ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. BERTACCHI
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1 Lecco,14/07/2007 VALUTAZIONE DEI RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. BERTACCHI VIA XI FEBBRAIO 6 LECCO (LC) Il presente documento costituisce l aggiornamento del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell art. 4 D.Lgs. 626/94, in funzione delle modifiche apportate dal D.Lgs. 25/02 al Titolo VII bis 00 14/05/2007 Emissione valutazione del rischio RSPP Datore di Lav. rev. Data Descrizione delle modifiche elaborato approvato
2 ISTITUTO BERTACCHI VALUTAZIONE RISCHI O CHIMICO Rev. 00 del 14/05/07 Pagina 2 di 17 INDICE 1. PRESENTAZIONE 3 2. PREMESSA NORMATIVA 3 3. METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI 7 4. DESCRIZIONE DELL AZIENDA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL PERICOLO MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE E VALUTAZIONE DETTAGLIATA DEL RISCHIO PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO NOTA FINALE ALLEGATI 17
3 ISTITUTO BERTACCHI VALUTAZIONE RISCHI O CHIMICO Rev. 00 del 14/05/07 Pagina 3 di PRESENTAZIONE Il documento di valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi: è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro"; costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 626/94 art. 4; è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verifichino notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità. La valutazione dei rischi è stata condotta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con lo Studio Ares S.r.l. di Lecco e con il coinvolgimento del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 2. PREMESSA NORMATIVA La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori viene effettuata a fronte di quanto richiesto dal D.Lgs. 626/94 art. 4 comma 1; il presente documento si riferisce alla valutazione dell esposizione ad agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 72 comma quater (introdotto dal D.Lgs. del 2 febbraio 2002, n. 25), e ne costituisce la necessaria integrazione. Il D.L.gs 2 febbraio 2002, n. 25 prescrive infatti al Datore di Lavoro di effettuare la valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori preliminarmente, di aggiornarla periodicamente in funzione di modifiche sostanziali nel frattempo intercorse, e di prendere in base alle risultanze, tutte le misure di prevenzione e protezione, collettiva ed individuale, necessarie a ridurre al minimo il rischio. La valutazione dei rischi contiene le informazioni relative a: natura, caratteristiche di pericolosità e quantitativi delle sostanze chimiche presenti; modalità di utilizzo, misure di prevenzione e protezione messe in atto; entità di esposizione, intesa come numero di lavoratori potenzialmente esposti, tipo, durata e frequenza dell esposizione; effetti delle misure di sicurezza messe in atto; valori limite di esposizione e valori biologici dell agente; risultati dei controlli sanitari e dei monitoraggi ambientali effettuati; eventuali conclusioni tratte dalle azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese; eventuali misure che si ritenga mettere in atto, in base alle risultanze della valutazione dei rischi.
4 ISTITUTO BERTACCHI VALUTAZIONE RISCHI O CHIMICO Rev. 00 del 14/05/07 Pagina 4 di 17 Il D.Lgs. 25/2002 si applica a tutte le attività in cui siano presenti sostanze pericolose ed in particolare sono compresi: la produzione; la manipolazione; l'immagazzinamento; il trasporto o l'eliminazione; il trattamento dei rifiuti. Gli agenti chimici sono quelli classificati o classificabili come: sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche; preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche; che possano comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro; gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. In particolare occorre riferirsi a sostanze e preparati: a) esplosivi b) comburenti c) estremamente infiammabili d) facilmente infiammabili e) infiammabili f) molto tossici g) tossici h) nocivi i) corrosivi j) irritanti k) sensibilizzanti l) cancerogeni m) mutageni n) tossici per il ciclo riproduttivo Sono invece esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 25/02 sostanze e preparati che siano solo: o) pericolosi per l'ambiente La classificazione può essere individuata dalle frasi di rischio (frasi R) presenti sulle schede di sicurezza.
5 ISTITUTO BERTACCHI VALUTAZIONE RISCHI O CHIMICO Rev. 00 del 14/05/07 Pagina 5 di 17 Parlando di pericolo (o rischio potenziale) è possibile differenziare, come indica il D.Lgs. 25/2002, tra: Pericolo (o rischio potenziale) Riferimento normativo Obblighi Moderato D.Lgs. 626/94 art. 72-quinquies comma 2 Valutazione dei rischi Informazione e formazione Non moderato D.Lgs. 626/94 art. 72-quinquies comma 2 Valutazione dei rischi Informazione e formazione Misure specifiche di protezione e prevenzione Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze Sorveglianza sanitaria Si ricorda che l analisi del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, ove pertinente, deve essere stata già effettuata ai sensi del D.lgs. 66/2000 e riportata all interno della valutazione dei rischi nell ambiente di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94, con compilazione del registro degli esposti e conseguente invio dello stesso agli organi preposti. Un ulteriore importante riferimento normativo è dato dagli obblighi previsti dall art. 5 comma 2 D.lgs. 334/99 relativo ad azienda a rischio di incidente rilevante (Legge "Seveso"), per cui anche gli stabilimenti che utilizzino sostanze pericolose al di sotto dei quantitativi limite previsti dall Allegato I del D.Lgs. 334/99 stesso devono provvedere all individuazione dei rischi con conseguente aggiornamento del documento di valutazione, ed alla formazione/informazione del personale ai sensi del D.M. 16 marzo 1998.
6 ISTITUTO BERTACCHI VALUTAZIONE RISCHI O CHIMICO Rev. 00 del 14/05/07 Pagina 6 di 17 La tabella seguente riporta infine un quadro dei principali riferimenti normativi relativi al rischio chimico. Argomento Riferimento - Sicurezza e igiene del lavoro - D.Lgs 19/09/94 n 626 e succ. mod. - Agenti a rischio di incendio ed esplosione - Dispositivi di protezione individuali - Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e preparati pericolosi TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI (come modificato dal D.Lgs. 25/02/00 n 66) TITOLO VII bis - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI (come modificato dal D.Lgs. 02/02/02 n 25) - D.P.R. 19/03/56 n 303 Capo II - Difesa dagli agenti nocivi. - D.P.R. 27/04/55 n 547 TITOLO VIII - MATERIE E PRODOTTI PERICOLOSI O NOCIVI - D.M. 10/03/98 - D.P.R. 23/03/98 n D.Lgs 04/12/92 n D.M. 02/05/01 - L. 02/02/97 n 52 - D.Lgs. 16/07/98 n Segnaletica di sicurezza - D.Lgs. 14/08/96 n Attività comportanti rischi di incidente rilevante - D.Lgs. 17/08/99 n D.M. 16/03/98
7 (specifiche criticità) ISTITUTO BERTACCHI VALUTAZIONE RISCHI O CHIMICO Rev. 00 del 14/05/07 Pagina 7 di METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI 3.1 SCHEMA LOGICO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI Nella Figura seguente è rappresentato lo schema logico previsto dal D.Lgs. 25/2002 per la valutazione del rischio di esposizione agli agenti chimici. Art. 72/4 c.1 Dati sostanze: Proprietà pericolose Limiti di esposizione Quantità presenti Art. 72/4 c.1 Effetti delle misure preventive e protettive adottate Art. 72/4 Valutazione preliminare dei rischi/pericoli Art. 72/4 c.1 Dati attività: Modalità di lavorazione Tipo di esposizione Durata di esposizione Livello di esposizione Art. 72/4 c.2 Misure adottate Casi con rischio residuo di notevole esposizione Non moderati Art. 72/4 c.1 I pericoli connessi con gli agenti chimici sono: (art. 72/5 c.2) Valutazione dettagliata del rischio (residuo) Moderati (art. 72/5 c.2) Art. 72/7 + DM 10/3/98 Aggiornamento Piano di Emergenza Art. 72/4 c.2 Esito valutazione Art. 72/4 Predisposizione del documento di valutazione dei rischi No Art. 72/6 c.1,5,6,7 Eliminazione o riduzione del rischio mediante misure specifichedi prevenzione e protezione Esistono esposti lavoratori a T,Xn, Xi? Sì Art. 72/10-11 Predisposizione sorveglianza sanitaria Art. 72/8 Informazione e formazione per i lavoratori Art. 72/4 c. 7 Art. 72/6 c.3-4 Art. 72/10 c.7 Valutazione periodica del rischio Sì E dimostrabile altrimenti il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza No Art. 72/6 c.2 Monitoraggio periodico degli agenti chimici in ambiente di lavoro
8 ISTITUTO BERTACCHI VALUTAZIONE RISCHI O CHIMICO Rev. 00 del 14/05/07 Pagina 8 di 17 Nello schema è possibile individuare due fasi separate e sequenziali nella valutazione dei rischi Valutazione preliminare Valutazione dettagliata che per correttezza sarebbe opportuno differenziare in: 1. Valutazione preliminare del pericolo 2. Valutazione dettagliata del rischio residuo in quanto, dalle considerazioni effettuate sul campo di applicazione della normativa, consegue che la valutazione preliminare non può essere una valutazione analitica del rischio di esposizione dei singoli lavoratori, ma solo una individuazione del pericolo di esposizione agli agenti chimici. Solo con questa interpretazione è possibile spiegare le terminologie di rischio moderato e non moderato, che altrimenti sarebbero in contrasto con l evidenza che il rischio di esposizione debba essere comunque basso, anche in realtà complesse che utilizzino agenti pericolosi in quantità significative. La valutazione dettagliata del rischio è obbligatoria solo per le situazioni nelle quali il pericolo non è moderato; in questi stessi casi è anche necessario: adottare misure specifiche di prevenzione e protezione; aggiornare il Piano di emergenza per includere eventuali scenari incidentali relativi a rischi chimici; prevedere la sorveglianza sanitaria per gli esposti ad agenti pericolosi per la salute; dimostrare, anche con misurazioni di agenti chimici in luoghi di lavoro, il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza. Nei paragrafi che seguono sono illustrate le varie fasi in cui deve essere articolata la valutazione dei rischi.
9 ISTITUTO BERTACCHI VALUTAZIONE RISCHI O CHIMICO Rev. 00 del 14/05/07 Pagina 9 di RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI La prima operazione è quella della raccolta delle informazioni pertinenti relative agli agenti chimici pericolosi (quantitativi utilizzati, stato fisico, classificazione di pericolo, limiti di esposizione e valori limite biologici). Per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (se pertinenti) occorre riferirsi agli allegati VIII-ter ed VIII-quater del D.Lgs 626/94. Dato che tali allegati sono attualmente solo esemplificativi occorre identificare gli agenti per cui esistano riferimenti di legge, mentre per gli altri agenti occorre riferirsi alle norme tecniche riconosciute. I dati di cui sopra sono di particolare utilità in caso si debba procedere successivamente con la valutazione di dettaglio. A livello comunitario la definizione di limiti è stata effettuata: per il Piombo (Allegato II Dir. 98/24/CE), e per alcuni agenti specifici (Allegato Dir. 2000/39/CE), oltre che per benzene, polveri di legno e CVM (Direttiva recepita con D.Lgs. 66/2000) Per le altre sostanze ci si riferirà a valori limite internazionalmente riconosciuti. L ACGIH ( pubblica annualmente svariati documenti in proposito ed in particolare il volume TLVs and BEIs in cui sono riportati aggiornati i valori di diversi indicatori di pericolosità sulla giornata, sul breve periodo o sul brevissimo periodo di esposizione. In seguito si svolge una analisi del ciclo produttivo che comprende uno schema a blocchi che evidenzia i flussi in ingresso/uscita, una identificazione del lay-out dell area in esame e l identificazione delle sostanze presenti e di eventuali ulteriori pericoli. Una volta identificato il pericolo di esposizione ad agenti pericolosi, si circoscrive l analisi ai soggetti effettivamente esposti (analisi mansionale). Si raccolgono pertanto le seguenti informazioni: Descrizione del ciclo produttivo (descrizione e schema a blocchi) Definizione delle mansioni Per ciascuna mansione, definizione dei luoghi fisici in cui vengono svolte le attività (lay-out dell area) Per ciascuna mansione e ciascun luogo fisico, definizione delle attività e delle fasi operative svolte, compreso il trattamento degli effluenti, travasi, miscelazioni, aggiunte, ecc. Per ciascuna mansione, prodotti chimici pericolosi per i quali esiste esposizione; va precisato anche se l'esposizione è sicura o possibile in caso di incidente/infortunio/anomalia e va specificata la via di contatto Per ciascuna esposizione o potenziale esposizione, informazioni su frequenza o probabilità di accadimento, durata dell'esposizione, livello di esposizione Individuazione delle mansioni omogeneamente esposte Dopo aver eseguito questo lavoro preliminare, vengono individuate tutte le misure di prevenzione e protezione adottate, come ad esempio: l'uso di attrezzature e materiali adeguati, al fine di evitare o ridurre al minimo il rilascio di agenti chimici pericolosi l'applicazione di misure di protezione collettive alla fonte del rischio e appropriate misure organizzative; l'applicazione di misure di protezione individuali, comprese le attrezzature di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione; corsi e attività di formazione e informazione effettuati (registrate e verificate); 3.3 VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO Una volta raccolti tutti i dati necessari si procede con la valutazione vera e propria del livello di rischio a cui sono esposti i lavoratori.
10 ISTITUTO BERTACCHI VALUTAZIONE RISCHI O CHIMICO Rev. 00 del 14/05/07 Pagina 10 di 17 In questo paragrafo è riportata la descrizione qualitativa del metodo utilizzato per effettuare la valutazione preliminare del pericolo mediante il programma Info Risk distribuito dalla Regione Piemonte. Vengono considerati i seguenti fattori, che andranno a definire un preciso indice di rischio: livello di rischio, cioè la presenza di dati pregressi che indicano incidenza di malattie professionali o altre patologie. classe di gravità delle sostanze utilizzate, che definisce l entità del danno possibile derivante dall utilizzo delle sostanze chimiche. durata dell esposizione (intesa come percentuale rispetto al tempo totale dell attività lavorativa degli esposti) livello di esposizione, che viene definito sulla base della quantità di prodotto utilizzato, il suo stato fisico, la tipologia dell impianto, il tipo di processo, le misure di protezione collettive adottate. Questi dati vengono riassunti in un unico indice che può risultare BASSO, per il quale non sono necessarie misure particolari ( rischio moderato ) MODESTO, per il quale sarà necessario adottare qualche misura di prevenzione o protezione per la salute dei lavoratori esposti ( rischio non moderato ) MEDIO, per il quale occorrerà adottare a brevissimo termine, delle misure di prevenzione o protezione per la salute dei lavoratori esposti ( rischio non moderato ) ALTO, per il quale sarà necessario procedere ad immediate verifiche tecniche ( rischio non moderato ) MOLTO ALTO, per il quale sarà necessario procedere ad immediate verifiche tecniche ( rischio non moderato ) I dati ottenuti devono essere mediati anche con le misure di protezione personale adottate. 3.4 ULTERIORI ATTIVITA Al termine dell analisi, una volta intraprese tutte le misure di eliminazione o riduzione del rischio di esposizione, si procede alla rivalutazione del rischio residuo, al fine anche di valutarne l efficacia. Si tiene conto dei risultati di eventuali misurazioni e monitoraggi degli agenti che possono comportare un rischio per i lavoratori confrontarle con i valori limite di esposizione professionale. Per i lavoratori esposti ad un rischio non moderato il medico competente individua i parametri da controllare sia a livello ambientale che di indicatori biologici di esposizione, inoltre egli istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unità produttiva, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione. Avendo definito l analisi in condizioni di emergenza parte integrante della valutazione del rischio di esposizione, risulta necessario al termine dei lavori integrare il Piano di Emergenza Interno in modo che tenga conto degli eventi che possano causare un esposizione dei lavoratori, delle loro conseguente, definisca gli interventi necessari, stabilisca le modalità e i contenuti della formazione del personale e delle esercitazioni periodiche. Le attività di formazione e informazione sono obbligatorie per tutte le diverse casistiche individuate. Tra le informazioni da fornire è possibile prevedere indicazioni sulle esposizioni individuali, l estratto dei risultati delle analisi e valutazioni di sicurezza contenenti le informazioni sui rischi di incidente rilevante specifici per il reparto/impianto in oggetto, l estratto del piano di emergenza interno, differenziato secondo l incarico nel corso dell'eventuale emergenza, integrato con gli aspetti di coordinamento con gli eventuali interventi richiesti a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna.
11 ISTITUTO BERTACCHI VALUTAZIONE RISCHI O CHIMICO Rev. 00 del 14/05/07 Pagina 11 di STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Il presente documento di valutazione dei rischi contiene le informazioni di cui sopra e va ad aggiornare la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. Il presente documento di valutazione dei rischi viene aggiornato periodicamente e comunque a fronte di modifiche sostanziali che comportino una variazione dei livelli di esposizione.
12 ISTITUTO BERTACCHI VALUTAZIONE RISCHI O CHIMICO Rev. 00 del 14/05/07 Pagina 12 di DESCRIZIONE DELL AZIENDA 4.1 DESCRIZIONE GENERALE DEI LUOGHI DI LAVORO E DELLE ATTIVITA Dati anagrafici RAGIONE SOCIALE ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE G. BERTACCHI TIPO DI ATTIVITA DATORE DI LAVORO SEDE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI MEDICO COMPETENTE Istituzione scolastica Dirigente scolastico Prof. Ugo Baglivo Via XI Febbraio 6 Lecco (LC) Dott. Campione Prof. Rizzolino Salvatore Dott. Pisati Elenco e descrizione dei reparti con uso di sostanze chimiche Reparto Scuola Attività Personale ATA Personale non docente (tecnici) con attività di laboratorio 4.2 AGENTI CHIMICI UTILIZZATI Gli agenti utilizzati in azienda sono i seguenti: Rif. Agente Reparto Utilizzato per 1 Detergenti per la pulizia Scuola Sanificazione ambienti 2 Agenti di laboratorio Attività di laboratorio
13 ISTITUTO BERTACCHI VALUTAZIONE RISCHI O CHIMICO Rev. 00 del 14/05/07 Pagina 13 di VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL PERICOLO Il dettaglio della valutazione del pericolo connessa con le sostanza utilizzate in azienda è riportata nei report di stampa di InfoRisk (Allegato 1 ANALISI DEI RISCHI PER LA SALUTE) che contiene, per ciascuna mansione ed agente i valori calcolati (solo per le sostanze etichettate) relativamente a: gravità; durata; livello di esposizione indice di sintesi In sintesi i risultati ottenuti sono i seguenti: Indicatore di rischio Sostanza Reparto MODERATO Detergenti per la pulizia Scuola Rischio basso Misure specifiche non necessarie Agenti di laboratorio
14 ISTITUTO BERTACCHI VALUTAZIONE RISCHI O CHIMICO Rev. 00 del 14/05/07 Pagina 14 di MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE E VALUTAZIONE DETTAGLIATA DEL RISCHIO Il livello di rischio riscontrato per gli agenti chimici utilizzati è risultato essere MODERATO. Pertanto, per le mansioni o Personale ATA o Personale non docente (tecnici) con attività di laboratorio non risulta necessario adottare particolari misure di sicurezza, oltre a quelle già attuate alla data di redazione del presente documento ed a quelle indicate nel paragrafo Programma degli interventi di miglioramento.
15 ISTITUTO BERTACCHI VALUTAZIONE RISCHI O CHIMICO Rev. 00 del 14/05/07 Pagina 15 di PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO MISURA DA ATTUARE ENTRO ATTUATA IL FIRMA Formazione ed informazione del personale dipendente 30/06/2008 Raccogliere le schede di sicurezza dei prodotti di laboratorio usati 31/12/2008
16 ISTITUTO BERTACCHI VALUTAZIONE RISCHI O CHIMICO Rev. 00 del 14/05/07 Pagina 16 di NOTA FINALE Il presente documento è la prima revisione (rev.00) del 14/05/2007, verrà portato a conoscenza del Rappresentante dei Lavoratori. Il datore di lavoro Il medico competente Il responsabile S.P.P Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
17 ISTITUTO BERTACCHI VALUTAZIONE RISCHI O CHIMICO Rev. 00 del 14/05/07 Pagina 17 di ALLEGATI Della presente relazione sono parte integrante i seguenti allegati: Allegato 1 Elenco dei prodotti utilizzati Allegato 2 Analisi dei rischi per la salute relativa agli agenti chimici considerati
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