Unfallversicherung zu Gunsten der Kinder der Kindergärten und der Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen und Grade der Provinz Bozen.

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1 Leistungsverzeichnis Unfallversicherung zu Gunsten der Kinder der Kindergärten und der Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen und Grade der Provinz Bozen. Capitolato d appalto Contratto d assicurazione infortuni a favore dei bambini delle scuole dell infanzia e degli alunni/e delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Bolzano. DEFINITIONEN Im nachfolgenden Text verstehen sich: als Versicherungsnehmer: derjenige, der die Versicherung abschließt, im vorliegenden Fall die Autonome Provinz Bozen; als Versicherter: das Subjekt, dessen Interessen von der Versicherung geschützt werden; als Gesellschaft bzw. Versicherer: die Versicherungsgesellschaft; als Versicherung: der Versicherungsvertrag; als Polizze: jenes Dokument, welches als Bestätigung für die Versicherung gilt; als Prämie: der an die Versicherungsgesellschaft geschuldete Betrag; als Risiko: die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Schadensfall ereignet und das Ausmaß der Schäden, die dadurch entstehen können; als Schadensfall: die Feststellung des Schadenfalles, für welchen die Versicherung abgeschlossen wurde; als Schadenersatz: Beträge, welche insgesamt im Falle des Eintretens des Schadensfalles den Dritten von der Versicherungsgesellschaft geschuldet werden; DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione, nello specifico la Provincia Autonoma di Bolzano; per Assicurato: il soggetto il cui interesse è tutelato dall assicurazione; per Società o Assicuratore: l Impresa Assicuratrice; per Assicurazione: il contratto di assicurazione; per Polizza: il documento che prova l assicurazione; per Premio: la somma dovuta all Impresa Assicuratrice; per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possano derivarne; per Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione; per Indennizzo: la somma dovuta per intero dall Impresa di Assicurazione in caso di sinistro al terzo danneggiato;

2 als Sachen: sowohl die materiellen Gegenstände als auch die Tiere; per Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali; als Schaden: der wirtschaftliche bewertbare Schaden, der sich aus Verletzung oder Tod von Personen ergibt, inbegriffen die Schäden für die Gesundheit, sowie jeglicher anderer Schaden, welcher im Laufe gegenständlicher Gültigkeit des Vertrages von der Gerichtsbarkeit anerkennt werden. per Danno: il pregiudizio economicamente valutabile conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute, nonché qualsiasi altro danno riconosciuto dalla Magistratura nel corso di validità del presente contratto. I. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN DER VERSICHERUNG I. CONDIZIONI GENERALI D ASSICURAZIONE Artikel 1 Articolo 1 Definition des Begriffes Unfall Definizione di infortunio 1. Als Unfall gilt jenes Ereignis, das durch eine äußere gewaltsame Einwirkung eine objektiv feststellbare Körperverletzung verursacht, die zum Tode, zu einer bleibenden Invalidität oder zu einer vorübergehenden Invalidität des Betroffenen führt, bzw. eine ärztliche Betreuung notwendig macht. 2. Als Unfälle werden auch jene Ereignisse angesehen, welche Schäden an Prothesen, wie z.b. Brillen, Linsen, Zahnersatz, Zahnspangen, Hörgeräte usw., welche die versicherten Schülerinnen oder Schüler tragen, verursachen und zwar unabhängig, ob sie eine Körperverletzung erleiden. 1. Sono considerati infortuni gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, che producono lesioni corporali oggettivamente accertabili, che hanno per conseguenza la morte, un invalidità permanente, un inabilità temporanea o che rendono necessarie cure mediche. 2. Sono considerati infortuni anche gli eventi che comportano danneggiamenti a protesi portate da alunni o da alunne assicurati, come ad esempio occhiali, lenti a contatto, protesi dentarie, apparecchi acustici ecc. indipendentemente dal fatto che essi subiscano o meno una lesione corporale. 3. Darüber hinaus sind im Versicherungsvertrag noch folgende Ereignisse als Unfälle angesehen: a) Einnahme oder Aufnahme von festen und/oder flüssigen Gegenständen; b) Ersticken; b) asfissia; c) Folgeerscheinungen aufgrund von Insektenstichen, Schlangenbisse sowie Bisse von anderen Tieren; d) Folgeerscheinungen aufgrund Sonnenoder Hitzestiche bzw. Kälte oder Erfrierungen; e) Folgeerscheinungen anderer wetterbedingter oder atmosphärischer Einflüsse; f) Leistenbruch oder eine Sehnen- oder Muskelzerrung; 3. Sono considerati altresì infortuni, e dunque sono inclusi nell assicurazione, i seguenti eventi: a) ingestione o assorbimento di corpi solidi e/o liquidi; c) conseguenze da punture d insetti, morsi di rettili o di altri animali; d) conseguenze da colpi di sole, di calore, freddo, congelamento e assideramento; e) conseguenze per effetto di altre influenze termiche od atmosferiche; f) ernie e lesioni muscolari da sforzo; g) Übelkeit oder Unwohlsein; g) malessere e malore; h) Unfälle, die durch herabfallende Gegenstände verursacht werden; h) infortuni dovuti alla caduta di corpi dall alto; i) Vergiftungen, die durch die Einnahme von Speisen oder anderen Substanzen hervorgerufen werden; i) avvelenamenti causati da ingestione di cibo o da altre sostanze; j) Ertrinken; j) annegamento; 2

3 k) Blitzschlag sowie Unfälle aufgrund von Blitzen; l) physische Folgeerscheinungen von chirurgischen Eingriffen sowie von anderen Behandlungen (auch pharmakologische), die zur Heilung als Folge von Unfällen für notwendig erachtet worden sind; m) durch einen Unfall oder durch dessen Behandlung bedingte psychische Folgeerscheinungen. k) folgorazione e infortuni causati da fulmini; l) conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure (anche farmacologiche) rese necessarie dall infortunio; m) conseguenze di natura psicologica, dovute agli infortuni o alla cura degli stessi. 4. Darüber hinaus sind folgende Versicherungsgarantien enthalten: a) Unfälle als Folge von Unerfahrenheit, Unvorsichtigkeit, auch grober Schuld, oder Nachlässigkeit; b) Unfälle als Folge von Explosionen von Sprengkörpern, oder bei Austritt von explosionsgefährdetem Gas oder Giftstoffen und zwar jederzeit während des Schuljahres; c) Unfälle, die auf Handlungen oder Unterlassungen zurückgehen, die der Versicherte aus Verpflichtung zur Solidarität oder aus Notwehr unternommen hat; d) Unfälle als Folge von Aggressionen, Volkstumulten, terroristischen Aktivitäten und Sabotagen, Streiks und anderen Veranstaltungen mit sozialem oder gewerkschaftlichem Charakter und Attentaten, unter der Bedingung, dass der Versicherte nicht aktiv daran teilgenommen hat; mit Ausnahme jener Tätigkeiten, die der Versicherte aus Verpflichtung zur Solidarität oder aus Notwehr begangen hat. e) Unfälle, die als direkte oder indirekte Folgen von Veränderungen durch radioaktive Strahlen sowie durch künstliche Beschleunigung von Atompartikel, hervorgerufen werden; f) die Unfälle, die als direkte oder indirekte Folgeerscheinungen von chemischen und biologischen Verseuchungen sind. 5. Die Unfallversicherung deckt auch jene Unfälle, welche den Schülern und Schülerinnen durch schuldhaftes Verhalten oder durch Vorsatz des leitenden, des unterrichtenden und nicht unterrichtenden Kindergarten- und Schulpersonals, des Personals, das für die Abwicklung von irgendwelchen Schuldiensten zuständig ist, der Assistenten und Erzieher, der Ausbilder oder anderem Personal, das zur Abwicklung der außerschulischen, oder unterrichtsbegleitenden Tätigkeiten beauftragt wird, und des Personals (einschließlich der Verwandten), das zeitweilig oder gelegentlich beauftragt wird, die Schüler und Schülerinnen zu begleiten, zu beaufsichtigen und zu betreuen, zugefügt werden. Es sind auch jene Unfälle abgedeckt, welche sich die Schüler und die Schülerinnen gegenseitig auch in Gegen Sono inoltre compresi in garanzia: a) infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, colpa, o negligenza, anche gravi; b) infortuni derivanti dallo scoppio di ordigni esplosivi o da fughe di gas esplosivi o tossici verificatesi in qualunque momento durante l anno scolastico; c) infortuni provocati da attività o da omissioni compiute dall assicurato in qualunque momento durante l anno scolastico; d) infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, scioperi ed altre manifestazioni a carattere sociale o sindacale, attentati, a condizione che l assicurato non vi abbia preso parte attivamente, salvo gli atti compiuti dall assicurato per dovere di solidarietà o per legittima difesa. e) gli infortuni causati dalla conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure di radiazioni provocate dall accelerazione di particelle atomiche; f) gli infortuni conseguenza diretta o indiretta di contaminazioni chimiche o biologiche. 5. Rientrano nell assicurazione anche gli infortuni provocati a bambini e ad alunni per colpa o dolo del personale scolastico e direttivo, docente e non docente, del personale addetto ai servizi scolastici, degli assistenti ed educatori, degli istruttori o di altro personale, incaricato per lo svolgimento delle attività inter-, extra- o parascolastiche e di persone (compresi i parenti) temporaneamente od occasionalmente incaricate di accompagnare, assistere e/o sorvegliare i bambini e gli alunni. Sono coperti anche gli infortuni provocati reciprocamente dai bambini stessi, anche in presenza dell insegnante o di altre persone responsabili.

4 wart der Lehrer oder einer anderen verantwortlichen Person zufügen. Artikel 2 Articolo 2 Einschränkung der Versicherung Limiti dell assicurazione Von der Versicherung sind folgende Unfälle ausgeschlossen: a) die durch das Lenken und den Gebrauch von Motorrädern und Pkws unter Nichtberücksichtigung der gültigen gesetzlichen Führerscheinvorschriften und der Straßenverkehrsordnung hervorgerufen werden; b) die durch die Ausübung folgender Sportarten verursacht werden: Boxen, alle Arten von Ringen, Höhlenforschungen, Luftsporttätigkeit, Flüge mit Motor- oder Segelflugzeugen, Fallschirmspringen, Jagd zu Pferd, Alpinismus und Hochtouristik in freier Natur, unter Wasser fischen, Wasserski, Go-carts, Skiakrobatik, Skeleton, Bobsport, Rafting; c) die als Folge von Kriegen, Aufständen Volkstumulten, Erdbeben und Vulkanausbrüchen geschehen; d) Unfälle, welche im betrunkenen Zustand, durch den Missbrauch von Medikamenten Psychopharmaka und den Gebrauch von Drogen oder ähnlichen Substanzen verursacht werden. Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: a) dalla guida e dall uso di motoveicoli ed autovetture, violando la normativa vigente in materia di patenti e circolazione stradale; b) dalla pratica dei seguenti sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, esplorazioni speleologiche, ascensioni aeree, volo a motore ed a vela, paracadutismo, caccia a cavallo, alpinismo e arrampicata all aperto su roccia o ghiaccio, pesca subacquea, idrosci, go-carts, sci acrobatico, skeleton, bobsligh, rafting; c) da guerra, insurrezione, tumulti popolari, da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche; d) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene. Artikel 3 Articolo 3 Versichertes Territorium Limiti territoriali Die Versicherung gilt auf der ganzen Welt. L assicurazione vale per il mondo intero. Artikel 4 Articolo 4 Todesfall Morte Hat der Unfall den Tod des Versicherten zur Folge, liquidiert die Versicherungsgesellschaft die für den Todesfall versicherte Summe an die in der Polizze angegebenen Begünstigten oder bei Fehlen derselben an die Erben. Se un infortunio ha per conseguenza la morte dell assicurato, la compagnia liquida ai beneficiari designati nella polizza o, in difetto, agli eredi, la somma assicurata per il caso di morte. Artikel 5 Articolo 5 Dauerinvalidität Invalidità permanente Führt ein Unfall innerhalb von zwei Jahren, vom Unfalltag an gerechnet, zur Dauerinvalidität, so zahlt die Versicherungsgesellschaft, auch nach Verfall dieses Vertrages, gemäß nachfolgenden Bestimmungen und Prozenten eine Entschädigung, die anhand der versicherten Summe für Dauerinvalidität wie folgt berechnet wird: Se un infortunio entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto provoca un invalidità permanente, la compagnia assicuratrice, anche dopo la scadenza della polizza, liquida secondo le seguenti disposizioni e percentuali un indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta: 4

5 Für den totalen Verlust: rechts links Per la perdita totale: destro sinistro eines oberen Gliedmaßes 85% 85% di un arto superiore 85% 85% der Hand oder des Unter- della mano o armes eines unteren Gliedma- 75% 75% di dell avambraccio un arto inferiore 75% 75% eines ßes auf unteren der Höhe Gliedma- des all altezza di un arto o inferiore al di sotto al del di 70% 70% ßes Knies oberhalb oder des unter Knies dem 70% 70% sopra del ginocchio 60% 60% ginocchio Knie 60% 60% eines Fußes 40% 40% di un piede 40% 40% des Daumens 28% 28% del pollice 28% 28% des Zeigefingers 18% 18% dell indice 18% 18% des kleinen Fingers 12% 12% del mignolo 12% 12% des Mittelfingers 14% 14% del medio 14% 14% des Ringfingers 8% 8% dell anulare 8% 8% der großen Zehen 10% di un alluce 10% einer jeden anderen Zehe des Fußes 5% di ogni altro dito del piede 5% beider Füße 100% di entrambi i piedi 100% für vollständige Taubheit an einem Ohr 20% per la sordità completa da un orecchio 20% für vollständige Taubheit an beiden Ohren 80% per la sordità totale da ambedue gli orecchi 80% der Sehkraft an einem Auge 50% per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio 50% der Sehkraft an beiden Augen 100% per la perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100% Für jene Fälle, welche oben nicht angeführt sind, wird die Bewertung des Invaliditätsgrades im Sinne der INAIL Tabelle gemäß Ministerialdekret 12. Juli 2000, in geltender Fassung, errechnet. Der vollständige Verlust und eine nicht mehr herzustellende Funktionalität eines Organs oder eines Gliedmaßes werden als anatomischer Verlust desselben angesehen, mit Ausnahme der Bestimmungen gemäß nachfolgenden Absätzen. Handelt es sich hingegen um eine Minderung der Funktionalität, werden die Prozentsätze gemäß oben im Verhältnis zur verlorenen Funktionalität herabgesetzt. In Bezug auf die äußersten Gliedmaßen an den Fingern, mit Ausnahme des Daumens, wird eine bleibende Invalidität nur bei einer vollständigen Abtrennung des Fingers anerkannt. Die Entschädigung für den anatomischen Verlust eines Gliedes des Daumens, ist auf die Hälfte der Entschädigung, die für den vollständigen Verlust des Daumens festgelegt ist, herabgesetzt. Per i casi non previsti dalla tabella di cui sopra si fa riferimento alle tabelle di valutazione del grado percentuale d invalidità permanente previsto dal calcolo tabellare dell INAIL, di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000 nel testo vigente. La perdita totale ed irrimediabile dell uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso, salvo quanto disposto nei commi seguenti. Se si tratta invece di una menomazione della funzionalità, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Per le singole falangi terminali delle dita, e- scluso il pollice, si considera come invalidità permanente soltanto l asportazione totale del dito. L indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà della percentuale fissata per la perdita totale. 5

6 Die Entschädigung für die vollständige Abtrennung eines Gliedes des großen Zehs ist auf die Hälfte und für die vollständige Abtrennung eines Gliedes eines jeden anderen Zehs oder Fingers auf ein Drittel des Prozentsatzes herabgesetzt, der für den totalen Verlust des entsprechenden Zehs oder Fingers festgelegt ist. Im Falle eines anatomischen Verlustes oder einer Verminderung der Funktionalität eines Organs oder eines Gliedmaßes, das bereits behindert ist, sind die Prozentsätze gemäß oben um den Grad der bereits vorher bestehenden Invalidität herabgesetzt. In Abweichung zu den vorher angeführten Bestimmungen über die Dauerinvalidität, erfolgt die Entschädigung für die Dauerinvalidität unter Anwendung folgender Franchise: a) wenn die Dauerinvalidität den Invaliditätsgrad von 5% nicht übersteigt, erfolgt keine Entschädigung; b) wenn die Dauerinvalidität den Invaliditätsgrad von 5% übersteigt wird die Entschädigung nur für den entsprechenden Teil über diesen Prozentsatz bezahlt; c) wenn die Dauerinvalidität den Invaliditätsgrad von 60% übersteigt, werden 100% an Dauerinvalidität anerkannt und somit wird in Abweichung zu den Buchstaben a) und b) die Entschädigung im Ausmaß von 100% der im nachstehenden Artikel 15 versicherten Summe für Dauerinvalidität bezahlt. L indennità per l asportazione totale di una falange dell alluce è stabilita nella metà e per quella di una falange di un qualunque altro dito del piede o della mano in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali sopra indicate sono diminuite detraendo il grado d invalidità preesistente. In deroga alle disposizioni generali per le invalidità permanenti appena descritte, è stabilito che la liquidazione dell indennità sarà effettuata con l applicazione della seguente franchigia: a) se l invalidità permanente risulta essere pari o minore al 5% della totale non verrà liquidata nessuna invalidità; b) se l invalidità permanente risulterà superiore al 5% della totale, l indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale; c) l invalidità di grado superiore al 60% corrisponde ad una invalidità totale del 100%, e in deroga alle precedenti lettere a) e b) sarà liquidata per il 100% dell importo assicurato per invalidità permanente di cui al successivo articolo 15. Artikel 6 Articolo 6 Häufung von Entschädigungen Cumulo delle indennità Wenn der Versicherte nach der Bezahlung der Entschädigung für die Dauerinvalidität innerhalb von zwei Jahren, gerechnet ab dem Tag des Unfalles, als Folge desselben stirbt, ist die Versicherungsgesellschaft verpflichtet, den Differenzbetrag zwischen der bereits bezahlten Entschädigung und der für den Todesfall versicherten Summe, sofern diese höher ist, an die Anspruchsberechtigten zu bezahlen. Im umgekehrten Fall verlangt die Versicherungsgesellschaft keine Rückerstattung des bereits ausbezahlten Betrages. Das Anrecht auf eine Entschädigung für Dauerinvalidität ist ein persönliches Recht und ist daher nicht auf die Erben übertragbar. Wenn der Tod des Versicherten nicht im Zusammenhang mit dem Unfall steht und die Versicherungsgesellschaft die entsprechende Entschädigung bereits liquidiert oder in einer bestimmten Höhe angeboten hat, zahlt sie den bereits liquidierten oder angebotenen Betrag an die Erben aus. Se dopo il pagamento di un indennità per invalidità permanente, l assicurato muore entro due anni dall infortunio, in conseguenza dello stesso, la compagnia assicuratrice corrisponde ai beneficiari la differenza tra l indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore. In caso contrario la compagna assicuratrice non chiede il rimborso dell importo liquidato. Il diritto all indennità per invalidità permanente è di carattere personale e, quindi, non trasmissibile agli eredi. Se l assicurato muore per cause estranee all infortunio e l importo per la relativa indennità è già stato liquidato oppure anche solo offerto dalla compagnia assicuratrice, esso verrà devoluto agli eredi. 6

7 Artikel 7 Articolo 7 Liquidierung Liquidazione Nachdem die entsprechenden Ermittlungen über den Fall abgeschlossen sind, liquidiert die Versicherungsgesellschaft die fällige Entschädigung und informiert hierüber den Versicherungsnehmer und die Betroffenen. Sie nimmt, nachdem diese ihre Zustimmung gegeben haben, die entsprechende Bezahlung vor. Die Bezahlung hat auf alle Fälle innerhalb von 60 (sechzig) Tagen, ab dem Unfalltag zu erfolgen. Nach deren Ablauf hat die Versicherungsgesellschaft, zusätzlich zum entsprechenden Betrag die gesetzlich vorgesehenen Verzugszinsen und einen Schadenersatz für die in der Zwischenzeit eingetretene Geldentwertung zu leisten. Artikel 8 Form und Gültigkeit von Mitteilungen, Gültigkeit und Wirksamkeit von Änderungen Compiuti gli accertamenti del caso, la compagnia assicuratrice provvede alla liquidazione delle indennità dovute, ne informa l assicurato e i beneficiari e, previa loro accettazione, provvede al pagamento. Il pagamento deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dall infortunio. Trascorso il predetto termine, agli interessati sono dovuti gli interessi moratori legali sul capitale ed un risarcimento del danno per svalutazione monetaria intercorsa. Articolo 8 Forma e validità delle comunicazioni, validità ed efficacia delle variazioni Alle Mitteilungen, die der Versicherungsnehmer sowie der Versicherte vorzunehmen haben, sind, damit sie gültig sind, mittels eingeschriebenen Brief an die Agentur, welche die Polizze verwaltet, oder an die Generaldirektion der Versicherungsgesellschaft zu richten. Wenn die oben genannten Mitteilungen den Zweck haben Veränderungen oder Abänderungen in die Polizze einzufügen, müssen diese, aus einem schriftlichen Akt hervorgehen. Dieser Akt muss von einer von der Versicherungsgesellschaft zur Unterschrift ermächtigten Person, und vom Versicherungsnehmer unterschrieben sein. Diese haben eine Wirksamkeit ab (vierundzwanzig) Uhr des Tages, an dem die dafür vorgesehene Prämie bezahlt wird und auf keinem Fall vor der im Akt festgelegten Frist. Tutte le comunicazioni, alle quali il contraente e l assicurato sono tenuti, devono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata all agenzia che amministra la polizza o alla direzione della compagnia assicuratrice. Se hanno lo scopo di introdurre nella polizza variazioni o modificazioni qualsiasi, queste, per essere valide, devono risultare da un atto scritto e firmato dalla compagnia assicuratrice a mezzo delle persone all uopo autorizzate, e dal contraente, ed hanno decorrenza dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno del pagamento di quanto dovuto, in base a detto atto, comunque in nessun caso prima della decorrenza fissata nell atto stesso. Artikel 9 Articolo 9 Teilanzahlung bei Dauerinvalidität Anticipazione parziale in caso di invalidità permanente In allen Fällen, in denen der Unfall eine Dauerinvalidität von mehr als 20% zur Folge hat, verpflichtet sich die Versicherungsgesellschaft dem Versicherten, sofort eine Teilanzahlung, im Ausmaß von 50% der zu diesem Zeitpunkt geschätzten Entschädigung des Schadenersatzes, zu leisten, vorausgesetzt, dieser legt die entsprechenden Dokumente vor, die dies rechtfertigen, und es wird vorher eine entsprechende Untersuchung durch den Vertrauensarzt der Versicherungsgesellschaft vorgenommen. Die Anzahlung hat innerhalb von 90 (neunzig) Tagen ab dem Tag des Unfalls zu erfolgen. In tutti i casi in cui l infortunio dà luogo ad un grado d invalidità permanente superiore al 20%, l assicurazione s impegna a riconoscere immediatamente all assicurato, previa presentazione di documenti giustificativi e visita da parte del medico fiduciario della compagnia assicuratrice stessa, un anticipazione parziale nella misura del 50% dell indennità già stimata. Il pagamento di tale indennizzo deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dal giorno dell infortunio. 7

8 II. SONDERBEDINGUNGEN II. CONDIZIONI PARTICOLARI Artikel 10 Articolo 10 Unfälle, die im Besonderen versichert sind Infortuni assicurati in particolare 1. Folgende Kinder, Schülerinnen und Schüler sind versichert: Die Versicherungsgarantie erstreckt sich auf Unfälle, welche Kinder und Schüler (in der Folge mit Schülerinnen und Schüler bezeichnet), die in öffentlichen oder konventionierten Kindergärten, in öffentlichen, gleichgestellten und anerkannten Grundund Sekundarschulen I. und II. Grades, in Berufs-, Landwirtschafts-, Forst- und Hauswirtschaftsschulen sowie beim Institut für Musikerziehung in deutscher und ladinischer Sprache (alle hier genannten Schulen im Folgenden mit Schulen bezeichnet) der Provinz Bozen eingeschrieben sind und besuchen, sowie die Schülerinnen und Schüler, die mit Erlaubnis der zuständigen Führungskraft sich zeitweilig als Gäste an schulischen Tätigkeiten beteiligen oder im Zusammenhang mit einem von der Schule organisierten Schüleraustausch stehen, wobei sich der Schutz auch auf die in- und ausländischen Gastschüler ausdehnt. 2. Die Versicherungsgarantie erstreckt sich ebenso auf jene Personen, die Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Kurse, die von den Schulen organisiert werden, besuchen. 1. Sono assicurati i seguenti bambini, alunne ed alunni: La garanzia assicurativa è prestata per gli infortuni subiti da bambini, alunni e alunne ( di seguito denominati alunne e alunni ) iscritti e frequentanti le scuole dell infanzia sia pubbliche che convenzionate, le scuole elementari e secondarie di I grado e II grado sia pubbliche che paritarie, le scuole professionali, le scuole agrarie, forestali e le scuole di economia domestica nella provincia di Bolzano, nonché dagli alunni e a- lunne dell Istituto per l educazione musicale in lingua tedesca e ladina (tutte le scuole qui citate, di seguito sono denominate scuole) e dagli alunni e alunne che su autorizzazione del competente dirigente o direttore partecipano temporaneamente come ospiti alle attività scolastiche oppure ad uno scambio interscolastico, dove risultano coperti dalla garanzia sia gli alunni italiani che eventuali ospiti stranieri, per le iniziative ed attività di seguito indicate. 2. La garanzia assicurativa è prestata anche per quei soggetti che frequentano eventi formativi e di aggiornamento professionale come pure corsi organizzati dalle scuole. 3. Der Versicherungsschutz greift bei folgenden Tätigkeiten: a) bei allen Tätigkeiten während der Unterrichtsstunden, einschließlich der Pausen, der Turnübungen und der sportlichen Tätigkeiten, sei es am Vormittag, am Nachmittag oder am Abend; 3. La garanzia assicurativa è prestata per le seguenti attività: a) attività svolte nell orario delle lezioni, comprese la ricreazione, le esercitazioni ginniche e ginnico-sportive, sia esse mattutine che pomeridiane o serali; b) während der Schulausspeisung; b) il tempo dedicato alle refezioni; c) während der Zeit der Anwesenheit in der Schule oder an einem anderen Ort, auch über die normale Unterrichtszeit hinaus, zur Abwicklung von Erholungstätigkeiten, von Sprach-, Musik- und Gesangstätigkeiten, von Schulsporttätigkeiten, auch wenn sie wettkampfmäßig ausgeübt werden, bei Wanderungen, bei Spaziergängen und bei Ausflügen; d) während des Aufenthaltes in landeseigenen oder direkt vom Land geführten Schülerheimen; e) bei Führungen, Studienreisen und im allgemeinen bei jeglicher schulergänzenden und unterrichtsbegleitenden Tätigkeit; c) il tempo di presenza nelle scuole o in altri luoghi, anche oltre l orario normale di lezione, per lo svolgimento di attività ricreative, linguistiche, musicali, corali, ginnicosportive, anche agonistiche e durante gite, passeggiate ed escursioni; d) durante la permanenza nei collegi di proprietà della Provincia o direttamente gestita da essa; e) durante le visite guidate, i viaggi d istruzione ed in generale durante qualsiasi attività inter-extra-parascolastica; 8

9 f) bei Schiausflügen, während der weißen Wochen, wie sie auch immer genannt werden oder bei anderen Aufenthalten und zwar unabhängig von ihrer Dauer; g) während der Vorbereitung des Trainings und der Wettkämpfe der Schülermeisterschaften, bei Sportveranstaltungen auf Schulebene, im Schulverbund, auf Bezirks-, Landes- oder nationaler Ebene, während oder außerhalb der Unterrichtsstunden, die von Schulgremien, von der Landesverwaltung oder von der internationalen Föderation für den Schulsport, auch wettkampfmäßig, organisiert und durchgeführt werden. - Diese Veranstaltungen müssen unter der Leitung von Lehrpersonen oder Ausbildnern laufen, die nicht der Schul- oder der Landesverwaltung angehören müssen, (z.b. Skilehrer, Schwimmlehrer, Tennislehrer), oder mit der Teilnahme von anderen Personen die nicht der Schul- oder Landesverwaltung angehören, welche von Fall zu Fall beauftragt werden. h) während der Fahrkurse, die in den Schulen, im Sinne des Legislativsdekretes Nr. 285 vom und des Landesregierungsbeschlusses Nr vom , organisiert werden; i) bei der Ausübung religiöser Funktionen, die mit der Schultätigkeit zusammenhängen, sowie während jeder anderen Aktivität, die im Rahmen der Schulen und der außerschulischen und unterrichtsbegleitenden Tätigkeiten abgewickelt werden, unter der Voraussetzung, dass sie von diesen organisiert und gefördert werden; j) auf dem Weg von der Wohnung zur Schule und ungekehrt, zur Schulausspeisung, zur Freizeitschule, zur Kirche, wo die entsprechenden religiösen Funktionen ausgeübt werden, die im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb stehen, zu den außerschulischen Tätigkeiten, zu den Sportanlagen, zu den Orten, wo die Schulsporttätigkeiten abgewickelt werden, von zu Hause oder von der Schule zu Einrichtungen des Sanitätsbetriebes oder zu den psychomotorischen oder sensorialen Rehabilitationszentren; k) bei allen Tätigkeiten während der Nachmittags- und Sommerbetreuung, im Sinne des Artikels 16 bis des L.G. Nr. 7/74, sofern diese von Kindergärten und Schulen durchgeführt werden; f) durante le giornate sulla neve, le settimane bianche o altrimenti nominate, o altri soggiorni indipendentemente dalla loro durata; g) durante la preparazione, gli allenamenti e le gare dei giochi sportivi studenteschi e le manifestazioni sportive, anche agonistiche, nell areale scolastico, nell ambito della rete di scuola, a livello distrettuale, provinciale o nazionale in orario scolastico od extrascolastico, promossi ed organizzati dalle autorità scolastiche, dall Amministrazione provinciale o dalla Federazione Internazionale degli sport scolastici. Tali attività devono svolgersi con la guida di insegnanti ed istruttori, che non devono necessariamente dipendere dall amministrazione scolastica o provinciale (esempi: maestri di sci, di nuoto, di tennis ) o con la partecipazione di altre persone non dipendenti dall Amministrazione scolastica o provinciale, incaricate di volta in volta. h) durante i corsi di guida organizzati all interno delle scuole ai sensi dell articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e della deliberazione della Giunta provinciale n del 22/12/2003; i) durante le funzioni religiose connesse con l attività scolastica ed inter-, para- o extrascolastica, che si svolgono nell ambito delle scuole, purchè promosse ed organizzate dalle stesse; j) durante il percorso dall abitazione alla scuola e viceversa, alla refezione scolastica, al doposcuola, alla chiesa dove si svolgono le funzioni religiose connesse con l attività scolastica, o extrascolastica, ai luoghi ed impianti sportivi, alla sede dove hanno luogo i corsi e le competizioni sportive scolastiche, da casa o da scuola all Azienda Sanitaria oppure agli istituti di cura, sanitari o riabilitativi delle funzioni psicomotorie e sensoriali; k) durante tutte le attività di sostegno e sorveglianza in orario extrascolastico in conformità all articolo 16 della LP n. 7/74, purchè vengano effettuate da scuole dell infanzia e dalle scuole. 9

10 l) bei Veranstaltungen gemäß LG Nr. 45/76, Nr. 5/87 und Nr. 18/88 (Bildungsinitiativen und dem Erlernen der zweiten Sprache und von Fremdsprachen) Unfälle, die vom Begleitpersonal bzw. von den Koordinatoren, von den Lehrern, von anderem Schulpersonal (sofern sie an Veranstaltungen, die an Schulen der Provinz Bozen abgewickelt werden teilnehmen), von den Gastfamilien und von anderen Personen, einschließlich der Verwandten, die auch nur zeitweilig und gelegentlich beauftragt werden, die Teilnehmer an den oben genannten Veranstaltungen zu begleiten, zu betreuen und zu beaufsichtigen, zugefügt werden; m) während der Zeit, die für die entsprechenden diagnostischen Untersuchungen, die therapeutischen Maßnahmen und die für die Rehabilitation notwendigen Übungen in Einrichtungen des Sanitätsbetriebes oder in den psychomotorischen oder sensorialen Rehabilitationszentren erforderlich ist; n) auf dem Weg zu den anderen Strukturen und Orten, wo von der Schule organisierte Tätigkeiten abgewickelt werden und umgekehrt; o) während der Absolvierung von Schulpraktikas auch außerhalb der Schule; p) jede weitere schulische Veranstaltung, die von der Landesverwaltung oder von Dritten organisiert oder auch nur von ihnen mitgetragen wird, die einen erzieherischen oder wettkampfmäßigen Zweck verfolgen; q) jede Tätigkeit der Landesgremien im Schulbereich, in denen Schülerinnen und Schüler vertreten sind. Die in diesem Artikel genannten Strecken können zu Fuß oder mit dem jeweiligen öffentlichen oder privaten Fahrzeug zurückgelegt werden (z.b. Fahrrad, PKW, Bus, Ski, Rodelschlitten oder Rodel, sofern sie die Bestimmungen im Sinne des Artikels 2 dieses Vertrages und der geltenden Straßenverkehrsordnung erfüllen). Auch jene Unfälle, die sich beim Ein- und Aussteigen aus den benützten Fahrzeugen oder während des Transportes ereignen, sind durch den Versicherungsschutz gedeckt. Die Aktivitäten gemäß diesem Artikel und im Allgemeinen jede Schultätigkeit sowie zwischen- und außerschulische Tätigkeit sowie die Teilnahme in irgendeiner Form am Schulleben müssen direkt oder über Dritte von den zuständigen Schulorganen organisiert oder gefördert werden. l) rientrano altresì nell assicurazione gli infortuni provocati alle persone partecipanti di cui alle leggi provinciali n. 45/76, n. 5/87 e n. 18/88 (iniziative di formazione, apprendimento della seconda lingua e di lingue straniere) da accompagnatori, coordinatori, insegnanti, personale scolastico nel caso di partecipazione ad attività scolastica in scuole della provincia di Bolzano, da famiglie ospitanti e da persone (compresi i familiari) incaricate anche temporaneamente od occasionalmente di accompagnare, assistere e sorvegliare le suddette persone; m) nonché durante la permanenza presso l Azienda Sanitaria oppure presso istituti di cura, sanitari o riabilitativi delle funzioni psicomotorie e sensoriali per il tempo necessario agli accertamenti diagnostici, agli interventi terapeutici, e agli esercizi riabilitativi; n) durante il percorso alle altre strutture e ai luoghi di ritrovo per ogni altra attività programmata dalla scuola o viceversa; o) durante lo svolgimento di tirocini scolastici anche all esterno della scuola; p) qualsiasi ulteriore attività scolastica organizzata o anche solo in parte organizzata dall Amministrazione provinciale o da terzi che perseguono uno scopo educativo od agonistico; q) qualsiasi attività degli organi scolastici provinciali in cui sono rappresentati gli alunni e le alunne. I tragitti citati nel presente articolo possono essere percorsi a piedi o con qualsiasi altro mezzo pubblico o privato (ad esempio la bici, macchina, l autobus, gli sci, lo slittino o la slitta, purchè in regola con le norme vigenti per la circolazione stradale ed ai sensi dell articolo 2 del presente contratto). Sono coperti dall assicurazione anche gli infortuni che avvengono durante il trasporto oppure all atto di salire o scendere dai mezzi di trasporto. Le attività di cui al presente articolo, ed in generale qualsiasi attività scolastica ed interextra- o parascolastica o connessa alla partecipazione in qualsiasi forma alla vita scolastica, devono essere promosse od organizzate da organi scolastici competenti direttamente o tramite terzi. 10

11 Darüber hinaus wird zwischen den Parteien vereinbart, dass die Garantie gemäß vorher auf jene Unfälle ausgedehnt ist, die die Teilnehmer an Kursen, Reisen, Aufenthalten und anderen Initiativen erleiden und zwar Initiativen, die zum Zwecke der Förderung des Erlernens von Fremdsprachen sowie zum Erlernen der zweiten Sprache, einschließlich der Intensivsprachenwochen, die direkt oder über Dritte von der Provinz Bozen (im Sinne der Landesgesetze Nr. 45/76, 5/87 und Nr. 18/88) im Inoder Ausland organisiert werden. Si conviene infine fra le parti che la garanzia si intende estesa agli infortuni occorsi ai partecipanti a corsi, viaggi, soggiorni od altre iniziative in genere per l incentivazione di lingue straniere, nonché della seconda lingua, inclusi i corsi settimanali intensivi, organizzati e promossi in Italia ed all estero direttamente o tramite terzi dalla Provincia Autonoma di Bolzano (ai sensi delle leggi provinciali n. 45/76, n. 5/87 e n. 18/88). Artikel 11 Articolo 11 Rückerstattung seitens Einrichtungen der öffentlichen Pflichtunfallversicherung - Anwendungsbereich Rimborso da enti di assicurazione obbligatoria pubblica - Ambito d applicazione Wenn die von der Versicherung zu vergütenden Spesen gemäß nachfolgendem Artikel 15 (fünfzehn), Buchstaben b), c) und d) von Einrichtungen der öffentlichen Unfallversicherung bezahlt werden, wird die Versicherungsgesellschaft keine Schadenersatzleistungen für obgenannte Ausgaben erbringen, bzw., es werden nur die darüber hinaus gehenden Spesen vergütet. Qualora il rimborso delle spese di cui al successivo articolo n. 15 (quindici), lettere b), c) e d) fosse pagato da Enti d assicurazione obbligatoria pubblica, la compagnia assicuratrice non darà luogo a risarcimento delle suddette spese, se non per la parte eccedente. Artikel 12 Articolo 12 Verzicht auf das Regressrecht Rinuncia al diritto di rivalsa Gemäß Artikel 1916 des ZGB verzichtet die Versicherungsgesellschaft zugunsten des Versicherten und seiner Anspruchsberechtigten und Begünstigten auf das Regressrecht gegenüber Dritten, die für die Schäden verantwortlich sind, wobei jene Fälle, die unter das Gesetz vom , Nr. 990, in geltender Fassung fallen, ausgenommen sind. A favore dell assicurato, dei suoi aventi diritto e dei beneficiari, la compagnia assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa verso terzi responsabili di eventuali danni, di cui all articolo 1916 del c.c., con esclusione di quelli rientranti nell ambito della legge del 24/12/1969, n. 990 e successive modifiche ed integrazioni. Artikel 13 Articolo 13 Allgemeine Angaben über die Versicherten Generalità degli assicurati Der Versicherungsnehmer ist von der Verpflichtung befreit, die allgemeinen Daten der Schüler und Schülerinnen, gemäß vorhergehendem Artikel 10, für deren Identifikation zu melden. Für die Berechnung der Jahresprämie wird daher, unter Berücksichtigung der Vorschriften des Lgs. D. Nr. 196/2003 in geltender Fassung, auf die Register der Schulbehörden und auf die Dokumentation der Landesämter, welche die Organisation und die Förderung der Initiativen gemäß oben innehaben, Bezug genommen. Il contraente è esonerato dall obbligo di denunciare le generalità degli alunni e delle alunne, di cui al precedente articolo 10. Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per il calcolo del premio annuale si farà riferimento ai registri dell autorità scolastica e alla documentazione degli uffici provinciali preposti all organizzazione e promozione delle iniziative di cui sopra. 11

12 Diese Ämter verpflichten sich, unter Berücksichtigung der Vorschriften des Legislativdekretes Nr. 196/2003, bezüglich die Regelung für den Datenschutz, in geltender Fassung, in die oben genannten Register und Dokumente sowie in anderes, in ihrem Besitz befindliches Beweismaterial, jederzeit Einsicht zu gewähren und zwar aufgrund einer einfachen Anfrage der für die entsprechenden Untersuchungen und Kontrollen beauftragten Personen. Gli uffici, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), nel testo vigente, sono tenuti ad esibire in qualsiasi momento i registri e la documentazione nonché ogni altro documento probatorio in loro possesso, su semplice richiesta delle persone incaricate degli accertamenti e dei controlli. Artikel 14 Articolo 14 Unfallmeldung Denuncia dell infortunio e obblighi relativi und entsprechende Verpflichtungen Die Meldung des Unfalles ist, zusammen mit dem entsprechenden ärztlichen Zeugnis, innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen vorzunehmen und zwar gerechnet ab dem Unfalltag, bzw. ab dem Zeitpunkt an dem der Versicherungsnehmer, der Versicherte oder die Anspruchsberechtigten die Möglichkeit dazu hatten. Auf dem Meldeformular muss der Ort, der Tag und die Stunde des Geschehens, sowie die Ursachen, die den Unfall verursacht haben (Beschre bung des Unfallherganges), angegeben werden. Sie muss schriftlich und unter Verwendung des entsprechenden Formulars von der Aufsicht führenden Lehrperson oder von jener Person, welche zum Zeitpunkt an dem sich der Unfall zugetragen hat, die Verantwortung für den Schüler oder die Schülerin hatte, vorgenommen werden. Die Unfallmeldung ist darüber hinaus von der Person, welche die elterliche Gewalt über den Versicherten ausübt, zu unterschreiben und an den gesetzlichen Vertreter der betroffenen Schule weiterzuleiten. Dieser übermittelt die Unfallmeldung an die Versicherungsgesellschaft. Der Versicherungsnehmer behält sich das Recht vor, jederzeit über einen Funktionär, in die vom Versicherten für den entsprechenden Unfall vorgelegte Dokumentation, die im Besitz der Versicherungsgesellschaft ist, Einsicht zu nehmen. Führt der Unfall zum Tod des Versicherten oder tritt der Tod während der Behandlung ein, so ist, innerhalb von 48 (achtundvierzig) Stunden ab dem Unfallgeschehen, eine Meldung an die Versicherungsgesellschaft zu machen. Der Versicherte, seine Familienangehörigen oder die Anspruchsberechtigten müssen der Versicherungsgesellschaft erlauben, ärztliche Kontrollen sowie jede Nachforschung oder Ermittlung über den Unfall, die sie für unbedingt notwendig erachtet, durchzuführen. Die Unfallpolizze deckt die Behandlungsspesen sowie die Spesen für die Ausstellung der ärztlichen Zeugnisse, innerhalb der Leistungsgrenzen gemäß des Artikels 15 (fünfzehn). 12 La denuncia dell infortunio, completa di certificato medico, va fatta entro 15 (quindici) giorni dal giorno in cui è avvenuto l infortunio oppure dal momento in cui il contraente, l assicurato o gli aventi diritto ne abbiano la possibilità. Il modulo di denuncia deve riportare luogo, data e ora dell infortunio, oltre alle cause che lo hanno provocato (descrizione della dinamica dell incidente). La denuncia va compilata dall insegnante o da chi aveva la responsabilità dell alunno o dell alunna nel momento in cui si è verificato l infortunio utilizzando l apposito modulo. La denuncia dell infortunio deve essere firmata anche da chi esercita la patria potestà sull assicurato e va inoltrata al legale rappresentante dell istituzione scolastica, che provvederà ad inoltrarla alla compagnia assicuratrice. Il contraente si riserva il diritto in ogni momento di prendere visione, tramite un funzionario, della documentazione prodotta dall assicurato riguardante l infortunio e in possesso della compagnia assicuratrice. Nel caso in cui l infortunio provochi la morte dell assicurato, o nel caso in cui lo stesso deceda durante le cure, la denuncia va inoltrata alla compagnia assicurativa entro 48 (quarantotto) ore. L assicurato, i suoi famigliari o gli aventi diritto, devono permettere alla compagnia assicuratrice di eseguire tutti i controlli medici, le ricerche o gli esami sull infortunio che essa ritenga indispensabili. La polizza assicurativa copre le spese per le cure e per l emissione dei certificati medici entro i limiti di cui all articolo 15 (quindici).

13 Die Versicherungsgesellschaft ist angehalten, dem Amt für Schulfürsorge innerhalb von 2 (zwei) Monaten nach Ablauf eines Versicherungszeitraumes von jeweils einem Jahr (31.Oktober) die Anzahl und Art der Unfälle innerhalb des Versicherungszeitraumes 1. September bis 31. August in Form einer detaillierten Statistik im Hinblick auf eine zielführende Unfallprävention zu melden. Ai fini dello svolgimento di ricerche sulla casistica infortunistica, la compagnia assicurativa è tenuta - entro 2 (due) mesi dallo scadere del periodo assicurato (quindi il 31 ottobre) - ad informare, tramite l invio di una dettagliata statistica, l Ufficio Assistenza Scolastica del numero e del tipo di infortuni occorsi nel periodo assicurato compreso tra il 1 settembre ed il 31 agosto. III. VERSICHERTE SUMMEN UND DAUER DES VERTRAGES III. SOMME ASSICURATE E DURATA DEL CONTRATTO Artikel 15 Articolo 15 Versicherte Summen Somme assicurate Jede Schülerin und jeder Schüler ist für folgende Summen versichert: Ciascun alunno e alunna s intende assicurato per le seguenti somme: a) ,00 (dreißigtausend) Euro im Todesfall; b) ,00 (hunderttausend) Euro bei einer Dauerinvalidität von 6% - 40%; c) ,00 (hundertvierzigtausend) Euro bei einer Dauerinvalidität von 41% - 60%; d) ,00 (zweihunderttausend) Euro bei einer Dauerinvalidität von 61% - 100%; e) bis zu 5.000,00 (fünftausend) Euro für die Rückvergütung von folgenden Spesen als Folge eines jeden Unfalles: 1. für allgemeine Arztspesen sowie auch Arztspesen für Spezialvisiten (Honorare Spesen in Zusammenhang mit den Operationssaal sanitäres Material Medikamente Gips Krücken einschließlich allgemeiner Prothesen); a) ,00 (trentamila) euro in caso di morte; b) ,00 (centomila) euro in caso d invalidità permanente dal 6% al 40%; c) ,00 (centoquarantamila) euro in caso d invalidità permanente dal 41% al 60%; d) ,00 (duecentomila) euro in caso d invalidità permanente dal 61% al 100%; e) fino a 5.000,00 (cinquemila) euro per il rimborso delle spese di cui sotto per ogni infortunio: 1. per spese mediche generiche e specialistiche (onorari spese relative alla sala operatoria materiale sanitario medicinali ingessature stampelle incluse protesi in genere); 2. für Brillen und für Linsen; 2. per occhiali e lenti a contatto; 3. für Hörgeräte; 3. per apparecchi acustici; 4. für chirurgische Eingriffe; 4. per interventi chirurgici; 5. für pharmazeutische Behandlungen; 5. per trattamenti farmacologici; 6. für diagnostische, klinische und in Laboratorien vorgenommene Untersuchungen; 7. für Röntgenaufnahmen und Radioskopien, usw.; 8. für Ausgaben für den Transport mit dem Rettungswagen, mit jedem anderen öffentlichen oder privaten Fahrzeug oder auch mit dem Helikopter; 6. per accertamenti diagnostici, clinici e di laboratorio; 7. per radiografie, radioscopie, ecc.; 8. per il trasporto in ambulanza o con qualsiasi altro mezzo pubblico o privato anche con l elicottero; 9. für Ausgaben für die erste Hilfe. 9. per spese di pronto soccorso. 13

14 Die Ausgaben gemäß dem Buchstaben e), Punkte 2 und 3, werden nur dann rückvergütet, wenn sie als direkte und ausschließliche Folgen von Unfällen im Sinne des Artikels 1, Absatz 2 entstehen und innerhalb eines Jahres ab dem Zeitpunkt des Unfalles getätigt werden. f) bis zu ,00 (zehntausend) Euro für die Rückvergütung von Zahnarztspesen als Folge von Unfällen und zwar für Arzthonorare, diagnostische Untersuchungen, Zahnersätze und Zahnprothesen. In Bezug auf die Versicherung gemäß der vorhergehenden Buchstaben e) und f) gilt folgendes: 1. die Versicherungsgesellschaft gewährt die Spesenrückvergütung bis zum vereinbarten versicherten Höchstbetrag, nach Heilung, abgesehen von den Bestimmungen laut Artikel 5, wenn der Versicherte entsprechende, dies rechtfertigende Dokumente vorlegt. Die Rückerstattung erfolgt unter Berücksichtigung einer Franchise von 80,00 (achtzig) Euro, inklusive Ticket, die zu Lasten des Versicherten bleibt; 2. die Unfallmeldung muss innerhalb des Termins und unter Einhaltung der entsprechenden Formalitäten, die in der Polizze vorgesehen sind, erfolgt sein (im Falle einer verspäteten Meldung werden diejenigen Spesen, die den Zeitraum vor der Unfallmeldung betreffen, nicht rückvergütet); 3. das Ansuchen um die Rückvergütung der oben genannten Spesen, ist zusammen mit den, die Ausgabe rechtfertigenden Dokumenten, gemäß oben, der Versicherungsgesellschaft innerhalb des 50. Tages (fünfzigsten Tages) ab dem Zeitpunkt, an dem die ärztliche Behandlung beendet ist, vorzulegen; Le spese di cui ai punti 2 e 3, lettera e), vengono risarcite solo se attribuibili direttamente ed esclusivamente all infortunio di cui all art. 1, c. 2, e a condizione che la spesa venga sostenuta entro un anno dall infortunio stesso. f) fino a ,00 (diecimila) euro per il rimborso di spese dentarie, per parcelle mediche, accertamenti diagnostici e protesi dentarie. Per la copertura assicurativa di cui ai precedenti punti e) e f) vale quanto segue: 1) il rimborso viene effettuato dalla compagnia assicuratrice agli aventi diritto a guarigione ultimata, salvo quanto previsto dall articolo 5, su presentazione da parte dell assicurato di documenti giustificativi fino al raggiungimento della somma assicurata massima pattuita. Il risarcimento viene effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di 80,00 euro (ottanta) incluso il ticket - a carico dell assicurato; 2) la denuncia dell infortunio deve essere fatta nei termini e nelle modalità previste dalla polizza (in caso di ritardata denuncia non vengono rimborsate le spese relative al periodo anteriore al giorno della denuncia stessa); 3) la domanda per il rimborso delle suddette spese, corredata dai documenti giustificativi di cui sopra, deve essere presentata alla compagnia assicuratrice, entro il 50esimo (cinquantesimo) giorno successivo a quello in cui sono terminati i trattamenti medici. Artikel 16 Articolo 16 Dauer des Vertrages und Wirksamkeit Durata del contratto ed operatività Die Dauer des gegenständlichen Vertrages beträgt 4 (vier) Jahre und währt von 0.00 Uhr des bis um Uhr des Die Versicherung ist 24 Stunden am Tag bzw. rund um die Uhr wirksam. Die Versicherungsparteien haben die Möglichkeit, den Vertrag vorzeitig zu kündigen und zwar nach dem zweiten Jahr, sofern sie wenigstens 6 Monate vor der jeweiligen jährlichen Fälligkeit eine entsprechende Mitteilung mittels eines eingeschriebenen Briefes mit Rückantwort an die andere Partei übermitteln. La durata del presente contratto è di 4 (quattro) anni, a decorrere dalle ore 00:00 del 01/09/2011 fino alle ore 24:00 del 31/08/2015. L assicurazione è operante 24 ore su 24. Le parti contraenti hanno facoltà di disdire anticipatamente il contratto dopo il secondo anno, almeno sei mesi prima di ogni scadenza annuale, dandone comunicazione all altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 14

15 IV. UNFALL IV. INFORTUNIO Artikel 17 Articolo 17 Versicherungsprämie Premio assicurativo Die Basisprämie für das Schuljahr, inklusive Nebenspesen und Taxen - mit der alle Schülerinnen und Schüler versichert sind - wird mit ,00 Euro veranschlagt. Das entspricht 5,00 (fünf) Euro für jede/n versicherten Schüler/in. Unabhängig von der wirklichen Anzahl der eingeschriebenen Schüler in jedem Schuljahr verpflichtet sich die Autonome Provinz Bozen zu Beginn eines jeden Schuljahres die vereinbarte Basisprämie zu einem Betrag, berechnet für (achtzigtausend) Schüler und Schülerinnen zu leisten. Im Laufe des Schuljahres erfolgt dann ein e- ventuell notwendiger Ausgleich der Prämie, wenn die effektive Anzahl der eingeschriebenen Schüler, das Ausmaß von (achtzigtausend) übersteigt. Die Autonome Provinz Bozen ist verpflichtet der Versicherungsgesellschaft die wirklich eingeschriebene Anzahl der Kinder/Schüler innerhalb 30. April eines jeden Schuljahres mitzuteilen. Bei Auflösung oder Endfälligkeit dieses Grundvertrages verfallen auch gleichzeitig alle Grundvereinbarungen. Il premio annuale base per anno scolastico, comprensivo delle spese accessorie e delle tasse con il quale vengono assicurati circa alunni/e viene preventivato in euro ,00. Ciò corrisponde a 5,00 (cinque euro) euro per ciascun alunno/a assicurato. Indipendentemente dal numero effettivo degli alunni iscritti per ciascun anno scolastico, la Provincia Autonoma di Bolzano anticipa all inizio di ogni anno scolastico, quale premio annuo minimo pattuito, un importo calcolato su un numero di (ottantamila) alunni/e. Nel corso dell anno scolastico si procederà all eventuale conguaglio del premio dovuto, qualora il numero effettivo degli alunni iscritti nei relativi anni scolastici superi il totale di (ottantamila). La Provincia Autonoma di Bolzano è tenuta a comunicare all impresa assicuratrice il numero effettivo dei bambini/alunni iscritti entro il 30. Aprile di ogni anno scolastico. Con la cessazione o la scadenza definitiva del presente contratto base, decadono contemporaneamente anche tutti gli accordi di base. Artikel 18 Articolo 18 Verspätete Bezahlung der Prämie Ritardato pagamento del premio In Abweichung der Bestimmungen gemäß Artikel 1901 des ZGB, bleibt die Versicherung auch im Fall einer verspäteten Bezahlung der Basisprämie aufrecht, bis der entsprechende Ausgabetitel durch die Provinz Bozen durchgeführt werden kann und zwar bis zu einem Zeitraum von höchstens 4 (vier) Monaten ab der vereinbarten Fälligkeit. In deroga alle disposizioni contenute nell articolo 1901 del c.c., l assicurazione opera anche in caso di ritardato pagamento del premio annuale base e cioè fino a quando non può essere liquidato il relativo titolo di spese della Provincia Autonoma di Bolzano e comunque fino ad un termine massimo di 4 (quattro) mesi dalla scadenza convenuta. Artikel 19 Articolo 19 Wirksamkeit des Vertrages Efficacia del contratto Die Versicherungsgesellschaft ist ab dem Zeitpunkt des Zuschlages der Vergabe und die Autonome Provinz Bozen ab Abschluss des Vertrages gebunden. La compagnia assicuratrice è vincolata fin dal momento dell aggiudicazione dell appalto e la Provincia Autonoma di Bolzano dalla stipula del contratto. 15

16 Artikel 20 Articolo 20 Gesetzesbestimmungen Norme di legge Für all jenes, was hier nicht anderweitig bestimmt ist, gelten die Gesetzesvorschriften. Per tutto ciò che nel presente contratto non viene altrimenti specificato, valgono le disposizioni di legge. Artikel 21 Articolo 21 Sprachgebrauch Uso della lingua Die Versicherungsgesellschaft hat ihren Auftrag in den beiden Sprachen Deutsch und Italienisch abzuwickeln. La compagnia assicurativa deve svolgere il proprio incarico in entrambe le lingue tedesco ed italiano. Artikel 22 Articolo 22 Gebühren und Steuern Tasse e imposte Alle Steuern, Gebühren, Beiträge, Stempelgebühren sowie andere aktuelle oder zukünftige Belastungen, die von der gegenständlichen Versicherung abhängen, gehen ausschließlich zu Lasten der Versicherungsgesellschaft, unbeschadet jener, die aufgrund der geltenden Gesetzgebung zu Lasten des Versicherten und seiner Anspruchsberechtigten gehen. Tutte le imposte, le tasse, i contributi, i diritti di bollo e gli altri oneri attuali o futuri per la presente assicurazione sono e saranno ad esclusivo carico della compagnia assicuratrice, fatti salvi quelli che in base alla vigente normativa sono a carico dell assicurato e suoi aventi diritto. Artikel 23 Articolo 23 Verpflichtung der Versicherungsgesellschaft jährlich Datenmaterial bezüglich der Risikotendenz zu liefern Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l andamento del rischio Innerhalb von 90 (neunzig) Tagen nach Ablauf eines Versicherungsjahres, und immer nach einfacher Anfrage, verpflichtet sich die Versicherungsgesellschaft dem Versicherungsnehmer Datenmaterial betreffend der Risikotendenz, im Besonderen die Beziehung Schadensfälle/Prämie des vorhergehenden Versicherungszeitraum zur Verfügung zu stellen. Dies erlaubt es dem Versicherungsnehmer die Ausschreibungen stichhaltiger vorzubereiten und den bietenden Versicherungsgesellschaften bei der Beteiligung an einer Ausschreibung, ihre Offerte auf technisch detaillierte Daten auszurichten. Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio, ed in qualsiasi momento a semplice richiesta, la Società si impegna a fornire al contraente i dati afferenti l andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri/premi riferito all esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al contraente di predisporre, con cognizione, le basi d asta ed alle società offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati. 16

17 Artikel 24 Articolo 24 Interpretation des Vertrages Interpretazione del contratto Es ist zwischen den Parteien vereinbart, dass im Falle von zweifelhafter Auslegung der Bestimmungen des Vertrages, die günstigste und extensiveste Auslegung für die Versicherungsnehmer/Versicherten der Versicherungvereinbarungen in Betracht gezogen und gegeben werden. Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al contraente/assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. Artikel 25 Versicherung ex Art ZGB Sobald der Versicherte entscheidet, vom Versicherungsvertrag Gebrauch zu machen, muss er eine ausdrückliche Einwilligung geben, die Rechte, die sich aus dem Versicherungsvertrag ergeben, in Anspruch zu nehmen (ex Art ZGB). Il CONTRAENTE Articolo 25 Assicurazione ex art c.c. L assicurato, nel momento in cui decida di avvalersi della presente polizza, dà espresso consenso al contraente ad esercitare i diritti derivanti dal contratto assicurativo ( ex art c.c.). Ai sensi e per gli effetti degli art e 1342 c.c., l assicurato dovrà dichiarare di aver letto e di approvare specificatamente la clausola ex art c.c. AIG Europe Limited Rapprensentanza Generale per l Italia 17

18 Oggetto: Tutela dei dati personali - Informativa ex art. 13 D. Lgs. n.196/2003 Con la presente, La informiamo sull uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i Le prodotti chiediamo, assicurativi di conseguenza, citati. di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (6). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (7) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati in Italia o all estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso Edizione marzo 2010

19 avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. Diritti dell interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9). Titolare del Trattamento Titolare del trattamento è AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'italia, Via della Chiusa n. 2 Milano, tel , fax Precisiamo che alcuni dati verranno trasmessi ai seguenti soggetti in qualità di responsabili del trattamento dati per l'area industriale: FDP S.r.l. Via Inverigo n.14 Milano, GESTAS (Gestioni Assicurative) S.r.l. Via Inverigo n.14 Milano, FILO DIRETTO S.p.A. Via Paracelso n.14/3 Agrate Brianza (MI), INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS s.r.l. (IDM SOLUTIONS) Vicolo D. Pantaleoni n. 4 Milano, MULTI SERASS S.r.l. Via Roncaglia n.13 Milano, I.G.S. S.r.l Via Ligabue n.2 Latina, INTER PARTNER ASSISTANCE S.rl.. Via Antonio Salandra n. 18 Roma, H.C.M. S.r.l. Via del Casale Cavallari n. 204 Roma, PREVINET S.p.A. Via Ferretto n. 1 Mogliano Veneto (TV), NEW SECURITY & CONSULTING Piazza Garibaldi, 29 Cassano D Adda (MI), AIG Travel Assist PO Box 2157 Shoreham by Sea BN43 9DH (UK), PUBLIMAIL S.A. Meudonstraat 60 Bruxelles, CALL & CALL Holding S.p.A. Via Cesare Cantù 5 Cinisello Balsamo (MI), WAVE SOLUTIONS S.r.l. Via Benaco 34/B Bedizzole (BS), RETAIL BANKING SERVICES S.r.l. Viale dell Industria 40 Roma, SETEFI Spa Viale G. Richard, Milano (MI), I.G.S. SRL Via del Lido Latina, ERM SpA Via San Gregorio Milano. Può rivolgersi per eventuali richieste di informazioni al Servizio Privacy presso la Direzione Generale di AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'italia. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all estero - come autonomi titolari (10): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale Edizione marzo 2010

20 rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle sottostanti caselle: SI NO Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della catena assicurativa - apponendo la Sua firma in calce: Luogo e data Cognome e nome (o denominazione) dell interessato (leggibili) (Codice fiscale ) Firma Eventuali altri interessati: Luogo e data Cognome e nome (o denominazione) dell interessato (leggibili) (Codice fiscale ) Firma Luogo e data Cognome e nome (o denominazione) dell interessato (leggibili) (Codice fiscale ) Firma Edizione marzo 2010

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