TUTELA MALATTIE GRAVI

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1 TUTELA MALATTIE GRAVI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA Linea Lifestyle Protection di Genworth Per fumatori/non Fumatori ll presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa b) Glossario c) Condizioni di Assicurazione d) Certificato di Polizza (facsimile) e) Informativa Privacy deve essere trasmesso al Contraente prima della conclusione del presente contratto di assicurazione offerto mediante tecniche di comunicazione a distanza. AVVERTENZA - Si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente la Nota Informativa prima che lo stesso sia vincolato al Contratto proposto mediante tecniche di comunicazione a distanza. Fascicolo Informativo Mod. MR-1/8 - Ultimo aggiornamento 31 Dicembre 2012 GENWORTH è la denominazione commerciale della seguente impresa di assicurazione: Financial Insurance Company Limited (FICL), con sede legale in Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR (Regno Unito), e con Rappresentanza Generale per l Italia in Via San Gregorio, Milano ( italy.produzione@genworth.com tel fax sito internet - P. IVA e N. Iscr. Reg. Imprese Milano R.E.A. n FICL è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, è iscritta all Albo delle imprese di assicurazione tenuto da IVASS, appendice Elenco I, nr. I FICL appartiene al gruppo Genworth Financial.

2 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima di prestare consenso alla conclusione del Contratto offerto mediante tecnica di comunicazione a distanza e di essere vincolato. SEZIONE A - INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Denominazione, forma giuridica e gruppo di appartenenza della Società FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED (FICL), impresa di assicurazione di diritto inglese, con sede legale nel Regno Unito, appartenente al gruppo Genworth Financial. b) Sede legale e Rappresentanza Generale in Italia Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR, Gran Bretagna, con Rappresentanza Generale per l Italia, sede in Via San Gregorio, Milano (Rappresentante Generale dr.ssa Valeria Picconi). c) Recapiti e sito internet telefono: 02/ fax: 02/ italy.produzione@genworth.com sito internet: d) Informazioni di vigilanza assicurativa FICL è soggetta all autorità di vigilanza dell FSA (Financial Service Authority, l autorità di vigilanza sui servizi finanziari del Regno Unito, sito internet ed è iscritta al Registro dell FSA al nr FICL è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento (provvedimento di autorizzazione pubblicato in G.U. n 86 del 14/4/97), ed è iscritta all Albo delle imprese di assicurazione tenuto da IVASS, appendice Elenco I, nr. I Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L ammontare del patrimonio netto di FICL è pari a 342 milioni di Euro (di cui 39% di capitale sociale e 61% di riserve patrimoniali). L indice di solvibilità di FICL è pari al 567%. Si precisa che l indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati si riferiscono all ultimo bilancio approvato. I dati aggiornati anno per anno sono consultabili sul sito internet della compagnia. SEZIONE B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Avvertenza Il presente contratto di assicurazione viene stipulato con durata annuale senza tacito rinnovo alla scadenza. Il rinnovo annuale avviene su proposta della Società sottoposta al Contraente tramite l Intermediario Marsh. Si rinvia all art. 9 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il presente contratto di assicurazione prevede il pagamento al Contraente di una prestazione in forma di capitale se durante il rapporto contrattuale viene diagnosticata all Assicurato una tra le seguenti Malattie Gravi: Ictus Cerebrale; Infarto Miocardico; Cancro. Il Capitale Assicurato viene scelto del Contraente prima della conclusione del Contratto tra uno dei seguenti importi: a) ,00; b) ,00; c) ,00. Si rinvia all Art. 1 e all art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle prestazioni e sull esatta definizione delle Malattie Gravi in copertura. Avvertenza - Il Capitale Assicurato può essere corrisposto una sola volta e non sono previsti pagamenti alla diagnosi di una seconda malattia grave o in caso di morte successiva alla diagnosi di una Malattia Grave. Avvertenza - Sono previsti dei casi di esclusione di operatività dell assicurazione, che possono dar luogo al mancato pagamento dell Indennizzo. Si rinvia all Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per l elenco completo delle esclusioni. Avvertenza Sono assicurabili i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 64 anni compiuti. L età massima assicurabile è 65 anni, fermo restando che per l Assicurato che compie il 65 anno di età in corso di Contratto la copertura è valida per tutta la durata annuale in corso. Si rinvia all Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sui limiti di età. 4. Periodi di carenza contrattuale Avvertenza - E previsto un periodo di Carenza iniziale di 90 giorni, durante il quale l assicurazione non ha efficacia. Pertanto se la diagnosi della Malattia Grave avviene durante tale periodo, la Società non è tenuta a liquidare alcun Indennizzo. Si rinvia all Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per la clausola di carenza. Nota Informativa Pagina 1 di 3

3 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Stato tabagico Dichiarazione di buono stato di salute - Nullità Al fine di consentire la corretta valutazione del rischio, la Società non richiede all Assicurato di sottoporsi a visita medica né di compilare un questionario sanitario. Tuttavia, l Assicurato, per potere sottoscrivere l assicurazione, deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 1893 c.c.: il proprio stato tabagico di fumatore o non-fumatore; di essere in buono stato di salute rendendo una apposita dichiarazione. Si rinvia all Art. 2 e 4 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle dichiarazioni relative allo status tabagico e di buono stato di salute da rilasciare. Avvertenza - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del Premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione Ai fini dell assunzione del rischio e dell operatività dell assicurazione, la Società non dà rilevanza alla professione del Contraente/Assicurato. Il Contraente/Assicurato è quindi esonerato dal comunicare alla Società informazioni al riguardo, sia in sede di conclusione del Contratto che durante la sua durata. 7. Premi Il Premio è determinato in relazione: all età del Contraente/Assicurato alla data di conclusione del Contratto, come dichiarata dallo stesso; al Capitale Assicurato scelto dal Contraente/Assicurato; allo status tabagico del Contraente/Assicurato (fumatore / non-fumatore), sulla base di apposita dichiarazione resa dall Assicurato Si precisa che il Contratto prevede Premi diversi per fumatori e nonfumatori; allo stato di salute del Contraente/Assicurato, sulla base di apposita dichiarazione resa dallo stesso.; Il Contratto prevede che il Premio sia pagato su base annua anticipata. In caso di rinnovo, il Premio è bloccato per le prime 5 annualità. La Società ha conferito all Intermediario MARSH l incarico di incassare i Premi. MARSH accetta quale mezzo di pagamento del Premio: bonifico bancario su conto corrente intestato a Marsh; carta di credito VISA o MASTERCARD intestata al Contraente. Avvertenza L Intermediario Marsh è autorizzato ad applicare sconto di Premio se il Contraente è in possesso di uno specifico codice sconto/promozionale valido al momento della stipula. 8. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il Premio non sono soggette ad adeguamento. 9. Diritto di recesso Avvertenza - Il Contraente può recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla data di pagamento del primo Premio annuale (c.d. diritto di ripensamento). Si rinvia all Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione sulle modalità di esercizio di tale diritto. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto Avvertenza - I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ex art c.c. Quindi, nel presente Contratto, entro due anni dalla data di diagnosi della Malattia Grave. 11. Legge applicabile al Contratto Al Contratto si applica la legge italiana. 12. Regime fiscale I Premi del presente Contratto sono soggetti ad imposta del 2.5%. Nota Informativa Pagina 2 di 3

4 C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell Indennizzo Avvertenza Quale momento di insorgenza del Sinistro si considera la data di diagnosi della Malattia Grave. Avvertenza - In caso di Sinistro, va dato tempestivo avviso scritto alla Società all indirizzo Financial Insurance Company Limited (Ufficio Sinistri) - Via San Gregorio n Milano, utilizzando l apposito modulo di denuncia del Sinistro ed allegando tutta la documentazione richiesta. Avvertenza - La Società si riserva di sottoporre l Assicurato a visita medica ogniqualvolta sia ritenuta necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti in ordine all indennizzabilità del Sinistro. Si rinvia all art. 13 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle procedure liquidative. 14. Assistenza diretta Convenzioni Il presente Contratto non prevede l erogazione di prestazioni nella forma dell assistenza diretta. 15. Reclami e procedure extra-giudiziali di risoluzione delle controversie Eventuali reclami inerenti al rapporto contrattuale o alla gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o , ai seguenti recapiti: Financial Insurance Company Limited (Ufficio Reclami) - Via San Gregorio, Milano / fax: / reclamilp@genworth.com, specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all IVASS a mezzo posta, oppure trasmesso ai fax o , e deve contenere copia del reclamo già inoltrato alla Società e, ove presente, il relativo riscontro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Sul sito dell IVASS ( sono disponibili ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami, unitamente a dei facsimile di reclamo da potere utilizzare. Avvertenza - É fatto comunque salvo ogni caso il diritto del Contraente e degli aventi diritto di adire l Autorità Giudiziaria competente. Avvertenza - Prima di adire l Autorità Giudiziaria, è in ogni caso facoltà del Contraente esperire tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 28/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, depositando apposita istanza presso gli Organismi di Conciliazione autorizzati ai sensi di legge. Il D.Lgs 28/2010 ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato intenda avvalersi di tale possibilità, potrà far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Genworth, Ufficio Sinistri, via San Gregorio 24, 20124, Milano, anche a mezzo posta elettronica all indirizzo italy.produzione@genworth.com ovvero a mezzo fax al n Arbitrato In caso di controversie di natura medica sull indennizzabilità del Sinistro, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Avvertenza - É' fatto comunque salvo ogni caso il diritto del Contraente e degli aventi diritto di adire l Autorità Giudiziaria competente. Financial Insurance Company Limited è responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. La Rappresentante Generale della sede italiana di Financial Insurance Company Limited (Dr.ssa Valeria Picconi) Nota Informativa Pagina 3 di 3

5 GLOSSARIO Assicurato: ciascuna persona fisica, in possesso di tutti i requisiti di assicurabilità, per la quale è prestata l assicurazione. Coincide con il Contraente. Appendice di Rinnovo: il documento emesso dalla Società che prova il rinnovo dell assicurazione. Capitale Assicurato/Indennizzo: la somma che la Società si impegna a pagare al verificarsi di un Sinistro, indicata nel Certificato di Polizza. Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza dell Assicurazione, durante il quale l Assicurazione non ha efficacia, secondo quanto previsto all Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Certificato di Polizza: il documento emesso dalla Società che prova l assicurazione. Contraente: la persona con la quale è stipulato il Contratto, e che è obbligata al pagamento del Premio alla Società. Contratto: il presente contratto di assicurazione. Condizioni di Assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Intermediario / Broker: il broker Marsh S.p.A. IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ex ISVAP), che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Per ulteriori informazioni Premio: la somma di denaro comprensiva di eventuali imposte dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l assicurazione. Malattia Grave: una delle seguenti patologie, come definite all art. 3 delle condizioni di assicurazione: Ictus cerebrale Infarto Miocardico Cancro. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società: la compagnia di assicurazione Financial Insurance Company Limited. Glossario Pagina 1 di 1

6 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CLAUSOLA BROKER La Società dichiara che in virtù di un accordo di libera collaborazione ha affidato al Broker Marsh S.p.A. (il Broker ) alcuni degli adempimenti connessi alla stipula, esecuzione e successiva gestione del presente Contratto, ed in particolare: a) in riferimento alla stipula del contratto di assicurazione, si precisa che il Contratto è intermediato a distanza (via internet) dal Broker dal sito il Broker è autorizzato a ricevere la conferma di copertura dalla Società; b) in riferimento all incasso dei Premi assicurativi, si precisa che i premi versati al Broker si considerano versati direttamente alla Società; c) in riferimento alla gestione di alcune comunicazioni in corso di contratto, quali le proposte di rinnovo annuali, il recesso da parte del Contraente/Assicurato e la ricezione delle comunicazioni sulla variazione dello status tabagico del Contraente/Assicurato, si precisa che ogni comunicazione e/o richiesta di informazioni fatta al Broker dal Contraente/Assicurato si intenderà come fatta alla Società; analogamente ogni comunicazione fatta dal Broker al Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dalla Società. Il Broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle parti (ovvero la Società ed il Contraente/Assicurato) le eventuali comunicazioni ricevuta dall altra parte che il Broker stesso è legittimato a ricevere in base a quanto indicato nel presente Contratto. Il Broker non è legittimato alla ricezione delle denuncie dei Sinistri, né alla relativa gestione e liquidazione. Pertanto, ogni comunicazione al riguardo deve essere fatta dal Contraente/Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione. Art. 1 Prestazioni assicurate 1.1 Con il presente contratto di assicurazione malattia la Società si impegna a pagare dietro versamento di un Premio una prestazione in forma di capitale nel caso in cui, prima della scadenza contrattuale, sia diagnosticata all Assicurato una fra le Malattie Gravi indicate al successivo Art Il Capitale Assicurato può essere corrisposto una sola volta e non sono previsti pagamenti alla diagnosi di una seconda Malattia Grave. Pertanto, dopo la liquidazione della prestazione il Contratto si estingue. 1.3 Il Capitale Assicurato oggetto della prestazione viene scelto del Contraente prima della conclusione del Contratto tra uno dei seguenti importi: a) ,00; b) ,00; c) , L ammontare del Capitale Assicurato rimane costante per tutta la durata contrattuale (inclusi i rinnovi) ed è indicato nel Certificato di Polizza. 1.5 In caso di mancato accadimento del Sinistro prima della data di scadenza del Contratto, questo si intende estinto e i premi pagati resteranno acquisiti dalla Società. Art. 2 Requisiti di assicurabilità e modalità di assunzione del rischio 2.1 Sono assicurabili i soggetti: a) residenti in Italia; b) di età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore a 64 anni compiuti alla data di conclusione del Contratto. 2.2 Al fine di consentire la corretta valutazione del rischio, la Società non richiede all Assicurato di sottoporsi a visita medica né di compilare questionari anamnestici. Tuttavia, l Assicurato, per potere sottoscrivere l assicurazione, deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 1893 c.c., di non avere, negli ultimi 24 mesi, consultato un medico, ricevuto una diagnosi o prescrizione di esami, cure, ricoveri o trattamenti in merito ad una o più delle seguenti patologie: disturbi cardiaci o della circolazione, infarto, ictus / attacco ischemico transitorio, HIV/AIDS, leucemia, tumore/cancro, dialisi, diabete; né di essere comunque a conoscenza di essere affetto da qualsiasi delle predette patologie. Art. 3 Malattie Gravi 3.1 Ai fini della presente assicurazione sono considerate Malattie Gravi l Ictus, l Infarto Miocardico ed il Cancro. 3.2 Anche ai fini della delimitazione del rischio assicurato, le Malattie Gravi in garanzia sono così definite: 1.Ictus cerebrale Accidente cerebrovascolare che produca la morte irreversibile del tessuto cerebrale a causa di un emorragia cerebrale, embolia cerebrale, trombosi cerebrale/ischemia o emorragia subaracnoidea. Quest evento deve avere prodotto un Condizioni di Assicurazione Pagina 1 di 5

7 danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, ecc). La diagnosi dovrà essere, altresì, confermata da esami strumentali quali R.M.N. (risonanza magnetica nucleare) o TAC (tomografia assiale computerizzata) o da un esame del liquido cerebro-spinale. Si intendono esclusi: TIA (attacco ischemico transitorio); danni al cervello a causa di infortuni, infezioni virali o batteriche, malattie infiammatorie demielinizzanti, emicranie; malattie vascolari che compromettono l occhio, compresa la necrosi del nervo ottico o della retina; malattie ischemiche del sistema vestibolare. 2. Infarto miocardico Necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante da insufficiente apporto di sangue alla regione interessata, non dipendente da patologie pregresse rispetto all assunzione del rischio. A seguito dell infarto devono risultare esami comprovanti un valore di frazione di iezione (f.e.) sotto il 45%. La diagnosi dovrà essere formulata in base ai seguenti tre criteri: dolore cardiaco tipico; modifiche tipiche all elettrocardiogramma non riconducibili ad eventi avvenuti precedentemente alla data di entrata in vigore del Contratto; tipico aumento degli enzimi cardiaci. Si intendono esclusi: collasso cardiaco; dolore toracico non cardiaco; angina e angina instabile; lesione traumatica miocardica. 3. Cancro Tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione e distruzione del tessuto normale. Il termine cancro include leucemia, linfoma, mieloma multiplo e la Malattia di Hodgkin. Il cancro richiede l intervento chirurgico, la radioterapia o la chemioterapia. E necessario che la diagnosi sia confermata da uno specialista con una valida relazione medica della patologia esistente e una conferma attraverso esame istologico e/o citologico. Sono escluse le seguenti tipologie di cancro: tutti i tumori che siano istologicamente descritti come benigni, premaligni o non invasivi; qualsiasi lesione descritta come carcinoma in situ; qualsiasi forma di cancro in presenza del virus da immunodeficienza acquisita (HIV); tutti i tumori della pelle ad eccezione del melanoma maligno; i cancri prostatici primari, che sono istologicamente stati descritti dalla classificazione TNM del 1997 come stadio inferiore rispetto al T2N0M0 o stadio equivalente descritto da altro sistema di valutazione; ipercheratosi, carcinomi cutanei basocellulari e squamocellulari Art. 4 Premi per fumatori e per non fumatori Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di variazione dello status tabagico 4.1 Il Contratto prevede Premi diversi per soggetti fumatori e non-fumatori. 4.2 Definizione di non fumatore e di fumatore Ai fini della presente copertura: si definisce non-fumatore il soggetto che non ha mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro) neanche sporadicamente o che ha smesso di fumare da almeno 24 mesi; si definisce fumatore ogni altro soggetto non rientrante nella casistica che precede. 4.3 Perdita dello stato di non fumatore (aggravamento del rischio) Se l Assicurato, dichiaratosi non fumatore, inizia o ricomincia a fumare, anche sporadicamente, il medesimo o il Contraente sono tenuti, ai sensi dell Art del codice civile, a notificare tale circostanza all Intermediario MARSH al seguente indirizzo: Marsh S.p.a., Servizio Clienti, Via Lancetti 43, Milano, mediante apposita comunicazione scritta. In caso di rinnovo, a partire dall annualità successiva il Premio verrà adeguato (in aumento) al nuovo status di fumatore. 4.4 Perdita dello stato di fumatore (diminuzione del rischio) Se l Assicurato, dichiaratosi fumatore, abbia smesso di fumare da almeno 24 mesi, il medesimo o il Contraente sono tenuti a darne comunicazione all Intermediario MARSH (inviata al medesimo indirizzo di cui al precedente Art. 4.3). In caso di rinnovo, a partire dall annualità successiva, il Premio verrà adeguato in diminuzione al nuovo status di nonfumatore. Condizioni di Assicurazione Pagina 2 di 5

8 4.5 Verifica dello stato di non fumatore in caso di Sinistro Fermo restando l obbligo di comunicare la perdita dello stato di non fumatore, in caso di Sinistro la Società verifica l effettivo persistere dello stato di non-fumatore dell Assicurato. A tal fine l Assicurato, il Contraente o altra persona in sua vece devono fornire ogni dichiarazione e certificazione richiesta (rilasciata dal medico curante, altre persone, ospedali, case di cura, laboratori di analisi e istituti in genere) in grado di fornire notizie sul comportamento dell Assicurato relativamente al fumo. Qualora venga accertato che, nel corso della durata contrattuale, si era verificata la perdita dello stato di non-fumatore dell Assicurato, senza che il medesimo o il Contraente avessero adempiuto all obbligo della relativa comunicazione, la Società si riserva: a) di contestare la validità del Contratto, ai sensi dell Art del codice civile, quando esiste dolo o colpa grave; b) di recedere dal Contratto o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre il capitale dovuto in base al rapporto tra il premio previsto per il non fumatore e quello previsto per il fumatore, ai sensi dell Art del codice civile, quando non esiste dolo o colpa grave. Art. 5 Clausola di Carenza L assicurazione non opera nel caso in cui la Malattia Grave venga diagnosticata nei primi 90 giorni dalla data di decorrenza dell assicurazione. Art. 6 Limite di età 6.1 L età massima assicurabile è 65 anni. 6.2 Qualora, nel corso del Contratto, l Assicurato compia il 65 anno di età, l assicurazione per tale soggetto cessa alla successiva scadenza annuale. Art. 7 - Esclusioni L assicurazione non garantisce i casi di diagnosi di una Malattia Grave in seguito a: a) Sinistri conseguenza di malattie, malformazioni, stati patologici già esistenti alla data di decorrenza della garanzia, né le conseguenze dirette derivanti da tali malattie, malformazioni e stati preesistenti. b) una patologia che colpisca un apparato già sede in passato di analoga patologia (a solo titolo esemplificativo recidiva di infarto, recidiva di neoplasia, recidiva di ictus); c) dolo, atti dolosi o qualsiasi atto intenzionale o imprudente dell Assicurato che causino - anche indirettamente o che arrechino pregiudizi fisici tali da provocare una delle Malattie Gravi coperte; d) intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici, uso di allucinogeni ed uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; e) sindrome d'immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie ad essa collegate; f) trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; g) Malattie Gravi che non rientrano nelle definizioni previste all art. 3. Art. 8 Modalità di conclusione del Contratto e decorrenza dell assicurazione 8.1 Il Contratto può essere stipulato accedendo al portale internet seguendo la apposita procedura di preventivazione ed acquisto/conclusione del Contratto. 8.2 L assicurazione decorre dalle ore del giorno di decorrenza richiesta dal Contraente o, in caso di pagamento successivo, ore del giorno di incasso del Premio. 8.3 Avvenuto il pagamento del Premio, la Società emetterà e trasmetterà al Contraente, per il tramite dell Intermediario MARSH, il Certificato di Polizza, ed il Contratto si intenderà definitivamente perfezionato. 8.4 Il Contraente è tenuto a firmare e restituire alla Società una copia del Certificato di Polizza (via o posta cartacea, secondo la modalità prescelta). Tale onere è ai soli fini di documentazione probatoria, in quanto il Contratto si intenderà comunque valido e perfezionato anche qualora il Contraente omettesse di eseguire tale adempimento. Art. 9 Durata dell assicurazione Rinnovi annuali 9.1 L assicurazione ha durata annuale, ed è rinnovabile di anno in anno. 9.2 Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza. Almeno 30 giorni prima della scadenza di ogni annualità, l Intermediario MARSH potrà sottoporre al Contraente una proposta di rinnovo del Contratto per una ulteriore annualità. Qualora il Contraente accetti la proposta di rinnovo pagando il Premio di rinnovo ricollegandosi nell area personale del sito con le modalità di cui al successivo art. 11, il Contratto si rinnova per un ulteriore anno di durata e la Società emetterà e trasmetterà al Contraente, per il tramite dell Intermediario MARSH, apposita Appendice di Rinnovo. Condizioni di Assicurazione Pagina 3 di 5

9 Art Diritto di recesso del Contraente 10.1 Il Contraente può recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla data di perfezionamento del Contratto così come indicato all Art. 8.3 (c.d. diritto di ripensamento), inviando all Intermediario MARSH apposita comunicazione di recesso dal Contratto a mezzo di Raccomanda A.R. In tal caso, l assicurazione cessa alle ore 24 della ricezione della comunicazione da parte di MARSH (farà fede il timbro postale), e al Contraente verrà restituito per il tramite di MARSH ed entro i successivi 30 giorni l intero importo del Premio pagato La comunicazione di recesso dal Contratto va inviata all Intermediario MARSH al seguente indirizzo: Marsh S.p.a., Servizio Clienti, Via Lancetti 43, Milano, allegando copia del Certificato di Polizza. Art Pagamento del Premio iniziale e dei Premi di rinnovo 11.1 Per ogni annualità di durata del Contratto, l assicurazione è prestata a fronte del pagamento del Contraente di un Premio annuo anticipato Il versamento del Premio (sia quello iniziale che quelli di rinnovo) potrà essere effettuato attraverso i seguenti mezzi di pagamento: bonifico bancario su conto corrente intestato all Intermediario MARSH; oppure carta di credito VISA o MASTERCARD In caso di rinnovo, il Premio è bloccato per le prime 5 annualità. Art. 12 Mancato pagamento dei Premi 12.1 Se il Contraente non paga il primo Premio entro 30 giorni dalla data di decorrenza richiesta, l assicurazione non viene prestata e nessun Premio sarà dovuto dal Contraente A ciascun rinnovo: a) se il Contraente non paga il Premio annuale di rinnovo entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità l assicurazione si intende mai rinnovata, e nessun Premio sarà più dovuto dal Contraente. b) se il Contraente paga il Premio annuale di rinnovo entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità, l assicurazione si rinnova per un ulteriore anno di durata senza soluzione di continuità. Art. 13 Denuncia del Sinistro Pagamento del Capitale Assicurato 13.1 In caso di Sinistro, va dato tempestivo avviso scritto alla Società al seguente recapito: Financial Insurance Company Limited (Ufficio Sinistri) Via San Gregorio n Milano utilizzando l apposito modulo di denuncia del Sinistro reperibile nella propria area personale del sito oppure, in alternativa, contattando il Servizio Clienti della Società al numero telefonico (operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, festivi esclusi) In allegato al modulo di denuncia sinistro compilato in ogni sua parte, ai fini della liquidazione del Capitale Assicurato, dovrà essere inviata alla Società tutta la documentazione seguente: a) copia fronte/retro di un documento di identità e del codice fiscale dell Assicurato; b) copia della cartella clinica completa con la diagnosi della Malattia Grave 13.3 Il Contraente/Assicurato od i suoi aventi causa devono inoltre: a) sciogliere da ogni riserbo i medici curanti; b) consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia della Società, il costo delle quali sarà a totale carico della Società medesima Qualora il Sinistro sia indennizzabile, la Società liquiderà il Capitale Assicurato al Contraente/Assicurato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato nel modulo di denuncia sinistro. La liquidazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria La Società, in ogni caso, si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro. La Società, inoltre, si riserva di sottoporre l Assicurato a visita medica ogniqualvolta sia ritenuta necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti in ordine all indennizzabilità del Sinistro. Art. 14 Altre assicurazioni Resta convenuto che le garanzie assicurative prestate in base al presente Contratto possono cumularsi con altre prestate da altri assicuratori sui medesimi rischi senza che il Contraente sia tenuto a dare avviso alla Società dell esistenza di queste ultime. Art. 15 Comunicazioni relative al Contratto e riscontro a richiesta di informazioni 15.1 Tutte le comunicazioni previste dal Contratto e dalla legge devono essere fatte alla Società o direttamente all Intermediario MARSH, qualora egli sia abilitato a riceverle in base agli accordi esistenti con la Società ed in base a Condizioni di Assicurazione Pagina 4 di 5

10 quanto previsto nel presente Contratto. Ogni comunicazione fatta all Intermediario si intenderà fatta anche nei confronti della Società La Società fornisce comunque riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazioni presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo entro 20 gg. dalla ricezione della richiesta. Le richieste devono essere inoltrate per iscritto alla Società ai seguenti recapiti: Financial Insurance Company Limited Via San Gregorio, Milano fax: , italy.produzione@genworth.com Art. 16 Prescrizione Ai sensi dell Articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Art. 17 Giurisdizione e foro competente Per qualsiasi controversia relativa o connessa al presente Contratto ha giurisdizione esclusivamente l autorità giudiziaria italiana ed è esclusivamente competente il Foro della residenza o del diverso domicilio elettivo del Contraente. Art Arbitrato irrituale per le controversie di natura medica 18.1 In caso di controversie di natura medica sull indennizzabilità del Sinistro, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo Condizioni di Assicurazione Pagina 5 di 5

11 CERTIFICATO DI POLIZZA TUTELA MALATTIE GRAVI (Fascicolo Informativo Mod. MR-1/8 Ultimo agg. 31/12/2012] Copia da restituire firmata a Financial Insurance Company Limited Via San Gregorio n Milano o via e- mail a italy.premi@genworth.com NUMERO DI POLIZZA Nome e Cognome Data di nascita C.F. Indirizzo di residenza Numero di telefono DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO GARANZIE / CAPITALE ASSICURATO / STATUS FUMATORE La presente Polizza garantisce il rischio di diagnosi di una fra le seguenti Malattie Gravi: Ictus cerebrale Infarto Miocardico Cancro Capitale Assicurato (indennizzo in caso di sinistro) Fumatore Decorrenza (ore 24 del) Scadenza (ore 24 del) Carenza iniziale DATA DI DECORRENZA E DI SCADENZA DELLA POLIZZA 90 giorni PREMIO A CARICO DEL CONTRAENTE Importo di Premio annuo (di cui 2,50% di imposte) Financial Insurance Company Limited (la Società di assicurazione) GENWORTH è la denominazione commerciale della seguente impresa di assicurazione Financial Insurance Company Limited (FICL), con sede legale in Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR (Regno Unito), e con Rappresentanza Generale per l Italia in Via San Gregorio, Milano ( italy.produzione@genworth.com tel fax sito internet - P. IVA e N. Iscr. Reg. Imprese Milano R.E.A. n FICL è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, è iscritta all Albo delle imprese di assicurazione tenuto da IVASS, appendice Elenco I, nr. I FICL appartiene al gruppo Genworth Financial. Certificato di Polizza - FACSIMILE Pagina 1 di 2

12 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE / ASSICURATO Io sottoscritto Contraente/Assicurato, CONFERMO l esattezza delle informazioni indicate nel Certificato di Polizza e: 1) DICHIARO E CONFERMO a) di avere stipulato a distanza il contratto di assicurazione Tutela Malattie Gravi accedendo al sito internet dell Intermediario Marsh (il Sito Internet ); b) di avere provveduto al pagamento a Marsh del premio annuo indicato nel Certificato di Polizza, utilizzando uno dei mezzi di pagamenti previsti dal contratto (carta di credito / bonifico bancario); c) di avere fornito a Marsh sul Sito Internet tutte le informazioni necessarie alla verifica sull adeguatezza del contratto rispetto alle mie esigenze. Data Firma del Contraente/Assicurato 2) DICHIARO E CONFERMO, ai sensi degli artt e 1893 C.c., e nella piena consapevolezza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti da me rese per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla liquidazione delle prestazioni da parte della Società: a) di avere dichiarato, sul Sito Internet, il mio status di fumatore come indicato nel Certificato di Polizza; b) di avere reso, sul Sito Internet, la seguente dichiarazione di buono stato di salute : non avere, negli ultimi 24 mesi, consultato un medico, ricevuto una diagnosi o prescrizione di esami, cure, ricoveri o trattamenti in merito ad una o più delle seguenti patologie: disturbi cardiaci o della circolazione, infarto, ictus / attacco ischemico transitorio, HIV/AIDS, leucemia, tumore/cancro, dialisi, diabete; né di essere comunque a conoscenza di essere affetto da qualsiasi delle predette patologie Data Firma del Contraente/Assicurato 3) DICHIARO E CONFERMO di aver ricevuto e di aver preso visione, mediante visualizzazione, download dal Sito Internet e salvataggio su supporto durevole/stampa del relativo file.pdf in forma elettronico, prima di essere vincolato al contratto di assicurazione TUTELA MALATTIE GRAVI : a) del Fascicolo Informativo di TUTELA MALATTIA GRAVI (Mod. MR-1/8 Ultimo agg. 31/12/2012), comprensivo di a) Glossario; b) Nota Informativa; C) Condizioni di Assicurazione; e) Informativa Privacy; f) Facsimile Certificato di Polizza dichiaro altresì di averlo ben letto, ben compreso e di averne accettato accettato integralmente il contenuto; b) dell Allegato 7A e dell Allegato 7B dell Intermediario Marsh. Data Firma del Contraente/Assicurato Consenso al trattamento dei dati personali (Art.13 D.lgs. 30 Giugno 2003 n 196) Io sottoscritto Contraente/Assicurato dopo aver letto l Informativa Privacy di Financial Insurance Company Limited redatta ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) e contenuta nel Fascicolo Informativo; preso atto dell identità dei Titolari e dei Responsabili al trattamento dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere trasferiti, dei miei diritti ai sensi dell art. 7 del Codice Privacy, nonché di ogni altra informazione contenuta nell Informativa Privacy predetta; con l apposizione della firma che segue presto il mio espresso consenso al trattamento dei miei dati personali comuni e sensibili per le finalità ed entro i limiti descritti nell Informativa Privacy, nonchè in favore dei soggetti ivi indicati. Data Firma del Contraente/Assicurato Certificato di Polizza - FACSIMILE Pagina 2 di 2

13 NOTA INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi dell Art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del Provvedimento del Garante Privacy del 26 aprile 2007 (informativa in ambito assicurativo c.d. catena assicurativa) L impresa di assicurazione Titolare del trattamento dei dati Financial Insurance Company Limited (il Titolare ), al fine di fornire la copertura assicurativa e di adempiere alle obbligazioni previste dal contratto di assicurazione, necessita di raccogliere, sia in sede di stipula del Contratto anche avvalendosi di soggetti terzi, quale il broker Intermediario Marsh (autonomo titolare del trattamento) - che in sede di sinistro, e di successivamente trattare, dati personali, anche sensibili, dell Assicurato (i Dati ) e, a tal fine, è tenuta a fornire al Contraente/Assicurato stesso, in qualità di Interessato, precise informazioni sul trattamento dei suoi dati e sui suoi diritti, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (il Codice Privacy ) e del Provvedimento del Garante Privacy del 26 aprile 2007 (informativa in ambito assicurativo c.d. catena assicurativa). a) Finalità del trattamento. I Dati sono o possono essere trattati per le seguenti finalità: 1) intermediazione, conclusione ed esecuzione del Contratto, ivi compresa la gestione e liquidazione dei sinistri; 2) adempimento di obblighi di legge, di regolamenti, di normative comunitarie, di disposizioni eventualmente impartite da organismi di vigilanza e controllo e/o da altre autorità competenti. Il mancato conferimento dei Dati necessari per conseguire le finalità indicate di cui al punto 1 preclude l instaurazione e l esecuzione del rapporto assicurativo, nonché la gestione e liquidazione dei sinistri. In merito alle finalità di cui ai punti 1 e 2, il trattamento dei Dati non necessita del consenso dell Interessato in quanto necessario per l esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto assicurativo. b) Modalità del trattamento. Il trattamento dei Dati è effettuato mediante strumenti manuali o informatici, in forma cartacea e/o elettronica, con logiche strettamente legate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi. c) Categorie di Dati trattati. I Dati dei quali si chiede la comunicazione da parte dell Interessato, e che quindi formano oggetto di trattamento, sono dati comuni essenzialmente necessari per l identificazione personale dell Interessato (quali, ad esempio, nome e cognome, ragione sociale, codice fiscale, data di nascita, ecc.) e per la gestione del rapporto assicurativo. il Titolare, nel corso dell esecuzione del contratto (ad esempio, in sede di denuncia sinistro) può avere la necessità di richiedere all Interessato la comunicazione di dati anche sensibili strettamente inerenti al rapporto assicurativo (ai sensi del Codice Privacy sono sensibili quei dati cioè idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, lo stato di salute e la vita sessuale di un individuo). d) Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati e ai quali i Dati possono essere comunicati. Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, possono venire a conoscenza dei Dati soggetti all interno dell organizzazione del Titolare, quali dipendenti o collaboratori, i quali agiscono in qualità di incaricati e/o responsabili del loro trattamento. Per le medesime finalità, i Dati possono essere altresì comunicati dal Titolare a soggetti terzi per essere sottoposti a trattamento, i quali agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati dal Titolare quali responsabili o incaricati del trattamento di competenza. Tali soggetti terzi sono: a) altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione (broker), produttori diretti, addetti all attività di intermediazione, società di call center; legali, medici, periti; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, oppure società di servizi a cui sia affidata l attività di back-office relativa alle operazioni di pagamento dei premi; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; b) società del gruppo Genworth Financial (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); c) tutti quei soggetti ai quali il trasferimento di tali dati sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell attività relativa al rapporto assicurativo. I Dati possono essere trasferiti a soggetti ubicati nei paesi dell Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all Unione Europea, in conformità con quanto previsto agli 42 e 43 del Codice Privacy. I Dati trattati non sono oggetto di diffusione. e) Diritti dell interessato. L Art. 7 del Codice Privacy conferisce all Interessato specifici diritti tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l indicazione: a) dell origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell Art. 5 comma 2 del Codice Privacy, e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L Interessato ha inoltre diritto di ottenere a) l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione del Codice Privacy, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguardo il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. L Interessato può esercitare tutti i diritti sopra menzionati contattando il Titolare (Financial Insurance Company Limited, Via San Gregorio n. 34, Milano - privacyitalia@genworth.com telefono ), il quale è tenuto a fornire idoneo e tempestivo riscontro. Responsabile interno del trattamento dei Dati nella sede italiana del Titolare è il Capo Ufficio Sinistri pro-tempore, Via San Gregorio n Milano - italy.produzione@genworth.com. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Financial Insurance Company Limited è disponibile presso la sede del Titolare. Informativa Privacy Pagina 1 di 1

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