Insediamento CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3. Datore di Lavoro GIANMAURO POSSANZINI

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1 D.V.R. Data: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI Attuazione Direttive Europee T.U.S.L. D.Lgs. 81/08 e s.m.i. D.Lgs. 106/09 BIANCANEVE SpA RR OO M AA VV i aa M AA RR CC OO LL II NN OO DD AA RR EE ZZ ZZ OO, PP. II VV AA SUPERMERCATO GS : COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON Insediamento CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3 Datore di Lavoro GIANMAURO POSSANZINI DOCUMENTO di VALUTAZIONE dei RISCHI (art. 17 comma 1 lettera A, artt Testo Unico D.Lgs. 81/08, e s.m.i. D.Lgs. 106/09 correttivo al Testo Unico) R.S.P.P. Dott. PIETRO D'ACHILLE DATORE di LAVORO GIANMAURO POSSANZINI Il presente documento, redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. D.Lgs. 106/2009, ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attiv ità, finalizzata ad indiv iduare le adeguate misure di prev enzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei liv elli di salute e sicurezza. E stato elaborato e redatto dal Dott.Pietro D Achille, in qualità di Consulente Esterno, in collaborazione con il Datore di Lavoro, in armonia con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con la C ircolare del Ministero del Lav oro e della Previdenza Sociale n. 102 del , con le linee guida emesse dall ISPESL, con le linee guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e Prov incie Autonome. Sede Operativa: CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3 Pagina 1 di 315

2 AN AGR AFICA AZIENDA DATI GENERALI DELL AZIENDA AN AGR AFICA AZIENDA Ragione Sociale BIANCANEVE SpA Attiv ità sv olta SUPERMERCATO GS Partita IVA SEDE LEGALE - OPERATIVA / RECAPITI Sede Legale ROMA Via MARCOLINO D AREZZO, 10 Sede Operativ a CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3 Tel. / Fax Cell pietro.ilam@libero.com RAPPRESENTANTE LEGALE - DATORE di LAVORO o DELEGATO di FUNZIONI Datore di Lav oro delegato ai sensi del D.Lgs. 81/08 art.16 * GIANMAURO POSSANZINI ORGANIGRAMMA AZIENDALE Datore di Lav oro - D.L. GIANMAURO POSSANZINI Preposto alla Sicurezza MARCO GIALLO Responsabile Serv izio Prevenzione Protezione - R.S.P.P.* Dott. PIETRO D'ACHILLE Consulente del Servizio di Prevenzione e Protezione Dott. PIETRO D ACHILLE Medico Competente - M.C. Dott. CRISTIANO DE ARCANGELI Rappresentanti Lavoratori Sicurezza - R.L.S.* LUCA VERDE Addetti alla Gestione delle Emergenze : Primo Soccorso * LUCA VERDE Addetti alla Gestione delle Emergenze : Antincendio * LUCA VERDE DOCUMENTAZIONE - ISCRIZIONI Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. Iscrizione Camera Commercio Attestato di attribuzione Partiv a IVA Attestato Primo Soccorso Attestato Antincendio Attestato Responsabile Serv izio Prevenzione Protezione Attestato Rappresentante Lavoratori Sicurezza Nomina Medico Competente SI ALLEGA IN COPIA SI ALLEGA IN COPIA SI ALLEGA IN COPIA SI ALLEGA IN COPIA SI ALLEGA IN COPIA SI ALLEGA IN COPIA SI ALLEGA IN COPIA SI ALLEGA IN COPIA Sede Operativa: CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3 Pagina 2 di 315

3 ORGANIGRAMMA AZIENDALE per la SICUREZZA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Il Datore di Lavoro ha ottemperato a qu anto disposto dall art. 31 del D. Lgs. 81/08 p er la costituzione d el Servizio di Prevenzione e Protezione. Le modalità seguite dal datore di lavoro per l organizzazione e la c omposizione del s er vizio sono l e seguenti: Affidamento dell incarico di Responsabile d el Servizio di Prevenzion e e Protezione al: Dott. PIETRO D'ACHILLE in qualità di Cons ulente Esterno suddetto, accettato l incarico, ha composto, d acc ordo con il datore di lavor o ed il medic o competente, il pres ente documento di valutazione dei rischi. Il datore di lavoro ha fornito al Ser vizio di Prevenzione e Pr otezione ed al Medico Competente informazioni i n merito a: a) la natura dei rischi; b) l organizzazione del lavoro, la pr ogrammazione e l attuazione delle mis ure preventive e protetti ve; c) la descrizione degli impi anti e dei pr ocessi pr odutti vi; d) i dati di c ui al c omma 1, lettera r del D.Lgs. 81/08 e quelli relativi alle malattie professi onali; e) eventuali pr ovvedi menti adottati dagli organi di vigilanza. * si allegano attestati di partecipazi one ai c orsi di for mazione ai sensi della normati va vigente i n materia Sede Operativa: CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3 Pagina 3 di 315

4 SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE dai RISCHI S.P.P. INCARICO R.S.P.P. INCARICO Addetti alle EMERGENZE PRIMO SOCCORSO ANTINCENDIO Si allegano LETTERE D INCARICO ATTESTATI di PARTECIPAZIONE ai CORSI CURRICULUM PROFESSIONALE e TITOLI Sede Operativa: CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3 Pagina 4 di 315

5 Rif. normativo D.P.R. n. 547/55 D.P.R. n. 303/56 D.P.R. n. 164/56 C.M. n. 534/58 D.P.R. n 1124/65 D.M CRONOLOGIA dei RIFERIMENTI NORMATIVI Norme per la prevenzione degli infortuni s ul lavoro Norme generali per l igiene del lavor o Contenuto Norme per la prevenzione degli infortuni s ul lavoro nelle costruzi oni Registro infortuni Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria c ontro gli infortuni s ul lavoro e le malattie professionali. Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle s ostanze pericolose, in attuazione delle diretti ve emanate dal C onsiglio e dalla C ommissione delle Comunità europee. L. n. 46/90 Norme per la sic urezza degli impi anti elettrici D.P.R. n. 447/91 D.Lgs. n. 277/91 D. Lgs. n. 475/92 D.Lgs. n. 626/94 D.Lgs. n. 758/94 D.Lgs. n. 459/96 D.Lgs. n. 494/96 D. Lgs. n.493/96 D.P.R. 461/2001 Regolamento di attuazione della L. n. 46/90 in materia di sic urezza degli impi anti elettrici Attuazione delle diretti ve CEE in materia di protezi one dei lavoratori contro i rischi deri vanti da es posizione ad agenti chi mici, fisici e biologici dur ante il lavoro (rumore, amianto, pi ombo) Attuazione della diretti va 89/686/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relati ve ai dispositi vi di protezione indivi duale Attuazione delle diretti ve C EE riguardanti il miglioramento della sic urezza e della s alute dei lavor atori sul l uogo di lavoro Modificazioni alla disciplina s anzionatoria in materia di lavoro Attuazione delle diretti ve CEE c oncer nenti il riavvicinamento delle l egislazioni degli Stati Membri r elati ve alle macc hine (Diretti va Macchine) Attuazione della diretti va 92/57/CEE c oncer nente l e prescrizioni mini me di sicurezz a e di salute da attuare nei aziende tempor anei e mobili, come modificato e integrato dal D. Lgs. 528/99 Attuazione della diretti va 92/58/CEE c onc ernente le pr escrizioni mi nime per la segnaletica di sicurezz a e/o di salute sul luogo di lavoro Regolamento di s emplificazione del procedimento per la denuncia di installazi oni e dis positi vi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositi vi di messa a terra di i mpianti el ettrici e di impi anti elettrici pericolosi D.Lgs. 25/2002 D.P.R. 222/2003 D.M. 388/2003 D.Lgs. n. 81/08 D.Lgs. n. 106/09 Attuazione della diretti va 98/24/CE sulla pr otezione della salute e della sicurezz a dei lavor atori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. Regolamento sui c ontenuti minimi dei piani di sicurezz a nei aziende temporanei o mobili, in attuazi one dell articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n 109. Regolamento recante disposizioni s ul pronto socc orso azi endale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislati vo 19 s ettembre 1994, n. 626, e succ essive modificazioni. Riassetto e rifor ma delle nor mati ve vigenti in materia di sal ute e sicur ezza delle l avoratrice e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coor dinamento delle medesime in un unic o testo nor mati vo Disposizione integrati ve e c orretti ve al D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della s aluta e della sicurezza dei luoghi di lavoro Sede Operativa: CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3 Pagina 5 di 315

6 RELAZIONE INTRODUTTIVA OBIETTIVI E SCOPI Il presente documento, redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha lo scopo di effettuare la valutazione global e e doc umentata di tutti i rischi per la s alute e sicurezza dei lavoratori pres enti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria atti vità, fi nalizzata ad indivi duare le adeguate mis ure di pr evenzi one e di protezione e ad el abor are il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei li velli di s alute e sicurezza. CONTENUTI Ai sensi dell art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, il pres ente documento, redatto a c onclusi one della valutazione, contiene: una relazi one sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dur ante l atti vità lavor ati va, nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l indicazione delle misure di prevenzione e di protezi one attuate e dei dispositi vi di protezione indi viduali adottati, a s eguito della val utazi one di c ui all articolo 17, comma 1, lettera a); il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei li velli di sicurezza; l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare, nonc hé dei ruoli dell organizzazi one aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere ass egnati unicamente soggetti in poss esso di adeguate c ompetenze e poteri; l indicazione del nominati vo del res ponsabile del ser vizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per l a sicurezz a o di quello territoriale e del medico c ompetente c he ha partecipato alla valutazione del rischi o; l individuazione delle mansi oni c he eventual mente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professional e, specifica esperienz a, adeguata for mazione e addestramento. Il contenuto del doc umento rispetta le indicazioni previste dalle s pecifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 81/08. In ar moni a con quanto definito dalle linee gui da di provenienza c omunitaria, con la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenz a Sociale n. 102 del , con le linee guida emesse dall ISPESL, con le linee guida emesse dal Coordi namento delle Regioni e Provinc e Autonome si è proceduto a: Indi viduare i l avoratori così c ome defi niti all art. 2, comma 1, l etter a a) del D. Lgs. 81/08. Indi viduare l e singole fasi lavorati ve a c ui ciascun lavorator e può essere addetto Indi viduare i rischi a cui s ono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorati ve a c ui possono essere addetti. Indi viduare ed analizzare le metodol ogie operati ve ed i dispositi vi di sicurezz a già pr edisposti. Analizzare e valutare i rischi a c ui è es posto ogni singol o lavor atore. Ricercare le metodologie oper ati ve, gli accorgimenti tec nici, le procedure di sistema c he, una volta attuate, porterebber o ad ottener e un grado di sicurezz a accettabile. Analizzare e valutare i rischi resi dui c omunque presenti anche dopo l attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza acc ettabile. Identificare eventuali D.P.I. necess ari a garantire un grado di sicurezz a acc ettabile. Il presente doc umento non è quindi stato predispos to s olamente per ottemperare alle disposizioni di c ui al D. Lgs. 81/08 ma anc he per essere l o strumento princi pale per proc eder e alla indi viduazi one delle procedure aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezz a accettabile. Si procederà alla rielaborazione del doc umento in cas o di variazioni nell organizzazione aziendal e ed ogni qual volta l implementazione del sistema di sic urezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del grado di sicur ezza, la faccia ritenere necess aria. Per la redazione del documento si è proceduto alla indi viduazione delle ATTIVIT A LAVORAT IVE pr esenti nell Unità Produttiva (intese come atti vità c he non presuppongano una autonomia gestionale ma c he sono finalizzate a fornire un ser vizio compl eto e ben indivi duabile nell ambito della produzi one). All interno di ogni atti vità l avorativa sono state indi viduate le singole FASI a c ui sono associate: Macchine ed attr ezzature impiegate Sostanze e preparati chi mici impiegati Addetti D.P.I. Ad ogni si ngola fase s ono stati attribuiti i rischi: derivanti dalla pres enza dell operatore nell ambiente di lavoro indotti sul lavorator e dall ambiente esterno conseguenti all uso di macchi ne ed attrezz atur e connessi con l utilizzo di sostanz e, preparati o materiali pericolosi per la s alute. Sede Operativa: CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3 Pagina 6 di 315

7 DEFINIZIONI RICORRENTI Pericolo: pr oprietà o qualità i ntrinsec a di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; Rischio: probabilità di raggiungimento del li vell o potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppur e alla loro c ombinazi one; Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provoc ato e della probabilità (P) o fr equenz a del verificarsi del danno. Valutazione d ei rischi: valutazione global e e documentata di tutti i rischi per la s alute e sicurezz a dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria atti vità, fi nalizzata ad indi viduare le adeguate misur e di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezz a; Lavoratore: persona che, indi pendentemente dalla tipologia contrattual e, s volge un attività lavorati va nell ambito dell organizzazi one di un datore di l avoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al s olo fi ne di apprendere un mes tiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai s ervizi domestici e familiari. Al l avoratore c osì defi nito è equiparato: il s ocio lavoratore di cooper ati va o di società, anc he di fatto, che presta la s ua attività per c onto delle s ocietà e dell ente stesso; l associ ato in parteci pazione di c ui all articolo 2549, e seguenti del codice civile; il s oggetto beneficiario delle iniziati ve di tiroci ni for mati vi e di orientamento di c ui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specific he disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tr a studio e lavoro o di agevol are le scelte professionali medi ante la conosc enza diretta del mondo del lavoro; l allievo degli istituti di istruzione ed uni versitari e il parteci pante ai corsi di for mazione professionale nei quali si faccia us o di l aboratori, attrezz atur e di l avoro i n genere, agenti c himici, fisici e bi ologici, ivi comprese l e apparecchi ature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in c ui l allievo sia effetti vamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come defi nito dalla legge 1 agosto 1991, n. 266; i vol onta ri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione ci vile; il volontario che effettua il ser vizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislati vo 1 dicembr e 1997, n. 468, e successi ve modificazioni; Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro c on il lavoratore o, c omunque, il soggetto che, sec ondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta l a propria atti vità, ha l a res pons abilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto es ercita i poteri decisionali e di spes a. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si i ntende il dirigente al quale s pettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ulti mo si a preposto ad un ufficio avente autonomia gesti onale, indivi duato dall organo di vertice delle singole ammi nistrazioni tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene s volta l atti vità, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spes a. In cas o di omess a indi viduazione, o di indi viduazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo; Aziend a: il compl esso della s truttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; Unità produttiva: stabilimento o struttura fi nalizzati alla produzione di beni o all erogazione di ser vizi, dotati di autonomi a finanziaria e tecnico funzionale; Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzi onali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le diretti ve del datore di lavoro organizzando l atti vità lavorati va e vigilando su di essa; Preposto: pers ona c he, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico c onferitogli, sovrintende alla atti vità lavor ati va e garantisce l attuazione delle diretti ve ricevute, c ontrollandone la corretta esecuzi one da parte dei lavoratori ed esercitando un funzional e poter e di iniziativa; Responsabile d el Servizio di Prevenzione e Protezione : persona in possess o delle c apacità e dei requisiti professi onali di cui all articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavor o, a cui risponde, per c oordinare il ser vizio di prevenzione e protezi one dai rischi; Servizio di prevenzione e protezione dei rischi insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o inter ni all azienda finalizzati all attività di prevenzi one e protezione dai rischi professionali per i lavor atori; Addetto al servizio di prevenzione e protezione : persona in poss esso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32 del D.Lgs. 81/08, fac ente parte del ser vizio di prevenzione e protezione dei rischi Medico competente: medico in poss esso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, s econdo quanto previsto all articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della val utazi one dei rischi ed è nominato dallo s tess o per effettuare la s orveglianza s anitaria e per tutti gli altri compiti di c ui al pres ente decreto; i requisiti formati vi e professionali del medico competente s ono quelli indicati all art. 38 del D.Lgs. 81/08. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappres entare i lavoratori per quanto conc erne gli aspetti della s alute e della sic urezza dur ante il lavoro; Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambi ente di l avoro, ai fattori di rischio professi onali e alle modalità di s volgimento dell atti vità lavorati va; Salute : stato di completo beness ere fisico, mentale e soci ale, non consistente solo i n un ass enza di malattia o d infermità; Sistema di promozione della salute e sicurezza : c omplesso dei s oggetti istituzionali che c onc orrono, c on l a partecipazi one delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di inter vento finalizzati a migliorare le condizioni di s alute e sicurezza dei l avoratori; Prevenzione il compless o delle disposizioni o misure necess arie anc he sec ondo la particol arità del lavoro, l esperienz a e la tecnica, per evitare o di minuire i rischi professionali nel rispetto della s alute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno; Sede Operativa: CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3 Pagina 7 di 315

8 Agente L agente c himic o, fisico o biologico, presente dur ante il lavoro e potenzi almente dannos o per la sal ute. Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un organizzazione i nternazionale, da un organis mo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osser vanza non sia obbligatoria; Buone prassi: sol uzioni organizzative o proc edur ali coerenti con la normati va vigente e con le norme di buona tecnica, adottate vol ontariamente e finalizzate a promuovere l a sal ute e sic urezza s ui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di l avoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall Istituto nazionale per l assicurazione c ontro gli infortuni s ul lavor o (INAIL) e dagli organismi paritetici di c ui all articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate dalla Commissione cons ulti va permanente di cui all articolo 6 del D.Lgs. 81/08, previa istruttoria tecnic a dell ISPESL, c he provvede a assicur arne l a pi ù ampi a diffusione; Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l applicazione della normati va in materia di salute e sicur ezza pr edisposti dai ministeri, dalle regioni, dall ISPESL e dall INAIL e approvati in s ede di C onferenz a permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e l e provi nce autonome di Trento e di Bolzano; Formazione: proc esso educ ati vo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenz e per lo s volgimento i n sicurezz a dei rispetti vi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; Informazione: c omplesso delle attività dirette a fornire conosc enz e utili alla identificazi one, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; Addestramento: c omplesso delle atti vità dirette a far e apprendere ai lavoratori l uso corretto di attr ezzature, macc hine, i mpianti, sostanze, dispositivi, anc he di protezi one indi viduale, e le pr ocedure di lavoro; Modello di organizzazione e di gestione: modello organizz ati vo e gestionale per la definizione e l attuazi one di una politica aziendale per la salute e sicurezz a, ai sensi dell articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislati vo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di c ui agli articoli 589 e 590, comma 3, del c odice penale, commessi c on vi olazione delle norme anti nfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associ azioni dei datori e dei pres tatori di lavoro comparati vamente più rappres entati ve s ul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività for mati ve e l elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezz a sul lavoro; la l assistenza alle i mpres e finalizzata all attuazione degli adempimenti in materia; ogni altr a attività o funzione assegnata l oro dalla legge o dai c ontratti c olletti vi di riferimento; Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavor atore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'uni versità e della ricerca, previ a intesa c on la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazi one s pecialistica e la formazione continua s volta durante l'arco della vita lavorati va ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonc he' le competenze acquisite in modo non formal e e informale sec ondo gli indirizzi della Unione eur opea in materia di apprendi mento per manente, purche' riconosciute e certificate; Sede Operativa: CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3 Pagina 8 di 315

9 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Il datore di lavoro, oltr e alla val utazione di tutti i rischi con l a conseguente adozione dei doc umenti previsti dall articol o 28 del D.Lgs. 81/08 e alla designazi one del respons abile del s ervizio di prevenzi one e protezione dai rischi, ha provveduto a : nominare il medico c ompetente per l effettuazi one della sor veglianz a sanitaria designare preventi vamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta anti ncendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in c aso di pericolo grave e i mmediato, di sal vataggio, di primo s occors o e, comunque, di gestione dell emergenz a; affidare i compiti ai lavoratori tenendo c onto delle c apacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro s alute e alla sicurezz a; fornire ai lavoratori i necess ari e idonei dispositivi di protezione indi viduale, s entito il respons abile del ser vizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; prendere le mis ure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e s pecifico addes tramento accedano alle zone c he li espongono ad un rischio grave e s pecific o; richiedere l oss er vanz a da parte dei singoli lavor atori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni azi endali in materia di sicurezz a e di igiene del l avoro e di us o dei mezzi di protezi one collettivi e dei dis positi vi di protezione indivi duali messi a loro disposizione; richiedere al medic o competente l osser vanza degli obblighi previsti a suo carico; adottare le misure per il c ontrollo delle situazioni di rischio i n cas o di emergenz a e dare istruzioni affinché i lavoratori, in c aso di pericolo grave, i mmedi ato ed inevitabile, abbandoni no il posto di lavoro o la z ona pericolosa; adempi ere agli obblighi di informazione, formazione e addes tramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.; prendere appropriati provvedimenti per evitare c he l e misure tecnic he adottate possano c aus are rischi per la sal ute della popolazione o deteriorare l'ambiente ester no verificando periodic amente la per durante assenza di rischio; consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicur ezza nelle i potesi di c ui all articolo 50; adottare l e mis ure necess arie ai fini della prevenzione inc endi e dell evac uazione dei luoghi di lavor o, nonc hé per il caso di pericolo grave e i mmediato, sec ondo l e dis posizioni di c ui all articol o 43 del D.Lgs. 81/08. T ali mis ure risultano adeguate alla natura dell atti vità, alle di mensi oni dell azienda o dell unità produtti va, e al numero delle persone presenti; aggiornare le misure di pr evenzi one in relazione ai mutamenti organizz ati vi e produtti vi che hanno rilevanz a ai fini della s alute e sicurezza del lavoro, o in rel azione al grado di evol uzione della tecnica della prevenzi one e della protezione; Il datore di lavoro, inoltr e, pr ovvederà a: comunicare annualmente all INAIL i nominativi dei rappres entanti dei l avoratori per l a sicurezz a. fornire al s ervizio di prevenzione e protezione ed al medic o competente informazi oni in merito a: la natura dei rischi; l organizzazione del l avoro, la programmazione e l attuazi one delle misure preventi ve e pr otettive; la descrizione degli impianti e dei proc essi produttivi; i dati di cui al c omma 1, lettera q), e quelli relati vi alle malattie professionali; i provvedi menti adottati dagli organi di vigilanza. informare il più presto possi bile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stess o e le disposizioni prese o da pr endere i n materia di protezi one; astenersi, s alvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sic urezza, dal richiedere ai l avoratori di riprendere la loro atti vità i n una situazi one di lavoro in cui persiste un pericolo grave e i mmedi ato; consegnare tempes tivamente al rappres entante dei l avoratori per la sicur ezza, su richi esta di questi e per l espletamento della sua funzione, copia del doc umento di c ui all articolo 17, c omma 1, lettera a), nonché c onsentire al medesi mo rappr esentante di accedere ai dati di cui alla lettera q); consentire ai lavoratori di verificare, medi ante il rappres entante dei l avoratori per la sicurezz a, l applicazi one delle misure di sicur ezza e di protezione della s alute; elaborare, i n c aso di nec essità, il documento di c ui all articol o 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e, su richiesta di questi e per l espletamento della sua funzione, consegnar ne tempes tivamente c opia ai rappres entanti dei l avoratori per l a sicurezz a; comunicare all INAIL, o all IPSEMA, in rel azione alle rispetti ve competenz e, a fi ni statistici e i nfor mati vi, i dati relati vi agli infortuni sul lavoro che c omportino un ass enza dal lavoro di almeno un giorno, esclus o quello dell evento e, a fini assicurati vi, le informazi oni relative agli infortuni s ul lavor o che comportino un assenza dal l avoro s uperiore a tre giorni; nell ambito dell eventuale s volgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, c orredata di fotografia, contenente l e generalità del lavorator e e l indicazione del datore di lavoro; nelle unità produttive c on più di 15 lavoratori, convoc are la riunione periodic a di c ui all articol o 35 del D.Lgs. 81/08; OBBLIGHI DEI PREPOSTI In riferimento alle atti vità indicate all articol o 3 del D.Lgs. 81/08, i preposti, sec ondo l e loro attribuzioni e c ompetenz e, dovranno: a) sovrintendere e vigilare sulla osser vanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di s alute e sic urezza s ul lavoro e di us o dei mezzi di protezione colletti vi e dei dispositi vi di protezione indivi dual e messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della i noss ervanz a, informare i loro superiori diretti; b) verificare affi nché soltanto i l avoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni acc edano alle zone che li es pongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l oss ervanz a delle misure per il c ontr ollo delle situazioni di rischio in c aso di emergenz a e dare istruzioni affinc hé i l avoratori, in caso di pericol o grave, i mmediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o l a zona pericolos a; d) infor mare il più presto possi bile i lavoratori espos ti al rischio di un pericolo grave e i mmedi ato circa il rischio stess o e le disposizioni pr ese o da prendere in materia di protezione; Sede Operativa: CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3 Pagina 9 di 315

10 e) astenersi, salvo eccezioni debitamente moti vate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempesti vamente al datore di lavor o o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositi vi di protezione indi vidual e, sia ogni altra c ondizione di pericol o che si verifichi durante il l avoro, delle quali venga a c onoscenza s ulla bas e della formazi one ricevuta; g) frequentare appositi c orsi di formazi one sec ondo quanto previsto dall articolo 37 del D.Lgs. 81/08. OBBLIGHI DEI LAVOR ATORI Ogni lavoratore deve pr endersi cura della propria s alute e sicurezz a e di quella delle altre persone pres enti s ul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle s ue azioni o omissioni, confor memente alla s ua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori dovr anno in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicur ezza sui luoghi di l avoro; b) osser vare le disposizioni e le istruzi oni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione colletti va ed indivi duale; c) utilizzare correttamente le attr ezzature di lavoro, l e s ostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositi vi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositi vi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale c ondizione di pericolo di c ui vengano a c onoscenza, adoperandosi direttamente, i n cas o di urgenz a, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto sal vo l obbligo di cui alla successi va lettera f) per eli minare o ridurre le situazioni di pericolo grave e i ncombente, dandone notizia al rappr esentante dei lavoratori per la sic urezza; f) non rimuovere o modificare s enz a autorizzazione i dispositivi di sicurezz a o di segnalazione o di controllo; g) non compi ere di propria iniziativa operazioni o manovre c he non sono di loro competenza ovvero c he possono c ompromettere la sicurezza pr opria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di for mazione e di addes tramento organizzati dal dator e di lavoro; i) sottoporsi ai c ontr olli sanitari previsti dal pres ente decreto legislati vo o comunque disposti dal medic o competente. Nel caso di s volgimento di atti vità in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del dator e di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi c he esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per pr oprio c onto. Sede Operativa: CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3 Pagina 10 di 315

11 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHII CONSIDERAZIONI GENERALI La Val utazi one dei Rischi di cui all articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, anche nella sc elta delle attrezz ature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chi mici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli relati vi a gruppi di lavoratori es posti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell accordo europeo dell 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravi danz a, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonc hé quelli connessi alle differ enze di genere, all età, alla proveni enz a da altri Paesi. La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori ha richies to un attenta analisi delle situazi one specific he nelle quali gli addetti alle varie pos tazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l espletamento delle proprie mansi oni. La Valutazione dei RISCHI è: correlata c on l e scelte fatte per le attrezz ature, per le sos tanze, per la sistemazione dei l uoghi di lavoro; finalizzata all indi viduazione e all attuazione di idonee mis ure e provvedi menti da attuare. Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorati va s volta nell unità produtti va, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti c oinvolti nei processi. Gli orientamenti c onsiderati s ono basati s ui seguenti aspetti: osser vazione dell ambi ente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vi e di accesso, sicurezz a delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e noci vi); identific azione dei compiti eseguiti s ul posto di lavoro (per i ndi viduare i pericoli derivanti dalle si ngole mansioni); osser vazione delle modalità di esec uzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle proc edure e se ques te comportano ulteriori pericoli); esame dell ambiente per rilevare i fattori esterni c he poss ono avere effetti negati vi sul posto di l avoro ( microclima, aerazione); esame dell organizzazione del l avoro; rassegna dei fattori psicol ogici, sociali e fisici che poss ono contribuire a cr eare stress sul lavor o e studio del modo i n cui essi interagiscono fra di loro e c on altri fattori nell organizzazi one e nell ambiente di lavoro. Le osser vazioni compi ute vengono c onfrontate con criteri stabiliti per garantire la sicur ezza e la s alute, s oprattutto in base a: 1. norme legali nazionali ed internazionali; 2. norme di buona tec nica; 3. norme e orientamenti pubblicati; METODOLOGIA E CRITERI ADOTT ATI L analisi valutativa effettuata può essere, nel compless o, s uddivis a nelle seguenti due fasi principali: A) Indi viduazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni lavoro es aminato B) Valutazi one dei RISCHI relati vi ad ogni pericolo indivi duato nella fas e prec edente Nella fase A il lavoro s volto è stato s uddi viso, ove possibile, i n singole fasi (evitando eccessi ve frammentazioni) e sono stati indi viduati i possibili pericoli osser vando il lavoratore nello s volgimento delle proprie mansioni. Nella fas e B, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a: 1) individuazi one delle possi bili conseguenze, c onsiderando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro s eguenti possibili MAGNITUDO del danno e precis amente MAGNITUDO (M) VALORE DEFINIZIONE LIEVE 1 MODESTA 2 GRAVE 3 Infortunio o episodio di es posizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non richiede alcun trattamento Infortunio o episodio di es posizione acuta o cronica con inabilità reversibile e c he può richiedere un trattamento di primo s occorso Infortunio o episodio di es posizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidità parzial e e che richiede trattamenti medici GRAVISSIM A 4 Infortunio o episodio di es posizione acuta o cronica con effetti letali o di i nvalidità totale Sede Operativa: CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3 Pagina 11 di 315

12 2) valutazione della PROB ABILITA della cons eguenza indi viduata nella precedente fase A, sc egliendo quella più atti nente tra le seguenti quattro possibili: PROBABILIT A (P) VALORE DEFINIZIONE IMPROBABILE 1 POSSIBIL E 2 PROBABILE 3 M.PROBABILE 4 L evento potrebbe i n teoria acc adere, ma probabilmente non accadr à mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanz e simili. L evento potrebbe accadere, ma sol o in rar e circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli L evento potrebbe effetti vamente acc adere, anche s e non automaticamente. Statistic amente si sono verificati infortuni in analoghe circos tanz e di lavoro. L evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende si milari per anal oghe c ondizioni di lavoro. 3) valutazione finale dell entità del RISCHIO in base alla combinazi one dei due prec edenti fattori e mediante l utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle c ur ve Is o-rischio. 4 3 GRAVISSIMA MATRICE DI VALUTAZIONE MAGNITUDO GRAVE MODESTA LIEVE PROBABILITA 2 1 IMPROBABILE POSSIBILE PROBABILE M.PROBABILE Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA e MAGNITUDO) vi ene ricavata, come indic ato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l Entità del RISCHIO, con la s eguente gradualità: M.BASSO BASSO MEDIO ALTO Sede Operativa: CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3 Pagina 12 di 315

13 AZIONI D A INTR APRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO In funzi one dell entità del RISCHIO, valutato mediante l utilizzo della matrice già illustrata, e dei singoli valori della Probabilità e della Magnitudo (necess ari per la corretta indivi duazione delle misure di prevenzione e protezione, come indicato nella figura seguente), si prevedono, in linea generale, l e azi oni riportate nella succ essiva Tab ella A (Tabella delle Azi oni da intraprendere). Figura 4 Curv e Iso-Rischio ed azioni di prevenzione e protezione Per ogni pericolo indi viduato sono stati sempre riportati, oltre alla Entità del Rischio i valori della Probabilità e della Magnitudo, in modo da poter indi viduare l e azioni pi ù idonee da intraprendere. Principi gerarchici della prevenzione d ei risch i: eliminazi one dei pericoli e dei relati vi rischi; sostituzione di ciò c he è pericolos o con ciò c he non è pericoloso o lo è meno; inter vento s ui rischi alla fonte; applicazi one di provvedimenti c olletti vi di protezione pi uttos to c he i ndi viduali; adeguamento al progresso tec nico ed ai cambiamenti nel campo dell infor mazione; miglioramento del li vello di pr evenzione e protezione nel tempo. Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono ass olutamente: introdurre nuovi pericoli compromettere le prestazioni del sistema adottato Tabella A - Tabella d elle Azioni da intraprend ere Valore RISCHIO Azioni d a Intraprendere Scala di T empo 1 M.BASSO 2 BASSO 3 MEDIO 4 ALTO Instaurare un sistema di verifica c he c ons enta di mantenere nel tempo le c ondizioni di sicurezza preventivate Predisporre gli strumenti necess ari a minimizz are il rischio ed a verificare l efficaci a delle azi oni preventi vate Programmare c on urgenza i nter venti c orretti vi tali da eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non acc ettabili Inter venire immediatamente s ulla fonte di rischio provvedendo a s ospendere le lavorazi oni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili UN ANNO UN ANNO SEI MESI IMMEDIATAMENTE Sede Operativa: CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3 Pagina 13 di 315

14 ELENCO DEI RISCHI INDIVIDUATI ED ANALIZZ ATI Dopo aver pres o in considerazi one tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavor atori di cui al D.Lgs. 81/08, c ome pr evisto dall art. 28, comma 2, l etter a a) dello stesso Decreto, s ono stati indi viduati, nel c ompless o, i s eguenti rischi, analizzati e val utati nei c apitoli successi vi: ALLERGENI CADUTA DALL'ALTO CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO ELETTROCUZIONE GAS E VAPORI GETTI E SCHIZZI INALAZIONE DI POLVERI E FIBRE INCIDENTI TRA AUTOMEZZI INFEZIONI INVESTIMENTO MICROCLIMA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI OLII MINERALI E DERIVATI POSTURA PROIEZIONE DI SCHEGGE PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI RADIAZIONI NON IONIZZANTI RIBALTAMENTO RISCHIO BIOLOGICO RISCHIO CANCEROGENO RISCHIO CHIMICO RUMORE SCHIACCIAMENTO SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO SOFFOCAMENTO, ASFISSIA URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI USTIONI VIBRAZIONI Non risultano presenti, o s ono comunque i nferiori ai corrispondenti valori d azione, i seguenti ulteriori Rischi comunque presi in considerazione: AMIANTO ANNEGAMENTO ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI INCIDENTI TRA AUTOMEZZI INVESTIMENTO MOVIMENTI RIPETITIVI OLII MINERALI E DERIVATI PROIEZIONE DI MATERIALE USTIONANTE RADIAZIONI IONIZZANTI RISCHIO CANCEROGENO RISCHIO CHIMICO RISCHIO RAPINA SCHIACCIAMENTO SEPPELLIMENTO, SPROFONDAMENTO SOFFOCAMENTO, ASFISSIA STRESS PSICOFISICO Sede Operativa: CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3 Pagina 14 di 315

15 MISURE GENERALI DI PREVENZIONE Qui di seguito vengono riportate le misure di prevenzione generali nei confronti dei rischi specifici indi viduati nell azienda oggetto del presente Documento di Valutazione, e riportati in dettaglio nelle Sezioni 7, 8, 9 e 10. Oltre alle indicazioni di ordi ne generale riportate occorrerà attenersi alle istruzioni dettagliate nelle singole atti vità l avorati ve e nelle sc hede relati ve all utilizzo di attrezz atur e, sos tanz e pericolose ed opere provvisionali. MISURE GENERALI DI TUTELA Sono state oss er vate tutte le misure generali di tutel a della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite all art. 15 del D.Lgs. 81/08, e precisamente: E stata effettuata l a val utazi one di tutti i rischi per la s alute e la sicurezz a, c osì c ome descritta nel presente DVR. E stata prevista l a la programmazione della prevenzione, mirata ad un c omplesso c he integri in modo c oerente nella pr evenzi one le condizioni tec niche produtti ve dell azienda nonché l influenz a dei fattori dell ambiente e dell organizzazione del lavoro Come dettagliato nel doc umento di val utazi one, si è provveduto alll eliminazione dei rischi e, ove ci ò non è possibile, alla loro riduzione al mini mo i n relazione alle c onoscenze acquisite in bas e al progresso tecnic o Sono stati rispettati i principi ergonomici nell organizzazi one del lavoro, nella conc ezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti s ulla salute del lavoro monotono e di quello ripetiti vo E stata attuata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte E stata prevista a sostituzione di ciò c he è pericoloso con ciò c he non lo è, o è meno pericoloso E stato limitato al minimo il numero dei lavoratori c he s ono, o che possono essere, es posti al rischio E stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chi mici, fisici e bi ologici sui luoghi di lavoro E stata data la priorità alle misur e di protezi one collettiva rispetto alle misure di protezione i ndi viduale E stato previsto il controllo s anitario dei lavor atori Si provvederà all allontanamento del lavoratore dall esposizione al rischio per moti vi sanitari iner enti la s ua persona e all adi bizione, ove possibile, ad altra mansione Verrà effettuata l adeguata i nfor mazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i prepos ti e per i rappresentanti dei l avoratori per la sicurezza Verranno i mpartite istruzioni adeguate a tutti i lavoratori E stata prevista la partecipazi one e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sic urezza E stata effettuata un attenta programmazi one delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l adozi one di codici di condotta e di buone prassi. A tal e proposito è stato istituito uno specifico scadenziario c he c ons entirà il c ontrollo nel tempo delle azioni previste per il miglioramento nel tempo della sicurezz a dei lavoratori Sono state dettagliate le mis ure di emergenz a da attuare in c aso di primo socc orso, di lotta antincendio, di evacuazi one dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l us o di s egnali di avverti mento e di sicurezza E stata programmata la regolare manutenzi one di ambi enti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositi vi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. Le misure relative alla sic urezza, all igiene ed alla salute durante il lavoro non c omporter anno mai oneri finanzi ari per i lavoratori. Schermo regolabile cm PUNTO DI APPOGGIO LIBERO Tastiera separata SPAZIO SUFFICIENTE min.28 cm) 90 5 RAZZE CON RUOTE EVENTUALE POGGIAPIEDI Sede Operativa: CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3 Pagina 15 di 315

16 PROCEDURE D EMERGENZA ED ADDETTI COMPITI E PROC EDURE GENER ALI Come previsto dall art. 43, comma 1, del D.Lgs. 81/08, s ono stati organizzati i necess ari rapporti con i s ervizi pubblici competenti in materia di primo socc orso, s alvataggio, lotta antincendio e gesti one dell emergenz a. Sono stati, infatti, designati preventi vamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta anti ncendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in c aso di pericolo grave e immediato, di sal vataggio, di primo s occorso e, comunque, di gestione dell emergenza; Sono stati informati tutti i lavoratori che poss ono ess ere es posti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predis poste e i comportamenti da adottar e; Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date l e istruzioni affinc hé i l avoratori, in caso di pericolo grave e immediato c he non può essere evitato, poss ano cess are la loro atti vità, o mettersi al sic uro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; Sono stati adottati i provvedimenti nec essari affinc hé qualsiasi l avoratore, in c aso di pericol o grave ed immediato per l a pr opria sic urezza o per quella di altre persone e nell impossibilità di c ontattare il c ompetente superiore gerarc hico, poss a prendere le misure adeguate per evitare le c ons eguenz e di tale pericolo, tenendo c onto delle sue c onoscenze e dei mezzi tecnici disponi bili. Ai fini delle designazi oni si è tenuto conto delle di mensioni dell azienda e dei rischi s pecifici dell azienda o della unità produttiva s econdo i criteri pr evisti nei decreti di cui all articolo 46 del D.Lgs. 81/08 ( decreto del Ministro dell interno in data 10 marzo 1998 e decr eto l egislativo 8 marzo 2006, n. 139) In azi enda s aranno s empre presenti gli addetti al pronto socc orso, alla prevenzi one incendi ed alla evacuazione. In azi enda verrà esposta una tabella ben visibile riportante al meno i s eguenti numeri tel efonici: Vigili d el Fuoco Pronto soccorso Ospedale Vigili Urb ani Carabinieri Polizia In situazione di emergenza (inc endio, infortunio, c alamità) il lavoratore dovrà c hiamare l addetto all emergenza c he si atti verà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in ass enza dell addetto all emergenz a, il lavor atore potrà atti vare la pr ocedura s otto elencata. In caso d incendio CHIAMAT A SOCCORSI EST ERNI Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115. Rispondere con cal ma alle domande dell operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell azienda, informazi oni sull incendi o. Non interrompere l a comunicazione finché non lo decide l operatore. Attendere i socc orsi esterni al di fuori dell azienda. In caso d infortunio o malore Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO c omponendo il numero telefonico 118. Rispondere con cal ma alle domande dell operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonic o ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di inci dente: descrizione si ntetica della situazione, numero dei feriti, ecc. Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe ess ere necess ario richiamar vi. REGOLE COMPORT AMENTALI Seguire i consigli dell operatore della Centr ale Operati va 118. Osservare bene quanto sta acc adendo per poterlo riferire. Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di i ncendio, ecc.). Incoraggiare e rassic urare il paziente. Inviare, s e del cas o, una persona ad attendere l ambulanz a in un luogo facilmente indi viduabile. Assicurarsi che il percorso per l acc esso della lettiga sia libero da ostacoli. Sede Operativa: CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3 Pagina 16 di 315

17 USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Come indicato all art. 69 del D.Lgs. 81/08, si intende per attrezzatura di lavoro qualsiasi macc hina, apparecchi o, utensile o impi anto destinato ad ess ere usato durante il lavoro, mentre si intende per uso d i un attrezzatura di lavoro qualsiasi operazi one lavor ati va c onnessa ad una attrezz atur a di lavoro, quale l a mess a in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzi one, la pulizia, il montaggio, lo s montaggio Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossi mità di una attr ezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavorator e cos tituisce un rischio per la salute o la sicurezz a dello stesso viene definita zona pericolosa e qualsiasi lavoratore c he si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa viene definito quale lavorator e espos to. REQUISITI DI SICUREZZA Come indicato all art. 70 del D.Lgs. 81/08, le attrezz atur e di lavoro messe a disposizione dei lavor atori devono essere c onformi alle specifiche disposizioni l egislative e regol amentari di recepimento delle diretti ve comunitarie di prodotto. Per le attrezz ature di l avoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regol amentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all emanazione di norme legislative e regolamentari di recepi mento delle diretti ve comunitarie di prodotto verrà controllata la conformità ai requisiti generali di sicurezza riportati nell allegato V del D.Lgs. 81/08. Le attrezzature di lavoro lavoro c ostruite sec ondo le prescrizioni dei decreti mi nisteriali adottati ai s ensi dell articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell articolo 28 del decreto legislati vo 19settembre 1994, n. 626, potr anno essere considerate conformi, come i ndicato al comma 3 dello stesso art. 70 del D.Lgs. 81/08. Saranno messe a disposizione dei lavor atori escl usivamente attr ezzature c onformi ai requisiti di sic urezza i ndicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da s volgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate c onformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle diretti ve c omunitarie. All'atto della sc elta delle nuove attrezz ature di l avoro, come i ndicato all art. 71, c omma 2, del D.Lgs. 81/08, il datore di l avoro prenderà in considerazione: le condizioni e le c aratteristiche s pecific he del lavoro da s volgere; i rischi presenti nell ambi ente di l avoro; i rischi derivanti dall impi ego delle attrezzature s tess e i rischi derivanti da i nterferenz e con le altre attrezz atur e già in uso. Al fine di ridurre al min imo i rischi connessi all u so delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, verranno adottate adeguate mis ure tecnic he ed organizz ati ve e verranno rispettate tutte quelle riportate nell allegato VI del D.Lgs. 81/08. Tutte l e attrezzature di lavor o sono s tate installate correttamente e si controllerà, tramite un preposto a ciò inc aricato, che le s tesse vengano utilizzate c onformemente alle istruzioni d us o. Si assicurerà, inoltre, che le attrezz ature di l avoro: siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenz a dei requisiti di sicurezz a siano c orredate, ove necess ario, da apposite istr uzioni d uso e libretto di manutenzione siano ass oggettate alle mis ure di aggiornamento dei requisiti minimi di sic urezza eventual mente stabilite con specifico provvedi mento regolamentar e o i n relazione al grado di evoluzi one della tec nica della prevenzione e della protezi one CONTROLLI E REGISTRO Verrà, cur ata l a tenuta e l aggiornamento del registro di c ontrollo delle attrezzature di lavoro per le quali lo stess o è previsto. Per le attrezz ature di lavoro la c ui sicurezz a dipende dalle c ondizioni di installazione si provvederà a che le stess e vengano s ottopos te a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni eventuale succ essivo montaggio, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento. Per le attrezz ature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti susc ettibili di dare origine a situazi oni pericolos e, si provvederà a che ess e siano s ottoposte a: a controlli periodici, sec ondo frequenz e stabilite in base alle i ndicazi oni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle nor me di buona tecnic a, o in assenz a di queste ulti me, des umibili dai c odici di buona prassi; a controlli straordi nari al fi ne di garantire il mantenimento di buone c ondizioni di sic urezza, ogni volta c he inter vengano eventi eccezionali che poss ano avere c ons eguenz e pregiudizievoli per la sicurezz a delle attrezz atur e di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi pr olungati di inatti vità. I controlli, volti ad assic urare il buono s tato di c ons ervazione e l efficienza a fi ni di sicurezz a delle attrezz ature di lavoro e saranno effettuati da persona c ompetente. I risultati dei contr olli saranno riportati per iscritto e, almeno quelli relati vi agli ultimi tre anni, verranno conser vati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Sede Operativa: CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3 Pagina 17 di 315

18 INFORMAZIONE E FORMAZIONE Come indic ato nell art. 73 del D.Lgs. 81/08, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell uso dis porranno di ogni necess aria informazi one e istr uzione e riceveranno una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relati vamente: alle condizioni di impiego delle attrezz atur e; alle situazioni anormali prevedibili. I lavoratori saranno informati sui rischi cui s ono es posti durante l uso delle proprie attrezz ature di lavoro, sui rischi relativi alle attrezz atur e di lavoro pr esenti nell ambi ente immediatamente circostante, anc he se da essi non usate direttamente, nonc hé s ui cambi amenti di tali attrezzature, come i ndicato al comma 2 dell art. 73 del D.Lgs. 81/08 Tutte l e informazioni e le istruzi oni d uso verranno i mpartite in modo compr ensibile ai lavoratori interess ati e ci si accerterà che esse siano state recepite. Per le attr ezzature che richiedono, in relazi one ai loro rischi, conosc enze e respons abilità particolari di cui all art. 71, comma 7, del D.Lgs. 81/08, verrà impartita una for mazione adeguata e specifica, tal e da consentirne l utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in r elazione ai rischi che possano essere c aus ati ad altr e persone. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) Come i ndicato all art. 74 del D.Lgs. 81/08, si intende per Dispositivo di Protezi one Indi viduale, di seguito denomi nato DPI, qualsiasi attrezz atura destinata ad essere indoss ata e tenuta dal lavoratore allo sc opo di proteggerlo contro uno o pi ù rischi susc ettibili di minacciarne la sic urezza o la salute durante il lavoro, nonc hé ogni compl emento o acc essorio des tinato a tal e scopo. Come i ndicato nelle diverse atti vità l avorati ve oggetto del presente doc umento di valutazione dei rischi, e c ome previsto dall art. 75 del D.Lgs. 81/08, è stato previsto l impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non poss ono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezi one collettiva, da misure, metodi o proc edi menti di riorganizzazi one del lavoro. Come prescritto dall art. 76 del D.Lgs. 81/08, i DPI saranno conformi alle nor me di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475, e sue succ essi ve modificazioni e s aranno: adeguati ai rischi da prevenire, s enz a comportare di per sé un rischi o maggiore adeguati alle condizioni esistenti sul l uogo di lavoro Essi, inoltre : terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore potranno ess ere adattati all'utilizzatore s econdo le s ue nec essità In cas o di rischi multipli che richiedono l'uso si multaneo di più DPI, c ome indicati nelle sc hede di sicurezz a riportate nel s eguito, questi devono essere tra l oro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, l a propria efficaci a nei c onfronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro: ha effettuato l'analisi e la val utazi one dei rischi che non poss ono ess ere evitati con altri mezzi ha indi viduato le caratteristiche dei DPI nec essarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI ha valutato, sulla bas e delle infor mazioni e delle norme d'us o fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le c aratteristiche i ndi viduate nella scelta degli stessi provvederà ad aggiornare la sc elta ogni qual volta inter venga una variazione significati va negli elementi di valutazione. Anche s ulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, s ono state indivi duate, come indic ato nell art. 77, comma 2 del D.Lgs. 81/08, le condizioni in c ui i DPI devono ess ere us ati, s pecie per quanto riguarda la durata dell'uso, i n funzione di: a) entità del rischio; b) frequenz a dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. Sarà c ura del Datore di l avoro: Mantenere in efficienza i D PI e assic urarne le c ondizioni d igiene, mediante la manutenzi one, le riparazioni e le s ostituzi oni nec essarie e sec ondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; Provvedere a c he i DPI siano utilizzati s oltanto per gli usi previsti, s alvo c asi s pecifici ed eccezi onali, confor memente alle informazi oni del fabbricante; Fornire istruzioni dettagliate, ma c omprensibili per i lavor atori Sede Operativa: CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3 Pagina 18 di 315

19 Destinare ogni DPI ad un uso pers onal e e, qual ora le circostanze richi edano l uso di uno stess o DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema s anitario e igienic o ai vari utilizzatori Infor mare preliminarmente il lavor atore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; Rendere dis poni bile nell azienda ovvero unità produtti va infor mazioni adeguate su ogni DPI; Stabilire le proc edur e aziendali da seguire, al termine dell utilizzo, per la ricons egna e il deposito dei DPI; Assicurare una for mazione adeguata e organizzare uno s pecifico addes tramento circa l us o corretto e l utilizzo pratico dei DPI. Particolare addestr amento verrà effettuato in caso di utilizzo dei DPI di protezione dell udito e dei seguenti DPI rientranti in terza c ategoria: gli apparecc hi di pr otezione respiratoria filtranti contro gli aeros ol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici gli apparecc hi di pr otezione isolanti, i vi compresi quelli desti nati all'immersione s ubacquea; i DPI che assicurano una protezi one limitata nel tempo contro le aggressioni chi miche e c ontro le radiazioni ionizzanti i DPI per attività in ambi enti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 C, con o senza radiazi oni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; i DPI per atti vità in ambienti con condizioni equi valenti ad una temperatura d'aria non s uperior e a - 50 C; i DPI des tinati a s alvaguardare dalle c adute dall'alto; i DPI destinati a s al vaguar dare dai rischi c onnessi ad atti vità c he es pongano a tensioni elettriche pericolos e o utilizzati c ome isol anti per alte tensioni elettriche; ESPOSIZIONE AL RUMORE Ai sensi dell art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore dur ante le effetti ve atti vità lavorative, prendendo in considerazione in particol are: Il livello, il tipo e la durata dell esposizione, ivi i nclusa ogni es posizione a rumore i mpulsivo I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all art. 189 del D.Lgs. 81/08 Tutti gli effetti sulla s alute e sulla sic urezza dei l avoratori particol armente sensibili al rumore Gli effetti sulla salute e sicurezz a dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumor e e s ostanz e ototossiche conness e all atti vità svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente l orientamento della letteratura scientifica e s anitaria ed i suggerimenti del medico competente Le infor mazioni sull emissione di rumore for nite dai costruttori delle attrezz atur e impiegate, in confor mità alle vigenti disposizioni in materia L'esistenz a di attr ezzature di lavoro alternati ve progettate per ridurre l'emissione di rumore; Il prol ungamento del periodo di es posizione al rumore oltre l'orario di l avoro normale, i n locali di cui e' responsabile Le informazi oni r accolte dalla sor veglianz a sanitaria, compres e, per quanto possibile, quelle reperibili nella l etteratura scientifica; La disponi bilità di dispositi vi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione Fascia di appartenenza (Classi di Rischio) CLASSI DI RISCHIO E REL ATIVE MISURE DI PREVENZION E Sintesi delle Misure di prevenzione (Per dettagli vedere le singole valutazioni) Classe di Rischio 0 Esposizion e 80 db(a) Classe di Rischio 1 80 < Esposiz ione < 85 db(a) Nessuna azione specific a (*) INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi proveni enti dall esposizione al rumore DPI : mess a a disposizione dei lavoratori dei dispositi vi di protezione indi vidual e dell udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera a) VISITE MEDICHE : sol o su richiesta del l avoratore o qualore il medico competente ne c onfermi l opportunità (art. 196, comma 2, D.Lgs. 81/08) Classe di Rischio 2 85 Esposiz ione 87 db(a) INFORMAZIONE E FORMAZIONE: for mazione ed infor mazione in relazione ai rischi proveni enti dall esposizione al rumore; adeguata infor mazione e formazione sull'uso corretto delle attrezz ature di l avoro in modo da ridurre al mini mo la l oro es posizione al rumore DPI : Scelta di DPI dell'udito che consentano di eliminar e il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa c ons ultazione dei lavoratori o dei lor o rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08). Si esigerà c he vengano indossati i dispositivi di protezione indivi duale dell udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, let b) VISITE MEDICHE : Obbligatorie ( art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08) MISURE TECNICHE ORGANIZZ ATIVE : Vedere distinta Sede Operativa: CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3 Pagina 19 di 315

20 Fascia di appartenenza (Classi di Rischio) Classe di Rischio 3 Esposizion e > 87 db(a) Sintesi delle Misure di prevenzione (Per dettagli vedere le singole valutazioni) INFORMAZIONE E FORMAZIONE: for mazione ed infor mazione in relazione ai rischi proveni enti dall esposizione al rumore; adeguata infor mazione e formazione sull'uso corretto delle attrezz ature di l avoro in modo da ridurre al mini mo la l oro es posizione al rumore DPI : Scelta di dispositivi di protezi one i ndi viduale dell'udito c he consentano di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al mi nimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappres entanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08) Imposizione dell obbligo di indoss are DPI dell udito in grado di abbassare l esposizione al di sotto dei val ori inferiori di azione salvo richiesta e concessione di deroga da parte dell organo di vigilanza competente (art. 197 D.Lgs. 81/08) Verifica l efficacia dei DPI e verifica che l esposizione scenda al di sotto del val ore inferiore di azione VISITE MEDICHE : Obbligatorie ( art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08) MISURE TECNICHE ORGANIZZ ATIVE : Vedere distinta (*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 db(a) verrà effettuata la Formazione ed informazione in relazione ai rischi proveni enti dall esposizione al rumore. MISURE TECNICHE ORGANIZZ ATIVE Per le Classi di Rischio 2 e 3, verranno applicate le seguenti misure tec niche ed organizzati ve volte a ridurre l'es posizione al rumor e, c ome previsto : Segnalazi one, mediante s pecific a cartellonistica, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori poss ono ess ere esposti ad un rumore al di sopra dei val ori superiori di azione, nonché. D ette aree saranno inoltre delimitate e l'access o alle stess e s arà limitato. Adozione di altri metodi di l avoro che implicano una minore es posizione al rumore; Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto c onto del lavoro da s volgere, c he emettano il minor r umore possibile, inclus a l'eventualita' di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obietti vo oeffetto e' di limitare l'esposizione al rumor e; Progettazione della struttur a dei luoghi e dei posti di l avoro; Adozione di misure tecniche per il conteni mento del r umore tras messo per via aer ea, quali scher mature,i nvolucri o ri vesti menti realizzati con materiali fonoass orbenti; Adozione di misure tecnic he per il contenimento del rumor e struttural e, quali sistemi di s morzamento o di isolamento; Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul pos to di lavoro; Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attravers o la limitazione della dur ata e dell'intensita' dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, c on sufficienti periodi di ripos o. Nel cas o in c ui, data l a natura dell'atti vita', il lavoratore benefici dell'utilizzo di loc ali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in ques ti locali sar à ridotto a un li vello c ompatibile con il loro sc opo e le loro condizioni di utilizzo ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI Dal punto di vista igienistico, l'esposizione umana a vi brazioni si differ enzia i n: Esposizione del Sistema Mano-Braccio, indicata con acronimo inglese H AV (Hand Arm Vibration). Si riscontra in lavorazioni in cui s impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti. Questo ti po di vibrazi oni possono indurre a disturbi neurol ogici e circolatori digitali e lesi oni osteoarticol ari a carico degli arti superiori, definito con termine unitario Sindrome da Vibrazioni Mano-Braccio. L'esposizione a vibr azioni al sistema mano-bracci o è general mente causata dal contatto delle mani con l'impugnatura di utensili manuali o di macchi nari condotti a mano. Esposizione del c orpo inter o, indicata con acronimo inglese W BV (W hole Body Vi bration). Si riscontra in lavorazi oni a bordo di mezzi di movi mentazi one usati in indus tria ed in agricoltura, mezzi di tras porto e in general e macchinari industriali vibranti che tras mettano vibrazi oni al corpo inter o. Tale esposizione può comportare rischi di lombalgie e traumi del rachide per i lavoratori espos ti. Per effettuare la valutazi one dell esposizione al rischio vi brazioni si procederà nel s eguente modo: 1. Indi viduazione dei lavoratori esposti al rischi o. 2. Indi viduazione, per ogni lavoratore, del tempo di esposizione (rappresentati vo del periodo di maggior esposizione in relazione alle effetti ve situazioni di lavoro). 3. Indi viduazione ( marca e ti po) delle singole macchine o attrezzature utilizzate. 4. Indi viduazione, in relazi one alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di es posizione durante il lor o utilizzo. 5. Determinazione del li vello di es posizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore. I criteri igienistici formulati nell ambito degli attuali standard sono bas ati su previsioni di prevalenz a del fenomeno di Raynaud o del dito bianc o, a s eguito dell es posizione a vibrazioni mano-braccio. Si assume inoltre c he tali criteri siano sufficientemente cautel ati vi, anc he ai fini della prevenzione di altri effetti patologici a carico degli arti superiori, associati all esposizione a vi brazioni. Sede Operativa: CASTLVECCHIO (RM) Via ROMA, 3 Pagina 20 di 315

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