ILL.MO TRIBUALE CIVILE DI ROMA

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1 ILL.MO TRIBUALE CIVILE DI ROMA Causa civile R.G... Comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c. con domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo ELL'ITERESSE DELLA MOBILIA S.R.L., nella persona del rappresentante legale pro tempore Sig. Mevio..., con sede in..., via..., p.iva..., rappresentata e difesa dall Avv... del foro di..., C.F...., giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in..., via..., al cui numero di fax... e/o indirizzo pec... si dichiara di voler ricevere le comunicazioni dall'intestato Ufficio. - convenuto - COTRO IL SIG. TIZIO e la SIG.RA CAIA, rappresentati e difesi dall'avv.... del Foro di., nonché elettivamente domiciliati presso.. - attori - PREMESSA 1. In data...veniva notificato atto di citazione all odierno convenuto [doc. n. 1]. 2. In particolare, gli attori asserivano la titolarità del diritto Tale vanto veniva giustificato.. 4. Invero, ogni circostanza dedotta dagli attori risulta del tutto inconsistente, per le ragioni che verranno di seguito illustrate. 5. Ad ogni modo, va fin da subito chiarito che, diversamente da quanto riportato dagli attori...(eventuale). 1

2 Tanto premesso, con la presente comparsa di costituzione e risposta si costituisce in giudizio la Mobilia S.r.l., come rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata in epigrafe, la quale contesta specificamente, in fatto ed in diritto, ogni affermazione, deduzione e conclusione presente nell atto di citazione degli attori per le seguenti ragioni. I ) I VIA PREGIUDIZIALE, SULL ICOMPETEZA TERRITORIALE DEL GIUDICE. La domanda proposta dagli attori concerne un rapporto obbligatorio sorto in virtù del contratto di fornitura stipulato fra soggetto professionista ovvero la Mobilia S.r.l. e due soggetti acquirenti ovvero Tizio e Caia. Dunque, in punto di individuazione del giudice competente, debbono applicarsi le specifiche regole previste dal c.d. codice del consumo. Al riguardo, l'art. 63 cod. cons. prescrive che il giudice competente a conoscere della domanda sia quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore. Orbene, considerato che l attuale residenza dei coniugi è nel comune di Frosinone, il giudice adito dagli attori risulta privo di competenza. Diversamente, la presente controversia deve essere decisa dal Tribunale di Frosinone. O - eccezione fuori traccia - eccezione infondata (oppure) I) I VIA PREGIUDIZIALE, SULL ICOMPETEZA PER VALORE DEL GIUDICE. L azione proposta dagli attori concerne la risoluzione di un rapporto obbligatorio sorto in conseguenza di un contratto stipulato presso i locali della Mobilia S.r.l. siti in Roma, con conseguente richiesta di restituzione della somma di corrisposta a titolo di anticipo sul prezzo complessivo. In ragione, dunque, del valore della domanda inferiore ai 5.000, a norma dell'art. 7 c.p.c. la presente controversia avrebbe dovuto proporsi dinanzi all Ufficio del Giudice di Pace. Da ciò deriva l incompetenza di codesto Ill.mo Tribunale, diversamente sussistente in capo al Giudice di Pace di Roma. O - eccezione infondata 2

3 II) ACORA I VIA PREGIUDIZIALE, SULL IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMADA. A quanto finora esposto, si aggiunga che la presente controversia riguarda una materia soggetta al procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell art. 3 del d.l. 132 del 2014, in quanto concernente una richiesta di restituzione di somme in denaro inferiore ai Al contrario, l attore non ha previamente attivato tale meccanismo di risoluzione alternativa della controversia, con conseguente mancato assolvimento della condizione di procedibilità per la proposizione della presente domanda in giudizio. III) EL MERITO, I VIA PRICIPALE, SULL IFODATEZZA DELLE DOMADE PROPOSTE. Nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non voglia accogliere le eccezioni di rito sinora sollevate, in ogni caso le domande proposte dagli attori devono essere rigettate in quanto assolutamente infondate nel merito. 1) Sull infondatezza della domanda di risoluzione per infruttuoso decorso del termine essenziale di adempimento. A dispetto di quanto controparte pretende affermare, il termine previsto per la consegna delle forniture non può di certo considerarsi essenziale. Ciò in considerazione del fatto che. Quanto appena esposto risulta avvalorato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che in un caso analogo a quello di specie ha affermato.. Ne deriva dunque il rigetto della domanda proposta in via principale dagli attori, in quanto priva di ogni fondamento giuridico. 2) Sull infondatezza della domanda di risoluzione per grave inadempimento. Fermo restando quanto appena esposto, va altresì evidenziato che le richieste degli attori non possono essere accolte nemmeno sotto il profilo della sussistenza di un grave inadempimento della Mobilia S.r.l. A tal fine, si consideri che Oltretutto, stando all orientamento della giurisprudenza di legittimità dominante...(cfr. Cass. X del Y). Orbene, alla luce di quanto rilevato, la domanda proposta dagli attori in via gradata deve senz altro essere rigettata da codesto Ill.mo Giudicante. 3) Sull infondatezza della domanda di risarcimento del danno. 3

4 Preme a questa difesa, da ultimo, chiarire l assoluta infondatezza dell annessa richiesta di risarcimento del danno asseritamente patito dagli attori. Tale conclusione, oltre a costituire diretta ed inevitabile conseguenza del rigetto delle domande avanzate ai fini della risoluzione del contratto, risulta avvalorata dalle seguenti circostanze. Sotto questa prospettiva, si rileva che le fatture prodotte in giudizio dai Sig.ri Tizio e Caia sono riconducibili a spese assolutamente non rientranti entro l alveo dell art c.c. Difatti.. Ad ogni modo, si rileva in via gradata che, nell inverosimile ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente il suddetto diritto, la somma richiesta dagli attori a titolo di risarcimento deve essere fortemente ridimensionata, posto che: a) b).. IV) EL MERITO, I VIA SUBORDIATA, SULL OBBLIGO DI GARAZIA I CAPO AD ALFA S.P.A. Nella denegata e scongiurata ipotesi in cui si voglia ritenere ammissibili e fondate le domande proposte dagli attori, si evidenzia che... V) I VIA RICOVEZIOALE, SULLA SUSSISTEZA DEL DIRITTO A Come esposto in premessa. Per queste ragioni, dunque (oppure) Fermo il rigetto di ogni pretesa dell attore, la Mobilia S.r.l. intende in questa sede far valere, in via di domanda riconvenzionale, il proprio diritto. 4

5 Tanto esposto e argomentato la Mobilia S.r.l., come rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata in epigrafe, rassegna le seguenti COCLUSIOI Piaccia all Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, -in via pregiudiziale, per le ragioni esposte retro sub I), accertare la propria incompetenza territoriale (o per materia o per valore) e, per l effetto, indicare il... quale giudice competente; -ancora in via pregiudiziale, per le ragioni esposte retro sub II), accertare il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita e, per l effetto, adottare gli opportuni provvedimenti di rito; -nel merito in via principale, per le ragioni esposte retro sub III), accertare l insussistenza dei diritti vantati dagli attori e, per l effetto, rigettare ogni domanda proposta; -nel merito in via subordinata, per le ragioni esposte retro sub IV), accertare la sussistenza dell obbligo di garanzia in capo ad Alfa S.p.a. e, per l effetto, condannarla ; -in via riconvenzionale, per le ragioni esposte retro sub V, accertare l inadempimento degli attori e, per l effetto, condannare in solido fra loro i Sig.ri Tizio e Caia al pagamento di., oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo; -in ogni caso, autorizzare la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni Alfa S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in.., via., con contestuale differimento della prima udienza di comparizione e trattazione al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all art. 163 bis c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge. Ai fini della determinazione del contributo unificato di cui agli artt. 9 ss. D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore della domanda riconvenzionale è pari a.. 5

6 In via istruttoria si producono in copia: 1. atto di citazione notificato; Con ogni salvezza istruttoria nei termini di legge. Roma, lì... Firma Avv.... PROCURA ALLE LITI La sottoscritta Mobilia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Mevio, informata ai sensi e per gli effetti dell art. 4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010, come modificato dal d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella l. n. 98/2013, della facoltà di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l esperimento del suddetto procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ed informata altresì, ai sensi e per gli effetti dell art. 2, co. 7, d. l. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella l. n. 162/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ivi prevista, delega l Avv...., a rappresentarla e difenderla in ogni fase e grado del presente giudizio, ivi inclusa l'eventuale fase esecutiva, conferendo allo stesso ogni più ampio potere e facoltà di legge, compresi quelli di transigere, conciliare, rinunciare ed accettare la rinuncia agli atti, farsi sostituire in udienza, chiamare in causa terzi. Elegge domicilio presso lo studio dell'avv...., sito in..., via... Dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. n. 196/2003, di essere edotto che i dati personali forniti o che dovessero essere comunque acquisiti, anche presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini necessari all'espletamento di questo incarico professionale e presta conseguentemente il proprio assenso al loro trattamento. Roma, lì... Mobilia S.r.l. (il legale rappresentante pro tempore) La sottoscrizione è autentica Firma Avv.... 6

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