COMUNE DI BRESCELLO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

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1 COMUNE DI BRESCELLO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO DELLA FIERA DI OGNISSANTI APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 56 DEL 27 NOVEMBRE 2002.

2 Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell attività di commercio su aree pubbliche nella fiera istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12/06/2002 e denominata Fiera di Ognissanti. 2. L esercizio delle attività nell ambito della fiera è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dalla legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia. Art. 2 DEFINIZIONI 1) Ai fini del presente Regolamento si intendono: a) per commercio su aree pubbliche: l attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune ha disponibilità, attrezzature o meno, coperte o scoperte; b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelli proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico; c) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all operatore autorizzato all esercizio dell attività commerciale; d) per autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche: l atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti o di sede legale, in caso di S.n.c. e S.a.s.; e) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall afflusso nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; f) per fiere ordinarie: le fiere per le quali non sono previste limitazioni merceologiche oppure le limitazioni non superano il due per cento dei posteggi; g) per fiere a merceologia esclusiva : le fiere per le quali le merceologie ammesse sono individuate, in modo tassativo, nel regolamento della fiera; h) per fiera straordinaria: le edizioni fieristiche che si svolgono oltre il numero massimo di due previsto all atto della loro istituzione; i) per presenze in una fiera: il numero delle volte che l operatore ha effettivamente esercitato nella fiera; l) per miglioria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio, di scegliere un altro non assegnata, ubicato nella stessa fiera, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale; m) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio;

3 n) per posteggio riservato: il posteggio riservato ai produttori agricoli; o) per settori merceologici: i settori alimentare e non alimentare; p) per spunta: l operazione con la quale, all inizio dell orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati; q) per spuntista: l operatore che non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente, un posto non occupato dall operatore in concessione o non ancora assegnato. Art. 3 FINALITA 1. il presente Regolamento persegue le seguenti finalità: a) riqualificazione e sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di fruizione delle strutture mercatali da parte dell utenza; b) trasparenza del mercato, concorrenza, libertà d impresa e di circolazione delle merci; c) tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all assorbimento, all informazione ed alla sicurezza dei prodotti; d) pluralismo ed equilibrio tra le diverse forme di vendita; e) valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale, sviluppo del territorio e delle risorse naturali; f) efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché evoluzione tecnologica dell offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi. Art. 4 GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO 1. La fiera si effettua con cadenza annuale in concomitanza con il 1 novembre per una durata che verrà stabilita di volta in volta. 2. Con apposita ordinanza del Sindaco vengono indicati : a) l orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all area fieristica; b) l orario d inizio attività di vendita; c) l orario di fine attività di vendita; d) l orario di sgombero dei posteggi; e) l orario d inizio delle operazioni di spunta. 3. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo potranno subire modifiche dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

4 Art. 5 LOCAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA FIERA La fiera si svolge su strade, piazze ed aree pubbliche del Centro Storico di Brescello, nell area configurata e stabilita nella planimetria particolareggiata allegata, nella quale sono evidenziati in particolare: a) l area destinata all esercizio del commercio su aree pubbliche; b) ll totale di 54 posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche; c) la collocazione dei posteggio, il loro numero progressivo e la loro superficie. Art. 6 CIRCOLAZIONE STRADALE 1. Il Responsabile del Servizio competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell area destinata alla fiera. 2. Al fine di non creare difficoltà al traffico ed al passaggio dei pedoni durante lo svolgimento della fiera è vietato il commercio itinerante e la vendita da parte di produttori agricoli nell area fieristica ed in un raggio di m. 100 dal perimetro della stessa. Art. 7 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO 1. L autorizzazione per esercitare iul commercio su area pubblica in occasione della fiera, con utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del Servizio contestualmente al rilascio della concessione del posteggio. 2. Al fine del rilascio dell autorizzazione e della concessione decennale per operare su area pubblica nell ambito della fiera, il Comune, entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno segnala alla Regione l elenco dei posteggi liberi che intende assegnare per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell Emilia Romagna. 3. Il Medesimo elenco deve essere esposto all Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente e le modalità di presentazione delle domande ed i criteri per il rilascio dell autorizzazione e della concessione di posteggio. 4. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R. gli interessati possono presentare domanda di autorizzazione di tipo A e concessione di posteggio. Nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l istanza è consegnata a mano. Le domande devono essere conformi alle modalità di presentazione indicate nel bando.

5 5. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Comune provvede al rilascio dell autorizzazione e della relativa concessione di posteggio sulla base di apposita graduatoria formata applicando, nell ordine, i seguenti criteri di priorità: a) maggior numero di presenze effettive maturate nella fiera (per presenze effettive si intende il numero delle volte in cui l operatore ha effettivamente esercitato l attività nella fiera); b) maggiore anzianità di azienda documentata dall autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell azienda medesima o ai suoi danti causa; c) ordine cronologico di presentazione delle domande. 6. L assegnazione riguarderà un solo posteggio ed avverrà nel rispetto del settore merceologico. 7. Le presenze maturate nella fiera, che permettono di ottenere un autorizzazione e relativa concessione di posteggio decennale, sono azzerate all atto del ritiro della nuova autorizzazione. 8. La Concessione di posteggio ha durata decennale ed è rinnovata d ufficio alla scadenza. 9. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 10 e l accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggio effettuati ai sensi dei successivi art. 12 e 13 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggi con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo art In caso di trasferimento di residenza o di sede legale il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni. 11. Le concessioni di posteggio e le occupazioni di aree pubbliche e della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti, nonché delle spese relative al consumo dell energia elettrica. 12. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per: a) rinuncia del titolare; b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato tenendo conto anche delle indicazioni dell operatore; c) decadenza per mancato utilizzo del posteggio per tre edizioni consecutive, fatte salve le assenze per malattia, giustificate come previsto al successivo art. 15; d) revoca dell autorizzazione amministrativa; 13. L autorizzazione amministrativa è revocata in caso di: a) perdita, da parte del titolare, dei requisiti di cui all art. 5 comma 2 del D. Lgs. 114/98; b) decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lettera c) del precedente comma 12. Art. 8 GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO 1. Presso l Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria della fiera con l indicazione dei posteggi, la graduatoria dei titolari di concessione di posteggio ed il posteggio assegnato ad ognuno di essi. 2. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la graduatoria dei titolari di posteggio.

6 3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell azienda o del ramo d azienda comporta anche l ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa. Art. 9 SUBINGRESSO 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell azienda o del ramo d azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante in possesso dei requisiti di cui all art. 5 del D.Lgs n. 114/98, comporta: a) l intestazione a suo nome dell autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza; b) l acquisizione della medesima postazione occupata dal dante causa nella graduatoria di cui faceva parte quest ultimo; c) la possibilità di continuare l attività senza alcuna interruzione; d) il trasferimento delle presenze effettuate e dell anzianità d azienda; e) l azzeramento delle assenze effettuate dal cedente. 2. Il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso nel rispetto del settore merceologico del cedente. Art. 10 SPOSTAMENTO PARZIALE O TOTALE DEI POSTEGGI 1. In caso di spostamento parziale o totale dei posteggi il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei consumatori presenti a livello provinciale, definisce la nuova area della fiera, l ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali si debba procedere alla riassegnazione dei medesimi. Il Responsabile del Servizio tenuto conto della graduatoria dei titolari di posteggio, provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati. 2. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l area fieristica, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Responsabile del Servizio individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati allo spostamento. 3. I nuovi posteggi sono assegnati secondo l ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 14 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

7 Art. 11 ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI 1. Nel caso in cui il Consigli comunale deliberi l ampliamento della fiera con l istituzione di nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata, dando priorità assoluta ai trasferimenti per miglioria, con le medesime modalità indicate all art. 7 del presente Regolamento. Art. 12 SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA) 3. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all art. 7 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi da assegnare in concessione mediante concorso, esamina eventuali domande di spostamento dell attività in altro posteggio presentate dagli operatori interessati all ufficio Commercio del Comune. 4. Le domande di spostamento di posteggio vengono esaminate ed accolte, compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi, nel rispetto della graduatoria della fiera e delle seguenti priorità: a) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento; b) maggiore anzianità di attività d azienda quale risulta dalla data di rilascio dell originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa in caso di subentro nella titolarità dell azienda, per atto tra vivi od a causa di morte. 3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato. Art. 13 SCAMBIO DI POSTEGGIO 1. Dalle domande di scambio di posteggio, presentate congiuntamente op separate, nel rispetto del settore merceologico, almeno sessanta giorni prima dell edizione annuale della fiera, deve risultare l accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l indicazione espressa nel nuovo posteggio. 2. Le nuove concessioni di posteggio avranno scadenza pari a quelle dei titoli ritirati.

8 Art. 14 ASSENZE 1. I concessionari di posteggio non presenti all orario stabilito nell Ordinanza del Sindaco non possono svolgere l attività per la giornata sono considerati assenti a tutti gli effetti. 2. Sono considerati assenti per la giornata gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell orario di cui al precedente art.4 salvo di gravi intemperie. 3. Sono considerati assenti per l intera edizione gli operatori assenti in tutte le giornate. 4. Non sono conteggiate le assenze dovute a: a) malattia, gravidanza o servizio militare purché sia presentata idonea documentazione entro i trenta giorni successivi. b) Mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell autorizzazione; c) Intemperie che provochino l inattività di oltre la metà degli operatori della fiera. 5. La Mancata presenza per tre anni consecutivi nella fiera comporta l azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia giustificata nei modi e nei termini previsti dal presente articolo. 6. In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Art. 15 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DISPONIBILI NON DATI IN CONCESSIONE DECENNALE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA 1. I posteggi non dati in concessione decennale vengono assegnati agli esercenti in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata da qualsiasi Comune italiano che abbiano presentato domanda di assegnazione almeno sessanta giorni prima della fiera. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se la domanda è consegnata a mano. 2. La Domanda di partecipazione dovrà contenere: - dati anagrafici, codice fiscale e/o P. IVA del richiedente; - eventualmente il recapito telefonico; - numero e data di rilascio di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e, per chi opera nel settore alimentare numero del libretto sanitario; - il settore merceologico; - l anzianità di attività; - la dimensione del posteggio richiesto per l installazione delle attrezzature di vendita che non potrà comunque eccedere le dimensioni massime fissate dall Amministrazione Comunale per i singoli posteggi; - la dichiarazione che l impianto elettrico di collegamento alla presa è conforme alle norme di sicurezza e che la potenza massima richiesta è pari a 0,5 KW, concordando l eventuale potenziamento. 3. L assegnazione dei posteggi avviene sulla base dei criteri di cui al successivo art. 16.

9 Art. 16 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI 1. Scaduti i termini per la presentazione delle domande, il Comune provvederà alla formazione della graduatoria degli operatori non titolari di posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità: a) numero di presenze effettive maturate nelle edizioni precedenti della fiera: sarà distribuita una presenza per ciascuna giornata di partecipazione alla manifestazione. La mancata presenza per motivi di salute deve essere giustificata da certificazione medica; b) maggiore anzianità d azienda derivante dall autorizzazione amministrativa riferita al richiedente stesso o ai suoi danti causa; c) ordine cronologico di presentazione della domanda. 2. Dell avvenuta assegnazione del posteggio è data comunicazione agli interessati a mezzo posta. 3. La graduatoria sarà esposta all albo pretorio del Comune 10 gg. Prima della prima giornata della fiera. 4. L assegnazione riguarderà un solo posteggio. 5. Per essere ammessi al posteggio assegnato si dovranno esibire agli Operatori di Polizia Municipale l originale dell autorizzazione al commercio su aree pubbliche, l autorizzazione specifica per l esercizio nella Fiera e si dovranno corrispondere gli oneri per l occupazione del suolo pubblico, per la tassa di smaltimento rifiuti solidi e per l allacciamento ed il consumo elettrico previsti per la partecipazione alla fiera. Art. 17 ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI RISULTATI NON ACCUPATI 1. I posteggi che, all ora stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza, risultano non occupati dai rispettivi concessionari o assegnatari, verranno concessi per la giornata agli operatori di commercio su aree pubbliche, eventualmente presenti nel punto di raccolta appositamente predisposto a cura della Polizia Municipale, in possesso dell originale dell autorizzazione di commercio su aree pubbliche e dell attrezzatura occorrente allo svolgimento dell attività. Posteggi verranno assegnati in base all ordine di seguito indicato. In via prioritaria scorrendo la graduatoria degli operatori non titolari di concessione decennale che hanno presentato domanda di ammissione alla fiera nei sessanta giorni prima della manifestazione a partire da primo operatore non assegnatario di posteggio; in via secondaria procedendo all assegnazione agli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda, seguendo i medesimi criteri di priorità di cui all art Tale assegnazione vale per ogni singola giornata della fiera.

10 3. I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati giornalmente agli esercenti che trattano i prodotti oggetto del vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria richiamata al comma Nell ambito della fiera l esercente spuntista, anche se titolare di più autorizzazioni, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente non occupato. 5. Le assegnazioni dei posteggi disponibili avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e le possibilità di transito all interno della fiera. 6. L operatore che non accetti il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l assegnazione non è considerato presente ai fini dell aggiornamento della graduatoria. Art. 18 GRADUATORIA DEGLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO 1. La graduatoria degli operatori non titolari di posteggio è determinata dal numero di volte in cui l operatore commerciale, in base alla medesima autorizzazione, ha effettivamente esercitato l attività nell ambito della fiera. 2. In caso di parità di numero di presenze, nella formazione della graduatoria ha diritto di precedenza il titolare di autorizzazione amministrativa riferita al medesimo titolare o ai suoi danti causa. 3. L operatore che non accetta l assegnazione non viene considerato presente ai fini dell aggiornamento della graduatoria. 4. Le presenze sulla fiera sono rilevate dalla Polizia Municipale. La graduatoria degli operatori non titolari di posteggio è aggiornata dall Ufficio Commercio del Comune ed è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse. 5. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un autorizzazione e relativa concessione decennale di posteggio sono azzerate all atto del ritiro della nuova autorizzazione. 6. L aggiornamento della graduatoria degli operatori non titolari di posteggio, con l azzeramento delle presenze, è effettuato annualmente sulla base delle mancate presenze nel triennio precedente. Art. 19 MODALITA DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA DI VENDITA 1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le marci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell aspetto e nel decoro.

11 2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nel posteggio a condizione che gli stessi rimangano entro lo spazio loro assegnato. 3. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell orario prestabilito. 4. L operatore ha l obbligo di esibire la propria autorizzazione amministrativa i originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 5. Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore. 6. L occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l esercizio dell attività a chiunque le richieda il prezzo. 7. Le tende di protezione dei banchi e quant altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti che siano collocate ad una altezza non inferiore a due metri. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso. 8. Le merci esposte al di sopra del banco di vendita e le eventuali barriere laterali dovranno essere arretrate di almeno mezzo metro rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi successivi. 9. E vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio. 10. E fatto divieto usare qualsiasi tipo di apparecchio per l amplificazione e la diffusione dei suoni. E vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida. 11. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora (dischi, musicassette, radio, ecc.) è consentito l utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, relativamente ai soli prodotti di vendita, tenendo il volume entro i limiti di moderazione tali da non arrecare disturbo alle attività limitrofe ed al pubblico. 12. L operatore ha l obbligo di tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita di raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori. Art. 20 NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA 1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta al controllo ed alla vigilanza dell Autorità sanitaria. 2. In ogni caso è vietato tenere i prodotti alimentari ad una altezza inferiore a 50 cm. Dal suolo. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l esposizione a terra della merce in vendita. 3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza. 4. Deve essere a cura di ogni operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di Kg. 6 omologato e regolarmente revisionato.

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