Spett.le Direzione IV Dipartimento del Tesoro Ministero dell Economia e delle Finanze Via XX Settembre, n , Roma. Milano, 9 giugno 2016

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1 Spett.le Direzione IV Dipartimento del Tesoro Ministero dell Economia e delle Finanze Via XX Settembre, n , Roma Milano, 9 giugno 2016 Oggetto: Consultazione pubblica sulle misure attuative della Direttiva 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 600/2014 relativi ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II- MiFIR) nonché del Regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al regolamento titoli e ai depositari centrali (CSDR). Spett.le Direzione, nel rispondere all invito a formulare osservazioni al presente documento di consultazione, la scrivente ANASF, nella sua qualità di associazione rappresentativa degli iscritti all albo unico dei consulenti finanziari di cui all art. 31, comma 4, d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza TUF), ringrazia per l opportunità offertale e svolge le considerazioni che seguono. 1. Definizione di agente collegato (art. 1, comma 5-septies.2), succursali e libera prestazione di servizi di Sim (art. 26) e imprese di investimento comunitarie (art. 27). L Associazione constata che nel documento di consultazione è riportata in carattere barrato al comma 5-septies.2 dell art. 1 la definizione di agente collegato, che recepisce le indicazioni del legislatore europeo relative alla qualificazione del tied agent in veste di persona fisica o giuridica. 1

2 ANASF chiede al Vostro Ministero di confermare l inserimento del nuovo comma menzionato, completando così l armonizzazione della norma italiana con quella europea. Il recepimento nell ordinamento italiano dell agente collegato persona giuridica, che agisca per conto di un soggetto abilitato, rappresenta la soluzione per consentire la costituzione di società tra consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede, operanti in virtù della riserva di attività stabilita dall art. 30, TUF. Si rileva, al riguardo, che tale novità consente di porre rimedio all anomalia per cui l Italia è l unico Paese dell Unione europea a non contemplare la forma del tied agent persona giuridica. Vari sono gli elementi che fanno propendere per un recepimento integrale della disciplina europea, tenendo oltretutto presente che la MiFID II è una direttiva di armonizzazione massima. In primo luogo, se è vero che la prima direttiva MiFID (direttiva 2004/39/CE) lasciava a ciascuno Stato membro la facoltà di introdurre o meno la figura dell agente collegato, ai sensi dell art. 29, MiFID II, ogni ordinamento nazionale ha l obbligo di recepire l istituto del tied agent. Il recepimento nell ordinamento italiano dell agente collegato persona giuridica sarebbe altresì del tutto compatibile con il mantenimento della riserva all esercizio professionale dell offerta fuori sede. L istituto della persona giuridica si accompagnerebbe infatti alla previsione di puntuali requisiti sia per i soci che per gli amministratori e, in particolare, lo svolgimento dell attività di offerta fuori sede per conto della società verrebbe riservato in via esclusiva a consulenti finanziari iscritti all albo unico. Consentire alla categoria professionale di organizzarsi in società, analogamente a quanto accade per altri soggetti (si pensi, in particolare, alle società di consulenza finanziaria di cui all art. 18-ter, TUF, e agli agenti di assicurazione, ai sensi dell art. 112, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, d.lgs. n. 209/2005), può facilitare la condivisione tra i singoli consulenti, oltre che di mezzi e supporti organizzativi, anche di competenze ed esperienze. All interno della società tra consulenti finanziari il singolo professionista avrebbe la possibilità di specializzarsi su determinate linee di servizio, nonché su specifici target di clientela. La formula societaria favorirebbe inoltre l inserimento dei giovani tramite l affiancamento da parte di figure più esperte, rispondendo in tal modo alle esigenze di ricambio generazionale del settore. La necessità di recepire nell ordinamento italiano la figura del tied agent persona giuridica si pone anche rispetto all esigenza di garantire la parità di regole e di opportunità 2

3 tra operatori italiani e di altri Stati membri. Rilevano, al riguardo, le seguenti esemplificazioni, ricavabili dall interpretazione degli artt. 26 e 27 oggetto di consultazione: i) una Sim/banca italiana potrebbe operare in un altro Stato membro UE avvalendosi di un agente collegato persona giuridica stabilito nel territorio dello Stato ospitante, ma analoga possibilità le verrebbe preclusa in Italia; ii) un impresa di investimento comunitaria, che operi in Italia in virtù della libertà di stabilimento, potrebbe avvalersi esclusivamente di agenti collegati persone fisiche (per tali intendendosi i consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede) e non anche di agenti collegati italiani persone giuridiche. Di conseguenza, tale impresa non potrebbe avvalersi di tutte le soluzioni organizzative di cui disporrebbe invece nello Stato membro di origine; iii) in virtù del regime di libera prestazione di servizi, una Sim/banca italiana potrebbe avvalersi di consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede stabiliti nel territorio della Repubblica per operare in un altro Stato UE. Tali consulenti finanziari italiani si troverebbero a competere sul mercato dello Stato membro ospitante con gli agenti collegati ivi stabiliti (i quali potrebbero essere persone sia fisiche che giuridiche). Si porrebbe allora una situazione di disparità di regole del gioco, perché i consulenti finanziari italiani avrebbero a loro disposizione un unica soluzione organizzativa (la persona fisica); iv) sempre in virtù del regime di libera prestazione di servizi, un impresa di investimento comunitaria potrebbe operare nel territorio della Repubblica avvalendosi di agenti collegati stabiliti nel proprio Stato membro di origine. Si porrebbe allora un ulteriore situazione di disparità di regole del gioco, perché i consulenti finanziari italiani, al contrario dei loro omologhi europei, si troverebbero a competere sul mercato nazionale con gli agenti collegati comunitari avendo a loro disposizione un unica soluzione organizzativa (la persona fisica). 3

4 2. Consulenti finanziari autonomi (art. 18-bis). ANASF condivide le modifiche proposte dal Vostro Ministero all art. 18-bis, TUF, in quanto recepiscono la riforma dell albo unico dei consulenti finanziari di cui all art. 31, comma 4, TUF, per effetto delle novità introdotte dalla Legge di stabilità In particolare, si apprezza il richiamo, riportato al nuovo comma 1-bis dell articolo, ai sensi del quale, in analogia a quanto previsto per i consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede, ai consulenti finanziari autonomi si applicano i principi e i criteri determinati dalla Consob con il regolamento di cui all art. 31, comma 6, TUF. La scrivente condivide, altresì, la proposta di abrogazione dei commi da 6 a 11 dell articolo in parola, il cui contenuto sarà così trasposto negli artt. 31 e 196 del Testo Unico. ANASF propone infine di ripristinare il riferimento al parere della Banca d Italia di cui al comma 1 dell articolo in oggetto, in quanto la materia dei requisiti patrimoniali ricade nell ambito di competenza della predetta Autorità. 3. Società di consulenza finanziaria (art. 18-ter). ANASF condivide l introduzione, nell art. 18-ter, del nuovo comma 4, volto ad applicare alle società di consulenza finanziaria principi e criteri analoghi a quelli previsti per i consulenti finanziari persone fisiche. L Associazione propone inoltre di apportare le seguenti modifiche all articolo in parola: i) al comma 2: «Il Ministro dell economia e delle finanze, sentita la Consob, può prevedere stabilisce il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.»; ii) inserire il nuovo comma 4-bis: «Le società di consulenza finanziaria rispondono in solido dei danni arrecati a terzi dai dipendenti e collaboratori di cui esse si avvalgono nell esercizio dell attività, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.» La predetta proposta di inserimento del nuovo comma 4-bis risponde all esigenza di assicurare una maggiore tutela dei risparmiatori prevedendo un regime di responsabilità 4

5 solidale tra la società di consulenza finanziaria e i suoi dipendenti e collaboratori, in analogia a quanto già stabilito dall art. 31, comma 3, TUF (responsabilità solidale tra intermediario preponente e consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede). ANASF propone infine di ripristinare il riferimento al parere della Banca d Italia di cui al comma 1 dell articolo in oggetto, in quanto la materia dei requisiti patrimoniali ricade nell ambito di competenza della predetta Autorità. 4. Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede (art. 31, commi da 1 a 2-bis). ANASF evidenzia la necessità di coordinare il disposto dell art. 31, comma 2, con il nuovo comma 5-septies.2 dell art. 1, il quale recepisce le indicazioni del legislatore europeo relative alla qualificazione dell agente collegato in veste di persona fisica o giuridica. Le motivazioni esposte al paragrafo 1 Definizione di agente collegato, relativamente all inserimento della persona giuridica anche nell ordinamento italiano, trovano puntuale riscontro e sede conseguentemente naturale nella nostra proposta di modifica dell art. 31. L Associazione conviene con la proposta del Vostro Ministero, volta a definire specificamente l attività professionale del consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede, per come riportata nel secondo e nel terzo capoverso del comma 2. Si condivide, in particolare, la scelta di riferire l ambito di attività del consulente al novero dei prodotti finanziari, per tali intendendosi tutte le forme d investimento di natura finanziaria volte all impiego del risparmio, e non al più limitato sotto-insieme degli strumenti finanziari. Per una più completa ricostruzione dell attività che il consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede può svolgere nel suo complesso, la scrivente propone di integrare la definizione di cui al secondo capoverso nella forma seguente: «Il consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede promuove e colloca i servizi d investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d investimento o prodotti finanziari, 5

6 promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari.» ANASF condivide altresì l inserimento della disposizione di cui al terzo capoverso del comma 2 dell articolo in oggetto che, secondo quanto già stabilito dall art. 12, comma 1-bis, d.lgs. n.141/2010, agevola la ricostruzione dell attività del consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede richiamando la possibilità per il medesimo di promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto della società preponente, senza necessità di iscrizione nell elenco degli agenti in attività finanziaria. L Associazione propone infine di inserire, dopo il terzo capoverso dell art. 31, comma 2, il seguente paragrafo: «Il consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede può inoltre promuovere e collocare prodotti assicurativi per conto del soggetto abilitato nell interesse del quale esercita l attività di offerta fuori sede». ANASF evidenzia come l inserimento del predetto capoverso agevoli ulteriormente la ricostruzione dell attività del consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede, richiamando la possibilità per il medesimo di promuovere e collocare prodotti assicurativi per conto della società preponente. Tale aggiunta pone l occasione per riaffermare, come già evidenziato da ANASF alle Autorità di settore, l ingiustificata gravosità dell obbligo, in capo ai consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede, di iscrizione anche nella Sezione E del RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con effetti di sostanziale duplicazione rispetto al regime a cui i medesimi sono già sottoposti in relazione all attività di offerta fuori sede. Questo obbligo comporta infatti nei confronti dei consulenti finanziari una duplicazione degli oneri pubblicitari (doppia iscrizione nell albo dei consulenti finanziari e nel RUI), delle regole di presentazione e comportamento, degli adempimenti di natura tributaria e dei regimi di vigilanza facenti capo all Organismo di 6

7 vigilanza e tenuta dell albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) e all Ivass. Tale duplicazione appare pertanto infondata in quanto presuppone una innaturale scissione dell attività professionale del consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede, la quale si caratterizza invece per la propria unitarietà. 5. Regime di responsabilità dei consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede e regole di comportamento verso la clientela (art. 31, commi 3, 3-bis e 3-ter). ANASF segnala al Vostro Ministero che il comma 3 dell art. 31 già prevede la responsabilità solidale del soggetto abilitato che conferisce l incarico per i danni cagionati ai terzi dal consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede, con la conseguenza per cui il primo capoverso del nuovo comma 3-bis risulterebbe superfluo. Al riguardo, il Testo Unico già stabilisce una responsabilità amministrativa dei soggetti abilitati per la mancata osservanza delle disposizioni di cui all art. 31 (art. 190, TUF), oltre a prevedere il pagamento in solido tra i soggetti abilitati e i consulenti finanziari per le sanzioni irrogate a questi ultimi (art. 196 del TUF). 3-bis: L Associazione propone inoltre la seguente modifica al secondo capoverso del comma «I soggetti abilitati verificano che i consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede comunichino immediatamente al primo contatto a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto abilitato rappresentano.» La predetta modifica è volta a garantire un più completo coordinamento con l analoga disposizione di cui all art. 108, comma 1, Regolamento Intermediari. 7

8 6. Conoscenza e competenza del personale (artt. 6, comma 2 e 31, comma 3-bis). Con riferimento al quarto capoverso del nuovo comma 3-bis dell art. 31, ANASF evidenzia la necessità di coordinare le disposizioni ivi contenute (nonché le future norme adottate in attuazione delle stesse) con quanto previsto dall art. 6, comma 2, lett. c), punto 8) del testo posto in consultazione in relazione ai requisiti di conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su prodotti e servizi finanziari. A tal riguardo, si sottolinea come l esigenza di assicurare efficaci presidi di tutela dei risparmiatori renda necessario riferire analoghi requisiti di conoscenza e competenza ai consulenti finanziari autonomi e ai soggetti di cui si avvalgono le società di consulenza finanziaria (artt. 18-bis e 18-ter). A tal fine, si propone di inserire nell art. 6 il nuovo comma 2-bis, a seguito di opportuna ridefinizione della numerazione dell articolato: «2-bis. La Consob, sentita la Banca d Italia, tenuto conto delle esigenze di tutela degli investitori di cui al comma 2, disciplina con regolamento gli obblighi relativi alla conoscenza e competenza dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono attività di consulenza in materia di investimenti per conto delle società di consulenza finanziaria.» L inserimento del predetto comma 2-bis permetterebbe infatti di estendere la disposizione di cui all art. 6, comma 2, lett. c), punto 8), anche ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria. La scrivente propone altresì di sostituire nell art. 6, comma 2, lett. c), punto 8) l espressione strumenti finanziari con prodotti finanziari, al fine di ricomprendere tutte le forme d investimento di natura finanziaria finalizzate all impiego del risparmio, assicurando così una completa tutela dei risparmiatori. La norma in parola diverrebbe pertanto: 8

9 «alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti prodotti finanziari, servizi di investimento o accessori per conto dei soggetti abilitati.» Con riferimento al summenzionato tema delle conoscenze e delle competenze, l Associazione rileva altresì l opportunità di riconoscere per via normativa, nell ambito dei percorsi di formazione e aggiornamento professionale destinati ai consulenti finanziari, il ruolo delle iniziative intraprese a livello associativo, anche attraverso forme di collaborazione con il mondo accademico e gli enti di formazione certificata (si veda, in tal proposito, il successivo commento all art. 31, comma 6). La scrivente propone inoltre di apportare la seguente modifica al comma 3-ter: «3-ter. I consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede devono informare i clienti o i potenziali clienti in che veste operano e dell identità del mandante soggetto abilitato per il quale operano al primo contatto con i clienti o i potenziali clienti.» La modifica proposta risponde alla necessità di tenere conto della possibilità che il consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede operi in qualità di dipendente di un soggetto abilitato. 7. Albo unico dei consulenti finanziari e Organismo di vigilanza e tenuta dell albo unico dei consulenti finanziari (artt. 31 e 31-bis). ANASF propone di integrare il comma 4 dell art. 31 come segue: «4. E istituito l albo unico dei consulenti finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell albo provvede, ai sensi dell art. 1, comma 36, legge 28 dicembre 2015 n. 208, l Organismo di vigilanza e tenuta dell albo unico 9

10 dei consulenti finanziari, che è costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati. [ ]» La modifica proposta intende specificare che l Organismo previsto dall art. 31, comma 4, TUF, non identifica un soggetto distinto e di nuova costituzione rispetto all Organismo di vigilanza e tenuta dell albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF), secondo la nuova denominazione assunta dall Organismo per la tenuta dell Albo dei Promotori Finanziari (APF), come stabilito dall art. 1, comma 36, legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016). La scrivente propone inoltre di integrare il comma 7 dell art. 31 come segue: «7. L Organismo può chiedere ai consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Esso può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché procedere ad audizioni personali.» Tale proposta di modifica è volta a introdurre la possibilità per l Organismo di audire personalmente i consulenti finanziari anche in sede di vigilanza informativa e ispettiva e non soltanto durante il procedimento sanzionatorio di cui all art. 196, comma 2, TUF. ANASF evidenzia infine l opportunità di inserire un nuovo comma 8 nell art. 31: «8. I provvedimenti dell Organismo di cui al comma 4 sono pubblicati nel bollettino elettronico istituito e gestito dal medesimo.» 10

11 Il nuovo comma 8 ha la finalità di introdurre l obbligo per l Organismo di rendere pubblici i propri provvedimenti mediante l istituzione di un bollettino elettronico, in coerenza con gli obblighi di pubblicità previsti per le Autorità di vigilanza del settore. 8. Principi e criteri stabiliti con Regolamento Consob (art. 31, comma 6). ANASF condivide la proposta del Vostro Ministero di integrare le lett. b), g), h), l), estendendo l ambito di applicazione dei principi e dei criteri che la Consob è tenuta a definire con proprio regolamento già previsti per i consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria. L Associazione propone di ripristinare il riferimento alle cause di sospensione attualmente previsto dall art. 31, comma 6, lett. c), al fine di mantenere la fonte normativa primaria volta a disciplinare le fattispecie sanzionatorie a cui associare la sospensione. La norma in parola dovrebbe pertanto essere integrata come segue: «c) all iscrizione, alla cancellazione, alla sospensione e alle cause di riammissione all albo previsto dal comma 4.» ANASF evidenzia l opportunità di integrare la lett. l) dell art. 31, comma 6, in tema di aggiornamento professionale degli iscritti all albo, come segue: «l) alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle società di cui all art. 18-ter, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela, sulla base delle idonee procedure predisposte dai soggetti abilitati e dalle associazioni rappresentative degli iscritti all albo previsto dal comma 4, anche avvalendosi di enti di formazione e certificazione in forma diretta o indiretta.» 11

12 Tale integrazione contribuirebbe a un adeguato aggiornamento professionale degli iscritti all albo, configurando un assetto equilibrato volto a riconoscere, come già evidenziato, il ruolo delle iniziative intraprese a livello associativo, anche attraverso forme di collaborazione con il mondo accademico e gli enti di formazione certificata. 9. Consulenza in materia di investimenti (art. 24-bis). ANASF evidenzia come, nel recepire le disposizioni della MiFID II, il nuovo art. 24- bis riconosce la possibilità di configurare il servizio di consulenza in materia di investimenti secondo le due modalità della consulenza su base indipendente e della consulenza su base non indipendente. Come tale, la norma accoglie le indicazioni del legislatore europeo, secondo cui il carattere di «indipendenza» è riferito al servizio e non al soggetto che lo presta: ne deriva pertanto che entrambe le modalità del servizio di consulenza potranno essere offerte dai soggetti abilitati di cui all art. 1, comma 1, lett. r), TUF, anche per il tramite di consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. Dalla lettura del disposto dell art. 24-bis si evince inoltre che il divieto di ricevere e trattenere inducement è riferito alla sola consulenza su base indipendente. Nell ambito di un ragionamento di carattere sistemico, le norme del Testo Unico riferite alla consulenza in materia di investimenti riconoscono pertanto la presenza delle seguenti tipologie di operatori: i) i soggetti abilitati, ai sensi dell art. 1, comma 1, lett. r), anche per il tramite dei consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. Tali soggetti possono, secondo quanto previsto dal Testo Unico, prestare il servizio di consulenza in abbinamento agli altri servizi di investimento, elencati dall art. 1, comma 5; ii) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli artt. 18-bis e 18-ter per come aggiornati dalla presente proposta di decreto legislativo. Tali soggetti possono, secondo quanto previsto dal Testo Unico, prestare il solo servizio di consulenza. 12

13 La scrivente riconosce che il sistema così delineato nel Testo Unico promuove una maggiore trasparenza verso il mercato e garantisce la tutela e la consapevolezza del risparmiatore grazie alla preventiva definizione e identificazione dei servizi che ciascuna figura consulenziale può offrire. Alla luce di tali considerazioni, l Associazione coglie l occasione per esprimere il proprio dissenso rispetto al disposto di cui all art. 53, par. 3, lett. c), della recente proposta di Regolamento delegato della Commissione europea, ai sensi del quale il medesimo intermediario potrà prestare allo stesso cliente sia la consulenza su base indipendente sia quella non su base indipendente, purché stabilisca adeguati presidi organizzativi, tra cui l impiego di personale distinto per la fornitura dell una e dell altra. L Associazione non condivide tale proposta ritenendo che essa non contribuisca alla tutela del cliente e che, anzi, possa essere di detrimento alla chiarezza nei confronti dello stesso, in quanto l investitore si troverebbe a doversi relazionare con due diversi consulenti qualora intendesse ricevere entrambe le forme del servizio (ossia su base indipendente e non indipendente). Il disposto dell art. 53, par. 3, lett. c), della proposta di Regolamento delegato della Commissione europea rischierebbe di minare la componente fiduciaria alla base della relazione tra il risparmiatore e il consulente finanziario: il cliente potrebbe non comprendere la necessità dell avvicendarsi dei consulenti soprattutto qualora desideri intrattenere, nell ambito di un servizio consulenziale di ampia portata e proiettato al lungo termine, una relazione di fiducia con un solo consulente. La norma di cui al Regolamento europeo interviene in un settore già consolidato, con milioni di cittadini che si troverebbero potenzialmente costretti a chiudere rapporti personali e fiduciari intrattenuti da anni con i propri professionisti di riferimento, a causa di una scelta forzata dal regolatore europeo il cui potenziale danno è facilmente immaginabile: al riguardo, si consideri che la direttiva di primo livello (direttiva 2014/65/UE) non prevede alcun obbligo rispetto alla suesposta separazione delle figure consulenziali. Posto che i requisiti di conoscenza e competenza sono comuni ad entrambe le modalità del servizio, la scelta di limitare l attività del singolo consulente a una sola forma di consulenza potrebbe altresì comportare una significativa e ingiustificata riduzione dell attività professionale svolta. A fronte della necessità evidenziata dall Associazione di rivedere la norma europea in commento, si ritiene che l obiettivo di assicurare un adeguata comprensione da parte della 13

14 clientela del servizio ricevuto sia già efficacemente realizzato attraverso le disposizioni in tema di informativa accolte nell ambito dell articolo 24-bis oggetto della presente consultazione. 10. Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (art. 25-ter). ANASF propone di integrare il nuovo art. 25-ter nel modo seguente: «1. Gli articoli 21, e 23 e 24-bis si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di all offerta, alla consulenza e ai contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.» La modifica in parola è finalizzata ad armonizzare la disciplina applicata all offerta, alla consulenza e ai contratti aventi ad oggetto tutti i prodotti finanziari, indipendentemente dal soggetto emittente, in una prospettiva di level playing field rispondente all obiettivo primario della tutela del risparmiatore. 11. Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari (art. 190). ANASF propone di reinserire nel testo dell art. 190, comma 1, TUF, i riferimenti alle seguenti disposizioni: art. 30, commi 3 e 4, e art. 31, commi 2, 3, 5, 6 e 7 (secondo la numerazione adottata nel testo posto in consultazione). L omissione di tali riferimenti comporterebbe altrimenti l eliminazione della responsabilità dei soggetti abilitati in relazione a molteplici aspetti dell offerta fuori sede (riserva dell attività, regime di responsabilità, monomandato, requisiti per l iscrizione all albo, disposizioni regolamentari adottate dalla Consob, vigilanza sugli iscritti all albo). Il testo dell articolo dovrebbe pertanto essere integrato come segue: 14

15 «[Salvo che il fatto costituisca reato,] nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni, per la mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e, 3-bis,; 7-ter; 7- quinquies; 7-octies; 8, commi 1 e 1-ter; 8-quater; 9; 10; 12; 13; 21; 22; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 25-ter, commi 1 e 2; 26, commi 1 e 3; 27, comma 3 ; 28 comma 4; 29; 30, commi 3 e 4; 31, commi 2-bis, 3-bis 2, 3, 5, 6 e 7; ( ), ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli ovvero in base agli articoli 30, comma 5 e 32, comma 2.. ( ).» 12. Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari (artt. 7-septies, 194-bis, 196). ANASF intende proporre al Vostro Ministero una serie di modifiche integrative delle disposizioni relative ai poteri cautelari e sanzionatori nei confronti degli iscritti all albo di cui all art. 31, comma 4, TUF. Inserire il nuovo comma 4-quater all art. 196: «4-quater. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.» La modifica proposta è volta a estendere all Organismo di vigilanza e tenuta dell albo unico dei Consulenti Finanziari i principi del procedimento sanzionatorio già previsti per le Autorità di vigilanza dall art. 24, comma 1, l. n. 262/2005. Inserire il nuovo comma 1-bis all art. 7-septies: «1-bis. Ai fini dell eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui al comma precedente l Organismo tiene conto del grado di probabilità e del livello di gravità delle 15

16 conseguenze pregiudizievoli che potrebbero verificarsi in assenza del provvedimento, anche se del caso alla luce degli elementi indicati all articolo 194-bis e di ogni altro elemento rilevante.» Integrare l art. 194-bis come segue: «Art. 194-bis (Criteri per la determinazione delle sanzioni) 1. [omissis]: a) gravità, e durata e sistematicità della violazione; b) grado di responsabilità;, circostanze e modalità della condotta; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile, tenuto conto delle condizioni, della qualità e delle relazioni con i terzi coinvolti; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.» Integrare l art. 196, comma 1, come segue: «1. I consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell eventuale recidiva e dei criteri stabiliti dall articolo 194-bis, con una delle seguenti sanzioni: [omissis]» 16

17 La modifica proposta è volta a conciliare l impianto sanzionatorio previsto per i soggetti iscritti all albo di cui all art. 31, comma 4, TUF, con i criteri sanciti dall art. 194-bis (del quale si propone altresì un integrazione), anche in previsione di un opportuna revisione, in sede di definizione della regolamentazione attuativa del Testo Unico, del sistema sanzionatorio. 13. Abusivismo (art. 166). comma 2: ANASF sottopone al Vostro Ministero la seguente proposta di modifica dell art. 166, «2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l attività di consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede o di consulente finanziario autonomo senza essere iscritto nell albo indicato dall articolo 31.» La modifica proposta è volta ad armonizzare la disciplina sanzionatoria dell abusivismo applicando le medesime sanzioni, già previste per i consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede, ai consulenti finanziari autonomi. L Associazione rileva altresì la necessità di valutare l estensione della norma in parola, con gli opportuni adattamenti, anche all ipotesi di esercizio abusivo dell attività di consulenza ad opera di società di consulenza finanziaria non iscritte all albo, nonché all ulteriore ipotesi di mancata iscrizione all albo dei soggetti (soci, esponenti aziendali, collaboratori o ausiliari) che svolgono, per conto della società, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela. 14. Disposizioni transitorie. ANASF propone di integrare le disposizioni finali di cui al documento posto in consultazione mediante l inserimento del nuovo comma 1-bis: 17

18 «1.bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 5-septies.2, 7-septies, 18-bis, 18-ter, 30, 31, 31-bis, 166, 190, comma 1 limitatamente ai riferimenti ivi contenuti agli articoli 30 e 31, 194-bis e 196 del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» ******** A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente ANASF ringrazia per l attenzione e porge i migliori saluti. Maurizio Bufi Presidente ANASF 18

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