GESTIONE RIFIUTI: REGISTRI, FORMULARI E SISTRI

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1 GESTIONE RIFIUTI: REGISTRI, FORMULARI E SISTRI MODULO C CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI E ADDETTI SPP EX D.LGS.195/03 LANCENIGO (TV), 9 DICEMBRE 2014

2 Inquadramento normativo in materia di gestione dei rifiuti La gestione dei rifiuti in Italia è regolamentata dalla parte IV (artt ) del D.Lgs.N. 152/2006 e s.m. e i. (recepimento del c.d. «Decreto Ronchi» del 1997) Tale disciplina è ispirata ai principi di: Precauzione Prevenzione Proporzionalità Responsabilizzazione Cooperazione La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclaggio; recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; smaltimento. di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano rifiuti. 2 divieti alla base della normativa in tema di rifiuti: 1. Divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul/nel suolo e/o nelle acque superficiali e sotterranee (art. 192); 2. Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e/o categorie diverse di rifiuti pericolosi tra loro (art. 187).

3 Soggetti obbligati vs adempimenti ambientali (rifiuti) FIR Registro C/S MUD SISTRI Produttori di rifiuti Trasportatori Recuperatori/smaltitori Rottamatori/Frantumatori/Demolitori Consorzi Intermediari Albo Gestori Ambientali

4 Responsabilità della gestione dei rifiuti (Art. 188) Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. produttore iniziale o altro detentore non iscritto a SISTRI conserva la responsabilità per l intera catena di trattamento produttore iniziale o altro detentore iscritto a SISTRI la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita da SISTRI soggetti non iscritti a SISTRI che, ai sensi dell art. 212, c. 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi èesclusa: a) in caso convenzione per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore

5 Sanzioni Registri, FIR, MUD, SISTRI art. 258 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs.n. 152/2006 e successive modificazioni art. 258 comma 5 del D.Lgs.n. 152/2006 e successive modificazioni art. 258 comma 4 del D.Lgs.n. 152/2006 e successive modificazioni REGISTRI C/S FIR MUD SISTRI art. 258 commi 5-bis e 5-ter del D.Lgs.n. 152/2006 e successive modificazioni Fino al 31 dicembre 2014 le sanzioni di cui agli artt. 260-bis e 260-ter del D.Lgs.n. 152/2006 e successive modificazioni, non si applicano.

6 Rifiuti - Definizione, criterio di identificazione ed esclusioni RIFIUTO: «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi»(art. 183) classificazione secondo l'origine rifiuti urbani rifiuti speciali a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettereb),c)ede). a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell art c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

7 Rifiuti - Definizione, criterio di identificazione ed esclusioni classificazione secondo le caratteristiche di pericolosità rifiuti pericolosi rifiuti non pericolosi Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all allegato I. L elenco dei rifiuti di cui all allegato D (Codici CER) include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» «molto tossico» «nocivo», «corrosivo» «irritante» «cancerogeno» «tossico per la riproduzione» «mutageno» «ecotossico» Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, (classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose)

8 Rifiuti Caratteristiche di pericolo (Allegato I) H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o -che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 C e inferiore o pari a 55 C; H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria; H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata; H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;

9 Rifiuti Caratteristiche di pericolo (Allegato I) H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l incidenza; H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; H10 «Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l incidenza; H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 «Sensibilizzanti» : sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici; H14 «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. H15 Rifiuti suscettibili, dopo l eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

10 Rifiuti Operazioni di Recupero Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Operazione di recupero Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia Rigenerazione/recupero di solventi Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese leoperazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche Rigenerazione degli acidi o delle basi Recupero dei prodotti che servono a ridurre l inquinamento Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell agricoltura o dell ecologia R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 ar12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

11 Rifiuti Operazioni di Smaltimento Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica) Operazione di smaltimento Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli) Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali) Lagunaggio(ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc ) Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni,separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall ambiente). Scarico dei rifiuti solidi nell ambiente idrico eccetto l immersione Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino Trattamento biologico non specificato altrove, che dia origine acomposti o a miscugli che vengono eliminatisecondo uno dei procedimenti elencati da D1 a D12 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove, che dia origine acomposti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati da D1 a D12(ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc ) D10 Incenerimento a terra D11 Incenerimento in mare (Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali) D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera). D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D12. [In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazionipreliminari precedenti allo smaltimento, inclusi: pretrattamento, cernita,frammentazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, triturazione, condizionamento o separazione prima di una delle operazioni da D1 a D12] D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13. D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14 (escluso ildepositotemporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

12 Rifiuti Elenco dei rifiuti CER (Allegato D) I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a 6 cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a 4 e a 2 cifre per i rispettivi capitoli. 20 capitoli (o classi) dell elenco Rifiuto da catalogare 107 fonti che generano il rifiuto (sottoclassi o sottocapitoli) 839 codici rifiuto Sì Appartiene ad una delle famiglie dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20? Sì È possibile attribuirgli un codice (ad esclusione dei codici 99? No No Sì Appartiene ad una delle famiglie dei capitoli 13, 14 e 15? Sì È possibile attribuirgli un codice appropriato? No No Prendere in considerazione il codice 99 preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata CODICE Sì È possibile attribuirgli un codice appropriato del capitolo 16? No

13 Rifiuti Elenco dei rifiuti CER (Allegato D) La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando il competente codice CER, ai sensi della decisione 2000/532/CE. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione. codice CER pericoloso «assoluto» codice CER non pericoloso «assoluto» con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione. è non pericoloso senza ulteriore specificazione. per stabilire se il rifiuto è pericoloso/non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede.

14 REGISTRO DI CARICO SCARICO RIFIUTI Art. 190 D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. DM n. 148/1998

15 Registri di carico scarico rifiuti: soggetti obbligati 1. enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi 2. enti e impreseproduttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi i rifiuti da lavorazioni industriali e da lavorazioni artigianali; 3. enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque (attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) 4. detentori di rifiuti (enti e imprese) che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori 5. in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto(sistri) 6. intermediari e commercianti di rifiuti

16 Registri di carico scarico rifiuti: soggetti esclusi enti e imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema; attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate da enti e imprese produttori iniziali.

17 Registri C/S rifiuti: modelli e modalità Il registro di carico e scarico e composto da fogli numerati e vidimati Dalla Camera di Commercio e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato C - Descrizione tecnica al DM n. 148/98 I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici devono utilizzare carta a modulo continuo. I produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facoltà di adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili: a) registri IVA di acquisto e vendite; b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.; c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge. a condizione che

18 Registri C/S rifiuti: modelli e modalità a condizione che siano numerati e vidimati, siano integrati dal formulario, le annotazioni rispettino le cadenze stabilite, soddisfino le modalità indicate nell'allegato C del DM e contengano i seguenti elementi: data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato; caratteristiche del rifiuto; quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unita locale o presi in carico; eventuale ulteriore descrizione del rifiuto; numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento; eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale.

19 Registri C/S rifiuti: modelli e modalità Le imprese che: PRODUCONO RECUPERANO SMALTISCONO TRASPORTANO RIFIUTI EFFETTUANO ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE/ COMMERCIO CON DETENZIONE DI RIFIUTI devono tenere il registro di cui all Allegato A.

20 Registri C/S rifiuti: modello A Attenzione! Alla voce "TIPO DI ATTIVITÀ": indicare la categoria di attività e la descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc...; Alla voce "CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO": i numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di C/S sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazionesiriferisce. (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento)

21 Registri C/S rifiuti: modello A Scarico Carico del... n.... Formulario n.... del... Rif. operaz. di carico n.... Caratteristiche del rifiuto: a) CER... b) Descrizione... c) Stato fisico... d) Classi di pericolosità... e) Rifiuto dest. a ( ) smaltimento ( ) recupero Quantità: Kg... Litri... Metri cubi... Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto: Intermediario/Comm. Denominazione... Sede... C.F.:... Iscrizione Albo N.... A n n o t a z i o n i Nelle operazioni di S è possibile fare riferimento alla Σdi più carichi Il numero progressivo C/S fa riferimento all anno solare di riferimento Stato fisico del rifiuto: 1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido Le classi di pericolosità vanno indicate solo nel caso di rifiuti pericolosi Il codice di attività relativo alla destinazione del rifiuto va indicato solo per le registrazioni di S Solitamente si tratta del p. stimato Il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti (vano indicati solo dai soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso Unità centralizzate o di coordinamento

22 Registri C/S rifiuti: modello A Scarico Carico del... n.... Formulario n.... del... Rif. operaz. di carico n.... Caratteristiche del rifiuto: a) CER... b) Descrizione... c) Stato fisico... d) Classi di pericolosità... e) Rifiuto dest. a ( ) smaltimento ( ) recupero Quantità: Kg... Litri... Metri cubi... Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto: Intermediario/Comm. Denominazione... Sede... C.F.:... Iscrizione Albo N.... A n n o t a z i o n i Nel campo annotazioni possono essere riportate tutte le informazioni utili per risalire a determinate problematiche riscontrate nelle operazioni relative ai C/S peso verificato a destino, parziale accettazione carico, smarrimento copie formulario, ecc

23 Registri C/S rifiuti: vidimazione I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti. Sono numerati, vidimati e gestiticonleprocedureele modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. La vidimazione è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria pari a 25,00 /registro

24 Registri C/S rifiuti: vidimazione I registri di carico e scarico vidimati dall'agenzia delle Entrate (Rif. 2008) Secondo l'orientamento assunto dalla Provincia di Treviso ed alla nota del 12/02/08 diramata dalla Regione del Veneto, si informa che i registri attualmente in uso alle aziende, vidimati dall'agenzia delle Entrate possono essere utilizzati fino al loro esaurimento. Tempi di annotazione per enti e imprese produttori iniziali 10 dalla produzione e dallo scarico

25 Registri C/S rifiuti: luogo di conservazione i registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, Modalità di conservazione Devono essere integrati con i formulari di identificazione, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti(sistri) trasmessa dall impianto di destinazione dei rifiuti stessi Tempi di conservazione Sono conservati per 5 anni dalla data dell ultima registrazione. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.

26 Registro C/S- Sanzioni Tipologia Sanzione amm. pecuniaria Sanzione penale omissione tenuta registro o in modo incompleto I produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all art. 1, comma1,dellal.25gennaio2006,n.29,eall art.6,comma1del DM 17 dicembre 2009 Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute ULA <

27 X * Residui di vernici o di sverniciatori solido H4 e H X Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro liquido X ABC866634/ * Residui di vernici o di sverniciatori 50 Peso verificato a destino: 57 kg solido H4 e H 5 l errore? 5 X D15 Dove si trova

28 X * Residui di vernici o di sverniciatori solido H4 e H X ABC866634/ X * Residui di vernici o di sverniciatori solido X D15 Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro liquido H4 e H 5 l errore? Dove si trova

29 Registri di carico scarico rifiuti Altri errori frequenti nella compilazione del Registro C/S compilazione a matita utilizzo di registro non vidimato cambio di unità locale ed utilizzo di un registro già vidimato errata compilazione di uno o più campi.

30 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI Art. 193 D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. DM n. 145/1998

31 Formulario di identificazione rifiuti (FIR) È il documento che «accompagna» il rifiuto nel tragitto produttore destinatario finale Il formulario deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati A e B, dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto. Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco. Il formulario è stampato su carta idonea a garantire che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato C. Durante il trasporto devono essere rispettate le norme vigenti che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi nonché le norme tecniche che disciplinano le attività di trasporto dei rifiuti.

32 FIR: soggetti non iscritti a SISTRI Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al SISTRI i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare(almeno): nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'istradamento; nome ed indirizzo del destinatario. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del FIR, si applica il DM n. 145/98.

33 FIR: numerazione I formulari di identificazione devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie e sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze. Gli estremi dell'autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia. La fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo del formulario.

34 FIR: relazione con il registro carico scarico I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti. A tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.

35 FIR: vidimazione e conservazione I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'agenzia delle entrate o dalle Camere di Commercio, o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. Tempi di conservazione Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.

36 FIR: struttura e compilazione Il formulario di identificazione deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. 1 copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre 3, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite 1 dal destinatario e 2 dal trasportatore, che provvede a trasmetterne 1 al predetto produttore dei rifiuti.

37 Formulario rifiuti (FIR): soggetti obbligati enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al SISTRI non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di 4volte l anno non eccedenti i 30 kg o 30 litri al giorno e, comunque, i 100 kg o 100 litri l anno.

38 In alto a destra sono indicati: i prefissi alfabetici di serie, il numero progressivo, la data di emissione di ogni singolo formulario. [1] dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti (più l eventuale n. iscrizione all Albo delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti). [2] dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento (più l eventuale n. iscrizione all Albo delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti). [3] dati relativi alla impresa che effettua il trasporto dei rifiuti e il n. iscrizione all Albo delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti. Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti stessi i predetti dati dovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione. [4] caratteristiche del rifiuto:(1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido) [5] indicazione se il rifiuto è destinato ad operazioni R o D; nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, necessarie per lo smaltimento in discarica. [6] la quantità di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri (in partenza o da verificare a destino) [7] percorso dei rifiuti trasportati (se diverso dal più breve). [8] l'indicazione se il rifiuto è o non è soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID [9] firma per l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel FIR. [10] cognome e nome del conducente, l'identificativo del mezzo di trasporto, la data e l'ora di partenza [11] accettazione o meno del carico di rifiuti, la quantità di rifiuti ricevuta, la data, l'ora e la firma.

39 Verifica a destino del rifiuto Gli automezzi che trasportano rifiuti, arrivati all impianto finale, vengono sottoposti a procedure di accettazione prima della collocazione dei rifiuti nell area di scarico. Durante questa fase si provvede a: Il rifiuto, oggetto del conferimento, controllo visivo del rifiuto per verificarne la conformità fisica, deve ovviamente risultare conforme, pesatura fisicamente e chimicamente, alle controllo dei documenti di accompagnamento. analisi effettuate e ad eventuali schede descrittive che il mittente abbia fornito. Cosa può accadere durante l ispezione del carico (cosiddetta omologa )? Quando vengono osservate irregolarità o difformità da quanto dichiarato dal produttore, l impianto finale può/deve decidere di non accettare il carico (parzialmente o per intero), l'automezzo ritorna indietro dal produttore iniziale del rifiuto. Il destinatario finale compila la sezione del formulario nella quale sono previste e possibili, tre condizioni: accettato per intero accettato per seguente quantità (Kg o litri): respinto per le seguenti motivazioni:

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