Circolare 2015/1 «Direttive contabili banche»

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1 Domande frequenti (FAQ) Circolare 2015/1 «Direttive contabili banche» (Aggiornato al 22 luglio 2015) 1. Con quali modalità devono essere trattati gli accantonamenti originariamente creati per limiti di credito non utilizzati, qualora nel frattempo lo stesso limite di credito sia stato (anche solo in parte) utilizzato? La costituzione / lo scioglimento di accantonamenti per operazioni fuori bilancio avviene attraverso la pos. 7 Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite, mentre la costituzione / lo scioglimento di rettifiche di valore per rischi di perdita avviene in linea di principio attraverso la pos. 1.6 Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi. Se, successivamente alla costituzione di un accantonamento per un limite di credito non utilizzato, lo stesso è stato utilizzato e risulta ancora necessaria una copertura del rischio, la contabilizzazione deve essere sostanzialmente effettuata al lordo, ovvero lo scioglimento dell accantonamento deve passare attraverso la pos. 7 e la costituzione della rettifica di valore deve essere contabilizzata attraverso la pos La contabilizzazione al lordo è necessaria in quanto per le operazioni fuori bilancio devono essere sostanzialmente costituiti degli accantonamenti. Le rettifiche di valore possono essere effettuate soltanto per gli attivi. La costituzione di un accantonamento per i limiti di credito non esauriti deve risultare in ogni caso economicamente necessaria e deve adempiere i requisiti di cui ai nm. 518 segg. Nel caso dei crediti (con relativo limite) il cui utilizzo è tipicamente soggetto a oscillazioni frequenti e di ampia portata (ad es. crediti in conto corrente) e per i quali è necessaria una copertura del rischio, sussiste la seguente possibilità alternativa di contabilizzazione: la prima costituzione della copertura del rischio e quella successiva avvengono complessivamente (ovvero le rettifiche di valore per l utilizzo effettivo e gli accantonamenti per il limite di credito non utilizzato) attraverso la pos In caso di variazioni del livello di utilizzo, si procede a un trasferimento con effetto neutro sul risultato tra rettifiche di valore e accantonamenti. Allo stesso modo, gli scioglimenti di rettifiche di valore e accantonamenti divenuti liberi devono passare attraverso la pos Qualora ci si avvalga di questa opzione, tale fattispecie deve essere riportata nei principi d iscrizione a bilancio e di valutazione. I trasferimenti con effetto neutro sul risultato devono essere riportati nella tabella 16 Presentazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, nonché delle riserve per rischi bancari generali e delle loro variazioni nel corso dell anno in rassegna nella colonna «Trasferimenti». Questa possibilità alternativa è applicabile in tutte le tipologie di chiusura. Laupenstrasse 27, 3003 Berna Tel. +41 (0) , Fax +41 (0)

2 2. In che cosa si differenzia l opzione fair value (FVO) ai sensi della Circ. FINMA 15/1 rispetto alla FVO applicabile nelle norme contabili internazionali riconosciute dalla FINMA? La FVO ai sensi della Circ. FINMA 15/1 (nm. 372 segg.) deve essere interpretata in termini più restrittivi rispetto a quanto avviene per gli standard IFRS e US GAAP, come infatti esplicitato dai criteri da adempiere cumulativamente nei nm L elemento di partenza per la FVO, di nuova creazione rispetto alla vecchia regolamentazione, era costituito dalla domanda 20a delle FAQ relative alla Circ. FINMA 08/2 «Direttive contabili banche» per i prodotti strutturati di emissione propria. La FVO è stata quindi sostanzialmente creata ex novo nella Circ. FINMA 15/1 al fine di evitare un accounting mismatch nella contabilizzazione dei prodotti strutturati di emissione propria. Nell ambito dell elaborazione della Circ. FINMA 15/1 non è quindi stata mai contemplata alcuna intenzione di un equiparazione alla FVO analogamente a quanto previsto negli standard IFRS o US GAAP. Sostanzialmente, la FVO non costituisce quindi un alternativa all applicazione dell hedge accounting. 3. In caso di applicazione a livello di gruppo di uno standard internazionale riconosciuto dalla FINMA, le possibilità previste ai nm. 424, 443 e 503 nella chiusura singola statutaria sono applicabili per tutte le banche che rientrano nel perimetro di consolidamento del gruppo finanziario? L applicazione dei metodi di calcolo basati su valori di liquidazione (nm. 424) e su hedge accounting (nm. 443) nonché l iscrizione a bilancio e la pubblicazione degli influssi economici prodotti dagli impegni di previdenza in base a un metodo dinamico (nm. 503) sono disciplinati dagli standard internazionali riconosciuti dalla FINMA in modo sostanzialmente più restrittivo e risultano di portata più ampia rispetto a quanto previsto nelle direttive contabili svizzere per le banche (DCB). Queste possibilità risultano quindi attuabili per tutte le banche che devono applicare le DCB e che rientrano nel perimetro di consolidamento del gruppo finanziario che applica uno standard internazionale riconosciuto dalla FINMA. Le disposizioni degli standard internazionali riconosciute dalla FINMA devono tuttavia essere applicate integralmente, ovvero includendo i rispettivi obblighi di pubblicazione nell allegato. I principi d iscrizione a bilancio e di valutazione delle singole banche devono contenere un apposita indicazione circa l applicazione delle regolamentazioni relative agli standard internazionali riconosciuti dalla FINMA. 4. I piani di partecipazione dei collaboratori che vengono adempiuti con strumenti di capitale proprio di una società del gruppo devono essere trattati come strumenti di capitale proprio autentici o virtuali? Se l adempimento dei piani di partecipazione dei collaboratori avviene mediante strumenti di capitale proprio di un altra società del gruppo (ad es. società capogruppo), si tratta di strumenti di capitale proprio virtuali. 2/6

3 5. Nell ambito dei piani di partecipazione dei collaboratori è possibile rinunciare a una valutazione successiva qualora dopo l assegnazione la banca si sia coperta preventivamente con gli strumenti di capitale proprio di un altra società del gruppo e quindi conosca già i costi definitivi? Nel momento in cui la banca si è coperta con gli strumenti di capitale proprio da fornire, emessi da un altra società del gruppo, e grazie a tale copertura non sussistono più ulteriori differenze di valutazione, per questi strumenti di capitale proprio virtuali è possibile rinunciare a una valutazione successiva. Affinché non si verifichi alcun accounting mismatch, anche gli strumenti di capitale propri acquistati non sono soggetti ad alcuna valutazione successiva. Questa regolamentazione trova applicazione anche in caso di copertura parziale con strumenti di capitale proprio di un altra società del gruppo. 6. Nella regolamentazione dei piani di partecipazione dei collaboratori, come si spiega l incongruenza tra il nm. 611 e il nm. A2-169 circa la contabilizzazione degli impegni? Ai sensi del nm. 611, nella chiusura singola statutaria gli oneri per i piani di partecipazione dei collaboratori devono essere contabilizzati nella controposizione Ratei e risconti (passivi). Secondo il nm. A2-169, nella chiusura singola statutaria gli importi relativi a remunerazioni basate su azioni in caso di strumenti di capitale proprio autentici, nonché eventuali differenze nel regolamento dei piani di partecipazione del personale devono essere registrati alla posizione Riserva legale da utili e indicati nell Allegato 4 «Presentazione del prospetto delle variazioni del capitale proprio» alla riga «Piani di partecipazione del personale / Registrazione nelle riserve». In questo caso si tratta di una svista a livello normativo. Trova infatti applicazione il nm. 611, ovvero nelle chiusure singole statutarie gli oneri devono essere contabilizzati nella controposizione Ratei e risconti (passivi). Nel nm. A2-125 questa fattispecie è rappresentata correttamente. 7. In quanto «titoli ammessi a operazioni pronti contro termine conformemente alle prescrizioni sulla liquidità», i cosiddetti high quality liquid assets (HQLA) devono essere riportati nella riga corrispondente delle tabelle 3 e 5? Con l inserimento nelle suddette tabelle, la quota di titoli ammessi a operazioni di pronti contro termine presso la Banca nazionale svizzera (BNS) e/o presso altre banche centrali deve essere pubblicata nelle posizioni Attività di negoziazione, Altri strumenti finanziari con valutazione al fair value e Investimenti finanziari. In questo senso sono determinanti le disposizioni corrispondenti della BNS e/o delle altre banche centrali. A tale riguardo la BNS ha pubblicato il «Merkblatt zu den SNB-repofähigen Effekten» (Promemoria sui titoli ammessi a operazioni pronti contro termine presso la BNS, Promemoria 5 del 7 luglio 2014, in tedesco), in vigore dal 1 gennaio La regolamentazione transitoria ai sensi degli artt. 957 segg. CO per l allestimento di un conto di gruppo trova applicazione anche per i conti di gruppo delle banche? No, la regolamentazione transitoria contemplata nel Codice delle obbligazioni non si applica ai conti di gruppo degli istituti bancari. L allestimento dei conti di gruppo delle banche è disciplinato 3/6

4 dall Ordinanza sulle banche sottoposta a revisione totale e dalla Circ. FINMA 15/1. I conti di gruppo delle banche devono essere allestiti e pubblicati per l esercizio iniziato il 1 gennaio 2015 o in una data posteriore. 9. Sussiste una distinzione consapevole tra lo «sconto di consolidamento» e la pubblicazione della chiusura intermedia a livello di singolo istituto, vale a dire l agevolazione relativa alla pubblicazione della chiusura intermedia a livello di singolo istituto non è applicabile anche a tutte le banche dello stesso gruppo finanziario? Esiste una distinzione consapevole tra queste due fattispecie. Rispetto alle vecchie direttive contabili per le banche (Circ. FINMA 08/2), la portata del cosiddetto «sconto di consolidamento» è stata limitata. A seguito della modifica delle disposizioni nel CO, la cerchia degli aventi diritto è stata tuttavia estesa a tutte le banche di un gruppo finanziario. La cerchia degli aventi diritto in relazione alla chiusura intermedia è rimasta immutata. La vecchia OBCR (vobcr) dispensava tuttavia dalla necessità di allestire una chiusura intermedia a livello di singola società laddove venisse effettuata una chiusura intermedia consolidata (art. 25k cpv. 2 vobcr). Sulla base dell art. 6 cpv. 2 della Legge sulle banche e dell art. 31 dell Ordinanza sulle banche sottoposta a revisione totale, tutti gli istituti sono ora tenuti ad allestire una chiusura intermedia. Un agevolazione è quindi prevista solo per quanto concerne la pubblicazione, nella fattispecie (in maniera analoga alle vecchie disposizioni) unicamente per le banche che allestiscono un conto consolidato. 10. In che modo le cifre relative all esercizio precedente devono essere determinate in occasione della prima applicazione della Circ. FINMA 15/1 e/o quali adeguamenti devono essere effettuati? In linea di principio i valori relativi all esercizio precedente devono essere riportati nella nuova struttura; ad esempio, la vecchia posizione Crediti risultanti da titoli del mercato monetario deve essere trasferita nelle rispettive posizioni di bilancio a seconda degli emittenti. Per quanto concerne la valutazione, è necessario operare la distinzione seguente: Per le chiusure singole statutarie (chiusura singola statutaria con presentazione attendibile e chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta) non è possibile effettuare rivalutazioni dei valori relativi all anno precedente. Le rivalutazioni conseguenti alla prima applicazione della Circ. FINMA 15/1 devono essere registrate in linea di principio nell anno corrispondente nelle voci ordinarie del conto economico. Per la chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta e per il conto di gruppo, i valori relativi all anno precedente devono essere sostanzialmente adeguati. Gli importi relativi agli adeguamenti sui periodi contabili precedenti che non sono stati integrati nella chiusura vengono computati al capitale proprio del primo periodo rappresentato. Nel caso in cui non sia possibile eseguire gli adeguamenti con oneri contenuti entro limiti ragionevoli, si può rinunciare al restatement spiegandone i motivi (nm. 32). 4/6

5 11. In che modo deve essere riportato l ammontare lordo del debito relativo ai crediti compromessi per i quali sono state costituite rettifiche di valore forfettarie individuali? Secondo quanto previsto dal nm. 421, le rettifiche di valore singole per portafogli creditizi omogenei, composti esclusivamente da molteplici piccoli crediti non analizzabili individualmente a fronte di un onere sostenibile, possono essere valutate in modo globale. Le stesse sono designate come rettifiche di valore forfettarie individuali e non devono essere confuse con le rettifiche di valore forfettarie, le quali vengono eventualmente costituite per la copertura dei rischi di perdita latenti. I crediti compromessi (per la relativa definizione si vedano i nm. 413 segg.) devono essere valutati in linea di principio su base individuale. Laddove i requisiti fissati al nm. 421 risultino adempiuti, è possibile procedere a una valutazione forfettaria. Poiché in questo caso si tratta di crediti compromessi (per i quali vengono costituite rettifiche di valore forfettarie individuali), nella tabella «Crediti compromessi» devono essere inseriti sia l ammontare lordo del debito, sia le rettifiche di valore forfettarie individuali (nella colonna «Rettifiche di valore singole»). 12. Nella tabella 31 Suddivisione dei patrimoni gestiti e presentazione della loro evoluzione, i crediti lombard devono essere dedotti dal patrimonio? La corretta interpretazione della formulazione «senza considerare i crediti lombard» di cui al nm. A5-124 prevede che i patrimoni finanziati con crediti lombard vengano computati nei patrimoni gestiti, come peraltro già sancito dalla Circ. FINMA 08/ Nel conto dei flussi di tesoreria, nel caso in cui vengano applicate per la prima volta le DCB, è possibile rinunciare alla presentazione delle cifre relative all esercizio precedente, oppure queste ultime devono essere indicate in ogni caso? Ai fini del corretto allestimento del conto dei flussi di tesoreria sono necessari sia le chiusure sia lo stato iniziale relativi all esercizio precedente; implicitamente ciò rende dunque necessario come punto di partenza lo stato finale dell anno antecedente all ultimo esercizio. In caso di prima applicazione delle DCB nell ambito del passaggio dalla Circ. FINMA 08/2 alla Circ. FINMA 15/1 per l esercizio 2015, ciò significherebbe che a dover essere effettuata secondo le DCB non è soltanto la chiusura per l esercizio 2014, bensì anche quella per l esercizio Affinché l onere per l allestimento del conto dei flussi di tesoreria non risulti inadeguato, per l esercizio 2015 è possibile rinunciare alla presentazione delle cifre relative all anno precedente. 14. Quali sono le conseguenze dell omissione del concetto di «rettifiche di valore forfettarie» nel capitolo IX, D «Rettifiche di valore per i rischi di perdita» (nm. 411 segg.)? Si tratta di un adeguamento di natura puramente concettuale. In conformità al nm. 18b in combinato disposto con la FAQ 9 della Circ. FINMA 08/2, le rettifiche di valore forfettarie dovevano essere costituite per la copertura dei rischi latenti. Anche secondo la Circ. FINMA 15/1 è necessario costituire rettifiche di valore per i rischi latenti (nm. 412). Il concetto di «rettifiche di valore forfettarie» non viene più utilizzato, in quanto tali rettifiche possono essere effettuate su base di portafoglio e/o su base individuale. 5/6

6 15. Nell allestimento di un conto di gruppo, la pubblicazione delle informazioni circa le componenti del capitale proprio ai sensi del nm. A5-88 è necessaria oppure è possibile rinunciarvi? Secondo il nm. 312, l allegato al conto di gruppo non contiene la tabella 17 Presentazione del capitale sociale. Ai sensi del nm. A5-88 devono essere pubblicate le informazioni che risultano in parte già richieste dalla tabella 17, e di fatto ciò annulla l agevolazione suindicata. L agevolazione viene perciò estesa anche al nm. A5-88. Di conseguenza, nel conto di gruppo non è necessario riportare le indicazioni di cui al nm. A Nella tabella 4 Presentazione degli strumenti finanziari derivati (attivi e passivi), nella riga «Totale prima di considerare gli accordi di compensazione (netting)» è necessario considerare eventuali coperture cash? Nella riga menzionata della tabella, eventuali coperture cash non devono essere considerate, vale a dire che le cifre vanno indicate su base lorda. Eventuali coperture cash devono essere inserite nella riga «Totale dopo aver considerato gli accordi di compensazione (netting)», purché risultino adempiute le condizioni di cui ai nm. 40 segg. 17. A chi posso rivolgermi per ulteriori domande? accounting@finma.ch 6/6

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