COMUNE DI CERVIA PROVINCIA DI RAVENNA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

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1 COMUNE DI CERVIA PROVINCIA DI RAVENNA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

2 DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Riferimenti normativi: D. Lgs n. 114 del 31 marzo 1998 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n.59. L.R. n.12 del 25 giugno 1999 Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del d. lgs n.114 DGR 26 luglio 1999 n.1368 Disposizioni per l esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della LR n.12 INDICE Art. 1 - Ambito di applicazione Art. 2 Definizioni CAPO I - MERCATI Art. 3 - Classificazione dei mercati Art. 4 - Assegnazione posteggi destinati all'esercizio dei commercio Art. 5 - Assegnazione posteggi riservati al produttori agricoli Art. 6 - Determinazione posteggi riservati ai produttori agricoli Art. 7 - Riassegnazione dei posteggi Art. 8- Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi Art. 9 - Gestione presenze e assenze per i concessionari di posteggio Art Gestione registro delle presenze giornaliere maturate Art Spostamenti di posteggio per miglioría Art 12 - Scambio consensuale dei posteggi Art Ampliamento dei posteggio Art Comitato consultivo di mercato CAPO Il - FIERE Art Classificazione delle fiere Art Giornate e orari di svolgimento Art Disciplina delle fiere straordinarie Art Assegnazione posteggi in concessione decennale Art Assegnazione temporanea dei posteggi Art Spostamenti di posteggio per miglioría Art. 21- Gestione dei registro delle presenze maturate Art Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio Art Revoca dell'autorizzazione CAPO III - POSTEGGI FUORI MERCATO Art.24- Posteggi fuori mercato 2

3 CAPO IV -- MODALITA' DI FUNZIONAMENTO NEI MERCATI E NELLE FIERE Art Modalità di utilizzo dei posteggi e di vendita Art Sistemazione delle attrezzature di vendita Art Circolazione nelle aree di mercato Art Norme igienico sanitarie Art Durata delle concessioni Art Concessione di posteggio Art Determinazione degli orari Art Disposizioni in materia di subingresso Art Obbligo di esibire l'autorizzazione Art Revoca dell'autorizzazione e concessione di posteggio Art Disposizioni di carattere programmatico Art. 36 Gestione delle fiere Art Variazioni dimensionamento e localizzazione dei posteggi Art Sanzioni CAPO V DISPOSIZIONI CONCERNENTI I SINGOLI MERCATI E LE SINGOLE FIERE Art Caratteristiche dei mercati Art Caratteristiche del Mercato dell Antiquariato, del collezionismo e delle cose usate Art Caratteristiche del Mercato A spass par Ziria Art. 42 Caratteristiche dei mercati delle erbe Art. 43 Caratteristiche dei posteggi isolati Art. 44 Caratteristiche delle fiere 3

4 ART. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche di cui alla lettera A e B dell'art. 6 comma 1 della L.R. 12/99 nel territorio dei Comune di Cervia. 2. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia. 3. L'esercizio dei commercio su aree pubbliche può effettuarsi in: a) mercati settimanali o a cadenze diverse b) posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana c) posteggi con chioschi d) in forma itinerante nelle zone non vietate dall'amministrazione comunale 1. Ai fini dei presente regolamento si intendono: Art.2 Definizioni a) per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all operatore autorizzato all esercizio dell attività commerciale; d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all esercizio dell attività per uno o più tutti i giorni della settimana o del mese per l offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l erogazione di pubblici servizi, e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; f) per presenze in un mercato il numero delle volte che l operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività. CAPO I - MERCATI 1. I mercati sono così classificati: ART. 3 Classificazione dei mercati mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche; 4

5 mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati: - per settori merceologici - per specializzazioni merceologiche - per settori e per specializzazioni merceologiche mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti 2. Per settori merceologici si intendono i settori alimentari e non alimentare; per specializzazioni merceologiche le segmentazioni merceologiche interne ai settori. Art. 4 Assegnazione posteggi destinati all'esercizio dei commercio 1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n :secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri: maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione in caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata con autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa (puno 7 a-c Deliberazione G.R. 26 luglio 1999 n. 1368) 2. Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto dei ritiro della nuova autorizzazione 3. Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione e l'anzianità di azienda riferita al posteggio 4. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'albo Pretorio dei Comune ed in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione. 5. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito. 6. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento dei numero di posteggi di un mercato o per istituzione di un nuovo mercato è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti e fatto salvo quanto previsto al successivo comma L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene: nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate; previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle migliorie di cui al successivo art Presso l'ufficio Commercio dei Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse: la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva 5

6 l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione Art. 5 Assegnazione posteggi riservati al produttori agricoli 1. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 / 1999 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri: maggiore numero di presenze maturate nel mercato, semprechè rilevate o documentabili dall'interessato; maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere, presso il proprio fondo o in altro luogo, la propria produzione agricola. 2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione dei relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'albo Pretorio dei Comune, di norma, con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande. 3. Non è ammessa la possibilità, da parte dei produttore agricolo, di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato. 4. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito. 5. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge 6. I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione. Art. 6 Determinazione posteggi riservati ai produttori agricoli 1. I posteggi riservati ai produttori agricoli eccedenti la quota dei 2 per cento stabilita all'art.6, comma 8, L.R. n. 12/1999 che si rendessero liberi da concessione verranno soppressi, riservando gli spazi resi disponibili alla realizzazione di migliori condizioni di fruibilità e di accessibilità del mercato; Art. 7 Riassegnazione dei posteggi 1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, sentite le Associazioni del settore, nei seguenti casi: - trasferimento dei mercato in altra sede; - trasferimento parziale dei mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 30 per cento dei posteggi complessivi dei mercato. 2. Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di 6

7 cui al punto 7, lett. a) e c), della deliberazione della Giunta Regionale n dei 1999, così come ulteriormente specificati al comma Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene con provvedimento del Dirigente, sentite le associazioni di categoria, ed è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi. In caso di forza maggiore, quando si rende necessario trasferire temporaneamente uno o più posteggi, il dirigente individua l area e la dislocazione dei posteggi e provvede all assegnazione temporanea ai titolari interessati dallo spostamento. In casi contingibili e urgenti vi provvede il funzionario di Polizia Municipale addetto al mercato. 4. La superficie dei singoli posteggi trasferiti non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria, salvo accordo con l'operatore Art. 8 Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi 1. I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza dei titolare, sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento dei mercato, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al D.Lgs. 114/98 presenti, in possesso di Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese della CCIAA. 2. Tali posteggi sono assegnati con riferimento al settore merceologico e alla specializzazione in base all'ordine occupato nell'apposita graduatoria. 3. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria. 4. In caso il mercato non possa essere effettuato per peggioramento della situazione atmosferica, la presenza viene comunque considerata. 5. Non possono in ogni caso concorrere, all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori: - sprovvisti dell'autorizzazione in originale, della partita Iva e dell iscrizione al Registro Imprese. - sprovvisti dell'attrezzatura di vendita e delle merci 6. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari, le presenze non vengono conteggiate ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di "spunta" 7. Considerate le particolari caratteristiche di alcune iniziative, così come riportato nelle apposite schede allegate al presente regolamento, in caso di non utilizzazione temporanea dei posteggio, non si procede all'assegnazione temporanea dello stesso. Art. 9 Gestione presenze e assenze per i concessionari di posteggio 1. L'operatore concessionario è tenuto ad essere presente nel mercato sul posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite. 7

8 2. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza dei Sindaco in materia di orari di mercato saranno considerati assenti. L operatore titolare di concessione che arriva oltre l orario consentito, ma entro la mezz ora succesiva potrà essere collocato dal Personale di PM in un qualsiasi posteggio rimasto libero al termine delle assegnazioni giornaliere, senza la possibilità di maturare alcun diritto. 3. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della legge regionale n. 12 dei 1999, non si considerano: - le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, stabiliti dal comitato di mercato ; - le assenze maturate sui mercati straordinari; - le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività dei Patrono. 4. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, fatti salvi i casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, documentato successivamente da certificato medico) come indicato ultimo comma art I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 60 giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario. quanto previsto al comma successivo. 6. Qualora non sia rispettato il termine di cui sopra, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data nella quale è prodotta la documentazione inerente. Art. 10 Gestione registro delle presenze giornaliere maturate 1. E confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge n.12/ Il registro delle presenze è aggiornato al mercato antecedente all assegnazione giornaliera 3. Ai fini dei riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria la presenza dell'operatore oppure di suo dipendente o di collaboratore, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale su cui imputare le presenze. 4. Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo cause di comprovata forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, documentato successivamente da certificato medico). Art. 11 Spostamenti di posteggio per miglioría 1. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi. 2. Il Comune, dall'1 al 28 febbraio di ogni anno, rende noto l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia; per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria in bollo entro il 15 marzo. Le domande verranno esaminate entro il 30 marzo. 8

9 3. Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui all'art I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria. 5. Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamenti. 6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche. 7. Gli spostamenti per miglioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli. Art 12 Scambio consensuale dei posteggi 1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso settore merceologico, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n / 1999 e nel rispetto della condizione stabilita al comma Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica: - il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi; - conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari. Art. 13 Ampliamento dei posteggio 1. L'ampliamento dei posteggi fino ad un massimo di mq. 80 può avvenire: - per aumento di superficie, se vi è disponibilità; - per accorpamento di azienda 2. L'accorpamento di azienda può avvenire in qualsiasi momento. 3. Nel conseguimento di quanto previsto al comma 2 lettera i) della deliberazione della G.R. n. 1368/99, gli operatori titolari di concessione di posteggi contigui al fine di ampliarne la superficie devono: - acquisire il ramo d'azienda del posteggio interessato sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della L.R. 12/99; - rendere al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. 4. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento dei posteggio fino a 80 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempreché ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata. 9

10 5. In caso di trasferimento o di ristrutturazione del mercato, si terrà conto della superficie così risultante unicamente se compatibile con la nuova area individuata Art. 14 Comitato consultivo di mercato 1. In ogni mercato può essere costituito un Comitato di mercato composto da 3 a 5 componenti indicati dalle Associazioni: 2. Il Comitato ha il compito di: - Formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi dei mercato - Collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento dei mercato - Decidere in caso di maltempo sullo svolgimento dei mercato e sui casi in cui l'assenza non debba essere considerata ai fini della graduatoria 3. Il Comitato dura in carica tre anni CAPO Il - FIERE Art. 15 Classificazione delle fiere 1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 12 dei 1999, come segue: fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche; fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati: - per settori merceologici; - per specializzazioni merceologiche; - per settori e per specializzazioni merceologiche; fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità. 2. In caso di superamento dei numero di edizioni di cui al comma 1, punto 3, si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria. 3. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono: - per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare; - per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori. 10

11 ART. 16 Giornate e orari di svolgimento 1. La Fiera si svolge di norma nella/e giornata/e indicatale. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzarne l'anticipazione o la posticipazione. 2. Gli orari di svolgimento, sentite le Associazioni, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco in occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificarne il giorno e/o gli orari 3. Il Sindaco, sentite le Associazioni, può autorizzare lo svolgimento di Fiere Straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima Art. 17 Disciplina delle fiere straordinarie 1. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 18 e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste. 2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione dei posteggio in concessione decennale, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione. Art. 18 Assegnazione posteggi in concessione decennale 1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti al punto 2, lett. c) della deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n.1368, secondo il maggior numero di presenze maturate nella fiera semprechè riferibili ad un'unica autorizzazione. In caso di parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda, documentata con autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa (art. 7 c. a-c Deliberazione G.R. 26 luglio 1999 n. 1368) 2. Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R. 3. La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione dei posteggio deve essere conforme alle modalità, se previste, dei bando dei Comune esposto nell'albo pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o dei protocollo se la domanda è consegnata direttamente. 4. Le presenze maturate nella Fiera - Sagra che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto dei ritiro della nuova autorizzazione 5. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con la relativa autorizzazione. 6. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento delle tasse e delle quote di partecipazione previste dalle normative e disposizioni vigenti. 11

12 7. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltreché a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'albo Pretorio dei Comune ed in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione. 8. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento dei numero di posteggi della fiera ovvero per istituzione di una nuova fiera, è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo. 9. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene: nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate; previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle migliorie di cui all'art.20. Art. 19 Assegnazione temporanea dei posteggi 1. I posteggi non ancora assegnati in concessione decennale, sono assegnati in concessione temporanea 2. Ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, gli operatori devono essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e presentare richiesta almeno 60 giorni prima della manifestazione. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo dei comune se consegnata a mano 3. La priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per i non titolari è data dal maggior numero di presenze effettive maturate con la stessa autorizzazione nella fiera anche dai danti causa e a parità di presenze, vale la maggiore anzianità di azienda, documentata con autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa (art. 7 c. a-c Deliberazione G.R. 26 luglio 1999 n La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno 20 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera. 4. Nel periodo immediatamente antecedente lo svolgimento della manifestazione e comunque, in data successiva di almeno 10 giorni a quella di esposizione della graduatoria, gli operatori sono convocati secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della indicazione dei posteggio prescelto, fra quelli disponibili, e della contestuale assegnazione dei posteggio medesimo. 5. Agli effetti di cui al comma precedente, è necessaria la presenza dei titolare dell'impresa commerciale o dei legale rappresentante se trattasi di società, oppure, di dipendente, collaboratore, familiare o delegato. 6. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nei posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione dei posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. 7. Esaurita la graduatoria, i posteggi sono assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A) e B) presenti, in possesso di partita Iva e iscrizione al Registro imprese, secondo i criteri stabiliti dall art Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dall'entrata in vigore dei presente regolamento, la mancata presenza alla fiera - sagra per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi 12

13 Art. 20 Spostamenti di posteggio per miglioría 1. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito della stessa fiera alla quale appartengono i posteggi liberi. 2. Il Comune, dall'1 al 31 gennaio di ogni anno, rende noto l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia; per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria in bollo entro il 28 febbraio. 3. Le domande verranno esaminate entro il 30 marzo. 4. Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di cui all'art I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria. 6. Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari. Art. 21 Gestione dei registro delle presenze maturate 1. Presso l'ufficio Commercio dei Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse: - La pianimetria dell'area con l'indicazione numerata dei posteggi e la merceologia consentita alla vendita - L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione - ll registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a: Maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata 2. Sono confermate le graduatorie esistenti all entrata in vigore della Legge n.12/ Ai fini dei riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, la effettiva partecipazione alla manifestazione. 4. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite è considerato assente, fatti salvi i casi di forza maggiore, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione di cui al successivo art. 34. Art. 22 Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio 1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 12 dei 1999, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari dì posteggio nella fiera. 13

14 2. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 60 giorno fatti salvi i casi di forza maggiore, 3. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma precedente, l assenza si considera giustificata unicamente dalla data in cui è prodotta la documentazione inerente. Art. 23 Revoca dell'autorizzazione 1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 12 dei 1999, l'autorizzazione è revocata per mancato utilizzo per tre anni consecutivi 2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 22. CAPO III - POSTEGGI FUORI MERCATO Art.24 Posteggi fuori mercato 1. I posteggi fuori mercato sono individuati nell' apposito elenco, allegato in parte integrante al presente regolamento, distinto per localizzazione dei posteggio con a fianco di ciascuno indicati periodo di operatività, dimensioni, caratteristiche, modalità di svolgimento dell'attività, destinazione e specializzazione merceologica. 2. Non è ammessa la trasformazione in attività a carattere annuale per i posteggi stagionali. 3. Ad esclusione dei posteggi utilizzati mediante strutture fissate permanentemente al suolo (chioschi), non si consentono trasferimenti di proprietà nelle concessioni CAPO IV -- MODALITA' DI FUNZIONAMENTO PER MERCATI E FIERE ART. 25 Modalità di utilizzo dei posteggio e di vendita 1. L'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo, pena l'esclusione dal mercato. 2. Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi 3. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica per i quali risulta istituito in base al presente regolamento, e le eventuali limitazioni e prescrizioni dettate nelle apposite schede per ogni mercato, fiera o posteggio fuori mercato. 14

15 4. Nell'ambito dei settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e dei regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione 5. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore 6. Con l'uso dei posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività. 7. Le tende di protezione dei banchi, ove ammesse, e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2,30. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso. 8. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale dei posteggio. 9. Nei mercati e nelle fiere, ove non espressamente autorizzato, è vietato utilizzare generatori di corrente elettrica. 10. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o coi sistema all'incanto. Le cotture effettuate nel posteggio dimostrative del prodotto o la preparazione di croccanti e simili sono ammesse unicamente se non recano disturbo ai posteggi limitrofi. 11. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, pur ch'è il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed agli stessi operatori e attività limitrofe 12. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge 13. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato; i rifiuti raccolti, nonché le casse di legno e i contenitori di cartone, debitamente ripiegati, vanno depositati negli appositi contenitori. 14. Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione MERCE USATA 15. Tutti gli operatori su aree pubbliche debbono munirsi di n.1 estintore a polvere o altro materiale estinguente di pari efficacia da almeno 6 Kg omologato e revisionato. ART. 26 Sistemazione delle attrezzature di vendita 1. I banchi di vendita, gli automarket, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro. 2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purchè nello spazio del posteggio, se concesso. 15

16 3. Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle dei posteggio dovranno fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione dei posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture. 4. In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. 5. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito. Art. 27 Circolazione nelle aree di mercato 1. Il Comune, con apposita ordinanza, sentite le Associazioni, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato. 2. E vietata la sosta dei veicoli al di fuori dei posteggi, nell'area di mercato salvo che non trattasi di aree a ciò espressamente destinate. ART. 28 Norme igienico sanitarie 1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle legge, regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nei mercati o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate. 2. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria 3. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo 4. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza. Art. 29 Durata delle concessioni 1. Le concessioni sono rilasciate con validità decennale e sono tacitamente rinnovabili per uguale periodo. Art. 30 Concessione di posteggio 1. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni, nonchè al versamento, ove previsto, di una quota quale rimborso spese per i servizi prestati (illuminazione, promozione... ) 16

17 2. La quota di partecipazione prevista per le specifiche manifestazioni è determinata con provvedimento a parte. 3. Nei mercati provvisti di impianti di illuminazione i concessionari di posteggio dovranno versare quale rimborso spese l importo corrispondente al costo luce stimato per ogni anno dai competenti servizi. 4. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti come assenza. Art. 31 Determinazione degli orari 1. Ai sensi dell'art. 28 comma 12 dei decreto legislativo n. 114/1998, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sentite le Associazioni di categoria sulla base degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della deliberazione della G:R. n. 12/1999; 2. L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori dei mercato, a prescindere dalle merceologie trattate. 3. In occasioni di particolari circostanze, sentite le associazioni di categoria il Sindaco con apposito atto può modificare gli orari dei mercato. Art. 32 Disposizioni in materia di subingresso 1. Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza. 2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda sempreché il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e della relativa concessione. 3. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1) di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte dei dante causa. 4. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda. 5. In caso di subingresso vengono azzerate le assenze (art. 5 c. 2 lett. c L.R. 12/99) maturate dal cedente 6. Nell'ambito dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto del settore merceologico del cedente. 17

18 Art. 33 Obbligo di esibire l'autorizzazione 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 12 dei 1999, è fatto obbligo all'operatore di esibire in originale la propria autorizzazione oltre alla documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, pena l'esclusione dal mercato. ART. 34 Revoca dell'autorizzazione e concessione di posteggio 1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore: Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 dei D. Lgs. 114/98 Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato Nel caso di decadenza della concessione dei posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente ad un terzo delle volte in cui si svolge il mercato; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi Rinunci all'autorizzazione 2. Qualora il Comune proceda alla revoca dei posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, avente di regola almeno la stessa superficie dei precedente, individuandolo nello stesso mercato o, in subordine, in altra area individuata dal Comune 3. Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal , la mancata presenza al mercato o fiera per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi 4. In caso di cessione di utilizzo, anche parziale, dei posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo viene revocata la concessione 5. La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio Art. 35 Disposizioni di carattere programmatico 1. Ai consorzi di operatori, regolarmente costituiti, che rappresentino almeno il 51 per cento degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di un determinato mercato, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di mercato, sulla base di apposito schema di convenzione che, nel caso, sarà oggetto di approvazione da parte del Comune con successivo e separato provvedimento. 2. Il Comune promuove, attraverso il metodo della concertazione con le Associazioni di categoria dei commercio, i Consorzi degli operatori di cui al comma, la qualificazione dei mercati, da realizzarsi attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi: progressivo adeguamento delle aree già sede di svolgimento dei mercati, alle caratteristiche prefissale dall'art. 7 della legge regionale n. 12 dei 1999; 18

19 definizione delle caratteristiche delle strutture di vendita con particolare riferimento ai mercati che si svolgono nei centri storici ed a quelli specializzati, affinché le stesse risultino rispondenti al contesto urbano nel quale si collocano e siano nel contempo rispondenti alle esigenze di funzionalità richieste ai fini dell'esercizio dell'attività; l attuazione di politiche di progressiva riduzione degli organici allo scopo di assicurare una migliore fruibilità dell area sia per gli operatori sia per i consumatori Art. 36 Gestione delle fiere 1. Le fiere sono gestite dal Comune di Cervia a mezzo del Settore Interventi Economici ovvero la loro gestione può essere affidata a terzi tramite procedura ad evidenza pubblica. 2. I soggetti interessati alla gestione elaborano un progetto complessivo relativo all allestimento delle aree e alle caratteristiche delle attrezzature di vendita che dovrà risultare compatibile, sotto il profilo estetico e funzionale con la particolare collocazione delle singole fiere 3. Il Settore Interventi Economici assicura direttamente o a mezzo di altri organi, la vigilanza annonaria ed igienico sanitaria, i servizi e più in generale il rispetto delle norme vigenti in quanto applicabili. Art. 37 Variazioni dimensionamento e localizzazione dei posteggi 1. Le variazioni dei dimensionamento singolo o complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche dei presente regolamento e si attuano con determinazione dirigenziale, sentite le rappresentanze delle associazioni di categoria dei settore. ART. 38 Sanzioni 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi dell art.7 del D. Leg.vo n.267 del e dell art. 29 del D. Leg.vo n.114/1998, in relazione alla Legge n. 689/81, con una sanzione da Euro 103 ad Euro 309, ad esclusione delle normative la cui sanzione sia già stata prestabilita dal D.Leg.vo n.114/1998 e/o da altre leggi speciali. 2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco dei Comune nel quale hanno avuto luogo 19

20 3. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui all'art. 6 c.7 della L.R.12/99 (Consorzí fra operatorí) ed inerenti lo svolgimento dell'attività dei commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato 4. In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario CAPO V DISPOSIZIONI CONCERNENTI I SINGOLI MERCATI E LE SINGOLE FIERE Art. 39 Caratteristiche dei mercati Le caratteristiche dei mercati nonché le limitazioni, le prescrizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività sono le seguenti: periodo di svolgimento: giornate di svolgimento: Mercatino giornaliero dell ortofrutta mercato a merceologia esclusiva, settore alimentare, specializzazione frutta e verdura 1 marzo / 31 ottobre tutti i giorni, escluso il Giovedì e la domenica Piazza Andrea Costa (area adiacente ingresso Scuola Media) n.3 riservati ai titolari di autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche e n.3 posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita diretta dei propri prodotti periodo di svolgimento: giornate di svolgimento: Mercato di Piazza A. Costa estivo mercato ordinario 1 maggio / 30 settembre Giovedì Piazza Andrea Costa, Via Bonaldo, via Bertoni, Via N. Sauro, Piazzale dei Salinari n. 363 riservati ai titolari di autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche e fra questi n. 27 per la specializzazione alimentare, n.336 per l extraalimentare e n. 8 posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita diretta dei propri prodotti Il mercato è suddiviso in due settori : alimentare ed extraalimentare. Considerato il sovradimensionamento dell organico, evidenziato dalle analisi condotte in occasione di precedenti atti di pianificazione commerciale, per ragioni di viabilità, traffico e sicurezza, nonché allo scopo di assicurare un 20

21 migliore servizio da rendere al consumatore, il numero dei posteggi del settore extraalimentare deve essere nel tempo ridotto a 250. A tale scopo è esclusa l assegnazione in concessione decennale o giornaliera dei posteggi resi nella disponibilità del comune, fatta eccezione per gli spostamenti per miglioria riservati agli operatori già concessionari. periodo di svolgimento: giornate di svolgimento: Mercato di Piazza A. Costa invernale mercato ordinario 1 ottobre / 30 aprile Giovedì Piazza Andrea Costa, Via Bonaldo, via Bertoni, Via N. Sauro, Piazzale dei Salinari n. 243 riservati ai titolari di autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche e fra questi n. 22 per la specializzazione alimentare, n.221 per l extra alimentare e n. 5 posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita diretta dei propri prodotti Il mercato è suddiviso in due settori : alimentare ed extraalimentare. periodo di svolgimento: giornate di svolgimento: Mercato di Milano Marittima mercato a merceologia esclusiva, settore extra alimentare e settore alimentare con specializzazione dolciumi 1 maggio / 30 settembre Lunedì 1 traversa mare n. 42. riservati ai titolari di autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche periodo di svolgimento: giornate di svolgimento: Mercato di Pinarella mercato a merceologia esclusiva, settore extra alimentare e settore alimentare con specializzazione dolciumi 15 maggio / 23 settembre Martedì Viale Italia, nel tratto da Viale De Amicis a Viale Lucania n. 42. riservati ai titolari di autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche periodo di svolgimento: Giornate di svolgimento: Mercato di Tagliata mercato a merceologia esclusiva, settore extra alimentare e settore alimentare con specializzazione dolciumi 15 maggio / 15 settembre Sabato Piazza Gemelli n. 42. riservati ai titolari di autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche 21

22 periodo di svolgimento: giornate di svolgimento: Mercato Cervia Mare mercato a merceologia esclusiva, settore extra alimentare e settore alimentare con specializzazione dolciumi 1 maggio / 30 settembre Venerdì viale Roma, nel tratto Da Circonvallazione Sacchetti a viale Volturno n. 42. riservati ai titolari di autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche Art. 40 Caratteristiche del Mercato dell Antiquariato, del collezionismo e delle cose usate Le caratteristiche de Mercato dell Antiquariato, del collezionismo e delle cose usate nonché le limitazioni, le prescrizioni e le modalità da osservare nell'esercizio dell'attività sono le seguenti: periodo di svolgimento: giornate di svolgimento: superficie dei da mq 2 a mq 20 n.78 Mostra mercato dell antiquariato, del collezionismo e delle cose usate mercato a merceologia esclusiva, settore extraalimentare con specializzazione: oggetti di antiquariato, cose usate, collezionismo, purchè non contrastanti con lo spirito della manifestazione. 20 maggio / 20 settembre mercoledì Piazza Garibaldi e strade laterali, Corso Mazzini, piazzetta Pisacane Agli effetti del presente regolamento si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno 50 anni, facendo riferimento alla data di costruzione dell oggetto e non all età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento, con rispetto del settore denominato modernariato. E vietato porre in vendita cose usate con meno di 30 anni di età, prodotti nuovi, riproduzioni d epoca e oggetti attualmente in produzione, indumenti ad esclusione di oggetti di collezionismo diffuso e degli articoli di pellicceria usati In zone specificatamente individuate è consentita la vendita di prodotti dell artigianato artistico, bigiotteria, arte africana per quegli operatori già concessionari di posteggio nell anno precedente all approvazione del presente atto. La concessione di posteggio di durata decennale è valida per il periodo di svolgimento del mercato e avviene con riserva di accertamento della conformità della merce posta in vendita. Possono concorrere all assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi concessionari gli operatori che pongono in vendita unicamente le categorie merceologiche ammesse oggetti di antiquariato, cose usate, collezionismo, purchè non contrastanti con lo spirito della manifestazione e salvo riserva di accertamento. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell azienda può avvenire unicamente se il subentrante pone in vendita oggetti di antiquariato, cose usate, collezionismo. A tale scopo prima di effettuare il subingresso, deve essere richiesto al competente ufficio comunale il parere preventivo all intestazione della concessione limitatamente alle merci poste in vendita. La concessione di posteggio e l occupazione giornaliera sono soggette al pagamento degli oneri per l occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura 22

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