PROVINCIA DI VICENZA

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1 PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n VICENZA C. Fisc. P. IVA DETERMINAZIONE N 313 DEL 02/04/2012 U.C. LAVORO OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVINCIALI LEGGE N. 68/99 DEGLI AVENTI DIRITTO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO PRESSO DATORI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI - UNICA DEI DISABILI DI CUI ALL'ART.8 ED UNICA DELLE CATEGORIE PROTETTE NON DISABILI DI CUI ALL'ART.18. IL DIRIGENTE Premesso che il Decreto Legislativo n. 469 del 23/12/1997 ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali compiti in materia di lavoro, compreso il collocamento e la programmazione di iniziative per incrementare l'occupazione ed incentivare l' incontro domanda offerta; la legge Regionale n. 31 del 16/12/1998 ha affidato alle Province le funzioni relative alle politiche attive del lavoro, al collocamento, al sistema informativo sul mercato del lavoro; Visto che la legge n. 68 del 31/03/1999 ed il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 333 del 10/10/2000 hanno previsto specifici servizi e strumenti finalizzati a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili e delle persone non disabili appartenenti a categorie protette ; Le persone che possiedono i requisiti predetti, e che si trovano in condizione di disoccupazione ed intenzionate ad avvalersi dei servizi e dei benefici di cui alle norme sopraccitate, hanno provveduto a manifestare l'interesse ad essere inserite nell'apposito elenco tenuto dai Centri per L'impiego; Considerato che I Centri per l'impiego della Provincia di Vicenza hanno compiuto le operazioni necessarie per aggiornare ed inserire, nell'apposita piattaforma informatica prevista per tale finalità, i dati utili per la formazione dell'elenco dei disabili disoccupati; lo svolgimento della predetta attività ha richiesto l'attivazione di una serie di colloqui volti a verificare l'effettiva disponibilità al lavoro degli iscritti, con l'esclusione di coloro che non hanno confermato lo stato di disoccupazione; sulla base di tali dati ed informazioni l'unità Complessa CPI di Vicenza, nell ambito dei suoi compiti di coordinamento in materia di categorie protette, ha provveduto a predisporre l'elenco degli aventi diritto al collocamento presso datori di lavoro pubblici e privati; copia informatica per consultazione

2 Tenuto conto dei criteri per la formulazione della graduatoria di cui alla tabella allegata alla D.P.R. n. 246 del 08/06/1997 così come aggiornati ed integrati dalla delibera di Giunta Regione Veneto n.1982 del 30/06/2000 e dei criteri specifici per la regolamentazione delle modalità di attribuzione dei singoli punteggi di cui all'allegato C) parte integrante del presente provvedimento - per i quali la Commissione Provinciale del Lavoro, riunitasi in data 15/03/2012, ha espresso parere favorevole all'approvazione; delle indicazioni fornite con la Delibera di Giunta Regionale n. 40 del 01/02/2000 relativamente alla graduatoria destinata ad ordinare l'avviamento per destinatari non disabili; Dato atto che: l'unità Complessa CPI di Vicenza ha predisposto le graduatorie con riferimento alla situazione soggettiva acquisita al 31/12/2011 per la categoria dei disabili e per le altre categorie protette di cui agli artt. 8 e 18, comma III della legge n. 68/99; nella seduta tenutasi in data 15/03/2012, la Commissione Provinciale del Lavoro ha espresso parere favorevole all'approvazione delle sopraccitate graduatorie di cui all allegato A) e all'allegato B) parti integranti del presente provvedimento ; che le stesse graduatorie saranno aggiornate semestralmente come previsto dalla Delibera di Giunta Regione Veneto n.1982 del 30/06/2000, previo parere della Commissione Provinciale del Lavoro che nella stessa seduta del 15/03/2012 ha dato mandato per il futuro alla Sottocommissione disabilità e svantaggio di valutare gli atti per la successiva determina dirigenziale; Ritenuto : che le graduatorie, nel rispetto della normativa in materia di privacy, non vengano pubblicate ma depositate presso ciascun centro per l impiego dove gli aventi diritto potranno chiedere l accesso; di stabilire che dalla data del deposito decorreranno i trenta giorni entro cui gli interessati potranno chiedere la rettifica di eventuali errori materiali (non verrà presa in considerazione eventuale documentazione aggiuntiva); di stabilire dall approvazione delle graduatorie e del loro deposito presso i CPI venga dato avviso attraverso l albo pretorio; Visti il decreto legislativo n. 469 del 23 Dicembre 1997 la legge Regionale n. 31 del 16 Dicembre 1998 la legge n. 68 del 12 Marzo 1999 la legge Regionale n. 16 del 3 Agosto 2001 il D.P.R. n. 333 del 10 Giugno 2000 il D.P.R. n. 246 del 8 Giugno 1997 il decreto legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 la circolare Ministero del Lavoro n. 4 del 2000 la Delibera Giunta Regione Veneto n. 40 del 1 Febbraio 2000 la Delibera Giunta Regione Veneto n del 30/06/2000 gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000; Dato atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio provinciale; copia informatica per consultazione

3 Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto Presidenziale del 05/06/2008 nn /36 e s.m.i.; DETERMINA di approvare, per le motivazioni sopra esposte, le graduatorie provinciali predisposte con riferimento alla situazione soggettiva acquisita al 31/12/2011 per la categoria dei disabili e per le altre categorie protette di cui agli artt. 8 e 18 comma III della legge 68/'99 riportate negli allegati A) e B) nonche' l'allegato C) contenente i criteri per la formazione delle graduatorie; di escludere dalla pubblicazione gli allegati A) e B) nel rispetto della tutela della privacy prevedendo che le stesse graduatorie vengano depositate presso i Centri per l impiego per consentirne l accesso,ai sensi della L.241/90 e s.m.i, esclusivamente agli aventi diritto; di stabilire che dal deposito presso i centri per l impiego fissato per il giorno 11/04/2012 decorrano i trenta giorni entro cui gli interessati potranno richiedere la correzione di eventuali errori materiali (non verrà presa in considerazione eventuale documentazione aggiuntiva); di stabilire che dell approvazione delle graduatorie e del loro deposito presso i CPI venga dato avviso attraverso l albo pretorio e con avviso esposto presso ciascun CPI; 5. di dare atto che avverso la formazione della graduatoria potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal deposito delle graduatorie presso i CPI. Vicenza, 02/04/2012 Sottoscritta dal Dirigente (BOLISANI MARIA ELISABETTA) con firma digitale Responsabile del Procedimento: Enzo Iodice copia informatica per consultazione

4 PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n VICENZA C. Fisc. P. IVA DETERMINAZIONE N 313 DEL 02/04/2012 U.C. LAVORO Proposta N 421 / 2012 OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVINCIALI LEGGE N. 68/99 DEGLI AVENTI DIRITTO AL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO PRESSO DATORI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI - UNICA DEI DISABILI DI CUI ALL'ART.8 ED UNICA DELLE CATEGORIE PROTETTE NON DISABILI DI CUI ALL'ART.18. VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI (ai sensi del Decreto Presidenziale del 05 giungo 2008 nn. 4821/36 e s.m.i.) ( X ) Favorevole ( ) Contrario... Vicenza, 05/04/2012 Sottoscritto dal Segretario Generale (MACCHIA ANGELO) con firma digitale copia informatica per consultazione

5 1 copia di 5 informatica per consultazione 01/06/ REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ELENCO E GRADUATORIE DI CUI ALL ART. 8 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 Art. 1 Istituzione dell elenco provinciale dei lavoratori disabili ed altre categorie protette E Istituito l elenco provinciale delle persone disabili di cui all art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Le persone di cui al comma 1 dell articolo 1 della legge che non siano in una delle condizioni per le quali è prevista la cancellazione dall elenco ai sensi del successivo art. 6 e che siano: in età lavorativa, in quanto assolto l obbligo scolastico e di età massima corrispondente a quella prevista per l accesso alla pensione di vecchiaia stabilita dalla normativa in materia; prive di occupazione oppure occupate in attività compatibili con il mantenimento dello stato di disoccupazione ordinaria oppure con l iscrizione alle liste di mobilità, se il lavoratore è inserito anche in queste ultime; immediatamente disponibili allo svolgimento di un attività lavorativa conforme alle proprie capacità ed abilità; possono chiedere di essere iscritte all elenco mediante presentazione dell interessato presso il Centro per l Impiego competente per domicilio, ai sensi dell art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e conseguente presentazione di apposita domanda, corredata dalla documentazione attestante la condizione prevista dal medesimo comma 1 dell articolo 1 della legge. L elenco è organizzato secondo l ordine di prima iscrizione, tenuto conto della data della domanda presentata dal lavoratore. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone appartenenti alle categorie di cui al comma 2 dell art. 18 della L. 68/99, le medesime possono essere iscritte, secondo la disciplina prevista da questo atto, nell elenco di cui al presente articolo. Art. 2 Graduatorie delle persone disabili ed altre categorie protette Ai soli fini dell avviamento al lavoro di tipo numerico presso un datore di lavoro pubblico o privato, alle persone beneficiarie del sistema di collocamento obbligatorio, iscritte nell elenco di cui all art. 1, viene attribuito un punteggio. In base ai vari punteggi assegnati alle persone iscritte, viene compilata la graduatoria provinciale dei lavoratori disabili e la graduatoria provinciale delle altre categorie protette di cui all art. 18, comma 2, della legge. Le graduatorie vengono stilate ogni anno, al primo gennaio, ed integrate con i nuovi inserimenti al primo luglio, tenendo conto delle decorrenze individuali di inserimento, reinserimento o trasferimento, come individuate dalla relativa domanda di ammissione; le cancellazioni di cui al successivo art. 6 hanno effetto immediato. Le graduatorie ed i relativi aggiornamenti sono approvati, sentito il parere della Commissione Provinciale del Lavoro, con atto del Dirigente del Settore Lavoro. In caso di vacanza, rimangono in vigore le graduatorie e/o i relativi aggiornamenti precedentemente approvati. Art. 3 Modalità di attribuzione del punteggio e criteri per la compilazione della graduatoria ex art. 8 della L. 12 marzo 1999, n. 68 Ai lavoratori indicati all art. 2 viene attribuito un punteggio base uguale a riferito al 31 dicembre di

6 2 copia di 5 informatica per consultazione 01/06/ ciascun anno; su tale punteggio base vengono effettuate le variazioni definite dal D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246 e successive modificazioni ed integrazioni e riferite ai seguenti elementi: carico familiare; situazione economica e patrimoniale riferita all anno precedente all approvazione della graduatoria; percentuale di invalidità posseduta; d) anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio, fino ad un massimo di 60 mesi (punti -1 per ogni mese di anzianità pregressa al 31 dicembre e punti +1 per ogni mese per le iscrizioni e le reiscrizioni effettuate successivamente al 31 dicembre e fino all aggiornamento del 30 giugno); 5. I lavoratori che non dichiarano la propria situazione reddituale e/o patrimoniale, vengono inseriti in graduatoria con un reddito convenzionale pari ad Euro Il lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio maggiore; in caso di parità, i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita In caso di domanda di ammissione alle graduatorie provinciali, a seguito di trasferimento di domicilio da parte di lavoratori già iscritti in altre analoghe graduatorie, il punteggio viene ricalcolato secondo i criteri di cui al presente regolamento, considerando anche l anzianità di iscrizione al collocamento obbligatorio maturata precedentemente, comunque entro i limiti indicati alla precedente lettera d). Art. 4 L inserimento e la permanenza dei lavoratori nell elenco e nelle graduatorie La persona che intende essere iscritta nell elenco di cui all art. 1 ed eventualmente nelle graduatorie di cui all art. 2, deve inoltrare domanda di ammissione al Centro per l impiego competente per domicilio, compilando l apposita modulistica e fornendo tutte le informazioni necessarie a tali fini. A decorrere dalla data di inserimento nell elenco di cui all art. 1, è riconosciuto d ufficio lo stato di disoccupazione anche ai fini dell attribuzione della relativa condizione nell ambito dell elenco anagrafico dei lavoratori ai fini delle norme generali in materia di collocamento ed avviamento al lavoro; qualora il lavoratore sia già in stato di disoccupazione all atto dell inserimento, esso permane in tale condizione con il riconoscimento dell anzianità di disoccupazione pregressa. Tutti i lavoratori iscritti nelle graduatorie sono tenuti all aggiornamento annuale della propria situazione reddituale e/o patrimoniale presentando opportuna autocertificazione al Centro per l impiego competente nel periodo ottobre/novembre di ciascun anno e all aggiornamento degli altri elementi utili per la formulazione delle graduatorie. Art. 5 Situazioni occupazionali compatibili con l elenco e le graduatorie I lavoratori iscritti nell elenco previsto all articolo 1, anche quando siano iscritti alle graduatorie previste all articolo 2, possono svolgere attività di lavoro che comportano la sospensione o la conservazione dello stato di disoccupazione, secondo le norme e le procedure vigenti per il collocamento ordinario ovvero per il trattamento dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Sono inseriti in graduatoria anche i lavoratori per i quali viene previsto l affidamento temporaneo al Servizio di Integrazione lavorativa dell ULSS. Fino al momento in cui non perverrà relazione conclusiva positiva contenente elementi utili ad un idoneo inserimento, tali lavoratori sono collocati in situazione di non disponibilità e per essi non vengono attivate iniziative di inserimento lavorativo ai sensi della legge 68/99. Art. 6

7 3 copia di 5 informatica per consultazione 01/06/ Cancellazione dall elenco e dalle graduatorie La persona iscritta nell elenco o nelle graduatorie di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento, che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponde alle convocazioni effettuate dai Servizi per l Impiego o rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità professionali dichiarate all atto della iscrizione o reiscrizione, è cancellata dall elenco e dalla graduatoria per un periodo di sei mesi; per il medesimo periodo non è riconosciuto lo stato di disoccupazione, con conseguente perdita dell indennità di disoccupazione ordinaria eventualmente goduta. Il provvedimento di cancellazione viene adottato per le persone disabili il cui profilo lavorativo preveda l inserimento mirato con supporti di mediazione, qualora rifiutino ingiustificatamente di partecipare e di collaborare attivamente alle iniziative proposte dai servizi competenti, compresi i tirocini formativi e di orientamento e le iniziative formative. Successivamente ai sei mesi il lavoratore può presentare domanda di reiscrizione all elenco ed all eventuale graduatoria. Il lavoratore è convocato, anche ai fini di attivare l adesione a percorsi formativi propedeutici al collocamento mirato, mediante comunicazione postale, di norma con l indicazione della data e dell ora dell appuntamento; qualora esse non siano indicate, la convocazione è da intendersi entro i 15 giorni dalla data della lettera di convocazione, fatta salva la possibilità di certificare, anche successivamente, un ricovero ospedaliero od una malattia. Il lavoratore è inoltre cancellato in caso di: perdita dei requisiti previsti dalla L. 68/1999 nonché dall art. 1 del presente regolamento, ai fini dell iscrizione nell elenco di cui all art. 8 della L. 68/1999; rifiuto ingiustificato e reiterato di partecipare e di collaborare attivamente alle iniziative proposte dai servizi competenti, finalizzate all inserimento lavorativo; c) avviamento al lavoro, tenuto conto di quanto previsto al precedente articolo 5; d) pensionamento di anzianità o di vecchiaia o di inabilità oppure attribuzione dell assegno di incollocabilità; e) mancata presentazione a prova di idoneità oppure mancata presa di servizio a seguito di avviamento numerico; f) accertamento di invalidità civile pari al 100% e nel cui verbale non siano espresse le potenzialità lavorative; g) individuazione, da parte della Commissione Sanitaria Integrata, di non collocabilità al lavoro, nell ambito della relazione conclusiva; h) richiesta di cancellazione volontaria, anche per trasferimento di iscrizione; i) decesso. 5. I lavoratori disabili licenziati per mancato superamento del periodo di prova, vengono reinseriti nell elenco ed eventualmente nella graduatoria con anzianità di iscrizione corrispondente a quella posseduta nelle medesime al momento dell inserimento nell azienda. 6. La cancellazione dagli elenchi e graduatorie comporta anche la perdita dello stato di disoccupazione Art. 7 Avviamento obbligatorio a seguito di richiesta numerica presso datori di lavoro privati L avviamento numerico in presenza di convenzione di programma (vedi allegato) o di richiesta formulata dal datore di lavoro privato anche tramite la presentazione del prospetto informativo, è effettuato con riguardo ai lavoratori domiciliati nell ambito comprensoriale di riferimento e tenendo conto della qualifica richiesta, ovvero

8 4 copia di 5 informatica per consultazione 01/06/ altra successivamente concordata oppure simili, e/o del titolo di studio posseduto dal lavoratore, secondo l ordine di graduatoria in vigore alla data del provvedimento. Qualora il Centro per l Impiego, anche sulla base della relazione conclusiva della Commissione competente, valuti che le caratteristiche di un determinato posto di lavoro non siano adeguate alle condizioni psico-fisiche e al profilo funzionale e professionale del disabile avente titolo all avviamento, o comunque valuti necessario ricorrere a strumenti di collocamento mirato al fine di attuare una collocazione lavorativa ottimale del disabile, ha la facoltà di procedere all avviamento del disabile successivamente posizionato in graduatoria, attivando contestualmente, se del caso, il collocamento mirato del disabile non avviato, anche attraverso le convenzioni di cui agli artt. 11 e 12 della L. 68/1999. Nel caso di indisponibilità di lavoratori in possesso dei requisiti richiesti, il Centro per l Impiego competente può adottare la modalità di avviamento mediante chiamata provvedendo a pubblicizzare la proposta di avviamento per almeno otto giorni, indicando il potenziale datore di lavoro, il numero di lavoratori da assumere, i titoli di studio ed i requisiti professionali eventualmente richiesti, mediante affissione di apposito avviso nell ambito dei locali del Centro per l impiego nonché inviando analogo avviso agli altri Centri per l impiego della Provincia, i quali provvedono ad analoga pubblicizzazione entro la medesima scadenza fissata per il Centro per l Impiego competente. I lavoratori iscritti nelle graduatorie ed in possesso dei requisiti richiesti possono, entro il termine fissato, proporre la loro adesione, compilando e consegnando personalmente un apposito istanza presso un Centro per l impiego della Provincia che provvederà a trasmetterle al Centro per l Impiego competente. Il Centro per l impiego competente provvede ad avviare i lavoratori tenendo conto della loro posizione in graduatoria provinciale in vigore e delle adesioni pervenute per ciascuna qualifica Art. 8 Avviamento obbligatorio a seguito di richiesta numerica presso datori di lavoro pubblici L avviamento obbligatorio a seguito di richiesta numerica è effettuato presso il datore di lavoro pubblico limitatamente alle qualifiche e ai profili per cui è richiesto il titolo di studio non superiore alla scuola dell obbligo, subordinatamente al possesso dei requisiti generali previsti per tali impieghi, procedendo in base alla graduatoria provinciale, ferma restando la facoltà del lavoratore di rinunciare motivatamente all avviamento. L avviamento è effettuato tenuto conto della qualifica richiesta, ovvero altra successivamente concordata oppure simili, e/o del titolo di studio posseduto dal lavoratore, secondo l ordine di graduatoria in vigore alla data del provvedimento. Il Centro per l Impiego può adottare la modalità di avviamento mediante chiamata per avviso pubblico, ai sensi dell art. 9, comma 5 della L. 68/99, secondo le seguenti procedure. Il Centro per l impiego competente provvede a pubblicizzare la proposta di avviamento per almeno otto giorni, indicando il potenziale datore di lavoro, il numero di lavoratori da assumere, i titoli di studio ed i requisiti professionali eventualmente richiesti, mediante affissione di apposito avviso nell ambito dei locali del Centro per l impiego nonché inviando analogo avviso agli altri Centri per l impiego della Provincia, i quali provvedono ad analoga pubblicizzazione entro la medesima scadenza fissata per il Centro per l Impiego competente. I lavoratori iscritti, alla data della pubblicizzazione dell avviso pubblico, negli elenchi ed eventualmente alle graduatorie di cui agli articoli 1 e 2 interessati ed in possesso dei requisiti richiesti possono, entro il termine fissato, proporre la loro adesione alla formulazione della graduatoria, compilando e consegnando personalmente un apposita modulo presso un Centro per l impiego della Provincia che provvede a farlo pervenire al Centro per l Impiego competente. Il Centro per l impiego competente compila una graduatoria, riferita al giorno precedente alla data dell avviso pubblico, relativamente alle adesioni pervenute da parte dei lavoratori già inseriti in graduatoria, per ciascuna qualifica di assegnazione, nel rispetto della graduatoria provinciale in vigore. La graduatoria specifica viene pubblicizzata mediante apposito avviso di pubblicazione atti nell ambito dei locali del Centro per l impiego competente per 10 giorni di calendario, e viene trasmessa successivamente al datore di lavoro.

9 5 copia di 5 informatica per consultazione 01/06/ I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all art. 1 che presentano la propria autocandidatura, sono inseriti in un elenco a parte e in ordine di graduatoria. Tale elenco potrà essere utilizzato solo in carenza di nominativi nella graduatoria sopra citata. Qualora il Centro per l Impiego, anche sulla base della relazione conclusiva della Commissione competente, valuti che le caratteristiche di un determinato posto di lavoro non siano adeguate alle condizioni psico-fisiche e al profilo funzionale e professionale del disabile avente titolo all avviamento, o comunque valuti necessario ricorrere a strumenti di collocamento mirato al fine di attuare una collocazione lavorativa ottimale del disabile, ha la facoltà di procedere all avviamento del disabile successivamente posizionato in graduatoria, attivando contestualmente, se del caso, il collocamento mirato del disabile non avviato, anche attraverso le convenzioni di cui agli artt. 11 e 12 della L. 68/1999. Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, successivamente convocano i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, secondo l ordine di graduatoria specifica. Le Pubbliche amministrazioni od Enti pubblici non economici, prima di procedere all assunzione hanno la facoltà di sottoporre il candidato a prova, non comportante valutazione comparativa, tendente ad accertare l idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni del profilo per il quale avviene l assunzione. Le prove selettive devono essere espletate, dall amministrazione o ente interessati, entro 45 gg. dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato ai lavoratori interessati ed al Centro per l Impiego entro 5 gg. dalla conclusione della prova. I datori di lavoro hanno l onere di provvedere all accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti del lavoratore per l accesso all impiego pubblico e per il profilo per il quale avviene l assunzione. 1 1 I criteri di cui al presente regolamento sono applicati, quando compatibili, nell avviamento di lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all art. 1, comma 1, lett. c) e comma 3, e all art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999. Nel caso di richiesta numerica, a mezzo convenzione ai sensi dell art. 11, L. 68/99, per qualifiche e/o profili per cui è richiesto il titolo di studio superiore alla scuola dell obbligo, il Centro per l Impiego competente adotta la modalità di avviamento prevista ai punti 3, 4, 5 e 8 del presente articolo e trasmette all Ente l elenco dei nominativi ritenuti idonei allo specifico inserimento. La responsabilità della scelta è affidata all Ente, nel rispetto delle procedure previste dal proprio ordinamento che è assoggettato comunque a criteri di trasparenza ed a procedure di evidenza pubblica, aperte alla partecipazione di tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti. Art. 9 Disposizioni transitorie e finali E responsabile del trattamento dei dati relativi all elenco ed alle graduatorie, di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il Dirigente del Settore Lavoro. Per quanto non espressamente previsto dalla normativa in materia di inserimento al lavoro dei soggetti disabili e dai regolamenti provinciali attuativi della stessa, valgono, qualora compatibili, i principi e le regole generali vigenti in materia di collocamento ed avviamento al lavoro. I lavoratori iscritti nell elenco ed eventualmente nelle graduatorie di cui agli art 1 e 2 del presente regolamento sono inseriti d ufficio nell elenco anagrafico provinciale dei lavoratori, nell ambito del quale è evidenziata la loro particolare appartenenza, nonché evidenziata la eventuale modifica della situazione a seguito della gestione del sistema di collocamento mirato. Allegati: shema convenzione di programma

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