Controlli microbiologici sui molluschi bivalvi vivi

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1 Controlli microbiologici sui molluschi bivalvi vivi Regolamento (CE) 2073 / 2005 Maria Luisa Cortesi Pescara,

2 Il controllo microbiologico degli alimenti FINALITA VALIDITA UTILITA SIGNIFICATO LIMITI

3 La cernita, il confezionamento e l imballaggio non devono provocare contaminazioni del prodotto né alterarne la vitalità.

4 Il controllo microbiologico degli alimenti può essere utilizzato per valutare l alimento sotto l aspetto sanitario valutare il rispetto delle condizioni igieniche in corso di lavorazione, manipolazione e conservazione delle materie prime e dei prodotti finiti (norme di legge, rispetto delle temperatura, contaminazioni crociate, portatori sani, ecc) valutare l efficacia di determinati trattamenti tecnologici (pastorizzazione, sterilizzazione) valutare la vita conservativa di un prodotto, conoscendo lo standard igienico di lavorazione, le condizioni della materia prima, il metodo di conservazione (temperatura di stoccaggio, circuito commerciale, etichettatura.)

5 Finalità dei controlli microbiologici nell ambito di un piano di autocontrollo controllo delle procedure di sanificazione valutazione dei pericoli prima che il piano sia implementato (difficoltà di individuare quali pericoli debbano essere inclusi nel piano) verifica del rispetto dei capitolati da parte dei fornitori valutazione delle azioni correttive validazione iniziale del piano, nel caso in cui si siano adottati limiti critici e parametri di produzione non ben documentati o parzialmente / totalmente innovativi definizione delle condizioni di stoccaggio e della shelf-life scelta (e frequenza) dei patogeni da ricercare

6 Accanto a queste finalità, tipicamente di controllo, l esame microbiologico può essere utile per studiare il metabolismo delle specie microbiche, in relazione al loro sviluppo sui/nei cibi e valutarne le conseguenze ai fini della alterazione, della conservabilità e della sanità dell alimento la velocità di replicazione microbica i fenomeni di competizione microbica l influenza della composizione dell alimento l influenza delle modalità di confezionamento la produzione di metaboliti vedi Allegato II **

7 All atto della pubblicazione di un Regolamento sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari bisognava tener conto di fattori quali Evoluzione delle tecniche, che hanno reso i controlli più agevoli Evoluzione dei metodi : diretti, indiretti, rapidi, chimici, PCR ecc. Evoluzione nei criteri di impostazione : a 2 classi, a 3 classi Evoluzione nei criteri di giudizio : tolleranze, linee guida Valutazione dei risultati in relazione al momento del controllo prima dell immissione sul mercato (controllo ufficiale o autocontrollo) in fase di commercializzazione

8 REGOLAMENTO (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari La sicurezza dei prodotti alimentari è garantita principalmente da misure di prevenzione, quali la messa in atto di pratiche corrette in materia di igiene e di procedure basate sui principi dell analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (procedure HACCP). I criteri microbiologici possono essere applicati per la validazione e la verifica di procedure HACCP e di altre misure di controllo dell igiene; è pertanto opportuno fissare criteri microbiologici che definiscano l accettabilità dei processi criteri microbiologici di sicurezza dei prodotti alimentari che fissino una soglia oltre la quale un alimento sia da considerarsi contaminato in modo inaccettabile dai microrganismi cui tali criteri si riferiscono.

9 Alcuni considerando del Regolamento. i rischi microbiologici dei prodotti alimentari costituiscono una delle principali fonti di malattie umane causate dagli alimenti è opportuno fissare criteri armonizzati di sicurezza relativi all accettabilità dei prodotti alimentari l'applicazione dei criteri microbiologici deve costituire parte integrante dell'attuazione delle procedure HACCP e di altre misure di controllo dell'igiene

10 Alcuni considerando del Regolamento. Listeria monocytogenes negli alimenti inferiore a 100 ufc/g. non si rileva la necessità di fissare criteri specifici per il Vibrio vulnificus e il Vibrio parahaemolyticus virus Norwalk-simili (NLV, Norovirus). gli indicatori fecali convenzionali non sono affidabili per dimostrare la presenza o l'assenza di NLV e. non è una pratica sicura basarsi sulla rimozione degli indicatori batterici fecali per determinare i tempi di depurazione dei frutti di mare. è opportuno che i criteri per i virus patogeni nei molluschi bivalvi vivi siano fissati quando i metodi d'analisi sono stati sufficientemente messi a punto ( vedi nota del ** )

11 Alcuni considerando del Regolamento. (14) poco probabile che l'applicazione a VTEC O157 di una norma microbiologica per prodotti finali produca una riduzione significativa dei rischi connessi per i consumatori. Il CSMVSP ha individuato le seguenti categorie alimentari per le quali i VTEC rappresentano un pericolo.. ( fra le quali NON figurano i molluschi ) (16) salmonelle nei prodotti alimentari. Secondo tale parere, tra le categorie alimentari che possono rappresentare un rischio elevato per la salute pubblica vi sono. (fra le quali figurano taluni prodotti destinati ad essere consumati crudi )

12 Alcuni considerando del Regolamento. (17)Salmonella e Enterobacter sakazakii i microrganismi che costituiscono motivo di maggiore preoccupazione per quanto riguarda gli alimenti per lattanti, gli alimenti di proseguimento e gli alimenti con specifiche finalità mediche. La presenza di questi agenti patogeni rappresenta un rischio considerevole se le condizioni dopo la ricostituzione ne permettono la moltiplicazione. Le enterobatteriacee, più spesso presenti, possono essere utilizzate come indicatore di rischio.

13 Alcuni considerando del Regolamento. il produttore o il fabbricante di un prodotto alimentare è tenuto a decidere se il prodotto è pronto ad essere consumato tale e quale, senza doverlo cuocere o sottoporre ad altri procedimenti per garantirne la sicurezza e il rispetto dei criteri microbiologici istruzioni per l'uso di un prodotto alimentare devono obbligatoriamente essere riportate sull etichetta in taluni casi può essere necessario armonizzare a livello comunitario la frequenza dei campionamenti occorre associare ad ogni criterio microbiologico un metodo di riferimento specifico. Tuttavia, gli operatori del settore alimentare devono avere la possibilità di usare metodi d'analisi diversi dai metodi di riferimento, in particolare quelli più rapidi, a condizione che tramite tali metodi alternativi si ottengano risultati equivalenti

14 Alcuni considerando del Regolamento. è opportuno fissare criteri microbiologici che definiscano l accettabilità dei procedimenti nonché criteri microbiologici di sicurezza degli alimenti. è opportuno stabilire misure di attuazione relative ai metodi analitici, compresi, ove necessario, l incertezza di misura, il piano di campionamento, i limiti microbiologici, il numero di unità analitiche che devono risultare conformi a tali limiti.

15 Alcuni considerando del Regolamento. le misure che gli operatori del settore alimentare devono adottare per garantire la conformità ai criteri che definiscono l accettabilità di un procedimento possono comprendere, tra l altro, controlli delle materie prime, dell igiene, della temperatura e della conservabilità del prodotto

16 Alcuni considerando del Regolamento. gli Stati membri provvedono a che controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata; tali controlli devono essere eseguiti in fasi opportune della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, per garantire che gli operatori del settore rispettino i criteri stabiliti dal presente regolamento

17 Alcuni considerando del Regolamento. importanza di fondare i criteri microbiologici sulla valutazione ufficiale dei rischi e su principi approvati a livello internazionale i criteri microbiologici devono essere pertinenti ed efficaci ai fini della protezione della salute dei consumatori

18 Articoli del Regolamento Articolo 1 Oggetto e campo d applicazione Articolo 2 Definizioni ** Articolo 3 Prescrizioni generali Articolo 4 Prove per verificare il rispetto dei criteri Articolo 5 Norme specifiche per le analisi e il campionamento Articolo 6 Prescrizioni relative all etichettatura Articolo 7 Risultati insoddisfacenti Articolo 8 Deroga transitoria Articolo 9 Analisi delle tendenze Articolo 10 Riesame Articolo 11 Abrogazione

19 REGOLAMENTO (CE) DELLA COMMISSIONE n. 2073/2005 del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari Si rivolge agli OSA Ratio : visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull igiene dei prodotti alimentari, in particolare l articolo 4, paragrafo 4 **, anche se in alcune circostanze e per alcuni aspetti è richiesto l intervento dell Autorità Competente ( vedi art. 1 ** Oggetto e campo d applicazione art. 7 Risultati insoddisfacenti ** )

20 Regolamento (CE) 2073 / 2005 Non richiede agli OSA una determinata frequenza o un determinato numero di esami, eccetto per carcasse, carne macinata, preparazioni di carne e CSM. La frequenza di campionamento è correlata discrezionalmente a tipo di prodotto, natura ed entità dell impresa, affidabilità delle misure adottate. Non richiede di attendere i risultati in quanto gli esami servono per documentare che il sistema funziona

21 Regolamento (CE) 2073 / Gli OSA devono dimostrare la conformità dei loro prodotti ai criteri del Reg Non è loro richiesto di effettuare necessariamente analisi microbiologiche per dimostrare detta conformità. Parametri indiretti (tempo / t ; ph; additivi; a w ecc.) possono fornire assicurazioni equivalenti. vedi art.4 ** Le Autorità Competenti non debbono richiedere controlli analitici routinari. Possono richiederli, ed è opportuno che lo facciano, per identificare o chiarire un dato problema o nel corso di audit, monitoraggio, sorveglianza.

22 Regolamento (CE) 2073 / 2005 Attenzione diversa nei confronti dei criteri di sicurezza e dei criteri di igiene del processo. Peso minore, rispetto al passato, alla contaminazione delle superfici Possibilità di utilizzare metodi o analiti diversi da quelli indicati solo per i criteri di igiene del processo Vedi art. 5 ** Reg.2073

23 Criteri di igiene del processo Vedi art. 5 ** altre procedure di campionamento e di prova..rilevazione della presenza di altri microrganismi..analiti diversi da quelli microbiologici Gli operatori del settore alimentare possono ricorrere ad altre procedure di campionamento e di prova, a condizione di dimostrare, con soddisfazione dell autorità competente, che tali procedure forniscono garanzie almeno equivalenti. Tali procedure possono includere l uso di siti di campionamento alternativi e di analisi degli andamenti. Le analisi per la rilevazione della presenza di altri microrganismi e la verifica del rispetto dei relativi limiti microbiologici nonché i test di analiti diversi da quelli microbiologici sono autorizzati solo per i criteri di igiene del processo.

24 ALLEGATO I Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari Capitolo 1. Criteri di sicurezza alimentare** per molluschi bivalvi Capitolo 2. Criteri di igiene del processo** per molluschi bivalvi Capitolo 3. Norme per il campionamento e per la preparazione dei campioni da analizzare** In assenza di norme più specifiche in materia di campionamento e di preparazione dei campioni da analizzare, si utilizzano come metodi di riferimento le norme pertinenti dell'iso (International Organisation for Standardization) e gli orientamenti del Codex Alimentarius.

25 MATRICI ALIMENTARI E/0 DETERMINAZIONI NON CONTEMPLATE DAL REGOLAMENTO (CE) 2073/2005 Vedi Linee Guida Reg punto 4 **

26 MOLLUSCHI BIVALVI VIVI Reg. 852 All. I Produzione primaria ** Reg. 853 All. Definizioni ** REG. 853 SEZIONE VII MOLLUSCHI BIVALVI VIVI 1. La presente sezione si applica ai molluschi bivalvi vivi. Fatta eccezione per le disposizioni relative alla depurazione si applica anche agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini vivi.

27 REG.853 REQUISITI DELLE ZONE DI PRODUZIONE 1. I produttori possono raccogliere i molluschi bivalvi vivi soltanto nelle zone di produzione la cui ubicazione e i cui confini sono fissati e classificati dall autorità competente se del caso in cooperazione con gli operatori del settore alimentare come appartenenti alle classi A, B o C, ai sensi del regolamento (CE) n. 854/ Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato i molluschi bivalvi vivi, destinati al consumo umano diretto, raccolti nelle zone di produzione della classe A solo se soddisfano i requisiti di cui al capitolo V. 3. Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe B soltanto dopo averli sottoposti a un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione. 4. Gli operatori del settore alimentare possono immettere sul mercato ai fini del consumo umano i molluschi bivalvi vivi raccolti nelle zone di produzione della classe C soltanto previa stabulazione di lunga durata, conformemente alla parte C del presente capitolo. 5. Dopo la depurazione o la stabulazione, i molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di produzione delle classi B o C devono soddisfare tutti i requisiti previsti al capitolo V...

28 REG. 853, ALL.III, CAPITOLO V NORME SANITARIE PER I MOLLUSCHI BIVALVI VIVI Oltre a garantire la conformità ai requisiti microbiologici adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare devono garantire che i molluschi bivalvi vivi immessi sul mercato e destinati al consumo umano soddisfino i requisiti contenuti nel presente capitolo. 1. Essi devono presentare caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto fresco e vitale, in particolare gusci privi di sudiciume, reazione adeguata a percussioni e livelli normali di liquido intervalvare. 2. Essi non devono contenere biotossine marine in quantità totali (misurate nel corpo intero o nelle parti consumabili separatamente) superiori ai seguenti limiti: a) PSP («Paralytic Shellfish Poison»): 800 µg/kg; b) ASP («Amnesic Shellfish Poison»): 20 mg/kg di acido domoico; c) acido okadaico, dinophysitossine e pectenotossine complessivamente: 160 µg di equivalente acido okadaico/kg; d) yessotossine: 1 mg di equivalente yessotossine/kg; e) azaspiracidi: 160 µg di equivalente azaspiracido/kg.

29 Reg I capitoli V, VI, VIII e IX, nonché il punto 3 del capitolo VII, si applicano alla vendita al dettaglio **. I molluschi bivalvi vivi non possono essere immessi sul mercato per la vendita al dettaglio se non attraverso un centro di spedizione in cui deve essere apposto un marchio di identificazione a norma del capitolo VII. ( vedi sanzioni art.6 del D.L.vo 193/2007** )

30 CAPITOLO VII: MARCHIATURA DI IDENTIFICAZIONE ED ETICHETTATURA 1. L etichetta, compreso il marchio di identificazione, deve essere impermeabile. 2. Ferme restando le disposizioni generali in materia di marchi di identificazione di cui all allegato II, sezione I, l etichetta deve recare le seguenti informazioni: a) specie di molluschi bivalvi (denominazione comune e denominazione scientifica); b) data di imballaggio, con indicazione almeno del giorno e del mese. In deroga alla direttiva 2000/13/CE, il termine minimo di conservazione può essere sostituito dalla menzione «Questi animali devono essere vivi al momento dell acquisto». 3. Una volta che ne abbia frazionato il contenuto, il venditore al dettaglio deve conservare per almeno 60 giorni l etichetta apposta su ogni imballaggio di molluschi bivalvi vivi che non siano imballati in colli per la vendita al minuto.

31 REG. 854 ALLEGATO II MOLLUSCHI BIVALVI VIVI CAPO I: CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente allegato si applica ai molluschi bivalvi vivi e, per analogia, agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi marini vivi.

32 Reg. 854, ALL.II Molluschi bivalvi vivi Questo allegato, che si applica ai molluschi bivalvi vivi e, per analogia, agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi marini vivi, REGOLAMENTA controlli ufficiali sui molluschi bivalvi vivi provenienti da zone di produzione classificate classificazione delle zone di produzione e di stabulazione monitoraggio delle zone di stabulazione e di produzione classificate decisioni successive al monitoraggio controlli dell'operatore del settore alimentare

33 CAPO II: CONTROLLI UFFICIALI SUI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI PROVENIENTI DA ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE L autorità competente può classificare come zone di classe A le zone da cui possono essere raccolti molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al consumo umano. I molluschi bivalvi vivi raccolti da queste zone devono soddisfare i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell allegato III, sezione VII, capo V ** del regolamento (CE) n. 853/2004.

34 CAPO II: CONTROLLI UFFICIALI SUI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI PROVENIENTI DA ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE 4. L autorità competente può classificare come zone di classe B le zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui al punto 3. I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare i livelli di E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvare.

35 CAPO II: CONTROLLI UFFICIALI SUI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI PROVENIENTI DA ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE 5. L autorità competente può classificare come zone di classe C le zone da cui i molluschi bivalvi vivi possono essere raccolti, ma possono essere immessi sul mercato soltanto previa stabulazione di lunga durata al fine di soddisfare i requisiti sanitari di cui al punto 3. I molluschi bivalvi vivi provenienti da queste zone non devono superare i livelli di E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvare.

36 Linee Guida MBV Campania REQUISITI DELLE AREE MARINE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI E DESTINAZIONE DEI MOLLUSCHI PROVENIENTI DALLE ZONE CLASSIFICATE **

37 Linee Guida MBV Campania Zona di classe A le zone da cui possono essere raccolti MBV direttamente destinati al consumo umano. I molluschi bivalvi vivi raccolti da queste zone devono soddisfare i requisiti sanitari per i MBV stabiliti nell Allegato III, sez. VII, capo V del regolamento (CE) N. 853 /04 : I MBV che provengono da queste zone non devono superare i livelli di E. Coli di 230 MPN per 100g di polpa e liquido intervalvare. Zona di classe B le zone da cui i MBV possono essere raccolti ed essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari di cui al punto 3. I MBV che provengono da queste zone non devono superare i livelli di 4600 E. Coli per 100g di polpa e liquido intervalvare. Il metodo di riferimento per questa analisi è il test del numero più probabile(mpn) in cinque provette e tre diluizioni specificato nella norma ISO Possono essere utilizzati metodi alternativi se convalidati rispetto al metodo di riferimento secondo i criteri fissati dalla norma EN/ISO Zona di classe C le zone da cui i MBV possono essere raccolti ed essere immessi sul mercato ai fini del consumo umano soltanto previa stabulazione di lunga durata al fine di soddisfare i requisiti sanitari di cui al punto 3. I MBV provenienti da queste zone non devono superare i livelli di E. Coli per 100 g di polpa e liquido intervalvare. Il metodo di riferimento per questa analisi è il test del numero più probabile(mpn) in cinque provette e tre diluizioni specificato nella norma ISO Possono essere utilizzati metodi alternativi se convalidati rispetto al metodo di riferimento secondo i criteri fissati dalla norma EN/ISO16140.

38 Linee Guida MBV Campania Qualora tutti i risultati delle analisi siano conformi ai parametri previsti dall allegato I, capitolo I del Regolamento CE n 2073 del 15 novembre 2005 l area verrà classificata come A, qualora anche solo un campione non rispetti i parametri di cui al punto precedente la zona non potrà essere classificata come A. Per quanto riguarda la zona B, la presenza di un solo campione irregolare rispetto ai 12 previsti nel semestre, non incide sulla classificazione dell area stessa. Per quanto riguarda l area C qualora anche solo un campione non rispetti i parametri di cui al punto precedente la zona non potrà essere classificata. In fase di classificazione dell area di produzione è necessario determinare se i MBV rispettano i requisiti biotossicologici di cui all allegato III, sezione VII, capitolo V del Regolamento CE 853/2004 ed i requisiti chimici previsti dal Regolamento CE 1881/2006

39 Linee Guida MBV Campania CLASSIFICAZIONE E MONITORAGGIO PERIODICO DELLE AREE DI PRODUZIONE E DI STABULAZIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

40 Linee Guida MBV Campania PROCEDURE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI PRODUZIONE DI MOLLUSCHI BIVALVI ** MODALITÀ OPERATIVE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE E MONITORAGGIO ** CLASSIFICAZIONE DEGLI SPECCHI D ACQUA DOVE SONO STATE INDIVIDUATE FONTI DI CONTAMINAZIONE ** CLASSIFICAZIONE DEGLI SPECCHI D ACQUA DOVE NON SONO STATE INDIVIDUATE FONTI DI CONTAMINAZIONE ** %

41 Linee Guida MBV Campania RICLASSIFICAZIONE DEGLI SPECCHI D ACQUA La classificazione degli specchi d acqua ha una durata massima di tre anni. La riclassificazione avverrà sulla base dei dati ottenuti dal monitoraggio, confermando o meno la classe di appartenenza dell area. Comunque i campionamenti devono essere ripetuti ogni qualvolta un evento imprevisto possa indurre a ritenere che la qualità dell acqua sia variata, nel qual caso si procede ad un nuovo campionamento per la riclassificazione.

42 Linee Guida MBV Campania CLASSIFICAZIONE DEGLI SPECCHI D ACQUA NEI QUALI NON VI SONO INSEDIAMENTI DI MOLLUSCHI A SVILUPPO NATURALE Negli specchi d acqua nei quali non vi sono insediamenti di molluschi bivalvi a sviluppo naturale, né impianti di allevamento per i quali già si è provveduto alla classificazione, è possibile la classificazione attraverso accertamenti che includono esami di laboratorio su campioni di molluschi bivalvi della specie che si intende allevare, posti in loco, debitamente identificati e sigillati da parte dei Servizi Veterinari dell A.S.L. ed ivi mantenuti per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi. Le procedure da adottare nel campionamento sono quelle di cui alle presenti linee guida, a seconda che sia stata individuata o meno una fonte di inquinamento, ed ove ciò non fosse possibile rispettare le predette procedure, in punti di campionamento ritenuti rappresentativi dello specchio d acqua.

43 DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. (GU n. 261 del Suppl. Ordinario n.228)

44 D.L.vo 193/2007 Art. 2. Autorità competenti 1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004,853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

45 Art. 3. D.L.vo Abrogazioni ** c) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, ad eccezione dell'articolo 20; Art. 20 Abrogazione 1. È abrogata la L , n.192

46 D.L.vo 193/2007 Art. 7. Disposizioni relative al riconoscimento degli stabilimenti 1. Gli stabilimenti riconosciuti ai sensi della normativa abrogata all art. 3 ** si intendono riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/ Gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1 rimangono pubblicati sul sito informatico del Ministero della salute,aggiornato attraverso il sistema informatico SINTESI STABILIMENTI. 3. Il sistema informatico di cui al comma 2 continuerà ad essere aggiornato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

47 D.L.vo 193/2007 Art. 6. Sanzioni ** 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale regolamento ovvero le effettua quando il riconoscimento e' sospeso o revocato, o che, pur essendo condotte presso un impianto riconosciuto, non siano state comunicate all'autorità competente per l'aggiornamento del riconoscimento, è punito, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro

48 D.L.vo 193/2007 Art. 6. Sanzioni ** 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 egli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n.853/2004 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500; 7. Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti e'punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro 6.000

49 D.L.vo 193/2007 Art. 6. Sanzioni ** 11. Chiunque trasporta lotti di molluschi bivalvi vivi senza il documento di accompagnamento di cui al regolamento (CE) n. 853/2004,allegato III, sezione VII, capitolo 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n.853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione.

50 D.L.vo 193/2007 Art. 6. Sanzioni ** 13. Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro Chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi,provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria daeuro a euro

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