REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ (AGGIORNATO CON DELIBERAZIONI DI C.C. N. 40 E 41 DEL , N. 607 DEL E N. 648 DEL

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1 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ (AGGIORNATO CON DELIBERAZIONI DI C.C. N. 40 E 41 DEL , N. 607 DEL E N. 648 DEL )

2 ARTICOLO 0001 Contenuti del regolamento di contabilità 1. Il regolamento di contabilità disciplina: a)gli aspetti operativi della Ragioneria Generale e di funzionalità dei Revisori dei conti; b)gli strumenti della programmazione comunale; c)le procedure delle entrate e delle spese, nonché dell'amministrazione del patrimonio; d)le scritture contabili; e)il controllo di gestione; f) gli adempimenti fiscali; g)il rendimento dei conti. 2. Il regolamento di contabilità si ispira ai principi della normativa contabile derivante dal nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai principi della normativa contabile dello Stato come indicato al successivo articolo Le norme del regolamento di contabilità sono subordinate alla legge ed allo statuto. Parte Prima ASPETTI ORGANIZZATIVI CAPO I RAGIONERIA GENERALE ARTICOLO 0002 Ambito del Regolamento di contabilità 1. L'ambito dell'attività economico-finanziaria e contabile, prevista dall'art. 153 del D.Lgs. 267/00 è disciplinata dal presente Regolamento di Contabilità, riguarda la Ragioneria Generale, cui è preposto, ai sensi dell'art. 88 del vigente Statuto Comunale, il Ragioniere Generale. 2. Il Ragioniere Generale assume, altresì, tutte le altre funzioni che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti gli pongono a carico, anche usando locuzioni alla sua qualifica (ragioniere, Responsabile di ragioneria, contabile o altre qualifiche corrispondenti) e coordina, con riferimento alle connesse refluenze economico-finanziarie e contabili, la gestione dei tributi, l'economato, i rapporti con le aziende e gli altri organismi a partecipazione comunale. ARTICOLO 0003 Il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria. 1. Ai sensi del secondo periodo dell'art del D.Lgs. 267/00, il Ragioniere Generale, quale responsabile del servizio finanziario dell'ente, espleta il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria, attraverso: - la cura dei rapporti con i Responsabili dei servizi del Comune di cui all'articolo 165, commi 8 e 9 dell'ordinamento, ai fini del coordinamento dell attività di competenza degli stessi rivolta alla definizione dei programmi, progetti, risorse ed interventi di cui allo schema di bilancio annuale e pluriennale; - la cura dei rapporti con l'organo esecutivo per la definizione dei programmi, progetti, risorse ed interventi costituenti lo schema del bilancio annuale e pluriennale; - la cura dei rapporti con i Responsabili dei servizi e con l'organo esecutivo per la predisposizione della relazione previsionale e programmatica;

3 - la predisposizione dello schema di bilancio pluriennale e di bilancio annuale di previsione e degli altri allegati al bilancio; - la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi e da iscrivere in bilancio; - il coordinamento dell attività di definizione degli obiettivi di gestione e delle dotazioni finanziarie relative, da parte dell'organo esecutivo, elaborate sulla base delle proposte avanzate dei Responsabili dei servizi; - la predisposizione del piano esecutivo di gestione con graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli; - l istruttoria delle procedure per la determinazione delle finalità e degli indirizzi e per l'approvazione degli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni del Comune; - l istruttoria delle procedure per il conferimento di capitale di dotazione, per l'esercizio della vigilanza, per la verifica dei risultati della gestione e per la copertura dei costi sociali di aziende speciali ed istituzioni; - il coordinamento e cura dei rapporti finanziari e gestionali con i consorzi e le società di capitale istituite per l'esercizio dei servizi pubblici e con le altre forme associative e di cooperazione tra enti; - l istruttoria delle proposte di variazione al bilancio annuale, al bilancio pluriennale e al piano esecutivo di gestione e dei prelevamenti dal fondo di riserva, elaborate d'ufficio o su richiesta dei Responsabili dei servizi; - il coordinamento dell attività di predisposizione della relazione al rendiconto della gestione di cui all'articolo 231 del D.Lgs. 267/00, da parte dell'organo esecutivo, sulla base delle valutazioni e indicazioni pervenute dai Responsabili dei servizi; - il coordinamento dell attività di predisposizione delle analisi, degli indici e dei parametri di efficacia, efficienza ed economicità riferiti ai risultati d'esercizio; - la predisposizione dei dati consolidati riferiti ai risultati globali delle gestioni relative ad enti ed organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi e coordinamento dell attività di predisposizione della relazione di gestione sui risultati consolidati. - il coordinamento dell attività di predisposizione dei programmi delle opere pubbliche e cura degli aspetti contabili, finanziari e patrimoniali; - l attivazione delle fonti di finanziamento e ogni altra attività a contenuto finanziario riferita alle politiche d'investimento del Comune. - la cura dei rapporti con i Responsabili dei servizi operativi e con i relativi Responsabili del procedimento di accertamento, ai fini dell'acquisizione da parte degli stessi delle risorse specifiche riferibili ai servizi e della gestione complessiva delle entrate previste in bilancio; - la cura dei rapporti con i Responsabili dei servizi di supporto e con i relativi Responsabili del procedimento di accertamento, ai fini dell'acquisizione delle risorse assegnate alla responsabilità gestionale dei medesimi servizi; - l esercizio delle competenze gestionali in via residuale con riferimento alle entrate indistinte non attribuibili ai servizi operativi o ad altri servizi di supporto; - l attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile sul piano esecutivo di gestione, in ordine all'affidamento delle dotazioni finanziarie ai Responsabili dei servizi, e sulle deliberazioni dell'organo esecutivo modificative ed integrative del piano medesimo; - l attività di raccordo tra l'organo di revisione economico-finanziaria, i servizi finali, di supporto e strumentali, di coordinamento che costituiscono la struttura organizzativa del Comune; - il coordinamento, il supporto strumentale e la redazione degli atti a valenza prevalentemente finanziaria di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e progetti previa acquisizione dei dati e degli elementi dai Responsabili dei servizi del Comune;

4 ARTICOLO 0004 Adempimenti contabili 1. La Ragioneria Generale tiene, nelle forme prescritte dal presente regolamento e dalle altre norme vigenti in materia, le scritture e tutti i registri necessari a rilevare gli effetti degli atti amministrativi in relazione tanto alle entrate ed alle spese quanto al patrimonio ed alle sue variazioni. 2. In particolare il medesimo Servizio provvede: a) alla prenotazione degli impegni di spesa in via di formazione ed alla registrazione degli impegni perfezionati; b)alla registrazione degli accertamenti di entrata; c)all emissione ed alla contabilizzazione degli ordinativi di pagamento e di introito; d)alla compilazione dei conti riassuntivi delle entrate e delle spese dipendenti dalla gestione del bilancio secondo la classificazione di questo; e) a preparare i conti riassuntivi del patrimonio ponendone in evidenza le variazioni che avvengono nella consistenza di esso sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualunque altra causa; f) a tenere un aggiornata rilevazione del trattamento economico del personale dipendente e delle relative situazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative; g)alla verifica periodica, con frequenza almeno trimestrale, dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, con le modalità indicate al successivo articolo 111. ARTICOLO 0005 Rilevazioni economiche e controlli 1. In adeguamento di quanto esposto dall articolo 89.3 dello Statuto, la Ragioneria Generale provvede alla predisposizione, alla tenuta ed all'aggiornamento di un sistema di rilevazione dei costi di gestione dei vari servizi e delle varie unità amministrative in cui è divisa l'organizzazione del Comune. 2. Gli adempimenti di cui al presente articolo devono essere effettuati entro i termini previsti all'articolo 115 del Dlgs. n. 77/95. ARTICOLO 0006 Ragioniere Generale 1. Oltre a quanto indicato al precedente articolo 3, il Ragioniere Generale: a)esprime parere in ordine alla regolarità contabile ed appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rispettivamente su ogni proposta di deliberazione comportante maggiori spese o minori entrate per il bilancio comunale, annotando sulle altre parere di regolarità contabile non dovuto, e sulle determinazione comportanti copertura finanziaria, anche quali trasformazioni di prenotazioni in impegni di spesa. Il parere di regolarità contabile è espresso entro 5 giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione; il visto di regolarità contabile è apposto entro 15 giorni dal ricevimento della determinazione dirigenziale. Con riferimento al contenuto del parere di regolarità contabile, questo deve avere esclusivo riguardo: 1) al rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano i provvedimenti; 2) alla regolarità contabile della documentazione; 3) al corretto riferimento del contenuto della spesa alla previsione di bilancio annuale ed ai programmi e progetti del bilancio pluriennale; 4) all esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell obbligazione. Con specifico riferimento, invece, al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, questo deve limitarsi alla verifica della effettività della disponibilità delle risorse impegnate, essendo preclusa qualsivoglia altra forma di verifica della legittimità o legalità degli atti, la cui responsabilità resta esclusivamente in capo ai soggetti che li hanno emanati; b)attesta la copertura finanziaria su ogni proposta di assunzione di impegni di spesa.

5 L attestazione di copertura finanziaria presuppone l effettiva disponibilità dello stanziamento di bilancio ed inoltre: 1) con riguardo agli adempimenti di spese correnti, rileva la verificata realizzabilità delle entrate di competenza dei primi tre titoli del bilancio (inesistenza di fatti o eventi gestori pregiudizievoli degli equilibri di bilancio); 2)con riguardo agli impegni di spese d investimento, rileva la verificata registrazione dell accertamento della correlata entrata vincolata per destinazione di legge. c)vista gli impegni di spesa; d) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi d'incasso; e)è responsabile della tenuta della contabilità del Comune nelle forme e nei termini voluti dalla legge e dal regolamento; f) vigila sull'esatto accertamento delle entrate e sulla gestione del bilancio e del patrimonio; g) segnala obbligatoriamente al Sindaco, o suo delegato, al Segretario Generale ed all'organo di revisione, fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza nell esercizio delle sue funzioni, che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni al Comune. Trasmette ai soggetti suddetti i risultati della verifica di cui al precedente articolo 4, comma 2, lett. g), nonché comunica per iscritto ai medesimi l'eventuale verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. Le gravi irregolarità di gestione attengono specialmente all'esecuzione di impegni nulli od irregolari, al mancato rispetto di quanto stabilito dai successivi articoli 27 comma 6, 112, comma 1, 128 e Si applica quanto stabilito ai successivi articoli 70 e 112 comma 5. 3.In caso di assenza per un periodo continuativo non superiore a due mesi, il Ragioniere Generale è sostituito dal dirigente di Ragioneria dallo stesso designato. ARTICOLO 0007 Responsabilità diretta e personale 1. Il Ragioniere Generale, unitamente ai funzionari cui compete la gestione, assume diretta e personale responsabilità per la veridicità e l'esattezza dei dati e delle notizie contenuti nei certificati, nelle documentazioni e nelle registrazioni. 2.In particolare tale norma trova applicazione nei riguardi dei certificati da inviare ai ministeri e agli altri uffici statali e regionali, nonché dei dati del bilancio annuale e pluriennale, degli impegni di spese e del rendiconto. 3. I funzionari di cui al comma 1 sono personalmente Responsabili della presentazione del rendiconto sull'utilizzo di tutti i contributi straordinari assegnati al Comune da altri enti pubblici. CAPO II REVISORI DEI CONTI ARTICOLO 0008 Collegio dei Revisori 1. Il Collegio dei Revisori svolge funzioni di controllo interno e di revisione economico-finanziaria. 2. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Collegio ed i singoli Revisori possono avvalersi delle collaborazioni di cui all articolo 239, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 3.I singoli Revisori possono eseguire ispezioni e controlli individuali riferendo intorno ai medesimi alla prima riunione collegiale. 4. Il Collegio impronta la propria attività al criterio inderogabile della indipendenza funzionale. 5. Il compenso ed i rimborsi spese spettanti a ciascun componente del Collegio sono stabiliti entro i limiti di legge. Il compenso spettante al Presidente è maggiorato del 50 per cento rispetto a quello attribuito a ciascun componente.

6 6. Si applicano le norme di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall articolo 236 del D.Lgs. 267/00, oltre a quelle previste dallo Statuto, nonché le limitazioni numeriche di cui all articolo 238 del Dlgs. medesimo. I revisori devono far pervenire la loro accettazione della carica entro 10 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente detto termine, il Sindaco, o suo delegato, provvede alla diffida assegnando ulteriori 5 giorni per l accettazione, decorsi i quali senza seguito, il Revisore è considerato decaduto. I nominativi dei Revisori devono essere comunicati, a cura del Segretario Generale, al Ministero dell Interno ed al CNEL entro 20 giorni dall avvenuta esecutività della nomina. 7. Avvenute le accettazioni della carica, il Sindaco, o suo delegato, provvede a convocare per iscritto il Collegio dei Revisori per la seduta di insediamento. La seduta di insediamento deve tenersi alla presenza del Sindaco, o suo delegato, del Segretario Generale e del Ragioniere Generale. Nella stessa seduta il Collegio dei Revisori deve essere edotto delle norme statutarie e regolamentari che lo riguardano, nonché della decorrenza della nomina. Deve essere, inoltre, seppur sommariamente, informato della situazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente. In particolare, il Collegio deve essere informato dei rendiconti predisposti e degli atti di gestione assunti precedentemente alla sua elezione e che devono ancora essere controllati o revisionati. Dell insediamento deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti e dal Segretario del Collegio. 8. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni decorrenti dall atto di nomina e sono rieleggibili per una sola volta. Si applicano le norme relative alla proroga di cui al D.L. n. 293/94 convertito nella legge n. 144/ I membri devono giustificare preventivamente al Presidente le eventuali ssenze alle sedute già convocate. In caso di tre assenze di un membro del Collegio nel corso di un anno, non ritenute validamente giustificate, il Presidente riferisce al Presidente del Consiglio Comunale, il quale può dare inizio alla procedura di decadenza. In tutti i casi di sostituzione previsti dallo Statuto, i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. 10. I Revisori dei conti, nell esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono tenuti al segreto d ufficio e rispondono delle loro affermazioni espresse sia in forma scritta sia verbale. Adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; hanno diritto di accesso agli atti secondo quanto stabilito dallo Statuto. I Revisori dei conti sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dei commi 1 e 4 dell articolo 93 del D.Lgs. 267/ I revisori cessano dalla carica in tutti i casi previsti dall articolo 235 del D.Lgs. 267/00, oltre a quelli previsti dallo Statuto. ARTICOLO 0009 Funzionamento del Collegio 1. Il Presidente convoca e presiede il Collegio, stabilisce il lavoro per ciascuna seduta. Il medesimo può assegnare specifici incarichi ai membri del Collegio. In tal caso i membri incaricati devono riferire intorno al proprio lavoro alla prima riunione collegiale. 2. Nei casi previsti dallo statuto il Presidente assiste alle sedute del Consiglio in rappresentanza dell'intero Collegio. Egli può delegare tale funzione, ricorrendone i motivi, ad uno dei membri. 3. Il Presidente firma i documenti e gli atti fiscali del Comune, quando ciò è richiesto dalle norme. 4. Il Collegio dei Revisori deve essere supportato da un Segretario che ne raccoglie ordinatamente le scritture e la documentazione, stende i verbali delle sedute e li sottoscrive. Il Segretario deve essere nominato dal Sindaco, o suo delegato, che lo sceglie tra il personale di ruolo appartenente all'area finanziaria. I verbali delle sedute del Collegio devono essere sottoscritti dai Revisori intervenuti e dal Segretario, numerati progressivamente e conservati a cura del Segretario stesso. 5. Il Collegio dei Revisori informa la sua attività al criterio della collegialità. La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente, anche in via breve, per il tramite del Segretario del Collegio.

7 6. In caso di inerzia ingiustificata del Presidente, la convocazione del Collegio può essere chiesta al Sindaco, o suo delegato, dai restanti Revisori. Questi può provvedere, sentito il Presidente. Le sedute del Collegio sono valide con la presenza del Presidente e di almeno uno dei membri. Nel caso di assenza del Presidente la seduta è valida con la presenza dei due membri ed è presieduta dal componente più anziano per età. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammessa l astensione. A parità di voto prevale quello del Presidente. Il Revisore dissenziente può chiedere l'inserimento nel verbale della seduta dei motivi del suo dissenso. 7. Le sedute del Collegio non sono pubbliche. Alle medesime possono assistere, in accordo con il Presidente, il Sindaco, o suo delegato, il Segretario Generale e il Ragioniere Generale. Di volta in volta possono essere sentiti dal Collegio altri amministratori o dipendenti comunali. Le sedute del Collegio si tengono di regola presso la sede comunale, in particolari circostanze, debitamente motivate, il Presidente può disporre sedute in altra sede. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi validamente almeno una volta ogni bimestre. Per ogni seduta deve essere steso verbale nei modi indicati negli articoli precedenti. 8. La funzione di controllo e di vigilanza del Collegio dei Revisori si esplica attraverso la verifica della legittimità, della legalità e della regolarità degli atti di gestione, della documentazione amministrativa e delle scritture contabili. La verifica della convenienza economico-finanziaria dei medesimi atti è esplicata nell'ambito delle funzioni di collaborazione con il Consiglio comunale. 9. La funzione di cui al comma precedente deve, in particolare, avere riguardo: a)alla consistenza dei residui attivi e passivi, al ritmo di smaltimento degli stessi; b)alle procedure di erogazione delle spese e di acquisizione delle entrate; c)alle indicazioni e ai limiti del bilancio; d) alle procedure contrattuali; e)alle scritture finanziarie, patrimoniali, fiscali ed economiche; f) alle norme di amministrazione del patrimonio; g)alla consistenza di cassa ed alle verifiche previste dall articolo 223 del D.Lgs. 267/00, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 71; h)alla gestione del Tesoriere e degli altri agenti contabili; i) all'assunzione di mutui ed alle altre forme di indebitamento; 1) ai rapporti retributivi, assistenziali, assicurativi e previdenziali del personale, alle assunzioni del medesimo; m) al rispetto delle norme fiscali; n) al sistema di assicurazione dei beni e contro i rischi o) alle spese di rappresentanza. Nelle funzioni di controllo e verifica sono ammesse tecniche motivate di campionamento. 9. bis Nell ambito delle funzioni di cui al precedente comma 8, il Collegio dei Revisori esprime un preventivo parere sulle proposte di deliberazione di debito fuori bilancio, debitamente corredate dai propedeutici pareri di regolarità tecnica e contabile, da inoltrare al Consiglio Comunale; 10. Nell'ambito dei principi fissati dallo Statuto, il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio nei modi indicati nei commi successivi. Stende, entro i termini previsti dal successivo articolo 27, comma 5, la relazione prevista. Il Collegio esprime preventiva valutazione degli aspetti economico-finanziari dei seguenti atti di gestione: a)approvazione dei piani economico-finanziari e loro variazioni con particolare riferimento a quanto previsto dall articolo 239 comma 6 del D.Lgs. 267/00; b)disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; c)approvazione dotazioni organiche e relative variazioni; d)convenzioni con altri enti pubblici; e)riequilibrio della gestione; f) concessione a terzi di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, partecipazione a società di capitali ed a consorzi;

8 g)istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina generale delle tariffe e dei prezzi di cessione delle aree fabbricabili e dei fabbricati in regime pubblicistico; h)acquisizioni ed alienazioni immobiliari; i) organizzazione degli uffici e dei servizi. 11. Nella relazione che accompagna la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, il Collegio deve: a)attestare la corrispondenza dei dati di cassa del Tesoriere con quelli indicati nel conto; b)attestare la corrispondenza dei residui attivi e passivi indicati nel conto con i documenti amministrativi e contabili a disposizione dell'ente; c)dare atto dell'esattezza del risultato di amministrazione e della completezza delle scritture contabili; d)dare atto della congruità delle valutazioni patrimoniali; e)verificare il rispetto dei vincoli di legge nel recupero tariffario dei costi dei servizi; f) fornire una valutazione complessiva degli aspetti finanziari, patrimoniali ed economici della gestione; g)formulare rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, avuto anche riguardo agli aspetti organizzativi del Comune e ai sistemi di gestione dei servizi; 12. La relazione di cui al comma precedente deve essere predisposta dal Collegio entro 20 giorni dalla notificata disponibilità presso gli uffici comunali del rendiconto e dei suoi allegati, come indicato al successivo articolo Al fine di favorire il pieno svolgimento della loro funzione, il Segretario Generale trasmette ai singoli Revisori gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio comunale. La collaborazione del Collegio dei Revisori con il Consiglio si esplica per il tramite del Presidente del Consiglio comunale. Il Collegio provvede alle segnalazioni di cui all articolo 231, lett. e), del D.Lgs. 267/00, con particolare riferimento ai fatti indicati al precedente articolo 6, comma 1, lett. g). 14. Il Collegio dei Revisori partecipa al controllo di gestione finanziaria di cui al successivo articolo 110 comma 1 mediante la periodica rilevazione dell'andamento degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti. Il controllo di gestione di livello economico di cui al successivo articolo 110 comma 2 è effettuato dal Collegio con la verifica dei risultati in termini di efficienza ed efficacia dei servizi istituzionali, avvalendosi delle scritture economiche. Per le attività di impresa si fa prioritariamente ricorso alla tecnica del controllo budgetario. I risultati delle attività di cui al presente comma sono portati tempestivamente a conoscenza del Consiglio comunale. Parte Seconda STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE CAPO I BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE ARTICOLO 0010 Modalità di previsioni e struttura del bilancio 1.Il bilancio di previsione annuale è formulato in termini di competenza per l anno successivo. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Dopo il termine di cui al comma precedente non possono più effettuarsi accertamenti di entrate ed impegni di spese, così come riscossioni e pagamenti, in conto dell esercizio scaduto. 2. Il bilancio annuale è formato: a)dallo stato di previsione delle entrate;

9 b)dallo stato di previsione delle spese; c)dai quadri generali riassuntivi; d)dagli allegati di cui al successivo articolo 20; e) dalla relazione illustrativa della Giunta comunale; f) dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti. ARTICOLO 0011 Classificazione ed esposizione delle entrate in bilancio 1.Le entrate sono ripartite nei seguenti titoli: Titolo I - Entrate tributarie Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione Titolo III - Entrate extratributarie Titolo IV - Entrate derivanti da alienazione, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi. 2. Nell ambito di ciascun titolo le entrate, in relazione alla tipologia, si articolano nelle seguenti categorie: Titolo I - Entrate Tributarie: Categoria 1a - Imposte Categoria 2a - Tasse Categoria 3a - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti del settore pubblico, anche in rapporto all esercizio di funzioni delegate dalla Regione: Categoria 1a - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato; Categoria 2a - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione; Categoria 3a - Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate; Categoria 4a - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; Categoria 5a - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico; Titolo III - Entrate Extratributarie: Categoria 1a - Proventi dei servizi pubblici; Categoria 2a - Proventi dei beni dell ente; Categoria 3a - Interessi su anticipazioni e crediti; Categoria 4a - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società; Categoria 5a - Proventi diversi. Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti: Categoria 1a - Alienazioni di beni patrimoniali; Categoria 2a - Trasferimenti di capitale dallo Stato; Categoria 3a - Trasferimenti di capitale dalla Regione; Categoria 4a - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico; Categoria 5a - Trasferimenti di capitale da altri soggetti; Categoria 6a - Riscossioni di crediti.

10 Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti: Categoria 1a - Anticipazioni di cassa; Categoria 2a - Finanziamenti a breve termine; Categoria 3a - Assunzioni di mutui e prestiti; Categoria 4a - Emissioni di prestiti obbligazionari. 3. Nel bilancio di previsione le entrate sono ulteriormente graduate per risorse o per capitoli, in relazione alla specifica individuazione dell oggetto dell entrata. 4. Nel bilancio annuale di previsione le entrate sono esposte secondo i modelli previsti dall articolo 160 del D.Lgs. 267/ Vanno in ogni caso indicati gli elementi di cui all articolo 165, comma 10, del D.Lgs. 267/00. ARTICOLO 0012 Classificazione delle spese 1. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli: Titolo I - Spese correnti Titolo II - Spese in conto capitale Titolo III - Spese per rimborso di prestiti Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi. 2. Le spese in conto capitale comprendono le Partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessioni di crediti. Le spese per rimborso di prestiti comprendono le quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui e le somme dovute per capitale a fronte di ogni altra operazione di prestito. Le spese correnti comprendono le altre spese escluse quelle per conto di terzi. Nell ambito di ciascun titolo le spese correnti e le spese in conto capitale, in relazione all attività funzionale dell ente ed ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività, si articolano in funzioni e servizi come dalla seguente classificazione:

11 3. Nel bilancio di previsione le spese, distintamente per i primi tre titoli, sono ulteriormente graduate per interventi, in relazione alla natura economica dei fattori produttivi e con riferimento a ciascun servizio. Gli interventi sono individuati nella seguente ripartizione:

12 ARTICOLO 0013 Suddivisione delle spese per programmi e assegnazione delle risorse 1. La parte spesa va raggruppata anche per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica. 2. Il programma è definito in sede di bilancio secondo le caratteristiche di cui all articolo 165, comma 7, del D.Lgs. 267/ Col bilancio sono affidati ai singoli Responsabili dei servizi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei relativi compiti. 4. Sono inoltre assegnati le risorse umane ed i beni mobili ed immobili occorrenti. 5. Il Responsabile del Servizio risponde del regolare e tempestivo reperimento delle entrate, della erogazione delle spese e dell'utilizzo dei beni e del personale. 6. In relazione alla struttura organizzativa dell'ente possono essere creati centri di responsabilità contenenti più servizi. Il Responsabile del centro di responsabilità risponde per ciascun servizio aggregato nel centro medesimo.

13 ARTICOLO 0014 Esposizione delle spese in bilancio 1. Nel bilancio annuale di previsione le spese sono esposte secondo i modelli previsti dall articolo 160 del D.Lgs. 267/ Il bilancio di previsione si conclude sia per l'entrata sia per la spesa nei quadri riepilogativi indicati all articolo 160, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/ Nel Titolo VI delle entrate e nel Titolo IV delle spese trovano esposizione, ordinate per capitoli, le somme relative a servizi per conto di terzi, che comprendono esclusivamente le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito e un credito. Sono altresì compresi tra i servizi per conto di terzi i depositi cauzionali ed i relativi rimborsi, nonché le somme destinate alla gestione del Servizio di economato. 4. Nei servizi per conto di terzi trovano inoltre allocazione le ritenute sui compensi al personale e i movimenti concernenti l'imposta sul valore aggiunto provenienti dalle attività d'impresa gestite in economia. 5. Salvo quanto indicato al comma precedente, le entrate e le spese riguardanti le gestioni d'impresa sono ripartite, a seconda della loro natura, nei titoli III, IV e V dell'entrata e nei titoli I, II e III della spesa. 6. Le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa delle gestioni di cui al presente articolo comprendono, qualora ne ricorrano i presupposti, anche le poste caratteristiche delle gestioni stesse. 7. Le istituzioni hanno bilanci propri. Nel bilancio del Comune sono previsti i corrispettivi per la fornitura di beni e la prestazione di servizi, prodotti dalle istituzioni, nonché, i trasferimenti di fondi, ai sensi dell articolo 114, comma 4, del D.Lgs. 267/ Il bilancio recepisce, ai sensi di quanto stabilito dal terzo comma dell articolo 11 della legge 19 maggio 1976, n. 335, le norme recate dalle leggi della Regione per quanto concerne le entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati. In ogni caso le entrate e le spese per le funzioni delegate dalla Regione non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi. Analogamente si procede per le somme provenienti dallo Stato. 9. Con la delibera di approvazione del bilancio il Consiglio comunale può stanziare al Titolo I del bilancio annuale di competenza un apposito fondo per le spese di rappresentanza. Detto fondo è messo a disposizione del Sindaco, o suo delegato, che lo utilizza con le procedure di cui ai successivi articoli 61 e seguenti. ARTICOLO 0015 Unità elementare del bilancio 1. Salvo quanto indicato al successivo articolo 21 l'unità elementare del bilancio è rappresentata per l'entrata dalla risorsa e per la spesa dall'intervento per ciascun servizio. Nei servizi per conto di terzi, sia per l'entrata sia nella spesa, l unità elementare è il capitolo, che indica l'oggetto. 2. L'unità elementare di entrata e di spesa deve indicare l ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell anno cui il bilancio si riferiscono. 3. Nelle previsioni di spesa di competenza devono in ogni caso essere iscritte le somme derivanti da impegni pluriennali assunti in precedenti esercizi per la quota corrispondente all esercizio finanziario cui si riferisce. 4. Le previsioni di spesa di cui al precedente comma 2, costituiscono il limite per le autorizzazioni di impegno e di pagamento. 5. Le unità elementari di entrata e di spesa possono avere un numero d'ordine discontinuo in relazione ad esigenze di carattere meccanografico. 6.Non possono essere incluse in una medesima unità elementare:

14 a)spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti; b)spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate; c)spese relative a specifiche finalità, finanziate dallo Stato e dalla Regione. 7. Le spese finanziate in parte con assegnazioni a destinazione vincolata ed in parte con risorse proprie, sono stanziate in modo leggibile a seconda del tipo di finanziamento. ARTICOLO 0016 Limiti alle previsioni di spesa 1. Per ciascuna unità elementare di spesa il bilancio costituisce limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi, per i quali si procede secondo quanto indicato al successivo articolo 22 comma Il bilancio deve assicurare idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti, come indicato al precedente articolo 15, comma 3. ARTICOLO 0017 Risultato di amministrazione e debiti fuori bilancio 1. Al bilancio di previsione annuale, in termini di competenza, può essere applicato l'avanzo di amministrazione come indicato all` articolo 187 del D.Lgs. 267/ Il disavanzo di amministrazione deve essere coperto come prescritto dall articolo 188 del D.Lgs. 267/ In uno speciale intervento o capitolo del Titolo I del bilancio annuale di competenza può essere stanziato apposito fondo per il finanziamento di debiti fuori bilancio, per le fattispecie di cui all articolo 194, comma 1, del D.Lgs. 267/ Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio il Consiglio Comunale provvede in via autorizzatoria ai fini dell imputazione della conseguente spesa e, laddove non altrimenti provveduto, dell indicazione dei mezzi di copertura per farvi fronte. I debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e/o da provvedimenti giurisdizionali esecutivi sono liquidati e pagati agli aventi diritto e sono sottoposti successivamente al pagamento, alla presa d atto da parte del Consiglio Comunale finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio, al 30 aprile ed al 30 settembre di ciascun anno. Le determinazioni dirigenziali di liquidazione e pagamento verranno imputate sui piani esecutivi di gestione di competenza di ciascun settore. In ogni caso si applicherà quanto previsto dall art. 193 comma 3 del T.U. n. 267/00. Tali provvedimenti, da adottarsi in via d'urgenza, saranno predisposti dai responsabili dei servizi ogni qualvolta si formassero nuovi debiti fuori bilancio per effetto della violazione dell'obbligo indicato ai primi tre commi dell art. 191 del D.Lgs. 267/00. La competenza del Consiglio è esclusiva e si riferisce a qualiasiasi fattispecie di debito fuori bilancio, originata da violazione, anche in corso di esercizio, dall'art del D.Lgs. 267/00, sia pure parziale, salvo che l'integrazione della copertura finanziaria intervenga in un momento non successivo al sorgere dell'obbligazione giuridica relativa al maggior onere, quali le transazioni, il riconoscimento di mansioni superiori, le spese professionali, i decreti ingiuntivi e le sentenze non opposti. Tali provvedimenti sono accompagnati da una esaustiva relazione nella quale si indicano le cause del loro formarsi, le eventuali responsabilità ed i maggiori oneri che, in quanto non riferibili all effettiva utilità ed al misurato arricchimento dell ente, non siano riconoscibili e quindi non riconducibili, in tutto o in parte, all ente ai sensi della vigente normativa sui debiti fuori bilancio. 5. Al finanziamento delle spese di cui ai precedenti commi si procede nei modi indicati all articolo 194, comma 3, del D.Lgs. 267/00. Gli adempimenti di cui all art. 193 comma 2 per la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono svolti al 30 aprile ed al 30 settembre di ciascun anno. A tale scopo i responsabili dei servizi faranno pervenire alla Ragioneria Generale entro i trenta giorni precedenti a dette scadenze la prevista relazione sullo stato di attuazione dei programmi ed una certificazione, anche se negativa, circa l eventuale sussistenza di debiti fuori bilancio e l indicazione dei mezzi per farvi fronte.

15 ARTICOLO 0018 Principi contabili di bilancio 1. Fatti salvi i casi particolari disposti dalla legge, tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio nel loro importo integrale, senza alcun defalco per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura. In pari modo si procede per le spese nei confronti delle entrate. 2. Il totale generale delle entrate iscritte in bilancio deve essere pari al totale generale delle spese iscritte nel bilancio stesso. A tal fine si tiene conto, rispettivamente, dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione applicato al bilancio. 3. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti, aumentate delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata. Qualora le previsioni dei primi tre titoli dell'entrata siano superiori alle spese correnti maggiorate delle quote di capitali di cui al comma precedente, l esubero è destinato al finanziamento di spese in conto capitale. 4. Nella formazione del bilancio il Comune privilegia ampie forme di consultazione come indicato nell articolo 162, comma 7, del D.Lgs. 267/00. Le forme di pubblicità del bilancio deliberato dal Consiglio sono regolate dalla legge. 5. La gestione finanziaria è unica come è unico il bilancio di previsione. Sono vietate le gestioni fuori bilancio e le contabilità separate, salvo quelle che, ricollegabili a partite considerate in bilancio, siano necessarie per finalità conoscitive interne. 6. Salvo le specifiche destinazioni previste dalla legge, il complesso delle entrate iscritte nel bilancio è destinato al finanziamento del complesso delle spese iscritte nel bilancio stesso. 7. Il bilancio deve rappresentare, sin dal momento della sua formazione e per tutta la durata dell esercizio, la chiara esposizione della reale condizione finanziaria del Comune, evitando artificiosi occultamenti e supervalutazioni di qualsiasi specie. La veridicità e l'attendibilità del bilancio sono sostenute da analisi riferite almeno ai due esercizi precedenti e da altri idonei parametri di riferimento. ARTICOLO 0019 Fondo di riserva 1. Nella parte corrente dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva con una dotazione non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 2. Il fondo di riserva può essere destinato all integrazione di stanziamenti di spesa allocati nei primi tre titoli del bilancio dell esercizio in corso, solo dopo la sua intervenuta esecutività. L utilizzo del fondo di riserva avviene con deliberazione della Giunta di esecuzione immediata da comunicare al Consiglio alla prima seduta utile e comunque non oltre i 90 giorni successivi alla sua adozione. 3. In nessun caso in capo al fondo di riserva possono essere imputati impegni o pagamenti di spese di qualsiasi natura. Il fondo di riserva può essere movimentato esclusivamente per le operazioni indicate all articolo 22 comma 4 ed all articolo 22 comma 10. ARTICOLO 0020 Allegati e relazione al bilancio di previsione 1. Al bilancio di previsione devono essere allegati i quadri, i prospetti e i documenti atti a dimostrare le previsioni ed a porre in evidenza gli aspetti più significativi del bilancio nel suo complesso. 2. Al bilancio preventivo vanno obbligatoriamente allegati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica. 3. Devono inoltre essere acclusi i seguenti allegati: 1)quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di ciascun servizio gestito in economia;

16 2)conti consuntivi delle istituzioni, delle unioni di comuni, delle aziende speciali e dei consorzi del penultimo esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce. 3) determinazione del risultato presunto di amministrazione dei precedenti esercizi, con l indicazione della esigibilità dei residui attivi; 4) prospetto riepilogativo del conto del patrimonio dell ultimo esercizio chiuso; 5)prospetto dimostrativo dei mutui e degli altri prestiti in ammortamento, con l evidenziazione delle quote di capitale e di interesse iscritte in bilancio, nonché del debito residuo; 6)prospetto analitico delle spese per il personale dipendente comunque previste in bilancio; 7)bilanci delle istituzioni comunali e degli altri organismi di cui al precedente punto 2); 8)deliberazione di cui all articolo 172, comma 1, lett. c) e d), del D.Lgs. 267/00; 9)budget delle società di diritto privato a partecipazione comunale; 10) elenco delle spese finanziare con entrate di conto capitale; 11) elenco, fino all esaurimento, dei residui passivi provenienti dalle perenzioni alla fine dell'ultimo esercizio chiuso; 12) elenco degli impegni pluriennali riguardanti l esercizio cui il bilancio si riferisce e quelli successivi; 13) elenco delle garanzie, in via principale o sussidiaria, prestate dal Comune a favore di altri soggetti; 14) rendiconto deliberato del penultimo esercizio chiuso, con gli eventuali provvedimenti di riequilibrio; 15) certificato del bilancio, a firma del Sindaco, o suo delegato, del Segretario Generale e del Ragioniere Generale; 16) il piano triennale delle opere pubbliche e il piano di destinazione dei fondi regionali suddivisi per interventi; 17) altri eventuali documenti richiesti dall'organo regionale di controllo. 4. Il bilancio di previsione annuale è corredato da una relazione illustrativa predisposta dalla Giunta, sulla base degli elementi forniti dai competenti uffici comunali, che pone in rilievo: a)le norme in base alle quali si è predisposto il bilancio; b)le scelte in materia di imposte, tasse, tariffe e prezzi di cessione di aree e fabbricati in regime pubblicistico; c)la politica del personale; d)la situazione dei servizi e le loro necessità in termini organizzativi e di spesa; e) gli investimenti programmati, il loro significato, le loro priorità, nonché le fonti di finanziamento; f) la situazione dell indebitamento del Comune e le ulteriori possibilità di assunzione di prestiti; g)l'andamento delle gestioni produttive, delle istituzioni e delle società a partecipazione del Comune e le scelte al riguardo. La relazione è corredata di elaborati tecnico-contabili controfirmati dal Segretario Generale e dal Ragioniere Generale per quanto di rispettiva competenza. ARTICOLO 0021 Piano esecutivo di gestione 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale e pluriennale deliberato dal Consiglio, la Giunta, prima dell inizio dell esercizio, approva il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi. 2. Il piano esecutivo di gestione suddivide, per ciascuno degli anni cui si riferisce il bilancio pluriennale, le risorse di entrata in capitoli, i servizi in centri di costo e gli interventi in capitoli. 3. Per ciascun obiettivo definito dal Piano esecutivo di gestione si applica l articolo 169, comma 1, del D.Lgs. 267/ Qualora le assegnazioni di risorse di cui al precedente comma 2 richiedano modificazioni, il Responsabile del servizio, ad intervalli non superiori al trimestre, indirizza al Ragioniere Generale, apposita relazione illustrativa nonché la proposta di modifica di assegnazione delle risorse. La relazione è

17 sottoposta alla Giunta che può predisporre i conseguenti provvedimenti ovvero rifiutarli con provvedimento motivato. 5. Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono di competenza della Giunta e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno. ARTICOLO 0022 Variazione delle previsioni di bilancio storno di fondi e riequilibrio della gestione 1. Dopo l approvazione del bilancio nessuna nuova o maggiore spesa può essere assunta se non sono indicati i mezzi per farvi fronte ed apportate le conseguenti modificazioni alle previsioni del bilancio annuale. 2. Nessuna maggiore o nuova entrata può essere utilizzata se essa non è tale in rapporto al complesso delle entrare iscritte in bilancio. 3. Le variazioni di bilancio non devono alterare il pareggio finanziario, quello economico e tutti gli altri equilibri sanciti con il bilancio preventivo. 4. Quando i risultati del rendiconto, in confronto alle previsioni di bilancio, siano tali da comprometterne il pareggio, il Consiglio comunale deve deliberare i mezzi per farvi fronte ed introdurre nel bilancio stesso i dovuti aggiornamenti. 5. In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono iscriversi nella parte passiva dei servizi per conto di terzi le somme occorrenti per le restituzioni di depositi o comunque di somme riscosse per conto di terzi, anche in esubero rispetto alla previsione di bilancio. All autorizzazione delle maggiori assegnazioni si provvede con ordinanza del Sindaco, o suo delegato, controfirmata dal Ragioniere Generale, da adottarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. In modo analogo si procede per operazioni di meri movimenti finanziari di conto capitale, quali depositi e prelevamento di fondi ed altre consimili operazioni. 6. Per provvedere ad impellenti necessità della gestione il Consiglio comunale può provvedere, con una o più deliberazioni da adottarsi entro il 30 novembre, allo storno di fondi di uguale ammontare da uno stanziamento all'altro del bilancio dell'esercizio in corso. Per lo storno di fondi occorre che le somme da prelevare siano di reale disponibilità in rapporto all'intero esercizio. E vietato lo storno di fondi: a)da stanziamenti di spesa in conto capitale a stanziamenti di spesa corrente; b)fra stanziamenti di spesa vincolate a specifiche entrate; c)fra stanziamenti di spesa contenuti nei servizi per conto di terzi ed altre parti del bilancio; d)fra stanziamenti di spesa relativi a residui; e)da stanziamenti di spesa della competenza a stanziamenti di spesa dei residui e viceversa. 7. Il Comune deve prevedere nel bilancio un'apposita voce per le nuove entrate di competenza che si verifichino durante l'esercizio e che non siano imputabili a specifici stanziamenti ed una corrispondente voce nella spesa per l'accantonamento di tali entrate in attesa di destinazione. Qualora nel corso dell'esercizio si siano verificate, o si prevedano, minori entrate o maggiori spese, le nuove entrate sono utilizzate a compensazione. 8. Sono nuove spese quelle che richiedono l'istituzione di uno o più stanziamenti nuovi e quelle che importano un aumento alle assegnazioni di stanziamenti esistenti. Qualora dette spese non trovino copertura con prelevamenti dal fondo di riserva e con storni di fondi da altri stanziamenti di bilancio, si può provvedere mediante utilizzo di nuove o maggiori entrate ove risultino soddisfatte le condizioni dettate dal comma 2. La competenza a deliberare è assegnata al Consiglio comunale, che può provvedervi entro il 30 novembre dell'anno in corso. E vietato l utilizzo di nuove o maggiori entrate di parte capitale per finanziare spese correnti. 9. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il rendiconto si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, il Consiglio adotta, entro il 30 settembre,

18 provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi. All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrare, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. Possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili nonché da apposito mutuo ai sensi dell articolo 194, comma 3, del D.Lgs. 267/00. Ove l andamento della gestione in corso faccia prevedere un disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio, sia per squilibrio della gestione dei residui sia per quella di competenza, il Consiglio deve adottare, entro il 30 settembre, apposita delibera contenente le misure atte a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. 10. Mediante l'assestamento generale deliberato dal Consiglio entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. CAPO II RELAZIONE PREVISIONALE EPROGRAMMATICA ARTICOLO 0023 Finalità e contenuti della relazione previsionale e programmatica 1. La relazione previsionale e programmatica è strumento di programmazione pluriennale delle attività e dei necessari supporti finanziari ed organizzativi per un periodo pari a quello assunto negli strumenti di programmazione regionale. 2. Con la medesima il Comune opera scelte prioritarie coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi della programmazione economica nazionale e dei piani regionali di sviluppo. 3. La relazione previsionale e programmatica deve altresì essere stesa in coerenza con i piani programmatici, urbanistici e di settore, già elaborati dall'amministrazione. 4. In caso di necessità, in tale sede i piani programmatici approvati dall'amministrazione possono essere adattati alle nuove esigenze. 5. La relazione previsionale e programmatica deve descrivere lo stato dei singoli servizi e le rispettive necessità, dare conto del quadro complessivo delle risorse disponibili e della capacità di ricorso al mercato finanziario; indicare la destinazione delle risorse, nonché porre in evidenza le spese correnti indotte dagli investimenti previsti nel periodo considerato. 6. L esposizione delle spese nel bilancio di previsione deve consentire la lettura per programmi, da realizzare mediante l illustrazione delle spese medesime in apposito quadro di sintesi e nella relazione previsionale e programmatica, con riferimento ad ogni singola funzione di spesa cui corrisponde un programma. 7. La relazione previsionale e programmatica deve comprendere: a) per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando il loro andamento storico ed i relativi vincoli; b) per la parte spesa, l indicazione dei programmi contenuti nel bilancio annuale e pluriennale, rilevando l entità e l incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella d investimento. 8. La predisposizione della relazione previsionale e programmatica deve essere sviluppata secondo le seguenti fasi: a)ricognizione dei dati fisici ed illustrazione delle caratteristiche generali dell ente; b)valutazione generale sui mezzi finanziari; c)esposizione dei programmi di spesa. 9. La ricognizione ed illustrazione delle caratteristiche generali deve riguardare la popolazione, il territorio, l economia insediata ed i servizi, precisandone le risorse umane, strumentali e

19 tecnologiche a supporto delle condizioni, tempi e modi indicati ai Responsabili della gestione per il raggiungimento degli obiettivi programmati, sia in termini finanziari, sia in termini di efficacia, efficienza ed economicità della gestione dei servizi. 10. La valutazione dei mezzi finanziari, sostenuta da idonea analisi delle fonti di finanziamento, dovrà evidenziare i dati dell andamento storico riferito all esercizio in corso ed ai due immediatamente precedenti, i dati della programmazione annuale riferiti al bilancio in corso di formazione e della programmazione relativa ai due esercizi successivi, nonché la percentuale di scostamento delle variazioni proposte per il bilancio annuale rispetto all esercizio in corso. L analisi suddetta è funzionale a dare motivata dimostrazione: a)della attendibilità delle previsioni relative alle entrate tributarie, evidenziando la loro dinamicità evolutiva nel tempo in rapporto ai mezzi utilizzati per l accertamento; b)della congruità delle aliquote tributarie applicate, in relazione al gettito previsto; c)dell entità dei trasferimenti statali, in rapporto alle medie nazionali, regionali e provinciali; d)delle risultanze quali-quantitative dei servizi, in rapporto agli utenti ed alle tariffe applicate; e)dei proventi dei beni comunali del patrimonio disponibile, in rapporto alla loro consistenza ed ai canoni applicati per l uso da parte di terzi; f) delle finalità di spesa correlate a contributi, trasferimenti di capitali ed altre entrate aventi destinazione vincolata per legge; g)della potenzialità di indebitamento e delle capacità finanziarie dei bilanci degli esercizi futuri a sostenere i maggiori oneri di ammortamento e di gestione derivanti dal ricorso al credito e dalla realizzazione degli investimenti. 11. L esposizione dei programmi di spesa dovrà contenere, per ciascun anno compreso nella programmazione, le seguenti indicazioni: a)specificazione delle finalità che si intendono conseguire in termini di risultato politico, amministrativo, sociale ed economico; b)individuazione delle risorse umane e strumentali da impiegare; c)motivazione delle scelte adottate, con evidenziazione degli obiettivi programmati e dei risultati perseguibili; d)spesa complessiva prevista, distintamente per spese correnti consolidate, per spese correnti di sviluppo e per investimenti, rilevando l incidenza percentuale di ogni componente sul totale della previsione. 12. I valori monetari contenuti nella relazione previsionale e programmatica devono tenere conto del tasso d inflazione programmato per il periodo di riferimento. ARTICOLO 0024 Definizione degli obiettivi e struttura della relazione previsionale e programmatica 1. La relazione previsionale e programmatica: a) definisce le politiche per gli impieghi sociali, per gli interventi nei settori produttivi e per l'assetto del territorio indicando altresì i tempi di attuazione delle stesse; b) stabilisce i criteri e le modalità di allocazione delle risorse in relazione agli obiettivi; c) specifica gli indirizzi per gli enti dipendenti e le società di cui il Comune abbia una partecipazione finanziaria; d) specifica gli indirizzi per l'attività gestionale e le responsabilità organizzative, con particolare riferimento ai servizi ed agli uffici tenuti all'accertamento ed alla riscossione delle entrate ed all'esecuzione della spesa secondo le indicazioni del bilancio preventivo annuale e di quello pluriennale. 2. Oltre a quanto indicato la relazione previsionale e programmatica deve contenere: a)i riepiloghi numerici degli investimenti effettuati dal Comune nel precedente quinquennio, ripartiti secondo le unità organizzative operative;

20 b)i piani economico-finanziari approvati dal Consiglio comunale fino al secondo esercizio successivo a quello di entrata in funzione degli investimenti cui i piani, rispettivamente, si riferiscono; c)il piano pluriennale degli investimenti suddiviso come alla lett. a); d)il quadro di raccordo degli obiettivi della programmazione comunale con il vigente piano regionale di sviluppo; e)la dimostrazione della capacità di indebitamento nel periodo considerato; f) l'esposizione delle risorse da destinare agli investimenti nel periodo medesimo; g)le modalità di esecuzione della spesa. 3. La relazione previsionale e programmatica deve in ogni caso contenere gli ulteriori elementi di cui all articolo 170 del D.Lgs. 267/00. CAPO III BILANCIO PLURIENNALE ARTICOLO 0025 Sintesi della programmazione 1. Il bilancio pluriennale traduce in sintesi numeriche le indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica per il periodo considerato dalla medesima. 2. Il bilancio pluriennale è costituito: a)da un quadro di previsione delle entrate; b)da un quadro di previsione delle spese; c)da un quadro riassuntivo; d)da prospetti dimostrativi. 3. Il bilancio pluriennale costituisce, alla pari della relazione previsionale e programmatica, strumento di programmazione finanziaria delle risorse. E redatto in termini di competenza per il triennio successivo, con l osservanza dei principi del bilancio salvo quello dell annualità. 4. Gli stanziamenti previsti per il primo anno del bilancio pluriennale devono coincidere con quelli del bilancio annuale di competenza. Le previsioni pluriennali devono tenere conto del tasso di inflazione programmato e devono essere aggiornate annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. 5. Il bilancio pluriennale, strutturato secondo la classificazione delle entrate e delle spese prevista per il bilancio annuale, deve comprendere: a)per la parte entrata, il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare, per ciascuno degli anni considerati, alla copertura delle spese correnti e di quelle di investimento, indicando per ciascuna risorsa: - l importo accertato nell ultimo esercizio chiuso; - la previsione dell esercizio in corso; - la previsione per ciascuno degli anni del triennio; - la previsione complessiva del periodo di riferimento; b)per la parte spesa, l ammontare delle spese correnti e delle spese d investimento, distintamente per ciascuno degli anni considerati. Le spese correnti devono essere ripartite tra spese correnti consolidate e di sviluppo, comprendendo tra queste ultime le maggiori spese di gestione derivanti dalla realizzazione degli investimenti. Le previsioni, separatamente ordinate per programmi e per servizi, devono rilevare per ciascun intervento: - l importo impegnato nell ultimo esercizio chiuso; - la previsione dell esercizio in corso; - la previsione per ciascuno degli anni del triennio; - la previsione complessiva del periodo di riferimento.

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