La Notte delle Streghe

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1 COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (Provincia di Rimini) AREA VIGILANZA ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE Regolamento della Fiera La Notte delle Streghe per gli anni Approvato con deliberazione di CC n. 33 del 29/04/2016

2 INDICE REGOLAMENTO DELLA FIERA La Notte delle Streghe Tipologia b e c (art. 6 comma 1 L.R. 25 giugno 1999 n. 12) ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 OGGETTO DEL REGOLAMENTO LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE MERCEOLOGIA AMMESSA GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO CONCESSIONE DEL POSTEGGIO CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO ART. 7 ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART. 12 ART. 13 ART. 14 ART. 15 ART. 16 ART. 17 ART. 18 RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI ISTITUZIONE NUOVI POSTEGGI CIRCOLAZIONE STRADALE SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA MODALITA DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA DI VENDITA NORME IGIENICO-SANITARIE POSTEGGI RISERVATI ALLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NON A SCOPO DI LUCRO GESTIONE MERCATO OPERATORI ECONOMICI IN SEDE FISSA SANZIONI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

3 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della fiera su aree pubbliche denominata La Notte delle Streghe per gli anni Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia. 2. L esercizio dell attività nell ambito della fiera è disciplinato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n 114, dalla Legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n 12, dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, così come modificato dalla Delibera di Giunta regionale 485/13 e da tutte le successive modifiche ed integrazioni, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia. 3. La fiera, secondo la classificazione prevista dall art. 6 della Legge Regionale 12/99 è di tipo straordinario ed a merceologia esclusiva, in quanto non è previsto che venga ripetuta con le stesse modalità per più di tre volte, ed essendo consentito trattare solamente la merceologia prevista nel successivo art. 3. ART. 2 LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE 1. Lo svolgimento e l ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono così stabiliti: - Svolgimento della fiera: annuale - Ubicazione: Capoluogo - Vie: Via Roma, Via Vittorio Veneto, Via largo della Libertà, Via Ponti Ventena, Via Borgo XXII Giugno, Via Largo Fosso del Pallone - Superficie complessiva del mercato: mq Superficie complessiva dei posteggi: mq Totale posteggi: n. 78, delle seguenti dimensioni: - n 59 di mt. 6 X mt. 3 = mq 18 cadauno - n 19 di mt. 4 X mt. 3 = mq. 12 cadauno - N. 04 aree riservate alle associazioni per la ristorazione di cui al successivo art Riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta. 2. Le caratteristiche della fiera saranno riportate in apposita planimetria, redatta annualmente, nella quale sono indicati: - l ubicazione della fiera, la delimitazione dell area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

4 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi, tenuto conto di eventuali impedimenti oggettivi, quali ad esempio lavori in corso; - la numerazione complessiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. 3. Si specifica altresì che: - N 10 posteggi sono riservati alla merceologia di cui al successivo art. 3 del settore alimentare; - I restanti sono riservati al settore non alimentare; - N 6 posteggi sono riservati alla merceologia non alimentare di artigianato artistico etnico internazionale, così come specificato all art. 3, di cui n. 3 per la vendita di stoffe e n. 3 per la vendita di tappeti. ART. 3 MERCEOLOGIA AMMESSA 1. Data la particolarità della Fiera che si tiene in concomitanza con la manifestazione culturale La Notte delle Streghe, che vuole evidenziare riti e credenze popolari legate al solstizio d estate ed alla Notte di San Giovanni, sono ammessi, nei limiti dei posteggi disponibili individuati nell allegata planimetria, gli operatori, titolari di autorizzazione, che pongono in vendita i seguenti prodotti: - SETTORE ALIMENTARE - Dolciumi in genere - Pane e prodotti da forno - Olii e spezie - Prodotti da agricoltura biologica certificata - SETTORE NON ALIMENTARE - Prodotti di erboristeria, con priorità per quella di origine biologica - Cosmesi naturale - Artigianato artistico nazionale (escluso abbigliamento) - Artigianato artistico etnico (no cineserie) di origine europeo, orientale ed africano - Vintage di abbigliamento ed accessori di abbigliamento - Oggettistica di antiquariato - Candele artistiche ed essenze - Abbigliamento etnico e accessori di abbigliamento. ART. 4 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO 1. La fiera denominata La Notte delle Streghe si svolge in un periodo di tempo che comunque comprenda il 23 giugno e in concomitanza con la manifestazione culturale denominata La Notte delle Streghe. 2. Ogni anno, sentite le associazioni dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, il Sindaco fissa e rende noto il calendario della fiera.

5 3. Gli orari di svolgimento della fiera, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell art. 28, c. 12 del D. Lgs 31/03/1998 n 114, e dall art. 50 c. 7 del D. Lgs. 267/2000 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 22 aprile 2013, n Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati: L orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all area di mercato; L orario entro il quale deve essere occupato il posteggio; L orario entro il quale deve essere lasciato libero il posteggio; L orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie, vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato; L orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art. 7; Le sanzioni per le violazioni delle norme di cui ai punti precedenti. 5. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo, dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale. 6. ART. 5 CONCESSIONE DEL POSTEGGIO 1. Il Comune ogni anno pubblica all Albo Pretorio l elenco dei posteggi liberi che intende assegnare, congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di assegnazione dei posteggi. 2. Entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione gli interessati, titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune dell'emilia Romagna o di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune Italiano, devono presentare domanda, in bollo, relativa alla concessione di uno dei posteggi liberi. La domanda deve essere conforme a quanto stabilito nel bando affisso all Albo Pretorio. 3. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio provvede al rilascio dell autorizzazione e della relativa concessione del posteggio, tenendo conto, in caso di domande concorrenti dei seguenti criteri di priorità: - Presenza nel mercato nell ultima edizione della fiera, purché pongano in vendita prodotti di cui al precedente art. 3; - In caso di parità di presenze: maggiore anzianità di azienda, derivante dall autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell azienda medesima ai dante causa. L anzianità d azienda deve essere documentata con autocertificazione dell operatore interessato, il quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi; - Coerenza dei prodotti commercializzati con le caratteristiche della manifestazione e comunque compresi tra quelli indicati al precedente art. 3.

6 4. L assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore. 5. La concessione di posteggio ha durata pari alla durata della fiera. 6. La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri per l occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti. ART. 6 CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO 1. La concessione del posteggio può cessare prima della decorrenza del termine per: - rinuncia del titolare; - mancato utilizzo del posteggio per i primi due giorni di fiera; - revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse. In tale caso all operatore deve essere assegnato, senza oneri per l Amministrazione, un nuovo posteggio, all interno dell area del mercato, individuato tenendo conto delle indicazioni dell operatore; - Revoca del posteggio con effetto immediato, nel caso in cui l operatore economico ponga in vendita prodotti non compresi tra quelli indicati al precedente art. 3. ART. 7 ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI 1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune dell Emilia Romagna o tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune Italiano e che hanno firmato l apposito registro entro l orario di cui al c. 3 dell art. 4 del presente Regolamento, che pongono in vendita prodotti di cui al precedente articolo L assegnazione avviene per sorteggio tra gli operatori che hanno firmato il registro di cui al precedente comma. 3. L esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante. 4. Il Concessionario di posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione. 5. Non può partecipare alla spunta l esercente sprovvisto di attrezzatura di vendita e merci. ART. 8 RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI 1. In caso di spostamento totale dei posteggi, il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e dei consumatori, definisce la nuova area di mercato e l ampiezza dei

7 singoli posteggi. Il Responsabile del Servizio provvede alla loro assegnazione a norma del presente Regolamento. 2. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, parte dell area mercatale può essere trasferita in aree alternative. Il Responsabile del Servizio individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede alla loro assegnazione. ART. 9 ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI 1. L istituzione di nuovi posteggi è deliberata dal Consiglio Comunale. 2. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l ampliamento dell area mercatale e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi, la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate all art. 5 del presente Regolamento. ART. 10 CIRCOLAZIONE STRADALE 1. Il Responsabile del Servizio Vigilanza, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell area destinata al mercato. 2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 500 rispetto all area del mercato. ART. 11 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA 1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nelle concessione di posteggio. 2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori non possono sostare nell area di mercato. 3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento. 4. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell orario stabilito. 5. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi. 6. I banchi di vendita devono avere come copertura dei gazebo di colore bianco, ad eccezione di quelli alimentari, che potrebbero avere coperture di diversa tipologia. ART. 12 MODALITA DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA DI VENDITA

8 1. L operatore ha l obbligo di esibire l autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. L operatore ha altresì l obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti. 2. Il posteggio non deve rimanere incustodito. 3. E vietato dividere il proprio posteggio con altri operatori. 4. L occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l esercizio dell attività, compreso l obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. 5. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso. 6. Se, oltre al fronte espositivo, si utilizzano anche le parti laterali, occorre che la struttura del banco di vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno 50 cm. 7. Gli esercenti per il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge in materia. 8. E vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa. 9. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello. 10. Gli operatori, nell utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. 11. E vietata ogni forma di pubblicità, sia visiva che sonora. 12. E vietato appendere abiti, tessuti e prodotti di grosso ingombro, e comunque non conformi alle disposizioni dell organizzazione. 13. E vietata la riproduzione di qualsiasi tipo di musica, anche se compatibile con il tema della manifestazione. 14. E vietato l utilizzo di tipologie d illuminazione diversa dalle lampade a basso consumo energetico se non installate dall organizzazione. ART. 13 NORME IGIENICO-SANITARIE

9 1. La vendita di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell autorità sanitaria. 2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm 50 dal suolo. 3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti gli addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza. ART. 14 POSTEGGI RISERVATI ALLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NON A SCOPO DI LUCRO 1. Le aree da destinare alle associazioni in occasione della manifestazione sono 4, dislocate nei seguenti spazi: - Via Roma - Via Fosso del Pallone - Via Veneto - Parco dei Tigli 2. Questi spazi sono riservati ad Associazioni o soggetti costituiti che svolgono la propria attività non a scopo di lucro, hanno sede e operano nel territorio del Comune di San Giovanni in Marignano. 3. All interno degli spazi possono essere esercitate le seguenti attività: - Promozione delle ragioni sociali dell Associazione; - Somministrazione di alimenti e bevande; - Vendita di prodotti di cui all art Le aree di cui al presente articolo potranno essere spostate, in caso di forza maggiore, per motivi di pubblico interesse o per esigenze scenografiche della manifestazione La Notte delle Streghe, in aree alternative all interno del perimetro della Fiera. Il Responsabile del Servizio Cultura individua le aree disponibili e la dislocazione dei posteggi e provvede alla loro assegnazione. 5. Il Comune ogni anno pubblica all Albo Pretorio il bando contenente le modalità di presentazione delle domande, i criteri di assegnazione delle aree e le indicazioni relative agli allestimenti ed addobbi che dovranno essere realizzate in relazione alla caratteristica della manifestazione. 6. Entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione, le associazioni interessate devono presentare domanda, in bollo, di concessione dell area, indicando l attività che si intende esercitare. 7. Decorso il termine per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio Vigilanza, provvede al rilascio della concessione dell autorizzazione all esercizio dell attività che si intende esercitare nonché della relativa concessione dell area, tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri: - Maggiore anzianità di partecipazione alla manifestazione; - Presenza nell ultima edizione della manifestazione nella stessa area; - In caso di parità l assegnazione sarà effettuata per sorteggio.

10 8. Una singola area può essere utilizzata congiuntamente anche da più Associazioni, che rispondano ai medesimi requisiti di cui all art ART. 15 GESTIONE DEL MERCATO 1. Il Comune può affidare la gestione del mercato su area pubblica in concomitanza con la manifestazione La Notte delle Streghe disciplinato dal presente regolamento, a soggetti esterni. ART. 16 OPERATORI ECONOMICI IN SEDE FISSA 1. Gli operatori economici in sede fissa che, in occasione della manifestazione La Notte delle Streghe intendono utilizzare gli spazi pubblici, devono rispettare i seguenti criteri: - l allestimento esterno deve essere coerente con l allestimento generale della manifestazione e realizzato sulla scorta dei suggerimenti forniti dall organizzazione; - il progetto va comunicato preventivamente all Amministrazione, di norma trenta giorni prima dell inizio della manifestazione, per il rilascio del relativo parere vincolante (favorevole o sfavorevole). In caso di diniego l operatore adatterà il progetto sulla scorta dei criteri forniti dall Amministrazione; - non sono ammesse cucine all esterno dell esercizio commerciale. Gli operatori che intendono somministrare alimenti, devono utilizzare le strutture interne a loro disposizione. ART. 17 SANZIONI 1. Il commercio su aree pubbliche senza l autorizzazione o fuori dal territorio di validità, è punito con la sanzione prevista dall art. 29 c. 1 del D. Lgs 114/98 e ss.mm.ii., cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 a ,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce. 2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti del presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall art. 29 c. 2 del D. Lgs 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 a 3.098,00: Occupare un posteggio o un altro spazio nell ambito del mercato, diversi da quello indicato nell autorizzazione e nella concessione di posteggio; Vendere prodotti diversi dal quelli indicati all art. 3 del presente regolamento; Esercitare il commercio itinerante nell area mercatale o nel raggio di mt. 500; Cedere a terzi l uso totale o parziale del proprio posteggio; Vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa. 3. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite, ai sensi dell art. 7 bis del TUEL n. 267, 18 agosto 2000, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00: Collocare i banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato; Sostare nell area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce; Non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;

11 Non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbono eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell orario prestabilito; Non esibire l autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli operatori di vigilanza; Non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto; Lasciare il posteggio incustodito; Non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo; Lasciar sporgere la tenda di protezione dei banchi e/o le attrezzature oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio; Posizionare la parte inferiore della copertura del banco ad un altezza inferiore a mt. 2; Non arretrare eventuali barriere laterali di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso; Non distanziare la struttura espositiva di 50 cm dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita; Utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni non in relazione ai prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe. 4. Le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00, ai sensi dell art. 7 bis del TUEL n. 267, 18 agosto Casi di particolare gravità o recidiva, secondo quanto previsto dall art. 29 c. 3 del D.Lgs 114/98, delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, possono comportare la sospensione dell attività di vendita fino ad un massimo di 3 giornate di mercato. 6. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza. ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Con l entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i precedenti regolamenti in materia. Copia del presente regolamento, a norma dell art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente integrata e mod. dalla L. 15/2005 e 69/2009, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo statuto al fine di garantirne la generale conoscenze e/o conoscibilità.. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: a) le leggi nazionali e regionali; b) lo Statuto Comunale. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

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