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1 Gli obblighi di informativa al pubblico previsti dal Terzo Pilastro Avv. Vincenzo M. Dispinzeri Come noto, con il recepimento della direttiva 2006/48/CE (CRD) sono stati introdotti nell UE, insieme al pacchetto di misure chiamato Basilea 2, obblighi di informativa al pubblico da parte degli Enti destinatari della stessa CRD (Banche e Imprese di investimento 1 - cfr infra). Tali obblighi riguardano informazioni in merito all adeguatezza patrimoniale, all esposizione ai rischi e ai relativi sistemi di presidio (c.d. Pillar III). Con il passaggio al nuovo Accordo di capitale denominato Basilea 3, adottato nell Unione Europea tramite la Direttiva 2013/36/UE (CRD 4) e il Regolamento n. 575/2013 (CRR), è stato riscritto anche il Pillar III. L introduzione di Basilea 3 nell ordinamento bancario italiano è avvenuta con l emanazione della circolare della Banca d Italia n. 285 del 17 dicembre del 2013, che riguarda le banche e i gruppi bancari, attraverso la quale sono state recepite le norme della CRD 4 e richiamate le norme del CRR che, stante la loro natura, sono di diretta applicazione. La disciplina del nuovo Pillar III è contenuta nel Capitolo 13 della Parte II della 285, che contiene un mero rinvio al CRR. Le nuove disposizioni della Banca d Italia si limitano ad affermare che l informativa al pubblico è regolata direttamente da: - la Parte otto e il Capo 3 del Titolo I della Parte dieci del CRR; - i regolamenti che la Commissione europea dovrà emanare, contenenti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione (Implementing Technical Standard ITS ). Le norme tecniche o attuative, laddove previste dal CRR, verranno emanate sulla base di progetti che l EBA dovrà presentare entro determinate scadenze. Il 1 Cfr peraltro l art. 4, comma 1, della CRR, che circoscrive il novero delle imprese di investimento destinatarie della disciplina CRR/CRD4.

2 quadro normativo comprende inoltre molteplici orientamenti applicativi che l EBA è chiamata ad elaborare su specifici argomenti ed è completato da talune disposizioni, afferenti al regime transitorio, che sono contenute nel corpo della CRD 4. In particolare, l EBA dovrà elaborare gli ITS relativi a: fondi propri; attività non vincolate; riserva di capitale anticiclica; leva finanziaria. Per il primo profilo è già stato pubblicato il draft finale della proposta alla Commissione. Riguardo alla leva finanziaria e alle attività vincolate è stata invece avviata la preliminare consultazione pubblica. Per gli altri profili oggetto del Pillar III, non è oggi prevista l adozione di modelli uniformi; gli unici parametri di riferimento sono pertanto quelli contenuti nella Parte otto del CRR. Non esiste un template dell intera comunicazione annuale, a differenza di quanto avviene sotto il regime della circolare della Banca d Italia n. 263/06, che contiene un allegato con tavole per ciascun profilo. Il nuovo Pillar III, dovrà essere pubblicato dagli Enti congiuntamente al bilancio 2014; il processo per la sua produzione dovrà tuttavia essere avviato entro l anno in corso, alla luce della mole di adempimenti richiesti sotto il profilo della strutturazione dell informativa e del processo sottostante. Dei nuovi (o riscritti) adempimenti, solo quelli relativi sull uso delle ECAI e ai fondi propri recano come data di efficacia il 1 gennaio 2014 (quindi Pillar III del 2015). L informativa sui fondi propri è peraltro connotata da una progressiva entrata a regime, che vede tre distinte fasi fino al , specularmente alla gradualità prevista per l entrata in vigore dei rispettivi requisiti (c.d. phasing-in). L informativa sulla leva finanziaria andrà invece inserita nel Pillar III del 2016 (data di efficacia quindi 1 gennaio ); quelle sulle attività non vincolate, sulla riserva di capitale 2 L imposizione del leverage ratio avverrà invece dal 1 gennaio 2018 ed è subordinata all approvazione del Consiglio e del Parlamento europeo della relazione che la Commissione dovrà presentare entro il 31

3 anticiclica e sugli indicatori di importanza sistemica a livello mondiale, invece, andranno nel Pillar III del 2017 (data di efficacia 1 gennaio 2016) 3. L art. 431 del CRR richiede agli Enti l adozione di una politica formale per il rispetto del Pillar III e per la valutazione dell adeguatezza dell informativa. Qualora da tale analisi l informativa resa (immaginiamo applicando i criteri e i formati standard) risulti inadeguata (es. rispetto alle particolarità del modello di business), l Ente è tenuto a pubblicare ulteriori informazioni (informazioni aggiuntive) a condizione he siano rilevanti e non siano riservate o esclusive. In merito alla frequenza delle informazioni e comunicazioni, Il CRR fa un distinguo tra informazioni (primo comma dell art. 433) e comunicazioni annuali (secondo comma) e dice che le prime debbono essere pubblicate almeno su base annua, mentre per le seconde (la pubblicazione del documento completo) afferma che esse debbano essere pubblicate congiuntamente ai documenti di bilancio. Gli obblighi di informativa si applicano, su base individuale, a tutti i destinatari del CRR, definiti Enti (come detto Banche ed Imprese di Investimento); la circolare 285/13 riguarda tuttavia soltanto le banche, mentre la normativa relativa alle Imprese di investimento è in corso di emanazione e dovrà essere elaborata dalla Banca d Italia sentita la Consob. L applicazione su base consolidata è disciplinata dall art. 13 del CRR (Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata), secondo cui gli Enti imprese madri nell'ue rispettano gli obblighi di informativa sulla base della loro situazione consolidata. Peraltro, le filiazioni più importanti degli Enti imprese madri nell'ue e le filiazioni di interesse rilevante nel rispettivo dicembre 2016, volta a consentire di calibrare il requisito sulla base dei dati prodotti dagli Enti nella fase di monitoraggio. 3 Per la riserva anticiclica è previsto con aliquote crescenti fino al 2018; per la riserva previsa a carico delle G- SII è previsto un regime transitorio fino al 2019.

4 mercato locale pubblicano le informazioni su fondi propri, requisiti di capitale, riserve di capitale, rettifiche per rischio di credito, politica di remunerazione, leva finanziaria, uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito su base individuale o subconsolidata. Il CRR (Tit. II della Parte 8) stabilisce che le banche pubblichino i propri obiettivi e le proprie politiche per la gestione del rischio, per ciascuna categoria di rischio. Come nella prima versione del Pillar III, le informazioni (di natura qualitativa) riguardano: - le strategie e i processi; - la struttura e l organizzazione; - i sistemi di misurazione e segnalazione; - le politiche di copertura e di attenuazione; - le informazioni sui dispositivi di governo societario. Immutata rimane altresì la descrizione delle differenze tra le aree di consolidamento a fini contabili e di vigilanza. La novità rispetto al passato è rappresentata da due dichiarazioni che dovranno essere rese dall organo di gestione: - la prima, in merito all adeguatezza delle misure di gestione dei rischi; - la seconda, che descriva il profilo di rischio della banca associato alla strategia aziendale. L art. 437, comma 1, del CRR prevede che gli Enti pubblichino le seguenti informazioni relative ai fondi propri: - la riconciliazione degli elementi di capitale nonché dei filtri prudenziali e deduzioni applicati; - la descrizione delle principali caratteristiche e i termini e condizioni completi degli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall Ente;

5 - l indicazione separata della natura e degli importi dei filtri prudenziali, delle deduzioni effettuate e degli elementi non dedotti; - la descrizione delle restrizioni (cioè limiti o vincoli all utilizzo) applicate al calcolo dei fondi propri; - l eventuale calcolo di coefficienti di capitale effettuato utilizzando elementi dei fondi propri stabiliti su base diversa da quella prevista dal CRR. Il comma 2 della predetta norma prevede che l EBA elabori un progetto di ITS contenente i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni sui fondi propri entro il 1 febbraio 2015; l art. 492 prevede la proposta di un altro progetto di ITS analogo ma afferente al regime transitorio. Entrambi i documenti sono stati già proposti dall EBA alla Commissione 4. Le disposizioni transitorie in materia di fondi propri di cui all art. 492 CRR, prescrivono che gli Enti debbano: - nel periodo dal 1 gennaio 2014 al : comunicare le eccedenze di capitale primario di classe 1 e di capitale di classe 1 rispetto ai requisiti transitori di cui all art. 465 del CRR (rispettivamente 4,5% e 6%); - nel periodo dal 1 gennaio 2014 al : pubblicare quali informazioni aggiuntive : la natura e gli effetti sul capitale primario di classe 1, sul capitale aggiuntivo di classe 1 e sul capitale di classe 2 e sui fondi propri dei filtri prudenziali e delle deduzioni (cfr infra); gli importi delle partecipazioni di minoranza e degli strumenti di capitale emessi da filiazioni e inclusi nei fondi propri; la natura e gli importi degli strumenti che non costituiscono aiuti di stato inclusi nei fondi propri in deroga (ad esempio quelli ex art. 487 CRR); - nel periodo dal 1 gennaio 2014 al : comunicare gli importi degli strumenti oggetto di c.d. grandfathering. 4 EBA Final draft Implementing Technical Standards on Disclosure for Own Funds del 26 luglio 2013.

6 Il CRR non impone alcun significativo obbligo di disclosure in merito ai profili di liquidità e funding degli Enti. Va tuttavia considerato che nel gennaio del 2014 il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria ha pubblicato il documento Liquidity Coverage Ratio: requisiti di informativa pubblica, che propone uno standard di informativa sul LCR e invita le autorità nazionali alla sua adozione a partire dal Pillar III del Peraltro, l art. 443 del CRR stabilisce un percorso per la definizione di forme e contenuti della informativa sulle attività non vincolate. L EBA dovrà emanare i propri orientamenti entro il 30 giugno e proporre gli ITS entro il 1 gennaio 2016 per specificare l informativa concernente il valore di bilancio per classe di esposizione e suddiviso per qualità di attività. Dalla disclosure sono esclusi i rapporti di emergency liquidity assistance (ELA) in essere con la Banca Centrale e i collateral swap negoziati con la stessa, ciò al fine di evitare appunto effetti indesiderati nel rapporto con la clientela e le controparti e, quindi, di tutelare la stabilità degli Enti. L art. 451 del CRR stabilisce che vengano pubblicate le informazioni relative al coefficiente di leva finanziaria. E previsto che l EBA elabori i relativi ITS entro il 30 giugno In data 24 ottobre 2013, l EBA ha pubblicato il preliminare documento di consultazione 6. L obbligo di disclosure entrerà in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015 (art. 521 CRR) ai fini di un mero monitoraggio del requisito, che diventerà invece vincolante a decorrere dal 1 gennaio 2018 sulla base dei risultati del periodo di osservazione. Un accenno meritano infine altri due nuovi temi oggetto di disclosure: l informativa sulla riserva anticiclica e l informativa sugli indicatori dell importanza sistemica a livello globale. La prima, prevista dall art. 440 del CRR, si applicherà gradualmente a partire dal 1 gennaio 2016 ed entrerà in vigore in via definitiva nel 2019 (cfr artt. 5 E stato intanto pubblicato il il relativo documento di consultazione EBA. 6 EBA Consultation Paper Draft Implementing Technical Standards on disclosure for leverage ratio.

7 130 e 160 CRD 4); la seconda, prevista dall art. 441 del CRR, stabilisce che gli Enti di Rilevanza Sistemica a livello Globale (G-SII) sono tenuti a pubblicare annualmente i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del punteggio in base al quale vengono individuate le G-SII (cfr art 131 CRD 4). La presentazione degli ITS da parte dell EBA dovrà avvenire entro il 1 luglio L obbligo di informativa avrà come data di efficacia il 1 gennaio v.dispinzeri@acfirm.it

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