Introduzione. 1) Seggio. 1.1) Presidente. Movimento Genova - Guida per i rappresentanti di lista alle elezioni Europee 2014

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1 Introduzione Questa breve guida ha lo scopo di fornire al rappresentate di lista le informazioni minime per poter svolgere il suo ruolo durante i due giorni delle Elezioni Europee La fonte delle informazioni è la pubblicazione Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione del 5 maggio 2014 predisposta dal Ministero dell'interno e reperibile all'indirizzo web: La guida è lo strumento principale per lo svolgimento delle operazioni elettorali e si raccomanda di fare riferimento ad essa ogni volta che dovessero sorgere dubbi sul procedimento. In corsivo blu sono inseriti alcuni commenti che non sono parte delle istruzioni ministeriali. 1) Seggio Il termine seggio (o seggio elettorale) è utilizzato con più significati per indicare l insieme dei suoi componenti (presidente, scrutatori...); il complesso delle funzioni che svolge (operazioni di voto e scrutinio e altre operazioni...); il luogo di svolgimento (sala della votazione e locali adiacenti). Il seggio è composto da: il presidente; il segretario; quattro scrutatori. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti. Il presidente o il vicepresidente deve essere sempre presente nel seggio. I componenti del seggio e i rappresentanti di lista sono pubblici ufficiali. 1.1) Presidente Il presidente decide su: difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali; reclami e proteste; contestazioni e nullità dei voti. La decisione del presidente è provvisoria : il giudizio definitivo sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo mentre le decisioni relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono riesaminate dall ufficio elettorale. Il presidente ha poteri di polizia e può disporre delle forze dell'ordine per garantire lo svolgimento delle operazioni elettorali. 1 / 12

2 1.2) Vicepresidente Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Il suo compito è sostituire il presidente nei casi di assenza o di impedimento. Quando sostituisce il presidente ne ha tutte le funzioni e i poteri. 1.3) Scrutatori Gli scrutatori hanno i seguenti compiti: autenticare le schede (firmandole); registrare gli elettori che si presentano a votare; effettuare lo spoglio e lo scrutinio delle schede votate; recapitare i plichi. Gli scrutatori possono esprimere il loro parere se il presidente lo richiede. Il presidente è obbligato a sentire il parere degli scrutatori quando: occorre decidere sui reclami, anche orali; è necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali; occorre decidere sulla nullità dei voti e sull assegnazione dei voti contestati. Gli scrutatori non hanno potere di decisione nelle operazioni elettorali. 1.4) Segretario compila il verbale e l estratto del verbale delle operazioni del seggio; nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli scrutatori, registra i voti espressi; raccoglie gli atti da allegare ai verbali; confeziona i plichi. 2) Verbale Nel verbale, compilato in due copie, deve prendersi nota dettagliata di tutte le proteste e i reclami presentati nel corso delle operazioni. Il verbale deve essere autenticato con l'aggiunta in ogni foglio, del bollo della sezione e della firma di tutti i componenti del seggio e dei rappresentanti di lista presenti. Il verbale è fondamentale perché rappresenta il diario delle operazioni di voto e la principale fonte di informazioni nel caso di contestazioni o irregolarità. E' previsto che sia firmato al termine delle operazioni ma, per velocizzare le operazioni, è usanza farlo firmare durante lo scrutinio o durante le operazioni di voto. Si consiglia al rappresentante di lista di firmarlo solo al termine delle operazioni in modo da mantenere la possibilità di far registrare i propri commenti e verificarne il contenuto (il rappresentante di lista ha l'obbligo di firma solo se presente alla dichiarazione del risultato dello scrutinio). 2 / 12

3 3) Rappresentante di lista I rappresentanti di lista sono designati, cioè assegnati, ai seggi in tre modi: 1. Entro il venerdì: il Movimento presenta i documenti al Comune che informa il presidente di seggio. Il rappresentante di lista presenta la documentazione fornita dal Movimento direttamente al presidente del seggio; può farlo in due occasioni: 2. il sabato pomeriggio durante le operazioni preliminari; 3. la domenica mattina prima che abbiano inizio le operazioni di voto. Il rappresentante di lista: deve mostrare al presidente un documento di identità valido (preferibilmente la carta di identità); se presenta la sua designazione direttamente al presidente o se vuole votare nel seggio cui è assegnato deve essere in possesso della tessera elettorale. I rappresentanti di lista: hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità; possono far inserire sinteticamente nel verbale dichiarazioni; possono firmare: le strisce di chiusura dell urna contenente le schede votate; il verbale del seggio; i plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio; le strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione. sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano. Il simbolo che portano i rappresentanti di lista serve a renderli riconoscibili e non è uno strumento di propaganda elettorale che è vietata; è quindi opportuno evitare magliette, sciarpe o cappelli con simboli o slogan. La presenza dei rappresentanti di lista non è necessaria per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Il presidente di seggio deve consentire ai rappresentanti di lista di svolgere il loro compito nel modo più ampio e completo possibile compatibilmente con il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Dopo due richiami ufficiali, il presidente può far allontanare i rappresentanti di lista che ostacolano gravemente le operazioni elettorali (impedire lo svolgimento delle operazioni può essere punito con la reclusione). I rappresentanti di lista non hanno nessun potere decisionale sulle operazioni del seggio e non sono 3 / 12

4 autorizzati a maneggiare il materiale in dotazione al seggio (matite, schede, timbri, arredi...). Come tutti i componenti del seggio, anche i rappresentanti di lista devono rispettare la legge sulla privacy. Non possono compilare liste di persone che hanno (o non hanno) votato. Non fare foto, video o registrazioni audio all'interno o nelle vicinanze del seggio e ricordare che, oltre al voto, sono riservate tutte le informazioni sulla salute e la condizione penale dei cittadini. 4 / 12

5 4) Voto 4.1) Operazioni preliminari alla votazione Il sabato pomeriggio, a partire dalle 16, sono svolte tutte le attività necessarie a preparare il seggio per la raccolta dei voti (il presidente ha ricevuto in consegna il materiale la mattina di sabato). Il rappresentante di lista deve prestare attenzione in particolare alle seguenti attività: Conteggio delle schede che l'ufficio elettorale ha consegnato al presidente: è possibile che il numero indicato nella documentazione non coincida con quello delle schede effettivamente consegnate. Schede in eccesso non registrate potrebbero essere utilizzate per brogli. Integrità e presenza delle matite e del timbro di sezione (detto bollo ). Corretta custodia e conteggio di eventuali matite di riserva. Autenticazione delle schede; che richiede: la firma di uno scrutatore; l apposizione del timbro della sezione (da parte del presidente). Durante l'autenticazione delle schede nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala (per evitare il rischio di sottrazione o alterazione delle schede) Rigorosa separazione delle schede autenticate (custodite in una scatola o cassetta apposita) da quelle non autenticate (custodite nella pacco originale) che possono essere usate durante le votazioni per sostituire schede autenticate deteriorate o per far votare elettori non presenti nelle liste. Chiusura della scatola contente le schede autenticare con sigillo di carta adesiva firmato. 4.2) Ricostituzione del seggio Alle 7 della mattina di domenica il seggio si ricostituisce. Il presidente verifica i sigilli, controlla che l'urna sia vuota e che il numero di schede autenticate coincida con quello della sera precedente. E' utile che il rappresentante di lista sia presente alla riapertura del seggio in particolare per la verifica delle scatole sigillate e il conteggio delle schede autenticate. 4.3) Votazioni Durante le votazioni possono presentarsi molti problemi più meno complessi ma è importante ricordare che risolverli è compito del presidente di seggio. I rappresentanti di lista devono controllare che le operazioni si svolgano correttamente. Gli elementi da tenere sotto controllo sono: L elettore che si presenta a votare deve essere identificato dal presidente di seggio. Nel caso in cui un elettore lo chieda, è il presidente del seggio a dare indicazioni sulla 5 / 12

6 modalità di voto facendo esempi generici. È opportuno che il presidente consegni la scheda spiegata, cioè aperta, per verificare che all interno non vi siano tracce di scrittura o altri segni che possano invalidarla. Non è obbligatorio ma è una prassi consolidata e un suggerimento che si può dare al presidente (soprattutto se alle prime armi). L'elettore deve riconsegnare la scheda piegata in modo che il voto non sia visibile. E' uno degli eventi più probabili; in teoria è piuttosto grave perché rende il voto non segreto ma di norma il presidente invita l'elettore a tornare in cabina e piegarla o per soggetti con evidenti difficoltà la piega lui stesso senza guardare. Mancata restituzione di scheda o matita (richiede verbalizzazione). Accurata custodia delle schede autenticate non ancora utilizzate e di quelle non autenticate. Presenza nel seggio di troppi elettori o di estranei. Rifiuto del presidente a far votare un elettore per la mancanza o incompletezza di documenti (può accadere per elettori fuori sede o con disabilità). Verbalizzazione di proteste e reclami dei componenti del seggi, dei rappresentanti di lista e degli elettori (non deve essere verbalizzata ogni discussione ma solo i casi in cui qualcuno si oppone o ritiene errata a una procedura o scelta fatta durante le operazioni di voto). I rappresentanti di lista possono votare nella sezione dove esercitano le funzioni purché siano elettori della circoscrizione. Il presidente non è tenuto a fornire ai rappresentanti i dati parziali sull'affluenza ma farlo è prassi consolidata. 4.4) Chiusura della votazione Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 23 della domenica. Se a tale ora sono presenti nella sala del seggio o nelle vicinanze elettori che non hanno ancora votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare (è quindi possibile che le votazioni proseguano un po' oltre le 23). Prima di iniziare lo scrutinio il presidente sigilla l'urna chiude in plichi sigillati (e spedisce) le matite copiative, le liste degli elettori, i registri per l'annotazione del numero di tessera e le schede non utilizzate. La procedura di formazione dei plichi è complessa ma necessaria per evitare brogli poiché toglie dal seggio tutto il materiale utilizzato per la votazione prima che inizi lo scrutinio. Questa è la fase in cui presidente e segretario rischiano di compiere errori nella procedura di impacchettamento e spedizione quindi, senza intralciare le operazione, è importante controllare che siano raccolte e sigillate nel plico le matite (intere) e che siano accuratamente sigillate le schede non utilizzate. Dopo questa fase è ufficialmente noto il numero dei votanti. 6 / 12

7 5) Scrutinio Le operazioni di scrutinio devono avere inizio non appena completate le operazioni di chiusura della votazione, devono svolgersi senza alcuna interruzione e essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. A differenza delle operazioni di voto, per la validità dello scrutini devono essere presenti 5 componenti del seggio; a ogni componente e assegnato un compito preciso. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista e gli elettori della sezione. In alcuni casi i presidenti chiudono la porta del seggio durante le operazioni di scrutinio. Ciò non è richiesto dalla procedura e non serve a impedire l'ingresso o l'uscita di coloro che possono assistere ma è una prassi dettata dalla volontà di meglio controllare le operazioni. Si raccomanda al rappresentante di lista di entrare uscire dal seggio durante lo scrutinio solo se strettamente necessario. La procedura di scrutinio è estremamente precisa: Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti: a) un primo scrutatore designato con sorteggio estrae dall urna una scheda alla volta, la apre e la consegna aperta al presidente; b) il presidente pronuncia ad alta voce la denominazione della lista votata; c) il presidente, se la scheda votata contiene voti di preferenza, pronuncia il cognome (o il nome e cognome) del candidato o dei candidati votati e il numero del candidato o di ciascuno dei candidati, secondo l ordine di presentazione nella lista; d) il presidente passa quindi la scheda spogliata a un secondo scrutatore; e) il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista e del numero progressivo di voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista stessa; f) contemporaneamente, anche il segretario del seggio pronuncia ad alta voce la denominazione della lista votata e i nomi dei candidati votati della lista stessa e prende nota, nell altro esemplare delle tabelle di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista e del numero progressivo di voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista stessa; g) un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione. h) Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio (i rappresentanti di lista non sono componenti del seggio). E vietato estrarre dall urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella cassetta o scatola. Non è consentito estrarre contemporaneamente dall urna più schede e accantonarle provvisoriamente per un successivo spoglio o riesame. La violazione della procedura comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi. 7 / 12

8 Metodi di scrutinio diversi da quello indicato sono una violazione della legge indipendentemente da quello che può sostenere qualche componente del seggio o un altro rappresentante di lista. Inoltre la presenza di moltissime liste con preferenze multiple rende il meccanismo previsto dalla legge uno dei più efficaci dato che la rilevazione delle preferenze è una delle fasi in cui più facilmente si commettono errori. 5.1) Modalità di votazione a) L'elettore può votare una sola lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che contiene tale contrassegno. Non è necessario che il segno sia una X. b) Ciascun elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. c) Nel caso di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l annullamento della terza preferenza. d) Il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. e) Il voto di preferenza si esprime esclusivamente scrivendo, con la matita copiativa, nelle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati scelti presenti nella lista votata. f) In caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre per eliminare ambiguità, la data e il luogo di nascita. g) Se il candidato ha due cognomi, l elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo, a meno che non vi sia possibilità di confusione con altri candidati. 5.2) Validità del voto Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale della salvaguardia della validità del voto. Ciò significa i voti di lista o di preferenza devono essere ritenuti valiti tutte le volte in cui si può capire la volontà effettiva dell elettore tranne nel caso in cui: la scheda utilizzata non è conforme a quella prevista dalla legge; manca la firma dello scrutatore o il bollo della sezione; sono presenti segni, scritte o espressioni che senza dubbio fanno capire la volontà dell elettore di far riconoscere il proprio voto (i segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli fatti dall elettore, non i segni tipografici o di altro genere). Non invalidano il voto: le anomalie della scrittura; i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un espressione rafforzativa del voto; l imprecisa collocazione dell espressione di voto rispetto agli spazi riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione serva al riconoscimento dell autore; 8 / 12

9 erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono l'identificazione; le incertezze grafiche nell'individuazione dei candidati prescelti. Per interpretazioni sulla validità del voto vedere l'appendice. 5.3) Scheda e voti di preferenza nulli Ci sono due casi di nullità delle schede: una totale in cui è nulla l'intera scheda e una parziale in cui sono nulli solo i voti di preferenza. 1) Scheda nulla Si ha nullità totale della scheda quando: presenta scritture o segni tali da far ritenere senza dubbio che l elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; non è conforme al modello previsto dalla legge; la volontà dell elettore si è manifestata in modo non univoco e non c è possibilità di identificare la lista prescelta (nemmeno attraverso il voto di preferenza). 2) Scheda contenente voti di preferenza nulli E' possibile che una scheda sia valida per il voto di lista ma contenga una o più preferenze nulle; le regole da seguire per determinare la validità delle preferenze sono: se l elettore esprime tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l annullamento della terza preferenza; il voto di preferenza non può essere espresso indicando il numero d ordine del candidato nella lista; la preferenza è valida anche se espressa con errori ortografici che non impediscono di individuare il candidato prescelto. ATTENZIONE I casi di nullità della scheda (e quindi del voto di lista) determinano sempre la nullità dei voti di preferenza. Invece, la nullità dei voti di preferenza o le contestazioni sui voti di preferenza non comportano necessariamente la nullità della scheda, se questa, non essendo nulla per altre cause, è valida agli effetti del voto di lista. Le schede nulle devono essere immediatamente firmate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Nel caso di contestazioni sull'annullamento del voto si può suggerire al presidente di consultare la giurisprudenza riportata nelle istruzioni per cercare similitudini con il caso in discussione. 9 / 12

10 5.4) Schede bianche Una scheda è detta bianca quando non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura. Le schede bianche devono essere immediatamente timbrate e firmate, dal presidente e da almeno due scrutatori. Fare attenzione che schede bianche siano firmate e timbrate in modo da evitare il rischio di brogli. 5.5) Voti contestati Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda o di qualche voto di lista o di preferenza. Il presidente decide sull assegnazione o meno dei voti contestati ascoltando anche il parere degli scrutatori. Il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non vincolante. I voti contestati possono essere sia assegnati che non assegnati. In entrambi i casi: devono essere registrati nel verbale: la lista il cui voto è contestato oppure il candidato (o i candidati) il cui voto viene contestato; il motivo della contestazione; la decisione presa dal presidente; la scheda deve essere firmata immediatamente dal presidente e da due scrutatori Le schede contestate sono accantonate per essere inserite in buste separate. 5.6) Risultato dello scrutinio Dopo aver contato tutte le schede (valide, nulle, bianche e contestate) e verificato la congruenza con quanto riportato nelle tabelle di scrutinio e nel verbale, il presidente: dichiara il risultato dello scrutinio, dandone pubblica lettura nella sala del seggio elettorale; attesta e certifica il risultato dello scrutinio nel verbale; fa firmare in ciascun foglio e sottoscrivere da tutti i componenti dell ufficio e dai rappresentanti di lista presenti il verbale del seggio. Poiché è raro che ci siano elettori ad assistere allo scrutinio, di solito la pubblica lettura del verbale non viene fatta ma il rappresentante di lista ha il diritto di conoscere l'esito dello scrutinio (di solito durante la registrazione nel verbale). 10 / 12

11 Appendice Decisioni del Consiglio di Stato sulla nullità del voto Le istruzioni riportano nelle note, a partire da pag. 64, diverse decisioni del Consiglio di Stato in modo da guidare il presidente nelle decisioni sui casi di nullità. Non invalidano il voto Il segno di abrasione rinvenuto su una scheda. Il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato. L allungamento verso il basso dell ultima vocale del nominativo del candidato per il quale viene espressa la preferenza. La preferenza espressa per il candidato utilizzando espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori. L indicazione del titolo professionale del candidato. Il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce. Segni vari e discontinui dovuti all incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti. Un breve segno presso il contrassegno di altra lista se è presente anche un inequivocabile segno di voto su una lista. Oltre al voto di lista e ai voti di preferenza, le stesse preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente ad un contrassegno non votato. Il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza: può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l elettore ha votato. Il voto espresso con un doppio segno di croce sul simbolo votato. Voto di lista e relativi voti di preferenza e anche altro voto di lista cancellato. La deformazione del cognome o del nome di un candidato, o anche l incertezza nella relativa indicazione: si possono spiegare con una scarsa dimestichezza del votante con la scrittura o con un inesatta memoria del nome, mentre non dimostrano in maniera inoppugnabile la volontà dell elettore di rendere riconoscibile il proprio voto. Due segni grafici, di cui uno più deciso, in prossimità del simbolo della lista, perché, pur trattandosi di segni grafici certamente inusuali, tale circostanza non è sufficiente a rivelare che siano stati apposti per consentire il riconoscimento dell elettore. L indicazione del nome del leader del medesimo partito o movimento fianco del contrassegno della lista votata. L erronea indicazione del nome di battesimo del candidato, con corretta indicazione del cognome. 11 / 12

12 Invalidano il voto Il motto sei forte, riferito al candidato per cui si esprime la preferenza. La frase candidato alla carica di consigliere apposta dall elettore prima del nome e cognome del candidato scelto. Le parole SI od OK scritte sul rigo della preferenza. Il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda. Il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall ufficio elettorale. L espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti esclusivamente di un errore dell elettore dovuto a ignoranza. Nomi di battesimo (prenome) di persone non candidate o presenti in altra lista In mancanza di segno sul contrassegno di lista la preferenza per un candidato espressa non nel riquadro della lista di appartenenza ma nel riquadro di un'altra lista. Il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni. Il mondo appartiene agli entusiasti capaci di non perdere la calma. William McFee andrea bono 15 maggio / 12

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