LA NUOVA AGEVOLAZIONE AGLI INVESTIMENTI SABATINI BIS

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1 NEWSLETTER n.12 4 marzo 2014 LA NUOVA AGEVOLAZIONE AGLI INVESTIMENTI SABATINI BIS RIFERIMENTI: ART. 2, D.L. N. 69 DEL ( DECRETO DEL FARE ), CONVERTITO CON LA LEGGE N.98 DEL ; DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO , IN G.U , N.19; RACCOMANDAZIONE 2003/361/CE DELLA COMMISSIONE EUROPEA; CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO N DD. 10/02/2014 Il Decreto del Fare, nell estate del 2013, con il fine di stimolare la ripresa economica, ha istituito un nuovo importante intervento agevolativo a favore delle piccole e medie imprese che effettuano investimenti in beni strumentali di impresa. Tuttavia i ritardi nell approvazione dei relativi provvedimenti attuativi non ha permesso di applicare da subito le disposizioni. Finalmente, con la Circolare n del , il Ministero dello Sviluppo Economico, ha reso operativa l agevolazione fissando, tra l altro, nelle ore 9.00 del 31 marzo 2014 il momento a partire dal quale le imprese potranno presentare la domanda di accesso alle agevolazioni. INDICE DEGLI ARGOMENTI 1. LA SABATINI BIS 1. LA SABATINI BIS L AMBITO SOGGETTIVO I soggetti beneficiari dell intervento agevolativo, previsto dal Decreto del Fare e denominato Sabatini bis sono le microimprese, piccole imprese, medie imprese, così come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del Secondo tale provvedimento sono considerate: medie imprese, quelle che hanno un organico inferiore a 250 persone, con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; piccole imprese, quelle che hanno meno di 50 dipendenti, e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo che non supera i 10 milioni di euro; microimprese, quelle con meno di 10 dipendenti e con un fatturato o Associazione Professionale Dottori Commercialisti - C.F./P.I. IT W boscolonet.eu TRIESTE TREVISO PRATA DI PORDENONE Via Dante Alighieri Trieste T F E trieste@boscolonet.eu Piazza San Vito Treviso T F E treviso@boscolonet.eu Via Cesare Battisti Prata di Pordenone T F E prata@boscolonet.eu

2 totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro; Le agevolazioni si applicano, nel rispetto dei limiti dimensionali sopra indicati, anche alle piccole/medie imprese agricole o operanti nel settore della pesca. Come dispone il Decreto attuativo (DM ), possono beneficiare delle agevolazioni solo le imprese che, oltre a rispettare i limiti dimensionali sopra elencati, alla data di presentazione della domanda, soddisfano i seguenti ulteriori requisiti: a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca; b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e quindi non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, come individuata dalla normativa comunitaria. Sempre il provvedimento attuativo prevede che non possono accedere alle agevolazioni le imprese operanti nel settore: dell industria carboniera; delle attività finanziarie e assicurative; della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. LE AGEVOLAZIONI L intervento agevolativo è così articolato: 1. Costituzione presso Cassa Depositi e Prestiti di un plafond di risorse (pari a 2,5 miliardi di euro), che le banche e gli intermediari finanziari, previa adesione a una o più apposite convenzioni tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l ABI e Cassa Depositi e Prestiti, possono utilizzare per concedere, FINO AL 31 DICEMBRE 2016, finanziamenti per investimenti in beni strumentali, come specificati successivamente. Il plafond è utilizzabile anche a fronte di operazioni di leasing finanziario concesse da società di leasing in possesso di garanzia rilasciata da una banca aderente alle convenzioni citate. 2. Concessione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, nel limite dello stanziamento annuale di bilancio previsto, di un contributo in favore delle imprese che hanno ottenuto i finanziamenti di cui sopra, a parziale copertura degli interessi; 3. Possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, fino alla misura massima prevista (80%), sul finanziamento bancario ottenuto dall impresa, con priorità di accesso. IL FINANZIAMENTO In base alle disposizioni attuative, il finanziamento concesso nell ambito della Sabatini bis deve avere le seguenti caratteristiche: a) deve essere deliberato a copertura degli investimenti agevolabili; b) deve essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario; c) deve avere durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione; d) deve essere deliberato per un valore non inferiore a euro e non 2

3 superiore a 2 milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria; e) essere erogato in un unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento. È inoltre stabilito che il finanziamento: può coprire fino al 100% degli investimenti di agevolabili è concesso, entro il 31 dicembre 2016, dalla banca o dall intermediario finanziario. IL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI Il contributo previsto a fronte del finanziamento suindicato è determinato in misura pari all ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d interesse del 2,75%, della durata di 5 anni e d importo equivalente al predetto finanziamento. Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti agevolabili, in conformità alla normativa europea. È inoltre previsto che i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e che Il Ministero comunica, mediante avviso, l avvenuto esaurimento delle risorse. IL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI In generale, le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis, ivi compresa la garanzia del Fondo di Garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dalla normativa europea. Sussiste apposita regolamentazione della cumulabilità per le imprese agricole e per quelle del settore della pesca e acquacoltura. LE SPESE AMMISSIBILI Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l acquisto, o l acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di: macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo; hardware, software e tecnologie digitali. Gli investimenti suddetti devono essere: classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile (sono quindi esclusi gli investimenti in terreni e fabbricati e le immobilizzazioni in corso e acconti); ad uso produttivo; destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare; ovunque localizzate nel territorio nazionale; correlati all attività svolta dall impresa; ubicati presso l unità locale dell impresa in cui sono realizzati. Inoltre è previsto che gli investimenti ammissibili sono destinati a: a) creazione di una nuova unità produttiva; b) ampliamento di una unità produttiva esistente; c) diversificazione della produzione di uno stabilimento; d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente; e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel 3

4 caso in cui l unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Inoltre gli investimenti: devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali, intendendosi per avvio dell investimento la data del primo titolo di spesa ammissibile; devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento (a tale fine è presa in considerazione la data dell ultimo titolo di spesa riferito all investimento o, nel caso di operazione in leasing, la data di consegna del bene); qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzati e figurare nell attivo dell impresa per almeno tre anni. Non sono ammessi: i costi relativi a commesse interne; le spese per beni usati; le spese di funzionamento; le spese relative a imposte, tasse e scorte; i costi relativi al contratto di finanziamento; singoli beni di importo inferiore a 500 euro, al netto dell IVA. Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso è quello sostenuto dal concedente. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo (tale impegno può essere assunto attraverso un appendice contrattuale). Nel settore dei trasporti, le spese relative all acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo. Gli investimenti nelle imprese agricole devono perseguire gli obiettivi previsti all articolo 4, comma 3, del regolamento (CE) 1857/2006 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti di mera sostituzione, come ivi definiti. Per gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura si applicano le limitazioni e le condizioni di cui al regolamento (CE) 736/2008. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario. Le agevolazioni non possono essere altresì concesse per attività connesse all esportazione e per gli interventi subordinati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria. La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) n del ha stabilito che: 4

5 in fase di realizzazione l'impresa ha facoltà di variare l oggetto degli investimenti rispetto a quello preventivato nella domanda e ammesso in sede di concessione del contributo, senza preventiva autorizzazione da parte del Ministero, a condizione che gli investimenti effettivamente sostenuti posseggano tutti i requisiti di ammissibilità; qualsiasi variazione degli investimenti realizzati non può comunque comportare un incremento del contributo concesso; l impresa non può modificare il sistema di acquisizione dei beni dalla locazione finanziaria all acquisto diretto o viceversa; le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni acquistati nell attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati; le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini dell identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante dell impresa. Ai fini dell accesso alle agevolazioni finanziarie, le imprese sono tenute a presentare: a) domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema allegato alla Circolare del MISE; b) la/e dichiarazione/i in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti a tale verifica nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 159/2011. LE MODALITÀ E I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l invalidità della domanda, i moduli disponibili entro il 10 marzo 2014 nella sezione BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI) del sito internet del Ministero La domanda di agevolazione, da utilizzare anche per la richiesta di finanziamento, in bollo tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall impresa in formato elettronico e, unitamente all ulteriore eventuale documentazione, deve essere, pena l invalidità, sottoscritta mediante firma digitale, e presentata A PARTIRE DALLE ORE 9.00 DEL 31 MARZO 2014 esclusivamente attraverso l invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni, con i quali l impresa successivamente dovrà prendere contatto per definire le modalità del finanziamento. L elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni sarà pubblicato nei siti internet del Ministero: e di Cassa Depositi e Prestiti e di volta in volta aggiornato. È previsto che le domande presentate antecedentemente al termine iniziale sono considerate non ricevibili. LE INFORMAZIONI ANTIMAFIA La concessione del contributo, per le agevolazioni che superano la soglia di euro, è subordinata all acquisizione della documentazione antimafia. Il modulo di domanda deve essere accompagnato dalle dichiarazioni già indicate alla lettera b) del paragrafo precedente, nel caso in cui l importo del finanziamento superi il limite di euro. 5

6 Il contributo economico è erogato dal Ministero in quote annuali, in funzione delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa. Le richieste di erogazione devono essere compilate esclusivamente in formato digitale, utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito internet entro il 30 giugno Sia le richieste di agevolazione, sia i relativi allegati devono essere firmati digitalmente. L erogazione del contributo è subordinata al completamento dell investimento, entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento. LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo lo schema allegato alla Circolare del MISE, attestante l avvenuta ultimazione dell investimento, prevista dall articolo 10, comma 1, lettera a), del Decreto attuativo, deve essere resa dall impresa entro 60 giorni dalla data di conclusione dell investimento e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa e dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza, dal Revisore Legale. Il Ministero si riserva di effettuare appositi controlli sugli investimenti realizzati, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni. A tal fine il Ministero può acquisire dall impresa beneficiaria, anche prima dell erogazione delle agevolazioni, un campione dei titoli di spesa facenti parte dell investimento agevolato, da sottoporre a controllo. Ai sensi dell articolo 10, comma 2, del decreto, il Ministero sospende l erogazione del contributo in tutti i casi previsti dall articolo 12 del decreto, nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca. In particolare, la banca/intermediario finanziario comunica al Ministero: a) eventuali inadempimenti dell impresa beneficiaria alle condizioni contrattuali del rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing. b) risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento entro 60 giorni dall evento. In caso di rimborso anticipato del finanziamento o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato, la banca/intermediario finanziario è tenuta a darne comunicazione al Ministero. La richiesta di erogazione della prima quota di contributo, redatta secondo lo schema allegato alla Circolare del MISE, e l ulteriore documentazione (sempre allegata alla Circolare del MISE), devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante dell impresa e dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un Revisore Legale iscritto al relativo registro. LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO La richiesta di erogazione della prima quota di contributo, deve essere presentata secondo le stesse modalità previste per la domanda di finanziamento. Inoltre, la domanda deve essere corredata delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori, utilizzando sempre lo schema allegato alla predetta Circolare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestanti, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica. Nel caso di investimento realizzato con il ricorso alla locazione finanziaria, alla richiesta di erogazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori. Qualora il contributo concesso superi la soglia di euro, ciascuna richiesta di erogazione deve essere corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di 6

7 notorietà di conferma delle informazioni rese in sede di presentazione di domanda relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia. In caso di variazione, la richiesta di erogazione deve essere corredata delle dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui alla citata normativa. Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima, devono essere presentate secondo le modalità indicate già indicate e sottoscritte dal legale rappresentante dell impresa beneficiaria. In virtù della scadenza degli inquadramenti comunitari in materia di aiuti di Stato e nelle more del successivo perfezionamento degli ulteriori adempimenti comunitari: per gli investimenti delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, la data ultima per la concessione degli aiuti è il 30 giugno 2014; DISPOSIZIONI TRANSITORIE per gli investimenti delle PMI nei settori diversi dalla pesca, la data ultima di concessione degli aiuti è il 31 dicembre 2014, in virtù della proroga, per gli investimenti delle PMI attive nella produzione dei prodotti agricoli, del regolamento (CE) 1857/2006 disposta dal regolamento (CE) 1114/2013 e, per tutti gli altri settori, del regolamento GBER disposta dal regolamento (CE) 1224/2013. Le modalità per la concessione degli aiuti successivamente alle date di cui sopra saranno definite in conformità alle disposizioni nel frattempo adottate dalla Commissione europea in materia. LA PRESENTE NEWSLETTER SARÀ QUANTO PRIMA DISPONIBILE SUL SITO NELLA SEZIONE DOCUMENTAZIONE 7

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