IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA"

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA Dr. RAFFAELLO PICCI Della II sezione civile ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 5954/02 Ruolo generale promossa Da: T. F. Elettivamente domiciliato in Bologna, Via Lemonia 21, presso lo Studio dell Avv. Bruno Barbieri, che lo rappresenta e difende in giudizio come da mandato in calce all atto di citazione ATTORE Contro TRENITALIA s.p.a., con sede in Roma, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, Elettivamente domiciliato in Bologna, Strada Maggiore 17, presso lo Studio dell Avv. Luciano Scrivano, che lo rappresenta e difende in giudizio come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE: Voglia l Ill.mo Giudice di Pace di Bologna, ogni contraria eccezione, domanda ed istanza disattesa e respinta: 1. Accertare e dichiarare la responsabilità della Trenitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in ordine agli inadempimenti descritti in atti; 2. In via principale condannare Trenitalia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a pagare al Sig. F. T., a titolo di risarcimento danni per i titoli di cui sopra la somma complessiva di somma che viene qui dichiarata anche ai sensi dell art. 9 V comma della legge 488/99; 3. o in via subordinata condannare la convenuta a pagare al Sig. F. T., a titolo di risarcimento danni per i titoli di cui sopra la somma complessiva che il Giudice adito riterrà equa nei limiti della propria competenza per valore. Con vittoria di competenze, spese ed onorari di causa, oltre ad IVA CPA come per legge. CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA: Chiede che il Giudice di Pace adito voglia In via principale Rigettare integralmente la domanda proposta da T. F. nei confronti di Trenitalia S.p.A. In subordine Ridurre, per quanto di ragione, la domanda attorea nei confronti della convenuta. Vittoria di spese, competenze ed onorari. SVOLGIMENTO DELLA CAUSA Con atto di citazione notificato in data il Sig. F. T. conveniva in giudizio TRENITALIA S.p.A. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lui patiti a seguito del ritardo del treno n partito da Rimini il , alle ore 18.03, e giunto a Bologna alle ore (invece che alle ore 19.25), con tre ore e 50 minuti di ritardo. L attore, non vedente, esponeva di essersi recato, in compagnia della Sig.ra L. O., anch ella ipovedente, alla Stazione di Rimini per salire sul predetto treno, di essersi rivolto alla

2 biglietteria dove avrebbe dovuto trovare ad attenderli un assistente per disabili, che doveva accompagnarli presso il binario di partenza del treno, ma che nessun assistente era disponibile, per cui aveva dovuto usufruire dell aiuto di un occasionale compagna di viaggio. Precisava che il treno aveva dovuto sostare a lungo alla Stazione di Castelbolognese a causa di un incidente verificatosi sulla linea ferroviaria e che, durante questa sosta forzata, egli stesso e gli atri passeggeri non avevano avuto alcuna adeguata informazione su quando il treno sarebbe ripartito e che, inoltre, non era disponibile alcun servizio di minibar sul treno, per cui, per tutto quel tempo, non aveva potuto usufruire di cibi e bevande, data la sua impossibilità di raggiungere il bar della stazione a causa del suo stato di cecità. La TRENITALIA s.p.a., costituitasi in giudizio, negava ogni propria responsabilità, anche ai sensi delle Condizioni Generali e Tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato approvate con R.D.L convertito in legge , n. 911 e successive modifiche, in ordine all accaduto, che riteneva da considerarsi come caso fortuito ed imprevedibile. Esponeva, in proposito, che quel giorno i treni avevano dovuto procedere su un unico binario a causa di un guasto occorso alla vettura del treno interregionale n Ancona Milano sulla tratta Mirandola Ozzano Bologna e che un treno di poche ore precedente a quello su cui viaggiava l attore treno n Bologna- Ravenna aveva investito un auto che aveva superato le barriere chiuse di un passaggio a livello. Aggiungeva che l interruzione della circolazione ferroviaria aveva coinvolto circa cinquanta treni cadenti nella fascia oraria di percorrenza dalle alle 23.13, con migliaia di passeggeri a bordo. Quanto alla mancata assistenza lamentata dall attore da parte del Presidio Assistenza Clienti di Rimini, la stessa società convenuta precisava che ciò era dipeso dal fatto che il Sig. T. aveva presentato richiesta d ausilio nell intento di utilizzare il treno in partenza da quella città alle (come risulta dalla relativa richiesta doc.3) ed aveva poi anticipato la partenza alle senza avvertire lo stesso Presidio. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea o, in via subordinata, la riduzione della somma richiesta a titolo di risarcimento danni. La causa veniva istruita su base documentale e mediante prove per testi ed interrogatorio formale del rappresentante della TRENITALIA s.p.a. All udienza dell venivano precisate le conclusioni come sopra e la causa veniva trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La decisione viene pronunciata ex lege secondo i principi di equità. In via generale, la responsabilità della TRENITALIA s.p.a. sarebbe esclusa a fronte di un evento quale quello verificatosi sulla linea ferroviaria Rimini Bologna il Nella fattispecie, tuttavia, una certa colpa va attribuita alla società convenuta per non avere fornito un minimo di assistenza specifica al Sig. F. T. in considerazione del suo stato di non vedente. E vero, in quanto ribadito dalla Corte Costituzionale nella decisione del , n. 90 quanto sostenuto da parte convenuta sulle norme che regolano il trasporto ferroviario, le quali, formando un corpo normativo che costituisce ai sensi dell art c.c. una legge speciale, prevalgono sulle disposizioni contenute nel titolo III, capo VIII, del libro IV c.c. Questo orientamento, infatti, viene costantemente seguito dai giudici di merito. A parte tali considerazioni, nel caso in esame una responsabilità della società convenuta non sussisterebbe nemmeno ai sensi dell art c.c., in quanto gli eventi verificatisi sono da ritenersi eccezionali ed imprevedibili,

3 e tali da rendere impossibile il puntuale adempimento della prestazione per causa non imputabile al debitore. Nemmeno appare configurabile a carico della TRENITALIA s.p.a., sempre in via generale, una responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell art c.c., non ravvisandosi alcuna azione dolosa o colposa imputabile alla società medesima, data appunto la eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi. In tal senso si sono espressi i Giudici di Pace di Bologna Avv. Maria Barbara Benvenuti ed Avv. Cesare Santi rispettivamente con sentenze n. 542/04 depositata il e n. 1555/04 depositata il prodotte da parte convenuta. Inoltre, viene confermato dai testi uditi che la TRENITALIA s.p.a. si è adoperata per evitare per quanto possibile i disagi derivanti ai passeggeri dalla situazione di emergenza che ha dovuto affrontare. Anche se non era in servizio un servizio di interfono, i due capi-servizio treno, Sigg. L. S. e F. B., hanno confermato di avere provveduto ad informare per quanto possibile i passeggeri sulle vetture di loro competenza, malgrado la confusione creatasi, ed il capotreno, Sig. G. C., ha ribadito questi fatti. Gli stessi testi hanno anche fatto presente che il ritardo era imprecisato e che, quindi, non erano in grado di informare i passeggeri su quando esattamente il convoglio sarebbe ripartito. Pertanto, comunicavamo loro che il treno sarebbe rimasto fermo fino a nuovo ordine ( teste Sig. S. ) e che non sapevano della durata del ritardo ( teste Sig. B.). Inoltre, i Sigg. C. e B. hanno precisato che analoghi annunci furono dati mentre il treno era fermo alla stazione di Castelbolognese. L Ing. Andrea Puccia, legale rappresentante della TRENITALIA s.p.a., ha poi precisato che il servizio di minibar non aveva potuto funzionare a causa del ritardo accumulatosi. Tutto ciò premesso in merito all esclusione di responsabilità generale della TRENITALIA s.p.a. convenuta per i disguidi verificatisi a causa degli incidenti occorsi, resta da considerare la sussistenza di una responsabilità specifica a carico della società medesima per la mancata assistenza ad una persona non vedente, che viaggiava in compagnia di altra persona in analoghe condizioni. Ora, questa responsabilità sarebbe innegabile e totale se il Sig. T. fosse partito con il treno indicato nella richiesta d assistenza, anzichè anticipare la propria partenza senza comunicare tempestivamente la propria decisione nei modi stabiliti dal regolamento. Tuttavia, nonostante questa circostanza, come accennato sopra, deve concludersi che una certa responsabilità della TRENITALIA s.p.a. nel senso sopra indicato non può essere esclusa. In primo luogo, la teste Sig.ra L. O., che viaggiava in compagnia dell attore, ha confermato che, quando la mattina dello stesso avevano comunicato all addetto all assistenza la loro intenzione di partire con il treno precedente, ne avevano ricevuto assicurazione che ciò era possibile. Anche se questo non fosse del tutto esatto (l attendibilità della teste è stata contestata), appare poco plausibile che due persone non vedenti o ipovedenti non avrebbero desistito da un cambiamento di programma, se non fossero stati certi di potere ugualmente usufruire dell aiuto richiesto, sapendo a quali inconvenienti avrebbero potuto altrimenti andare incontro: primo tra questi, la mancanza di ogni assistenza durante il viaggio (sul punto, il capotreno Sig. C. ha dichiarato: non ero informato della presenza di ipovedenti sul treno dal servizio di terra ). E, invece, verosimile che l attore e la Sig.ra O., una volta trovatisi sul punto di partire, abbiano deciso di farlo contando sull appoggio di una viaggiatrice occasionale.

4 In ogni caso, anche se quanto è accaduto non poteva essere prevedibile, risulta, in primo luogo, che l attore e la sua compagna di viaggio non siano stati sufficientemente dissuasi dal cambiare il programma stabilito dagli addetti all assistenza della stazione di Rimini. Ma, a parte questo, un altra circostanza che desta qualche perplessità è la mancata assistenza sul treno, di cui si è detto, anche se la loro presenza non era prevista. In casi del genere dovrebbe essere stata preoccupazione primaria del In casi del genere dovrebbe essere stata preoccupazione primaria del personale addetto di occuparsi dell eventuale presenza anche occasionale sul treno di disabili in primo luogo, ma anche di categorie di persone che potrebbero avere più necessità di aiuto di altre (bambini, persone anziane, donne incinte, ecc.). Oltre tutto, la specialità della normativa che regola il trasporto ferroviario, come rilevato da parte convenuta, è dettata dalla natura di servizio pubblico che riveste questa attività. Ma, a questo proposito, va rilevato che il gestore di un attività pubblica, se da un lato usufruisce di qualche privilegio rispetto al gestore privato ( ad esempio, le deroghe in proprio favore, di cui si è detto, rispetto alle norme generali previste dal codice civile ), dall altro persegue finalità anche di carattere sociale che comportano maggiori doveri verso la comunità alla quale rende il proprio servizio rispetto a chi instauri un rapporto contrattuale con la controparte su base privatistica e paritaria ( ed al solo scopo di lucro ). Tuttavia, in base all istruttoria esperita non risulta che questo approccio sia stato tenuto presente dal personale in servizio su quel treno, il quale ha fatto sì del proprio meglio per dare le informazioni necessarie ai passeggeri, ma senza tener conto delle necessità particolari di persone che si trovassero nella situazione dell attore. A titolo di esempio, mentre per chiunque avrebbe costituito un disagio recarsi al bar della stazione abbandonando il proprio posto sul treno senza sapere esattamente quando il convoglio sarebbe ripartito, per una persona non vedente quale il Sig. T. sarebbe stato quasi impossibile farlo contando solamente sulle proprie forze. In tale situazione, può comprendersi anche lo stato di stress dell attore. Per questi motivi si ritiene equo accogliere parzialmente la domanda attorea e condannare la società convenuta al pagamento di euro a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese vengono parzialmente compensate e vengono liquidate come da Le spese vengono parzialmente compensate e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando fra le parti secondo i principi di equità, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, sulla causa proposta dal Sig. F. T. contro TRENITALIA s.p.a., con sede in Roma, Così decide: a) Condanna TRENITALIA s.p.a., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patiti dal Sig. F. T. in occasione del forte ritardo subito dal treno 6 n.2138 il sulla tratta Rimini - Bologna, nella misura di euro 500.-, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo; b) Liquida le spese di giudizio del Sig. F. T. in complessivi 1.200,00, di cui 50.- per spese vive, per competenze ed per onorari, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, ne dispone la compensazione con le spese di TRENITALIA s.p.a.

5 nella misura del 50% e condanna TRENITALIA s.p.a., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a rimborsare al Sig. F. T. il residuo 50%. Bologna, Il Cancelliere IL GIUDICE DI PACE Dr. Raffaello Picci Depositata in Cancelleria Il Cancelliere

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente Azione confessoria di servitù di una finestra- art.1079 c.c- azione di risarcimento del danno-condanna alla rimozione dell occlusione ed al pagamento delle spese di causa. Il Tribunale di Bologna, sezione

Dettagli

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le.

Tribunale di Prato. Dott. - R.g. n.. Udienza. Comparsa di costituzione e risposta. del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le. Tribunale di Prato Dott. - R.g. n.. Udienza Comparsa di costituzione e risposta Nell interesse del Sig. XXX, nato a, il.. e residente a. in V.le., n., C.f.., rappresentato e difeso, come da procura a margine

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

! (C.F.: ) presso il cui studio in,

! (C.F.: ) presso il cui studio in, TRIBUNALE CIVILE DI ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t

Dettagli

SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena

SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena [APP Giud PACE] Circolazione stradale Colpa: prova liberatoria Immissione nella circolazione con manovra di svolta a sinistra Sinistro Presunzione di responsabilità - Prova liberatoria indiretta - Nesso

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile

Dettagli

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

IL COLLEGIO ARBITRALE

IL COLLEGIO ARBITRALE Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori: Prof. Dott. Ermanno Granelli Presidente Dott. Giancarlo Armati Arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro riunito

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI. Sezione G.I. Dott./Dott.ssa. R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER

TRIBUNALE CIVILE DI. Sezione G.I. Dott./Dott.ssa. R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER TRIBUNALE CIVILE DI Sezione G.I. Dott./Dott.ssa R.G. n. / Udienza del / / ore COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO N. R.G. 14037/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Vittorio Serra ha pronunciato la seguente

Dettagli

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito) Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in quanto, atteso che la procura alle liti

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract. L utente del servizio postale che abbia subìto un danno derivante dal mancato recapito di una raccomandata non ha diritto ad ottenere l integrale risarcimento del danno, ma solo la corresponsione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano sentenza contro IN PUNTO: di parte attrice:

REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano sentenza contro IN PUNTO: di parte attrice: REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice unico dottor Tullio Joppi, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile n. 517/2000 R.G.C. promossa

Dettagli

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Tribunale di Udine. - sezione civile - Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,

Dettagli

Tribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza , n. 43. Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA

Tribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza , n. 43. Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Tribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza 07.02.2006, n. 43 Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DEL LAVORO Il Giudice Dott.

Dettagli

CAMERA ARBITRALE. c/o Camera di Commercio di Reggio Emilia. Nella controversia promossa da: Società S.r.l. - attrice - contro

CAMERA ARBITRALE. c/o Camera di Commercio di Reggio Emilia. Nella controversia promossa da: Società S.r.l. - attrice - contro CAMERA ARBITRALE c/o Camera di Commercio di Reggio Emilia Nella controversia promossa da: Società S.r.l. - attrice - contro Società S.r.l. - convenuta Il Collegio Arbitrale composto dai Signori:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 429 comma 1 c.p.c., la seguente

Dettagli

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014 N. 104/14 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella

Dettagli

Tribunale di Pistoia

Tribunale di Pistoia Repubblica Italiana Tribunale di Pistoia Sezione civile In nome del Popolo Italiano Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/08 R. G. tra le

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE

Dettagli

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera

Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza Sentenza n del 05 ottobre 2005 Estensore Panzera REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA nella persona della dottoressa Lucia Panzera, assistita dal sottoscritto Cancelliere, ha pronunciato la seguente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 00235/2012 REG.PROV.COLL. N. 01866/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi

Dettagli

Sentenza n. 2/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA

Sentenza n. 2/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA Ingiuria art. 594 c.p.c denuncia costituzione parte civile assunzione dichiarazioni parti civili anche come testi e imputato rinuncia al mandato del difensore parte civile conclusioni in assenza di parte

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Sig. (Creditore) (C.F.) rappresentato e difeso dall Avv. (C.F.) fax, indirizzo PEC nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come

Dettagli

COMUNE DI TAURIANOVA PROVINCIA DI RC Codice Fiscale Piazza Libertà

COMUNE DI TAURIANOVA PROVINCIA DI RC Codice Fiscale Piazza Libertà COPIA COMUNE DI TAURIANOVA PROVINCIA DI RC Codice Fiscale 82000670800 Piazza Libertà Deliberazione n 23 in data 18/06/2009 Pubblicata il Immediatamente eseguibile SI [ X ] NO [ ] VERBALE DI DELIBERAZIONE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 689/99 R.G. 585/98 Cronol. 3791 In decisione 03.03.99 Decisa 02.06.99 Depos. 20.07.99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo Sez. 1^ Civile, costituita

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI. RICORSO EX ART. 702 bis c.p.c. PER., in persona del legale rappresentante pro. tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _,

TRIBUNALE CIVILE DI. RICORSO EX ART. 702 bis c.p.c. PER., in persona del legale rappresentante pro. tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, TRIBUNALE CIVILE DI RICORSO EX ART. 702 bis c.p.c. PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, _ ( n a t o / a a, i l _ / _ / _, C. F. :, r e s i d e n t e i n _ ( _ ), Via - CAP: ), con sede

Dettagli

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito) La mancata indicazione del paese di immatricolazione del veicolo estero, presunto danneggiante, equivale alla mancata identificazione del veicolo. Richiesta risarcimento di danni a cose: inapplicabilità

Dettagli

APPELLO: DOVE VA NOTIFICATA L IMPUGNAZIONE SE IL PROCURATORE COSTITUITOSI È TRASFERITO?

APPELLO: DOVE VA NOTIFICATA L IMPUGNAZIONE SE IL PROCURATORE COSTITUITOSI È TRASFERITO? APPELLO: DOVE VA NOTIFICATA L IMPUGNAZIONE SE IL PROCURATORE COSTITUITOSI È TRASFERITO? Cassazione, sez. VI Civile 3, 5 luglio 2012, n. 11294 Lo spostamento del procuratore costituito non impedisce automaticamente

Dettagli

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom DETERMINAZIONE Determinazione n. 3/2015 DEFC.2015.3 Tit. 2012.1.10.21.666 del 18/03/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E NGI X La Responsabile del Servizio Corecom Vista la legge 14 novembre

Dettagli

L ex amministratore può recuperare le somme anticipate anche nei confronti del singolo condomino. Tribunale di Torino, 29 gennaio Rel. Di Capua.

L ex amministratore può recuperare le somme anticipate anche nei confronti del singolo condomino. Tribunale di Torino, 29 gennaio Rel. Di Capua. L ex amministratore può recuperare le somme anticipate anche nei confronti del singolo condomino Tribunale di Torino, 29 gennaio 2016. Rel. Di Capua. Condominio negli edifici Diritto al recupero delle

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) N. 00026/2016 REG.PROV.COLL. N. 10892/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE

TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE TRIBUNALE DI BARI ATTO DI PIGNORAMENTO DI TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE Istante la Società rappresentante pro-tempore Sig... rappresentato e difeso dall Avv.... del Foro di Bari, C.F.... giusta mandato

Dettagli

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha TRIBUNALE DI ROVERETO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con

Dettagli

TRIBUNALE DI PADOVA Sentenza del 19 dicembre 2006

TRIBUNALE DI PADOVA Sentenza del 19 dicembre 2006 TRIBUNALE DI PADOVA Sentenza del 19 dicembre 2006 Comodato di terrazza sovrastante un magazzino Uso esclusivamente personale del proprietario dell immobile del quale si poteva accedere sul terrazzo Cessione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO. Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO. Prima Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MARCO CICCARELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella

Dettagli

Il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e d

Il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e d N. 9860/2015 R.G. CONDOMINIO DI TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9860/2015 tra S.P.A. -Parte attrice- e 11 MILANO -Parte convenuta contumace- Oggi, 21 luglio

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI. Atto di citazione

TRIBUNALE CIVILE DI. Atto di citazione TRIBUNALE CIVILE DI Atto di citazione Il sig., nato a, a, cod. fisc. e residente in alla via rappresentato e difeso dall avv., cod.fisc., elettivamente domiciliato presso l Avv., con studio in via n. PEC,

Dettagli

lesioni tali da ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale S. Maria della Misericordia in Perugia, dalle quali risultavano postumi da

lesioni tali da ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale S. Maria della Misericordia in Perugia, dalle quali risultavano postumi da REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SEZIONE CIVILE Nella persona del Dott.ssa Serafina Liosi ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero

Dettagli

Ricorso ex artt. 22 e 23 Legge 689/1981

Ricorso ex artt. 22 e 23 Legge 689/1981 AL SIGNOR GIUDICE DI PACE DI.. ******************** Ricorso ex artt. 22 e 23 Legge 689/1981 Nell interesse della XXXS.r.l. in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore, Sig..., con sede a.

Dettagli

ILL.MO TRIBUALE CIVILE DI ROMA

ILL.MO TRIBUALE CIVILE DI ROMA ILL.MO TRIBUALE CIVILE DI ROMA Causa civile R.G... Comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c. con domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo ELL'ITERESSE DELLA MOBILIA S.R.L., nella persona del

Dettagli

PROVINCIA DI PALERMO TEL FAX AREA AMMINISTRATIVA REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 299 DEL

PROVINCIA DI PALERMO TEL FAX AREA AMMINISTRATIVA REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 299 DEL Comune di Scillato PROVINCIA DI PALERMO CAP.90020 TEL.0921.663025 FAX.0921.663196 AREA AMMINISTRATIVA ORIGINALE REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 299 DEL 23.12.2015 OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER ESECUZIONE

Dettagli

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima

Sosteneva che il provvedimento di sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 C.d.S., ha natura cautelare e trova legittima La sospensione della patente di guida, ex art. 223, 2 comma, C.d.S., ha natura cautelare e deve intervenire in tempi ragionevoli. Il Giudice di Pace di Gallarate annulla il provvedimento di sospensione

Dettagli

Risoluzione N.107/E QUESITO

Risoluzione N.107/E QUESITO Risoluzione N.107/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Prenotazione a debito dell imposta di registro - Articolo 59, comma 1, lettera d) del

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice dott.ssa Ilaria Chiarelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d appello iscritta

Dettagli

AVVERTENZA PER IL LETTORE

AVVERTENZA PER IL LETTORE AVVERTENZA PER IL LETTORE Per una migliore interpretazione delle formule n. 385, 393 e 394, pubblicate rispettivamente a p. 584, p. 606 e p. 611 del Formulario, l inciso: «Questo procedimento è esente

Dettagli

Tribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n. 22-09-2010 (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE C.P. DI VERONA SEZIONE LAVORO Nella causa

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso dall Avv. (Cf )fax, indirizzo pec nel cui Studio, in Bologna,, ha eletto domicilio come da

Dettagli

- ricorrente - C O N T R O

- ricorrente - C O N T R O REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Paola Marino ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n 208/2012 R.G.L., promossa D A MANCINI MARINA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace

Dettagli

DIPENDENTERepubblica Italiana CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO

DIPENDENTERepubblica Italiana CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO DIPENDENTERepubblica Italiana CITTÀ DI MAZARA DEL VALLO III Settore SERVIZI ALLA CITTA ED ALLE IMPRESE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE NOMINATO CON DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 140 DEL 28/07/2014 N.735 del

Dettagli

Determinazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X

Determinazione n. 10/2015 DEFC Tit Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X DETERMINAZIONE Determinazione n. 10/2015 DEFC. 2015.10 Tit. 2015.1.10.21.84 Del 12/06/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E WIND TELECOMUNICAZIONI X LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO CORECOM

Dettagli

L ESCUSSIONE DI GARANZIA DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESENTATA PER LE CONCESSIONI EDILIZIE

L ESCUSSIONE DI GARANZIA DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESENTATA PER LE CONCESSIONI EDILIZIE L ESCUSSIONE DI GARANZIA DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESENTATA PER LE CONCESSIONI EDILIZIE E legittima un ingiunzione, disposta da un Comune, di pagamento della sanzione prevista dall art. 3, comma 2,

Dettagli

TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT IL COLLEGIO ARBITRALE. nel procedimento arbitrale promosso con Istanza di arbitrato prot. n.

TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT IL COLLEGIO ARBITRALE. nel procedimento arbitrale promosso con Istanza di arbitrato prot. n. TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT IL COLLEGIO ARBITRALE composto da Prof. avv. Ferruccio Auletta - presidente Prof. Carlo Castronovo arbitro nominato dalla parte istante Prof. avv. Maurizio

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZ. CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZ. CIVILE SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE SEZ. CIVILE così composto: dott. Enrico Borrelli dott. Michele Sessa dott. Filippo Favale ha pronunciato la seguente Presidente Giudice

Dettagli

Costituirsi in giudizio, nel predetto giudizio per resistere alle pretese del ricorrente, ai sensi dell art. 82 del vigente C.P.C.

Costituirsi in giudizio, nel predetto giudizio per resistere alle pretese del ricorrente, ai sensi dell art. 82 del vigente C.P.C. Comune di Palma di Montechiaro Comando Polizia Municipale Determinazione del Sindaco N. 02 del Registro Data 08 gennaio 2013 OGGETTO: Costituzione in giudizio a seguito di ricorso avanti al Giudice di

Dettagli

MOTIVI DELLA DECISIONE Alessandro, sul presupposto di essere proprietario di un immobile, sito nel comune di S. Pietro di Legnago e destinato fin dagl

MOTIVI DELLA DECISIONE Alessandro, sul presupposto di essere proprietario di un immobile, sito nel comune di S. Pietro di Legnago e destinato fin dagl REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verona Firmato Da: MARIGLIANO PASQUALE Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: e0c85 - Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#:

Dettagli

Cassazione civile, Sezione lavoro, 15 giugno 2010, n

Cassazione civile, Sezione lavoro, 15 giugno 2010, n Cassazione civile, Sezione lavoro, 15 giugno 2010, n. 14350 Svolgimento del processo e Motivi della decisione La dott.ssa C.M., a seguito di concorso pubblico, il 18 settembre 2000 fu assunta con contratto

Dettagli

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio

Dettagli

FORMULARIO DI RICORSO PER VIOLAZIONE DELLA DURATA DI UN PROCESSO CIVILE IN ITALIA. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO RICORSO

FORMULARIO DI RICORSO PER VIOLAZIONE DELLA DURATA DI UN PROCESSO CIVILE IN ITALIA. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO RICORSO FORMULARIO DI RICORSO PER VIOLAZIONE DELLA DURATA DI UN PROCESSO CIVILE IN ITALIA. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO Consiglio d'europa Strasburgo Francia RICORSO Presentato in applicazione dell'art.

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 3 Num. 21789 Anno 2016 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 28/10/2016 SENTENZA sul ricorso 7976-2013 proposto da: VERNA TOMMASO 01775440694,

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Per: il Sig.., rappresentato e difeso dall Avv..(C.F.: ) del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via.., giusta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) N. 10256/2015 REG.PROV.COLL. N. 16078/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente

Dettagli

Atto di pignoramento immobiliare Giovedì 05 Novembre :18 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre :32

Atto di pignoramento immobiliare Giovedì 05 Novembre :18 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Novembre :32 TRIBUNALE DI Atto di pignoramento immobiliare Il sig., residente in, Via n., c.f.:, elettivamente domiciliato in, Via n. _ presso lo studio dell'avv., che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata

Dettagli

Città di Fabriano CONSIGLIO COMUNALE

Città di Fabriano CONSIGLIO COMUNALE Oggetto: ( 198 19/11/2013) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL ART. 194 COMMA 1 LETT. A) PER CONDANNA SPESE LEGALI SENTENZA GIUDICE DEL LAVORO N.528/2012

Dettagli

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente rel. Dott. Antonio

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 17.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti

Repubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia dott. Luciana Savagnone dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica in persona del dott. Mauro Liberti in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA S E N T E N Z A P R O M O S S O

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA S E N T E N Z A P R O M O S S O N. 626 Sentenza Fasc. n. 1363/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PESCARA Il Giudice del Lavoro - Dott. CARMINE MAFFEI ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento

Dettagli

La competenza territoriale del g.d.p. coincide con quella della preesistente pretura mandamentale, presso la cui sede l'ufficio è stato istituito.

La competenza territoriale del g.d.p. coincide con quella della preesistente pretura mandamentale, presso la cui sede l'ufficio è stato istituito. La competenza territoriale del g.d.p. coincide con quella della preesistente pretura mandamentale, presso la cui sede l'ufficio è stato istituito. Corte di Cassazione - Sezione VI Civile - Sentenza N.

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 02359/2011REG.PROV.COLL. N. 01746/2006REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 7 N. 02795/2012 REG.PROV.COLL. N. 01026/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA. N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato

Dettagli

Voli cancellati e overbooking, risarcimenti a rischio boom Giovedì 07 Luglio :00

Voli cancellati e overbooking, risarcimenti a rischio boom Giovedì 07 Luglio :00 Il diritto alla compensazione pecuniaria e il risarcimento del danno secondo l'avvocato Generale Sharpston. Le vacanze sono vicine e nei periodi di alta stagione i diritti dei cittadini vengono spesso

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 05544/2016 REG.PROV.COLL. N. 12273/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo L

SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo L TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Verbale dell udienza del 18.7.12 della causa civile iscritta al n. 18 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell anno 2011 del Tribunale di Verona, pendente Federica

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE DI. Ricorso per sequestro conservativo. ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER

TRIBUNALE CIVILE DI. Ricorso per sequestro conservativo. ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER TRIBUNALE CIVILE DI Ricorso per sequestro conservativo ex art. 669-bis c.p.c. e art. 671 c.p.c. PER, in persona del legale rappresentante pro tempore, (nato/a a, il / /, C.F.:, residente in ( ), Via -

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente t.a.r. lombardia sent. n. 3016/2006 del 20/12/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella

Dettagli

SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER

SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER Il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca,

Dettagli

Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione

Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione Sinistro avvenuto su strada provinciale - Erronea chiamata in causa del Comune - Estromissione Tribunale di Lecce - Sezione Civile - Sentenza n. 1119 del 22 giugno 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL

Dettagli

Il Giudice di Pace di Casoria, Avv. Vincenzo Richiello, ha pronunciato la seguente

Il Giudice di Pace di Casoria, Avv. Vincenzo Richiello, ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Giudice di Pace Casoria (NA) Sentenza n. 934 del 07/02/2007 Il Giudice di Pace di Casoria, Avv. Vincenzo Richiello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella

Dettagli

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE

Dettagli

Libretto di risparmio nominativo e termine di prescrizione del diritto ad ottenere le somme depositate e gli interessi maturati su di esse

Libretto di risparmio nominativo e termine di prescrizione del diritto ad ottenere le somme depositate e gli interessi maturati su di esse Libretto di risparmio nominativo e termine di prescrizione del diritto ad ottenere le somme depositate e gli interessi maturati su di esse Tribunale di Verona, 30 dicembre 2015 (Est. Vaccari) Contratto

Dettagli

8. RIMBORSI E INDENNITA

8. RIMBORSI E INDENNITA 8. RIMBORSI E INDENNITA 1. Rimborso 1.1 Diritto al rimborso Il viaggiatore può chiedere il rimborso di un biglietto o abbonamento non utilizzato nei seguenti casi: Per mancata effettuazione del viaggio

Dettagli

GIUDICE DI PACE DI...

GIUDICE DI PACE DI... GIUDICE DI PACE DI... ATTO DI CITAZIONE Nell interesse del Sig..., nato a Firenze (FI) il..., C.F...., residente in... ed elettivamente domiciliato per la presente procedura in... presso e nello Studio

Dettagli

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA MICROTEK SERVICE DI G. / VODAFONE OMNITEL B.V. (GU14 n. 85/2015) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 10 settembre

Dettagli

c.p.c. art Costituzione del convenuto Il convenuto deve costituirsi depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la

c.p.c. art Costituzione del convenuto Il convenuto deve costituirsi depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la c.p.c. art. 166. Costituzione del convenuto Il convenuto deve costituirsi depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167 con la copia della citazione notificata,

Dettagli

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 65 del 21-01-2013 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 67 del 18-01-2013 Determinazione n. 8 del 16-01-2013 Settore

Dettagli

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA Abstract. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice del procedimento di opposizione deve dichiarare l incompetenza

Dettagli