UNIPOL ASSICURAZIONI

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1 UNIPOL ASSICURAZIONI polizza MULTIRISCHI FIERE E MOSTRE PARTE A EDIZIONE 15/07/2006 INDICE Guida alla Polizza pag. 1 Nota informativa ISVAP pag. 2 Informativa Privacy pag. 3 Definizioni Comuni pag. 5 Condizioni Generali Comuni.. pag. 6 Incendio pag. 7 Furto pag. 12 Responsabilità Civile pag. 20 Sinistri pag. 26

2 UNIPOL ASSICURAZIONI POLIZZA CONVENZIONE SCOPO DELLA CONVENZIONE

3 UNIPOL ASSICURAZIONI

4 Guida alla lettura della sua polizza Gentile Cliente, La ringraziamo per aver scelto UNIPOL ASSICURAZIONI. La Sua polizza INFORTUNI è formata: dal presente libretto PARTE A, che riporta in modo dettagliato le condizioni che regolano il contratto di assicurazioni, la nota informativa e l informativa privacy; dalla PARTE B, con l indicazione di che cosa Lei ha scelto di assicurare e per quali somme, massimali e combinazioni; contiene le condizioni particolari ed aggiuntive che personalizzano la polizza e le Sue dichiarazioni sul rischio. La nota informativa. L informativa privacy. Le definizioni spiegano il significato dei principali termini utilizzati in polizza. Le condizioni generali di assicurazione stabiliscono, per ogni garanzia, quali sono i rischi assicurati e quali esclusi, come sono valutati i danni e le eventuali franchigie, che cosa fare in caso di sinistro. Si può scegliere di modificare le condizioni generali utilizzando le condizioni particolari, ad esempio includere una specifica garanzia. Le norme contrattuali comuni rappresentano norme di carattere amministrativo e giuridico, come ad esempio, il pagamento del premio e il tacito rinnovo della polizza. Per maggior chiarezza nei Suoi confronti, le condizioni che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a Suo carico sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziato, e sono da leggere con particolare attenzione. Sperando di esserci resi utili, ricordiamo che l Agente Unipol è a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

5 Nota Informativa Ramo Danni esclusa R.C.A Premessa La nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell art. 185 del D. Lgs. N. 209/05,Codice delle assicurazioni private, e a quelle impartite dall ISVAP, è consegnata al cliente prima della sottoscrizione del contratto di cui non costituisce parte integrante. Per maggiore chiarezza i contenuti che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a carico del Contraente o dell Assicurato sono stampati su fondo colorato, in questo modo evidenziato, e sono da leggere con particolare attenzione. Informazioni relative alla Società Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno assunte dalla Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Gruppo Assicurativo Unipol - con sede e Direzione Generale in Bologna Via Stalingrado Bologna - ITALIA, autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con D.M (G.U N. 15) e D.M (G.U N. 135). 1. Informazioni relative al contratto 1.1 Legislazione applicabile Il contratto sarà concluso con la Unipol Assicurazioni S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana. Per le assicurazioni non obbligatorie è facoltà delle parti scegliere una legislazione diversa salvo i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative vigenti in Italia. Anche per tali assicurazioni la Unipol propone comunque di scegliere la legislazione italiana. Per le assicurazioni obbligatorie prevalgono in ogni caso le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione Italiana. 1.2 Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società, indirizzandoli all ufficio Unipol Risponde, via Stalingrado, Bologna telefono 051/ , telefax 051/ , unipolrisponde@unipol.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui il Cliente e la Compagnia Assicuratrice Unipol concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l I- SVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso. 2. Informazioni relative ai sinistri In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato prontamente all Impresa indicando con precisione il luogo, il giorno, l ora dell evento e le cause che lo hanno determinato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. 3. Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all assicurato o ha promosso contro di questo l azione. La nota informativa viene consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del contratto e non costituisce contenuto dello stesso, né sostituisce in alcun caso le Condizioni di Assicurazione che il Cliente è invitato a leggere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo alle Agenzie tutti i chiarimenti necessari.

6 Nota Informativa Informativa sull uso dei Suoi dati personali per finalità assicurative e sui Suoi diritti (Art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Al fine di fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano alcuni dei quali ci devono essere forniti per obbligo di legge (2) da Lei o da altri soggetti (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Qualora i Suoi dati personali siano di natura sensibile (4), il trattamento è ammesso, solo dopo Suo espresso consenso, dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per la finalità sopra indicata, i dati possono o devono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano in Italia o all estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta catena assicurativa (5). I Suoi dati personali ed identificativi confluiranno in una Anagrafica Clienti del Gruppo Unipol. Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (6) dalla nostra Società titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da incaricati e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento della specifica finalità assicurativa, salvo Lei non abbia conferito esplicito consenso all utilizzo degli stessi per finalità commerciali; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia operanti talvolta anche all estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa 7); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Diritti dell interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli Titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società ed i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento(8). Per l esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può consultare il sito internet oppure rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso Unipol Assicurazioni S.p.A. Via Stalingrado Bologna (BO) Fax: 051/ e- mail: privacy@unipol.it. N O T E (1) La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per la predisposizione o stipulazione di polizze assicurative e la raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistico-tariffarie. (2) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. (3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici, per i quali si rinvia alla nota n. 5. (4) Cioè i dati di cui all art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali. (5) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell invito); autofficine (indicate nell invito); centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel con -

7 tratto), clinica convenzionata (scelta dall interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicati sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicate negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; investigatori ed accertatori autorizzati; società di recupero crediti; società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici Via della Frezza n ROMA) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all esercizio dell attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell industria assicurativa rispetto alle frodi; organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati quali assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito (Via Giovanni Bettolo, 12 - Roma), per lo studio dei rischi cauzione e dei rischi credito; assicurazioni furto: ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori; assicurazioni incendio: Pool Italiano per l Assicurazione dei Rischi Atomici (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), cessato il 31 dicembre 2001 e quindi operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione e/o retrocessione dei rischi atomici; assicurazioni r.c. generale: Pool per l Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto e gli altri aventi diritto ai sensi della Convenzione per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c.ar.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le carte verdi emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa; assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d Italia, 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei soli im - pegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC Sindacato Italiano Corpi (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione; CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137; nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del de - creto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all art. 226 cod. strad., gestisce l Archivio nazionale dei veicoli e l Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CON- SOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 Roma), INPDAI (Viale delle Provincie, Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l assicurato); Magistratura; Forze dell ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile per il riscontro agli interessati indicato nell informativa oppure consultando il sito internet (6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l operazione di diffusione di dati. (7) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella cosiddetta catena assicurativa con funzione organizzativa. (8) Tali diritti sono previsti o disciplinati dagli artt del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l integrazione occorre vantare un interesse. L opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l opposizione presuppone un motivo legittimo. Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

8 DEFINIZIONI COMUNI I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza e comuni a tutti i Settori, significano: ASSICURATO La persona nel cui interesse è stipulata la polizza. COMPAGNIA Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. CONTRAENTE La persona che stipula la polizza. FRANCHIGIA Parte del danno indennizzabile a termini di polizza che resta a carico dell Assicurato. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. POLIZZA Il contratto di assicurazione. PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia. REGOLA PROPORZIONALE Norma che si applica quando l assicurazione, al momento del sinistro, copre solo una parte del valore delle cose assicurate e per cui la Compagnia risponde dei danni in proporzione alla parte suddetta (art del Codice Civile). RISCHIO La probabilità del verificarsi del sinistro. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista la garanzia assicurativa in polizza. SCOPERTO Percentuale del danno indennizzabile a termini di polizza che rimane a carico dell Assicurato. VALORE INTERO Forma di assicurazione che copre l intero valore delle cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale. CONDIZIONI GENERALI COMUNI 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCO STANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORREN- ZADELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio, o la prima rata di premio, sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Compagnia. 3 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente e/o l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell Assicurato ai sensi dell art.1897 del Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Compagnia può recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimbor-

9 sa la parte del premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Compagnia, non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa a valersi della facoltà di recesso. 7 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. 8 FORO COMPETENTE INCENDIO DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano: Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. 9 LIMITI TERRITORIALI Le assicurazioni valgono per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. LOCALI I locali di proprietà o in locazione, posti nell ubicazione specificata in polizza PARTE B, adibiti all attività dichiarata, costituenti un intero fabbricato o parte di esso,. Sono comprese: opere di fondazione od interrate, finiture, parquet, tappezzerie, moquette, infissi, soppalchi, recinzioni, cancelli, serrande, ascensori, montacarichi, opere ed impianti di pertinenza dei locali ed altre considerate immobili per natura o destinazione, escluse insegne e tutto quanto rientrante nelle definizioni di CONTE- NUTO CONTENUTO mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (esclusi ascensori, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.), scale mobili, rivestimenti, allestimenti soffittature, soppalchi ed opere in genere effettuate dal locatario sul fabbricato tenuto in locazione, apparecchiature si segnalazione, di illuminazione ed apparecchiature per la comunicazione, d altri impianti utilizzati per la manifestazione specificata in PARTE B. Sono, inoltre, compresi: Macchinari, attrezzature, mobilio, arredamento, anche d ufficio, oggetti di cancelleria, macchine per ufficio anche elettroniche,merci, prodotti esposti (quand'anche costituiti da veicoli, iscritti o no al P.R.A), scorte di materiali di consumo imballaggi anche combustibili (ivi compresi imballaggi in materia plastica espansa od alveolare), fino alla concorrenza di 3.000,00) ed infiammabili fino al 30% del valore delle merci coesistenti. Ed ancora, archivi, documenti, registri, nastri, disegni, modelli, stampi, microfilm, fotocolor e cliché nonché schede, dischi, nastri o altri supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche (compresi i programmi di licenza d'uso che l'assicurato utilizza su contratto col relativo fornitore.) INCOMBUSTIBILI Sostanze che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. INFIAMMABILI Merci e sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55 C compresi ossigeno e gas combustibili, nonché merci e sostanze che a contatto con l acqua o l aria umida sviluppano ossigeno o gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre Allegato V. INCENDIO Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. ESPLOSIONE Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. IMPLOSIONE Repentino cedimento di contenitori o corpi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna. SCOPPIO Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d ariete non sono considerati scoppio. BANG SONICO Onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.

10 ATTI DI TERRORISMO Si considera atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa. GARANZIA BASE Rischi Assicurati Rischi Esclusi 1.1 RISCHI ASSICURATI La Compagnia, nella forma a Valore Intero, purché non diversamente previsto dalle singole garanzie, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: a) Incendio b) Fulmine, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, c) Esplosione, implosione, scoppio Con esclusione dei danni: da ordigni esplosivi; a macchine o impianti in cui si sono verificati, se originati da usura, corrosione o difetti del materiale. d) Acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere. Con esclusione dei danni: da traboccamenti, rigurgiti, rotture di fognature; a merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm.12 dal suolo; da rottura degli impianti automatici di estinzione. e) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. f) Eventi sociopolitici e dolosi (danni da incendio e non) Scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi con esclusione dei danni arrecati a seguito di furto o tentato furto assicurabili al settore furto. La garanzia è prestata con lo scoperto del 10%, con il minimo di 250,00 per ogni sinistro. In nessun caso la Compagnia indennizzerà importo superiore al 70% della somma assicurata alle rispettive partite. g) Eventi atmosferici Grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d aria, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non. Acqua penetrata all interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopraddetti. Con esclusione dei danni: a vetrate, lucernari, tettoie; agli autoveicoli all aperto; da infiltrazione, umidità, stillicidio; da acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione; da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; da sovraccarico di neve; da allagamenti, slavine, frane e mareggiate. La garanzia è prestata con la franchigia di 250,00. In nessun caso la Compagnia indennizzerà importo superiore al 70% della somma assicurata alle rispettive partite. Sono inoltre in garanzia: h) Colpa grave I danni derivati degli eventi garantiti dal presente settore INCENDIO determinati da colpa grave dell'assicurato e del Contraente. i) Guasti arrecati dai soccorritori allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti. l) Danni consequenziali I danni materiali conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione o scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essere causati da: - sviluppo di fumi, gas, vapori; mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica; mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; collaggio o fuoriuscita di liquidi m) Spese di demolizione, sgombero e trasporto Le spese sostenute a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del settore INCENDIO per: demolire, sgomberare e trasportare a discarica i residui del sinistro; rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata alla voce CONTENUTO ed in eccedenza alla somma stessa, con il limite massimo di ,00 per sinistro. 1.2 RISCHI ESCLUSI Sono esclusi i danni:

11 a) Causati da atti di guerra e di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) di smarrimento, furto o tentato furto delle cose assicurate; d) subiti dalle merci in refrigerazione per difetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione; e) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto; f) da gelo; g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; h) causati con dolo dell'assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci responsabilità illimitata. 1.3 LOCALI IN LOCAZIONE La Compagnia, nei casi di responsabilità dell Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le norme di legge, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altro evento garantito dal Settore IN- CENDIO, ai locali dell attività dichiarata tenuti in locazione dall Assicurato. 1.4 BUONA FEDE Premesso che le circostanze considerate ai fini della valutazione del rischio sono quelle riportate nella DESCRIZIONE DEL RISCHIO e nelle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE-ASSICU- RATO della PARTE B di polizza, le inesatte o incomplete dichiarazioni rese in buona fede dal Contraente di una circostanza aggravante il rischio, sia all atto della stipulazione della presente polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all indennizzo dei danni. Resta inteso che Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. 1.5 RINUNCIA ALLA RIVALSA di La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti dell'organizzatore della manifestazione. 2. GARANZIE FACOLTATIVE La singola garanzia è operante solo se la somma assicurata è indicata nella facciata della PARTE B di polizza. 2.1 RICORSO TERZI La Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini del presente settore INCENDIO. dell utilizzo di beni nonché di attività industriali commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L assicurazione non comprende i danni: - a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate. - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua e del suolo: Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell art del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime. L Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l art.1917 del Codice Civile. 3. GARANZIE PARTICOLARI 77 ENTI ALL'APERTO In deroga alle Dichiarazioni del contraente/assicurato, richiamante nella PARTE B di polizza, la garanzia è operante anche quando le cose assicurate sono poste all'aperto oppure sottotetto di stands, tettoie e/o fabbricati comunque costruiti. Relativamente alla Garanzia Base Rischi Assicurati, punto 1.1.lett.g), Eventi atmosferici s'intende operante una franchigia pari a 1.500, PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

12 L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regol proporzionale di cui al punto 1.7 SINISTRI 232 ATTI DI TERRORISMO A parziale deroga dell art.1.2 lett. a) Rischi Esclusi la Compagnia indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da atti di terrorismo. Sono esclusi i danni: da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari; derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni. La garanzia è prestata con lo scoperto del 20% con il minimo di 250,00. In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per anno assicurativo, importo superiore al 25% della somma assicurata alle rispettive partite. FURTO DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano: LOCALI I locali di proprietà o in locazione, posti nell ubicazione specificata in polizza PARTE B, adibiti all attività dichiarata, costituenti un intero fabbricato o parte di esso,. CONTENUTO Macchinari ed Attrezzature, merci, prodotti esposti (quand'anche costituiti da veicoli iscritti a PRA.), imballaggi,scorte e materiali di consumo, mobilio ed arredamento, anche d'ufficio, oggetti di cancelleria, macchine per ufficio, oggetti, anche elettroniche, (compresi elaboratori). Sono Esclusi denaro valori bollari, carte valori, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante valore, oggetti di metallo prezioso e pietre preziose, sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti. RAPINA Sottrazione di cose, mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse. SCASSO Forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate. EVENTI SOCIOPOLITICI Scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato. EVENTI ATMOSFERICI Uragani, bufere, trombe d aria, grandine, neve. GARANZIA BASE Rischi Assicurati / Rischi Esclusi 1. RISCHI ASSICURATI La Compagnia, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma a Valore Intero, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, derivanti da: a) Furto delle cose assicurate, a condizione che l autore del furto abbia asportato le cose custodite nei locali che le contengono e indicati nella PARTE B di polizza: - a seguito di scasso dei sistemi o dei mezzi di chiusura esterni, sfondamento delle pareti, del tetto - di soffitti, di pavimenti, di superfici di vetro o di materiale sintetico (policarbonato); - in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi e con scasso dei dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti di soffitti, di pavimenti, di superfici di vetro o di materiale sintetico (policarbonato); - mediante l impiego di attrezzi o di particolare agilità personale qualora le aperture si trovino oltre 4 (quattro) metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria; b) Rapina avvenuta nei locali indicati in polizza, quand anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall esterno e siano costrette a recarsi nei locali. c) Guasti cagionati dai ladri nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli: alle cose assicurate (esclusi i valori); ai locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi infissi senza l applicazione di eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza; - ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei locali,senza l'applicazione di eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza. La Garanzia è prestata entro i limiti della somma assicurata alla partita CONTENUTO. d) Atti vandalici cagionati dai ladri alle cose assicurate nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli, entro i limiti della somma assicurata alla partita CONTENU- TO., purché le modalità La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 250,00 per ogni sinistro. e) Furto e rapina commessi in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici

13 La garanzia è prestata entro il limite della somma assicurata alla partita 1) CONTENUTO e con la franchigia di 250,00 per ogni sinistro. 1.2 RISCHI ESCLUSI Sono esclusi i danni: a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata, dell Assicurato, delle persone con loro conviventi o delle quali civilmente rispondono -- nonché delle persone incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate; b) causati da incendio, esplosione e scoppio provocati dall autore del furto o della rapina; a) da furto avvenuto quando i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 30 giorni consecutivi; c) causati da sommosse, guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; d) causati da esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; e) indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso non riguardanti la materialità delle cose assicurate; f) ai veicoli a motore (esclusi quelli in vendita e/o in riparazione); g) di smarrimento o ammanco; h) derivati da furto con destrezza; l) derivati da truffa; 1.3 CONCOMITANZA DI SCOPERTI E FRAN- CHIGIE In caso di sinistro, qualora siano contemporaneamente operanti scoperto e franchigia, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto prevista in polizza col minimo dell importo previsto per la franchigia. In caso di concomitanza di due o più degli scoperti previsti in polizza, si applicherà un unico scoperto equivalente alla loro somma col massimo, però, del 30% elevato al 50% se è operante lo scoperto previsto dalla Condizione Particolare 2 Mezzi di chiusura dei locali. Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata quale importo minimo non indennizzabile. La singola garanzia è operante solo se la somma assicurata In caso di assicurazione presso diversi assicuratori, il calcolo dell'indennità verrà effettuato ai sensi dell'art del Codice Civile senza tenere conto dello scoperto e della franchigia che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato. 2. CONDIZIONI PARTICOLARI Condizioni valide se richiamate nella facciata della Parte B di polizza 2) MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI A parziale deroga del primo alinea della lettera a) dell art. 1.1 Rischi assicurati della Garanzia Base, l assicurazione è prestata a condizione che ogni apertura verso l esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura: -serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno; - inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq. -In caso di sinistro, qualora per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra convenuti, ma comunque ricorrano almeno i casi previsti dall articolo prima derogato, la Compagnia corrisponderà all Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto. Se detto scoperto fosse operante in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà considerata minimo assoluto. 78 ENTI ALL'APERTO In deroga alle Dichiarazioni del contraente/assicurato, richiamante nella PARTE B di polizza, le garanzie sono operanti anche quando le cose assicurate sono poste all'aperto oppure sottotetto di stands, tettoie e/o fabbricati comunque costruiti senza protezione alcuna. In deroga alla Garanzia Base Rischi Assicurati, punto 1.1.lett.a), sono compresi i furti commessi in qualsiasi modo, durante le ore di chiusura della manifestazione a condizione che vi sia sorveglianza continua nell'ambito della manifestazione stessa. La presente estensione è prestata con scoperto del 20% con un minimo non indennizzabile per sinistro di 250, PRIMO RISCHIO ASSOLUTO L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui al punto 1.7 SINISTRI.

14 96 SCOPERTO CON IMPORTO MINIMO NON INDENNIZZABILE In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto del 10% col minimo non indennizzabile di 250, IMPIANTO DI ALLARME Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto del tipo volumetrico e/o perimetrale e dotato almeno dei seguenti requisiti di base: a) n 1 centralina auto protetta; b) n 2 sirene auto alimentate e auto protette, di cui una posta all esterno dei locali e l altra all interno; c) un'alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme. Il Contraente/Assicurato si obbliga: d) ad inserire il sistema d allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi; e) a mantenere invariato ed efficiente l impianto stesso; f) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione il Contraente/ Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Compagnia concordando le misure del caso. Qualora l impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato (o chi per essoi non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Compagnia corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto, che rimarrà a carico dell'assicurato stesso. Nel caso in cui detto scoperto del 25%, sia operante in concomitanza con una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto. 203 IMPIANTO DI ALLARME CON REGISTRA- TORE E TRASMISSIONE A DISTANZA DI EVENTI Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato da Ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti di base: a) n 1 centralina auto protetta; b) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia un autonomia di almeno 12 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme; c) registratore di eventi (di controllo); d) trasmissione distanza degli allarmi tramite linea telefonica cellulare e/o ponte radio; Il Contraente/Assicurato si obbliga: e) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi; f) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso; g) a presentare su richiesta della Compagnia, Certificato di manutenzione redatto almeno una volata l'anno, comprovante che l'impianto è tenuto in perfetta efficienza; h) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione il Contraente/ Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Compagnia concordando le misure del caso. Qualora l impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, la Compagnia corrisponderà la somma indennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del 25% di scoperto, che rimarrà a carico dell'assicurato stesso. Nel caso in cui detto scoperto del 25%, sia operante in concomitanza con una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

15 RESPONSABILITÀ CIVILE 1. GARANZIA BASE 1.1 RISCHI ASSICURATI a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) La Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose (sia gli oggetti materiali che gli animali), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all attività descritta in polizza. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Nell assicurazione R.C.T. si comprendono inoltre le seguenti garanzie: a.1) Fabbricati La garanzia comprende i danni connessi alla proprietà e/o conduzione dei locali, delle strutture fisse (stand, chioschi) comprese le attrezzature, nei quali si svolge la manifestazione denominata in polizza. a.2) La garanzia comprende i danni provocati dall'assicurato o da chi per esso, durante l'esecuzione di lavori di installazione, preparazione, montaggio, allestimento, smontaggio, necessari allo svolgimento della manifestazione denominata in polizza. Qualora i suddetti lavori siano appaltati ad imprese, la garanzia opera a favore dell'assicurato quale committente dei lavori. a.3) Danni derivanti dallo smercio dei prodotti L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria, venduti o consegnati nell'ambito della manifestazione descritta in polizza, per i quali l assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna, comunque non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. a.4) Danni a mezzi sotto carico o scarico La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. La garanzia è prestata con la franchigia di 120,00 per ogni mezzo danneggiato. b) Assicurazione Responsabilità Civile verso Dipendenti (R.C.O. - R.C.I.): soggetti all assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.). La Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: b.1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n (rivalsa I.N.A.I.L e maggiordanno) e successive modifiche ed integrazioni. Per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all attività per la quale è prestata l assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n 38 del 23/2/2000. La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all Assicurato le somme richieste dalla I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l azione di regresso dall I.N.A.I.L. e quest ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti; b.2) ai sensi del Codice Civile nonché del D.L 626 del 19/9/1994 e successive modifiche ed integrazioni A titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n 1124, cagionati alle persone di cui al precedente comma b.1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia di 2.500,00 per ogni persona infortunata. L assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge. b.3) buona fede I.N.A.I.L. L assicurazione di Responsabilità Civile verso Dipendenti soggetti all assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempre che ciò non derivi da comportamento doloso. c) Rivalsa I.N.P.S. Tanto l assicurazione R.C.T. quanto l assicura-

16 zione R.C.O./R.C.I. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall I.N.P.S. ai sensi dell art.14 della Legge 12 giugno 1984, n.222. d) Equiparazione ai dipendenti. Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.I. di cui all art. b), sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall Assicurato, i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all attività per la quale è prestata l assicurazione. Limitatamente alla sola rivalsa I.N.A.I.L. La garanzia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, ai soci aventi qualifica di legali rappresentanti, ai titolari e ai loro familiari, purché addetti all attività per la quale è prestata l assicurazione. e) Lavoro interinale L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato per danni cagionati e/o subiti da prestatori di lavoro temporaneo non dipendenti dell Assicurato ma assunti da un impresa fornitrice, che prestano, per conto dell Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n 196 del 24/6/1997 (e successive modifiche e/o integrazioni). f) Errato trattamento dei dati personali L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi della Legge n. 675 del 31/12/1996 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. g) Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa Premesso che l Assicurato può avvalersi nell ambito della propria attività di persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) si precisa che la garanzia di polizza comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone. Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l assicurazione si intende prestata nell ambito della garanzia R.C.O., sempreché la stessa sia operante. La garanzia è valida a condizione che il suddetto rapporto di collaborazione risulti da regolare contratto RISCHI ESCLUSI Non sono considerati terzi ai fini dell assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l Assicurato sia una persona giuridica, il legale rappresentante, l amministratore, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) tutti coloro che, indipendentemente dall esistenza di un qualsiasi rapporto con l Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l assicurazione. L assicurazione R.C.T./R.C.O.-R.C.I. non comprende i danni: d) derivanti dalla detenzione o dall impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o con radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; e) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, da asbesto, amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l asbesto o l amianto; f) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; g) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio. L assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni: h) da furto; i) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato e da lui detenute; l) di cui l Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; m) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, e che comunque non abbia compiuto il 16 anno di età; n) da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; o) a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; p) alle cose in costruzione o a quelle sulle quali si eseguono i lavori; q) cagionati da cose o prodotti in genere dopo la consegna a terzi, salvo il disposto della lett. a.3) Danni derivanti dallo smercio dei prodotti - dell art. 1.1 Rischi assicurati - della Garanzia Base; r) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell atmosfera,esalazioni fumogene e gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d acqua; alterazio-

17 ne od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell esercizio della propria attività; i) da furto; l) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato e da lui detenute; 1.3 MASSIMO RISARCIMENTO In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O. - R.C.I., la Compagnia non risarcirà somme complessivamente superiori all importo del massimale indicato nel frontespizio della PARTE B di polizza. 1.4 PLURALITÀ DI ASSICURATI Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro. SINISTRI 1.1 NORME DEI SETTORI INCENDIO E FURTO 1.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In primo luogo in caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; b) fare denuncia agli organi di polizia o all Autorità Giudiziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardano il settore FURTO; c) conservare le tracce ed i residui del sinistro, senza avere diritto ad indennità per tale titolo; d) darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Compagnia entro 3 giorni (immediatamente per iscritto in caso di sinistro grave); la riparazione può essere iniziata dopo aver dato l avviso, però lo stato delle cose, prima dell ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, non può venire modificato che nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità. Se tale ispezione per qualsiasi motivo non avvenisse entro otto giorni dall avviso del sinistro, il Contraente o l Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso; e) fornire alla Compagnia entro i 5 giorni successivi: l elenco delle cose colpite da sinistro con l indicazione del rispettivo valore, specificando le circostanze dell evento; la copia dell eventuale denuncia fatta alle Autorità; f) denunciare inoltre tempestivamente la distruzione o sottrazione di titoli di credito, purché garantiti, anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento. Successivamente, a richiesta tanto della Compagnia che dei Periti, il Contraente o l Assicurato deve: g) mettere a disposizione tutti i documenti o i mezzi di prova dell esistenza, qualità, valore delle cose assicurate, nonché dell avvenimento e dell entità del danno. h) presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità pubblica in relazione al sinistro. 1.2 INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI SAL- VATAGGIO O DI AVVISIO Il contraente o l'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso o di salvataggio perde il diritto all'indennità. Se il Contraente o l'assicurato omette colposamente di adempire tale obbligo, la Compagnia ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 1.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara sottratte o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, manomette le tracce e i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo. 1.4 RECUPERO DELLE COSE RUBATE O RA- PINATE Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla Compagnia. In ogni caso l Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Compagnia dell indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima dell indennizzo del danno, la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle

18 cose rubate o rapinate in conseguenza del sinistro. 1.5 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Compagnia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti: b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. 1.6 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI La determinazione dei danni viene eseguita secondo le norme seguenti: a) SETTORE INCENDIO a.1) per i danni ai locali si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle soltanto danneggiate, dedotto il valore ricavabile dai residui; a.2) per i danni al contenuto si stima l'ammontare del danno deducendo dal delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario. 1. NORME DEI SETTORI INCENDIO, FURTO, VETRI - CRISTALLI, INSEGNE, ELETTRONICA apparecchiature elettriche ed elettroniche, si stima l importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, delle cose danneggiate, al momento del sinistro). Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui ed i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori del territorio dello Stato Italiano. Sono escluse dall indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, aerei o con mezzi di trasporto diversi dal normale, salvo quanto previsto all art. 1.1 lett. h) del settore ELETTRONICA. Resta convenuto che: in nessuno dei casi di cui ai punti a.1) e a.2) potrà essere indennizzato importo superiore aldoppio del relativo valore effettivo, determinato al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause; il pagamento della differenza tra l indennizzo, calcolato in base alle condizioni di polizza, e il valore effettivo di cui sopra, è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Compagnia, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell atto di iquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; a.3) per i danni a merci e prodotti si stima l ammontare del danno deducendo, dal valore delle cose assicurate, il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all erario; a.4) per le ricette delle farmacie, qualora l Assicurato non sia in grado di dimostrare il valore delle ricette danneggiate oppure non sia possibile la duplicazione o la ricostruzione del titolo di credito da esse rappresentato, si stima il valore medio giornaliero degli importi pagati dai competenti uffici all Assicurato per le ricette del mese precedente e del mese successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro. Il valore al momento del sinistro si determina attribuendo ad ogni giorno compreso tra l ultimo prelievo e/o consegna delle ricette ai competenti Uffici e quello del sinistro, il valore medio come sopra stimato. Alla somma così ottenuta vanno apportati eventuali aggiustamenti per tenere conto della tendenza generale dell attività e di ogni altro fattore, interno od esterno, che abbia influenzato l attività dell Assicurato sia prima che dopo il sinistro. b) Settori FURTO, VETRI - CRISTALLI - INSE- GNE (secondo il valore a nuovo solo se operante l adeguamento automatico) b.1) per i danni al contenuto e/o ai vetri -

19 cristalli - insegne, l ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore delle cose assicurate al momento del sinistro ed il valore di ciò che rimane dopo il sinistro stesso; b.2) qualora sia operante l adeguamento automatico di cui all art. 10 delle Condizioni Generali Comuni, esclusivamente per macchinari / attrezzature / arredamento / macchine per ufficio / vetri / cristalli / insegne, il valore al momento del sinistro è dato dal costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, con il massimo del doppio del relativo valore determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi od altre cause. Il pagamento della differenza tra l indennizzo, calcolato in base alle condizioni del presente punto b.2), e il valore effettivo di cui al punto b.1), è eseguito entro 30 giorni da quando è avvenuto il rimpiazzo delle cose danneggiate e sempre che ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; b.3) per i titoli di credito: salvo diversa pattuizione la Compagnia non pagherà l importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze; l Assicurato deve restituire alla Compagnia l indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli di credito siano divenuti inefficaci; b.4) per gli effetti cambiari: l assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l esercizio dell azione cambiaria; il loro valore è dato dalla somma da essi portata; b.5) per la garanzia Infedeltà dei dipendenti : l assicurazione non obbliga la Compagnia se l Assicurato addiviene, senza il consenso della stessa, a transazioni col dipendente infedele o con chi per esso; b.6) per le ricette delle farmacie, valgono le norme di cui al precedente punto a.4). DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSI- CURATO riportate sul retro della PARTE B di polizza risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (art del Codice Civile). Se però la suddetta eccedenza risulta: inferiore o uguale al 15%, la Compagnia rinuncia all applicazione della regola proporzionale; superiore al 15%, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato aumentato di detta percentuale e quello risultante al momento del sinistro. La percentuale sopra indicata viene ridotta al 5% in caso di rinuncia all adeguamento automatico di cui all art. 10 delle Condizioni Generali Comuni. Il presente articolo non si applica quando l assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

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