Spett.le Direzione IV Dipartimento del Tesoro Ministero dell Economia e delle Finanze Via XX Settembre, n , Roma. Milano, 9 giugno 2016
|
|
- Lucia Corti
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Spett.le Direzione IV Dipartimento del Tesoro Ministero dell Economia e delle Finanze Via XX Settembre, n , Roma Milano, 9 giugno 2016 Oggetto: Consultazione pubblica sulle misure attuative della Direttiva 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 600/2014 relativi ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II- MiFIR) nonché del Regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al regolamento titoli e ai depositari centrali (CSDR). Spett.le Direzione, nel rispondere all invito a formulare osservazioni al presente documento di consultazione, la scrivente ANASF, nella sua qualità di associazione rappresentativa degli iscritti all albo unico dei consulenti finanziari di cui all art. 31, comma 4, d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza TUF), ringrazia per l opportunità offertale e svolge le considerazioni che seguono. 1. Definizione di agente collegato (art. 1, comma 5-septies.2), succursali e libera prestazione di servizi di Sim (art. 26) e imprese di investimento comunitarie (art. 27). L Associazione constata che nel documento di consultazione è riportata in carattere barrato al comma 5-septies.2 dell art. 1 la definizione di agente collegato, che recepisce le indicazioni del legislatore europeo relative alla qualificazione del tied agent in veste di persona fisica o giuridica. 1
2 ANASF chiede al Vostro Ministero di confermare l inserimento del nuovo comma menzionato, completando così l armonizzazione della norma italiana con quella europea. Il recepimento nell ordinamento italiano dell agente collegato persona giuridica, che agisca per conto di un soggetto abilitato, rappresenta la soluzione per consentire la costituzione di società tra consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede, operanti in virtù della riserva di attività stabilita dall art. 30, TUF. Si rileva, al riguardo, che tale novità consente di porre rimedio all anomalia per cui l Italia è l unico Paese dell Unione europea a non contemplare la forma del tied agent persona giuridica. Vari sono gli elementi che fanno propendere per un recepimento integrale della disciplina europea, tenendo oltretutto presente che la MiFID II è una direttiva di armonizzazione massima. In primo luogo, se è vero che la prima direttiva MiFID (direttiva 2004/39/CE) lasciava a ciascuno Stato membro la facoltà di introdurre o meno la figura dell agente collegato, ai sensi dell art. 29, MiFID II, ogni ordinamento nazionale ha l obbligo di recepire l istituto del tied agent. Il recepimento nell ordinamento italiano dell agente collegato persona giuridica sarebbe altresì del tutto compatibile con il mantenimento della riserva all esercizio professionale dell offerta fuori sede. L istituto della persona giuridica si accompagnerebbe infatti alla previsione di puntuali requisiti sia per i soci che per gli amministratori e, in particolare, lo svolgimento dell attività di offerta fuori sede per conto della società verrebbe riservato in via esclusiva a consulenti finanziari iscritti all albo unico. Consentire alla categoria professionale di organizzarsi in società, analogamente a quanto accade per altri soggetti (si pensi, in particolare, alle società di consulenza finanziaria di cui all art. 18-ter, TUF, e agli agenti di assicurazione, ai sensi dell art. 112, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, d.lgs. n. 209/2005), può facilitare la condivisione tra i singoli consulenti, oltre che di mezzi e supporti organizzativi, anche di competenze ed esperienze. All interno della società tra consulenti finanziari il singolo professionista avrebbe la possibilità di specializzarsi su determinate linee di servizio, nonché su specifici target di clientela. La formula societaria favorirebbe inoltre l inserimento dei giovani tramite l affiancamento da parte di figure più esperte, rispondendo in tal modo alle esigenze di ricambio generazionale del settore. La necessità di recepire nell ordinamento italiano la figura del tied agent persona giuridica si pone anche rispetto all esigenza di garantire la parità di regole e di opportunità 2
3 tra operatori italiani e di altri Stati membri. Rilevano, al riguardo, le seguenti esemplificazioni, ricavabili dall interpretazione degli artt. 26 e 27 oggetto di consultazione: i) una Sim/banca italiana potrebbe operare in un altro Stato membro UE avvalendosi di un agente collegato persona giuridica stabilito nel territorio dello Stato ospitante, ma analoga possibilità le verrebbe preclusa in Italia; ii) un impresa di investimento comunitaria, che operi in Italia in virtù della libertà di stabilimento, potrebbe avvalersi esclusivamente di agenti collegati persone fisiche (per tali intendendosi i consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede) e non anche di agenti collegati italiani persone giuridiche. Di conseguenza, tale impresa non potrebbe avvalersi di tutte le soluzioni organizzative di cui disporrebbe invece nello Stato membro di origine; iii) in virtù del regime di libera prestazione di servizi, una Sim/banca italiana potrebbe avvalersi di consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede stabiliti nel territorio della Repubblica per operare in un altro Stato UE. Tali consulenti finanziari italiani si troverebbero a competere sul mercato dello Stato membro ospitante con gli agenti collegati ivi stabiliti (i quali potrebbero essere persone sia fisiche che giuridiche). Si porrebbe allora una situazione di disparità di regole del gioco, perché i consulenti finanziari italiani avrebbero a loro disposizione un unica soluzione organizzativa (la persona fisica); iv) sempre in virtù del regime di libera prestazione di servizi, un impresa di investimento comunitaria potrebbe operare nel territorio della Repubblica avvalendosi di agenti collegati stabiliti nel proprio Stato membro di origine. Si porrebbe allora un ulteriore situazione di disparità di regole del gioco, perché i consulenti finanziari italiani, al contrario dei loro omologhi europei, si troverebbero a competere sul mercato nazionale con gli agenti collegati comunitari avendo a loro disposizione un unica soluzione organizzativa (la persona fisica). 3
4 2. Consulenti finanziari autonomi (art. 18-bis). ANASF condivide le modifiche proposte dal Vostro Ministero all art. 18-bis, TUF, in quanto recepiscono la riforma dell albo unico dei consulenti finanziari di cui all art. 31, comma 4, TUF, per effetto delle novità introdotte dalla Legge di stabilità In particolare, si apprezza il richiamo, riportato al nuovo comma 1-bis dell articolo, ai sensi del quale, in analogia a quanto previsto per i consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede, ai consulenti finanziari autonomi si applicano i principi e i criteri determinati dalla Consob con il regolamento di cui all art. 31, comma 6, TUF. La scrivente condivide, altresì, la proposta di abrogazione dei commi da 6 a 11 dell articolo in parola, il cui contenuto sarà così trasposto negli artt. 31 e 196 del Testo Unico. ANASF propone infine di ripristinare il riferimento al parere della Banca d Italia di cui al comma 1 dell articolo in oggetto, in quanto la materia dei requisiti patrimoniali ricade nell ambito di competenza della predetta Autorità. 3. Società di consulenza finanziaria (art. 18-ter). ANASF condivide l introduzione, nell art. 18-ter, del nuovo comma 4, volto ad applicare alle società di consulenza finanziaria principi e criteri analoghi a quelli previsti per i consulenti finanziari persone fisiche. L Associazione propone inoltre di apportare le seguenti modifiche all articolo in parola: i) al comma 2: «Il Ministro dell economia e delle finanze, sentita la Consob, può prevedere stabilisce il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.»; ii) inserire il nuovo comma 4-bis: «Le società di consulenza finanziaria rispondono in solido dei danni arrecati a terzi dai dipendenti e collaboratori di cui esse si avvalgono nell esercizio dell attività, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.» La predetta proposta di inserimento del nuovo comma 4-bis risponde all esigenza di assicurare una maggiore tutela dei risparmiatori prevedendo un regime di responsabilità 4
5 solidale tra la società di consulenza finanziaria e i suoi dipendenti e collaboratori, in analogia a quanto già stabilito dall art. 31, comma 3, TUF (responsabilità solidale tra intermediario preponente e consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede). ANASF propone infine di ripristinare il riferimento al parere della Banca d Italia di cui al comma 1 dell articolo in oggetto, in quanto la materia dei requisiti patrimoniali ricade nell ambito di competenza della predetta Autorità. 4. Consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede (art. 31, commi da 1 a 2-bis). ANASF evidenzia la necessità di coordinare il disposto dell art. 31, comma 2, con il nuovo comma 5-septies.2 dell art. 1, il quale recepisce le indicazioni del legislatore europeo relative alla qualificazione dell agente collegato in veste di persona fisica o giuridica. Le motivazioni esposte al paragrafo 1 Definizione di agente collegato, relativamente all inserimento della persona giuridica anche nell ordinamento italiano, trovano puntuale riscontro e sede conseguentemente naturale nella nostra proposta di modifica dell art. 31. L Associazione conviene con la proposta del Vostro Ministero, volta a definire specificamente l attività professionale del consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede, per come riportata nel secondo e nel terzo capoverso del comma 2. Si condivide, in particolare, la scelta di riferire l ambito di attività del consulente al novero dei prodotti finanziari, per tali intendendosi tutte le forme d investimento di natura finanziaria volte all impiego del risparmio, e non al più limitato sotto-insieme degli strumenti finanziari. Per una più completa ricostruzione dell attività che il consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede può svolgere nel suo complesso, la scrivente propone di integrare la definizione di cui al secondo capoverso nella forma seguente: «Il consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede promuove e colloca i servizi d investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d investimento o prodotti finanziari, 5
6 promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari.» ANASF condivide altresì l inserimento della disposizione di cui al terzo capoverso del comma 2 dell articolo in oggetto che, secondo quanto già stabilito dall art. 12, comma 1-bis, d.lgs. n.141/2010, agevola la ricostruzione dell attività del consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede richiamando la possibilità per il medesimo di promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto della società preponente, senza necessità di iscrizione nell elenco degli agenti in attività finanziaria. L Associazione propone infine di inserire, dopo il terzo capoverso dell art. 31, comma 2, il seguente paragrafo: «Il consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede può inoltre promuovere e collocare prodotti assicurativi per conto del soggetto abilitato nell interesse del quale esercita l attività di offerta fuori sede». ANASF evidenzia come l inserimento del predetto capoverso agevoli ulteriormente la ricostruzione dell attività del consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede, richiamando la possibilità per il medesimo di promuovere e collocare prodotti assicurativi per conto della società preponente. Tale aggiunta pone l occasione per riaffermare, come già evidenziato da ANASF alle Autorità di settore, l ingiustificata gravosità dell obbligo, in capo ai consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede, di iscrizione anche nella Sezione E del RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con effetti di sostanziale duplicazione rispetto al regime a cui i medesimi sono già sottoposti in relazione all attività di offerta fuori sede. Questo obbligo comporta infatti nei confronti dei consulenti finanziari una duplicazione degli oneri pubblicitari (doppia iscrizione nell albo dei consulenti finanziari e nel RUI), delle regole di presentazione e comportamento, degli adempimenti di natura tributaria e dei regimi di vigilanza facenti capo all Organismo di 6
7 vigilanza e tenuta dell albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) e all Ivass. Tale duplicazione appare pertanto infondata in quanto presuppone una innaturale scissione dell attività professionale del consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede, la quale si caratterizza invece per la propria unitarietà. 5. Regime di responsabilità dei consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede e regole di comportamento verso la clientela (art. 31, commi 3, 3-bis e 3-ter). ANASF segnala al Vostro Ministero che il comma 3 dell art. 31 già prevede la responsabilità solidale del soggetto abilitato che conferisce l incarico per i danni cagionati ai terzi dal consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede, con la conseguenza per cui il primo capoverso del nuovo comma 3-bis risulterebbe superfluo. Al riguardo, il Testo Unico già stabilisce una responsabilità amministrativa dei soggetti abilitati per la mancata osservanza delle disposizioni di cui all art. 31 (art. 190, TUF), oltre a prevedere il pagamento in solido tra i soggetti abilitati e i consulenti finanziari per le sanzioni irrogate a questi ultimi (art. 196 del TUF). 3-bis: L Associazione propone inoltre la seguente modifica al secondo capoverso del comma «I soggetti abilitati verificano che i consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede comunichino immediatamente al primo contatto a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto abilitato rappresentano.» La predetta modifica è volta a garantire un più completo coordinamento con l analoga disposizione di cui all art. 108, comma 1, Regolamento Intermediari. 7
8 6. Conoscenza e competenza del personale (artt. 6, comma 2 e 31, comma 3-bis). Con riferimento al quarto capoverso del nuovo comma 3-bis dell art. 31, ANASF evidenzia la necessità di coordinare le disposizioni ivi contenute (nonché le future norme adottate in attuazione delle stesse) con quanto previsto dall art. 6, comma 2, lett. c), punto 8) del testo posto in consultazione in relazione ai requisiti di conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su prodotti e servizi finanziari. A tal riguardo, si sottolinea come l esigenza di assicurare efficaci presidi di tutela dei risparmiatori renda necessario riferire analoghi requisiti di conoscenza e competenza ai consulenti finanziari autonomi e ai soggetti di cui si avvalgono le società di consulenza finanziaria (artt. 18-bis e 18-ter). A tal fine, si propone di inserire nell art. 6 il nuovo comma 2-bis, a seguito di opportuna ridefinizione della numerazione dell articolato: «2-bis. La Consob, sentita la Banca d Italia, tenuto conto delle esigenze di tutela degli investitori di cui al comma 2, disciplina con regolamento gli obblighi relativi alla conoscenza e competenza dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono attività di consulenza in materia di investimenti per conto delle società di consulenza finanziaria.» L inserimento del predetto comma 2-bis permetterebbe infatti di estendere la disposizione di cui all art. 6, comma 2, lett. c), punto 8), anche ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria. La scrivente propone altresì di sostituire nell art. 6, comma 2, lett. c), punto 8) l espressione strumenti finanziari con prodotti finanziari, al fine di ricomprendere tutte le forme d investimento di natura finanziaria finalizzate all impiego del risparmio, assicurando così una completa tutela dei risparmiatori. La norma in parola diverrebbe pertanto: 8
9 «alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti prodotti finanziari, servizi di investimento o accessori per conto dei soggetti abilitati.» Con riferimento al summenzionato tema delle conoscenze e delle competenze, l Associazione rileva altresì l opportunità di riconoscere per via normativa, nell ambito dei percorsi di formazione e aggiornamento professionale destinati ai consulenti finanziari, il ruolo delle iniziative intraprese a livello associativo, anche attraverso forme di collaborazione con il mondo accademico e gli enti di formazione certificata (si veda, in tal proposito, il successivo commento all art. 31, comma 6). La scrivente propone inoltre di apportare la seguente modifica al comma 3-ter: «3-ter. I consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede devono informare i clienti o i potenziali clienti in che veste operano e dell identità del mandante soggetto abilitato per il quale operano al primo contatto con i clienti o i potenziali clienti.» La modifica proposta risponde alla necessità di tenere conto della possibilità che il consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede operi in qualità di dipendente di un soggetto abilitato. 7. Albo unico dei consulenti finanziari e Organismo di vigilanza e tenuta dell albo unico dei consulenti finanziari (artt. 31 e 31-bis). ANASF propone di integrare il comma 4 dell art. 31 come segue: «4. E istituito l albo unico dei consulenti finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell albo provvede, ai sensi dell art. 1, comma 36, legge 28 dicembre 2015 n. 208, l Organismo di vigilanza e tenuta dell albo unico 9
10 dei consulenti finanziari, che è costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati. [ ]» La modifica proposta intende specificare che l Organismo previsto dall art. 31, comma 4, TUF, non identifica un soggetto distinto e di nuova costituzione rispetto all Organismo di vigilanza e tenuta dell albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF), secondo la nuova denominazione assunta dall Organismo per la tenuta dell Albo dei Promotori Finanziari (APF), come stabilito dall art. 1, comma 36, legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016). La scrivente propone inoltre di integrare il comma 7 dell art. 31 come segue: «7. L Organismo può chiedere ai consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Esso può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché procedere ad audizioni personali.» Tale proposta di modifica è volta a introdurre la possibilità per l Organismo di audire personalmente i consulenti finanziari anche in sede di vigilanza informativa e ispettiva e non soltanto durante il procedimento sanzionatorio di cui all art. 196, comma 2, TUF. ANASF evidenzia infine l opportunità di inserire un nuovo comma 8 nell art. 31: «8. I provvedimenti dell Organismo di cui al comma 4 sono pubblicati nel bollettino elettronico istituito e gestito dal medesimo.» 10
11 Il nuovo comma 8 ha la finalità di introdurre l obbligo per l Organismo di rendere pubblici i propri provvedimenti mediante l istituzione di un bollettino elettronico, in coerenza con gli obblighi di pubblicità previsti per le Autorità di vigilanza del settore. 8. Principi e criteri stabiliti con Regolamento Consob (art. 31, comma 6). ANASF condivide la proposta del Vostro Ministero di integrare le lett. b), g), h), l), estendendo l ambito di applicazione dei principi e dei criteri che la Consob è tenuta a definire con proprio regolamento già previsti per i consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria. L Associazione propone di ripristinare il riferimento alle cause di sospensione attualmente previsto dall art. 31, comma 6, lett. c), al fine di mantenere la fonte normativa primaria volta a disciplinare le fattispecie sanzionatorie a cui associare la sospensione. La norma in parola dovrebbe pertanto essere integrata come segue: «c) all iscrizione, alla cancellazione, alla sospensione e alle cause di riammissione all albo previsto dal comma 4.» ANASF evidenzia l opportunità di integrare la lett. l) dell art. 31, comma 6, in tema di aggiornamento professionale degli iscritti all albo, come segue: «l) alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle società di cui all art. 18-ter, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela, sulla base delle idonee procedure predisposte dai soggetti abilitati e dalle associazioni rappresentative degli iscritti all albo previsto dal comma 4, anche avvalendosi di enti di formazione e certificazione in forma diretta o indiretta.» 11
12 Tale integrazione contribuirebbe a un adeguato aggiornamento professionale degli iscritti all albo, configurando un assetto equilibrato volto a riconoscere, come già evidenziato, il ruolo delle iniziative intraprese a livello associativo, anche attraverso forme di collaborazione con il mondo accademico e gli enti di formazione certificata. 9. Consulenza in materia di investimenti (art. 24-bis). ANASF evidenzia come, nel recepire le disposizioni della MiFID II, il nuovo art. 24- bis riconosce la possibilità di configurare il servizio di consulenza in materia di investimenti secondo le due modalità della consulenza su base indipendente e della consulenza su base non indipendente. Come tale, la norma accoglie le indicazioni del legislatore europeo, secondo cui il carattere di «indipendenza» è riferito al servizio e non al soggetto che lo presta: ne deriva pertanto che entrambe le modalità del servizio di consulenza potranno essere offerte dai soggetti abilitati di cui all art. 1, comma 1, lett. r), TUF, anche per il tramite di consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. Dalla lettura del disposto dell art. 24-bis si evince inoltre che il divieto di ricevere e trattenere inducement è riferito alla sola consulenza su base indipendente. Nell ambito di un ragionamento di carattere sistemico, le norme del Testo Unico riferite alla consulenza in materia di investimenti riconoscono pertanto la presenza delle seguenti tipologie di operatori: i) i soggetti abilitati, ai sensi dell art. 1, comma 1, lett. r), anche per il tramite dei consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede. Tali soggetti possono, secondo quanto previsto dal Testo Unico, prestare il servizio di consulenza in abbinamento agli altri servizi di investimento, elencati dall art. 1, comma 5; ii) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli artt. 18-bis e 18-ter per come aggiornati dalla presente proposta di decreto legislativo. Tali soggetti possono, secondo quanto previsto dal Testo Unico, prestare il solo servizio di consulenza. 12
13 La scrivente riconosce che il sistema così delineato nel Testo Unico promuove una maggiore trasparenza verso il mercato e garantisce la tutela e la consapevolezza del risparmiatore grazie alla preventiva definizione e identificazione dei servizi che ciascuna figura consulenziale può offrire. Alla luce di tali considerazioni, l Associazione coglie l occasione per esprimere il proprio dissenso rispetto al disposto di cui all art. 53, par. 3, lett. c), della recente proposta di Regolamento delegato della Commissione europea, ai sensi del quale il medesimo intermediario potrà prestare allo stesso cliente sia la consulenza su base indipendente sia quella non su base indipendente, purché stabilisca adeguati presidi organizzativi, tra cui l impiego di personale distinto per la fornitura dell una e dell altra. L Associazione non condivide tale proposta ritenendo che essa non contribuisca alla tutela del cliente e che, anzi, possa essere di detrimento alla chiarezza nei confronti dello stesso, in quanto l investitore si troverebbe a doversi relazionare con due diversi consulenti qualora intendesse ricevere entrambe le forme del servizio (ossia su base indipendente e non indipendente). Il disposto dell art. 53, par. 3, lett. c), della proposta di Regolamento delegato della Commissione europea rischierebbe di minare la componente fiduciaria alla base della relazione tra il risparmiatore e il consulente finanziario: il cliente potrebbe non comprendere la necessità dell avvicendarsi dei consulenti soprattutto qualora desideri intrattenere, nell ambito di un servizio consulenziale di ampia portata e proiettato al lungo termine, una relazione di fiducia con un solo consulente. La norma di cui al Regolamento europeo interviene in un settore già consolidato, con milioni di cittadini che si troverebbero potenzialmente costretti a chiudere rapporti personali e fiduciari intrattenuti da anni con i propri professionisti di riferimento, a causa di una scelta forzata dal regolatore europeo il cui potenziale danno è facilmente immaginabile: al riguardo, si consideri che la direttiva di primo livello (direttiva 2014/65/UE) non prevede alcun obbligo rispetto alla suesposta separazione delle figure consulenziali. Posto che i requisiti di conoscenza e competenza sono comuni ad entrambe le modalità del servizio, la scelta di limitare l attività del singolo consulente a una sola forma di consulenza potrebbe altresì comportare una significativa e ingiustificata riduzione dell attività professionale svolta. A fronte della necessità evidenziata dall Associazione di rivedere la norma europea in commento, si ritiene che l obiettivo di assicurare un adeguata comprensione da parte della 13
14 clientela del servizio ricevuto sia già efficacemente realizzato attraverso le disposizioni in tema di informativa accolte nell ambito dell articolo 24-bis oggetto della presente consultazione. 10. Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (art. 25-ter). ANASF propone di integrare il nuovo art. 25-ter nel modo seguente: «1. Gli articoli 21, e 23 e 24-bis si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di all offerta, alla consulenza e ai contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.» La modifica in parola è finalizzata ad armonizzare la disciplina applicata all offerta, alla consulenza e ai contratti aventi ad oggetto tutti i prodotti finanziari, indipendentemente dal soggetto emittente, in una prospettiva di level playing field rispondente all obiettivo primario della tutela del risparmiatore. 11. Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari (art. 190). ANASF propone di reinserire nel testo dell art. 190, comma 1, TUF, i riferimenti alle seguenti disposizioni: art. 30, commi 3 e 4, e art. 31, commi 2, 3, 5, 6 e 7 (secondo la numerazione adottata nel testo posto in consultazione). L omissione di tali riferimenti comporterebbe altrimenti l eliminazione della responsabilità dei soggetti abilitati in relazione a molteplici aspetti dell offerta fuori sede (riserva dell attività, regime di responsabilità, monomandato, requisiti per l iscrizione all albo, disposizioni regolamentari adottate dalla Consob, vigilanza sugli iscritti all albo). Il testo dell articolo dovrebbe pertanto essere integrato come segue: 14
15 «[Salvo che il fatto costituisca reato,] nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni, per la mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e, 3-bis,; 7-ter; 7- quinquies; 7-octies; 8, commi 1 e 1-ter; 8-quater; 9; 10; 12; 13; 21; 22; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 25-ter, commi 1 e 2; 26, commi 1 e 3; 27, comma 3 ; 28 comma 4; 29; 30, commi 3 e 4; 31, commi 2-bis, 3-bis 2, 3, 5, 6 e 7; ( ), ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli ovvero in base agli articoli 30, comma 5 e 32, comma 2.. ( ).» 12. Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari (artt. 7-septies, 194-bis, 196). ANASF intende proporre al Vostro Ministero una serie di modifiche integrative delle disposizioni relative ai poteri cautelari e sanzionatori nei confronti degli iscritti all albo di cui all art. 31, comma 4, TUF. Inserire il nuovo comma 4-quater all art. 196: «4-quater. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.» La modifica proposta è volta a estendere all Organismo di vigilanza e tenuta dell albo unico dei Consulenti Finanziari i principi del procedimento sanzionatorio già previsti per le Autorità di vigilanza dall art. 24, comma 1, l. n. 262/2005. Inserire il nuovo comma 1-bis all art. 7-septies: «1-bis. Ai fini dell eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui al comma precedente l Organismo tiene conto del grado di probabilità e del livello di gravità delle 15
16 conseguenze pregiudizievoli che potrebbero verificarsi in assenza del provvedimento, anche se del caso alla luce degli elementi indicati all articolo 194-bis e di ogni altro elemento rilevante.» Integrare l art. 194-bis come segue: «Art. 194-bis (Criteri per la determinazione delle sanzioni) 1. [omissis]: a) gravità, e durata e sistematicità della violazione; b) grado di responsabilità;, circostanze e modalità della condotta; c) capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile, tenuto conto delle condizioni, della qualità e delle relazioni con i terzi coinvolti; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.» Integrare l art. 196, comma 1, come segue: «1. I consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell eventuale recidiva e dei criteri stabiliti dall articolo 194-bis, con una delle seguenti sanzioni: [omissis]» 16
17 La modifica proposta è volta a conciliare l impianto sanzionatorio previsto per i soggetti iscritti all albo di cui all art. 31, comma 4, TUF, con i criteri sanciti dall art. 194-bis (del quale si propone altresì un integrazione), anche in previsione di un opportuna revisione, in sede di definizione della regolamentazione attuativa del Testo Unico, del sistema sanzionatorio. 13. Abusivismo (art. 166). comma 2: ANASF sottopone al Vostro Ministero la seguente proposta di modifica dell art. 166, «2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l attività di consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede o di consulente finanziario autonomo senza essere iscritto nell albo indicato dall articolo 31.» La modifica proposta è volta ad armonizzare la disciplina sanzionatoria dell abusivismo applicando le medesime sanzioni, già previste per i consulenti finanziari abilitati all offerta fuori sede, ai consulenti finanziari autonomi. L Associazione rileva altresì la necessità di valutare l estensione della norma in parola, con gli opportuni adattamenti, anche all ipotesi di esercizio abusivo dell attività di consulenza ad opera di società di consulenza finanziaria non iscritte all albo, nonché all ulteriore ipotesi di mancata iscrizione all albo dei soggetti (soci, esponenti aziendali, collaboratori o ausiliari) che svolgono, per conto della società, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela. 14. Disposizioni transitorie. ANASF propone di integrare le disposizioni finali di cui al documento posto in consultazione mediante l inserimento del nuovo comma 1-bis: 17
18 «1.bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 5-septies.2, 7-septies, 18-bis, 18-ter, 30, 31, 31-bis, 166, 190, comma 1 limitatamente ai riferimenti ivi contenuti agli articoli 30 e 31, 194-bis e 196 del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» ******** A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente ANASF ringrazia per l attenzione e porge i migliori saluti. Maurizio Bufi Presidente ANASF 18
Spett.le Consob Divisione Strategie Regolamentari Via G. B. Martini, n ROMA. Milano, 4 dicembre 2015
Spett.le Consob Divisione Strategie Regolamentari Via G. B. Martini, n. 3 00198 ROMA Milano, 4 dicembre 2015 Oggetto: Documento di consultazione Proposte di modifica al Regolamento sul procedimento sanzionatorio
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LETTIERI, SANTAGATA, BENVENUTO, PISTONE, BOTTINO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4785 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LETTIERI, SANTAGATA, BENVENUTO, PISTONE, BOTTINO Modifiche al testo unico delle disposizioni
DettagliOggetto: Regolamento Intermediari - Il nuovo regolamento intermediari tra disciplina comunitaria e scelte nazionali - 20 luglio 2007
E mail (consob@consob.it) On.le CONSOB Divisione Intermediari Via Broletto, 7 20121 Milano Milano,14 settembre 2007 Oggetto: Regolamento Intermediari - Il nuovo regolamento intermediari tra disciplina
DettagliOrganismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. COMUNICAZIONE n. 7/15
Ufficio Affari Legali Roma, lì 5 ottobre 2015 Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi COMUNICAZIONE n. 7/15 Oggetto: chiarimenti in merito
DettagliRelazione illustrativa
MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DOCUMENTO DI PUBBLICA TESTO UNICO DELLA FINANZA MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI maggio 2016 Relazione illustrativa Il Ministero dell Economia ha avviato la
DettagliRIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Atto n. 146) RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
DettagliPOLITICA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
POLITICA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 1 di 5 Politica di Trasmissione degli Ordini Vegagest Immobiliare Sgr S.p.A. 07/04/2009 INDICE POLITICA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI... 3 1. INTRODUZIONE... 3 2. OGGETTO
DettagliDecreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201
Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201 Attuazione l'articolo 11 Regolamento (UE) n. 260/2012 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici
DettagliTABELLA DI CONCORDANZA. per il recepimento della direttiva 2014/33/UE
TABELLA DI CONCORDANZA per il recepimento della direttiva 2014/33/UE Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
DettagliAGENZIE DI RATING E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI DI
Studio Legale Losappio Via Ferrucci, 94 www.studiolegalelosappio.it GIUSEPPE LOSAPPIO AGENZIE DI RATING E COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI La disciplina regolamentare delle
DettagliCHI SONO I MEDIATORI CREDITIZI
CHI SONO I MEDIATORI CREDITIZI Qualificazione dell attività E mediatore creditizio colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso
DettagliCorso per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Il III correttivo al D.lgs. 141/2010. (Decreto legislativo 19/09/2012 n.169).
Corso per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi Il III correttivo al D.lgs. 141/2010. (Decreto legislativo 19/09/2012 n.169). 1 Indice degli argomenti I.L esame del provvedimento. II.Le
DettagliCONSULENTIA 17 Convegno inaugurale, 15 febbraio 2017
CONSULENTIA 17 Convegno inaugurale, 15 febbraio 2017 LA CONSULENZA FINANZIARIA ALLA LUCE DELLA MiFID II: PROFILI GIURIDICI Francesco Di Ciommo Ordinario di Diritto Privato, Università Luiss Guido Carli
DettagliDecreto del Ministro Gentiloni per i nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi
Decreto del Ministro Gentiloni per i nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi VISTO l articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell attività di governo e ordinamento
DettagliLegge 13 giugno 2005, n delega al Governo concernente la disciplina. dell'impresa Sociale.
Legge 13 giugno 2005, n. 118 1 delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa Sociale. 1 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005. Il testo non ha valore legale; rimane, dunque,
DettagliLa struttura del mercato dei confidi 107 e le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d Italia
La struttura del mercato dei confidi 107 e le nuove disposizioni di vigilanza della Banca d Italia Marco Troiani Banca d Italia Servizio Supervisione Intermediari Specializzati Milano 13 febbraio 2012
DettagliIL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV
IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di
DettagliLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Normativa di riferimento
LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Normativa di riferimento Settembre 2016 Università degli Studi di Bari Facoltà di Economia Esame di Revisione Aziendale CPA Anno Accademico 2016-2017 Materiale a supporto
DettagliProt. N cc/sa/ab Loro Sedi. Roma, 23 febbraio Orientamenti Oam- profili di incompatibilità
ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI Circolare N. 1661 Prot. N. 28218 cc/sa/ab Alle Aziende Associate Loro Sedi Roma, 23 febbraio 2016 Orientamenti Oam- profili di incompatibilità
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19654 Adozione del Regolamento concernente i procedimenti per l adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni
DettagliALPHA SGR S.p.A. MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE PARTE GENERALE
MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE PARTE GENERALE INDICE 1. Informazioni sulla Società ed attività autorizzate... 3 2. Autore del manuale delle procedure interne... 4 3. Finalità del manuale... 4 4. Contenuto
DettagliII.3 LA BANCA D ITALIA
Provvedimento del 29 aprile 2011 - Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione LA BANCA D ITALIA Visto il Regolamento
DettagliCRITERI-GUIDA PREMESSA
CRITERI-GUIDA PER L INDIVIDUAZIONE DI MODALITA MINIMALI DI CONTROLLO SULLA FORMAZIONE E SULL AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI PROMOTORI FINANZIARI NELLA MATERIA ASSICURATIVA PREMESSA Le banche e le SIM
DettagliPROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA BANCA D ITALIA E LA GUARDIA DI FINANZA
PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA BANCA D ITALIA E LA GUARDIA DI FINANZA La Banca d Italia e la Guardia di Finanza: VISTI il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
DettagliINDICE-SOMMARIO CAPITOLO PRIMO NOTAZIONI INTRODUTTIVE
CAPITOLO PRIMO NOTAZIONI INTRODUTTIVE 1. I temi trattati................................... 1 2. La complessità del sistema normativo..................... 2 3. Cenni a strumenti finanziari, valori mobiliari,
Dettagli29 aprile Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il al seguente indirizzo:
PROPOSTA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE INFORMAZIONI DA RENDERE NOTE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DI LISTE PER L ELEZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI DELLE SOCIETA CON AZIONI QUOTATE 29 aprile
DettagliREISCRIZIONE AL RUI: LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DOVUTA?
REISCRIZIONE AL RUI: LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DOVUTA? IL CONSULENTE: COSA AFFERMA L AGENZIA DELLE ENTRATE Segnaliamo un importante risoluzione dell Agenzia (Risoluzione n. 30/E del 30 gennaio
DettagliREGOLAMENTO EMITTENTI
REGOLAMENTO EMITTENTI OPERAZIONI DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI UNA SOCIETA PER AZIONI NON QUOTATA IN UNA SOCIETA PER AZIONI QUOTATA (ART. 117-bis DEL TUF) ESITO DELLE CONSULTAZIONI 4 maggio 2007 Il
DettagliIl ruolo dell Advisor nei Fondi pensione. Roma, 20 novembre 2012
Il ruolo dell Advisor nei Fondi pensione Roma, 20 novembre 2012 Presentazione di Ascosim Ascosim è un Associazione senza fine di lucro, fondata nel gennaio 2010, alla quale aderiscono le Sim autorizzate
DettagliAntiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti
Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti Dr. Nicola Forte Torino, 20 ottobre 2015 19/05/2015 1 Riferimenti normativi Con il D.Lgs. N. 56 del 20 febbraio 2004 è stata recepita in Italia la II Direttiva
DettagliLA VIGILANZA ISPETTIVA DELL ISVAP
LA VIGILANZA ISPETTIVA DELL ISVAP di Domenico Fumagalli LE FONTI NORMATIVE E REGOLAMENTARI - CODICE DELLE ASSICURAZIONI artt. 188 ss. - LEGGE 12 AGOSTO 1982 N. 576 (Riforma ISVAP) - REGOLAMENTO N. 1/2006
DettagliProt Roma, 19 dicembre 2007
Prot. 125367 Roma, 19 dicembre 2007 Oggetto: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007 Supplemento Ordinario, n. 268
DettagliDECRETO 3 agosto 2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 3 agosto 2016 Misura e modalita' di versamento all'istituto di vigilanza sulle assicurazioni, del contributo dovuto, per l'anno 2016, dagli intermediari
DettagliREGOLAMENTO SUI LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
REGOLAMENTO SUI LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Approvato dall Assemblea degli Azionisti del 5 maggio 2014 Pagina 1 di 9 I N D I C E PARTE PRIMA: NORMATIVA 1) Normativa
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CAUSI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1856 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CAUSI Modifiche all articolo 106 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
DettagliProvvedimento della Banca d Italia
Provvedimento della Banca d Italia Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione LA BANCA D ITALIA Visto il Regolamento
DettagliREGOLAMENTO EMITTENTI MODALITA E TERMINI DEL CONTROLLO SULL INFORMAZIONE FINANZIARIA DIFFUSA DA EMITTENTI AZIONI (ART.
REGOLAMENTO EMITTENTI MODALITA E TERMINI DEL CONTROLLO SULL INFORMAZIONE FINANZIARIA DIFFUSA DA EMITTENTI AZIONI (ART. 118-BIS DEL TUF) DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 2 marzo 2007 Le osservazioni al presente
DettagliViale Regina Margherita n C.A.P Tel. n Codice Fiscale n DIREZIONE GENERALE LORO SEDI. e, p.c.
Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Contributi e Prestazioni Direzione Vigilanza CIRCOLARE N. 7 DEL 24/02/2009 A tutte le
Dettagli2. Persone fisiche o giuridiche iscritte nell Elenco ( Soggetti )
PROCEDURA MODALITÀ DI TENUTA E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE IN INTERPUMP GROUP S.P.A. 1. Premessa La presente procedura è stata redatta in ottemperanza
DettagliPiano triennale della Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.)
MANTOVA ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Piano triennale della Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.) Anni 2015-2017 Predisposto dal Responsabile per la trasparenza Dott. Andrea
DettagliBANCA D ITALIA - CONSOB
BANCA D ITALIA - CONSOB Modifiche al provvedimento 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione».
DettagliTENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DELLA SNAM S.p.A.
TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DELLA SNAM S.p.A. 2 INDICE 1. OBIETTIVO... 3 2. AMBITO DI APPLICAZIONE... 3 3. RIFERIMENTI... 3 4. DEFINIZIONI...
DettagliModalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14 novembre
Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80
DettagliSpett.le Ministero dell Economia Dipartimento del Tesoro Via XX Settembre n Roma
Spett.le Ministero dell Economia Dipartimento del Tesoro Via XX Settembre n 97 00187 Roma c.a. Dr. Federico Luchetti Ufficio IV- Direzione V dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Milano, 7 maggio 2012 Oggetto:
DettagliMODULO 2 ex D.Lgs. n.231/2001 MODELLO ORGANIZZATIVO
MODULO 2 ex D.Lgs. n.231/2001 MODELLO ORGANIZZATIVO 1 1 Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità delle imprese per reati commessi da dipendenti, amministratori o collaboratori 2 2
DettagliART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento
ART. 1 (Campo di applicazione) 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Approvata dal Comitato di Gestione in data..
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 14/13 contenente disposizioni inerenti l esercizio dell attività di controllo e i termini
DettagliMODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 SISTEMA DISCIPLINARE Rev. 00 del 13.03.2012 Pagina 1 di 6 Indice 1. I PRINCIPI DEL SISTEMA DISCIPLINARE... 3
DettagliOBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO e reti distributive esterne. Avv. Roberto Ferretti Avv. Camilla Merlini
OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO e reti distributive esterne Avv. Roberto Ferretti Avv. Camilla Merlini 2 Sommario 1. Le principali novità normative 2. Mediatori creditizi: i principali obblighi antiriciclaggio
DettagliFiscal News N. 22. Appalti: abrogata la responsabilità solidale. La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 22 23.01.2015 Appalti: abrogata la responsabilità solidale Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2015 Con l articolo 28, commi da 1 a 3 del Decreto
DettagliModello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001. Parte Speciale
Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 Parte Speciale Sezione Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche
DettagliA12 91 QUADERNI DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE COMUNICAZIONI E DEI MEDIA
QUADERNI DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE COMUNICAZIONI E DEI MEDIA per la Facoltà di Giurisprudenza dell Università LUMSA Libera Università Maria SS. Assunta 5 A12 91 Federico Maurizio d Andrea LA SOCIETÀ
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa delle senatrici CARLINO e BUGNANO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2010 Nuove disposizioni in materia di parità e di
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA
PROTOCOLLO DI INTESA per l assistenza tecnica e amministrativa fornita dalla Regione ai comuni nell ambito di quanto previsto dalla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della
DettagliPROGETTO DI LEGGE RESPONSABILITÀ DA MISFATTO DELLA PERSONA GIURIDICA. Titolo I Disposizioni generali. Art. 1 (Ambito di applicazione)
PROGETTO DI LEGGE RESPONSABILITÀ DA MISFATTO DELLA PERSONA GIURIDICA Titolo I Disposizioni generali Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Nei casi previsti dalla presente legge, la persona giuridica è responsabile
DettagliI fondi istituzionali e la tassazione dei partecipanti
I fondi istituzionali e la tassazione dei partecipanti Sabrina Capilupi Agenzia delle entrate Direzione Centrale Normativa Ufficio Redditi di capitale e diversi Il Salone del Risparmio Milano, 18 aprile
DettagliVerso l Albo Unico dei Consulenti Finanziari
Verso l Albo Unico dei Consulenti Finanziari Come cambia la struttura del settore della consulenza e della distribuzione dei prodotti finanziari 6 Forum Nazionale sulla consulenza finanziaria Milano, 20
DettagliAlla cortese attenzione. Onorevole Gianfranco Conte Presidente VI Commissione Finanze. Onorevoli membri VI Commissione Finanze
Alla cortese attenzione Onorevole Gianfranco Conte Presidente VI Commissione Finanze Onorevoli membri VI Commissione Finanze Camera dei Deputati Piazza Montecitorio, 1 - Roma Milano, 25 luglio 2012 Egregio
DettagliAGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE U
Attuazione dell articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Comunicazione per la promozione dell adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare
DettagliBail-in: gli adeguamenti alla normativa comunitaria e nazionale IPOTESI DI LAVORO
Bail-in: gli adeguamenti alla normativa comunitaria e nazionale IPOTESI DI LAVORO Dicembre 2015 Agenda 1. Premessa 2. Il contesto normativo di riferimento 3. Timeline risoluzione e risanamento enti creditizi
DettagliVigilanza sull Informativa finanziaria
Vigilanza sull Informativa finanziaria a cura di Piera Braja per il Comitato Pari Opportunità dell ODCEC di Torino Comitato Pari Opportunità Gruppo di Lavoro L. 120/2011 Quadro normativo di riferimento
DettagliRelazione *** Il Regolamento si compone di 30 articoli ripartiti in sei Capi.
REGOLAMENTO IVASS N. 22 DEL 1 GIUGNO 2016 CONCERNENTE LA VIGILANZA SUL GRUPPO DI CUI DI CUI AL TITOLO XV DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, COME NOVELLATO
DettagliComunicazione congiunta Banca d Italia Consob. Oggetto: Processo di valutazione dei beni immobili dei fondi comuni di investimento.
Comunicazione congiunta Banca d Italia Consob Oggetto: Processo di valutazione dei beni immobili dei fondi comuni di investimento. La regolamentazione vigente prevede che, per la valutazione dei beni immobili
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA
Prot. 137937 del 2015 RU Modalità con cui l Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Direttiva 95/16/CE del Parlamento
DettagliL ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001
L ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001 A cura di Sonia Mazzucco Dottore Commercialista, Revisore Legale e Componente del CdA della Fondazione Centro Studi UNGDCEC Il D. Lgs. 231/2001, recante la
DettagliAIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital
AIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital Milano, 5 settembre 2011 CIRCOLARE N. 49/2011 ASSOCIATI/ADERENTI AIFI Oggetto: Chiarimenti dell Agenzia delle Entrate in merito all obbligo
DettagliOggetto: Consultazione: Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti
Spett.le Banca d Italia Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza Divisione Normativa primaria Via Milano, 53 00184 Roma mail: npv.normativa_primaria@bancaditalia.it Milano, 06 settembre 2013 Oggetto:
DettagliRegolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze
Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
DettagliMinistero delle politiche agricole alimentari e forestali
Prot. 18096 del 26 settembre 2014 Individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione
DettagliRegolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob
Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob Adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19158 del 29 maggio 2015 Applicabile
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 27/16 recante l individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei
DettagliREGOLAMENTO IVASS N. 28 DEL 26 LUGLIO 2016
REGOLAMENTO IVASS N. 28 DEL 26 LUGLIO 2016 REGOLAMENTO CONCERNENTE L APPLICAZIONE DEL METODO LOOK-THROUGH AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA CALCOLATO CON LA FORMULA
DettagliOGGETTO: Riformato il reato di falso in bilancio
Informativa per la clientela di studio N. 79 del 27.05.2015 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Riformato il reato di falso in bilancio L Aula della Camera ha definitivamente approvato il D.D.L. anticorruzione,
DettagliIL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE
IL SISTEMA DISCIPLINARE DEI GIUDICI DI PACE NELL'ORDINAMENTO ATTUALE Art. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace (in vigore fino all esercizio della delega di cui all art.
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI VI COMMISSIONE FINANZE. Seminario istituzionale 13 giugno 2016
CAMERA DEI DEPUTATI VI COMMISSIONE FINANZE Seminario istituzionale 13 giugno 2016 Proposta di legge C.3666 Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie
DettagliIL RETTORE E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO VISTO. l art. 16 D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro; VISTO
Area del Personale IL RETTORE E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO l art. 16 D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro; il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
DettagliINTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA
INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA SULLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE (redatta ai sensi dell art. 72 e dello schema n.
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Delibera n. 19521 Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013
DettagliDecreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6
Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
DettagliRISPOSTA DELL ABI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE SULL ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/65/CE
RISPOSTA DELL ABI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DEL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE SULL ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/65/CE e 2003/51/CE E SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DELL ORGANISMO ITALIANO
DettagliINDICE SOMMARIO. Capitolo I DALLA MATERIA ECONOMICA DELL ASSICURAZIONE ALLA FORMA GIURIDICA
INDICE SOMMARIO Prefazione.... Abbreviazioni.... xiii xviii Capitolo I DALLA MATERIA ECONOMICA DELL ASSICURAZIONE ALLA FORMA GIURIDICA 1. Ladistribuzionedeiprodottiassicurativi... 1 2. Alle radici del
Dettagli- il Capo V del Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che detta le norme sul procedimento disciplinare;
REGOLAMENTO RECANTE CODICE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili VISTO - l art. 29, comma 1, lett. c), del Decreto legislativo 28 giugno
DettagliVIII COMMISSIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI
VIII COMMISSIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
DettagliRelazione del Consiglio di Amministrazione. (Redatta ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 e 84-ter del Regolamento Consob 11971/99)
Relazione del Consiglio di Amministrazione (Redatta ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 e 84-ter del Regolamento Consob 11971/99) Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - in prima
DettagliD.M , N. 29 IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ARTT. 106, 107, 113 E 155 TUB - INDICAZIONI OPERATIVE.
AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA SERVIZIO SUPERVISIONE INTERMEDIARI SPECIALIZZATI (846) DIVISIONE INTERMEDIARI EX ART. 106 TUB E ALTRI OPERATORI D.M. 17.2.2009, N. 29 IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI
DettagliSintesi della Politica in materia di conflitti di interesse e Documento informativo sugli incentivi
Sintesi della Politica in materia di conflitti di interesse e Documento informativo sugli incentivi SINTESI DELLA POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE 1 Premessa Iccrea Banca S.p.A. (la Banca
DettagliMINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 1 febbraio 2016. Disciplina per l accesso e l esercizio delle attività di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di Paesi Terzi.
DettagliSUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE SULL EMITTENTE
Banca di Legnano Società per Azioni Sede sociale e direzione generale in Legnano (MI), Largo F. Tosi n. 9 Società appartenente al Gruppo BIPIEMME Iscritta all albo delle banche al n. 5542 Capitale sociale
DettagliSicurezza Alimentare e mozzarella di bufala
ALIMENTARE Sicurezza Alimentare e mozzarella di bufala Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 219 del 20-9-2014 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 9 settembre 2014 DECRETO-LEGGE
DettagliREGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 3 - AUTORITA COMPETENTE Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI
DettagliDECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ DELIBERAZIONE 20 aprile 2010. COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA ModiÞ che al Regolamento recante l individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari
DettagliOrganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi REGOLAMENTO INTEGRATIVO contenente disposizioni inerenti alle modalità e ai termini relativi alla
DettagliRegolamentazione del sistema finanziario
Regolamentazione del sistema finanziario Prof. Domenico Curcio Cattedra di Mercati e investimenti finanziari 2 Perché regolare il sistema finanziario? Tre motivazioni essenziali: Centralità del sistema
DettagliCittà di Cinisello Balsamo
Città di Cinisello Balsamo Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali Approvato con Delibera
Dettagli15/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 91. Regione Lazio
Regione Lazio DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE Atti dirigenziali di Gestione Determinazione 8 novembre 2016, n. G13107 Integrazione della determinazione n. G04684/2016 "Approvazione dello
DettagliRISOLUZIONE N.127/E QUESITO
RISOLUZIONE N.127/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 dicembre 2011 OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Trattamento fiscale applicabile ai contributi erogati dalla Regione e dagli
DettagliREGOLAMENTO IVASS N. 28 DEL 26 LUGLIO 2016 CONCERNENTE L APPLICAZIONE DEL METODO LOOK-THROUGH
REGOLAMENTO IVASS N. 28 DEL 26 LUGLIO 2016 CONCERNENTE L APPLICAZIONE DEL METODO LOOK-THROUGH AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITA CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI
DettagliCIRCOLARE N. 411 D. DEL 30 MAGGIO 2000
CIRCOLARE N. 411 D. DEL 30 MAGGIO 2000 Oggetto: Istruzioni in merito all applicazione del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2000, n. 137. Nella Gazzetta
DettagliOPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO REGOLAMENTO DELL ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO REGOLAMENTO DELL ELENCO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (Edizione Novembre 2016) 1 INDICE Articolo 1 AMBITO DI APPLICAZIONE... 3 Articolo
Dettagli