OGGETTO: PROBLEMATICHE CONNESSE AL CALCOLO DELLA PREVALENZA 1 ART 2513 CC E AL BILANCIO STRAORDINARIO (ART OCTIES)
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- Giorgia Guerra
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1 Prot. n. F96/RNS Bologna, 25 Maggio 2006 OGGETTO: PROBLEMATICHE CONNESSE AL CALCOLO DELLA PREVALENZA 1 ART 2513 CC E AL BILANCIO STRAORDINARIO (ART OCTIES) Criterio di omogeneità nel calcolo della prevalenza mutualistica Ai fini del calcolo della prevalenza mutualistica, i valori da porre in relazione ai sensi dell articolo 2513 c.c. devono essere sempre omogenei e coerenti con la tipicità dello scambio mutualistico della cooperativa. È pertanto sempre necessario (sia che la prevalenza si esprima nell aggregato ricavi, che in quello costi) che dai valori da computare nel denominatore siano escluse quelle grandezze che non hanno diretta attinenza con lo scambio mutualistico. Alla luce di tale principio generale, qualora ad esempio - una cooperativa di lavoro in coerenza con le proprie norme statutarie - ammetta nella base sociale lavoratori con contratto di lavoro autonomo o di collaborazione, ai sensi della legge 142/01, dovendo fare riferimento alla voce B7 dell articolo 2425 c.c., imputerà al denominatore il costo del lavoro dei soci lavoratori e lavoratori non soci, titolari entrambi di contratto diverso dal lavoro subordinato, escludendo tuttavia quei costi per servizi che risultino estranei allo scambio mutualistico stesso. Analogamente, una cooperativa agricola, per la quale l articolo 2513, lettera c), rinvia ai valori del conto economico relativi alla voce B6 costi per materie prime ecc, dovrà fare riferimento al costo dei prodotti conferiti dai soci e a quello dei prodotti acquistati da terzi, tutti inerenti lo scambio mutualistico, ma non anche al costo di prodotti che, se pur necessari alla produzione, non interferiscono con lo scambio mutualistico. 1 I contenuti della circolare sono stati concordati, nelle linee generali, con CONFCOOPERATIVE.
2 Cooperative di lavoro (lavoro interinale) Si ritiene che il costo del lavoro interinale debba influenzare il calcolo della percentuale di mutualità dovendolo considerare al denominatore del rapporto. Non si dovrà viceversa considerare il costo del servizio dell impresa somministratrice. Si richiama al riguardo anche il Documento n O.I.C.- interpretativo del Principio contabile n. 12, nel quale viene affermato che il costo del lavoro temporaneo (o interinale) deve essere rilevato (in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma) alla voce B9 del conto economico del bilancio (costi del personale), mentre il costo del servizio dell impresa somministratrice dovrà essere rilevato alla voce B7 del conto economico del bilancio (costi per servizi). Cooperative di lavoro (lavoratori non soci assunti in forza di obbligo di legge, etc) Il decreto sulle deroghe stabilisce che nelle cooperative di lavoro, e nelle cooperative miste, non si computa, ai fini del calcolo della prevalenza di cui all art cod.civ., il costo del lavoro dei lavoratori non soci assunti in forza di obbligo di legge o di CCNL o di convenzione con la pubblica amministrazione, né il costo del lavoro dei dipendenti che per disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa. Appare pacifico che tale costo del lavoro si riferisca anche ai lavoratori assunti prima dell entrata in vigore della riforma del diritto societario. Comando personale Si ritiene che quando si faccia ricorso dell istituto del comando del personale e detto personale comandato è rappresentato da soci della cooperativa i costi relativi debbano influenzare il calcolo della percentuale di mutualità dovendoli considerare al numeratore del rapporto. In effetti i costi del personale della voce B9 del conto economico della cooperativa comprendono, comunque, anche il costo del personale comandato. Pertanto, in effetti, i costi in parola vanno considerati sia al numeratore che al denominatore del rapporto di prevalenza (con riferimento a quest ultimo si considera il costo riferito al personale comandato rappresentato da personale socio e non socio). 2
3 Compensi amministratori e prevalenza Gli amministratori per la loro partecipazione ai consigli di amministrazione, ovvero, per le funzioni esercitate in quanto tali (in particolare presidenti e vice presidenti o amministratori delegati), di norma ricevono compensi che possono essere contabilizzati nella voce B7 del C/E. Nelle cooperative di lavoro gli stessi amministratori in genere con la cooperativa intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, ovvero di lavoro autonomo o di collaborazione. Il rapporto di scambio mutualistico si esprime proprio nell ambito di tali rapporti di lavoro. Pertanto, considerato che i compensi corrisposti agli amministratori in quanto tali appaiono del tutto estranei al rapporto di scambio mutualistico, non possono in alcun modo influenzare il calcolo di prevalenza. Calcolo del requisito della prevalenza in caso di cooperative inattive Riguardo alle cooperative in fase di avviamento e/o inattive, non svolgendo le stesse alcuna attività nei confronti dei soci o di terzi, in modo tale che al denominatore e al numeratore non sia possibile imputare alcun valore, la cooperativa può qualificarsi come cooperativa a mutualità prevalente, a condizione che nel proprio statuto abbia recepito le clausole di cui all articolo 2514 c.c. Cooperative di consumo Per le cooperative di consumo, si ritiene che i mezzi di prova per le anzidette cooperative siano da costituire liberamente in relazione alle dimensioni, all organizzazione aziendale, ai mezzi tecnologici a disposizione, adottando qualsiasi procedimento contabile che permetta di indicare nella nota integrativa al bilancio di esercizio le vendite ai soci distinte da quelle ai non soci, con la possibilità di risalire alla singola operazione. A mero titolo esemplificativo, nelle realtà aziendali più avanzate, dotate di strumenti gestionali complessi (es: tessera sociale o carta socio magnetica), sarà possibile adottare una procedura come quella indicata in seguito : 1. Evidenza, sul giornale di fondo dei registratori di cassa, degli scontrini emessi per le vendite a soci. L annotazione dovrà riportare il numero di carta socio o altro codice che comunque consenta di riferire la vendita ai soci. 3
4 2. Produzione di un riepilogo giornaliero non fiscale di dettaglio del totale giornaliero che evidenzi separatamente le vendite a soci e quelle a non soci. 3. Rilevazione in contabilità generale dei ricavi corrispondenti alle vendite a soci. Per le cooperative di minori dimensioni (ad es.: con un unica unità produttiva, c.d. monospaccio, o con un numero di soci limitato), che non fossero tecnologicamente in grado di gestire siffatte procedure, sarà comunque necessario individuare e documentare a cura di amministratori e sindaci la sussistenza della condizione di prevalenza della mutualità basandosi sulla separata annotazione delle vendite ai soci rispetto a quelle effettuate nei confronti dei non soci. In tali fattispecie tuttavia potrà essere sufficiente, ancora a titolo esemplificativo, che la documentazione di cui all esempio precedente rechi, in caso di vendita a soci e previa presentazione alla cassa della tessera sociale, un riferimento a tale circostanza (es.: vendita a socio ). Riacquisto del requisito della prevalenza mutualistica di cui all articolo 2513 c.c. Qualora una cooperativa, la quale abbia perso il requisito della prevalenza mutualistica di cui all articolo 2513 c.c. e conseguentemente- abbia assunto la qualifica di CMNP, può riacquistare lo status di CMP a partire dall esercizio in cui ha verificato il possesso del requisito medesimo. Ciò a condizione che lo statuto della cooperativa stessa contempli le clausole di cui all articolo 2514 c.c. Criteri per la determinazione del valore effettivo del patrimonio Riguardo alla redazione del bilancio straordinario, si ritiene opportuno precisare che lo stesso debba contenere tutti i valori presenti nel patrimonio sociale ed imputabili alle riserve indivisibili indipendentemente dalla loro contabilizzazione secondo le regole del bilancio di esercizio. Esso dovrà pertanto accertare l esistenza dei plusvalori patrimoniali che non è possibile rilevare ed esplicitare contabilmente secondo le regole contabili che presidiano il bilancio d esercizio, ispirate al principio della prudenza. Tali plusvalori, definibili come virtuali, si presentano in tutti i casi in cui il valore corrente dei cespiti è superiore al valore iscritto in bilancio e sono riconducibili segnatamente alle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, compreso il valore di avviamento. 4
5 Pur non essendo presi in considerazione in occasione della redazione dei bilanci ordinari d esercizio, i plusvalori verranno normalmente rilevati e considerati solo in caso di alienazione dei cespiti ovvero di cessione dell azienda. Cordiali saluti. 5
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