazioni agricole, vigneti o uliveti. Nelle suddette zone è vietata la caccia in battuta (Tutelare l incolumità degli agricoltori) e dove si evince la presenza del cinghiale si può praticare solo ed esclusivamente la caccia con il limiere. (Girata) Art. 4 -Sistema di caccia- La caccia al cinghiale può essere praticata su tutto il territorio libero provinciale, ad esclusioni dei parchi Nazionali, Regionali, delle Zone di ripopolamento e cattura e delle Foreste Demaniali. Il prelievo venatorio della specie cinghiale può avvenire solo ed esclusivamente in forma collettiva (squadra regolarmente costituita), nei giorni stabiliti secondo le disposizioni nel calendario venatorio regionale e del 3
4 presente regolamento, garantendo a tutti i cacciatori anagraficamente residenti sul territorio della provincia che ne facciano esplicita richiesta, avendone i requisiti, la possibilità di praticare l esercizio della caccia a tale specie. Le squadre opereranno sul territorio sotto la responsabilità dei rispettivi Capocaccia o, in caso di assenza, dei rispettivi vice. La partecipazione alla battuta di caccia equivale ad ogni effetto all utilizzo della giornata di caccia consentita del Calendario Venatorio Regionale e dovrà essere annotata su Tesserino Regionale. Art. 5 Modalità, richiesta iscrizione ed albo cacciatori- Sono istituiti nella Provincia di Crotone, per la stagione Venatoria 2013/2014 l albo Provinciale Cacciatori Caccia al Cinghiale, tenuti e aggiornati dai rispettivi A.T.C. di competenza. a) Il cacciatore, per diventare componente di una squadra, dovrà iscriversi all albo Cacciatori Provinciale di caccia al cinghiale. b) Il cacciatore, per diventare componente di una squadra, dovrà sottoscrivere un apposita dichiarazione di accettazione a far parte della stessa, secondo lo schema all uopo predisposto dall A.T.C. di competenza. La sottoscrizione della dichiarazione comporta l esplicita accettazione del medesimo di praticare la caccia di specialità cinghiale e di osservare e rispettare le direttive del capocaccia. c) Il cacciatore, per diventare componente di una squadra, deve allegare la dichiarazione di possesso delle cartucce a palla unica; d) Il singolo cacciatore che non ottemperi alle regole imposte dal presente regolamento e dal capocaccia e/o presidente, può essere espulso dalla squadra con comunicazione scritta all A.T.C. da parte del capocaccia, previo parere favorevole della maggioranza cacciatori facenti parte della squadra stessa. e) Ogni cacciatore iscritto all albo cacciatori che volesse partecipare alla battuta di caccia al cinghiale è obbligato a sottoscrivere il registro di presenza entro e non oltre le ore 9.00 di ogni giornata di caccia. Tale firma del registro obbliga il cacciatore a praticare esclusivamente la caccia al cinghiale in quella giornata venatoria. 4
5 Art. 6 Formazione e requisiti delle squadre- La squadra, per essere validamente costituita, dovrà essere composta, per la corrente stagione venatoria, da un numero minimo di 20 ad un massimo di 50 cacciatori oltre eventuali ospiti e, per poter operare sul luogo di caccia, dovrà avere una consistenza numerica effettiva di 15 cacciatori iscritti nel registro della squadra entro le ore Requisito indispensabile affinché la squadra possa esercitare la battuta di caccia nella zona assegnata è la presenza, tra i membri della medesima, del capocaccia e/o del vice-capocaccia, il quale dovrà garantire il regolare svolgimento ed adempimento del presente disciplinare. Requisiti indispensabili per assumere la qualifica di capocaccia e vice capocaccia, sono i seguenti: 1. Essere in possesso di tutti i documenti prescritti per l esercizio dell attività venatoria, in corso di regolare validità per la stagione 2013/2014; 2. Non essere incorsi in infrazioni tra quelle previste dell art. 30 della legge 157/92; 3. Non essere incorsi, negli ultimi 2 anni, in infrazioni di tipo amministrativo relative agli ungulati, previsti dalla legge 157/92 e della legge regionale 9/96 nonché dal medesimo disciplinare. E consentita, nelle squadre, la sola iscrizione ai cacciatori anagraficamente residenti nella provincia di Crotone, con il limite massimo del 40% per i cacciatori residenti in un diverso A.T.C. della residenza della squadra. Possono, altresì, partecipare alla singola battuta di caccia, massimo n 5 cacciatori per squadra, anagraficamente residenti e non nella provincia di Crotone (ospiti) nell intero periodo di caccia al cinghiale, purché in regola con la documentazione prescritta per l esercizio dell attività venatoria della provincia di Crotone. I cacciatori residenti in un comune facente parte dell A.T.C. possono partecipare alla battuta di caccia al cinghiale come ospite di una squadra senza dovere versare alcuna quota. I cacciatori non residenti in un comune facente parte dell A.T.C., possono partecipare alla battuta di caccia al cinghiale come ospite di una squadra versando una quota che viene determinata da ogni singolo A.T.C.. 5
6 Art. 7 Componenti della squadra L organizzazione e l attività della squadra deve essere regolata da uno statuto interno che deve essere consegnato e sotto firmato, da parte di tutti i componenti, con l iscrizione della squadra. Sono componenti della squadra: Il Capocaccia; Il Vice-capocaccia; Il Presidente; Tutti i cacciatori che accettano lo statuto della squadra. 1) Il CAPOCACCIA a) Il Capo caccia ha il compito di organizzare e dirigere lo svolgimento delle battute di caccia; b) Sceglie le zone di tracciatura, i tracciatori, i cani da liberare e raccomanda quotidianamente le norme di sicurezza da rispettare nel corso della battuta; c) Ha una parola autorevole su tutti e su tutto; d) E il rappresentante legale della squadra. e) Il capocaccia deve obbligatoriamente individuare, oltre al vice-capocaccia, il Presidente e comunicarli contestualmente alla presentazione della squadra. 2) Il VICE-CAPOCACCIA a) Svolge le mansioni del capocaccia in assenza di quest ultimo. 3) IL PRESIDENTE a) Il Presidente ha il compito di provvedere quanto necessario per la regolare iscrizione della squadra presso i competenti Organi Istituzionali curandone i rapporti. b) Ha il dovere di accertarsi che ogni disposizione della legislazione venatoria vigente venga rispettata da tutti i componenti della squadra. 6
7 c) Aggiorna quotidianamente sulle norme di sicurezza i componenti della squadra. d) Ha l obbligo di accettarsi del rispetto delle leggi che regolano la caccia al cinghiale. 4) COMPONENTI DELLA SQUADRA I componenti della squadra sono l ossatura della stessa, seguono le direttive del Capocaccia, si appostano durante la battuta di caccia rispettando le norme di sicurezza dettate del capocaccia. Art. 8 -Richiesta di iscrizione della Squadra- Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale, nella forma di battuta, sono tenute a presentare domanda alla Provincia di Crotone, presso l A.T.C. di competenza, entro le ore 12:00 del 15 Luglio di ogni anno, tramite il capocaccia o un suo delegato, per conseguire o confermare l iscrizione nell apposito registro. L istanza deve essere prodotta alla Provincia di Crotone in formato cartaceo, redatta esclusivamente sulla modulistica all uopo predisposta, cui dovrà essere allegato, pena la non iscrizione della squadra nel predetto Registro, apposito CD rom contenente il file in formato foglio di lavoro excel. La domanda di cui sopra, sottoscritta dal Capocaccia, deve contenere: a) Indirizzo di posta elettronica della squadra (e -mail), dove i Capocaccia verranno informati sull esito delle proprie domande, e relative notizie/informazioni sulla caccia al cinghiale; b) Regolamento interno della squadra, sotto firmato da parte di tutti i componenti; c) Nome della Squadra; d) Due copie della carta catastale o IGM 1:25.000, raffigurante il territorio per il quale si richiede di poter esercitare l attività Venatoria (Zona di Caccia) più una zona di riserva; e) Nome del Capocaccia e di due Vice-capocaccia e del Presidente. f) Frequenza radio. (Tali apparecchiature dovranno essere conforme a quando previsto dalla vigente legislazione in materia); 7
8 g) Luogo di ritrovo dei componenti prima di inizio battuta ( segnalato sulla Carta Catastale o I.G.M.); h) Dati anagrafici di tutti i componenti la squadra, con l indicazione della residenza e del numero di porto d armi con la relativa scadenza; i) Dichiarazione scritta da tutti i componenti di accettazione a far parte della squadra; Il numero delle squadre iscritte al registro squadre di caccia al cinghiale della provincia di Crotone per la stagione venatoria 2013 è consentito, senza alcuna prescrizione, nella misura massima pari a quello della stagione di caccia La costituzione di una nuova squadra é ammessa a condizione che, del numero minimo di componenti della stessa ( 20 cacciatori), 10 non provengono da altra squadra già iscritta e operante nel territorio dell' A.T.C. di competenza nell annata precedente. Non saranno ammessi nelle squadre, sostituzioni o inserimenti di nominativi che intervengono nel periodo di caccia aperta al cinghiale. La domanda, sia in copia cartacea sottoscritta in originale che su supporto digitale, dovrà essere consegnata esclusivamente a mano, all A.T.C. di competenza, presso gli uffici siti in via Panella n Crotone ; sul frontespizio del plico dovranno essere chiaramente indicate le generalità del mittente ed apposita dicitura Contiene istanza di Iscrizione al Registro Provinciale delle squadre per la Battuta di caccia al cinghiale. L A.T.C. di competenza è tenuto a pronunciarsi in merito alla correttezza delle domande entro il 1 Settembre di ogni anno e a, previo contatto con i capocaccia e/o presidenti delle squadre attive in quel distretto, assegnerà una zona di caccia ad ogni squadra alle squadre iscritte ed un registro (opportunamente vidimato) con un numero identificativo. Su tale registro si dovranno annotare i nomi degli iscritti alla squadra partecipanti alla battuta ed i nomi degli eventuali cacciatori ospiti. L elenco dovrà essere sbarrato a cura del responsabile, con l annotazione dell ora d inizio della battuta e non potrà più essere modificato. Il registro di battuta, la copia della carta catastale e la copia della domanda di iscrizione dovranno essere esibiti ad ogni controllo. A fine battuta, il capocaccia dovrà annotare i capi abbattuti e feriti, con le loro caratteristiche, su speciali tabelle di censimento ed applicare eventuali marchette identificative per ogni capo abbattuto fornitegli dell A.T.C.. Le schede di abbattimento dovranno essere 8
9 consegnate o inviate tramite mail, FAX o a mano alla segreteria dell A.T.C. di competenza con cadenza settimanale, ogni lunedì. La squadra che non dovesse far pervenire le schede di abbattimento non sarà autorizzata a svolgere le battute di caccia al cinghiale fino alla presentazione delle schede stesse. Ogni squadra, attraverso il capocaccia e/o presidente, si deve rendere disponibile al prelievo di campioni di carne dalle carcasse degli animali abbattuti, per almeno due volte nella stagione venatoria, se l A.T.C. e la Provincia dovessero farne richiesta. Inoltre la squadra, per ragioni sanitarie, si deve impegnare a rispettare eventuali indicazioni che l A.T.C. e la Provincia dovessero impartire in tema di trasporto delle carcasse degli animali abbattuti. Art. 9 -Distretti- Il presente disciplinare aggrega e suddivide le zone vocate per la caccia al cinghiale in Distretti di gestione del cinghiale. Il distretto di gestione è costituito da un area uniforme delimitata, da confini naturali e antropici, tale da consentire la gestione di una popolazione omogenea di cinghiali. I distretti sono identificati seguendo il principio dell unità fisiografica del territorio e della tradizione venatoria delle singole zone. Il distretto, inoltre, può ricadere in uno o più comuni. La provincia di Crotone di concerto con l A.T.C. di appartenenza, provvederà alla definizione sia dei distretti sia delle zone di caccia prima dell inizio di ogni annata venatoria. I capocaccia avranno la possibilità di eleggere un rappresentante dei distretti, tale figura potrà partecipare come rappresentante dei distretti alla gestione Faunisticavenatoria della specie cinghiale organizzate dall A.T.C. di appartenenza. Art. 10 Zone di battuta e modalità di assegnazione- Tutte le squadre regolarmente costituite e facente parte del registro Squadre Caccia al Cinghiale della Provincia di Crotone, hanno il diritto di aver assegnata una zona di caccia. 9
10 Dopo aver stabilito i distretti, le aree vocate per il cinghiale e le zone Bianche, l A.T.C. di competenza e la Provincia, di concerto, assegneranno le zone in considerazione ai seguenti criteri: a) Planimetrie consegnate al momento della presentazione della squadra; b) Squadre con un numero di componenti di almeno il 60% residenti nel comune. Nell ambito dello stesso distretto, residenti nel comune con territorio più esteso nel distretto. A parità di condizioni avrà la precedenza la squadra con percentuale maggiore di componenti residenti nel comune distretto. c) Squadre che hanno praticato la caccia al cinghiale in quella zona o distretto negli anni precedenti. A parità di condizioni, avrà precedenza la squadra iscritta da più anni presso l elenco delle squadre per battuta alla caccia al cinghiale nell A.T.C. di competenza. Nel caso in cui ci fossero più di una richiesta per una singola zona, per l assegnazione si procederà coi criteri di priorità sopra citatiti. L assegnazione di una zona di caccia al cinghiale durerà, in via sperimentale, per un anno. Nel caso in cui una squadra non rinnovasse l iscrizione al registro Squadre Caccia al Cinghiale la zona resterà vacante e sarà messa a disposizione delle altre squadre che ne facessero esplicita richiesta secondo i criteri di priorità precedentemente stabiliti. Art. 11 Obblighi- Il capocaccia rappresenta legalmente la squadra. Organizza e dirige la stessa, assume la responsabilità della corretta esecuzione della battuta. Restando ferme le responsabilità personali di ogni componente connesse a comportamenti direttamente imputabili allo stesso, il capocaccia è responsabile dei danni a beni mobili ed immobili causati e accertati durante la battuta di caccia dai componenti della squadra. Il capocaccia, inoltre, è tenuto a collaborare, se richiesto, con l A.T.C. per l attuazione di tutti gli interventi di gestione faunistica-venatoria della specie cinghiale su tutto il territorio venatorio, anche oltre la stagione di caccia (censimenti, battute di controllo ed altro) sulla base del Piano Faunistico Provinciale. Ogni squadra per poter esercitare la battuta, in ossequio al calendario venatorio, deve rispettare i seguenti dettami regolamentari: a) La battuta di caccia non potrà avere inizio effettivo (sciolta dei cani) prima delle ore 09:00; 10
11 b) Nelle zone assegnate dall A.T.C. vocate alla caccia al cinghiale e assegnate alle squadre di cinghialai, che siano oggetto di battuta in corso di svolgimento, è fatto divieto assoluto di praticare altro tipo di caccia fino al termine della battuta. c) Per effettuare la battuta di caccia è necessario che vi partecipi minimo 15 persone (escluso gli ospiti) regolarmente iscritti alla squadra; d) All inizio di ogni battuta il capocaccia e/o il Presidente deve compilare l apposito registro, predisposto e opportunamente vidimato dalla Provincia, su cui dovrà annotare i nomi degli iscritti alla squadra partecipanti alla battuta ed i nomi degli eventuali cacciatori ospiti; e) Il registro di battuta, la carta catastale e la copia della domanda di iscrizione dovranno essere esibiti ad ogni controllo; f) Il Capocaccia e/o il Presidente deve predisporre all entrata delle strade che portano alla zona di battuta di caccia giornaliera, mediante l apposizione e la rimozione a fine giornata, delle tabelle indicanti il numero assegnato alla squadra (codice identificativo) e la dicitura ATTENZIONE BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO ; g) Il Capocaccia e/o il Presidente deve far indossare, a tutti componenti la squadra, al fine di evitare possibili incidenti di caccia, l apposito indumento identificativo rappresentato da un gilet o giaccone e/o cappello ad alta visibilità di colore arancio o verde. h) A fine battuta, Il Capocaccia e/o il Presidente dovrà annotare i capi abbattuti e feriti, con le loro caratteristiche, su speciali tabelle di censimento fornitegli dall A.T.C.; i) Il cacciatore che abbia siglato il registro di caccia al cinghiale entro le ore 9:00, per tutta la giornata scelta di caccia al cinghiale non potrà esercitare altri tipi di caccia, né conseguentemente abbattere qualsiasi altro animale selvatico, fatta eccezione della volpe, fino al termine della battuta di caccia al cinghiale effettuata dalla squadra di appartenenza. Art Divieti- Fermo restando le disposizioni di cui alla legge 157/92, alla L.R. 9/96 e quelle indicate nei precedenti articoli del presente regolamento, è altresì vietato: 11
12 a) La fusione, anche parziale, di due o più squadre all interno di una zona di caccia assegnata ad una squadra. Le squadre che intendessero effettuare battute di caccia in forma congiunta all interno della zona di caccia assegnata ad una sola squadra dovranno richiedere ed ottenere l autorizzazione dal proprio A.T.C. di competenza prima di ogni giornata di caccia in forma congiunta. Resterà l obbligo per ognuna delle squadre di annotare il registro e rispettare i vincoli imposti dal presente regolamento, anche in termini di numero minimo di cacciatori presenti alla battuta; b) L uso della carabina, per tutti i cacciatori che hanno conseguito la licenza di porto di fucile uso caccia- da meno di tre anni; c) L uso e la detenzione in battuta delle munizioni spezzate di qualsiasi genere, tranne il capocaccia e i canai, i quali potranno portare delle cartucce non inferiore al piombo N 10, tale cartucce dovranno essere esclusivamente utilizzate per mettere in fuga i cinghiali dalla lestra. d) Abbattere, durante lo svolgimento della battuta di caccia al cinghiale, qualsiasi altro selvatico escluso la volpe. e) Inseguire e/o abbattere il cinghiale nelle zone di altra squadra, anche se scovato nella zona di competenza; f) Impedire o disturbare, con qualsiasi mezzo il libero spostamento della selvaggina nelle ore non consentite dell orario di caccia; g) Abbattere un capo di cinghiale senza essere iscritti nel registro di caccia di una squadra autorizzata; h) Detenere ed immettere nel territorio provinciale cinghiali o ibridi di qualsiasi razza e provenienza; i) Utilizzare botti pirotecnici; j) Addestrare ( nei giorni stabiliti dal calendario venatorio) i propri cani al d i fuori dalla zona assegnata. Art. 13 Sanzioni- Per l applicazione delle sanzioni non espressamente indicate nel presente regolamento si applicano gli articoli 30 e 31 della legge 157/92 e l articola 20 della legge regionale 9/96. Art. 12 Sanzioni accessorie- Sanzioni disciplinari individuabili, in presenza di illeciti riscontrati. 12
13 Gli A.T.C. dandone comunicazione al capocaccia, nega per un periodo di un anno fino a due anni, l iscrizione all albo provinciale Cacciatori Caccia al Cinghiale, al cacciatore che : a) Esercita la caccia al cinghiale, nel territorio vocato e non vocato, nelle forme diverse da quelle stabilite dalle norme Regionali; b) Che risulti iscritto in più squadre; c) Che non indossi il prescritto gilet o cappellino di riconoscimento. L omessa o non corretta compilazione delle schede giornaliere comporterà altresì, nei confronti del rappresentante della squadra, la sospensione di numero tre battute di caccia consecutive. In caso di recidiva, tale sospensione sarà di sei giornate. Art.14- Sanzioni disciplinari collettivea) La squadra che non rispetti, durante la battuta di caccia, i confini della zona assegnata, sarà sospesa per cinque battute consecutive; in caso di recidiva, tale sospensione sarà effettuata per tutta la durata della stagione venatoria. Lo sconfinamento non è considerato tale quando si tratti del recupero dei cani impegnati o non nella seguita del selvatico, previo avviso al capocaccia della squadra confinate, telefonicamente o allacciandosi sulla frequenza radio della squadra. In questo caso, non bisogna apparire in atteggiamento di caccia; fucile scarico e possibilmente spezzato. b) La squadra che effettua battute senza la presenza del numero minimo di componenti, riportati presenti nell apposito elenco, sarà immediatamente sospesa per cinque giornate di caccia al cinghiale. c) E assolutamente vietato da parte delle squadre effettuare immissioni di cinghiali, pena la cancellazione della squadra e l applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale 9/96 e dalla legge nazionale 157/92. 13
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