La responsabilità solidale delle case di cura private nei confronti dei pazienti

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "La responsabilità solidale delle case di cura private nei confronti dei pazienti"

Transcript

1 La responsabilità solidale delle case di cura private nei confronti dei pazienti Con questa breve relazione si intende richiamare l attenzione sulla normativa e sulla giurisprudenza riguardante la disciplina della responsabilità civile delle case di cura con particolare attenzione per ciò che concerne, nei casi di richiesta di risarcimento danni per responsabilità professionale medica, sia il rapporto con i pazienti, sia il rapporto con i sanitari che vi operano e la connessa rilevanza di tale materia per gli enti ecclesiastici, spesse volte proprietari di tali attività sanitarie. Premessa Come è noto la caratteristica peculiare degli enti ecclesiastici è che essi vengono costituiti nell ambito di un ordinamento, quello canonico, diverso da quello dello Stato italiano ed acquisiscono la personalità giuridica agli effetti civili in base al riconoscimento che viene ad essi accordato dallo Stato italiano secondo gli accordi intercorsi tra quest ultimo e la Santa Sede, senza per questo perdere la loro specifica caratteristica canonica. Con riferimento, in particolare, alla normativa dettata in materia di responsabilità civile medica appare quindi evidente, per le considerazioni sopra esposte, la difficoltà di equiparare puramente e semplicemente un ente ecclesiastico a qualsiasi altro ente, commerciale o non, che invece nasce ed opera secondo norme dettate dalla legge italiana. La struttura e l organizzazione di un ente ecclesiastico non sono perciò inquadrabili nelle categorie previste dalla normativa adottata dal legislatore italiano per regolamentare la responsabilità civile medica. Tale disciplina, invero, è stata formulata principalmente nell ottica della tutela del diritto alla salute del paziente e comunque nei confronti di enti che nascono nell ambito 1

2 dell ordinamento italiano. La legge italiana non tiene conto, pertanto, che gli enti ecclesiastici operano innanzitutto con finalità pastorali e sono ispirati da tali finalità nell attuazione dell opera che essi svolgono nei vari ambiti della società. Questa tipicità degli enti ecclesiastici non può perciò essere tenuta in sufficiente e debito conto per ciò che concerne il particolare caso dell esercizio di attività sanitarie quali la gestione di case di cura. Per questo motivo le case di cura gestite da enti ecclesiastici, dal punto di vista civilistico, sono in tutto e per tutto equiparate alle case di cura private nate nell ordinamento italiano. Tale equiparazione ha come conseguenza che le norme sulla responsabilità civile a tutela dei pazienti danneggiati non consentono un trattamento favorevole agli enti ecclesiastici, perché, tale diverso trattamento, risulterebbe difforme a seconda del tipo di ente gestore della casa di cura privata, e ciò in spregio ai principi costituzionali che garantiscono la parità di trattamento e il diritto alla salute. Secondo l ordinamento italiano, invero, nella responsabilità medica il principale interesse tutelato è quello della salute e quello della parte considerata più debole ovvero il paziente. La responsabilità civile medico-sanitaria La responsabilità legata all esercizio della professione medica rientra nella più vasta categoria della responsabilità civile. La dottrina e la giurisprudenza più recenti nell ultimo decennio hanno riscritto le regole della responsabilità civile medico-sanitaria. Non vi è più differenza, per ciò che concerne la responsabilità professionale, tra ospedali pubblici e case di cura private. E stato affermato invero dalla Suprema Corte di Cassazione che: per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono, a livello normativo, gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della 2

3 responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (Cass. Sez. Un., 11 gennaio 2008 n. 577). Altro elemento da sottolineare riguarda il fatto che non vi è più distinzione, dal punto di vista di chi è tenuto a risarcire il danno, tra responsabilità civile del medico che ha curato il paziente e responsabilità civile della struttura ove il paziente si è recato per le medesime cure. E stato rilevato difatti che nel caso di errore medico nell'esecuzione di un intervento chirurgico o nella diagnosi, la struttura sanitaria privata dove il paziente è stato ricoverato risponde dei danni in solido col medico. La Corte di Cassazione ha affermato invero che: Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art c.c., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (Cass. Sez. III, 9 novembre 2006, n ). Il codice civile chiarisce la nozione della solidarietà con l art che recita: L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e 3

4 l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori. Da ciò ne deriva, nel caso di responsabilità medica, che, qualora venga riconosciuta la colpa per malpractice sanitaria, il danneggiato può chiedere l adempimento di tutto quanto dovuto sia alla casa di cura, sia al medico, con la conseguenza che il pagamento di una di queste due parti libera dal debito l altra. Quindi se l obbligazione viene adempiuta dalla casa di cura il medico non sarà tenuto a pagare più nulla al paziente danneggiato. Il medico e la casa di cura risponderanno dunque in solido in caso di insuccesso dell'intervento per il quale si chiede il risarcimento, rimanendo indifferente per il paziente titolare della posizione creditoria, in caso di inadempimento della obbligazione soggettivamente complessa, su quale dei soggetti debba gravare, nei rapporti interni, il peso economico del risarcimento del danno. Occorre tener presente poi che non ha alcuna rilevanza il fatto che il sanitario non sia un lavoratore dipendente della casa di cura privata. Per di più, quand'anche sia il medico che la struttura sanitaria abbiano stipulato col paziente un contratto distinto ed autonomo, poiché la prestazione della casa di cura e quella del medico sono collegate così strettamente da configurare una obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta, con la conseguenza che l'inadempimento di uno soltanto dei coobbligati obbliga anche l'altro al risarcimento. Autorevole dottrina (dr Marco Rossetti Magistrato di Tribunale applicato all'ufficio Massimario della Corte di Cassazione) ha constatato in proposito che: il contratto avente ad oggetto prestazioni di ricovero per assistenza terapeutica costituisce un negozio atipico, nel quale l'interesse del paziente (che è quello di farsi curare) non rimane appagato con l'apprestamento dei locali, la erogazione dei servizi alberghieri e di 4

5 assistenza, la messa a disposizione degli strumenti e delle apparecchiature sanitarie, ma riceve integrale soddisfazione soltanto con la contestuale esecuzione della prestazione professionale del medico. Diversamente dalla normale ipotesi in cui l'organizzazione e la predisposizione dei mezzi necessari all'adempimento dell'obbligazione grava interamente sul debitore, nell'ipotesi in questione è il paziente (creditore) che deve attivarsi provvedendo a rifornire il professionista, al quale si è rivolto, dei mezzi necessari alla esecuzione della prestazione (nella specie l'intervento chirurgico), in difetto non potendo trovare attuazione il rapporto d'opera professionale. Si tratta, allora, di verificare se nella ipotesi in esame si sia in presenza di un collegamento funzionale tra negozi che conservano la loro rispettiva autonomia in quanto fonti di distinti rapporti obbligatori, ovvero, come sembra più corretto, si sia in presenza di una obbligazione plurisoggettiva a latere debitoris, inquadrabile nella categoria delle "obbligazioni soggettivamente complesse con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta" (in quanto una esecuzione parziaria o non simultanea sarebbe inutiliter data, non essendo in grado di realizzare l'interesse del creditore). Nel caso di specie, l'ipotesi preferibile è senz'altro la seconda. Infatti, se è vero che la unitarietà del risultato finale non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un unitario rapporto obbligatorio, potendo sempre il creditore realizzare il suo interesse anche mediante rapporti negoziali non collegati e non interdipendenti, tale ipotesi non sembra ricorrere nel caso di contratto di ricovero, in quanto: (a) da un lato, l'obbligazione del professionista si estende anche all'attività preliminare di verifica della idoneità della struttura sanitaria in cui deve operare (funzionalità degli apparecchi, alle dotazioni di emergenza, alla adeguata sterilizzazione dei locali); 5

6 (b) dall'altro, la casa di cura accetta il paziente esclusivamente in relazione al tipo di trattamento terapeutico che questi deve ricevere (valutandolo compatibile con l'organizzazione e le strutture aziendali) ed in relazione alla capacità professionale del medico curante (e dunque secondo il personale gradimento espresso dalla casa di cura), a disposizione del quale dovranno essere messe le strutture tecniche e le risorse umane (infermieri, addetti alla assistenza in sala operatoria, addetti alla assistenza nel decorso post-operatorio) della azienda. Il concreto atteggiarsi dei rapporti di questo tipo dimostra pertanto che il professionista si determina ad eseguire la prestazione in favore del paziente solo se può avvalersi della struttura organizzativa di una casa di cura da lui scelta, mentre, normalmente, la casa di cura si determina a concludere il contratto di ricovero per assistenza terapeutica soltanto se l'intervento viene eseguito nella propria struttura da un professionista gradito. Il rapporto avente ad oggetto il ricovero in funzione di assistenza sanitaria può quindi configurarsi come obbligazione unitaria a carico di una pluralità di parti (il medico e la casa di cura) che, nella esecuzione della prestazione, si articola in una serie di attività distinte (che non si identificano pertanto in altrettanti rapporti obbligatori) che si caratterizzano per il fatto della "indivisibilità temporale", non potendo essere attuata la prestazione se non congiuntamente, mediante il simultaneo svolgimento di tali attività, ed il coordinamento delle quali costituisce l'indispensabile momento organizzativo della esecuzione della prestazione dovuta in favore del paziente-creditore. Né è ostativa a tale schema la riferibilità delle singole attività a ciascuno dei soggetti della parte complessa (il medico esegue materialmente l'intervento, la Casa di cura predispone e somministra i servizi), in quanto la contitolarità di una unica obbligazione non esclude che l'esecuzione di essa renda necessarie attività materiali 6

7 diverse, eseguite da soggetti diversi. Se dunque l'obbligazione della casa di cura e quella del medico costituiscono una unica obbligazione soggettivamente complessa, ad attuazione congiunta, la responsabilità per inadempimento deve essere ricavata in via analogica, secondo l'opinione di autorevolissima dottrina qui condivisa, da quella dettata in materia di obbligazioni gravanti sui partecipanti alla comunione (in quanto fenomeno assimilabile alla contitolarità dei diritti/debiti) che prevede la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte a favore della comunione (art c.c.). Il medico e la casa di cura risponderanno dunque in solido in caso di insuccesso dell'intervento, rimanendo indifferente per il paziente titolare della posizione creditoria, in caso di inadempimento della obbligazione soggettivamente complessa, su quale dei soggetti debba gravare, nei rapporti interni, il peso economico del risarcimento del danno. Il secondo motivo per il quale la casa di cura privata convenuta è tenuta a rispondere dell'eventuale colpa del personale medico, ancorché non dipendente, è che la Corte di cassazione, la quale sinora non risulta mai essere stata investita della questione relativa alla configurabilità di una obbligazione ad attuazione congiunta della casa di cura privata e del medico che non sia dipendente di quest'ultima, è comunque pervenuta a conclusioni analoghe, ritenendo sussistere un "collegamento negoziale" tra la prestazione del medico e quella della clinica privata. Da ciò, il giudice di legittimità ha tratto la conclusione che la responsabilità della casa di cura può conseguire, ai sensi dell'art c.c., sia all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, sia, ex art c.c. all'inadempimento della prestazione svolta direttamente dal sanitario quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, né rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (esattamente in questo senso Cass. 7

8 n. 6945, inedita; Cass n. 1698, inedita; Cass. civ., sez. III, , n , inedita) (in questi esatti termini dr Marco Rossetti ESE Roma - dispense della Giornata di Studio responsabilità del medico e della struttura sanitaria 10 gennaio 2008 in proposito si veda anche Tribunale Roma sez. XII 25 gennaio 2004). Oggettivazione della responsabilità delle case di cura Secondo quanto si è sopra osservato si deduce che le strutture sanitarie private, quando perviene una richiesta di risarcimento danni per responsabilità medica, sono costrette a rispondere anche di un danno non direttamente commesso dalla struttura stessa. Invero nell intento di tutelare il diritto alla salute sancito dalla Costituzione, dottrina e giurisprudenza hanno stabilito l obbligo delle case di cura di pagare le colpe commesse nella struttura indipendentemente dal fatto che siano state commesse dai sanitari che hanno avuto in cura il paziente o da carenze della struttura stessa. In questa maniera, è stata svincolata la responsabilità della struttura sanitaria dall'esistenza di una condotta colposa del personale medico sul presupposto di una responsabilità dell'ente in quanto tale. La responsabilità della casa di cura invero viene presunta. E evidente la facilitazione che l ordinamento intende concedere alla vittima attraverso le presunzione di responsabilità: infatti, in certe fattispecie di danni ricorrenti, l ordinamento imputa il danno ad un soggetto predeterminato, ritenuto, in base ai dati di comune esperienza, di norma responsabile del fatto dannoso. In linea generale, peraltro, l ordinamento ritiene giusto concedere al presunto responsabile la possibilità di dimostrare la propria innocenza, ora con la prova di assenza di colpa, ossia della regolarità della propria condotta, ora con la prova molto più difficile e rara del caso fortuito e della forza maggiore quale esclusiva causa di danno. (in questo senso si veda Marco Comporti Fatti illeciti: le responsabilità presunte Codice Civile Commentario Giuffrè ed. pag. 101). Tuttavia nel caso di responsabilità delle strutture ospedaliere la prova liberatoria avrà 8

9 effetto solo nei rapporti interni tra coobbligati solidali. Invero la casa di cura se dimostra di non avere alcuna responsabilità diretta nella causazione del danno sarà comunque tenuta al risarcimento nei confronti del danneggiato in solido con il medico, ma potrà chiedere a sua volta al medico di rifondere alla struttura quanto questa ha dovuto pagare al paziente per il danno arrecato dal medico stesso. È stato constatato da autorevole dottrina che "La struttura ospedaliera, pubblica o privata, è ormai considerata alla stregua di una vera e propria impresa, e non importa se profit o non profit, governata dalle regole della economicità e della imprenditorialità, che opera sul mercato dal lato della offerta di servizi (di natura medico sanitaria) per venire incontro alla domanda degli utenti che di essi hanno bisogno. È naturale, perciò, in questa prospettiva, che il rischio di impresa debba essere sopportato, nella sua interezza, da chi la esercita, cioè dall'imprenditore, ancorché si tratti di impresa sanitaria, e che dunque non venga addossato, senza ragioni formali, a terzi e tanto meno riversato sulle spalle dei consumatori (utenti)" (Iudica, Danno alla persona per inefficienza della struttura sanitaria, in questa Rivista, 2001, 3 ss., 11). Sembrano, dunque, aprirsi nuovi orizzonti, nei quali si privilegia una lettura dell'istituto della responsabilità civile dell'ente ospedaliero (pubblico o privato) per i danni arrecati ai pazienti il più possibile incline ad assicurare una loro effettiva tutela. (in questi termini si veda Ezio Guerinoni soggetti e responsabilità nell'esercizio privato di attività sanitarie Resp. civ. e prev. 2003,03,921). L azione di regresso nei confronti del soggetto responsabile. La natura e le finalità dell'obbligazione solidale passiva tendono a rafforzare il vincolo obbligatorio ed a garantire in maniera più efficace le ragioni del creditore, nel nostro caso il paziente danneggiato, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre la solidarietà passiva non ha alcuna 9

10 influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali (Cass n. 5802). Pertanto, come si è detto, se da un lato il creditore può agire a sua discrezione nei confronti dell'uno piuttosto che dell'altro dei condebitori per ottenere l'intero soddisfacimento del suo credito, dall'altro lato, ciascuno dei debitori solidali può attivarsi per l'adempimento dell'intera obbligazione esercitando poi il diritto di regresso ai sensi dell'art c.c., comma 1, che, in tema di regresso tra condebitori, recita: Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. Il codice civile, inoltre, chiarisce anche la nozione della responsabilità solidale e con l art recita: Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido [1292] al risarcimento del danno [1872 c.p.]. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate [1299]. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. Perciò, in base al disposto dell'art c.c., essendo il fatto dannoso imputabile a più persone (cioè Casa di Cura e medico), ciascuna di esse è responsabile solidalmente del danno cagionato nei rapporti esterni, fatta salva la possibilità di regresso da parte di chi ha pagato e tenuto conto che nei rapporti interni le singole colpe si presumono uguali. Nelle obbligazioni da fatto illecito, fermo restando il vincolo della solidarietà per tutti coloro che abbiano concorso a cagionare il danno, la diversità del grado di responsabilità di ciascuno rileva esclusivamente ai fini della ripartizione del debito; il giudice sarà tenuto a disporre tale ripartizione solo se uno dei condebitori abbia esercitato azione di regresso o se il danneggiato abbia rinunziato alla solidarietà in favore di un coautore dell'illecito. Una recente sentenza di legittimità ha affermato che: In tema di solidarietà passiva 10

11 nelle obbligazioni, ai sensi dell'art c.c., la questione relativa alla quota di obbligazione gravante a carico del condebitore nei rapporti interni si pone soltanto qualora, abbia pagato l'intero debito giacché, solo in tale ipotesi, quest'ultimo potrà agire in via di regresso verso gli altri debitori solidali per ottenere le parti dell'intero debito di loro rispettiva spettanza, le quali, se non risulta diversamente, si presumono uguali (Cassazione civile sez. II, 12 ottobre 2007, n , Nencini C. Nencini, Giust. civ. Mass. 2007, 10). Nel caso di colpa medica quindi ai sensi dell'art. 2055, comma 2, c.c., il coobbligato solidale che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, "nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate". Alla luce di tale criterio, spesso e volentieri per ciò che concerne la responsabilità diretta della struttura sanitaria deve escludersi un qualsivoglia grado di colpa concorrente a carico della Casa di Cura stessa. Quest'ultima infatti, che nei confronti del terzo danneggiato risponde ex artt e 2055, comma 1, c.c., nel profilo interno dell'obbligazione risarcitoria non può ritenersi avere arrecato alcuna cooperazione colposa alla produzione dell'evento, perché dall'istruzione compiuta non è emerso alcun elemento in grado di dimostrare che il danno patito dall'attore sia ascrivibile (anche) a carenze organizzative o strutturali della clinica. Ricorre dunque una ipotesi di solidarietà imperfetta o "ad interesse unisoggettivo", per effetto della quale sotto il profilo interno l'obbligazione solidale grava su uno soltanto dei coobbligati (Trib. Roma , C. c. F., inedita; Trib. Roma , M. c. C., inedita) (in questi termini Tribunale di Roma in ). Esame di un caso concreto Nella pratica giudiziaria si presenta il problema di difendere le case di cura di proprietà degli enti ecclesiastici dalle richieste di risarcimento avanzate dai pazienti che lamentano di aver subito un danno per presunto errore medico-sanitario. Spesso tale danno 11

12 tuttavia non è stato causato da carenze organizzative della struttura, o commesso da personale dipendente della casa di cura, o dovuto a cattivo funzionamento delle attrezzature messe a disposizione per l esercizio dell attività sanitaria. Accade invero di sovente che, per le difficoltà intrinseche che si presentano nell esercizio della professione medica, il danno venga commesso da errore professionale dell operatore sanitario. A questo punto oltre alla difesa dell operato del sanitario stesso, affinché vengano giustamente ripartite le rispettive responsabilità, non resta, al patrocinatore, il quale deve comunque badare alla miglior difesa della struttura sanitaria, che chiedere l accertamento della responsabilità del medico stesso e la conseguente sua condanna a rifondere alla casa di cura, in via di regresso, quanto questa struttura dovesse pagare al danneggiato nel caso che questi chieda l adempimento dell intera obbligazione solidale nei confronti della sola struttura. Alleghiamo pertanto una recente pronuncia di merito ottenuta presso il Tribunale di Roma che ha accolto la difesa da noi espletata a favore di una casa di cura di proprietà di un ente ecclesiastico la quale rispecchia quindi quanto sopra esposto. Di seguito si riporta in copia la sentenza per esteso in copia conforme all originale al quale sono stati omessi, per ovvi motivi di privacy, i nomi delle parti sostituiti per maggiore comprensione del testo da nomi comuni di persona come casa di cura, paziente, 1 medico, aiuto ed assistente. 12

13 Sentenza n 12129/2007 depositata il 12 giugno 2007 dal Tribunale di Roma Tredicesima sezione Civile nella composizione monoscratica del dott. Filippo Paone 13

14 I.fu,*"r(?'l ul,t Úvu,^) kslalst f ruo- %qo(ou 4es i,' 1-..K5, iul'rio\ EPIGRAFE RepriuUlica ltaliana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ' Tredicesima Sezione Civile nella composizione monocratica del doft. Filippo Paone ''','l ì-,... '' Lr.Qiìn...t.rl7e '.;'"'* -'-',. aisensi degli articoli 2El quater,2sl quinqaies primo comma del codice di procedura +41Ì10{${?Éff{ civile vigente ha pronunciato la seguente."7 I.lì1 SEFITENZA (a seguito di trattazione scritta) "" "".;'i T; - ^,^.. trp..[a causa civile di primo grado iscritta al numero del R.G.A.C.C., posta in....t*{ B del 14 matzo f.{.b.jtr}:fir:il,l ;;Htra 2a07, pubblicata come da certificazione in calce.'1-ll.t r.t*..."-.-...son generalità, i,0,, -u,'.l.w.iaal I Parti P*?*t:,,.'l;; - - (attore) residenza, codici fiscali come da allegata certificazione di cancelleria e in Roma presso avv. Filippo Andreoli che rappresenta e difende ;,o;.,do";;i:iltl;. i I " f"t Dtc o (convenuto) con goneralità, residenza, codici fiscali come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in Roma presso avv. Raffaele Bonfiglio che rappresenta e difende giusta delega in atti 4 ruîò----.-^ (convenuto) con generalità, residenza, codici fiscali come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in Roma presso avv. Raffiaele Bonfiglioche rappresenta e difende giusta delega in atti.4.í,,.\.-r r., -., (convenuto) con generalità, residenza, codici fiscali come da allegata certificazione di canc lleria e con domicilio eletto in Roma presso avv. Gerardo Vesci e avy. Andrea Marziale rappresentano e difendno giusta delega in atti DN r--l \ 'declsione e motivazione: Filippo Paone. Pag. l 114 \\'t

15 04ó9880 I i).doc "Casa di Cura (convenuto) con generalità, residenza, codici fiscali come da allegata certíficazione di cancelleria e con domicilio eletto in Roma presso avv. Massimo Merlini e ayv. Alessandra Boecklin che rappresenta e difende giusta delega in atti ASSITALIA Le Assicurazioni d'itatia SpA (chiamato da r f o,n! n-t;,') con generalità, residenza, codici fiscali corne da aliegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in Roma presso avy. Lavinia Ferdinandi che rappresenta e difende giusta delega in atti ASSITALTA Le Assicurazioni d'italia SpA (chiamato da "Casa di Cura con generalità, residenza, codici fiscali come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in Roma presso avv. Matteo Mungari che rappresenta e difende _ giusta delega in atti \" BERNESE ASSICURAZIOM SPA (chiamato da Le domande introduttive Con citazione del settembre 2004 È4ar,:1r1r: conveniva in giudizio la CASA Di CIJ.F.A composta da ' ;,, l'equipe medica r chiedendone la condanna al pagamento di uro , con spese, quale risarcimento del danno a lei procurato con due interventi chirurgici per conezione di alluce valgo effettuati il da Villani, Persiani e Chiozzi e il da Villani e Persiani nella predetta clinica; gli interventi non erano riusciti e ne erano derivate conseguenze pemanenti, con necessità di altre cure e spese mediche, Si costituiva 4e l-t:,'.l;::.-* chiedendo il rigetto della domanda, con spese, assumendo la correttezza e il buon esito dell'intervento; chiamava in causa il suo assicuratore ASSITALIA. Si costituiva) /+ t. ), con il medesimo difensore di ", e contestandq la domanda,, di chiedeva il rigetto cn spese, con gli stessi argomenti di' ; cnlamavl in causa il suo assicuratore BERNESE ASSICURAZIONI. t : Si costituivr.rs:.i \-r_,':-. r, chiedendo il rigetto della domanda, con spesl assumendo di non aver partecipato all'operazione essendosilimitata a reggere divaricatori,,/ I ( { Ir pr.l f.i a sl.il.li.i; asl ric.as ecc con r A.ss desr decisione e motivazione: Fílîppo Paone. / nls zr\

16 t.doc Si costituiva la CASA DI CURA, come in epigrafe, chiedendo il rigetto della domanda con spese; assurneva di esser estraneal rappofto tra i rnedici e Ia paziente, di non aver partecipato all'intervenlo essendosi essa limitata a fornire servizi; in caso di sua responsabilità, chiedeva che fosse determinata misura non superiore al2o%; chiedeva - comunque che t lvir.. t\ t;, I fossero tenuti a rimborsare quanto essa avesse dovuto pagare per intero; chiamava in causa il suo assicuratore ASSITALIA. lo izio la nedica ndone ro alei.23-6' predetta nanentr' surnendo, ;icuratore rntestandc' ; chia$av'1 Si costituiva ASSITALIA, quale assicuratore della CASA DI CURA, chiedendo il rigetto della domanda con spese; eccepiva prescrizione del diritto del suo assicurato; chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice perché infondata avendo i medici agito correttamsnte; di limitare Ia condanna della Casa di Cura in proporzione al grado di responsabilità; dichiarare la sua surrogazione nei diritti di regresso della Casa di Cura verso t l/t{ù,r ' r..,íi'';:=; Si costituiva'assitrlia, con diverso difensore, quale assicuratore di VILLANI; chiedeva il rigetto della domanda con spese; eccepiva prescrizione del diritto di eccepiva I'infondatezza della domanda svolta da parte attrice per avere i medici agito correttamente; eccepiva che sul medesimo rischio esisteva anche Ia garanzia di BERNESE ASSICURAZIONI, che chiamava in causa, in quanto essa garantiva Pgrsiani e che quindi il rischio andava suddiviso tra i due assicuratori; Si costituiva infine BERNESE, assicuratore di lt t v:-il- [, contestando tutte le domande svolte nei suoi confronti di cui chiedeva il rigetto con spese; chiedeva il rigetto della domanda attrice perché infondata avendo i medici operato correttamente; chiedeva che la Casa'di Cura fosse tenuta a garantire.',t'i-t,. e tenerlo indenne; chiedeva di graduare le responsabilità, in proporzione del contributo di Persiani come semplice aiuto; assumeva che [a polizzaassitalia della Casa di Cura copriva anche i danni cagionati da,t:.:?: i; chiedeva infine il regresso nei confronti di ASSITALIA, degli altri assicuratori. Precisazione delle domande In sede di precisazione delle domande ai sensi dell'allora vigente disciplina le parti così precisavano le loro domande.. L'attrice r insistendo nelle sue richieste e ritenendo in conferenti Ie eccezioni svolte tra gli assicuratori,. I convenuto i Lt, t,,,: 'replicava all'eccezione di prescrizione di ASSITALIA assumendo di aver avuto notizia del sinistro solo con lettera det e di aver subito informato il suo assicuratore.. Il convenuto nulla replicava con memoria;. l-a convenuta si riportava, argomentando, alle conclusioni già svolte;. [.a convenuta Casa di Cura replicava alla eccezione di prescrizione di ASSITALIA, assumendo che solo con lettera del 9/10/2002 gli interessati erano stati informati delle richieste di risarcimento di cui avevano subito dato notizia agli assicuratori;. Assitalia, quale assicuratore della Casa di Cura, replicava alle richieste di Bernese eccependo che la sua polizza non copriva la responsabilità civile di lr t,.,' r ' considerando che costui non agíva nello svolgimento di mansioni per la casa di cura;.a.ssitalia, quale assicuratore di i'l'-,,-,.,,, insisteva nell'eccezione di prescrizione, desumibile dal riferimento ad una lettera del L2-4-2O01. contenuta nella richiesta di decisione e motivazione: Fílippo Paone. Pa I \ \

17 i 04-ó9880 / doc risarcimento del 9l\Ol?:ffiZ; ihsisteva nla eccezione di comunanza di rischio con Bernese; i. Bernese nulla replicava in quelfa sede; i tr,"uttoria i ta data indicata in citazione deltl4l12l2004 veniva più volte differita per consentire le varie chiamate di causa e la prima udienza si teneva quindi il l7l5l2005; I'istruttoria iniziava 1117ll/2006 con la nomina del consulente, unica attività istruttoria espletata oltre alla produzione documentale. Conclusioni delle parti Nell'udienza del 14 mano 20fJ7 le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi. Il giudice tratteneva la causa in decisione e assegnavalle parti termini per memoric c repliche come da verbale. MOTIVI DELL,A. DECISIONE Valutazione della responsabilità Il fatto dannoso Dalla lettura dei documenti e dei certificati medici effettuata con l'ausilio del consulente tecnico di ufficio MARIO Dt MARTINO e del suo collaboratore autorizzato SANDRO,., LUZIATELLI, emerge quanto segue.,4 i! F^'.'i-.r" t,all'epocadi62anni,eraaffettadaallucedestrovalgo e2" dito1fu*v''h\ {ù piede a martello; per coreggere questa affezione, il 23/ fu sottoposté'fa'd,f.,intervento chirurgico dal dott. ri, coadiuvato dall'aiuto ' ',r,1 e da,sug]f 'Casa di Cura r; fu utilizzata la tecnica di Chevronfdff ;,í'i I /.1, 'osteotomia a cuneo e sintesi con vrte. Da controllo radiogafico del settembre 2mgl emerse un frammento osseo diastasato e, considerando anche la permanenza dei sintomf dolorosi, in data fu effettuato dal dott.' i, coadiuvato dal dott. l,.ir,'', -i, e sempre nella predetta casa di cura, un secondo intervento con il quale veniva rimossa Ia vite, si cfefttuarono regolazioni e fu applicato un filo al 2" dito per mantenere la correzione. Ebbene, nel caso, il primo intervento si è rilevato non congruo perché I'osteoporosi non garantiva la presa della vite, cosa che infatti accadde, provocando diastasi dei segmenti ossei, necrosi della testa della articolazione metatarso-falangea. Di conseguenza la paziente, invece di ottenere un vantaggio, ha subito un aggravamento delle sue condizioni, con un danno permanente. Questo danno, considerando che la perdita completa dell'alluce, secondo noti barem. (ad esempio Guida orient;ativa per la valutazione del danno biologico, Bargagna e alffi edizione 2W1)., è valutata 'al 67o può essere determinata nel 37a, aderendo alli considerazioni e argomentazioni espresse in proposito dal CTU. : Si aggiungano 20 giorni di invalidità assoluta e altri 20 giorni di invalidità parziali cagionate dalla necessità di sottoporsi a ulteriori cure. j Principi sulla responsabilità del medico! Da tempo la giurisprudenza ha chiarito che Ia responsabilità del medico ha natuf contrattuale ed è regolata dagli articoli 1176e2236 del codice civile, A tal proposif una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 239L8 det 9 novembre 20( (estensore Segreto) ha espresso in maniera chiara e convincente le argomentazioni cf sorreggono tale orientamento (a cui questo tribunale aderisce con convinzione) a' decisione e motivazione: Filippo Paone.

18 ie ia rta ritti per sintornl 'ersiani,i rimossat enere la )rosi non! segmenti penza la' delle suc rt barem:, lna e altri iendo allt,tà Parzia} I I c ha natu{ al ProPosil cmbre 2ff :ntazioni cl inzione) ct riferimento alla natura del contratto, alla nozione di diligenza nell'adempimento, al riparto dell'onere della prova. In merito alla natura del contratto così si esprime la citata decisione: La rcsponsabilità sia del msdico che dell'ente ospedaliero per inesatto adcmpimento della prestazione ha, inlatti, natura contrattual ed è quella tipica del prol'essionista, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di qucsto tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova e i principi delle obbligazioni da contratto dbpera intellettuale prolbssionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa (Cass. 22 gennzio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11 maízl 2002, n.3492; 14luglio 2003, n ; 21 luglio 2003, n , in motiv.), Sulla diligenza del debitore si argomenta come segue: Trattandosi di obblígazioni inerenti all'esercizio di attività prof'essionali, la diligcnza nell'adempimento dcve valutarsi, a nonna dell'art c,c,., comma 2, con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Dispone poi I'art c.c. che se la prestazione implica la soluzione di problcmi di speciale difficoltà, il prestatore dbpera non risponde dei danni, se non in caso di dolo e colpa grave' Gli artt. "1.176 e 2236 c,c. esprimono dunque I'unitario concetto secondo cui il grado di diligenza dev'essere valutato con riguardo alla difficoltà dellaprestazione resa. La colpa è inosservanza della diligenza richiesta. Lbbbligazione assunta dal prof'essionista consiste in un'obbli gazione di mezzi, cioè in un'attività indirizzata ad un risultato. Il mancato raggiungimento del risultato non determina inadempimento (v. Cass. 26 liebbraio 2m3 n. 2836). L'inadempimento (o I'inssatto adempimento) consiste nell'aver tenuto un comportamento non contbrme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può costituire danno consequenziale alla non diligente prcstazione o alla colpevole omissione dell'attivita sanitaria. Circa I'onere della prova così prosegue: Quanto al riparto dellbnere della prova le Sezioni Unite ( ffi1, n ), nel risolvere un contrasto di giurisprudenzatra le sezioni semplici, hanno enunciato il principio - condiviso dal Collegio - secondo cui il creditore che agisce per Ia risoluzione contrattualc, per il risarcimento del danno, ovvero per I'adempimento deve dare la prova della tbnte negoziale o le.gale del suo diritto, limitandosi aìla mcra allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il dchitore convenuto è gravato dcll'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'alryenuto adempimento. Analogo principio è stato cnunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione delllnesattezza dcll'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazionc, ovvcro per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difîormita quantitative o qualitativc dei beni), gravando ancora una volta sul debitore lbnere di dimostrare I'avvenuto, esatto adcmpimento. Applicando questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilita prof'essionale del medico deve affermarsi che il paziente che agisce in giudizio deduccndo llncsatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e allegare I'inadempimento del sanitario restando a carico del debitore lbncrc di provare I'esatto adempimcnto. La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzionc di problcmi tecnici di particolare difficolta non rileva dunque più quale criterio di tlislribuzione dellbnere della prova, ma dowà essere appre2zata per la valutazione del grado di diligcnza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che Ia prestazione era di particolare dìllicoltà. Infine si richiama il noto principio della c.d. "vicinanza delln prova": decisione e motivazione: Filippo Paone. Pag.

19 04-ó9880 ( Porre a carico del sanitario o dell'entc ospedaliero la prova dell'esatto adempimento dclta prestazionc medica soddisla in pieno quella linea evolutiva della giurisprudcnza in tcma di onere della prova che va accentuando il principio della vicinanza dclla prova, inl.eso come apprczzamento dcil'effèttiva possibilìtà per I'una o per I'altra parle di offrirla. Intatti, nellbbbligazione di mezzi ii mancato o inesatto risultato della prestazione non consiste nell'inadempimento, ma cosl.ituisce il danno consequenziale alla non diligente csecuzionc dclla prestazionc, In queste obbligazioni in cui I'oggetto è I'attività, l'inadcmpimento coincide con il dil'erto di diligenza nell'esecuzione dclla prcstazionc, cosicché non vi è dubbio che la prova sia "vicina" a chi ha eseguito la prcstazione; lanlo più chc tratlandosi di obbligazione professionale il difetto di diligenza consiste ncll'inosservanza delle regole tecniche che governano il tipo di attività al quale il debitore è tcnuto. Principi sulla responsabilità delb equipe Nel caso di equipes chirurgiche, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e di prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osserv,ge ' gli obblighi ad ognuno derivanti dalla conveîgeîza di tutte le attività verso il fine comune. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare 1 \ I'attività precedente contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra/,,.,1 disciplina, e dal controllarne la correttezza, ponendo rirnedio o facendo in modo che sin.;.1 ponga \,f opportunamente rimedio a errori altrui, purché siano evidenti (e non settoriali), ei quindi rilevabili ed emendabili con I'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche'ffi r' prof'essi onista medio (Cass OU n.40 13). Questo orientamento è una applicazione della c.d. teoria dell'affidameuto secondo cui ciascun membro dell'equipe può fare affidamento sul fatto che ognuno degli altri; cseguirà in modo córretto i propri compiti, sicché di, consegusnza, ognuno risponderà,f di norma, del proprio operato ma non di quello degli altri. Peraltro l'affidamento di cui si è detto incontra dei limiti. Il primo limite si incontra quando l'apporto del singolo è proprio quello di controllare I'operato degli altri apparlenenti alla struttura, il che va esaminato caso per caso, secottdo la struttura,l'organizzazione della struttura, gli scopi e gli obiettivi della attività di gruppo. Ovviamente, all'interno dell'equipe riveste un ruolo di primaria importanza il capo dell'equipe operatoria, titolare di un'ampia posizione di garanzia nel confronti del paziente che si estende fino alla fase dell'assistenza postoperatoria, che il chirurgo ha il dovere di conttollare e seguire direttamente, anche attraverso interposti persona Ulteriore timite si incontra quando si verifichino circostanze che rendano manifesta lr possibilità di un adempimento non corretto da parte di un membro della equipe, comi nel caso di lo sttao fisco non ottimale di un membro, una scarsa adanabilità di uf componente alla attività fluente e di rapida sinergia tra gli operatori, crisi di panicf errori evidenti. Nel caso di mancata rimozione dalle sedi dell'operazione chirurgica di pinze, garze, la giurisprudenza, facendo riferimento a linee guida e prassi consolidate, ulteriormente specificato che il controllo della rimozione spetta all'intera operatoria, cioè ai medici, che hanno la responsabilità del buon esito della ope anche con riferimento a tutti gli adempimenti connessi, e non può essere delegata al personale paramedico, avendo gli infermieri funzione di assistenza, ma non di veri (Cass rn4 n ). decisione e motivazíone: Filippo Paone.

20 r rinze, fe olidate, Íera equi. r opefazto egata al sj rn di ventt Principi sulla responsabilità della casa di cura ln merito alla natura del rapporto tra casa di Cura Privata, medico e paziente valgono certamente le pregnanti argomentazioni sviluppate dalla giurisprudenza e che questo tribunale condivide così come da ultimo lucidamente esposte da Cass. 1698/2006 secondo cui "... il complesso ed atipico rapporto che si instaura tra la casa di cura e il paziente... anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo scelga al di fuori della struttura sanitaria il medico curante, non si esaurisce nella mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera (somrninistrazione di vitto e alloggio), ma consiste nella messa a disposizione del personale medico ausiliario e di quello paramedico, nonché nell'apprestamento dei medicinali e di tutte le atúezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze (Cass. sez. un. 1 luglio 2AO2 n.9556). * Nc consegue che "... il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dellbbbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale pararnedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. " Pertanto, prosegue la sentenza "... la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dellhrt c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. L228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto 'i di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da \.,costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al iiguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso :,,fiaziente, o comunque dal medesimo scelto (Cass. 14 luglio 2004 n ; già in senso Cass. 8 gennaio L999 n. 103)"..;'analogo Responsabilità dei medici I principi sopra indicati rendono agevole concludere nel senso che unico responsabile tra i componenti della equipe che effettuò I'intervento è da considerare i' t,,7.,' - ;4 ampiamente provato, infatti, che l'inadempimento derivante dall'obbligazione di cura avvenne non nella fase di esecuzione, ma nella fase di scelta del trattamento; l'inadempienza, infatti, consistette nell'aver scelto di utilizzare una vite di sintesi che le indagini radiografiche invece sconsigliavano; se ne desume che r ii quale intervenne come aiuto solo durante I'operazione, e "-' ' che intervenne solo per reggeîe i divaricatori, non parteciparono alla fase di scelta del trattamento, né avevano la possibiliè durante I'intervento di correggere un errore che non era evidente perché essi non avevano a disposizione in quella fase gli strumenti diagnostici per indicare al chirurgo un diverso trattamento. A tal proposito si può replicare alle argomentazioni del consulente di parte che, anche ammettendo che gli inconvenienti riscontrati rientrassero nel rischio consueto di tale tipo di operazione (il che non è essendo praticabili trattamenti alternativi) di questo rischio la paziente non fu informata; il documento da lei sottoscritto è un generico e burocratico modulo dove appena si fa oenno alla deformita e ala sua correzione ma non vi è menzione alcuna sul rischio di fratture delle parti interessate o di insuccesso, né, tantomeno, delle varie tecniche praticabili. E si può facilments prosumere che la paziente, se adeguatamente informata dei rischi a cui andava incontro, luale addftittura ---""':'-'----- /'L - -;;;;','* / i^1,',,,)t,*';t,;;;;;;;. ;"{;i;;\' (.-. \

Simposio ASMOOI: La responsabilità medica del lavoro in equipe LA RESPONSABILITA CIVILE PER IL LAVORO SVOLTO DALL EQUIPE.

Simposio ASMOOI: La responsabilità medica del lavoro in equipe LA RESPONSABILITA CIVILE PER IL LAVORO SVOLTO DALL EQUIPE. 11 Congresso Internazionale SOI Milano maggio 2013 Simposio ASMOOI: La responsabilità medica del lavoro in equipe LA RESPONSABILITA CIVILE PER IL LAVORO SVOLTO DALL EQUIPE. Lavoro in equipe Il buon andamento

Dettagli

LE ALTRE CATEGORIE DEL DANNO INGIUSTO Consuela Cigalotti DANNO INGIUSTO Secondo la definizione del codice civile è da considerarsi danno ingiusto,, il danno prodotto non iure,, ( comportamento non giustificato

Dettagli

Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 www.studiolaplacagriva.it. www.studiolaplacagriva.it

Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 www.studiolaplacagriva.it. www.studiolaplacagriva.it Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 AMBITO ASSICURARSI COME. CIRCA IL PROBLEMA DELLA COLPA GRAVE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO: PROBLEMI DI COPERTURA ASSICURATIVA. Responsabilità del

Dettagli

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.)

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.) Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale

Dettagli

La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa

La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa La Responsabilità Civile, Penale e Amministrativa a cura dell Avv. Elio Garibaldi 1 RECENTI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E GIURISPRUDENZIALI IN ARGOMENTO DI RESPONSABILITA SANITARIA Responsabilità contrattuale

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Medico e struttura: un rapporto di virtuosa integrazione AVV. LAVINIA VERCESI

Medico e struttura: un rapporto di virtuosa integrazione AVV. LAVINIA VERCESI Medico e struttura: un rapporto di virtuosa integrazione Il principio di autonomia, simbolo di una moderna responsabilizzazione dei soggetti nei riguardi della propria salute e di una partecipazione consapevole

Dettagli

INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA E PRIVATA

INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA E PRIVATA INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA E PRIVATA Avv.to Corrado Camilletti Alla memoria dell Avv.to Vincenzo Speciale Per struttura sanitaria si intende una organizzazione

Dettagli

Rapporti giuridici possibili. RAPPORTO PAZIENTE-MEDICO. RAPPORTO PAZIENTE-STRUTTURA SANITARIA (pubblica o privata) RAPPORTO MEDICO-STRUTTURA

Rapporti giuridici possibili. RAPPORTO PAZIENTE-MEDICO. RAPPORTO PAZIENTE-STRUTTURA SANITARIA (pubblica o privata) RAPPORTO MEDICO-STRUTTURA Rapporti giuridici possibili. RAPPORTO PAZIENTE-MEDICO RAPPORTO PAZIENTE-STRUTTURA SANITARIA (pubblica o privata) RAPPORTO MEDICO-STRUTTURA È un rapporto di natura contrattuale la cui fonte è il contatto

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

LA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL MEDICO OPINIONI A CONFRONTO

LA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL MEDICO OPINIONI A CONFRONTO PISA, 13.04.2013 LA RESPONSABILITA PROFESSIONALE DEL MEDICO OPINIONI A CONFRONTO IL PUNTO DI VISTA DEL BROKER ASSICURATIVO 1 Il contratto individuato dalla Corte di Cassazione quale fondamento della struttura

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 129/E

RISOLUZIONE N. 129/E RISOLUZIONE N. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 maggio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rimborsi IVA a soggetti non residenti Articolo

Dettagli

ROMA Auditorium Ministero della Salute 22 maggio 2014 LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI A VV. ITALO P ARTENZA

ROMA Auditorium Ministero della Salute 22 maggio 2014 LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI A VV. ITALO P ARTENZA ROMA Auditorium Ministero della Salute 22 maggio 2014 LE RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI A VV. ITALO P ARTENZA IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO Il Decreto Balduzzi - L. 8 novembre 2012 n.189 Art. 3 1 L'esercente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I Tribunale di Verona Sentenza 25.9.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione I Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura

Dettagli

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini

Inquadramento giuridico della figura del consulente finanziario indipendente. Scritto da Ugo Bonomini "Il mandato di consulenza è un incarico che il cliente conferisce al consulente attraverso la stipulazione e la sottoscrizione di un contratto a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, per lo svolgimento

Dettagli

DALL AUTONOMIA PROFESSIONALE ALLA RESPONSABILITA DEL TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO

DALL AUTONOMIA PROFESSIONALE ALLA RESPONSABILITA DEL TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO DALL AUTONOMIA PROFESSIONALE ALLA RESPONSABILITA DEL TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO STUDIO LEGALE NODARO avv. Francesco Del Rio 25 Via Crescenzio 00193 Roma Tel. 06/68809743 r.a. Fax 06/68211161 e-mail:

Dettagli

La responsabilità da illeciti tributari

La responsabilità da illeciti tributari La responsabilità da illeciti tributari La disciplina della responsabilità amministrativa nei casi di violazioni che abbiano inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è differente a seconda

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

CIVILE AVVOCATO E PROCURATORE. Corte di Cassazione Sez. I civ. 4 Marzo 2013, n 5297 (Pres. C.

CIVILE AVVOCATO E PROCURATORE. Corte di Cassazione Sez. I civ. 4 Marzo 2013, n 5297 (Pres. C. CIVILE AVVOCATO E PROCURATORE Corte di Cassazione Sez. I civ. 4 Marzo 2013, n 5297 (Pres. C. Carnevale; Rel. M.R. Cultrera) Avvocato e procuratore Avvocato Liquidazione dell onorario Cumulo di domanda

Dettagli

Roma, 09 settembre 2003

Roma, 09 settembre 2003 RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei

Dettagli

DECRETO BALDUZZI E RESPONSABILITÀ

DECRETO BALDUZZI E RESPONSABILITÀ DECRETO BALDUZZI E RESPONSABILITÀ Assemblea TSRM Ferrara 28 maggio 2013 Avv. Roberta Li Calzi CONCETTO DI RESPONSABILITÀ Obbligo di rispondere di un'azione antigiuridica (contraria alle norme) cioè di

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

Codice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

Codice Deontologico. Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori Codice Deontologico Approvato dall Assemblea Ordinaria dei Consorziati con Delibera del 28/09/2011 INDICE 1. Premessa 2. Destinatari 3. Scopo 4. Principii, doveri, responsabilità e modelli di comportamento

Dettagli

Anaao-Cref Servizio Tutela Lavoro

Anaao-Cref Servizio Tutela Lavoro 1 QUESITO Si chiede se un dirigente medico con incarico libero professionale sia pienamente autonomo nello svolgimento delle proprie mansioni nell ambito dell unità operativa di afferenza. Si chiede, inoltre,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale Il lavoro autonomo coordinato Lavoro autonomo / Lavoro subordinato Lavoro autonomo (art. 2222 cod. civ.) Quando una persona si obbliga a compiere

Dettagli

L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL

L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL L ASSISTENZA LEGALE AL LAVORATORE E IL RUOLO DELL ANMIL QUALI SONO I DIRITTI DEL LAVORATORE VITTIMA DI INFORTUNIO? La prima missione di ANMIL è informare i lavoratori circa i loro diritti. La particolarità

Dettagli

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. SISTEMA DISCIPLINARE Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. Versione: 3.0 Approvato con determinazione dell Amministratore Unico il 7 novembre 2014 MO231 - pag. 1 di 5 SISTEMA DISCIPLINARE 1. PREMESSA

Dettagli

LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA. Responsabilità civile: cenni generali. - L art 2043 del codice civile dispone che

LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA. Responsabilità civile: cenni generali. - L art 2043 del codice civile dispone che LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA Responsabilità civile: cenni generali. - L art 2043 del codice civile dispone che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui

Dettagli

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.). Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

STUDIO LEGALE BOGLIONE IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012

STUDIO LEGALE BOGLIONE IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012 A VV. I TALO PARTENZA IPOTESI DI RIFORMA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SCENARI ASSICURATIVI BOLOGNA 9 NOVEMBRE 2012 Il lontano passato: responsabilità extracontrattuale Il paziente che si riteneva danneggiato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 225/E

RISOLUZIONE N. 225/E RISOLUZIONE N. 225/E Roma, 5 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 cessione di quote sociali - art. 11 Tariffa

Dettagli

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

Caratteristiche della prestazione intellettuale:

Caratteristiche della prestazione intellettuale: LEGALITA E PROFESSIONE VETERINARIA 1 PROFESSIONE A CARATTERE INTELLETTUALE Caratteristiche della prestazione intellettuale: 1. Prevalenza del dato intellettuale sull attività materiale o manuale. 2. Autonomia

Dettagli

RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa

RISOLUZIONE N. 87/E. Roma, 20 agosto 2010. Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 87/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 agosto 2010 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Fatturazione delle prestazioni sanitarie effettuate nell ambito di strutture

Dettagli

02/03/2009. Premessa. Copyright: Evoluzione Ambiente C&F srl 2009

02/03/2009. Premessa. Copyright: Evoluzione Ambiente C&F srl 2009 I CONTRATTI DI TRASPORTO RIFIUTI CONSIDERAZIONI SUL TEMA Premessa Nell ambito della gestione rifiuti l attività di trasporto costituisce attività preminente dato che è connessa ad ogni singolo conferimento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF...

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO... 3 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO... 5 3. OBBLIGHI DEL BROKER... 5 4. OBBLIGHI DI ANSF... AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE CAPITOLATO SPECIALE Procedura aperta per l affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell Agenzia Nazionale per la Sicurezza

Dettagli

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari

Dettagli

RISOLUZIONE N. 52 /E

RISOLUZIONE N. 52 /E RISOLUZIONE N. 52 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 maggio 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica Disciplina IVA delle prestazioni, rese alle imprese assicuratrici, di gestione degli attivi a copertura

Dettagli

RISOLUZIONE N. 160/E

RISOLUZIONE N. 160/E RISOLUZIONE N. 160/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 Oggetto: Interpello Art.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del

L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio

Dettagli

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012 RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio

Dettagli

RISOLUZIONE N.128/E QUESITO

RISOLUZIONE N.128/E QUESITO RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 dicembre 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - Applicabilità dell esenzione Iva alle prestazioni sanitarie rese dalle farmacie Art. 10, n. 18),

Dettagli

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente

TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA. nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo, e vertente Tribunale di Napoli - Sez. Fallimentare 7 agosto 2009 (data decisione), ord. TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE FALLIMENTARE ORDINANZA nel procedimento n. 17597/2009 RG, avente ad oggetto: accertamento tecnico

Dettagli

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate

OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Informativa per la clientela di studio N. 83 del 13.07.2011 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Movimentazioni bancarie non giustificate Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo

Dettagli

Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi

Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi La sicurezza sui luoghi di lavoro Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Ing. Luca Magnelli Firenze 19 ottobre 2010 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.

Dettagli

LA RESPONSABILITA MEDICA: RESPONSABILITA DEL MEDICO, RESPONSABILITA PER OMESSO CONSENSO INFORMATO E RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA SANITARIA *

LA RESPONSABILITA MEDICA: RESPONSABILITA DEL MEDICO, RESPONSABILITA PER OMESSO CONSENSO INFORMATO E RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA SANITARIA * LA RESPONSABILITA MEDICA: RESPONSABILITA DEL MEDICO, RESPONSABILITA PER OMESSO CONSENSO INFORMATO E RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA SANITARIA * * Avv. Natale Callipari Nell ambito della responsabilità medica,

Dettagli

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI prof. avv. Paola ROSSI Professore associato Università del Sannio Ricercatore area fiscale IRDCEC Diretta 15

Dettagli

Aiutare a far riconoscere i propri diritti

Aiutare a far riconoscere i propri diritti Aiutare a far riconoscere i propri diritti Chiarire, conciliare, trovare un accordo La Commissione conciliativa per questioni di responsabilità medica 1 Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige 2 3 Prefazione

Dettagli

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali.

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali. RISOLUZIONE N.164/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 28 dicembre 2004 Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

RISOLUZIONE N. 100/E. Roma, 08 aprile 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 100/E. Roma, 08 aprile 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 100/E Roma, 08 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso \ OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, comma 13, legge 30 dicembre 1991 n. 413. Deducibilità di costi per attività

Dettagli

Newsletter. Notiziario settimanale 3-9 marzo 2003. Finanziarie. La ÒsofferenzaÓ sanata va cancellata dalla banca dati

Newsletter. Notiziario settimanale 3-9 marzo 2003. Finanziarie. La ÒsofferenzaÓ sanata va cancellata dalla banca dati Newsletter Notiziario settimanale Versione ottimizzata per la stampa Finanziarie. La ÒsofferenzaÓ sanata va cancellata dalla banca dati Sindacati. Finalitˆ pubblica o niente nomi allõassessore comunale

Dettagli

CONDIZIONE MORALE E GIURIDICA DI CHI E RESPONSABILE RESPONSABILITA. CIOE SAPER RISPONDERE DI QUALCOSA

CONDIZIONE MORALE E GIURIDICA DI CHI E RESPONSABILE RESPONSABILITA. CIOE SAPER RISPONDERE DI QUALCOSA LA RESPONSABILITA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO CONDIZIONE MORALE E GIURIDICA DI CHI E RESPONSABILE RESPONSABILITA. CIOE SAPER RISPONDERE DI QUALCOSA RESPONSABILE E.. CHI DEVE DAR CONTO DI QUALCHE COSA

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

Circolare N.126 del 31 Luglio 2013

Circolare N.126 del 31 Luglio 2013 Circolare N.126 del 31 Luglio 2013 RC professionisti. Dal 15 agosto diventa un obbligo! Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarle che entro il prossimo 15.08.2013, secondo quanto previsto

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

CNIPA 27 ottobre 2004. Aspetti legali del teleconsulto medico IPOCM

CNIPA 27 ottobre 2004. Aspetti legali del teleconsulto medico IPOCM Corso sul teleconsulto IPOCM CNIPA 27 ottobre 2004 Aspetti legali del teleconsulto medico IPOCM A cura di Gianfranco Costanzo Coordinatore del dell Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo Definizione

Dettagli

IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

IL DANNO DA VACANZA ROVINATA Aspetti sostanziali: con danno da vacanza rovinata s intende: la lesione dell interesse del turista al pieno godimento del proprio tempo libero ed, in particolare, della occasione di svago e di divertimento

Dettagli

Indice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

Indice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 IL DELITTO DI ABUSO DI UFFICIO: APPROFONDIMENTI PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 LE CONDOTTE TIPICHE --------------------------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

Circolare N.120 del 4 Settembre 2012. Professioni regolamentate. Più tempo per la copertura assicurativa

Circolare N.120 del 4 Settembre 2012. Professioni regolamentate. Più tempo per la copertura assicurativa Circolare N.120 del 4 Settembre 2012 Professioni regolamentate. Più tempo per la copertura assicurativa Professioni regolamentate: più tempo per la copertura assicurativa Gentile cliente, con la presente

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

GIUDIZIO N. ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DI UDIENZA DEL. È presente il CTU il quale, in esito alla lettura della formula del giuramento,

GIUDIZIO N. ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DI UDIENZA DEL. È presente il CTU il quale, in esito alla lettura della formula del giuramento, TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA XIII SEZIONE CIVILE GIUDIZIO N. ALLEGATO E PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE DI UDIENZA DEL È presente il CTU il quale, in esito alla lettura della formula del giuramento, risponde:

Dettagli

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare, N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio

Dettagli

Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri

Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri L estensione dell obbligo di assicurazione agli iscritti all Ordine degli ingegneri (art. 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,

Dettagli

Il Contratto di Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione Il Contratto di Assicurazione Concas Alessandra Il Contratto di Assicurazione, è un contratto mediante il quale una parte, che prende il nome di assicurato, versa all'altra parte, che prende il nome di

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 23/E. Roma, 19 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 23/E. Roma, 19 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 23/E Roma, 19 febbraio 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Scambio punti nell ambito di operazioni a premio rilevanza ai fini dell imposta sostitutiva di cui all articolo 19, comma

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008 RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008 RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2008 OGGETTO Istanza di interpello Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212. Servizi relativi ad attività di scommesse resi

Dettagli

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON

Dettagli

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. RISOLUZIONE N. 10/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 gennaio 2015 OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. Con l interpello

Dettagli

CODICE ETICO DELLA SOCIETA ISI ITALIA

CODICE ETICO DELLA SOCIETA ISI ITALIA CODICE ETICO DELLA SOCIETA ISI ITALIA 1. Premessa ISI Italia srl ( di seguito ISI e/o Società ) adotta il seguente Codice di comportamento al fine di promuovere l insieme dei principi etici a cui la società

Dettagli

Corte di Appello Milano - 30.12.2011 n. 1241 M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a.

Corte di Appello Milano - 30.12.2011 n. 1241 M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a. Contratti Appalto Requisiti. Corte di Appello Milano - 30.12.2011 n. 1241 M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a. In caso di appalto, il disposto di cui all art. 29 D.l.vo

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.

Dettagli

LA FORMAZIONE E L INFORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA DEI LAVORATORI DEVONO ESSERE DOCUMENTATE

LA FORMAZIONE E L INFORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA DEI LAVORATORI DEVONO ESSERE DOCUMENTATE Federazione Indipendente Lavoratori Pubblici Dipartimento Studi e Legislazione FLP 00187 ROMA - Via Piave, 61 sito internet:: www.flp.it - e-mail: flp@flp.it Tel. 064201089-42000358 Fax 0642010628 Segreteria

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale

Dettagli