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1 Anno XLIV Repubblica Italiana BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana Parte Prima n. 25 giovedì, 30 maggio 2013 Firenze Bollettino Ufficiale: piazza dell'unità Italiana, Firenze - Fax: redazione@regione.toscana.it Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate. L accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo. Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali. Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale. Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 23 maggio 2013, n. 25 SOMMARIO sistema delle autonomie locali) sulla ripartizione del Fondo regionale per la montagna. 4 REFERENDUM Determinazione dei parametri urbanistici ed edilizi. Modifiche all articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). pag. 3 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2013, n. 26/R Regolamento di attuazione dell articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Decreti DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2013, n. 94 Indizione del referendum consultivo sull istituzione del nuovo Comune di Scarperia e San Piero per il giorno 6 ottobre 2013, ai sensi della L.R. 62 del 23 novembre

3 SEZIONE I BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è sostituito dal seguente: Art. 144 Unificazione dei parametri e delle definizioni 3 LEGGE REGIONALE 23 maggio 2013, n. 25 Determinazione dei parametri urbanistici ed edilizi. Modifiche all articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del terri torio). Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge: PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l articolo 117, terzo comma, della Costituzione; Visto l articolo 4, lettera m), dello Statuto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio); 1. La Regione, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, determina i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi e negli strumenti ed atti di cui all articolo I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi al regolamento regionale entro un anno dall entrata in vigore dello stesso. Decorso inutilmente tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel regolamento regionale sostituiscono i difformi parametri e definizioni dei regolamenti edilizi. 3. I comuni adeguano gli strumenti ed atti di cui all articolo 52, ai contenuti del regolamento regionale nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento medesimo. Decorsi inutilmente tali termini, i parametri e le definizioni contenuti nel regolamento regionale sostituiscono i difformi parametri e definizioni contenuti negli strumenti e negli atti di cui all articolo 52.. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 17 aprile 2013; Firenze, 23 maggio 2013 ROSSI Considerato quanto segue: 1. Al fine di garantire omogeneità ed uniformità nell ambito del territorio regionale: a) è necessario prevedere che sia la Regione a stabilire, con regolamento, i parametri urbanistici ed edilizi, nonché le definizioni tecniche che i comuni debbono applicare nel regolamento edilizio, nel piano strutturale, nel regolamento urbanistico, nei piani complessi di intervento, nonché nei piani attuativi; b) è opportuno stabilire termini per l adeguamento al regolamento regionale, da parte dei comuni, degli strumenti e degli atti di cui alla precedente lettera a), prevedendo altresì, in caso di mancata ottemperanza, l adeguamento automatico degli stessi; Approva la presente legge Art. 1 Modifiche all articolo 144 della l.r. 1/ L articolo 144 della legge regionale 3 gennaio La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge della Giunta regionale 17 marzo 2013, n. 1 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 21 marzo 2013, n. 224 Proponente: Assessore Anna Marson Assegnata alla 6^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 9 maggio 2013 Approvata in data 14 maggio 2013 Divenuta legge regionale 16/2013 (atti del Consiglio) AVVERTENZA Si pubblica di seguito, mediante collegamento infor-

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 matico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, PREAMBOLO il testo della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra Visto l articolo 117, comma sesto, della Costituzione; riportata. Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti ), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2013, n. 26/R Regolamento di attuazione dell articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) sulla ripartizione del Fondo regionale per la montagna. La Giunta regionale ha approvato Il Presidente della Giunta emana il seguente regolamento: PREAMBOLO SOMMARIO Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Beneficiari Art. 3 - Criteri di riparto Art. 4 - Tipologie di progetti e spese ammissibili a fi - nan ziamento Art. 5 - Presentazione delle domande Art. 6 - Assegnazione ed erogazione delle risorse Art. 7 - Realizzazione degli interventi Art. 8 - Progetti di riserva Art. 9 - Criteri di valutazione dei progetti Art. 10 -Premialità per la sottoscrizione del Patto per la montagna Art Monitoraggio degli interventi finanziati e verifica dei risultati Art Revoca e recupero delle risorse Art Disposizioni transitorie e finali Art Entrata in vigore Visto l articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana; Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), e in particolare l articolo 87; Visto l ordine del giorno n. 132 approvato nella seduta del Con siglio regionale del 21 dicembre 2011 e collegato alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) che impegna la Giunta regionale a prevedere a favore dei comuni montani di cui alla lettera c) del comma 4 dell art. 87 della citata legge una quota del Fondo regionale per la montagna non superiore al 25 per cento; Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 20 dicembre 2012; Visti i pareri della competente struttura di cui all articolo 16, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 97 del 19 febbraio 2013 di adozione dello schema di regolamento; Visto il parere della I commissione consiliare espresso nella seduta del 13 marzo 2013; Visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali espresso nella seduta del 17 aprile 2013; Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2013, n. 357; Considerato che: 1. il comma 7 dell articolo 87 della l.r. 68/2011 stabilisce che la disciplina di attuazione per la concessione e l utilizzazione delle risorse del Fondo regionale per la montagna è individuata con regolamento regionale da adottarsi entro due anni dall entrata in vigore della citata legge; 2. il comma 8 dell articolo 87 della l.r. 68/2011 stabilisce che il regolamento del Fondo per la montagna individua i criteri di riparto, ivi compresi i criteri preferenziali nei confronti delle unioni di comuni, e di revoca del fondo, la disciplina del procedimento di attribuzione delle risorse, le modalità per la verifica dei risultati raggiunti e per il monitoraggio degli interventi finanziati da

5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 effettuarsi con cadenza almeno annuale, le procedure di eventuale revoca, parziale o totale, delle risorse assegnate; 3. i criteri preferenziali per le unioni di comuni previsti dal comma 8 dall articolo 87 della l.r. 68/2011 sono sostanziati attraverso l individuazione di una percentuale del Fondo a loro destinata non inferiore all 80 per cento della dotazione annua e dall assegnazione ad ogni unione di comuni di una quota parte annuale certa di riferimento per la presentazione di progetti da candidare a finanziamento; 4. in ottemperanza all ordine del giorno n. 132/2011 del Consiglio regionale è stata prevista a favore dei comuni montani di cui al punto c) del comma 4 del citato articolo 87 della l.r.68/2011 una percentuale del Fondo non superiore al 20 per cento della sua dotazione; 5. è stata prevista l erogazione delle risorse del Fon - do sulla base della presentazione di progetti coerenti con le tipologie indicate dalla l.r. 68/2011 e introdotta la possibilità di presentare progetti di riserva da utilizzare in caso di ulteriori risorse finanziarie disponibili, anche derivanti da rideterminazione e riattribuzione delle risorse assegnate; 6. al fine di rispettare i tempi di realizzazione degli interventi finanziati e verificare l utilizzo delle risorse regionali, sono state previste modalità di erogazione delle risorse del Fondo collegate alla tempistica di realizzazione degli interventi con possibilità di recupero e revoca in caso di mancato rispetto dei tempi stessi o mancata ottemperanza nell invio dei documenti di monitoraggio; 7. al fine di promuovere la stipula dei Patti per la montagna come strumenti di coordinamento e integrazione degli interventi e delle risorse destinate ai territori montani è stata introdotta una premialità per l attivazione dei Patti suddetti, previsti all articolo 88 della l.r. 68/2011; 8. in accoglimento delle osservazioni espresse nel parere della I commissione consiliare e rispetto al testo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 97/2013 sono stati: a) espunti la lettera a) dell articolo 1, relativa all indicazione fra i contenuti del regolamento dei requisiti per la concessione e l utilizzazione dei contributi del Fondo, e il comma 5 dell articolo 7, relativo al vincolo di destinazione quinquennale per i beni realizzati o acquisiti con le risorse del Fondo; b) modificati, per una maggiore chiarezza del testo, i commi 2 e 4 dell articolo 8 e il comma 1 dell articolo 9; 9. non sono state accolte le osservazioni espresse dalla I commissione rispetto al testo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 97/2013 relative: a) all inserimento meramente riproduttivo sia dell articolo 2, riguardante i beneficiari del Fondo, che dei commi 1 e 2 dell articolo 4, riguardanti la tipologia di progetti ammessi a finanziamento, in quanto si ritiene, senza alcun intento innovativo della legislazione vigente, che una loro collocazione all interno del Regolamento coadiuvi gli enti beneficiari del Fondo ad una migliore comprensione del testo; b) alla riformulazione del comma 3 dell articolo 4 attraverso un integrazione dello stesso con la citazione del comma 5 dell articolo 87 della l.r.68/2011 in quanto si ritiene che la modifica proposta sia compresa nei presupposti normativi dell articolo e che il testo presentato coadiuvi gli enti beneficiari del Fondo ad una migliore comprensione dello stesso. approva il seguente regolamento Art. 1 Oggetto (articolo 87, comma 7 l.r. 68/2011) 1. In attuazione dei commi 7 e 8 dell articolo 87 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), il presente regolamento disciplina per il Fondo regionale per la montagna (di seguito Fondo): a) i criteri di riparto, compresi i criteri preferenziali nei confronti delle unioni di comuni; b) il procedimento di attribuzione dei contributi, le modalità di verifica dei risultati raggiunti e del monitoraggio degli interventi; c) i casi e le procedure di revoca delle risorse assegnate. Art. 2 Beneficiari (articolo 87, commi 4 e 11 l.r. 68/2011) 1. Ai sensi del comma 4 dell articolo 87 della l.r. 68/2011 sono beneficiari delle risorse del Fondo: a) le unioni di comuni di cui all articolo 67 della l.r. 68/2011 o comunque costituite a seguito dell estinzione delle comunità montane ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane); b) le unioni di comuni, diverse da quelle della lettera a), che hanno almeno il 30 per cento del proprio territorio classificato montano o nelle quali almeno il 30 per cento della popolazione è residente in territorio classificato montano; c) i comuni classificati montani di cui all allegato B della l.r. 68/2011 che non fanno parte di unioni di comuni o che fanno parte di un unione di comuni diversa da quelle di cui alle lettere a) e b). 2. Ai sensi del comma 11 dell articolo 87 della l.r. 68/2011, sono altresì beneficiarie del Fondo le amministrazioni provinciali in caso di subentro ai sensi degli articoli 75 della l.r.68/2011 per il territorio montano in cui operava l ente estinto. 5

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 Art. 3 Criteri di riparto (articolo 87, comma 8 e 9 l.r. 68/2011) 1. Agli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 2 dell articolo 2 è attribuita una quota parte complessiva del Fondo non inferiore all 80 per cento dell importo stabilito annualmente con legge di bilancio, ripartita tra i singoli enti tenendo conto: a) del territorio montano, per un incidenza pari al 50 per cento; b) della popolazione residente nel territorio montano, per un incidenza pari al 30 per cento; c) dell indice di disagio di cui alla l.r. 68/2011, per un incidenza pari al 20 per cento calcolata sulla media del disagio complessivo dei comuni montani che compongono l ente. 2. Il territorio montano considerato utile per la ripartizione delle risorse del Fondo è quello di cui all allegato B della l.r. 68/2011, compresa la porzione di territorio classificata montana a fini regionali. 3. La popolazione montana considerata utile per la ripartizione delle risorse del Fondo è: a) per i comuni classificati totalmente montani, quella dei dati ISTAT disponibili alla data del 31 dicembre precedente all adozione della deliberazione di cui al comma 6; b) per i comuni classificati parzialmente montani, quella riportata nell allegato B alla l.r. 68/ Per le amministrazioni provinciali di cui al comma 2 dell articolo 2, il territorio montano, la popolazione montana e l indice medio di disagio è calcolato con i dati dell ente estinto al quale l amministrazione pro vinciale è subentrata. 1. Sono ammessi a finanziamento i progetti di investimento per la realizzazione di interventi localizzati esclusivamente in zona classificata montana e le spese generali attinenti al progetto e indicate in tali interventi. 2. Una sezione del Programma regionale di sviluppo (PRS) indica gli obiettivi strategici e le priorità per i territori montani anche in relazione ai finanziamenti di cui al comma Il finanziamento del Fondo non può superare il 90 per cento del costo complessivo del progetto. 4. Qualora le risorse del Fondo provengano da ricorso all indebitamento, le tipologie di spese ammissibili a finanziamento sono quelle previste dall art. 3 comma 18 della legge 25 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e dello Stato-Legge finanziaria 2004) ed il monitoraggio di cui all articolo 11 ne verifica il rispetto anche nel corso della realizzazione del progetto. 5. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate come quota parte a carico degli enti per progetti nei casi in cui bandi e normative per finanziamenti comunitari, statali o regionali prevedano cofinanziamenti. 6. Sono finanziabili con il Fondo esclusivamente le spese aventi ad oggetto interventi realizzati successivamente alla data di presentazione dei progetti stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell articolo 3. Art. 5 Presentazione delle domande 5. Ai comuni classificati montani di cui alla lettera c) dell articolo 2 è attribuita, annualmente, una quota parte complessiva del Fondo non superiore al 20 per cento dell importo stabilito con legge di bilancio. 6. Con deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dall approvazione del bilancio gestionale e, in caso di ulteriore disponibilità finanziaria, dall approvazione delle sue variazioni, la Giunta regionale stabilisce: a) le quote parti del Fondo di cui ai commi 1 e 5; b) l importo massimo finanziabile per i progetti dei comuni montani; c) la data di presentazione dei progetti; d) i punteggi per la valutazione dei progetti secondo i criteri di cui all articolo 9. Art. 4 Tipologie di progetti e spese ammissibili a finanziamento (articolo 85, comma 3 e articolo 87, commi 5 e 8 l.r. 68/2011) 1. I soggetti beneficiari presentano progetti coerenti con le indicazioni del presente regolamento entro i termini perentori stabiliti dai bandi in attuazione di quanto indicato dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell articolo I comuni montani non possono presentare più di un progetto per annualità del Fondo. 3. I progetti: a) sono trasmessi alla Regione Toscana per mezzo del sistema informatico regionale IntePRO ovvero, laddove l ente non sia attivo su InterPRO, con modalità che certifichino data e ora dell invio e della ricezione delle comunicazioni e provenienza e integrità del contenuto delle stesse secondo le modalità previste del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell amministrazione digitale); b) sono presentati utilizzando il modello predisposto dal settore regionale competente.

7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Il settore regionale competente può richiedere chia rimenti e integrazioni per i progetti presentati a fi - nan ziamento e l ente proponente è tenuto a rispondere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, pena l inammissibilità del progetto presentato. Art. 6 Assegnazione ed erogazione delle risorse 1. Il settore regionale competente effettua l istruttoria entro trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione dei progetti ed il dirigente responsabile assegna le risorse con decreto; nel caso del comma 4 dell articolo 5 il termine è di quarantacinque giorni. 2. Le risorse del Fondo non assegnate a causa di presentazione o ammissione a finanziamento di progetti per importi inferiori rispetto a quelli individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell articolo 3, sono rideterminate e riattribuite con deliberazione della Giunta regionale. 3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 opera anche in deroga ai limiti percentuali di cui ai commi 1 e 5 dell articolo 3 e tenendo conto dei progetti di riserva di cui all articolo 8 4. Le risorse del Fondo sono erogate, per ogni progetto: a) per il 40 per cento dell importo, come anticipazione all assunzione del decreto dirigenziale di cui al com ma 1; b) per un 40 per cento dell importo, alla rendicontazione dell utilizzo dell importo di cui alla lettera a); c) per il restante 20 per cento, a saldo dopo la realizzazione del progetto e sulla base della rendicontazione delle risorse regionali utilizzate. Art. 7 Realizzazione degli interventi 1. La realizzazione dei progetti ammessi avviene entro trentasei mesi dall erogazione di cui alla lettera a) del comma 4 dell articolo 6, salvo proroga della realizzazione dell intervento non superiore ad un anno. nanziamento; per motivate esigenze di necessità e buona riuscita dell esecuzione, l unione dei comuni e l amministrazione provinciale possono attribuire la realizzazione dei progetti finanziati con il Fondo ad un comune facente parte del proprio territorio a condizione che: a) il progetto sia localizzato nel territorio del comune realizzatore; b) sia informato di tale attribuzione il settore regionale competente; c) la presentazione dei progetti prevista dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell articolo 3 sia a cura dell unione dei comuni e dell amministrazione provinciale. 4. Nei casi di cui al comma 3 il comune realizzatore del progetto è: a) il beneficiario del Fondo; b) il responsabile del rispetto delle disposizioni previste nel presente regolamento. 5. Le unioni di comuni e le amministrazioni provinciali possono fare richiesta motivata di sostituzione, anche parziale, dei progetti ammessi a finanziamento; l istanza è accolta se: a) sono rispettate le modalità di accesso al Fondo; b) sussiste il nulla osta del settore regionale competente che provvede al rilascio o al diniego entro quindici giorni dalla ricezione dell istanza; c) la richiesta di sostituzione non riguarda la sostituzione dei progetti dei comuni montani e i progetti di riserva di cui all articolo 8. Art. 8 Progetti di riserva 1. Contestualmente ai progetti di cui al comma 1 del l articolo 5, le unioni di comuni e le amministrazioni provinciali possono presentare non oltre due progetti di ri serva. 2. I progetti di riserva di cui al comma 1 sono finanziabili in uno dei seguenti casi: a) a seguito della rideterminazione e riattribuzione di cui al comma 2 dell articolo 6; b) si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie La richiesta della proroga di cui al comma 1 è presentata almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine ordinario di realizzazione del progetto al settore competente della giunta regionale che decide entro trenta giorni. 3. Gli enti beneficiari di cui all articolo 2 sono, di norma, i soggetti realizzatori dei progetti ammessi a fi - 3. Contestualmente al progetto di cui al comma 2 dell articolo 5, i comuni montani possono presentare un progetto di riserva. 4. Il progetto di riserva di cui al comma 3 è finanziabile in uno dei seguenti casi: a) la quota complessivamente assegnata ai comuni montani con la deliberazione di cui al comma 6 dell ar-

8 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 ticolo 3 non sia stata interamente attribuita ai progetti presentati; b) si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie. Art. 9 Criteri di valutazione dei progetti 1. I progetti presentati dagli enti beneficiari sono valutati secondo i seguenti criteri di priorità: a) integrazione istituzionale e territoriale del progetto rispetto al numero e alla tipologia dei soggetti pubblici e privati coinvolti; b) integrazione finanziaria del progetto rispetto alle fonti di finanziamento attivate e attivabili pubbliche e private; c) integrazione programmatica del progetto rispetto alle priorità individuate dal PRS e dal DPEF per le politiche per la montagna; d) integrazione del progetto con piani e programmi regionali e locali; e) indice di autofinanziamento del progetto da parte del soggetto realizzatore calcolato sulla base dell importo complessivo previsto; f) fattibilità del progetto basata sulle fasi e sul cronoprogramma di realizzazione; g) indice di disagio del comune montano sede della realizzazione del progetto. 2. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell articolo 3 sono individuati: a) per ognuno dei criteri di priorità di cui al comma 1, i punteggi di valutazione da assegnare sulla base del progetto presentato; b) una soglia di valutazione minima di ammissibilità dei progetti calcolata sulla base della somma dei punteggi di valutazione. 3. I progetti dei comuni montani e i progetti di riserva delle unioni di comuni e delle province sono ordinati in una graduatoria elaborata in base ai criteri di valutazione di cui al comma 1 e dando priorità, in caso di parità di punteggio, all ordine cronologico di arrivo al settore regionale competente della domanda di presentazione. Art. 10 Premialità per la sottoscrizione del Patto per la montagna (articolo 87, comma 8 e articolo 88 l.r. 68/2011) 1. In caso di sottoscrizione del Patto per la montagna di cui all articolo 88 della l.r. 68/2011, le risorse del Fondo assegnate alle unioni di comuni sono destinate esclusiva mente a finanziare gli interventi contenuti nel Patto, previa comunicazione agli uffici regionali dei progetti destinatari delle risorse. 2. E riservata alle unioni di comuni sottoscrittici di un Patto per la montagna una quota del Fondo pari al: a) 10 per cento della quota parte di cui al comma 1 dell articolo 3, se almeno la metà, arrotondata alla cifra superiore, delle unioni beneficiarie del Fondo ha sottoscritto un Patto; b) 5 per cento della quota parte di cui al comma 1 dell articolo 3, se meno della metà delle unioni beneficiarie del Fondo ha sottoscritto un Patto. 3. Le risorse di cui al comma 2: a) si attivano quando i Patti sottoscritti sono almeno due; b) sono ripartite tra le unioni sottoscrittici tenendo conto, proporzionalmente, dei criteri di cui al comma 1 dell articolo 3; c) sono attribuite solo per i Patti sottoscritti entro la data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell articolo 3. Art. 11 Monitoraggio degli interventi finanziati e verifica dei risultati 1. Gli enti beneficiari forniscono su richiesta del settore regionale competente, almeno con periodicità annuale, i dati di monitoraggio relativi all andamento temporale, procedurale e finanziario dei progetti finanziati, fermo restando la rendicontazione di cui all articolo 6, comma I dati di cui al comma 1 sono inviati al settore regionale competente entro trenta giorni dalla richiesta. 3. È ammesso un differimento motivato, non superiore a quindici giorni, nell invio dei dati di monitoraggio. 4. Al fine di verificare la coerenza della realizzazione del progetto con la domanda ammessa a finanziamento, il settore regionale competente può richiedere agli enti beneficiari documenti integrativi dei dati di monitoraggio di cui al comma Il monitoraggio ai sensi del presente articolo non è effettuato per le opere finanziate dal Fondo cui si applica il monitoraggio di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n Disciplina degli accordi di programma). Art. 12 Revoca e recupero delle risorse 1. Anche nei casi di applicazione della l.r. 35/2011,

9 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 le risorse del Fondo assegnate agli enti montani possono essere revocate: a) per intero nel caso in cui il beneficiario: 1) non rispetti i tempi per la realizzazione del progetto di cui all articolo 7; 2) non adempia all obbligo di invio, alle date prestabilite, dei dati di cui all articolo 11. b) parzialmente nel caso in cui: 1) la quota di cofinanziamento regionale risulti, dalla documentazione finale di spesa, superiore rispetto al 90 per cento previsto al comma 2 dell articolo 4; 2) le risorse regionali utilizzate per la realizzazione del progetto risultino inferiori a quanto erogato con la prime due rate di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell articolo Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 27 maggio ROSSI 2. Il procedimento di revoca è avviato mediante comunicazione da parte del settore competente all ente beneficiario nella quale: a) si contesta una delle tipologie di revoca di cui al comma 1; b) si assegna un termine di non oltre trenta giorni entro il quale sono comunicate al settore competente le determinazioni assunte a seguite della contestazione di cui alla lettera a). 3. Sulla base della valutazione degli elementi e della documentazione eventualmente trasmessa ai sensi della lettera b) del comma 2, o della mancata risposta, si procede alla revoca ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della l.r , n. 36 Ordinamento contabile della Regione Toscana ). Art. 13 Disposizioni transitorie e finali 1. Per l anno 2013, la deliberazione di cui al comma 6 dell articolo 3 è adottata entro il 31 ottobre. 2. In caso di impossibilità tecnica dell invio telematico di cui al comma 3 dell articolo 5 è consentita, per un anno dall entrata in vigore del presente regolamento, la trasmissione della domanda di accesso al Fondo per cartaceo o facsimile ai recapiti comunicati dal settore regionale competente. 3. I progetti ammessi a finanziamento antecedentemente all entrata in vigore del presente regolamento sono regolati dalle disposizioni previgenti. 4. Ove non diversamente disposto dal presente regolamento, per le opere e gli investimenti finanziati dal Fondo si applica la l.r. 35/2011. Art. 14 Entrata in vigore REFERENDUM PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Decreti DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 maggio 2013, n. 94 Indizione del referendum consultivo sull istituzione del nuovo Comune di Scarperia e San Piero per il giorno 6 ottobre 2013, ai sensi della L.R. 62 del 23 novembre IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l articolo 133, secondo comma, della Costituzione, che stabilisce che la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali), che prevede che le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale; Visto l articolo 77, comma 2 dello Statuto sui referendum consultivi per l istituzione di nuovi comuni; Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 ( Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto ) come da ultimo modificata dalla legge regionale 4 febbraio 2012, n. 3 (Disposizioni urgenti in materia di svolgimento dei referendum consultivi sull istituzione, derivante da fusione, di nuovi comuni); Vista la proposta di legge n Atti Consiglio

10 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 25 regionale - (Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero per fusione dei Comuni di San Piero a Sieve e Scarperia) che prevede, a far data dal 1 gennaio 2014, l istituzione del Comune di Scarperia e San Piero per fusione dei Comuni di San Piero a Sieve e Scarperia in provincia di Firenze; Vista la deliberazione 14 maggio 2013, n. 39 del Consiglio regionale sulla Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero per fusione dei Comuni di San Piero a Sieve e Scarperia. Formulazione del quesito referendario ai sensi dell articolo 60, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto) ; DECRETA 1. È indetto per il giorno di domenica 6 ottobre 2013, il referendum consultivo recante il seguente quesito: Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di Scarperia e San Piero di cui alla proposta di legge n. 233 (Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero, per fusione dei Comuni di San Piero a Sieve e Scarperia)?. 2. Le votazioni si svolgeranno, nella giornata di domenica 6 ottobre 2013, dalle ore 8 alle ore Sono chiamati al referendum gli elettori dei Comuni di San Piero a Sieve e Scarperia. Vista la suddetta medesima deliberazione del Consiglio regionale 14 maggio 2013, n. 39, con la quale si formula il quesito referendario ai sensi dell articolo 60, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), da rivolgere agli elettori dei comuni di San Piero a Sieve e Scarperia nei seguenti termini: Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di Scarperia e San Piero di cui alla proposta di legge n. 233 (Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero, per fusione dei Comuni di San Piero a Sieve e Scarperia)? ; Vista la nota del 16 maggio 2013, pervenuta in data 17 maggio 2013 (protocollo A00-GRT A.50), con la quale il Consiglio regionale trasmette la suddetta deliberazione del Consiglio regionale n. 39 del 14 maggio 2013, ai sensi dell art. 60, comma 3 della l.r. 62/2007; Visti gli articoli 62, 63, 34 e 40 della l.r. 62/2007; Sentita l Area di coordinamento Attività legislative e giuridiche della Direzione Generale della Presidenza della Giunta Regionale; 4. Le operazioni di scrutinio del referendum si svolgono immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto secondo le modalità indicate nella modulistica apposita predisposta dalla Giunta regionale per lo svolgimento della consultazione. 5. Ai sensi dell art. 62 della l.r. 62/2007, il presente decreto è notificato: a) al Prefetto di Firenze, anche in qualità di rappresentante del sistema delle autonomie in Toscana; b) al Presidente del Tribunale di Firenze; c) al Presidente della Corte di Appello di Firenze; d) ai Sindaci dei Comuni di San Piero a Sieve e Scarperia; e) al Presidente della Commissione elettorale circondariale interessata. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell art. 18, comma 2, lettera b) della L.R. 23/2007. Il Presidente Enrico Rossi

11 MODALITÀ TECNICHE PER L INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE Con l entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), cambiano le tariffe e le modalità per l invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T. Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n del 12 novembre L invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it. Il materiale da pubblicare deve pervenire all Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva. Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi,simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di Euro 0,010, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (Euro 20). Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - piazza dell Unità Italiana, Firenze. L attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale. L art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria. L art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all art. 5, comma 1, lettere h), i), j), e k), ed in particolare: 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione; 2) bandi ed avvisi per l attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione; 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra; 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia. I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali: testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto); collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature; utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10; indicazione, all inizio del testo, della denominazione dell ente emettitore e dell oggetto dell atto sintetizzato nei dati essenziali; inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee. Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n

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