La gestione del ripristino e della bonifica alla luce delle nuove disposizioni contenute nel titolo VI bis del libro secondo del codice penale

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1 Monteviale : Viale Zileri, 4/13 Villa Zileri-Motterle Tel Fax Milano: Via Bigli, 2 Telefono Fax info@mtpenalisti.it - C.F. e P.IVA La gestione del ripristino e della bonifica alla luce delle nuove disposizioni contenute nel titolo VI bis del libro secondo del codice penale Avv.Marco Tonellotto, Confindustria Vicenza 16 settembre 2015

2 Indice degli argomenti 1. La valorizzazione delle condotte riparatorie nel diritto ambientale 2. Le condotte riparatorie nel sistema del diritto ambientale: ripristino e bonifica 3. Ripristino e bonifica: la ricerca di un perimetro distintivo 4. Il reato di omessa bonifica 5. Ripristino e bonifica nel nuovo sistema sanzionatorio del diritto ambientale 6. Strategia d impresa nella gestione delle crisi ambientali 2

3 1. Valorizzazione delle condotte riparatorie nel diritto ambientale L ambiente, inteso come bene immateriale unitario e articolato in diverse componenti, costituisce oggetto di tutela - come ogni bene - essendo un elemento determinativo della qualità della vita Art. 9 e 32 della Costituzione Art. 191 (ex art. 174 del TCE) Tratto Unione tutela fondata sui principi di precauzione, azione preventiva, correzione alla fonte, chi inquina paga Art. 3 ter d.lgs.152/2006 (principio dell azione ambientale) Art. 4 quater d.lgs.152/2006 (principio dello sviluppo sostenibile) Art. 301 d.lgs.152/2006 (attuazione del principio di precauzione) Art 304 d.lgs.152/2006 (azione di prevenzione) Art. 305 d.lgs. 152/2006 (ripristino ambientale) La conservazione e la riparazione dell ambiente costituiscono finalità esplicite della disciplina normativa di prevenzione e tutela ambientale 3

4 2. Le condotte riparatorie nel sistema del diritto ambientale: ripristino e bonifica Il ripristino o ripristino ambientale (art. 240, lettera q d.lgs. 152/2006), come gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti completamento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentano di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d uso conforme agli strumenti urbanistici Il ripristino (art. 302 d.lgs. 152/2006) di acque, specie, habitat protetti, inteso come ritorno delle risorse naturali o dei servizi danneggiati (ovvero, quanto a questi ultimi, le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o del pubblico) nelle condizioni originarie, ossia nelle condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi, quali sarebbero esistite se il danno ambientale non si fosse verificato Il ripristino (art. 302 d.lgs. 152/2006) di terreno, ovvero l eliminazione di qualsiasi rischio di effetti nocivi per la salute umana e per l integrità ambientale Il ripristino (art. 302 d.lgs. 152/2006), nella sua nozione più completa, in ogni caso deve consistere nella riqualificazione del sito e del suo ecosistema, mediante qualsiasi azione e combinazione di azioni, comprese le misure di attenuazione o provvisorie, dirette a riparare, risanare o, qualora sia ritenuto ammissibile dall autorità competente, sostituire risorse naturali o servizi danneggiati. 4

5 2. Le condotte riparatorie nel sistema del diritto ambientale: ripristino e bonifica (2) Bonifica (art. 240, lettera p d.lgs. 152/2006), intesa come l insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) Messa in sicurezza di emergenza (ogni intervento immediato o a medio termine atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie della contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa o permanente), messa in sicurezza operativa (insieme di interventi eseguito in un sito in attività in esercizio, atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per persone e ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o di bonifica da realizzarsi alla cessazione dell attività), messa in sicurezza permanente (insieme di interventi atti ad isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per persone e ambiente), rientrano nella più estesa nozione di ripristino declinata dall art. 302, comma 9, d.lgs. 152/

6 2. Le condotte riparatorie nel sistema del diritto ambientale: ripristino e bonifica (3) Il ripristino o riparazione del danno ambientale (art. 298, comma 2, d.lgs. 152/2006), deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri stabilito nel titolo II e nell allegato III alla pare sesta del TUA recupero nei confronti del soggetto responsabile delle spese sostenute dalla parte pubblica per l avvenuta adozione di misure di riparazione Il ripristino (art. 298, comma 3, d.lgs. 152/2006) di suolo, sotto suolo, acque sotterranee restano disciplinati dal titolo V della parte quarta al D.lgs. 152/

7 2. I contenuti delle misure riparatorie Riparazione del danno all acqua, specie, habitat Riparazione primaria: riporta la risorsa e i servizi alle condizioni originarie Riparazione complementare: compensa il mancato pieno ripristino alla condizioni originarie, assicurando un livello di risorse analogo, anche in altro sito, rispetto a quello originario (fornitura di risorse/servizi dello stesso tipo, qualità, quantità, o alternativi, per esempio compensare il deficit di qualità con maggiore quantità) Riparazione compensativa: compensa le perdite temporanee cioè quelle determinate medio tempore in attesa di riparazione primaria o complementare attraverso ulteriori miglioramenti di risorse ambientali Riparazione del danno al terreno: assicura l assenza di rischio danno per la salute 7

8 3. Ripristino e bonifica: la ricerca di un perimetro distintivo La disciplina positiva di ripristino e bonifica tendono, nella sostanza, a coincidere: l iter procedurale e normativo è quello previsto nel titolo V del D.lgs. 152/2006; il ripristino dei terreni si sostanzia nell applicazione delle procedure di analisi di rischio; il ripristino di acque può anche consistere (all.3, parte sesta TUA, paragrafo 1.3.3) in obiettivi di minor portata, quali interventi che offrano la garanzia di assenza di rischio significativo per la salute umana, acque, specie, habitat, risultando nel contempo una sproporzione tra costi di riparazione primaria e benefici ambientali; ripristino e bonifica sono entrambi focalizzati sulla riqualificazione del sito in ragione della sua destinazione d uso; il ripristino può consistere, ma non necessariamente, in interventi di completamento di quelli di bonifica (i.e. riparazione complementare e compensativa) il nuovo diritto penale (art. 452-terdecies c.p.) sanziona in egual misura l omissione di ripristino e bonifica 8

9 4. Il reato di omessa bonifica L art. 452-terdecies c.p. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro ,00 a euro ,00 e il suo coordinamento con l art. 257 D.lgs. 152/2006 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagioni l inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee col superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell arresto da sei mesi ad un anno o con l ammenda da euro a euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall autorità competente nell ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti 9

10 4. Il reato di omessa bonifica Quale l ambito applicativo del reato? la condotta sanzionata non è circoscritta alla sola omessa bonifica, includendo pure l omesso ripristino o recupero l obbligo omesso deve scaturire, alternativamente, (i) dalla legge (ii) da un ordine del Giudice (i.e. il ripristino dello stato dei luoghi ex art. 452-dueodecies c.p. o ex art. 260 d.lgs. 152/2006, ovvero l ordine impartito da un giudice amministrativo o civile) (iii) da ordine di un autorità pubblica l omissione dell obbligo deve avere natura dolosa 10

11 4. Il reato di omessa bonifica Quale il coordinamento con l art. 257 del D.lgs. 152/2006? l art. 257 è pacificamente rivolto al soggetto materialmente responsabile del superamento delle concentrazioni soglia di rischio; l art. 257 è circoscritto alla condotta inosservante del progetto approvato; la clausola di riserva dell incipt della norma ne confina l applicazione alle sole fattispecie colpose, risultando la fattispecie dolosa sanzionata dall art. 452-terdecies c.p.; l ambito applicativo della disposizione è verosimilmente circoscritto alla sola omessa bonifica, non includendo l omesso ripristino. 11

12 5. Ripristino e bonifica nel nuovo sistema sanzionatorio del diritto ambientale Art. 452-duodecies c.p.: il ripristino dello stato dei luoghi come sanzione accessoria delle condanne per i nuovi delitti ambientali la riparazione del danno ambientale, nelle forme del recupero e ripristino, diviene effetto naturale e inderogabile della condanna la riparazione del danno è posta a carico del condannato e dei soggetti previsti dall art. 197 c.p. ovvero gli Enti forniti di personalità giuridica di natura privata, i cui rappresentanti, amministratori, dipendenti, siano stati condannati. Art. 452-decies c.p.: ravvedimento operoso: è prevista una diminuzione di pena, dalla metà a due terzi, per chi (i) si adopera per evitare che l attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori o (ii) prima dell apertura del dibattimento, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e se possibile al ripristino ambientale. Per favorire il ravvedimento operoso, il Giudice può su richiesta dell imputato, e sempre prima dell apertura del dibattimento di primo grado, sospendere il procedimento, per non oltre due anni, prorogabili di un anno ulteriore, al fine di consentire le attività riparatorie, sospendendo il corso della prescrizione 12

13 5. Ripristino e bonifica nel nuovo sistema sanzionatorio del diritto ambientale (2) Art. 257, comma 4, D.lgs. 152/2006: L osservanza dei progetti approvati ai sensi degli art.li 242 e seguenti, costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. l effettuazione degli interventi di bonifica e ripristino autorizzati come condizione di non punibilità per i reati contravvenzionali concorrenti Art. 452-undecies c.p.: confisca: sono previste diverse forme di confisca e precisamente: confisca obbligatoria delle cose costituenti prodotto o profitto del reato o che servirono a commettere i reati di cui all art. 452 bis (inquinamento ambientale), 452 quater (disastro ambientale), 452 sexies (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), 452 septies (impedimento del controllo), 452 octies (associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, finalizzata alla commissione di reati ambientali); Confisca per equivalente per valore, disposta dal Giudice con riferimento a qualsiasi delitto previsto dal Titolo VI bis del libro secondo del CP, nei casi in cui è generalmente possibile disporla per legge; Art. 452 terdecies, comma 3, c.p: confisca obbligatoria e per equivalente delle cose che servirono per commettere il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 13

14 5. Ripristino e bonifica nel nuovo sistema sanzionatorio del diritto ambientale (3) La portata della confisca Il prodotto del reato confiscabile: sono le cose di diretta derivazione causale dal reato e quindi le cose create, trasformate, adulterate, acquisite per mezzo del reato e quindi le aree o i siti oggetto di inquinamento, disastro, le cose oggetto di traffico illecito, i luoghi e le cose oggetti di mutazione artificiosa nel reato di impedito controllo. Il profitto confiscabile: l utilità economica tratta dal reato. Le cose che servirono a commettere il reato: i mezzi di esecuzione del reato (per esempio tutte le cose attraverso le quali si sia determinato l evento dannoso) L appartenenza delle cose a persona estranea al reato: l estraneità è definita rispetto al fatto reato, e non al procedimento, per cui non è estraneo il soggetto che dal reato abbia tratto vantaggi e utilità e che ne possa vantare una situazione di non conoscibilità dell evento. 14

15 5. Ripristino e bonifica nel nuovo sistema sanzionatorio del diritto ambientale (4) Il rapporto tra confisca e condotte riparatorie Relativamente all ipotesi di confisca contemplata dall art. 452 undecies del c.p., il legislatore ha previsto: la destinazione dei beni confiscati o dei loro proventi alla bonifica dei luoghi, vincolandoli alla disponibilità delle pubbliche amministrazioni competenti; la non applicazione della confisca quando l imputato abbia provveduto alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi 15

16 6. Strategia d impresa nella gestione delle crisi ambientali La riforma determina una nuova prospettiva di approccio ai temi della messa in sicurezza di emergenza, della bonifica e del ripristino ambientale L impresa è chiamata a scelte precise nella definizione delle proprie strategie difensive: l opzione tra regime premiale o piena applicazione delle sanzioni ed esigenze di non abdicazione difensiva Il contemperamento tra esigenze di celerità dell attivazione delle condotte riparatorie e tempi tecnici degli interventi riparatori, che devono concludersi prima della fine del processo 16

17 6. Strategia d impresa nella gestione delle crisi ambientali (2) Il sistema sanzionatorio Condanna per lo specifico reato contestato, con applicazione della pena edittale prevista La valorizzazione delle condotte riparatorie Diminuzione della pena dalla metà a due terzi per chi provveda concretamente all effettuazione della MISE, bonifica, ripristino, prima dell apertura del dibattimento di primo grado Celebrazione del processo senza interruzioni Condanna al ripristino per il responsabile e per gli Enti previsti dall art. 197 c.p. Condanna per eventuali reati contravvenzionali concorrenti col delitto Possibile sospensione del processo su istanza di parte per un massimo di tre anni, al fine di consentire l esecuzione degli interventi riparatori Mancato coinvolgimento dell Ente Esclusione della punibilità per i reati contravvenzionali concorrenti Confisca e destinazione dei beni confiscati alla bonifica Non applicabilità della sanzione accessoria della confisca 17

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