SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Venerdì, 6 marzo 2015 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Venerdì, 6 marzo 2015 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI"

Transcript

1 SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 54 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 6 marzo 2015 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE DIREZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA ARENULA - LIBRERIA DELLO STATO ROMA PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it SOMMARIO LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n (15G00036) Pag. 1 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23. Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n (15G00037) Pag. 27 Ministero dell economia e delle finanze DECRETO 3 ottobre 2014, n Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari. (15G00033) Pag. 36 DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio Concessione di onorificenze dell Ordine della «Stella d Italia» nei gradi di Grande Ufficiale. (15A01637) Pag. 40 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio Concessione di onorificenze dell Ordine della «Stella d Italia» nei gradi di Commendatore. (15A01638) Pag. 41 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio Concessione di onorificenze dell Ordine della «Stella d Italia» nei gradi di Ufficiale. (15A01639) Pag. 42

2 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio Concessione di onorificenze dell Ordine della «Stella d Italia» nei gradi di Cavaliere. (15A01640) Pag. 43 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio Scioglimento del consiglio comunale di Santa Vittoria in Matenano e nomina del commissario straordinario. (15A01613) Pag. 46 DECRETO 24 febbraio Scioglimento del consiglio comunale di Fermo e nomina del commissario straordinario. (15A01609) Pag. 46 DECRETO 24 febbraio Scioglimento del consiglio comunale di Bisenti e nomina del commissario straordinario. (15A01610) Pag. 47 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 17 febbraio Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell acqua minerale «Vallechiara», in comune di Altare. (15A01632) Pag. 56 DECRETO 17 febbraio Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell acqua minerale «Preziosa», in comune di Stresa. (15A01635) Pag. 56 DECRETO 17 febbraio Variazione della denominazione della sorgente dell acqua minerale «Lauretana», in comune di Graglia. (15A01636) Pag. 57 DECRETO 29 gennaio Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Fondo nazionale di sostegno per l accesso alle abitazioni in locazione - Riparto disponibilità anno 2015 (100 milioni di euro). (15A01603)... Pag. 57 DECRETO 4 febbraio Ministero dell economia e delle finanze Integrazione del decreto 24 maggio 2012, concernente disposizioni di attuazione dell articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. (15A01615) Pag. 48 DECRETO 7 gennaio Ministero della salute Revisione delle patenti di abilitazione per l impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre (15A01606) Pag. 50 DECRETO 10 febbraio Revoca, su rinuncia, dell autorizzazione del prodotto fitosanitario «Bromotril FE». (15A01633) Pag. 51 DECRETO 10 febbraio Autorizzazione all immissione in commercio del prodotto fitosanitario DIMIX. (15A01643). Pag. 52 DECRETO 13 febbraio Rinnovo del riconoscimento della Società Rina Services S.p.A., di Genova quale organismo notificato, abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all impiego dei componenti di interoperabilità di cui all allegato IV, nonché la procedura di verifica CE di cui all allegato VI del decreto legislativo 191/2010 e s.m.i. con riferimento ai sottosistemi di cui all allegato II del decreto medesimo. (15A01634)... Pag. 61 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DECRETO 10 dicembre Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre (15A01601) Pag. 62 DECRETO 24 dicembre Modifica del decreto 10 dicembre 2014, recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre (15A01696) Pag. 83 II

3 DECRETO 24 dicembre Ministero dello sviluppo economico Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa agricola Terre di Piemonte siglabile Terre di Piemonte s.a. coop.», in Grugliasco e nomina del commissario liquidatore. (15A01604) Pag. 83 DECRETO 24 dicembre Liquidazione coatta amministrativa della «Casainsieme Lav. Enti Locali Soc. cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (15A01722) Pag. 84 DECRETO 24 dicembre Liquidazione coatta amministrativa della «CONSUL Coop S.C.AR.L.», in Sant Albano Stura e nomina del commissario liquidatore. (15A01723) Pag. 85 DECRETO 26 gennaio Liquidazione coatta amministrativa della «Gruppo Vita Serena società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (15A01605) Pag. 85 DECRETO 26 gennaio Liquidazione coatta amministrativa della «Glass e Management Italia Società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (15A01724) Pag. 86 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ Banca d Italia PROVVEDIMENTO 2 marzo Designazione, ai sensi del decreto legislativo n. 210/2001 della procedura di liquidazione del «Servizio di Collateral Management» (X- COM). (15A01727) Pag. 87 Banca d Italia - Consob PROVVEDIMENTO 24 febbraio Modifiche al provvedimento 22 febbraio 2008, recante: «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione». (15A01608).. Pag. 87 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI Agenzia italiana del farmaco Autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cartexan». (15A01550) Pag. 89 Autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Folicom». (15A01551) Pag. 90 Autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopidogrel e Acido Acetilsalicilico Billev». (15A01552) Pag. 90 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fenobarbitale Sodico S.A.L.F.». (15A01553) Pag. 92 Autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benactivdol Gola» (15A01554) Pag. 93 Autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tredimin» (15A01555) Pag. 94 Autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Izinova». (15A01597) Pag. 94 Autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bronchodual Tosse». (15A01598) Pag. 95 Autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enantyum» (15A01599) Pag. 95 Autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bronchodual sedativo e fluidificante». (15A01611) Pag. 97 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fenobarbitale Sodico Hospira». (15A01612) Pag. 97 Annullamento parziale e rettifica della determina V&A n del 20 novembre 2014 di proroga smaltimento scorte, relativo al medicinale per uso umano «Acetilcisteina Hexal». (15A01725)..... Pag. 98 Corte suprema di cassazione Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (15A01757) Pag. 99 III

4 Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Istituzione del Consolato onorario in Innsbruck (Austria) (15A01584) Pag. 99 Rilascio di exequatur (15A01585) Pag. 99 Rilascio di exequatur (15A01586) Pag. 99 Rilascio di exequatur (15A01587) Pag. 99 Ministero dell economia e delle finanze Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 febbraio 2015 (15A01732) Pag. 99 Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 febbraio 2015 (15A01733) Pag. 100 Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 febbraio 2015 (15A01734) Pag. 100 Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 febbraio 2015 (15A01735) Pag. 101 Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 febbraio 2015 (15A01736) Pag. 101 Ministero della salute Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Trimethosulfa Orale». (15A01592) Pag. 102 Autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tylogran 1000 mg/g» granulato per somministrazione in acqua da bere/latte per bovini (vitelli), suini, polli e tacchini. (15A01593) Pag. 102 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Quiflor S 100 mg/ml». (15A01607) Pag. 103 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zuritol 25 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per polli». (15A01726) Pag. 103 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Erogazione del contributo erariale previsto dall articolo 23 della legge 27 febbraio 2004, n. 47 destinato alla copertura degli oneri connessi col rinnovo del C.C.N.L. 2002/03 degli addetti al settore del trasporto pubblico locale delle aziende attive esclusivamente nei territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. Anno (15A01641) Pag. 103 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Marche» (15A01614) Pag. 103 Ministero dello sviluppo economico Accreditamento per l esercizio definitivo per l attività di Agenzia per le imprese, della «Agenzia nazionale per le imprese dei professionisti s.r.l. ovvero Agipro s.r.l.», in Torino. (15A01602) Pag. 106 IV

5 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi; Visto l articolo 1, comma 2, lettera b), della citata legge n. 183 del 2014, recante i criteri di delega relativi al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, in particolare tramite la rimodulazione dell Assicurazione sociale per l impiego (ASpI); Visto l articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, il quale, allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive; Visto l articolo 1, comma 4, lettera p), della legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo all introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014; Vista l intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 12 febbraio 2015; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2015; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con i Ministri dell economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione; E MANA il seguente decreto legislativo: T ITOLO I D ISCIPLINA DELLA NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO (NASPI) Art. 1. Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego - NASpI 1. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell ambito dell Assicurazione sociale per l impiego (ASpI) di cui all articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-aspi introdotte dall articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio Art. 2. Destinatari 1. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n

6 Art. 3. Requisiti 1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l inizio del periodo di disoccupazione. 2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell ambito della procedura di cui all articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del Art. 4. Calcolo e misura 1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4, Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all importo di euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l importo mensile massimo di euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell anno precedente. 3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Art. 5. Durata 1. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la NASpI è corrisposta per un massimo di 78 settimane. Art. 6. Domanda e decorrenza della prestazione 1. La domanda di NASpI è presentata all INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 2. La NASpI spetta a decorrere dall ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Art. 7. Condizionalità 1. L erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. 2. Con il decreto legislativo di cui all articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalità per l attuazione della presente disposizione nonché le misure conseguenti all inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1. Art. 8. Incentivo all autoimprenditorialità 1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all avvio di un attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. 2. L erogazione anticipata in un unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all Assegno per il nucleo familiare. 3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un unica soluzione della NASpI deve presentare all INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. 2

7 4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale. Art. 9. Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato 1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all articolo 10, a condizione che comunichi all INPS entro trenta giorni dall inizio dell attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell ambito della procedura di cui all articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all articolo 10, a condizione che comunichi all INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto. 4. La contribuzione relativa all assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all articolo 24 della legge n. 88 del Art. 10. Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale 1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l INPS entro un mese dall inizio dell attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all 80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell indennità o, se antecedente, la fine dell anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all INPS un apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. 2. La contribuzione relativa all assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all articolo 24 della legge n. 88 del Art. 11. Decadenza 1. Ferme restando le misure conseguenti all inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all articolo 10, comma 1, primo periodo; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e) acquisizione del diritto all assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI. Art. 12. Contribuzione figurativa 1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l importo massimo mensile della NASpI per l anno in corso. 2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo 3

8 il computo dell anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell applicazione dell articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n Art. 13. Misura dell indennità per i soci lavoratori ed il personale artistico 1. Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1 maggio 2015 la NASpI è corrisposta nella misura di cui all articolo 4. Art. 14. Rinvio 1. Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili. T ITOLO II I NDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA (DIS-COLL) Art. 15. Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS- COLL 1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL. 2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni; b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; c) possano far valere, nell anno solare in cui si verifica l evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell importo che dà diritto all accredito di un mese di contribuzione. 3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all anno in cui si è verificato l evento di cessazione dal lavoro e all anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. 4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 3, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all importo di euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l importo massimo mensile di euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell anno precedente. 5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. 6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi. 7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi. 8. La domanda di DIS-COLL è presentata all INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 10. L erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. 11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL è sospesa d ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all articolo 9 -bis, comma 2, del decreto-legge 1 otto- 4

9 bre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine di un periodo di sospensione l indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. 12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all INPS entro trenta giorni dall inizio dell attività il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all 80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell indennità o, se antecedente, la fine dell anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all INPS un apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. 13. I soggetti di cui all articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell anno Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del 2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l anno 2015 e pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del All eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del T ITOLO III ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE Art. 16. Assegno di disoccupazione - ASDI 1. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l anno 2015, l Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego (NA- SpI) di cui all articolo 1 che abbiano fruito di questa per l intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. 2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma L ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 per cento dell ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all ammontare dell assegno sociale, di cui all articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n L ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma La corresponsione dell ASDI è condizionata all adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio. 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 90 giorni dall entrata in vigore del presente decreto, sono definiti: a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione dell ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non computando l ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente l ASDI; b) l individuazione di criteri di priorità nell accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2; c) gli incrementi dell ASDI per carichi familiari del lavoratore di cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo; d) i limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell ASDI di cui al comma 4; e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle misure conseguenti all inottemperanza agli impegni in esso previsti; f) i flussi informativi tra i servizi per l impiego e l INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all articolo 21 della legge 8 novembre 5

10 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell assistenza, di cui all articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione; h) le modalità di erogazione dell ASDI attraverso l utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico. 7. Al finanziamento dell ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel Nel limite dell 1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All attuazione e alla gestione dell intervento provvede l INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L INPS riconosce il beneficio in base all ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. 8. All eventuale riconoscimento dell ASDI negli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del T ITOLO IV CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE Art. 17. Contratto di ricollocazione 1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato, per l anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente decreto, le regioni, nell ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, ai sensi dell articolo 1, comma 4, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione. 2. Il soggetto in stato di disoccupazione, ai sensi dell articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del decreto legislativo di cui all articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014 n. 183, in materia di politiche attive per l impiego. 3. A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una somma denominata «dote individuale di ricollocazione» spendibile presso i soggetti accreditati. 4. Il contratto di ricollocazione prevede: a) il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato; b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato; c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato. 5. L ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto a incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma Il soggetto decade dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste dalle lettere b) e c) del comma 4 o nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro ai sensi dell articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 pervenuta in seguito all attività di accompagnamento attivo al lavoro. Il soggetto decade altresì in caso di perdita dello stato di disoccupazione. 7. All eventuale rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 negli anni successivi al 2015 si provvede con quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014 n T ITOLO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI Art. 18. Copertura finanziaria 1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli da 1 a 15, valutati in 751 milioni di euro per l anno 2015, milioni di euro per l anno 2016, milioni di euro per l anno 2017, milioni di euro per l anno 2018, milioni di euro per l anno 2019, milioni di euro per l anno 2020, milioni di euro per l anno 2021, milioni di euro per l anno 2022, milioni di euro per l anno 2023 e milioni di euro annui a decorrere dall anno 2024 e dagli articoli 16 e 17, pari a 232 milioni di euro per l anno 2015 e a 200 milioni di euro per l anno 2016, si provvede, quanto a 114 milioni di euro per l anno 2015, a valere sulle risorse di cui all articolo 15, comma 14 e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n

11 2. Il Ministro dell economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi dell articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine dell esercizio finanziario. 3. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 19. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 marzo 2015 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO AVVERTENZA: MATTARELLA R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri P OLETTI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali PADOAN, Ministro dell economia e delle finanze M ADIA, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione NOTE Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall amministrazione competente per materia, ai sensi dell art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Il testo della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 15 dicembre 2014, n Note alle premesse: L art. 76 della Costituzione stabilisce che l esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. L art. 117 della Costituzione dispone, tra l altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Si riporta il testo dell articolo 1, commi da 1 a 4, della citata legge, n. 183 del 2014: Art. 1. In vigore dal 16 dicembre Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi. 2. Nell esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro: 1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa; 2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili; 3) necessità di regolare l accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà; 4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione; 5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici; 6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell utilizzo effettivo; 7) revisione dell ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4; 8) revisione dell ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria: 1) rimodulazione dell Assicurazione sociale per l impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore; 2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti; 7

Tabelle di sintesi in materia di ammortizzatori sociali e disoccupazione involontaria D.L.vo n. 22/2015

Tabelle di sintesi in materia di ammortizzatori sociali e disoccupazione involontaria D.L.vo n. 22/2015 Tabelle di sintesi in materia di ammortizzatori sociali e disoccupazione involontaria D.L.vo n. 22/2015 Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego (NASpI) Argomento CAMPO DI APPLICAZIONE

Dettagli

NASpI la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito

NASpI la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito La NASpI è una indennità mensile di disoccupazione, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente

Dettagli

Scheda di sintesi sugli ammortizzatori sociali (D.LGS. N. 22/2015) NASpI NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO

Scheda di sintesi sugli ammortizzatori sociali (D.LGS. N. 22/2015) NASpI NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO Scheda di sintesi sugli ammortizzatori sociali (D.LGS. N. 22/2015) NASpI NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO DECORRENZA DESTINATARI REQUISITI CALCOLO E MISURA Dal 1 maggio 2015 e sostituisce

Dettagli

Come funziona la NASpI, la nuova indennità di disoccupazione

Come funziona la NASpI, la nuova indennità di disoccupazione Come funziona la NASpI, la nuova indennità di disoccupazione Dal 1 maggio 2015 debutta la NASpI, la nuova indennità di disoccupazione. Il decreto attuativo del Jobs Act sui nuovi ammortizzatori sociali,

Dettagli

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati,

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati,

Dettagli

COME CAMBIA IL LAVORO DOPO IL JOBS ACT

COME CAMBIA IL LAVORO DOPO IL JOBS ACT COME CAMBIA IL LAVORO DOPO IL JOBS ACT DLGS 4 MARZO 2015 N. 22: IL SOSTEGNO AL REDDITO IN CASO DI DISOCCUPAZIONE E IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE LE SLIDES DEL CONVEGNO DEL 2 FEBBRAIO AGGIORNATE CON IL

Dettagli

NASpI Nuova prestazione di assicurazione sociale per l impiego

NASpI Nuova prestazione di assicurazione sociale per l impiego JOBS ACT NASpI Nuova prestazione di assicurazione sociale per l impiego d. l gs. n. 22/2015 in vigore dal 7 marzo 2015 con effetto dal 1 maggio 2015 Inps, circolare n. 94/2015 Eleonora Gaborin Nicola Porelli

Dettagli

OGGETTO: PROGRAMMA SUL LAVORO DEL GOVERNO RENZI - NUOVA NORMATIVA (DA MAGGIO 2015) SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN FAVORE DEI DISOCCUPATI INVOLONTARI

OGGETTO: PROGRAMMA SUL LAVORO DEL GOVERNO RENZI - NUOVA NORMATIVA (DA MAGGIO 2015) SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN FAVORE DEI DISOCCUPATI INVOLONTARI OGGETTO: PROGRAMMA SUL LAVORO DEL GOVERNO RENZI - NUOVA NORMATIVA (DA MAGGIO 2015) SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN FAVORE DEI DISOCCUPATI INVOLONTARI Sabato 7 marzo 2015 è entrato in vigore l accluso decreto

Dettagli

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 47 12.03.2015 Jobs Act: la NASpI Dal 1 maggio 2015 entrerà in vigore il nuovo ammortizzatore sociale unico Categoria: Previdenza

Dettagli

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione

Dettagli

Legge 10 dicembre 2014, n. 183

Legge 10 dicembre 2014, n. 183 Area Previdenza e assistenza Area Contrattazione - Mercato del Lavoro Legge 10 dicembre 2014, n. 183 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle

Dettagli

JOBS ACT DECRETO ATTUATIVO DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA RIORDINO NORMATIVA

JOBS ACT DECRETO ATTUATIVO DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA RIORDINO NORMATIVA RIF. N. 102 23.03.2015 COLMANO/aa JOBS ACT DECRETO ATTUATIVO DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA RIORDINO NORMATIVA Informiamo le Imprese Associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 è stato pubblicato

Dettagli

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 23 maggio 2016 Prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI). (16A05839) (GU n.185 del 9-8-2016) IL MINISTRO DEL LAVORO

Dettagli

Titolo I Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego (NASpI)

Titolo I Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego (NASpI) Titolo I Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego (NASpI) Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego - NASpI) 1. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita

Dettagli

INFORMATIVA 3/2016 LAVORO NASPI

INFORMATIVA 3/2016 LAVORO NASPI INFORMATIVA 3/2016 LAVORO Ai gentili clienti Loro sedi A cura del dipartimento Risorse Umane Francesca Mengotti e Marialuisa De Cia f.mengotti@stvtax.it m.decia@stvtax.it La presente è da considerarsi

Dettagli

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione

Dettagli

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE (DLGS n. 22/2015)

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE (DLGS n. 22/2015) GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE (DLGS n. 22/2015) Giuliano Cazzola Diritto del Lavoro Uniecampus Convegno di Aggiornamento JOBS ACT: I II III ATTO 15 maggio 2015 (14.30-18.30)

Dettagli

Cause di decadenza Cause di decadenza dall indennità NASpI:

Cause di decadenza Cause di decadenza dall indennità NASpI: Mini Guida alla nuova NASpI che sostituisce dal 2015 l'aspi per i dipendenti, alle nuove indennità DIS COLL per cococo e cocopro e al trattamento ASDI per disoccupati di lunga durata. In attuazione della

Dettagli

modificato da DLgs. 14 settembre 2015 n. 150; DLgs. 14 settembre 2015 n. 151

modificato da DLgs. 14 settembre 2015 n. 150; DLgs. 14 settembre 2015 n. 151 Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati,

Dettagli

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Sabato, 28 febbraio 2009 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Sabato, 28 febbraio 2009 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Anno 150 - Numero 49 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 febbraio

Dettagli

N A S P I (DIS-COLL E ASDI) D.Lgs. 4 marzo 2015 n.22 (G.U. n.54 del )

N A S P I (DIS-COLL E ASDI) D.Lgs. 4 marzo 2015 n.22 (G.U. n.54 del ) N A S P I (DIS-COLL E ASDI) D.Lgs. 4 marzo 2015 n.22 (G.U. n.54 del 6.03.2015) Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego - NASpI) 1. A decorrere dal 1 maggio 2015 è istituita presso

Dettagli

Nuovi ammortizzatori sociali : deleghe al Governo. NASpI ASDI DIS-COLL

Nuovi ammortizzatori sociali : deleghe al Governo. NASpI ASDI DIS-COLL Testi a cura di Salvatore Martorelli e Paolo Zani Numero 106 Gennaio 2015 Nuovi ammortizzatori sociali : deleghe al Governo NASpI ASDI DIS-COLL Il Governo in attuazione dell articolo 1 comma 2 legge 183/2014

Dettagli

CAMPANIA. Linea Prodotto Previdenza Decreto attuazione art. 1 comma 2 Legge 183/2014 Jobs Act. Ammortizzatori sociali Prestazioni di disoccupazione

CAMPANIA. Linea Prodotto Previdenza Decreto attuazione art. 1 comma 2 Legge 183/2014 Jobs Act. Ammortizzatori sociali Prestazioni di disoccupazione CAMPANIA Linea Prodotto Previdenza Decreto attuazione art. 1 comma 2 Legge 183/2014 Jobs Act Ammortizzatori sociali Prestazioni di disoccupazione La legge n. 183 del 10 dicembre 2014, entrata in vigore

Dettagli

Di riforma in riforma: la tutela previdenziale in caso di disoccupazione involontaria. Prof. Avv. Angelo Pandolfo

Di riforma in riforma: la tutela previdenziale in caso di disoccupazione involontaria. Prof. Avv. Angelo Pandolfo Di riforma in riforma: la tutela previdenziale in caso di disoccupazione involontaria Prof. Avv. Angelo Pandolfo Prima della Legge Fornero 2 L indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali

Dettagli

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 12 settembre 2014 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 12 settembre 2014 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 155 - Numero 212 UFFICIALE DELLA

Dettagli

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 18 ottobre 2012 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 18 ottobre 2012 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 153 - Numero 244 UFFICIALE DELLA

Dettagli

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Sabato, 28 febbraio 2009 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Sabato, 28 febbraio 2009 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma Anno 150 - Numero 49 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 febbraio

Dettagli

JOBS ACT: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

JOBS ACT: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE JOBS ACT: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE Bolzano, 19 gennaio 2015 Silvia Spattini @SilviaSpattini silvia.spattini@adapt.it Somministrazione di lavoro DL 34/2014 (L. 78/2014) A-causalità della somministrazione

Dettagli

I PRIMI DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT : CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI E NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO

I PRIMI DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT : CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI E NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO I PRIMI DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT : CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI E NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO Commissione Consultiva Diritto e Pratica del Lavoro Coordinatore: dott. Eugenio

Dettagli

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Sabato, 5 novembre 2016 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Sabato, 5 novembre 2016 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 157 - Numero 259 UFFICIALE DELLA

Dettagli

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 28 giugno 2013 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 28 giugno 2013 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 154 - Numero 150 UFFICIALE DELLA

Dettagli

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 19 agosto 2013 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 19 agosto 2013 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 154 - Numero 193 UFFICIALE DELLA

Dettagli

I destinatari, i requisiti e le condizioni, quanto spetta a chi ne ha diritto, gli incentivi all'autoimprenditorialità, lavorare

I destinatari, i requisiti e le condizioni, quanto spetta a chi ne ha diritto, gli incentivi all'autoimprenditorialità, lavorare Cos'è la Naspi 13 novembre 2015 ore 18.47 I destinatari, i requisiti e le condizioni, quanto spetta a chi ne ha diritto, gli incentivi all'autoimprenditorialità, lavorare durante la Naspi, la domanda per

Dettagli

febbraio 2016 Ammortizzatori sociali: tutte le novità

febbraio 2016 Ammortizzatori sociali: tutte le novità www.inas.it febbraio 2016 Ammortizzatori sociali: tutte le novità AMMORTIZZAT TUTTE LE L ambito degli ammortizzatori sociali è stato recentemente oggetto di alcune importanti novità e modifiche alle norme

Dettagli

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Martedì, 13 novembre 2012 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Martedì, 13 novembre 2012 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 153 - Numero 265 UFFICIALE DELLA

Dettagli

Nota - NASpI, ASDI, DIS-COLL, Indennità di mobilità e Lavori di pubblica utilità

Nota - NASpI, ASDI, DIS-COLL, Indennità di mobilità e Lavori di pubblica utilità Politiche del lavoro in Lombardia, in Italia e nella UE Prof. Giovanni Bocchieri A.A. 2017-2018 Nota - NASpI, ASDI, DIS-COLL, Indennità di mobilità e Lavori di pubblica utilità Il D.lgs. 22/2015 1, uno

Dettagli

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Sabato, 10 ottobre 2015 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Sabato, 10 ottobre 2015 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 156 - Numero 236 UFFICIALE DELLA

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22. (GU n.54 del ) Titolo I

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22. (GU n.54 del ) Titolo I DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati,

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22. (GU n.54 del ) Titolo I. Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22. (GU n.54 del ) Titolo I. Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati,

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22. Titolo I. Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI)

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22. Titolo I. Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati,

Dettagli

LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA.

LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA. LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA. I. La nuova prestazione di assicurazione sociale per l impiego (NASPI) II. DIS-COLL e ASDI 1 Disoccupazione e mercato del

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 * Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati,

Dettagli

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione

Dettagli

TOMIOLO STUDIO ASSOCIATO di consulenza commerciale e del lavoro

TOMIOLO STUDIO ASSOCIATO di consulenza commerciale e del lavoro TOMIOLO STUDIO ASSOCIATO di consulenza commerciale e del lavoro Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarle il n. 06 di SPAZIO AZIENDE GIUGNO 2015 LE ULTIME NOVITÀ Assegno al nucleo

Dettagli

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Venerdì, 11 luglio 2014 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Venerdì, 11 luglio 2014 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 155 - Numero 159 UFFICIALE DELLA

Dettagli

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LexItalia.it 6-3-2015 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione

Dettagli

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 15 aprile 2016 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 15 aprile 2016 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 157 - Numero 88 UFFICIALE DELLA

Dettagli

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Martedì, 14 ottobre 2014 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Martedì, 14 ottobre 2014 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 155 - Numero 239 UFFICIALE DELLA

Dettagli

(NASPI, ASDi, DisColl)

(NASPI, ASDi, DisColl) I nuovi ammortizzatori sociali 1 (NASPI, ASDi, DisColl) La riforma degli ammortizzatori sociali in applicazione del Job Act Aggiornato al 04/02/2015 2 Le novità In attuazione del cosiddetto Jobs Act (la

Dettagli

Page 1 of 12 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22. Vigente al: Titolo I. Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22. Vigente al: Titolo I. Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati,

Dettagli

La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.

La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. Jobs Act: le disposizioni sugli ammortizzatori sociali Decreto legislativo 04.03.2015 n. 22, G.U. 06.03.2015 Pubblicato nella Gazzetta di venerdì scorso il decreto legislativo sul riordino della normativa

Dettagli

Il Jobs Act: la nuova Aspi

Il Jobs Act: la nuova Aspi Il Jobs Act: la nuova Aspi A cura di Livia Ricciardi Dipartimento lavoro formazione contrattazione La Naspi nel sistema ammortizzatori sociali/politiche attive La delega relativa agli ammortizzatori sociali

Dettagli

S E R I E G E N E R A L E DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 gennaio 2016 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI S O M M A R I O

S E R I E G E N E R A L E DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 gennaio 2016 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI S O M M A R I O S E R I E G E N E R A L E Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 157 - Numero 16 UFFICIALE

Dettagli

La NASPI - nuova assicurazione sociale per l impiego sostituisce le prestazioni di ASpI, mini-aspi e dal 1/1/2017 la mobilità.

La NASPI - nuova assicurazione sociale per l impiego sostituisce le prestazioni di ASpI, mini-aspi e dal 1/1/2017 la mobilità. La NASPI - nuova assicurazione sociale per l impiego sostituisce le prestazioni di ASpI, mini-aspi e dal 1/1/2017 la mobilità. Quali sono gli obiettivi? Fornisce sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto

Dettagli

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Martedì, 2 dicembre 2014 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Martedì, 2 dicembre 2014 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 155 - Numero 280 UFFICIALE DELLA

Dettagli

Scritto da di Mario Di Corato Venerdì 18 Gennaio :49 - Ultimo aggiornamento Venerdì 18 Gennaio :53

Scritto da di Mario Di Corato Venerdì 18 Gennaio :49 - Ultimo aggiornamento Venerdì 18 Gennaio :53 LA NUOVA INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE ASPI E MINI ASPI di Mario Di Corato Com è noto la legge di riforma del mercato di lavoro n. 92/2012 ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori

Dettagli

La scomparsa delle indennità di disoccupazione e l introduzione dell ASPI e della Mini Aspi.

La scomparsa delle indennità di disoccupazione e l introduzione dell ASPI e della Mini Aspi. A tutti i clienti gennaio 2013 La scomparsa delle indennità di disoccupazione e l introduzione dell ASPI e della Mini Aspi. Assicurazione Sociale per l Impiego - ASPI Con la legge 92/2012 è istituita a

Dettagli

AMMORTIZZATORI SOCIALI R E L A Z I O N E

AMMORTIZZATORI SOCIALI R E L A Z I O N E AMMORTIZZATORI SOCIALI R E L A Z I O N E Il presente decreto legislativo viene adottato in attuazione delle deleghe conferite al Governo dall articolo 1, commi 1 e 2, lettera b) e 3 e 4, lettera p) della

Dettagli

NASPI (Art. 1, D.Lgs. 22/2015)

NASPI (Art. 1, D.Lgs. 22/2015) NASPI 1 NASPI (Art. 1, D.Lgs. 22/2015) A decorrere dal 01.05.2015 è istituita - presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti - una indennità mensile di disoccupazione denominata NASPI

Dettagli

I ISTITUTO CONFEDERAZIONE

I ISTITUTO CONFEDERAZIONE I ISTITUTO CONFEDERAZIONE NAZIONALE GENERALE CONFEDERALE ITALIANA di ASSISTENZA del LAVORO Roma, 14 gennaio '15 A tutte le strutture Al Coordinamento MdL Oggetto: legge 183/2014- istituzione delle indennità

Dettagli

Ammortizzatori sociali NASPI

Ammortizzatori sociali NASPI NASPI NASPI COS E E' una prestazione economica, istituita dal 1 maggio 2015, che sostituisce l indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l Impiego (ASpI), Mini Aspi e Mobilità. È

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 97 25.05.2015 NASpI: i casi di compatibilità Tetto a 8.145 euro in caso di nuova attività subordinata. La comunicazione va resa

Dettagli

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 17 gennaio 2014 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 17 gennaio 2014 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 155 - Numero 13 UFFICIALE DELLA

Dettagli

Accordo di ricollocazione: aspetti operativi

Accordo di ricollocazione: aspetti operativi Lavoratori in esubero Accordo di ricollocazione: aspetti operativi Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti Consulenti del lavoro L assegno di ricollocazione è stato introdotto dall art. 23, D.Lgs. n. 150 /2015,

Dettagli

IL RIORDINO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO E LA NUOVA NASpI: L EVOLUZIONE DELLA SPECIE.

IL RIORDINO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO E LA NUOVA NASpI: L EVOLUZIONE DELLA SPECIE. . Prot. n 1180/22 Circolare N 4/MARZO 2015 MARZO 2015 A tutti i colleghi (*) IL RIORDINO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO E LA NUOVA NASpI: L EVOLUZIONE DELLA SPECIE. Come noto,

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1993 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI) e dal Ministro

Dettagli

del lavoro per i lavoratori privati

del lavoro per i lavoratori privati Jobs act Le nuove normative sul mercato del lavoro per i lavoratori privati PD Circolo di Collegno 16 febbraio 2015 CARTOGRAMMA 1 - PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEL LAVORO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - III

Dettagli

S E R I E G E N E R A L E

S E R I E G E N E R A L E S E R I E G E N E R A L E Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 155 - Numero 144 UFFICIALE

Dettagli

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 5 maggio 2011 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 5 maggio 2011 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 152 - Numero 103 UFFICIALE DELLA

Dettagli

LA RIFORMA DEL LAVORO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI. A cura di Provincia di Torino Servizio Coordinamento Centri per l Impiego 07/03/2013

LA RIFORMA DEL LAVORO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI. A cura di Provincia di Torino Servizio Coordinamento Centri per l Impiego 07/03/2013 LA RIFORMA DEL LAVORO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI A cura di Provincia di Torino Servizio Coordinamento Centri per l Impiego 07/03/2013 Fonti normative: RIFORMA DEL LAVORO: AMMORTIZZATORI SOCIALI Legge 28

Dettagli

prospettiva di crescita (sic), ha, tra l altro:

prospettiva di crescita (sic), ha, tra l altro: Circ. 03/P/130329 San Fior, 29/03/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: Assicurazione Sociale per l Impiego (ASpI) INDENNITÀ ASPI (GENERALITÀ) La L. 28 giugno 2012, n. 92, rubricata Disposizioni in

Dettagli

AMMORTIZZATORI SOCIALI NASpI Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego

AMMORTIZZATORI SOCIALI NASpI Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego AMMORTIZZATORI SOCIALI NASpI Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego NASpI (nuova prestazione di assicurazione sociale per l impiego), in sostituzione dell ASpI e Mini ASpI, a sostegno

Dettagli

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Sabato, 16 gennaio 2016 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Sabato, 16 gennaio 2016 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 157 - Numero 12 UFFICIALE DELLA

Dettagli

NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO NASPI. Decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22

NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO NASPI. Decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO NASPI Decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 1 QUADRO NORMATIVO Circolare INPS n.94 del 2015 recante: Articoli 1-14 Dlgs 4 marzo 2015 n.22 Disposizioni

Dettagli

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 16 marzo 2017. Allargamento del Sostegno per l inclusione attiva (SIA), per il 2017. IL MINISTRO DEL LAVORO

Dettagli

Jobs Act. Nuova indennità di disoccupazione per i collaboratori DIS-COLL. Pierluigi Rausei - Adapt professional fellow (*)

Jobs Act. Nuova indennità di disoccupazione per i collaboratori DIS-COLL. Pierluigi Rausei - Adapt professional fellow (*) Pierluigi Rausei - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Jobs Act Nuova indennità di disoccupazione per i collaboratori Pierluigi Rausei - Adapt professional fellow (*) Il primo comma dell articolo 15

Dettagli

» Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e ricollocazione dei lavoratori disoccupati

» Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e ricollocazione dei lavoratori disoccupati » Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e ricollocazione dei lavoratori disoccupati Il D.Lgs. 22/2015, in vigore dal 7 marzo 2015, disciplina

Dettagli

dell articolo 64, comma 4, lettera a), del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

dell articolo 64, comma 4, lettera a), del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2016 - Serie generale Spediz. abb. post. 45% 2, comma 20/b - art.- 1,art.comma 1 23-12-1996,n. n. - Filiale Legge 27-02-2004, 46-662

Dettagli

LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA NASPI, DIS-COLL e ASDI

LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA NASPI, DIS-COLL e ASDI LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA NASPI, DIS-COLL e ASDI 1 LE RIFORME DEI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE: GLI OBIETTIVI PRINCIPALI Gli interventi riformatori

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro N. 202 31.10.2016 Sostegno al reddito: NuovoRA per la P.A. di Trento Introdotta una nuova prestazione a sostegno del reddito per i residente

Dettagli

PREVIDENZA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1993, N. 19

PREVIDENZA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1993, N. 19 PREVIDENZA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1993, N. 19 Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa

Dettagli

SPAZIO AZIENDE MAGGIO 2015

SPAZIO AZIENDE MAGGIO 2015 Lo Studio Del Moro con la collaborazione del Centro Studi SEAC vi presenta il n. 05 di SPAZIO AZIENDE MAGGIO 2015 NASpI e ASDI: in vigore dal 1 maggio 2015 D.Lgs n. 22 del 4 marzo 2015 Messaggio INPS n.

Dettagli

PREVIDENZA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1993, N. 19

PREVIDENZA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1993, N. 19 PREVIDENZA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1993, N. 19 Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa

Dettagli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 81 30.04.2015 DIS-COLL: le istruzioni dell INPS Fino all 11 maggio 2015 la domanda potrà essere inoltrata in maniera cartacea

Dettagli

S E R I E G E N E R A L E

S E R I E G E N E R A L E S E R I E G E N E R A L E Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 158 - Numero 52 UFFICIALE

Dettagli

PREVENZIONE INCENDI AUTORIMESSE

PREVENZIONE INCENDI AUTORIMESSE http://www.ingegneriromani.it PREVENZIONE INCENDI AUTORIMESSE E' stato pubblicato sulla G.U. 52 del 03/03/2017 il Decreto 21 febbraio 2017 contenente: "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi

Dettagli

S E R I E G E N E R A L E

S E R I E G E N E R A L E S E R I E G E N E R A L E Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 156 - Numero 269 UFFICIALE

Dettagli

LA DIS-COLL La prestazioni di disoccupazione a decorrere dal 1/7/2017 Legge n. 81 art. 7 del 22/5/2017

LA DIS-COLL La prestazioni di disoccupazione a decorrere dal 1/7/2017 Legge n. 81 art. 7 del 22/5/2017 LA DIS-COLL La prestazioni di disoccupazione a decorrere dal 1/7/2017 Legge n. 81 art. 7 del 22/5/2017 Circolare INPS N.115/2017 Aggiornamento al 02/02/2018 Adelmo Mattioli 1 DIS- COLL Riferimenti Amministrativi

Dettagli

NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER LE ATTIVITÀ DI UFFICIO

NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER LE ATTIVITÀ DI UFFICIO http://www.ingegneriromani.it NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER LE ATTIVITÀ DI UFFICIO E' stato pubblicato nella GU 23 giugno 2016 il decreto del Ministero dell interno. Il documento riporta indicazioni

Dettagli

Regolamento relativo all istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito: accesso anche per i dirigenti e modalità di erogazione

Regolamento relativo all istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito: accesso anche per i dirigenti e modalità di erogazione Regolamento relativo all istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito: accesso anche per i dirigenti e modalità di erogazione (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Decreto

Dettagli

Naspi nuova disoccupazione 2015

Naspi nuova disoccupazione 2015 Naspi nuova disoccupazione 2015 Naspi cos'è? E' un assegno che spetta ai lavoratori in disoccupazione involontaria, quindi chiunque perde il lavoro a partire dal 1 maggio 2015 ha diritto ad un assegno

Dettagli

Prot.n.388. NASPI Decreto legislativo n.22/2015 Circolare INPS n.94 del 2015.

Prot.n.388. NASPI Decreto legislativo n.22/2015 Circolare INPS n.94 del 2015. Prot.n.388 CIRC.n.135 del 19.05.2015 A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE NASPI Decreto legislativo n.22/2015 Circolare INPS n.94 del 2015. L INPS, con circolare n.94 del 12.04.2015, ha illustrato la disciplina

Dettagli