LA CESSIONE D AZIENDA CON RISERVA DI PROPRIETA
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- Fabriciano Lillo
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1 LA CESSIONE D AZIENDA CON RISERVA DI PROPRIETA. Schema di sintesi Principali caratteristiche Tavola n. 1 Ai sensi dell art c.c., nella vendita a rate con riserva della proprietà (c.d. patto di riservato dominio), l acquirente acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata del prezzo pattuito, ma assume i rischi dal momento della consegna. La vendita con riserva di proprietà, ancorché sia disciplinata con specifico riferimento ai beni mobili, è applicabile anche con riguardo ai beni immobili, anche se è necessaria un opera di armonizzazione con la relativa disciplina, in particolare con quella della trascrizione e dell opponibilità della vendita nei confronti dei terzi. Al riguardo, occorre distinguere tra vendita di beni immobili (il cui patto di riservato dominio è opponibile ai terzi solo qualora la trascrizione sia disposta ai sensi dell art c.c.), e vendita di beni mobili, disciplinata dall art c.c., secondo cui la riserva è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulti da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. Con riferimento all azienda, occorre tenere presente che questa si compone di beni materiali (mobili, immobili, impianti, ecc.) e beni immateriali (organizzazione, avviamento), collegati funzionalmente tra loro. Se da un lato non vi è dubbio in merito all applicabilità del negozio in commento alla cessione d azienda (Cass. Sent. 2748/1961), dall altro lato, in considerazione della sua natura, rimane da risolvere il nodo interpretativo rappresentato dalla tutela dell acquirente e del terzo nell ipotesi di vendita a rate con riserva di proprietà della stessa. Al riguardo, si registra una divergenza di opinioni sia in Dottrina che in giurisprudenza, tuttavia sembrerebbe ragionevole concludere che, al fine di dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso cedente, sarà necessario fare riferimento alla disciplina pubblicitaria prevista per ogni singolo bene oggetto del trasferimento. Pertanto, andrà tutelato l acquirente che per primo ha provveduto: (i) alla trascrizione dell acquisto nei registri immobiliari ex art e (ii) alla trascrizione ex art. 2688, per i mobili registrati. Per quanto riguarda i beni mobili non iscritti in pubblici registri, andrà data priorità al possesso ex art c.c. e, infine, per i diritti personali di godimento ex art c.c. si prenderà in considerazione l anteriorità del godimento. Schema di sintesi Negozio a natura obbligatoria. Caratteristiche Il diritto di proprietà si trasferisce all integrale pagamento del prezzo concordato. Fino al pagamento del prezzo sono validi gli atti di disposizione compiuti dal venditore. CESSIONE D AZIENDA CON RISERVA DI PROPRIETA Parti Effetti della trascrizione Beni mobili non registrati Acquirente. Venditore. Rende certi i fatti che riguardano i beni immobili e mobili registrati. Sono opponibili al terzo Se esiste un titolo idoneo al trasferimento. Il possesso sia in buona fede. Forma del Atto pubblico per i beni immobili e mobili registrati. contratto Scrittura privata per i beni mobili non registrati. Risoluzione del contratto Deve restituire la cosa. Utilizzatore. Ha diritto alla restituzione delle rate versate. Concendente. Trattiene un compenso per l uso del bene. Può aver diritto al risarcimento del danno subito. 1
2 Principali caratteristiche del negozio CESSIONE D AZIENDA CON RISERVA DI PROPRIETA Trasferimento d azienda Definizione liceità trasferimento. e del L'azienda, quale complesso di elementi economici eterogenei strumentali all'esercizio di impresa, si compone di beni materiali (mobili, immobili, impianti, attrezzature, merci ecc.) e beni immateriali (organizzazione, avviamento, clientela), collegati funzionalmente e liberamente trasferibile ai sensi dell art. 816 c.c. che disciplina l universalità dei beni mobili appartenenti a uno stesso soggetto e con unitarietà della destinazione. Opponibilità Imprese soggette a registrazione (Art c.c.) Beni mobili non registrati Beni mobili iscritti in pubblici registri e per i beni immobili. Per le macchine di valore superiore ad 15,49. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante. Non è necessaria la trascrizione ai fini dell opponibilità ai terzi, infatti, troverà applicazione la disciplina dettata dall art c.c. secondo cui colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente L opponibilità ai terzi del patto di riservato dominio è subordinata alla trascrizione ai sensi e per gli effetti dell art c.c.. Ai sensi dell art. 1524, comma II, se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore ad 15,49, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita. Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri. 2
3 Elemento psicologico. Trascrizione e buona fede del terzo acquirente. (Corte d Appello di Milano, Sent. 2 marzo 2012). L art. 1524, secondo comma, c.c.. stabilisce che, nel caso di trascrizione del patto di riservato dominio, non è salvo l acquisto (a non domino) del terzo di buona fede, che invece sarebbe inattaccabile a norma dell art c.c., poiché la norma ha una portata piuttosto estensiva dell opponibilità ai terzi acquirenti della riserva di proprietà di beni mobili non iscritti in pubblici registri. A tanto inducono, infatti, sia la collocazione sistematica della norma - posta nell ambito della compravendita delle cose mobili, per le quali vale il generale disposto di cui all art c.c., che privilegia la buona fede dell acquirente, sia il richiamo operato alle diverse disposizioni dettate in tema di beni mobili iscritti nei pubblici registri, che vengono, proprio per questo motivo, fatte salve. Invero, qualora - in presenza della trascrizione - fosse stato irrilevante l elemento soggettivo dell acquirente, e cioè se il legislatore avesse inteso estendere alla trascrizione in parola la medesima efficacia di quella relativa ai beni immobili o mobili registrati di cui all art c.c. (in cui la pubblicità non può essere supplita da equipollenti e non assume dunque alcuna rilevanza la buona o la mala fede del secondo acquirente), si sarebbe semplicemente limitato a farlo, senza necessità di fare salve le disposizioni che disciplinano quest ultima. La pubblicità prevista dalla norma in esame ha la specifica funzione di risolvere, a favore del venditore trascrivente", il conflitto con i terzi, e questa soluzione ha significato proprio riguardo agli acquirenti di buona fede. Rispetto agli acquirenti di malafede, il venditore è già tutelato secondo la regola generale, e quindi, indipendentemente dall'onere della trascrizione. Pertanto, il subacquirente che compra avendo conoscenza del fatto che il bene sia gravato di riservato dominio, non può opporre il suo acquisto al titolare di un diritto reale già costituito, e ciò a prescindere dalla circostanza che la riserva sia stata o meno trascritta e che il bene sia stato o meno rimosso dall'ambito della originaria giurisdizione. Il subacquirente che compra conoscendo che il bene è gravato di riservato dominio non può opporre il suo acquisto al titolare di un diritto reale già costituito, e ciò a prescindere dalla circostanza che la riserva sia stata, o no, trascritta e che il bene sia stato, o no, rimosso dall'ambito della originaria giurisdizione. 3
4 Legittimazione giuridica del venditore e dell acquirente Vendita da parte dell acquirente Risarcimenti dei danni derivanti da fatti avvenuti prima il pagamento dell ultima rata del prezzo. Acquisto a no domino dell azienda. Nelle ipotesi in cui l'atto notarile di compravendita immobiliare risulti regolarmente trascritto alla data della stipula, e dunque opponibile all'alienante, e nel successivo atto di quietanza e assenso alla cancellazione del riservato dominio sul bene, si dia atto che il patto di riservato dominio è stato a suo tempo convenuto unicamente a garanzia del pagamento del prezzo, una volta perfezionatasi la fattispecie con in pagamento del prezzo, gli effetti della compravendita retroagiscono al momento della stipula del contratto. L'avvenuto acquisto dell'immobile non già alla data di pagamento dell'ultima rata del prezzo convenuto, bensì alla data di sottoscrizione del contratto di compravendita, determina la chiara sussistenza della legittimazione attiva dell acquirente in ordine alla domanda risarcitoria avente origine da fatti prima del pagamento dell'ultima rata del prezzo. Qualora l'acquirente di un'azienda con patto di riservato dominio ne effettui a sua volta la vendita, tale vendita non è nulla ma integra una ipotesi di acquisto "a non domino", pertanto deve qualificarsi come vendita di cosa altrui, anche se l'acquirente non sia stato a conoscenza dell'esistenza del patto di riservato dominio. Ciò in considerazione del fatto che il complesso di beni costituito in azienda costituisce una tipica universalità di beni ai sensi dell'art. 816 c.c., per la quale non può trovare applicazione il principio dell'acquisto immediato in conseguenza del possesso ai sensi dell'art c.c., in virtù dell'esplicita esclusione sancita dall'art c.c.. (Corte di Cassazione, Sent /2007) 4
5 Patto riservato dominio fallimento di e Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione, salvo che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l uso della cosa. Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto. L'alienante, per rivendicare la proprietà di beni acquisiti al fallimento del compratore, adducendo che la vendita è stata stipulata con patto di riservato dominio, è tenuto ad allegare, con i requisiti di data certa anteriore all'apertura del fallimento, ai sensi degli artt e 1524 c.c., il documento di compravendita, che includa il suddetto patto, ovvero anche un documento successivo, che esprima accordo riproduttivo o ricognitivo del patto stesso, e, pertanto, al fine indicato, non può far leva su atti unilaterali, pur se provenienti dall'acquirente, quale l'ammissione della riserva di dominio effettuata dallo stesso in sede di proposta di concordato preventivo, né su intese che si esauriscano nel mero impegno programmatico di inserire la menzionata riserva in compravendite ancora da stipulare. (Cass. Civ., sent. 4976/1994) In caso d inerzia del curatore, il venditore può metterlo in mora e chiedere al Giudice Delegato di assegnargli un termine massimo di otto giorni, decorso il quale il contratto di intende risolto. Profilo fiscale del patto di riservato dominio. In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di un'azienda si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcuno le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali od all'estinzione dell'obbligazione per effetto di una transazione con carattere novativo, ovvero di un negozio di risoluzione del precedente contratto per mutuo dissenso, quest'ultimo essendo, per giunta, inopponibile, ai sensi dell'art. 1372, secondo comma, cod. civ., ai terzi e, quindi, anche all'amministrazione finanziaria. (Cassazione, Sez. Tributaria, Sentenza 23 febbraio 2011, n. 4366) 5
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