La disciplina dei nuovi delitti ambientali: riflessioni per le imprese
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1 Monteviale : Viale Zileri, 4/13 Villa Zileri-Motterle Tel Fax Milano: Via Bigli, 2 Telefono Fax info@mtpenalisti.it - C.F. e P.IVA La disciplina dei nuovi delitti ambientali: riflessioni per le imprese Angelo Merlin, docente di diritto penale dell ambiente LUISS Business School Divisione Università LUISS Guido Carli ROMA Confindustria Vicenza 16 Settembre 2015
2 L esistenza di leggi e norme non è sufficiente a lungo periodo per limitare i cattivi comportamenti anche quando esista un valido controllo. Affinchè la norma giuridica produca effetti rilevanti e duraturi è necessario che la maggior parte dei membri della società l abbia accettata a partire da motivazioni adeguate, e reagisca secondo una trasformazione personale. Solamente partendo dal coltivare solide virtù è possibile la donazione di sé in un impegno ecologico Papa Francesco, Laudato sì, 2015, Libreria Editrice Vaticana 2
3 Indice degli argomenti 1. La tutela dell ambiente prima della L. 68/ Influenza del diritto dell Unione sul diritto penale dell ambiente 3. Le principali novità della riforma 4. Il nuovo Titolo VI-bis del libro secondo del codice penale 5. L offesa punita nel delitto di inquinamento ambientale 6. L offesa punita nel delitto di disastro ambientale 7. Le condotte di impedimento del controllo 8. Un sintetico bilancio di alcune criticità 3
4 1. La tutela penale dell ambiente prima della L. 68/2015 Reati contenuti nel codice penale del 1930 e spesso utilizzati, per tutelare l ambiente, attraverso forzature interpretative attuando una forma di supplenza giudiziaria (art. 674 c.p. getto pericoloso, art. 734 c.p. distruzione o deturpamento di bellezze naturali, artt. 434 e 449 c.p. c.d. disastro ambientale, art. 635 c.p. danneggiamento delle acque, art. 423-bis c.p. incendio boschivo, art. 659 c.p. disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, art. 439 avvelenamento di acque o di altre sostanze alimentari, etc ) Presenza di numerose ipotesi di reati contravvenzionali contenute, principalmente, nel d.lgs. 152/06 che incentrano il proprio nucleo precettivo nella violazione di normative di natura tecnica o di provvedimenti amministrativi e, quindi, finalizzate a perseguire condotte prodromiche all inquinamento e, spesso, sganciate da un reale nocumento al bene ambiente Delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d.lgs. 152/06) volto a coprire la criminalità ambientale strutturata 4
5 2. Influenza del diritto dell Unione sul diritto penale dell ambiente La Direttiva 2008/99/CE impone agli Stati membri uno standard minimo di tutela penale, limitato alla violazione ambientali concretamente lesive del bene ambiente. Le condotte devono essere punite qualora: provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora (art.3). La volontà del legislatore europeo è quella (pur non precludendo al legislatore nazionale la possibilità di anticipare comunque la soglia di tutela sul piano del pericolo astratto) di imporre un modello di tutela dell ambiente che recuperi l elemento dell evento di danno o, quantomeno, quello del pericolo concreto Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per assicurare che i reati ambientali siano puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive Deve essere prevista, per questa tipologia di reati, la responsabilità delle persone giuridiche Il disegno europeo è stato disatteso (salva l estensione della responsabilità degli enti per alcuni reati contro l ambiente) dal d.lgs. 121/2001 che non ha per nulla modificato l assetto complessivo della materia (salvo introdurre due nuove contravvenzioni nel codice penale) 5
6 3. Le principali novità della riforma La legge 68/2015 (in vigore dal ) introduce nel codice penale un autonomo titolo (Titolo VI-bis) riguardante i delitti contro l ambiente Prevede incriminazioni di danno e di pericolo concreto con elevati livelli edittali di pena I nuovi delitti introdotti sono costruiti secondo una progressione criminosa verso l alto al fine di coprire diverse offese al bene ambiente Viene estensa e valorizzata l area applicativa delle misure riparatorie e ripristinatorie Viene modificato il regime di punibilità delle contravvenzioni ambientali formali (che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette) previste dal d.lgs. 152/06 prevedendo una speciale causa di estinzione similare a quella già vigente in materia di salute e sicurezza 6
7 3. (segue) 7
8 4. Il nuovo Titolo VI-bis del libro secondo del codice penale L art.1 della legge 68/2015 ha introdotto, dopo il Titolo VI del libro secondo del codice penale il seguente nuovo Titolo VI-bis: Dei delitti contro l ambiente che prevede le seguenti nuove fattispecie delittuose: 1 Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p); previsto anche nella forma colposa e qualora l evento descritto nella norma ponga in concreto pericolo il bene ambiente). Questo delitto è anche reato presupposto della responsabilità corporativa ex d.lgs. 231/ Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 453-ter c.p.) 3 Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); previsto anche nella forma colposa e qualora l evento descritto nella norma ponga in concreto pericolo il bene ambiente). Questo delitto è anche reato presupposto della responsabilità corporativa ex d.lgs. 231/ Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) Questo delitto è anche reato presupposto della responsabilità corporativa ex d.lgs. 231/ Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) 6 Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) 8
9 4. (segue) La collocazione del Titolo VI-bis a ridosso del titolo concernente i delitti contro l incolumità pubblica risponde ad un preciso obiettivo del legislatore che è quello di tutelare l ambiente anche al fine di garantire le condizioni per lo sviluppo biopsichico dell uomo in modo che il bene giuridico ambiente risulti valorizzato proprio dal legame con la persona umana giustificando così pene elevate che limitano la libertà dell individuo L inserimento dei delitti ambientali nel codice penale: I. Inverte un processo di collocazione delle incriminazioni penali extra codicem che ha finito per svalutare questa tipologia di illeciti. Il codice penale riacquista la centralità per gli interessi e i valori meritevoli di tutela II. Viene cancellata quell immagine distorta secondo cui i reati ambientali sarebbero degli illeciti minori III. Valorizza la tutela di un bene giuridico (l ambiente) di recente emersione 9
10 Delitti contro l ambiente Titolo VI-bis c.p. 10
11 ( segue) Delitti contro l ambiente Titolo VI-bis c.p. 11
12 ( segue) Delitti contro l ambiente Titolo VI-bis c.p. 12
13 ( segue) Delitti contro l ambiente Titolo VI-bis c.p. 13
14 ( segue) Delitti contro l ambiente Titolo VI-bis c.p. 14
15 5. L offesa punita nel delitto di inquinamento ambientale L art. 452-bis c.p. prevede l incriminazione di condotte ( abusive ) che abbiano cagionato una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile di: 1) Acqua, aria o di porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo; 2) Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna La significatività verrà valutata dal giudice di volta in volta e, pertanto, solo dopo la commissione del fatto si saprà se quella compromissione o quel deterioramento è grave oppure insignificante (possibile vulnus al principio di determinatezza) La misurabilità del deterioramento indica un metodo da seguire per l accertamento dell evento: comparazione tra lo stato dell ambiente prima che la condotta producesse i suoi effetti e lo stato della qualità dell ambiente così come risulta dopo aver subito l intervento di quella condotta La norma si colloca ad un livello intermedio tra le fattispecie contravvenzionali previste dal d.lgs. 152/06 e la più grave ipotesi di disastro ambientale e, in questo senso, potrebbe essere corretto ipotizzare che la compromissione e il deterioramento rilevanti non possano consistere in meri superamenti dei valori soglia indicati nel d.lgs. 152/06 in quanto già oggetto di autonoma sanzione contravvenzionale 15
16 6. L offesa punita nel delitto di disastro ambientale L art. 452-quater c.p. prevede l incriminazione di condotte ( abusive ) che abbiano cagionato: 1) l alterazione irreversibile dell equilibrio di un ecosistema. Si tratta di una compromissione più grave di quella significativa e misurabile di cui al reato di inquinamento ambientale in quanto contrassegnata dalla irreversibilità non di una singola matrice ambientale ma dell equilibrio tra componenti biotiche e abiotiche di un sistema unitario identificabile 2) l alterazione di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile soltanto con provvedimenti eccezionali. Compromissione caratterizzata dalla complessità tecnica delle operazioni di ripristino o una loro particolare onerosità sotto il profilo economico 3) una offesa alla pubblica incolumità derivante: (i) da una compromissione estesa dell ambiente o dalla diffusione dei suoi effetti lesivi; (ii) dal numero dei singoli accadimenti lesivi della vita o dell incolumità delle persone (morte o lesioni) scaturiti dall evento inquinante (numero che non può essere esiguo perché il pericolo nei confronti della pubblica incolumità implica il coinvolgimento di una pluralità indeterminata di persone). Il concetto di offesa alla pubblica incolumità è così impreciso da porre un serio problema di compatibilità con i principi costituzionali 16
17 7. Le condotte di impedimento del controllo L art. 452-septies del c.p. è funzionale a consentire agli organi di controllo di svolgere efficacemente il proprio lavoro. Mira a proteggere il regolare esercizio del controllo allo scopo di impedire che per effetto di condotte di impedimento vengano alterate le verifiche e le eventuali acquisizioni di prove della commissione di illeciti in materia ambientale e in materia di sicurezza sul lavoro Le condotte possono essere le seguenti: 1) Impedire l accesso 2) Predisponendo ostacoli 3) Mutando artificiosamente lo stato dei luoghi 4) Intralciando o eludendo le attività di vigilanza e controllo 5) Compromettendo gli esiti dell attività di vigilanza e controllo 17
18 8. Un sintetico bilancio di alcune criticità Singole fattispecie redatte in maniera generica ed indeterminata sul piano della condotta punibile e su quello dell evento; le norme dovrebbero, diversamente, essere redatte con una terminologia tale da consentire a tutti i destinatari di farle proprie e quindi di adeguare a loro il proprio comportamento I macroeventi (es. alterazione irreversibile dell equilibrio di un ecosistema ) comportano una seria difficoltà di accertamento in sede processuale L introduzione di un diritto penale ambientale centrato sul danno porrà insidiosi problemi di ricostruzione del rapporto di causalità nel contesto di inquinamenti ambientali che, spesso, si manifestano a distanza di tempo dalla commissione dei fatti e sono caratterizzati da condotte complesse di natura cumulativa Una procedura di estinzione delle contravvenzioni previste dal d.lgs. 152/06 che presenta reali difficoltà applicative (es. individuazione della mancanza di danno o pericolo concreto ed attuale di danno e imposizioni di prescrizioni spesso di spiccata natura tecnico-specialistica) La scelta di raddoppiare i termini di prescrizione, considerati gli elevati livelli edittali delle pene, appare inopportuna ed eccessiva 18
Le novità sui reati ambientali (L. 68/2015)
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