Acquisto e assegnazione - I Soggetti eleggibili
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- Livio Ricci
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1 Acquisto e assegnazione - I Soggetti eleggibili Persone fisiche Sono finanziabili i soggetti in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che presentino una delle seguenti qualifiche professionali: COLTIVATORE DIRETTO che non ha compiuto i 50 anni al momento della presentazione della domanda di acquisto e che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, direttamente ed abitualmente si dedica alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame (art. 31, L. n. 590 del 1965). Sono ammessi, ai sensi dell'articolo 2, L. 604 del 1954, anche i soggetti che dedicano abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra, come attestato da certificazione rilasciata dall'ufficio territoriale competentein materia di agricoltura. IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE che non ha compiuto i 50 anni al momento della presentazione della domanda di acquisto e che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento - (D.lgs. 99/2004). GIOVANE CHE INTENDE ACQUISIRE LA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE che non ha compiuto i 40 anni al momento della presentazione della domanda di acquisto e che, pur non in possesso dei requisiti stabiliti per l'imprenditore agricolo professionale (conoscenze e competenze professionali, tempo di lavoro e reddito da attività agricole), abbia presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente nonché si sia iscritto nella apposita gestione previdenziale. Entro i ventiquattro mesi successivi alla presentazione dell'istanza alla Regione il soggetto interessato deve risultare in possesso dei predetti requisiti (art. 1, comma 5-ter, D.lgs. 99/2004, introdotto dal D.lgs n. 101/2005). Società agricole Le società che possono accedere all'intervento Ismea devono necessariamente avere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art del codice civile e la ragione sociale o la denominazione sociale della società deve contenere l'indicazione di società agricola. Alla data della richiesta di intervento, la società agricola deve presentare almeno un soggetto qualificante con meno di 50 anni e, nel caso di società di persone o cooperative, almeno il 50% dei soci con meno di 50 anni. Il soggetto qualificante, alla data della richiesta di intervento, deve essere iscritto nella relativa gestione previdenziale ed in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, salvo quanto previsto per il giovane dal precedente punto Sono quindi finanziabili le seguenti tipologie di società agricole:
2 1. SOCIETÀ DI PERSONE In cui almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto; per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari. SOCIETÀ DI CAPITALI In cui almeno un amministratore con potere di firma sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. SOCIETÀ COOPERATIVE In cui almeno un amministratore con potere di firma, che sia anche socio, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. La qualifica di IAP può essere apportata, da parte dell'amministratore ad una una sola società agricola(art. 1, comma 3-bis, DLgs. 99/2004). Inoltre, il soggetto qualificante si deve impegnare a rispettare gli obblighi contrattuali previsti nei confronti degli assegnatari persone fisiche (IAP o Coltivatori Diretti). La società agricola beneficiaria dell'intervento Ismea è obbligata a mantenere il requisito professionale in capo al soggetto qualificante per l'intero periodo vincolativo. Requisiti minimi generali Acquisto e assegnazione - Requisiti minimi di accesso Come stabilito dal paragrafo 1.3 della decisione SG(2001)D/ del 5 giugno 2001 della Commissione europea di approvazione del regime Ismea relativo al riordino fondiario, le richieste di intervento sono ammesse all'istruttoria per l'eventuale accesso al finanziamento previa valutazione: 1. dei requisiti minimi in termini di redditività dell'impresa agricola, valutata sulla base dei criteri adottati nei piani di sviluppo rurale ; 2. del possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali da parte dei soggetti beneficiari; 3. della conformità agli sbocchi di mercato ed alle limitazioni settoriali adottate dalle singole regioni; 4. del possesso dei requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa in materia di proprietà coltivatrice; 5. del rispetto della vigente normativa in materia di ambiente e di igiene, ambiente e benessere degli animali. Requisito minimo di investimento finanziario Sotto il profilo oggettivo il requisito della redditività dell'impresa, che deve essere soddisfatto al momento della richiesta, va accertato alla stregua dei criteri adottati, per la sua valutazione, nei piani di sviluppo rurale predisposti dalle Regioni e approvati dalla Commissione dell'unione Europea. In ogni caso, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi dell'istituto nell'ambito del settore fondiario, saranno ammesse le operazioni che hanno per oggetto terreni la cui valutazione da parte della Commissione tecnica Ismea/regione sia almeno di euro ,00.
3 Fanno eccezione a tale limite le iniziative di ampliamento proposte da assegnatari Ismea. Acquisto e assegnazione - Criteri di esclusione dall'intervento Sono esclusi gli interventi di acquisto e rivendita dei terreni relativi ai seguenti soggetti: 1. tra genitori e figli; 2. tra coniugi; 3. tra affini entro il 1 grado (suocero/a - genero/nuora), ad eccezione dei casi in cui l'acquirente (genero/nuora) risulta in regime patrimoniale di separazione dei beni da oltre 2 anni dalla data della richiesta di intervento e che il coniuge svolga attività autonoma in un settore non agricolo; 4. tra società e persone fisiche, quando anche uno dei soci componente la società venditrice od acquirente abbia uno dei gradi di parentela, precedentemente indicati, con la parte acquirente/venditrice; 5. nel caso di soggetti richiedenti che svolgono attività agromeccanica (articolo 5 del Dlgs. 99/2004), configurabile come attività artigianale, in quanto non sottoposti ai rischi derivanti dal ciclo biologico, propri dell'attività agricola. L'intervento è escluso anche nel caso di richiesta di acquisto e di offerta di vendita effettuate da società, i cui i soci o gli amministratori ricadano nelle fattispecie sopra elencate; tale condizione deve sussistere da almeno un anno precedente alla presentazione della domanda. Sono inoltre esclusi gli interventi: 1. che hanno per oggetto terreni già acquistati dall'ismea, a meno che al momento della nuova domanda siano trascorsi almeno dieci anni dalla data di acquisto dei terreni stessi e sia stata effettuata la cancellazione del riservato dominio; 2. che hanno per oggetto beni provenienti da donazione effettuata da meno di due anni dalla data di presentazione della richiesta di intervento; 3. relativi a terreni su cui risulti trascritto un pignoramento immobiliare o una iscrizione pregiudizievole (ipoteca il cui ammontare residuo supera il 50% del valore stimato dall'ismea per i terreni oggetto di intervento); 4. che hanno per oggetto terreni che non sono in grado di garantire efficacia nell'intervento dell'istituto nell'ambito del settore fondiario, con particolare attenzione alla PLV conseguente alle attività aziendali e al relativo livello di redditività in relazione agli oneri finanziari connessi alla sopportabilità dell'investimento nell'ambito del periodo di ammortamento prescelto. 5. che hanno per oggetto beni il cui valore di stima, determinato in sede di accertamento tecnico, sia inferiore del 50% rispetto al prezzo richiesto dalle parti venditrici; 6. per i quali in sede di istruttoria sia verificato il collegamento/controllo tra acquirente/venditore o comunque la riconducibilità ad un unico centro di imputazione di interessi. In ogni caso, sono esclusi gli interventi in contrasto con le finalità, i principi e le disposizioni attuative del regime di aiuto fondiario n. 110/2001 e della vigente normativa in materia di formazione ed ampliamento della proprietà coltivatrice. Acquisto e assegnazione - Massimali di intervento Il volume massimo per gli interventi è stabilito, in relazione alla categoria di soggetti richiedenti, come riportato di seguito: 1. persone fisiche - Il massimale è stabilito in euro ,00
4 2. società agricole - Il massimale è stabilito in euro ,00 Per le società con socio unico si applica il massimale di euro ,00 per intervento. eccezione In presenza di unità lavorative aggiuntive rispetto ai componenti dell'impresa beneficiaria dell'intervento dell'ismea, il volume del massimale degli investimenti è incrementabile di ulteriori euro ,00 per ciascun occupato a tempo pieno (come derivante dal calcolo tabellare delle ULU relative al fabbisogno dei terreni in acquisto) e comunque fino ad un massimo pari al doppio del volume di investimento previsto per singola categoria. Nel caso di interventi finalizzati all'acquisizione di terreni pubblici, caratterizzati da dimensioni fisiche e finanziarie di notevole entità, il massimale di intervento è incrementabile sino al doppio di quanto previsto al punto precedente. Acquisto e assegnazione - Compendio unico e ricomposizione fondiaria 1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1, che intendono costituire un compendio unico, possono beneficiare dell'intervento Ismea con i vincoli previsti dalla normativa: 1. obbligo di coltivazione o conduzione per un periodo di almeno 10 anni dalla stipula dell'atto di vendita dei terreni. Pertanto, prima di tale periodo non è possibile estinguere anticipatamente il mutuo o vendere i terreni assegnati. 2. periodo di indivisibilità stabilito in 10 anni dalla stipula dell'atto di vendita dei terreni. In ogni caso, il mancato rispetto dei vincoli comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5 bis, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ( recupero imposte non pagate, interessi e maggiori imposte pari al 50% delle imposte dovute). Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che avvengano nell'ambito del periodo vincolativo decennale, che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico (articolo 7, comma 4, decreto legislativo 99/2004). 2. Il vincolo di indivisibilità decennale dei terreni e relative pertinenze, compresi i fabbricati, deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio unico e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Il trasferimento della proprietà dei terreni e l'apposizione del vincolo di indivisibilità per la costituzione del compendio unico, devono avvenire in un unico atto. 3. La costituzione del compendio unico comporta la riduzione degli onorari notarili ad 1/6 (articolo 7, comma 2, decreto legislativo 99/2004). 4. Anche nel caso di costituzione del compendio unico devono essere rispettati i requisiti di redditività previsti al precedente punto In caso di successione il rapporto di assegnazione continua con l'erede che lo richieda, ovvero che sia prescelto dai componenti l'asse ereditario. 6. I terreni agricoli e relative pertinenze, già di proprietà del soggetto che richiede l'intervento di ISMEA, possono concorrere alla costituzione del compendio unico. A tal fine, l'interessato rende una dichiarazione innanzi all'ufficiale rogante ed il vincolo di indivisibilità decennale si estende tanto sui terreni "preposseduti" quanto a quelli di nuova acquisizione. Acquisto e assegnazione - Terreni enti pubblici Al fine di favorire la dismissione dei terreni agricoli di proprietà pubblica, l'ismea svolge, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 aprile 1949 n. 165, l'attività di advisor e provvede alla valutazione degli stessi terreni su apposito incarico da parte delle Amministrazioni interessate.
5 Nel caso di intervento diretto nell'acquisto e nella rivendita di detti terreni, l'ismea interviene con due linee di azione: 1. nel caso che i fondi risultino già affittati o goduti a qualsiasi titolo da soggetti con le qualifiche già individuate nel presente documento, l'iniziativa viene valutata secondo i criteri previsti ai punti precedenti; 2. nel caso in cui i fondi risultino liberi, l'ismea, su incarico dell'ente proprietario, provvede alla realizzazione del progetto di riordino fondiario finalizzato anche al miglioramento ed alla strutturazione, per la successiva assegnazione, in base ai criteri previsti ai punti precedenti. Acquisto e assegnazione - Agevolazioni previste Le agevolazioni previste dall'intervento Ismea consistono nel pagamento del prezzo di acquisto del fondo, maggiorato delle spese tecniche e amministrative (che vengono definite e comunicate prima della stipula dell'atto di acquisto e di assegnazione dei terreni) e delle spese di rogito. Il rimborso del finanziamento agevolato ( a tasso fisso) avviene tramite rate semestrali, costanti e posticipate. Il tasso di interesse agevolato viene stabilito in base al tasso di riferimento stabilito per gli aiuti di stato dalla Commissione UE e sulla base della durata del finanziamento prescelta dal soggetto beneficiario. In particolare l'assegnatario può scegliere nell'ambito della seguente griglia: 1. tasso d'interesse del 2,00% per finanziamenti della durata di anni 15; 2. tasso d'interesse del 2,25% per finanziamenti della durata di anni 20; 3. tasso d'interesse del 2,75% per finanziamenti della durata di anni 25; 4. tasso d'interesse del 3,00% per finanziamenti della durata di anni 30. Per gli interventi con volume di investimento inferiore ad euro ,00, l'ammortamento dell'investimento ha la durata di anni 15 e conseguentemente il tasso d'interesse applicato è del 2,00%. Inoltre agli atti di compravendita si applicano: 1. la riduzione degli onorari notarili ad 1/2; 2. l'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa; 3. l'imposta catastale nella misura dell'1%. In particolare, agli atti di compravendita di fondi che ricadono in zone montane si applicano: 1. la riduzione degli onorari notarili ad 1/2; 2. l'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa; 3. l'esenzione dal pagamento dell'imposta catastale. Agli atti di compravendita di fondi per i quali è previsto la costituzione del compendio unico si applicano: 1. la riduzione degli onorari notarili ad 1/6; 2. L'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro e ipotecaria; 3. l'esenzione dal pagamento dell'imposta catastale. Acquisto e assegnazione - Vincoli ed obblighi
6 I terreni acquistati attraverso il finanziamento agevolato dell'ismea sono gravati dal patto di riservato dominio in favore dell'istituto. Il beneficiario dell'intervento acquisirà la piena proprietà del bene solo a seguito del pagamento dell'intero prezzo di acquisto ed alla conseguente cancellazione della riserva di proprietà Ismea. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 1, della legge 14 agosto 1971, n. 817, così come modificato dall'art. 11, comma 4, lettera a), del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i terreni acquistati con l'intervento Ismea e le agevolazioni fiscali sono gravati dal vincolo di indivisibilità per la durata di quindici anni. Inoltre, in base alla normativa in materia di proprietà coltivatrice, i soggetti beneficiari non possono cessare volontariamente dal coltivare/condurre direttamente il fondo compravenduto nei cinque anni successivi all'assegnazione. Altri obblighi contrattuali: 1. mantenere i requisiti minimi in materia di ambiente e di igiene e benessere degli animali, con particolare riferimento alle disposizioni comunitarie; 2. dare comunicazione ad Ismea degli investimenti di miglioramento fondiario che si intendono realizzare sui terreni 3. fornire all'ismea i dati necessari per il monitoraggio economico aziendale; 4. informare tempestivamente ISMEA di ogni atto dal quale possano derivare conseguenze pregiudizievoli per il fondo; 5. effettuare i pagamenti dell'imposta comunale sugli immobili e dei contributi di bonifica, irrigui e di utenza ai competenti Consorzi di bonifica.
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