S.T.U. MASSA LUBRENSE S.P.A. UNIPERSONALE

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1 S.T.U. MASSA LUBRENSE S.P.A. UNIPERSONALE Sede in Piazza Vescovado MASSA LUBRENSE Sede operativa: Via Severo Caputo, 14 fax: Numero Registro Imprese di Napoli e Codice fiscale REA Napoli Capitale sociale di cui versato DISCIPLINARE D ONERI PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE E DEL LOCALE COMMERCIALE ANNESSO DELL IMPIANTO SPORTIVO IN MASSA LUBRENSE S.AGATA SUI DUE GOLFI, VIA REOLA 1

2 Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE La S.T.U. Massalubrense S.p.A. (di seguito indicata come Società o Concedente), ente appaltante dell'impianto Sportivo per lo Sport ed il Tempo Libero situato a Massa Lubrense in S.Agata sui due Golfi - Via Reola, intende affidare in concessione la gestione della piscina e del locale commerciale annesso. Le gestioni riguardano: - piscina semiolimpionica (12,5 x 25 m.) con relativi servizi; - locale con porticato ed area esterna da adibire a pubblico esercizio e/o altre attività compatibili con l impianto sportivo (di seguito definito locale commerciale ). In allegato, è riportata la planimetria dell'intero complesso con la delimitazione delle superfici assegnate alla piscina ed al locale commerciale. La zona individuata come Area STU disponibile potrà essere assegnata ad uno dei due gestori a seguito di valutazione di eventuali progetti corredati piano d investimento ed utilizzo (opzionali) presentati in fase di gara per parte od intera superficie. L assegnazione sarà effettuata ad insindacabile valutazione della STU Massalubrense SpA. L area parcheggio è invece assegnata in parti uguali ai due gestori. I locali tecnici vengono assegnati al gestore della piscina che avrà l obbligo di garantirne l utilizzo anche al gestore del locale commerciale per le proprie necessità. Le eventuali precisazioni sull utilizzo delle aree, locali ed impianti di competenza/responsabilità di ciascun gestore dovranno essere richieste formalmente al Concedente che si farà carico di fornire i chiarimenti in forma scritta. Art. 2 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA GESTIONE DEGLI SPAZI DEDICATI ALL ATTIVITA SPORTIVA I Concessionari potranno adibire tutti gli spazi di competenza ad attività sportive, ricreative, riabilitative, benessere e salute o attività assimilate. Per le gestioni dovranno essere rispettati il complesso della normative igienico sanitario in materia. I Concessionari dovranno: a) mettere a disposizione del Comune di Massa Lubrense le strutture sportive e il personale necessario per eventuali manifestazioni a carattere cittadino o sovracomunale (fino ad un massimo di gg. 5 giorni per ogni anno); b) garantire l apertura della struttura e degli impianti natatori almeno nei periodi indicati nel progetto di gestione e nelle fasce orarie ivi indicate. Il gestore della piscina avrà l accesso alle aree di competenza attraverso il locale commerciale nello spazio riportato sulla planimetria allegata, in tale spazio potrà di attrezzare la reception. Per i fabbisogni di acqua ed elettricità si potrà far ricorso a sottocontatori oppure ad utenze separate. Art. 3 - OBBLIGAZIONI DEI CONCESSIONARI I Concessionari prenderanno in carico la struttura nello stato in cui si trova, visionata al momento del sopralluogo obbligatorio e dovranno, per la parte di competenza, assumere l obbligo a propria cura e spese ad effettuare: 2

3 a) le opere di finitura e di adeguamento a norme di legge; b) la realizzazione dei progetti presentati in fase di gara; c) la messa in funzione del complesso procedendo con la pulizia generale e di tutti i locali della vasca, la sanificazione iniziale, il riempimento iniziale della vasca e quant altro necessario per l uso corretto della struttura e la sistemazione delle aree a verde; d) la pulizia dei locali tecnici degli impianti, il lavaggio e del contro-lavaggio dei filtri; e) la pulizia dell intera struttura nel rispetto delle prescrizioni dell ASL; f) la disinfezione con prodotti adeguati e la filtrazione dell acqua della piscina secondo quanto disposto dalla normativa vigente nazionale e regionale, secondo le disposizioni e le prescrizioni della ASL anche al fine di salvaguardia della salute degli utenti; g) l arredamento degli spazi natatori e la realizzazione del programma di gestione; h) la richiesta e l ottenimento di tutti i pareri, delle autorizzazioni/licenze e dei titoli abilitativi necessari per l esercizio delle attività programmate; i) l acquisizione ed il rispetto di tutte le autorizzazioni ISPESL, antincendio, autorizzazione agli scarichi, ecc. per l esercizio dell impianto; j) l apertura al pubblico per almeno 2000 ore all anno; k) la voltura di tutti i contratti di fornitura di energia elettrica, di fornitura di acqua, non oltre 10 giorni dal verbale di consegna; l) tutte le spese di gestione del complesso comprese le aree a verde; m) la custodia e la gestione della piscina con la presenza di assistenti ai bagnanti, abilitati a norma di legge, in numero sufficiente a garantire l incolumità dei bagnanti stessi; n) l arredamento del locale ad uso di pronto soccorso con presidi farmacologici ed attrezzature necessarie secondo quanto prescritto dalla ASL. Art. 4 - SPECIFICHE RELATIVE AGLI ONERI DI MANUTENZIONE I Concessionari per le parti di competenza avranno la responsabilità della manutenzione ordinaria e periodica dei locali e degli impianti, oltre che della manutenzione straordinaria. Assumeranno gli oneri di legge relativamente all obbligo del mantenimento e delle verifiche degli impianti di terra, degli impianti per la protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti antincendio. Restano a carico del Concedente gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardano il fabbricato e le unità di trattamento aria nella loro interezza. La manutenzione ed ogni altro intervento che si rendesse necessario dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti ed in particolare delle norme C.E.I, UNI-CIG e di quelle di prevenzioni incendi. I Concessionari avranno cura di registrare gli interventi di manutenzione effettuati e trasmetterne annualmente una copia al Concedente. I Concessionari dovranno garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti ed il decoro del centro natatorio sportivo. Art. 5 - ONERI A CARICO DELLA S.T.U. Massalubrense S.p.A. Restano a carico della società tutti gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria come sopra specificato. Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati in date da concordarsi con i Concessionari. Qualora i Concessionari richiedano l'effettuazione dei lavori fuori dai normali orari di lavoro delle ditte o comunque richiedano modalità d'intervento 3

4 particolarmente onerose per soddisfare le proprie esigenze, dovranno concorrere alle spese nei limiti delle maggiorazioni conseguenti alle proprie richieste. Art. 6 - CONTROLLO DELLA GESTIONE I rappresentanti della STU Massalubrense S.p.A. potranno visionare in qualsiasi momento la struttura per rendersi conto dello stato di mantenimento dei locali e degli impianti. I Concessionari dovranno fornire alla società una relazione annuale sull andamento delle attività che si sono svolte nell impianto ed in particolare, per quanto riguarda la piscina, i dati di affluenza disaggregati per le singole fasce di utenti. Art. 7 - ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DEI CONCESSIONARI Il Concessionario dell impianto natatorio, per l uso e l esercizio dello stesso, dovrà attenersi a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 18 marzo 1996, oltre alle prescrizioni della C.T.C.V.L.P.S. VV.FF. ed ASL. Dovrà, in particolare, ottemperare a quanto previsto dal citato Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 relativamente all art. 19 (gestione della sicurezza) e all art. 14 (piscine). Dovrà nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, secondo le disposizioni delle vigenti normative e le istruzioni impartite dagli Enti preposti al controllo, in particolare per gli impianti elettrici e di illuminazione I Concessionari si assumeranno ogni onere di buon mantenimento degli impianti elettrici e di illuminazione con riferimento alle norme CEI ed alla legge n. 37/2008 in relazione alla completa applicazione e al rispetto del Decreto Legislativo 81/2008. Art. 8 - TARIFFE Le tariffe di accesso alla piscina da parte degli utenti saranno regolate unicamente dal Concessionario con l'obbligo di applicare speciali sconti per bambini, ragazzi fino a quattordici anni, diversamente abili ed anziani (over 65 anni). Art. 9 - FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA - PENALITA Il verificarsi di manchevolezze o inadempimenti anche parziali nel servizio, imputabili ai Concessionari od ai propri collaboratori e derivanti da inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, nelle norme tecniche (o quant'altro qui richiamato) o delle norme di legge, di regolamenti o di atti amministrativi in materia saranno contestati dal Concedente a mezzo lettera Raccomandata A.R. (o fax) entro 60 gg. naturali e consecutivi, decorrenti dalla conoscenza del fatto. I Concessionari avranno facoltà di presentare le proprie memorie giustificative o difensive sull'inadempienza riscontrata nei successivi quindici giorni. Esaminate dette memorie, il Concedente, a insindacabile giudizio, applicherà le relative sanzioni pecuniarie da versare sul c/c della società. In mancanza il Concedente potrà rivalersi sulla cauzione (escussione della fideiussione in tutto od in parte). Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme di legge, di regolamento o di atti amministrativi (nazionali, regionali o locali) in materia e ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali od amministrative degli organi competenti, la Società si riserva di applicare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del 4

5 servizio e del danno di immagine provocato al Concedente, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate: Qualora nei periodi di apertura programmati il complesso risultasse inagibile, anche parzialmente, per qualsiasi causa imputabile ai Concessionari, fatti salvi i casi di forza maggiore, verrà applicata una penale mensile di 500,00 (cinquecento/00) al Concessionario inadempiente. Qualora non fossero effettuati gli interventi previsti dall art.4, sarà applicata una penale di 200,00 (duecento/00) per ogni singola contestazione (scritta) da parte della Società. Art FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA MODIFICHE E fatto esplicito divieto ai Concessionari di modificare e trasformare ad usi diversi la struttura, nonché ad apportare migliorie e/o modifiche agli impianti senza la preventiva autorizzazione della Società. Qualsiasi violazione a detta norma comporterà la risoluzione del contratto. Le realizzazioni progettuali presentate in fase di gara, le attrezzature, gli arredi e le migliorie apportate alle strutture ed agli impianti, autorizzate o meno dalla società, rimarranno, alla scadenza dei contratti, di proprietà della Società stessa senza la necessità di corrispondere per esse alcun corrispettivo ai Concessionari. Il Concessionario, a propria cura e spese, dovrà adeguare il locale commerciale secondo le normative vigenti ed avrà cura di ottenere i vari pareri ed autorizzazioni per il funzionamento dello stesso. Art. 11 SALVAGUARDIA, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO DI CATEGORIA. I Concessionari saranno tenuti all osservanza e all applicazione dei contratti collettivi di lavoro di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale, sollevando la Società da ogni responsabilità anche in merito ad eventuali infortuni e eventuali controversie derivanti e conseguenti ai rapporti di lavoro che intercorreranno tra i Concessionari ed i propri dipendenti. I Concessionari, prima dell inizio dei lavori ed ogni successiva variazione, saranno tenuti a comunicare i nominativi e le qualifiche del personale utilizzato. La Società provvederà alla richiesta del D.U.R.C.. Qualora i Concessionari non risultassero in regola con gli obblighi di cui sopra, la Società procederà alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Società. L esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dei Concessionari. Art CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO I Concessionari corrisponderanno alla S.T.U. Massalubrense S.p.A. i corrispettivi offerti nel procedimento di gara di evidenza pubblica. Tali corrispettivi saranno fissi per i primi 5

6 quattro anni. Alla fine del primo quadrienno si procederà come riportato nel bando di gara. I corrispettivi dovranno essere corrisposti mensilmente entro la data di scadenza di ciascun mese tramite versamento/bonifico su c/c postale/bancario intestato alla: S.T.U. Massalubrense Spa Unipersonale. Art DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E vietata la cessione ed il subappalto del contratto, pena la sua risoluzione. E' fatta eccezione, previa autorizzazione scritta del Concedente, per le sottoelencate attività accessorie e complementari, attivare rapporti contrattuali con terzi: pulizia e minuto mantenimento manutenzioni civili e degli impianti tecnologici trattamento acqua ed analisi di laboratorio giardinaggio Le imprese esecutrici dovranno essere in possesso di adeguati requisiti ed esperienza specifica nei rispettivi settori di competenza e dovranno osservare le norme di sicurezza di cui a D.lgs. n. 81/2008 ed i successivi aggiornamenti in materia. I Concessionari dovranno trasmettere il contratto con la ditta unitamente a dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso dei requisiti di legge previsti per il settore con dovuto anticipo rispetto all'inizio dell'attività specifica. La Società, in ogni caso, riconoscerà soltanto i Concessionari come responsabili del servizio, i quali risponderanno in proprio di eventuali inadempimenti da parte dei subappaltatori/contraenti. ART.14 - INTESTAZIONE DI LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONTRATTI Le licenze, le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative alle due gestioni (piscina e locale commerciale), i contratti per la fornitura di energia elettrica, per la fornitura di gas e la fornitura di acqua, dovranno essere intestati, per il periodo di vigenza del rapporto concessorio, ai Concessionari, i quali saranno tenuti ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste. I suddetti atti abilitativi avranno durata coincidente con quella del rapporto concessorio. ART.15 DOCUMENTAZIONE DA TENERE NELLA SEDE DELL'IMPIANTO Il Concessionario della piscina avrà l'obbligo di tenere nella sede dell'impianto la seguente documentazione: nominativo del Referente dell'impianto con recapito telefonico; documenti relativi alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m. e i.; registro analisi chimico-fisico delle acque; registro interventi di manutenzione e controlli effettuati, in cui è riportata la data delle attività, la natura e gli esiti; registro delle pulizie dei locali con indicata la data delle attività, gli esiti e le date degli eventuali controlli con i relativi esiti. Art. 16 GARANZIA - CAUZIONE I Concessionari dovranno impegnarsi, per la parte di competenza, a gestire il complesso sportivo per tutta la durata della concessione. A garanzia di tale impegno, nonché dell adempimento di tutte le obbligazioni assunte, i Concessionari dovranno, alla firma del 6

7 contratto, a titolo di cauzione, costituire una fideiussione bancaria od assicurativa rilasciata da primarie compagnie di assicurazione a favore della S.T.U. Massalubrense S.p.A. dell importo di Euro ,00 (eurotrentamila/00). Tale fideiussione dovrà prevedere l'escussione da parte della S.T.U. Massalubrense S.p.A. a semplice richiesta scritta e la rinuncia, da parte dei Concessionari, all'eccezione di cui all'art comma 2 del Codice Civile. La mancata consegna della garanzia in originale determinerà la decadenza dell'aggiudicazione e non si procederà alla stipula del contratto. Il Concedente potrà incamerare in tutto od in parte la cauzione a ristoro dei danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni causati all'impianto dai Concessionari o da terzi per negligenza dei medesimi. Art RESPONSABILITA I Concessionari saranno esclusivi responsabili per eventuali danni che in relazione al servizio prestato potranno essere arrecati alla S.T.U. Massalubrense S.p.A., a terzi o cose di terzi, nonché agli utenti o a terze persone connessi alla gestione del centro sportivo. A tal fine dovranno, prima della sottoscrizione degli atti di concessione, stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (e specificatamente verso gli utenti), includendo tra i terzi anche la STU Massalubrense SpA e l Amministrazione Comunale. I massimali delle polizze dovranno essere come di seguito riportati. Per la gestione dell impianto natatorio, i massimali della polizza non dovranno essere inferiori a: per sinistro pari ad Euro ,00 (eurotremilioni/00); per danni a utenti, dipendenti e terzi, a persona non inferiore ad Euro ,00 (euroduemilioni/00); per cose non inferiore ad Euro ,00 (eurounmilione); e polizza assicurativa contro incendi, atti vandalici e dolosi (il massimale della polizza non dovrà essere inferiore ad Euro ,00 (euroduemilioni/00). Per la gestione del locale commerciale, i massimali delle polizze non dovranno essere inferiori a: per sinistro pari ad Euro ,00 (euroduemilioni); per danni a dipendenti e terzi, a persona non inferiore ad Euro ,00 (eurounmilione/00); per cose non inferiore ad Euro ,00 (eurocinquecentomila/00); e polizza assicurativa contro incendi, atti vandalici e dolosi (il massimale della polizza non dovrà essere inferiore ad Euro ,00 (euroduemilioni). Ferma restando l'intera responsabilità dei Concessionari anche per eventuali maggiori danni eccedenti detti massimali. Copie delle polizze dovranno essere trasmessi al Concedente prima della stipula del contratto. Copie delle quietanze di pagamento relative alle polizze di cui sopra dovranno essere tempestivamente consegnate al Concedente. Gli estremi della polizze assicurative saranno riportati nei contratti. Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il Concedente avrà la facoltà di risolvere il contratto al Concessionario inadempiente nei seguenti casi: 7

8 1. gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario nonostante le formali contestazioni (max n. 2 in un anno solare) del Concedente; 2. arbitraria sospensione od abbandono del servizio da parte del Concessionario; 3. negligenza ed inaffidabilità del Concessionario nel regolare svolgimento dei servizi oppure in caso di qualsiasi subappalto non autorizzato; 4. nel caso di dichiarato fallimento, di cessione in parte o in tutto degli obblighi derivanti dall'appalto da parte del Concessionario senza il consenso del Concedente ed in tutti i casi previsti dalla normativa vigente; 5. accertata mancanza del pagamento delle quietanze relative alle polizze assicurative. In ogni caso sarà sempre fatto salvo il risarcimento di eventuali danni derivanti dalle inadempienze. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo il Concedente potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario, nonché sulla fideiussione di cui al precedente all'articolo 16. In caso di gravi inadempienze, debitamente contestate, il Concedente avrà facoltà, previo avviso scritto, di sostituirsi anche indirettamente al Concessionario, in tutto od in parte, nell'esercizio della gestione, con diritto di rivalersi dei maggiori oneri derivanti. In tal caso, il Concedente potrà avvalersi sia del personale alle dipendenze del Concessionario, sia degli impianti/arredi, sia di tutte le attrezzature esistenti, accertati con verbale di consistenza redatto in contradditorio, o comunque in presenza di due testimoni qualora il Concessionario non sia presente con un proprio rappresentante. Il Concessionario, ai sensi dell'art del Codice Civile, potrà domandare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, predisponendo adeguata documentazione di controprova. Art CONTROVERSIE Per ogni controversia che potesse insorgere tra Concessionari e Concedente è competente il Foro di Torre Annunziata. Art SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dei Concessionari. Art DURATA DELLA CONCESSIONE I contratti avranno durata di anni quattro più quattro non prorogabili. I Concessionari avranno comunque la facoltà di partecipare alla gara per il nuovo affidamento. I primi quattro anni saranno finalizzati alla fase di avviamento ed al recupero dell investimento iniziale come da progetti corredati di preventivi da presentare in fase di gara. Alla fine del primo quadriennio è previsto il rinnovo per ulteriori quattro anni. Nel caso di rinuncia al rinnovo si ricorrerà ad un altro bando. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza. E' vietato il rinnovo tacito del contratto; trova applicazione quanto stabilito con I'articolo 44 della legge 23/12/1994 n 724, potranno essere concordate soltanto proroghe tecniche nelle more dell espletamento di nuova gara. Al termine del rapporto concessorio i Concessionari dovranno restituire gli impianti in buono stato di conservazione ed efficienza come utilizzati nel periodo di gestione. 8

9 Art CONSEGNA DEI BENI A seguito della stipula del contratto che disciplina il rapporto concessorio il Concedente procederà alla consegna dei beni ai Concessionari redigendo contestualmente apposito verbale da cui dovrà risultare lo stato di conservazione dei medesimi. Identica operazione dovrà essere effettuata al momento della restituzione dei beni da parte dei Concessionari. I Concessionari avranno l'obbligo di consegnare l'impianto in buone condizioni, salvo il naturale invecchiamento, in mancanza la Società potrà addebitare agli stessi le spese da sostenere per il ripristino necessario. Resta inteso che tutte le migliorie e l'attrezzaggio dell'impianto comprensivo di tutto l'arredo, realizzati dai Concessionari, dovranno essere resi in buone condizioni al Concedente senza alcun indennizzo ai Concessionari. Art. 23 DOMICILIO DELL'APPALTATORE I Concessionari, agli effetti del presente appalto, eleggeranno il proprio domicilio in Massa Lubrense all'indirizzo da comunicare prima della stipula dei contratti. Art. 24 NORME TRANSITORIE E FINALI Per quanto non previsto dal presente capitolato valgono le disposizioni contemplate nel vigente Codice Civile e dalla legislazione in materia. Massa Lubrense, 1 Dicembre 2011 S.T.U. Massalubrense S.p.A. Il Presidente Avv. Liberato Mazzola 9

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