Regolamento per la gestione venatoria della specie cinghiale

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1 AMBITO TERRITORIALE CACCIA ATC - AT2 SUD TANARO" Via Valle S. Giovanni, Nizza Monferrato Asti Telefono e fax atcat2@alice.it Regolamento per la gestione venatoria della specie cinghiale Approvato dal C.D.G. DEL 25/05/2015 N. 03/2015

2 Art. 1. Principi generali e finalità. Il presente Regolamento disciplina l attività venatoria alla specie cinghiale sul territorio dell ATC AT2 ai sensi degli indirizzi forniti dalla Regione Piemonte ed al fine di raggiungere e mantenere una densità compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, di tutela delle persone e delle cose nonché delle altre specie selvatiche. Si propone altresì di organizzare l attività venatoria nelle condizioni di massima sicurezza e con l obiettivo di ridurre le conflittualità tra i diversi interessi presenti sul territorio dell ATC AT2. Inoltre, tra gli obiettivi generali si collocano: a) la conoscenza della stima e della struttura della popolazione, da acquisire mediante l analisi dei carnieri e degli indici cinegetici; b) la distribuzione programmata della pressione venatoria; c) la verifica dei capi abbattuti. Art. 2. Metodi e mezzi di caccia. La caccia al cinghiale può essere condotta secondo le seguenti modalità operative: in battuta o in braccata; singolarmente alla cerca o all aspetto L abbattimento del cinghiale può avvenire mediante l uso del fucile a canna liscia caricato a palla asciutta di calibro non superiore al 12 non inferiore al 20 e del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatico contenente non più di tre colpi e di calibro non inferiore ai 6 mm e regolato dal regolamento approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 21 settembre 2012 allegato al presente (Allegato A). Art. 3. Suddivisione territoriale. Ai fini della caccia al cinghiale il territorio dell ATC AT2 è suddiviso in due distretti: Distretto L (libero) : area nella quale la presenza del cinghiale è ritenuta incompatibile con le caratteristiche ambientali e con l esigenza della salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche; in quest area non è consentito esercitare l attività venatoria al cinghiale in squadre e la specie può essere abbattuta dal singolo cacciatore autorizzato dall ATC per la caccia al cinghiale in forma singola. Nel distretto L la specie deve essere oggetto di contenimento costante, anche mediante l esecuzione di specifici interventi di controllo condotti lungo tutto il corso dell anno, organizzati ed eseguiti in misura coordinata dalla Provincia e dall ATC AT2 anche su richiesta dei Comuni, delle associazioni o di singoli imprenditori agricoli. Distretto S (squadre) : area in cui la presenza del cinghiale è ritenuta compatibile nei limiti di densità tali da non arrecare particolari danni alle attività agricole; in quest area è consentito esercitare l attività venatoria al cinghiale in squadre autorizzate dall ATC ed in forma individuale tranne che nelle zone in cui sono presenti squadre operanti la caccia a tale specie (a tal fine l area oggetto di caccia deve essere segnalata dalla squadra medesima come previsto nell art.8). Il Distretto S è a sua volta suddiviso in 14 zone le quali vengono assegnate di anno in anno con le modalità previste dal Regolamento in vigore e tale assegnazione decade al termine della stagione venatoria. Ad ogni squadra ammessa può essere assegnata in via esclusiva una sola zona di caccia.

3 Art. 4. Caccia al cinghiale in forma individuale Il cacciatore socio dell ATC AT2 che intende esercitare la caccia al cinghiale in forma singola deve : - presentare domanda su apposito modulo predisposto dall ATC prima dell inizio della stagione venatoria allegando alla domanda la copia fotostatica del versamento della quota di partecipazione per la caccia al cinghiale in forma individuale stabilito annualmente dal Comitato di Gestione, per la stagione 2015/2016 è stabilito in 50,00 ; - l ATC apporrà sul Tesserino Regionale di ogni cacciatore individuale un timbro recante la scritta AUTORIZZATO CINGHIALE CACCIATORE INDIVIDUALE l abbattimento del cinghiale da parte del singolo cacciatore autorizzato è consentito nella zona L e nella zona S solo dove non opera la squadra autorizzata o non sono presenti le tabelle come previsto dall art.8; - la partecipazione alla caccia al cinghiale in forma individuale comporta, ad ogni effetto, l utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul Tesserino Regionale e su apposita cartolina fornita dall ATC; - a garanzia dell incolumità e sicurezza dei partecipanti è obbligatorio indossare durante l intero svolgimento della caccia gilet, giacche o bande di colore appariscente ben visibile sul lato dorsale e ventrale; - è vietato detenere ed usare munizioni spezzate per tutto il periodo della giornata di caccia al cinghiale in forma individuale; - è vietato l utilizzo del fucile ad anima rigata per la caccia al cinghiale in forma individuale. Al cacciatore autorizzato per la caccia in forma individuale non è consentito esercitare l attività venatoria all interno delle A.C.S (come previsto dal regolamento di fruizione delle A.C.S.) Art. 5. Formazione ed ammissione delle squadre. Ogni cacciatore regolarmente ammesso all esercizio venatorio nell ATC AT2 può partecipare alla formazione delle squadre. Ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra nel territorio regionale. Le squadre possono avere una consistenza massima di 40 (quaranta) cacciatori e minima di 15 (quindici) cacciatori. La richiesta di formazione ed ammissione della squadra deve essere presentata, mediante compilazione dell apposita modulistica predisposta dall ATC, dal caposquadra entro il 30 giugno e deve comprendere il nominativo del caposquadra, quello di due sostituti (1 e 2 vice), quello di tutti gli altri componenti della squadra nonché la scelta della zona di caccia che sarà vincolante per l intera stagione venatoria. La richiesta di formazione della squadra deve essere corredata dalla firma di adesione di tutti i componenti nonché di accettazione delle disposizioni del presente Regolamento. L ATC, compatibilmente con i vincoli territoriali e numerici di cui agli articoli precedenti e dei criteri di priorità di cui all art. 6, provvede con propria deliberazione all ammissione delle squadre nelle 14 zone di caccia al cinghiale entro il 30 luglio. Entro dieci giorni dalla comunicazione di ammissione la squadra è tenuta a sottoscrivere l accettazione e all atto del ritiro del registro di caccia presentare la ricevuta della quota di partecipazione versata. Per la stagione 2015/2016 la quota di partecipazione per ogni componente è stabilita in 100,00 ha valore cauzionale (come stabilito dalla D.G.R. n del 26/02/2013) e verrà restituita in proporzione ai danni che si verificano nell anno 2013 nella zona di competenza della squadra come da tabella seguente :

4 IMPORTO DANNI NELLA ZONA IMPORTO RESTITUITO PER OGNI CACCIATORE FINO A DA 2001 A DA 4501 A SUPERIORE A Tale quota va versata congiuntamente per tutta la squadra, le modalità di versamento verranno comunicate con la comunicazione di assegnazione della zona. Tale importo potrà essere modificato nelle stagioni successive e non potrà superare quanto stabilito dalla D.G.R. n del3/8/2011 e D.G.R. n del 19/03/2012 come modificato con D.G.R. n del 29/03/2012 n del 27/04/2012 e n del 29/05/2012. L ATC apporrà sul Tesserino Regionale di ogni cacciatore regolarmente iscritto ad una squadra un timbro recante la scritta AUTORIZZATO CINGHIALE ed il numero della squadra di appartenenza oppure rilascerà specifica autorizzazione. Art. 6. Criteri di ammissione delle squadre. Nel caso sia richiesta la formazione di un numero di squadre maggiore di quello massimo previsto, il Comitato procede all ammissione in base ad una graduatoria delle squadre calcolata considerando, alla data del 30 GIUGNO di ogni anno, i seguenti punteggi di priorità: - residenza all interno della zona: 10 punti per ogni componente residente; - proprietà di fondi all interno della zona: 8 punti per ogni componente proprietario di fondi; - anzianità di caccia: 8 punti per ogni componente che ha praticato la caccia al cinghiale a squadre nella zona nella stagione venatoria precedente (a esclusione delle zone di nuova istituzione) ; - penalità per squadra: meno 300 punti per ogni squadra che non ha compilato correttamente il registro di caccia al cinghiale nella stagione venatoria precedente. - penalità per squadra: meno 100 punti per ogni squadra nella quale si siano commesse infrazioni al presente Regolamento. Art. 7. Requisiti del caposquadra. Il caposquadra o i suoi vice devono avere i requisiti previsti nell Allegato III (Sez. IV) del Reg. CE 853\04 e non devono essere incorsi in infrazioni di cui all artt. 30 e 31della L. 157/92 o in quelle dell art. 40 della l.r. 5/2012 per le due stagioni venatorie precedenti. Il caposquadra ed i due vice, nel corso della stagione venatoria, potranno essere sostituiti solo per causa di forza maggiore, previa comunicazione scritta all ATC. Il Caposquadra deve assolvere i seguenti compiti: a) annotare, prima di ogni giornata di caccia nel registro di caccia al cinghiale i nominativi dei partecipanti e verificare che siano regolarmente iscritti nel registro degli aventi diritto; b) al termine della giornata di caccia deve redigere e controfirmare il registro giornaliero dove verranno riportati tutti i dati richiesti. In caso di mancato adempimento ai compiti di cui al punto precedente da parte di un caposquadra, il Comitato di gestione può revocarne l incarico e procedere alla sua sostituzione.

5 Art. 8. Disposizioni operative per le squadre. Per operare con la tecnica della battuta/braccata la consistenza effettiva (presenza sul territorio) minima non deve essere inferiore a 12 cacciatori. Ogni squadra ammessa alla caccia in una zona può operare esclusivamente all interno della zona stessa. La squadra dovrà effettuare battute per almeno l 80% delle giornate di caccia della stagione venatoria. E consentito a una squadra invitare un altra squadra operante nell ATC per effettuare la caccia all interno della zona, la squadra invitata rinuncia per quella giornata ad esercitare la caccia all interno della propria zona; la giornata di caccia non verrà conteggiata per la squadra invitata nell 80% obbligatorio. E consentito per le squadre operanti in zone confinanti all interno dell ATC di svolgere cacciate in forma congiunta, la consistenza minima di ogni squadra deve essere di 12 componenti e per entrambi le squadre deve essere presente il caposquadra o un suo vice e entrambe dovranno compilare il registro di caccia specificando in quale zona si effettua la caccia e imbucare la copia nella propria cassetta. La battuta congiunta deve essere effettuata all interno di una sola zona da entrambi le squadre per l intera giornata di caccia e verrà conteggiata nell 80% delle battute da effettuare solamente dalla squadra operante nella zona assegnata, nella stessa giornata è vietato effettuare la caccia in più zone. Alle squadre autorizzate non è consentito esercitare la caccia in squadra in altro ATC. L attività di caccia deve essere segnalata almeno un ora prima dell orario di apertura della caccia indicato sul tesserino venatorio tramite l esposizione di tabelle riportanti la dizione CACCIA AL CINGHIALE IN ATTO lungo le strade o sentieri di accesso alla zona di caccia. Le tabelle devono essere rimosse al termine della cacciata. La squadra è considerata presente e operativa se provvede ad apporre le tabelle almeno entro un ora prima dell orario di apertura della caccia indicata sul tesserino venatorio. La mancata apposizione o rimozione delle tabelle a cacciata dichiarata chiusa, o l assenza della squadra comporta la possibilità per il singolo cacciatore di accedere all area. A garanzia dell incolumità e sicurezza dei partecipanti alla battuta, è obbligatorio indossare durante l intero svolgimento di caccia collettiva, gilet, giacca o bande di colore appariscente ben visibile sul lato dorsale e ventrale. La partecipazione alla caccia in squadra comporta, ad ogni effetto, l utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale. Il caposquadra potrà richiedere all'a.t.c., almeno entro le 24 ore precedenti la cacciata, l'ammissione occasionale di cacciatori, fino ad un massimo di 5 per cacciata. I partecipanti occasionali concorrono alla formazione del numero minimo (o massimo) di "consistenza effettiva" per lo svolgimento della cacciata. Anche i partecipanti occasionali debbono essere annotati sul registro di caccia prima dell'inizio della cacciata. I partecipanti occasionali possono partecipare durante la stagione venatoria ad un massimo di 05 battute in squadra.

6 I cacciatori autorizzati per la caccia al cinghiale in forma singola non possono essere iscritti in nessuna squadra di caccia al cinghiale operante nell ATC e non possono partecipare alla caccia in squadra neanche come cacciatore occasionale. I cacciatori, che nel corso della stagione venatoria, salvo giustificati motivi valutati in sede di Comitato di gestione, non abbiano partecipato ad almeno 6 giornate di caccia realizzate dalla squadra di appartenenza perdono il diritto di iscriversi per la stagione venatoria successiva ad una qualsiasi squadra che eserciti la caccia nell ATC. I cani utilizzati nella braccata devono appartenere a razze da seguita o loro incroci ed essere gestiti in modo da limitare il disturbo alle altre specie faunistiche. Art. 9. Registro di caccia. Ogni squadra sarà dotata dall ATC di un Registro di caccia che dovrà essere compilato dal caposquadra e tenuto in possesso dallo stesso per tutto il corso della cacciata. Il registro è formato da due sezioni (fogli di uscita e riepilogo della giornata di caccia). Il caposquadra deve compilare in duplice copia il foglio di uscita, entro il momento in cui iniziano le operazioni di tracciatura e comunque al massimo un ora dopo l orario d inizio dell attività venatoria stabilito nel tesserino regionale, con i seguenti dati: nominativo dei partecipanti con relativi dati e di eventuali ospiti; data e ora di inizio della cacciata. Ogni partecipante, compresi gli occasionali, in ogni giornata di caccia dovrà firmare entrambe le copie del foglio di uscita. Una copia del foglio di uscita, firmato da tutti i partecipanti, deve essere imbucato nell apposita cassetta prima che inizino le operazioni di tracciatura e comunque al massimo un ora dopo l orario d inizio dell attività venatoria stabilito nel tesserino regionale; la seconda copia deve essere conservata nel Registro. Al termine della cacciata il caposquadra dovrà compilare le schede di rilevamento dati biometrici dei capi abbattuti ed il riepilogo della giornata di caccia con i dati di seguito richiesti: a) località inizio battuta; b) ora fine battuta; c) comuni interessati; d) numero poste e cani; e) numero capi abbattuti, feriti e non recuperati, solo avvistati; f) numero e luogo caprioli avvistati. Ogni squadra dovrà dotarsi di dinamometro o bilancia da utilizzarsi obbligatoriamente per rilevare il peso degli animali abbattuti. Il Registro, comprensivo di tutte le sue parti e delle schede di rilevamento dati biometrici, dovranno essere consegnati all ATC entro i 15 giorni successivi la chiusura della stagione venatoria relativa alla specie cinghiale. Art. 10. Divieti applicabili. Fermi restando i divieti previsti dalla L. 157/92 e dalla l.r. 5/2012 nelle zone ricadenti nella disciplina di cui al presente atto durante la caccia in squadra è vietato: a) detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo della battuta/braccata; b) abbattere un capo di selvatico diverso dal cinghiale e dalla volpe durante lo svolgimento della battuta/braccata;

7 c) esercitare la caccia senza caposquadra od il suo vice e senza il numero minimo di consistenza effettiva dei cacciatori; d) esercitare la caccia in zona diversa da quella assegnata salvo nei casi previsti dall art. 8; e) esercitare la caccia al cinghiale in forma individuale in presenza di una squadra di caccia a tale specie autorizzata; f) inseguire o abbattere il cinghiale in altra zona, anche se scovato o ferito in quella di appartenenza; è ammesso solamente il recupero dei cani. Il capo ferito può essere recuperato dal caposquadra, coadiuvato da non più di tre cacciatori, previo accordo con la squadra confinante; qualora il selvatico trovi rifugio all interno di aree protette il recupero deve avvenire in presenza del personale di vigilanza; g) nel corso delle battute/braccate non devono essere ostacolate altre forme di caccia; h) agli iscritti nelle squadre autorizzate operare in forma individuale. Per le violazioni alle disposizioni riportate nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall art. 40, comma 4, lett. dd) della L.R. 5/2012. Art. 11. Norme finali. In caso venissero evidenziate particolari situazioni di criticità legate all impatto della specie sulle attività antropiche il Comitato di gestione può modificare o revocare l assegnazione di una singola zona o di tutte le zone o la rotazione delle stesse. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni in materia venatoria e sanitaria. Sono abrogate le norme regolamentari che disciplinavano la gestione venatoria del cinghiale nell ATCAT2 prima dell approvazione del presente Regolamento.

8 ALLEGATO A (Delibera del Comitato di Gestione n. 7 del 21settembre 2012) REGOLAMENTO PER L UTLIZZO DEL FUCILE CON CANNA AD ANIMA RIGATA PER IL PRELIEVO DELLA SPECIE CINGHIALE. Nell ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo della specie cinghiale, l utilizzo del fucile con canna ad anima rigata è consentito: - con fucile a caricamento singolo manuale senza limitazione di colpi; - con fucile a ripetizione semiautomatica contenente non più di tre colpi (uno in canna e due nel caricatore/serbatoio). CONSIDERATO, tuttavia, che il Comitato di Gestione dell A.T.C., in relazione alla morfologia del territorio, nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa e allo scopo di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, può introdurre ulteriori limitazioni all uso di tale fattispecie di arma; DECRETA L uso del fucile con canna ad anima rigata è disciplinato nelle modalità di seguito riportate, al fine di consentire di svolgere l attività venatoria in sicurezza. E vietato l impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale in forma vagante nella zona faunistica di pianura, salvo che per il prelievo selettivo. E consentito l uso del fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6 mm, per il prelievo delle specie cinghiale e volpe nel territorio dell ATC AT2 autorizzato per la caccia del cinghiale a squadre, limitatamente : A chi sia in possesso dell attestazione di idoneità alla caccia di selezione agli ungulati rilasciati dagli organi competenti; A chi sia in possesso dell attestazione di idoneità alla caccia di selezione in qualità di sele-controllori; A coloro che abbiano conseguito l'idoneità di tiro con delle armi lunghe da caccia a canna ad anima rigata presso una Sezione del T.S.N.; Agli appartenenti alle Forze Armate od uno dei Corpi Armati dello Stato o Forze di Polizia che siano allo stato attuale in servizio attivo permanente e che siano già autorizzati per tale stato o per legge al porto ed all utilizzo di armi lunghe a canna rigata; La capacità tecnica è tuttavia presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento abbiano già ottenuto da parte degli ATC o C.A. le relative autorizzazioni alla caccia di selezione agli ungulati con il fucile a canna ad anima rigata e che abbiano effettivamente praticato il prelievo venatorio alle specie ungulati; Al fine di evitare qualsiasi potenziale, prevedibile o latente incidente di caccia è fatto obbligo a tutti i cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale di indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale (giubbini di tipologia anti-infortunistica di colore rosso, arancione o giallo). Allo stesso fine è consentito l uso di radiotrasmittente in regola con le norme di legge.

9 E comunque fatto divieto: di sparare senza aver la perfetta e nitida visione della preda cacciata; di sparare alla preda lungo le linee delle poste o in direzione delle medesime; di sparare alla preda posta ad una distanza che non consenta di colpirla con ragionevole certezza ed efficacia; di sparare alla preda in campo aperto senza la sicurezza che il colpo esploso sia indirizzato a terra o con un angolo di tiro che possa far costituire un potenziale pericolo anche a lunga distanza; di sparare alla preda posizionata sul crinale; Di assumere medicinali che possono determinare una riduzione della capacità percettiva, motoria o di giudizio. Il Capo Squadra, il suo Vice delegato o chi ha la responsabilità generale della battuta, può introdurre ulteriori limitazioni all uso dell arma a canna rigata, ciò in relazione a ragioni motivate desunte dalla morfologia del territorio e dalle condizioni di copertura boschiva e vegetativa. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del quadro normativo Regionale e Nazionale vigente. Con l occasione, si rammenta di attenersi alle norme generali di prudenza e sicurezza e di prestare sempre la massima attenzione nel maneggiare la vostra arma e si ricorda che è VOSTRA responsabilità conoscere e rispettare le Leggi che regolamentano la detenzione, porto, trasporto, cessione, vendita e l uso delle armi da fuoco nello Stato. Nei confronti del provvedimento chiunque sia interessato potrà proporre ricorso giurisdizionale, alla regione od al T.A.R. Piemonte, rispettivamente nei termini di trenta o sessanta giorni dalla data di pubblicazione. IL PRESIDENTE Marco Listello

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