CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

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1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio - Buona fede Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt e 1894 C.C.), così come la mancata comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio stesso (art C.C.), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell indennizzo nonché la cessazione dell assicurazione. Tuttavia nel caso in cui il Contraente o l Assicurato possa provare che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede, non decadrà dal diritto all indennizzo totale o parziale. La Società ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio dal momento in cui la circostanza si è verificata. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all intermediario al quale è assegnata la polizza, oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società ai pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art C.C. Art. 3 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell ad C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 5 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 gg. dalla data di invio della comunicazione; la Società, entro 30 gg. dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. Art. 6 - Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e cosi successivamente. Art. 7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e b dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o coi consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art. 8 - Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, e l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso all intermediario ai quale è assegnata la polizza, oppure alla Società entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art C.C. Il Contraente o l Assicurato deve altresì: relativamente ai danni materiali e diretti a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall art C.C.; Assicurazione SunEdison Sett 2015 Pagina 1 di 11 02/09/15

2 nel solo caso di danni derivanti da atti dolosi, fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta b) all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell inizio dei sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa dei danno. Copia ditale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; c) conservare le tracce ed i residui dei sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti ai momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. relativamente ai danni indiretti esclusivamente laddove attivata la specifica sezione di polizza e) eseguire con la dovuta diligenza, e permettere che siano eseguiti, tutti quegli interventi che siano I; ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo ogni interruzione od intralcio che il sinistro potesse causare all attività dichiarata; f) fornire a sue spese alla Società entro 30 gg. dalla fine dei periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni indiretti; g) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese alla Società stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto ali indennizzo ai sensi dell art C.C.. Art Esagerazione dolosa del danno li Contraente o i Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano ai momento dei sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui dei Li sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Art Procedura per la valutazione del danno L ammontare dei danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dai Contraente con apposito atto unico; I due Periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art Mandato dei periti I Periti devono: 1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2. verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all art. 9. I Periti devono inoltre: per i danni diretti: 3a. verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all art. 5 delle Norme che regolano l Assicurazione Danni Diretti. Assicurazione SunEdison Sett 2015 Pagina 2 di 11 02/09/15

3 - per i danni indiretti, esclusivamente laddove attivata la specifica sezione di polizza: 3b.determinare i dati previsti all articolo Assicurazione parziale delle Norme che regolano l Assicurazione Danni Indiretti; 4.procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità delle condizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità Giudiziaria. Art Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori. E tenuto inoltre a richiedere a ciascun assicuratore l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tale indennizzo - escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art Limiti di indennizzo In caso di sinistro la Società non potrà essere tenuta a pagare importi superiori a quelli indicati nel «prospetto» di polizza quali limiti di indennizzo, salvo il caso previsto dall art del C.C.. Per i danni indiretti, esclusivamente qualora attivata la specifica sezione di polizza, la somma assicurata rappresenterà anche il limite di indennizzo per periodo di assicurazione. Art. 15 Franchigie In caso di sinistro la Società corrisponderà all Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa detrazione delle franchigie stabilite nella scheda di polizza, che rimarranno a carico dell Assicurato stesso, e successivamente all applicazione del disposto del precedente art. 14. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l indennità verrà determinata ai sensi dell art. 13 delle C.G.A. senza tenere conto delle predette franchigie che verranno detratte successivamente dall importo calcolato. Art Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni dalla firma dell atto di liquidazione del sinistro, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto qualora dal procedimento stesso risulti che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell Assicurato medesimo o del Contraente. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme di legge. Assicurazione SunEdison Sett 2015 Pagina 3 di 11 02/09/15

4 SEZIONE I NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI Art Rischio assicurato La Società si obbliga ad indennizzare all Assicurato i danni materiali e diretti causati all impianto fotovoltaico assicurato, collegato alla rete, collaudato e pronto per l uso al quale è destinato, anche se di proprietà di terzi, da qualunque evento accidentale, fatte salve le Esclusioni di cui all ari 20. L assicurazione è prestata per tutti i beni secondo la propria definizione, esistenti nelle ubicazioni indicate in polizza. La Società risarcisce altresì i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell Autorità o prodotti dall Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l evento dannoso; le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare alla più vicina discarica disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi sino Li alla concorrenza del 10% dell indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto disposto dall art. 14 delle C. G. A. Art. 20 Esclusioni La Società non è obbligata in alcun caso ad indennizzare i danni: 1. verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità anche locali sia di diritto che di fatto; 2. causati da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato; 3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, fenomeni tellurici, franamento o smottamento del terreno; 4. causati da alluvioni, inondazioni, allagamento; 5. causati da mareggiate e penetrazioni di acqua marina; salvo che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 6. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell ubicazione indicata in polizza; 7. causati con dolo del Contraente, dell Assicurato o dei loro amministratori; 8. da furto e rapina; 9. dovuti ad assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondamenta, pareti, pavimenti, solai, tetti, crolli, collasso strutturale, cedimenti di terreno 10. dovuti a guasti meccanici, elettrici ed elettronici in genere 11. di deterioramento, logorio, usura di qualsiasi parte dell impianto assicurato causati dal suo normale uso e funzionamento, corrosione, erosione, torsione, ossidazione, umidità, stillicidio 12. causati da difetti di cui il Contraente e l Assicurato od il preposto all esercizio dell impianto erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza; 13. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, manutentore o fornitore del /degli impianti assicurato/i 14. dovuti all inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l esercizio, l uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento 15. a moduli e componenti elettronici dell impianto assicurato (compresi i costi per ricerca e identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè: a. controlli di funzionalità; b. manutenzione preventiva; c. eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; d. eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature. 16. di natura estetica che non compromettano la funzionalità dell impianto assicurato e che non siano connessi con danni indennizzabili 17. indiretti di qualunque natura 18. causati da animali Assicurazione SunEdison Sett 2015 Pagina 4 di 11 02/09/15

5 19. da inquinamento dell aria, dell acqua, del suolo 20. causati o risultanti da: a. virus informatici di qualsiasi tipo; b. accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell Assicurato, non autorizzati dall Assicurato stesso; c. cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di li software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti, anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza; 21. causati dall impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d uso di: a. riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario; b. acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato, informazione, comando od istruzione in conseguenza dell errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario; c. acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell azione di comandi predisposti all interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa. 22. ad impianti installati su tetto di fabbricati vuoti, inoccupati, abbandonati 23. difetti di rendimento Art Valore delle cose assicurata e determinazione del danno Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: 1. si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; 2. L ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché, gli oneri fiscali non dovuti all Erario. Art Assicurazione parziale Se dalle stime fatte con le norme dell articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE I 1. Garanzia Furto: La garanzia furto è subordinata alla presenza su ogni singolo pannello di bulloni antifurto. 2. Terremoto: La Società, a parziale deroga dell art. 20 c. 3 delle C. G. A. risponde dei danni materiali e diretti subiti dall impianto assicurato per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente garanzia si conviene che ogni evento registrato nelle 72 ore successive al verificarsi dello stesso che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. In nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più dell importo stabilito nella scheda di polizza. 3. Inondazioni, alluvioni, allagamenti: La Società, a parziale deroga dell art. 20 c. 4 delle C. G. A. risponde dei danni materiali e diretti subiti dall impianto assicurato per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto. Restano comunque esclusi i danni di franamento, cedimento o smottamento del terreno direttamente causati all impianto/i assicurato)i salvo se conseguenti ad inondazioni, alluvioni od allagamenti. Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più dell importo stabilito nella scheda di polizza. 4. Guasti alle macchine: A parziale deroga dell art. 20 c. 10 delle C.G.A. ferme restando le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali meccanici, elettrici ed elettronici propri Assicurazione SunEdison Sett 2015 Pagina 5 di 11 02/09/15

6 dell impianto. Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più dell importo stabilito nella scheda di polizza. 5. Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo: Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente: per i fabbricati, la spesa per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell area; per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; le Parti convengono di stipulare l assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni: A. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: 1. l ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa clausola valore a nuovo non esistesse; 2. il supplemento che, aggiunto all indennità di cui ad a), determina l indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo ; B. Agli effetti dell art. 22 delle C.G.A., il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: a. superiore od eguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall intero ammontare del supplemento medesimo; b. inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell intera differenza occorrente per l integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra della parte e l intera differenza eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo. C. In caso di coesistenza di più Assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle Assicurazioni stesse; D. Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascuna macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all art. 21 delle C.G.A.; E. Il pagamento del supplemento d indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. F. L assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto macchinari o impianti di reparti in stato di attività; G. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza. 6. Scioperi, sommosse, tumulti popolari: A parziale deroga dell art. 11, comma a) delle C. G. A., la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, ferme restando le altre esclusioni dell art. 11, comma a) sopra menzionato. La Società e l Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola. 7. Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato: La Società, a parziale deroga dell art. 20) comma 2) delle C.G.A. e sino a concorrenza del limite indicato nella scheda di polizza, risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Agli effetti della presente clausola: per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. per atto di sabotaggio organizzato si intende un allo di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell attività. La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Assicurazione SunEdison Sett 2015 Pagina 6 di 11 02/09/15

7 In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio netto pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare al tasso annuo dello 0,1%. Qualora il Recesso sia richiesto dalla Società, è accordato che il Contraente abbia facoltà di rescindere la polizza dalla stessa data ottenendo, in tal caso, il rimborso della parte dì premio pagata e non goduta dell intero contratto. SEZIONE II NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI Art Definizioni Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato, con avvertenza che tutti gli importi considerati sono al netto dell l.v.a. Potenza nominale: è la potenza dell impianto come da progetto, che corrisponde alla somma delle potenze nominali di tutti i moduli costituenti l impianto. Periodo di indennizzo: il periodo che ha inizio al momento del sinistro, avente come limite la durata specificata nella Scheda di polizza, durante il quale i risultati dell attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Franchigia temporale: periodo di tempo che decorrer dal momento del sinistro durante il quale restano a carico dell'assicurato le perdite da interruzione o da riduzione di attività; Art Rischio assicurato A parziale deroga dell art , la Società si obbliga salvo quanto escluso al successivo art. 25, ad indennizzare i Danni Indiretti derivanti all Assicurato dalla forzata interruzione o riduzione dell attività assicurata per effetto di un sinistro materiale diretto dovuto ad un evento accidentale, improvviso e/o imprevisto, che colpisca l impianto assicurato alla Sezione I, sempreché tale sinistro sia indennizzabile ai sensi della suddetta Sezione I. Art Esclusioni Sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell inattività causati da: 1. scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall autorità; 2. mancata disponibilità da parte dell Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell attività; 3. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali od altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra; Sono inoltre escluse le perdite dovute a: 4. sospensione, scadenza, annullamento, revoca, di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti 5. penali, indennità o multe dovute a terzi; Art Determinazione dell indennizzo A parziale deroga dell art la Compagnia si obbliga a corrispondere all Assicurato la diana giornaliera di 1,7 per kwp installato, per ciascun giorno, successivo al 2 o di fermo totale o parziale dell impianto fotovoltaico conseguente ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza. La diaria sarà corrisposta per un massimo di 90 giorni per sinistro e per anno. Per fermo totale dell impianto si intende la mancata produzione di energia elettrica da parte dell impianto assicurato; nel caso in cui il sinistro interessi solo in parte l impianto assicurato e determini soltanto una riduzione della produzione di energia, la diana giornaliera verrà ridotta in proporzione. Ai fini dell operatività della presente garanzia, il Contraente o l Assicurato dichiara che i sistemi di controllo e allarme dell impianto consentono di rilevare la mancata o anormale produzione di energia elettrica e si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso alla Compagnia con il mezzo più rapido disponibile. Nel caso di guasto o malfunzionamento ai dispositivi di controllo e di sicurezza, o di assenza degli stessi, i tre giorni di franchigia decorrono dal momento in cui il sinistro viene denunciato alla Compagnia. Sono esclusi i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell inattività causati da: a. mancata disponibilità da parte dell Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell attività. Sono inoltre escluse le perdite dovute a: b. sospensione, scadenza, annullamento, revoca, di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti; c. penali, indennità o multe dovute a terzi; d. sospensioni dell attività assicurata che si sarebbero rese necessarie per qualunque motivo anche se il sinistro non si fosse verificato. Assicurazione SunEdison Sett 2015 Pagina 7 di 11 02/09/15

8 CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE II 8. Precisazione: La Sezione Danni Indiretti è da intendersi attivata anche a seguito di Furto e Rapina, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, terremoto, inondazione, alluvione e allagamenti e guasti alle macchine. SEZIONE III NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE Art Oggetto dell assicurazione La Società si obbliga nei limiti stabiliti in polizza a tenere indenne l Assicurato dalle somme che egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), per danni a lui imputabili, involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate e/o dalla loro gestione. Art Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi ai fini dell assicurazione R.C.T.: b. il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; c. quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a); d. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di : lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l assicurazione. Art Rischi esclusi dall assicurazione L assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a. da furto; b. a cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo c. a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; d. provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell esercizio della propria attività; e. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l esecuzione dei lavori. f. Derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE III 9. Committenza lavori L assicurazione comprende la responsabilità civile incombente all Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori affidati a terzi; tale estensione di garanzia diverrà operativa solo dopo esaurimento di ogni altra garanzia di cui l Assicurato già disponesse a tale titolo e delle garanzie di cui possono beneficiare le persone o Ditte alle quali sono stati commissionati i lavori. 10. Danni a beni di Terzi derivanti da incendio del Bene assicurato A parziale deroga dell art. 32.c l assicurazione si intende estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio del Bene assicurato. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto per ciascun sinistro del 10% con il minimo di 1.000, 00 e fino alla concorrenza di , 00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Resta inteso che, qualora l Assicurato abbia stipulato anche una polizza incendio con garanzia RICORSO TERZI la presente opererà in 2 rischio, per l eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio. 11. Precisazioni In riferimento all art RISCHI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE si precisa che: Assicurazione SunEdison Sett 2015 Pagina 8 di 11 02/09/15

9 a. lett. e: il termine lavori non ricomprende le attività di manutenzione e gestione a cui saranno soggetti gli impianti, b. lett. d: si includono in garanzia i danni provocati da persone per le quali deve rispondere l Assicurato anche se non in rapporto di dipendenza con quest ultimo e della cui opera questi si avvalga nell esercizio della propria attività; c. lett. f: sono compresi in garanzia i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, previo applicazione di uno scoperto pari al 15% del danno con il minimo di 2.500, 00 e comunque con il limite massimo di , 00 per sinistro e per annualità. CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE I, II e III 10. Buona fede: La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento ne riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. 11. Colpa grave dell Assicurato: A parziale deroga dell art. 11 delle C.G.A. la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell Assicurato. 12. Reintegro automatico somme assicurate e limiti di indennizzo D accordo tra le Parti si conviene che, in caso di sinistro e fermo quanto disposto dall art. - Limite d indennizzo delle C.G.A., il Capitale assicurato si intenda, con effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrato di in importo uguale a quello del danno risarcibile a termini di polizza, impegnandosi l Assicurato a versare il corrispondente rateo di premio entro 15 giorni dalla presentazione della relativa appendice contrattuale. In caso di disdetta per sinistro, il recesso dalla copertura opererà contestualmente anche per i singoli certificati con decorrenza immediata e con restituzione della parte di premio non goduta, al netto delle imposte. 13. Franchigia Peritale D accordo tra le Parti si conviene che, a parziale deroga dell art. 9 delle C.G.A. Obblighi in caso di sinistro per i danni di importo risarcibile stimati fino a 2.500, 00 la liquidazione verrà effettuata senza la nomina del Perito da parte della Società. Resta convenuto che è fatto obbligo alla Contraente di presentare : a. relazione tecnica sulle cause dell evento b. fatture relative ai costi per sostituzioni ed interventi operativi. c. Denuncia alle Autorità (se prevista) 14. Clausola Broker: Per la stipulazione e gestione della presente polizza il Contraente dichiara di aver affidato l incarico a ASSITECA S.p.A., di seguito nominata Broker. Agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Società s intenderà come fatta dal Contraente stesso. Analogamente ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s intenderà come fatta al Contraente. Ciò premesso la corresponsione del premio effettuata al Broker, nei termini contrattualmente previsti, deve intendersi come effettuata alla Società ed il Broker riconosce di essere il semplice depositano di tutti i premi incassati per conto della Società. Tali comunicazioni, per essere ritenute valide, dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata. La presente clausola deve intendersi abrogata e priva di effetto quando il Contraente comunicherà alla Società la cessazione dell incarico al Broker designato. Assicurazione SunEdison Sett 2015 Pagina 9 di 11 02/09/15

10 DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato il soggetto il cui interessato è protetto dall assicurazione Assicurazione: il contratto di assicurazione Atto di Terrorismo: qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza e/o minaccia) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte; Atto di Sabotaggio Organizzato Contraente Fabbricato: un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività il soggetto che stipula l'assicurazione. l intera costruzione edile e tutte le opere murarie di finitura, compresi fissi ed infissi e opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento. Franchigia importo del danno che rimane a carico dell'assicurato. Impianto fotovoltaico Impianto costituito da pannelli fotovoltaici, inverter, apparati elettrici, cavi elettrici, strutture di sostegno e tutto quanto a servizio dell impianto stesso; Impianto a tetto impianto installato su edificio/fabbricato/struttura di altezza minima m. 2,50 Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Intermediario ASSITECA S.p.A. Inverter dispositivo elettronico statico in grado di convertire corrente continua in corrente alternata kwp kilowatt picco: la potenza massima erogata dal pannello in condizioni ottimali Pannello Più moduli assemblati in una struttura comune: Unità minima costituita da una struttura rigida ancorata al tetto di un edificio, comprensiva di base fissa. Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Polizza il documento che prova l'assicurazione. Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società. Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Scoperto importo percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato. Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società la compagnia assicuratrice. Valore a Nuovo il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. BOS (Balance of System) il complesso dei sistemi ausiliari e di tutti i dispositivi necessari al funzionamento dell'impianto fotovoltaico e del trasferimento dell'energia Assicurazione SunEdison Sett 2015 Pagina 10 di 11 02/09/15

11 Assicurazione SunEdison Sett 2015 Pagina 11 di 11 02/09/15

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