AIUTI DI STATO IL NUOVO REGOLAMENTO DI ESENZIONE

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1 A cura del Settore progetti strategici e politiche comunitarie AIUTI DI STATO IL NUOVO REGOLAMENTO DI ESENZIONE Venezia, 11 dicembre 2014

2 PARTE I INTRODUZIONE INQUADRAMENTO GENERALE SUGLI AIUTI DI STATO OBIETTIVO: dare delle indicazioni guida affinché si possa acquisire l attitudine a porsi il seguente problema: 1. se una certa determinazione di un autorità pubblica configuri un aiuto di Stato e, in caso, 2. se si tratti di un aiuto di Stato legittimo secondo il diritto comunitario.

3 INTRODUZIONE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO Art. 3 del Trattato sull Unione europea (TUE) L Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. Art. 119 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE) Ai fini enunciati all'articolo 3 del trattato sull'unione europea, l azione degli Stati membri e dell Unione comprende, alle condizioni previste dai trattati, l adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

4 INTRODUZIONE REGOLE GENERALI SULLA CONCORRENZA Regole applicabili alle imprese (artt del TFUE) Aiuti concessi dagli Stati (artt. 107, 108 e 109 del TFUE)

5 NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO Articolo 107, paragrafo 1 del TFUE «Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.» -nozione aiuto di stato -principio di incompatibilità

6 NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO DEFINIZIONE AIUTO DI STATO - Per aiuto di stato si intende qualsiasi agevolazione, concessa senza corrispettivo, dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri. - Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (attualmente allo stadio di progetto);

7 NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO:I REQUISITI Requisiti per configurabilità aiuto di stato: 1) Beneficiario = Impresa 2) Origine statale dell aiuto 3) Vantaggio a talune imprese o talune produzioni 4) Selettività 5) Incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati Membri

8 NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO:I REQUISITI 1) Beneficiario = Impresa= intesa in senso ampio come qualsiasi entità che esercita un attività economica (offerta di beni e servizi in determinato mercato), a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento;

9 NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO:I REQUISITI 2) Origine statale dell aiuto: art aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali... ; - interventi direttamente concessi da Stati (e per Stato si intendono tutti i livelli di potere : Stato centrale, Regione, Provincia ); - Interventi concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati, anche da organi intermedi incaricati dalle Autorità pubbliche di gestire regimi di aiuti (es. banche e fondazioni).

10 NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO:I REQUISITI 3)Vantaggio a talune imprese o talune produzioni: beneficio economico che un impresa non avrebbe ricevuto in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di un intervento dello Stato; per l analisi della sussistenza di tale elemento Commissione utilizza vari criteri: creditore privato/investitore privato operante nelle normali condizioni di un economia di mercato ); Vantaggio: -prestazione positiva (sovvenzione); -riduzione degli oneri (e.g. locazione o vendita di beni di proprietà pubblica a prezzi ridotti; servizi concessi a prezzi inferiori a quelli di mercato; accesso a infrastrutture senza corresponsione di compenso).

11 NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO:I REQUISITI 4) Selettività: L aiuto di Stato deve essere selettivo, e incidere pertanto sull equilibrio esistente tra un impresa e i suoi concorrenti. Il criterio della selettività è quanto differenzia un aiuto di Stato dalle cosiddette misure generali ; - L aiuto di Stato è tale se altera l equilibrio tra l impresa beneficiaria e i suoi concorrenti. - Un aiuto è selettivo quando l Autorità che lo gestisce gode di un certo margine di discrezionalità nel decidere che una misura sia destinata a una particolare categoria di imprese o a una parte del territorio.

12 NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO: I REQUISITI 5) Incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati Membri: l aiuto deve avere un effetto potenziale sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Gli aiuti hanno un effetto potenziale sulla concorrenza e sugli scambi infracomunitari quando: - l impresa beneficiaria è attiva sul mercato comunitario; - l impresa svolge la sua attività in un mercato caratterizzato da scambi comunitari. Gli aiuti non incidono sugli scambi infracomunitari quando: - sono conferiti a imprese attive su mercati geograficamente molto circoscritti; - sono funzionali ad esigenze locali, non suscettibili di attrarre domanda da altre aree geografiche dell UE; - l attività dell impresa beneficiaria non è tale da suscitare interesse da parte di concorrenti localizzati in altre aree dell UE.

13 NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO In conclusione La misura non risponde a tutte le condizioni previste all art. 107, paragrafo 1 del TFUE = Assenza di un aiuto di Stato La misura risponde a tutte le condizioni previste all art. 107, paragrafo 1 del TFUE = Presenza di un aiuto di Stato

14 NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO: PRINCIPIO DI INCOMPATIBILITA E DEROGHE Principio generale di incompatibilità - Art. 107 par.1 TFUE : «Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno». -rischio di distorsione concorrenza; -rischio di ostacolare imprese più competitive e alimentare sostanziale assistenzialismo.

15 NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO: PRINCIPIO DI INCOMPATIBILITA E DEROGHE DEROGHE - Art. 107 par.2 TFUE: aiuti di stato compatibili automaticamente con il mercato interno ( DEROGHE IPSO IURE): la Commissione non dispone di un potere di valutazione discrezionale. Sono compatibili con il mercato interno a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

16 NOZIONE GENERALE AIUTO DI STATO: PRINCIPIO DI INCOMPATIBILITA E DEROGHE - Art. 107 par. 3. TFUE: aiuti di stato che possono considerarsi compatibili- la Commissione dispone di un potere di valutazione discrezionale: Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

17 OBBLIGHI DI NOTIFICA PREVENTIVA E PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE Articolo 108 TFUE 1.La Commissione procede con gli Stati Membri all esame permanente dei regimi di aiuto esistenti in questi Stati [ ]. 2. Qualora la Commissione [ ] constati che un aiuto concesso da uno Stato Membro [ ] non è compatibile con il mercato comune [ ] decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nei termini da essa fissato. 3. Alla Commissione sono comunicati in tempo utile [ ] i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. [ ] Lo Stato Membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale.

18 OBBLIGHI DI NOTIFICA PREVENTIVA E PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE Art. 108 TFUE: NOTIFICA E PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE -Il controllo comunitario sistema di autorizzazione preventiva. -Commissione in base all art. 108 del TFUE ha il compito di stabilire quando un aiuto costituisca aiuto di stato ex art. 107, e se del caso, quando esso possa essere ammesso in deroga ex art. 107 commi 2 e 3. -Gli Stati membri sono tenuti ad informare (notifica) la Commissione di ciascun progetto di finanziamento o di un aiuto di stato, e non è consentito attivare alcun aiuto prima della specifica autorizzazione della Commissione (principio di sospensione). -Qualunque aiuto attivato in assenza dell approvazione Commissione è illegale.

19 OBBLIGHI DI NOTIFICA PREVENTIVA E PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE (Reg. 659/99 - Reg. 794/04-Comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata GUUE C136 del ) PROCEDURA ORDINARIA: 1) FASE D ESAME PRELIMINARE 2) PROCEDIMENTO D INDAGINE FORMALE PROCEDURA SEMPLIFICATA

20 Esiti possibili della notifica: OBBLIGHI DI NOTIFICA PREVENTIVA E PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE - La Commissione ha adottato una decisione finale di non aiuto : La misura notificata non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell art. 107, par. 1, TFUE. Oppure - La Commissione ha adottato una decisione finale negativa. La misura notificata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell art. 107, par. 1, TUE. L aiuto è stato dichiarato incompatibile. All aiuto non può essere data esecuzione Oppure - La Commissione ha adottato una decisione finale positiva. La misura notificata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell art. 107, par. 1, TUE. L aiuto è stato dichiarato compatibile. All aiuto può essere data esecuzione Oppure - La Commissione ha adottato una decisione finale positiva, ma subordinata a condizioni (decisione condizionale). La misura notificata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell art. 107, par. 1, TUE. L aiuto è stato dichiarato compatibile con il mercato comune, ma a determinate condizioni.

21 AIUTI INCOMPATIBILI E AIUTI ILLEGALI DISTINZIONE: AIUTO INCOMPATIBILE: aiuto non ammissibile alle deroghe previste da trattato. -analisi della compatibilità svolta da Commissione (salvo in casi eccezionali in cui possibilità d intervento del Consiglio) AIUTO ILLEGALE: aiuto attuato in violazione del divieto di dare esecuzione alle misure progettate senza approvazione Commissione -divieto non sussiste per aiuti messi in vigore sulla base di un regolamento di esenzione e per aiuti de minimis

22 AIUTI INCOMPATIBILI E AIUTI ILLEGALI Aiuto illegale e incompatibile: -Commissione adotta decisione di recupero; -nessun altro aiuto potrà essere concesso alle imprese che devono rimborsare un aiuto su cui pende un ordine di recupero (principio Deggendorf); Aiuto illegale e compatibile -Commissione adotta decisione che autorizza aiuto -Decisione Commissione non sana illegalità aiuti concessi prima della sua adozione

23 ESENZIONI DA OBBLIGO DI NOTIFICA:REGOLAMENTI DE MINIMIS E REGOLAMENTI IN ESENZIONE Articolo 109 TFUE 1.Il Consiglio [ ] può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l applicazione dell articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura

24 ESENZIONI DA OBBLIGO DI NOTIFICA:REGOLAMENTI DE MINIMIS E REGOLAMENTI IN ESENZIONE ESENZIONI DA OBBLIGO DI NOTIFICA: Il Reg. 994/98 autorizza la Commissione Europea ad adottare (ai sensi dell art 109 del Trattato) specifici regolamenti che dichiarano compatibili con il mercato comune determinate categorie di aiuti che risultano pertanto NON SOGGETTE ALL OBBLIGO DI NOTIFICA (REGOLAMENTI DI ESENZIONE) Inoltre il medesimo regolamento autorizza la Commissione ad adottare Regolamenti relativi ad aiuti dispensati dalla procedura di notifica a condizione che gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un determinato arco di tempo non superino un importo prestabilito (DE MINIMIS)

25 ESENZIONI DA OBBLIGO DI NOTIFICA:REGOLAMENTI DE MINIMIS E REGOLAMENTI IN ESENZIONE Esenzioni obbligo notifica 1) REGOLAMENTI DE MINIMIS Nozione: tali regolamenti esentano dall obbligo di notifica gli aiuti de minimis, ovvero gli aiuti di Stato di modesta entità che non dovrebbero provocare significative distorsioni della concorrenza. Obiettivi dei regolamenti: permettere agli Stati di sostenere alcuni settori di attività o imprese tramite la concessione di aiuti di modesta entità senza dover attendere un autorizzazione da parte della Commissione e quindi semplificando e velocizzando le procedure.

26 ESENZIONI DA OBBLIGO DI NOTIFICA:REGOLAMENTI DE MINIMIS E REGOLAMENTI IN ESENZIONE - Regolamento generale (UE) n. 1407/2013 (che ha sostituito il precedente Reg. 1998/06) della Commissione, del 18 dicembre 2013,relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti «de minimis»;

27 ESENZIONI DA OBBLIGO DI NOTIFICA:REGOLAMENTI DE MINIMIS E REGOLAMENTI IN ESENZIONE Novità del nuovo regolamento de minimis n. 1407/2013 in vigore per il settennato Concetto di impresa unica : La Commissione Europea ha infatti introdotto e specificato il concetto di "impresa unica": nel calcolo del plafond de minimis deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. -Nello specifico si intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

28 ESENZIONI DA OBBLIGO DI NOTIFICA:REGOLAMENTI DE MINIMIS E REGOLAMENTI IN ESENZIONE -Resta confermato l'importo complessivo degli aiuti de minimis concedibili dalle pubbliche amministrazioni in capo alla singola impresa, se indipendente, o al gruppo di imprese collegate tra loro: euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per le imprese con esercizio finanziario corrispondente all'anno solare gli anni da prendere in considerazione per la verifica delle agevolazioni in de minimis sono quindi: 2012, 2013, e Erogazione aiuto subordinata a presentazione dichiarazione de minimis a carico dell impresa. -Infine grazie al nuovo regolamento anche le imprese in crisi potranno accedere agli aiuti erogati in regime de minimis, fattispecie vietata in passato.

29 ESENZIONI DA OBBLIGO DI NOTIFICA:REGOLAMENTO DE MINIMIS E REGOLAMENTI IN ESENZIONE 2) Regolamenti di esenzione: -La Commissione può essere autorizzata dal Consiglio (tramite i cd. regolamenti di abilitazione) a dichiarare, ai sensi dell art. 107 TFUE che, a certe condizioni, determinate categorie di aiuti di Stato sono compatibili con il mercato comune e non sono soggette all obbligo di notifica preventiva di cui all art. 108, par. 3 TFUE e all'approvazione della Commissione. Obbligo di trasmissione di informazioni sintetiche entro i termini stabiliti dai regolamenti. -La Commissione viene quindi abilitata ad adottare i cosiddetti "regolamenti di esenzione per categoria" in materia di aiuti di Stato. -Per determinate categorie di aiuti di Stato rimane quindi in capo ai singoli Stati membri (e alle singole Amministrazioni titolari dei suddetti aiuti) la responsabilità di garantire alla CE il rispetto delle condizioni fissate nei Regolamenti di esenzione. -Avvalendosi di questa facoltà, la Commissione ha adottato nel tempo una serie di regolamenti: qui si evidenzia il più recente Nuovo Regolamento generale di esenzione n.651/2014 (GBER)

30 IL NUOVO REGOLAMENTO DI ESENZIONE N.651/2014 Regolamento generale di esenzione n. 651/2014 (General Block Exemption Regulations-GBER) pubblicato il 26 giugno 2014 ed entrato in vigore il 1 luglio 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno. Il regolamento, che si applica al periodo sostituisce il precedente regolamento (CE) n.800/2008.

31 IL NUOVO REGOLAMENTO DI ESENZIONE N.651/2014 STRUTTURA NUOVO REGOLAMENTO CAPO I Disposizioni comuni CAPO II Controllo CAPO III Disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti Sezione 1 Aiuti a finalità regionale Sezione 2 Aiuti alle PMI Sezione 3 Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti Sezione 4 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione Sezione 5 Aiuti alla formazione Sezione 6 Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità Sezione 7 Aiuti per la tutela dell'ambiente Sezione 8 Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali Sezione 9 Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote Sezione 10 Aiuti per le infrastrutture a banda larga Sezione 11 Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio Sezione 12 Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali Sezione 13 Aiuti per le infrastrutture locali CAPO IV Disposizioni finali

32 LE NOVITA IN BREVE 1) CAMPO DI APPLICAZIONE: NUOVE CATEGORIE Il nuovo regolamento n. 651/2014 si applica, in base a quanto stabilito dall art.1, alle seguenti categorie di aiuti di Stato: aiuti a finalità regionale; aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI agli investimenti; aiuti per la tutela dell ambiente; aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; aiuti alla formazione; aiuti all assunzione e all occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità; aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote; aiuti per le infrastrutture a banda larga; aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio; aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali; aiuti per le infrastrutture locali.

33 AIUTI ESCLUSI DAL REGOLAMENTO Il regolamento non si applica: - Ai regimi di aiuti che superino certe soglie (150 milioni di euro di dotazione annuale media) e solo per certe tipologie (no cultura); - agli aiuti per attività connesse all esportazione (divieto di aiuti all export); - agli aiuti subordinati all uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d importazione (divieto di misure protezionistiche); - agli aiuti in certi settori (es. pesca e agricoltura) - ai regimi/aiuti ad hoc che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a impresa destinataria di un ordine di recupero pendente (esclusi i regimi destinati ad ovviare a danni arrecati da calamità naturali); - agli aiuti alle imprese in difficoltà (esclusi i regimi destinati ad ovviare a danni arrecati da calamità naturali); - a misure di aiuto che comportano una violazione del diritto europeo.

34 GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE CULTURALE IL NUOVO REGOLAMENTO DI ESENZIONE 651/2014 PER FINANZIAMENTI PUBBLICI NEL SETTORE CULTURALE Cosa cambia con il nuovo regolamento Gli Stati membri che vorranno concedere «aiuti di Stato» per il settore della cultura e della conservazione del patrimonio, potranno ora avvalersi del GBER, nel rispetto di determinate condizioni e soglie, senza necessitare dell autorizzazione preventiva della Commissione, che obbligava alla sospensione degli effetti delle norme contributive fino al ricevimento della decisione positiva della Commissione, ma potranno immediatamente attuare le proprie agevolazioni comunicandone una scheda riassuntiva alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dall entrata in vigore.

35 AIUTI PER LA CULTURA E CONSERVAZIONE PATRIMONIO LA NUOVA CATEGORIA IN ESENZIONE NEL NUOVO GBER AIUTI PER LA CULTURA E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SEZIONE 11 ART.53-54

36 CONDIZIONI PER ESENZIONE CONDIZIONI PREVISTE DAL GBER PER L ESENZIONE ART. 53: Gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell art. 107, par. 3, del trattato e sono esentati dall obbligo di notifica di cui all art. 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. Art. 54: I regimi di aiuti per la sceneggiatura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive sono compatibili con il mercato interno, ai sensi dell art. 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall obbligo di notifica di cui all art. 108 par.3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I

37 CONDIZIONI GENERALI-CAPO I GBER CONDIZIONI GENERALI CAPO I GBER 1)La base giuridica (legge, decreto, ) deve fare riferimento esplicito al Regolamento per esteso, compresa la pubblicazione su GUEE, e alla sezione specifica di cui ci si avvale ( nel nostro caso Sez. 11); 2)Soglie di notifica (art. 4): Il GBER non si applica agli aiuti nel settore culturale che superano le seguenti soglie: - Per gli aiuti agli investimenti: 100 milioni di per progetto; - Per gli aiuti al funzionamento: 50 milioni di per impresa e per anno; - Per regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: 50 milioni per regime e per anno 3)Trasparenza aiuti (art. 5): il GBER si applica solo agli aiuti ai quali è possibile calcolare con precisione l equivalente sovvenzione lordo (di imposte o altri oneri)ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi. Gli aiuti nel settore della cultura consistono, di norma in sovvenzioni dirette, forma considerata trasparente;

38 CONDIZIONI GENERALI-CAPO I GBER 4) Effetto incentivante (art. 6): l aiuto deve essere necessario e costituire un incentivo all ulteriore sviluppo di attività o progetti. Per gli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio l effetto incentivante è presunto, se sono soddisfatte le condizioni di cui all art. 53 del Regolamento; 5) Intensità di aiuto e costi ammissibili (art. 7): trattandosi di aiuto sotto forma di sovvenzione diretta, è sufficiente ricordarsi : a)che tutti i massimali e le intensità sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere b)che i costi ammissibili finanziati devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate ; 6 )Cumulo con altri aiuti (art.8): il cumulo con altri aiuti di Stato o con cd. aiuti de minimis è ammesso anche sugli stessi costi ammissibili purché tale cumulo non comporti il superamento/elusione delle intensità massime o degli importi di aiuto più elevati applicabili;

39 CONDIZIONI GENERALI-CAPO I GBER Pubblicità e informazione (art. 9): lo Stato membro interessato deve dotarsi di un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello nazionale o regionale su cui si ha l obbligo di pubblicare i seguenti elementi: -le informazioni sintetiche di cui all art. 11 nel formato standardizzato di cui all allegato II o di un link che dia accesso a tali informazioni; -il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all art. 11 o un link che dia accesso a tale testo; -le informazioni di cui all allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a Per conformarsi agli obblighi previsti dall art. 9 il regolamento concede un termine di due anni dall entrata in vigore.

40 Relazioni (art. 11) Obbligo procedurale di trasmettere 1) Ex ante: informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata ai sensi del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all allegato II insieme ad un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore (pubblicazione sul BUR). 2) Ex post: una relazione annuale nel formato standardizzato di cui all allegato II del GBER, attraverso il sistema di relazione periodica SARI entro il 30 giugno dell anno successivo all annualità oggetto di relazione.

41 CONTROLLI COMMISSIONE IN BASE A GBER ART.12-Controllo 1)Obbligo di conservare registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni previste dal Reg. 651, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di concessione dell aiuto ad hoc e dell ultimo aiuto individuale nell ambito del regime; 2)Possibilità che Commissione in qualsiasi momento effettui dei controlli e chieda allo Stato membro/regione/autorità concedente tutte le informazioni e documenti giustificativi necessari per controllare la corretta applicazione del Reg. 651.

42 CONTROLLI COMMISSIONE IN BASE A GBER Revoca del beneficio dell esenzione (ART. 10) Conseguenze per mancata o cattiva applicazione del Reg. 651/14: La Commissione in tal caso chiederà spiegazioni allo Stato membro/regione/altra autorità concedente e potrà con decisione imporre che lo Stato/Regione o altra autorità concedente utilizzino lo strumento della notifica preventiva per parte o tutte le loro future misure di aiuto senza potersi avvalere dell esenzione anche qualora ne sussistano le condizioni

43 DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 58 sanatoria retroattiva : Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell art. 9.

44 PRIMA DEL REGOLAMENTO DI ESENZIONE: LE NORME RILEVANTI PARTE II LA CULTURA: I SINGOLI SETTORI Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) Norme rilevanti del Trattato TFUE 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'unione in misura contraria all'interesse comune; Articolo 167 (ex articolo 151 del TCE) 1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. 2. L'azione dell'unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: - miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, - conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, - scambi culturali non commerciali, - creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. 4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

45 LE ATTIVITA CULTURALI LE ATTIVITA CULTURALI ATTIVITA CONSIDERATE DALLE DECISIONI Eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre ed altre attività culturali analoghe. Misure di tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali.

46 LE ATTIVITA CULTURALI LA MISURA PRODUCE L EFFETTO DI FINANZIARE ATTIVITA ECONOMICHE Si valuta Se i DESTINATARI sono indicati in via indeterminata, per cui non si può escludere che essi svolgano attività economiche (SA aiuti di Stato (2013 / N) Spagna - sovvenzioni per lo sviluppo dell'uso della lingua basca) Se la misura finanzia eventi che hanno capacità di ATTRAZIONE a livello internazionale. Se, pur non essendo attività economiche di per sé, servono alla promozione dell INDUSTRIA CULTURALE (attività a margine che hanno natura economica, ad esempio pubblicazioni). (N 340/2007 Spagna Aiuti per attività teatrali, di danza, di musica e audiovisive nei paesi Baschi)

47 LE ATTIVITA CULTURALI LA MISURA PRODUCE L EFFETTO DI AVVANTAGGIARE DETERMINATE IMPRESE Si valuta se i requisiti delle attività finanziate (utilizzo della lingua locale, eventi di interesse locale) finiscono per avvantaggiare selettivamente gli enti posti nel paese la cui cultura si vuole promuovere.

48 LE ATTIVITA CULTURALI LA MISURA HA L EFFETTO (ANCHE SOLO POTENZIALE) DI INFLUENZARE GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI Si valuta la capacità degli eventi finanziati di attrarre turismo internazionale la possibilità che le attività a margine sussidiate abbiano un mercato più ampio di quello locale o sovraregionale

49 LE ATTIVITA CULTURALI LE MISURE SONO COMPATIBILI QUANDO SONO DIRETTE A PROMUOVERE LA CULTURA QUALE OBIETTIVO PRIMARIO (NON SI INTENDE SUPPORTARE EVENTI COMMERCIALI) SONO NECESSARIE: LO SCOPO NON POTREBBE ESSERE PERSEGUITO TRAMITE IL CAPITALE PRIVATO (COSTI ELEVATI, RIDOTTA REDDITIVITA DELL ATTIVITA, ECC.) SONO PROPORZIONATE ALL OBIETTIVO (AIUTO LIMITATO AL MINIMO NECESSARIO, NO SOVRACOMPENSAZIONI)

50 SETTORI ESCLUSI IL REGOLAMENTO GENERALE D ESENZIONE SETTORI culturali ESCLUSI Stampa e i periodici, sia cartacei che elettronici non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo, così come il settore della moda, del design e dei videogiochi. (sul punto considerando n. 72 In generale, non dovrebbero essere oggetto del regolamento le attività che, pur presentando un aspetto culturale, hanno un carattere prevalentemente commerciale a causa di un maggior rischio di distorsione della concorrenza, come la stampa e i periodici (cartacei ed elettronici) )

51 ATTIVITA CULTURALI NEL REGOLAMENTO D ESENZIONE IL REGOLAMENTO GENERALE D ESENZIONE QUALI SONO LE ATTIVITA CULTURALI d. eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre ed altre attività culturali analoghe; e. attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l uso delle nuove tecnologie; f. scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni

52 ATTIVITA CULTURALI NEL REGOLAMENTO D ESENZIONE QUALI SONO I COSTI AMMISSIBILI e LE SOGLIE AIUTI AL FUNZIONAMENTO, come elencati al comma 5 dell articolo 53, sino a 50 milioni di euro per impresa e per anno attività permanenti o periodiche -comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe-che insorgono nel normale svolgimento dell attività di un ente o istituzione culturale; attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l uso delle nuove tecnologie; i costi per migliorare l accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché i costi di miglioramento dell accessibilità per le persone con disabilità; i costi operativi collegati direttamente ad un progetto o all attività culturale, ( locazione o l affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio; i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, prestiti, la locazione e l ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l accesso a opere protette dal diritto d autore ed altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all attività; i costi di ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti); le spese relative al personale impiegato; i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto; costi per la pubblicazione di musica e opere letterarie. Tra gli AIUTI ALL INVESTIMENTO sono compresi anche costi relativi a progetti e attività culturali, sino a 100 milioni di euro per progetto

53 CONDIZIONI SPECIFICHE ART. 53-INTENSITA MASSIME D AIUTO LE INTENSITA D AIUTO SONO VOLTE AD EVITARE SOVRACOMPENSAZIONI Importo dell aiuto non deve superare: A. quanto necessario a coprire le perdite d esercizio ed un utile ragionevole nel periodo in questione o, in alternativa B. 80%dei costi ammissibili per aiuti inferiori a 1 milione di euro (Il residuo 20% deve essere messo dal beneficiario con risorse proprie senza aiuti di Stato)

54 LE INFRASTRUTTURE CULTURALI PRIMA DEL REGOLAMENTO D ESENZIONE

55 La Commissione UE: specificità nell applicazione dell art.107 agli aiuti alle infrastrutture culturali LA MISURA PRODUCE L EFFETTO DI FINANZIARE ATTIVITA ECONOMICHE Si valuta l esistenza di un MERCATO, anche in via solo potenziale: A nel SETTORE PRIMARIO di attività dell infrastruttura: se attraverso la misura (restauro sale, restauro reperti, allestimento, ristrutturazione, ecc.) si potenziano le capacità dell infrastruttura di attrarre visitatori stranieri. La concorrenza è con altre infrastrutture similari (per esempio, tra Musei, pinacoteche, ecc.). B sui MERCATI accessori : se attraverso la misura si creano o potenziano le capacità dell ente culturale di inserirsi in determinate attività considerate economiche, attraverso l utilizzo dell infrastruttura. Possibilità per il beneficiario, anche non attuale ma solo futura, di svolgere attività economica sfruttando commercialmente il patrimonio culturale attraverso la vendita o l affitto di beni e servizi a margine dell attività principale (vendita souvenir, sale per congressi, spazi multifunzionali, ricreativi, realizzazione eventi, spettacoli, ecc);

56 La Commissione UE: specificità nell applicazione dell art.107 agli aiuti alle infrastrutture culturali ALCUNE PRONUNCE I musei, se non internazionali, non si ritiene siano inseriti in mercati concorrenziali: la Commissione ritiene che, in via di principio, l attività museale non formi oggetto di scambi fra gli Stati membri. In effetti, salvo alcuni musei d importanza e reputazione internazionale, i turisti degli Stati membri non varcano le frontiere per visitare un museo (NN/136/A/02 Ecomusee d Alsace) quando il beneficiario della misura svolge attività di impresa, in concreto l attività per la quale ottiene la sovvenzione deve essere del tutto svincolata dalla principale e non avere carattere economico (N 503/99, Valladolid)

57 La Commissione UE: specificità nell applicazione dell art.107 agli aiuti alle infrastrutture culturali LA MISURA PRODUCE L EFFETTO DI AVVANTAGGIARE DETERMINATE IMPRESE Si valutano gli effetti della misura: il requisito sussiste, qualora il carattere selettivo della misura non possa de facto essere escluso (State aid SA (2013/N) Poland, Grants for archaeological research).

58 La Commissione UE: specificità nell applicazione dell art.107 agli aiuti alle infrastrutture culturali LA MISURA HA L EFFETTO (ANCHE SOLO POTENZIALE) DI INFLUENZARE GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI Si valuta se la misura mira ad incrementare la capacità dell infrastruttura, dal punto di vista sociale, culturale ed economico, di attrarre potenziali visitatori dall estero, in particolare se l esistenza di influenza sugli scambi intracomunitari non può essere esclusa, in quanto l obiettivo della misura non è strettamente locale e limitato ad una scala regionale o sovraregionale nell ambito del territorio dello Stato membro, ma può contribuire ad attrarre visitatori internazionali (Tra le numerose decisioni, State aid N 568/2009 Poland, Aid measures with a cultural objective under the Regional Development Operational Programme Innovative Economy ).

59 La Commissione UE: specificità nell applicazione dell art.107 agli aiuti alle infrastrutture culturali Sono necessarie LE MISURE SONO COMPATIBILI QUANDO alti costi di restauro e conservazione, livello di complessità delle opere su patrimonio vincolato, costi per garantire un accesso adeguato a tutti i cittadini (piena fruizione), non redditività dei progetti, almeno nel breve-medio termine difficoltà nel reperire sul mercato operatori inclini a investire nel recupero e riqualificazione di infrastrutture culturali senza un supporto statale necessità di intervento pubblico.. e proporzionali non eccedenza della misura rispetto alla finalità di promozione del patrimonio previsioni di cofinanziamento dei beneficiari, intensità di aiuto limitata, nessuna sovracompensazione dei costi, beneficiari scelti con procedure aperte, o misure destinate a enti, il cui scopo istituzionale è la promozione del patrimonio culturale (enti locali, municipalità, ecc.)

60 La Commissione UE: specificità nell applicazione dell art.107 agli aiuti alle infrastrutture culturali e quando: Sono finalizzate alla promozione del patrimonio culturale, con l obiettivo specifico di preservare la memoria e l identità collettiva e culturale dei paesi membri (iscrizione patrimonio in lista UNESCO, appartenenza alla cultura spirituale e materiale di un territorio o di un paese) Hanno un effetto limitato della misura su commercio e concorrenza, in considerazione di: mercato non sufficientemente sviluppato (offerta culturale carente o di fatto inesistente prima della misura), tale da non prospettare un impatto negativo per concorrenti spesso solo potenziali; modalità di erogazione della misura (tipologie di costi ammissibili, budget limitato, numero di beneficiari, assegnazione con procedure aperte pubblicizzate e basate su criteri chiaramente definiti)

61 INFRASTRUTTURE CULTURALI: ARTICOLO 53, COMMA 2 IL REGOLAMENTO GENERALE D ESENZIONE QUALI SONO LE INFRASTRUTTURE CULTURALI (definite PATRIMONIO ) a) musei, archivi, biblioteche, centri e spazi culturali ed artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali ed artistiche; b) il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro; c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l artigianato del folclore tradizionale;

62 ATTIVITA CULTURALI NEL REGOLAMENTO D ESENZIONE QUALI SONO I COSTI AMMISSIBILI e LE SOGLIE AIUTI ALL INVESTIMENTO sino a 100 milioni di euro per progetto costi degli investimenti materiali e immateriali tra cui: costi per la costruzione, l ammodernamento, l acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l 80% del tempo o della loro capacità; costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale; costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione; costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille ed esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;

63 CONDIZIONI SPECIFICHE ART. 53-INTENSITA MASSIME D AIUTO LE INTENSITA D AIUTO SONO VOLTE AD EVITARE SOVRACOMPENSAZIONI Importo dell aiuto: A. deve essere calcolato in modo tale da escludere il valore delle eventuali entrate, per la parte in cui esse superino i costi dell investimento (se dunque le entrate sono maggiori dei costi) o, in alternativa B. 80%dei costi ammissibili per aiuti inferiori a 1 milione di euro (Il residuo 20% deve essere messo dal beneficiario con risorse proprie senza aiuti di Stato)

64 LE OPERE AUDIOVISIVE I REGIMI DI AIUTI A FAVORE DELLE OPERE AUDIOVISIVE LA MISURA PRODUCE L EFFETTO DI FINANZIARE ATTIVITA ECONOMICHE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 2013 relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive Le misure (degli Stati Membri) puntano a generare la massa critica di attività necessaria per innescare una dinamica di sviluppo e consolidamento del settore attraverso la costituzione di imprese di produzione dalle basi solide e di un serbatoio permanente di competenze umane ed esperienza

65 L industria cinematografica europea ha prodotto 1285 lungometraggi nel 2011 a fronte degli 817 prodotti negli Stati Uniti e dei 1274 prodotti in India (2010). Nel 2011 in Europa sono stati venduti 963 milioni di biglietti del cinema. Nel 2008 il mercato europeo dell audiovisivo per i film di intrattenimento era valutato pari a 17 miliardi di euro. Il settore audiovisivo dell Unione europea è fonte di occupazione per oltre un milione di persone.

66 LE OPERE AUDIOVISIVE LA MISURA PRODUCE L EFFETTO DI INFLUENZARE IL MERCATO TRANSFRONTALIERO E AVVANTAGGIARE DETERMINATE IMPRESE Ciò fa della produzione e distribuzione cinematografica un'attività importante dal punto di vista non solo culturale, ma anche economico. Inoltre, i produttori cinematografici sono attivi a livello internazionale e le opere audiovisive sono oggetto di scambi internazionali. Ciò significa che tali aiuti sotto forma di sovvenzioni, incentivi fiscali o altri tipi di sostegno finanziario possono incidere sugli scambi tra Stati membri. I produttori e le opere audiovisive che si avvalgono di tale sostegno possono acquisire un vantaggio finanziario in termini di concorrenza rispetto a coloro che non ne usufruiscono.

67 ULTERIORE ELEMENTO NELLA VALUTAZIONE DI SELETTIVITA DELLA MISURA Nel caso delle opere audiovisive la diversità linguistica costituisce elemento importante della diversità culturale, dunque utilizzare tale criterio nella concessione dell aiuto, pur avvantaggiando le imprese che lavorano nella lingua richiesta, è necessario ed adeguato ai fini dell obiettivo.

68 LA MISURA E COMPATIBILE QUANDO PROMUOVE LA CULTURA ATTRAVERSO UN PRODOTTO CULTURALE: è lo Stato Membro, non la Commissione a definire il carattere culturale del prodotto (principio di sussidiarietà). La commissione controlla solo che il meccanismo prescelto dallo Stato Membro sia tale da evitare errori palesi.

69 E QUANDO è conforme ad un principio di LEGALITA GENERALE: non viola il principio di libera circolazione delle merci, lavoratori e prestazione dei servizi NO ad aiuti esclusivamente ai cittadini del proprio paese, a beneficiari imprese nazionali costituite a norma del diritto commerciale nazionale); SÌ ad obblighi di spesa territoriale, giustificati dall estrema mobilità dell industria cinematografica e dalle finalità di promozione delle diversità delle espressioni culturali

70 CONDIZIONI SPECIFICHE ART. 54 I REGIMI DI AIUTO ALLE OPERE AUDIOVISIVE NEL REGOLAMENTO DI ESENZIONE L ARTICOLO 54 1) Gli aiuti devono sostenere un prodotto culturale A tal fine ciascun Stato membro stabilisce procedure efficaci, quali la selezione delle proposte da parte di una o più persone incaricate o la verifica rispetto a un elenco predefinito di criteri culturali. 2) Gli aiuti possono assumere la forma di: -aiuti alla produzione di opere audiovisive; -aiuti alla preproduzione; -aiuti alla distribuzione.

71 SOGLIA STABILITA PER L APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESENZIONE AI REGIMI DI AIUTI ALLE OPERE AUDIOVISIVE: 50 MILIONI DI EURO PER REGIME E PER ANNO (articolo 4, comma 1, lettera aa del Regolamento)

72 CONDIZIONI SPECIFICHE ART. 54 COSTI AMMISSIBILI Per gli aiuti alla produzione Costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, compresi i costi per migliorare l accessibilità delle persone con disabilità. Per gli aiuti alla preproduzione Costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive. Per gli aiuti alla distribuzione I costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisve. -Le infrastrutture degli studi cinematografici non sono ammissibili agli aiuti.

73 INTENSITA AIUTO Per aiuti alla produzione Aiuto non deve superare il 50% dei costi ammissibili Possibilità di aumento: -sino al 60% dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro; -sino al 100% dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell elenco del comitato per l assistenza allo sviluppo dell OCSE. Per aiuti alla preproduzione Aiuto non deve superare il 100% dei costi ammissibili CONDIZIONI SPECIFICHE ART. 54 Per aiuti alla distribuzione Stessa intensità prevista per gli aiuti alla produzione.

74 INFRASTRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI AIUTI PER LE INFRASTRUTTURE RICREATIVE MULTIFUNZIONALI Quali aiuti sono esentati aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali;

75 INFRASTRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI Quali costi sono ammissibili aiuti agli investimenti: costi degli investimenti materiali e immateriali.

76 INFRASTRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE MULTIFUNZIONALI Quali sono le condizioni di esenzione Condizioni di accesso aperte e non discriminatorie L'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 30 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tali condizioni siano rese pubbliche. Trasparenza e rispetto delle norme sugli appalti pubblici per l assegnazione delle concessioni Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale è assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

77 Grazie per l attenzione! Regione del Veneto Dipartimento Cultura Settore Progetti Strategici e Politiche Comunitarie Palazzo Sceriman Cannaregio, VENEZIA progetti.politichecomunitarie@regione.veneto.it Tel / Fax /

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