INDICE TITOLO I NORME GENERALI
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- Niccoletta Zanetti
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1 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI PISA E LINEE DI INDIRIZZO PER L AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA DEGLI ENTI LOCALI TITOLO I NORME GENERALI INDICE ART. 1 Oggetto ART. 2 La gestione degli Impianti Sportivi ART. 3 Criteri generali per l affidamento in concessione degli Impianti Sportivi TITOLO II AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE ART. 4 Modalità di affidamento ART. 5 Requisiti di partecipazione alle procedure di selezione ART. 6 Progetti ART. 7 Modalità e criteri di valutazione dei progetti e delle offerte ART. 8 Oneri e responsabilità delle parti ART. 9 Accesso agli Impianti ART. 10 Tariffe ART. 11 Manutenzione delle strutture e degli impianti. ART. 12 Personale ART. 13 Polizze assicurative ART. 14 Durata della Concessione ART. 15 Convenzioni TITOLO III CONTROLLO, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI ART. 16 Modalità di controllo da parte della Provincia ART. 17 Risoluzione del rapporto della Concessione TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI ART. 18 Norme transitorie ART. 19 Entrata in vigore e abrogazione di norme
2 TITOLO 1 NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto 1. Il presente Regolamento individua, in attuazione della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 art. 90 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello Stato, che disciplina l affidamento in gestione degli impianti sportivi a Società, Associazioni Sportive dilettantistiche ed Enti di promozione sportiva e federazioni Sportive provinciali (art. 90, c. 25 l n. 289 e L.R n. 6) e della legge Regionale del 3 Gennaio 2005, n. 6 Disciplina delle modalità di affidamento degli impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana, in continuità con gli Indirizzi della Programmazione Regionale e con il Piano Provinciale dello Sport, le modalità e i criteri generali per l affidamento in concessione, ad altri soggetti, degli impianti sportivi di proprietà della Provincia di Pisa, non direttamente gestiti. Art. 2 - La gestione degli Impianti Sportivi 1. Gli Impianti Sportivi Pubblici possono essere gestiti direttamente della Provincia di Pisa oppure affidati in concessione, tramite avviso pubblico e convenzione, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, singole o associate (art. 2 - L.R n. 6 ). 2. L affidamento in concessione a soggetti diversi da quelli indicati al c. 1 del presente Articolo, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui all art. 3, L.R , n. 6 nel rispetto, comunque, dei criteri in esso fissati 3. Gli Impianti Sportivi Scolastici, compatibilmente con le esigenze dell attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extra-curriculari, sono affidati in orario extrascolastico con le modalità e i criteri degli impianti pubblici a società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l Istituto Scolastico o un Comune confinante. 4. Qualora le gare per l affidamento in concessione ai soggetti di cui ai commi 1, 2 del presente Articolo, andassero deserte si può prevedere l affidamento a trattativa privata ad altro soggetto richiedente a condizioni diverse rispetto a quelle presenti nei bandi pubblici, ma comunque congrue con la funzione di promozione della cultura sportiva che l impiantistica può svolgere e con l esigenza di tutela del patrimonio e dell interesse pubblico. 5. Nella approvazione delle procedure di affidamento in concessione dovranno essere previste norme finalizzate ad evitare posizioni di prevalenza di un organismo associativo rispetto agli altri. Art. 3 Criteri generali per l affidamento in concessione degli Impianti Sportivi 1. L affidamento in concessione degli Impianti Sportivi deve tenere di conto dei seguenti criteri (Legge , n. 6 - art.3):
3 a. Garanzia di apertura dell Impianto Sportivo a tutti i cittadini. b. Garanzia di imparzialità nel permettere l utilizzo ai soggetti di cui all art. 2 che ne facciano richiesta. c. Differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti. d. Utilizzo dell avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantire l effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati e condizioni di trasparenza e pari opportunità. e. Scelta del Concessionario che tenga conto dell esperienza nel settore, della compatibilità dell attività sportiva esercitata con quella praticata nell impianto e dell eventuale organizzazione di attività a favore di giovani, dei diversamente abili e degli anziani, e della qualità dei rapporti di lavoro dipendente utilizzati nella gestione. f. Selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici: educativi, sanitari e sociali della gestione. g. Valutazione della convenienza economica dell offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell Ente territoriale del canone minimo. TITOLO II AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE Art. 4 - Modalità di affidamento 1. L utilizzo dell avviso pubblico è la modalità ordinaria della procedura di selezione idonea a garantire imparzialità e trasparenza. 2. Il Bando Pubblico deve indicare: a) Il soggetto appaltante. b) La procedura di aggiudicazione secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa. c) L oggetto del bando: c1) la tipologia dell impianto; c2) l orario ed il calendario di utilizzo che la Provincia di Pisa riserva al concessionario d) I soggetti ammessi a gara. e) I requisiti di cui i concorrenti devono essere in possesso: e1) requisiti giuridici; e2) capacità economica; e3) capacità tecnico-programmatica; e4) iscrizione agli Albi. f) Le modalità di svolgimento della gara, l aggiudicazione e la valutazione delle offerte. g) L importo a base d asta a cui fare riferimento per la definizione dell offerta economica. h) Il Progetto di gestione dell impianto. i) La durata della gestione. j) Le modalità di partecipazione e termini.
4 3. Per la partecipazione al bando pubblico dovrà essere utilizzato apposito formulario fornito dall Amministrazione con l approvazione del bando. 4. Con la partecipazione al bando il soggetto interessato dovrà impegnarsi a sottoscrivere una convenzione con l Ente concedente, contenente il dettaglio delle clausole che disciplinano l uso dell impianto pubblico. Art. 5 - Requisiti di partecipazione alle procedure di selezione Possono partecipare alla selezione i soggetti indicati nell Art. 2 del presente Regolamento che siano altresì in possesso dei seguenti requisiti: a. Esperienza di almeno n. 3 anni nel settore della promozione e della diffusione della pratica sportiva; b. Radicamento, del Concessionario, sul territorio del bacino di utenza dell impianto, certificato dal numero degli allievi partecipanti all attività formativa del soggetto concorrente nei precedenti tre anni, e dalla realizzazione di particolari progetti di attività di formazione sportiva. Sono elementi costitutivi del bacino di utenza di un determinato impianto: b1) il territorio comunale o intercomunale che esprime la domanda di attività sportive correlata all impianto; b2) la popolazione residente sul territorio, per fasce di età interessate alla pratica sportiva; b3) i praticanti della disciplina e/o discipline che si svolgeranno nell impianto. c. Affidabilità economica e dei bilanci degli ultimi 3 anni di attività, dimostrata attraverso la produzione di idonee referenze bancarie del concessionario e mediante una certificazione che documenti la regolarità dei pagamenti nei confronti degli Enti proprietari di impianti sportivi in cui i concorrenti hanno svolto la propria attività nel precedente triennio. d. Qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, documentata dai titoli posseduti previsti per legge e dai curriculum professionali. e. Situazione di regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali del personale a qualsiasi titolo impiegato. f. Disponibilità da parte del soggetto richiedente al rispetto rigoroso del capitolato di appalto e delle scadenze dei versamenti del canone. Art. 6 - Progetti 1. Contenuti generali dei Progetti: a. la coerenza delle loro finalità con il Piano di Indirizzo Regionale, con gli obiettivi del Piano Provinciale dello Sport e con i Programmi di Settore e di mandato amministrativo; b. la rispondenza alle esigenze e alle richieste di tutti i cittadini utenti; c. la compatibilità dell attività con le strutture messe a disposizione; 2. Nel Progetto dovranno essere dettagliate:
5 a. le finalità educative dell attività del soggetto che partecipa al bando; b. le condizioni a garanzia di imparzialità nella ammissione dei fruitori singoli o associati e nella gestione dei rapporti; c. gli aspetti di integrazione e di pari opportunità del programma di attività; d. l organizzazione del servizio, l accoglienza improntata a criteri di trasparenza e pubblicità sia nei confronti dei cittadini utenti, sia nei confronti delle altre società che usufruiscono degli impianti, nonché il piano di comunicazione e di relazione sociale. e. il programma di controllo da attuare per garantire la qualità del servizio. 3. Il Progetto dovrà anche indicare: a. le modalità di gestione della struttura con l indicazione quantitativa e qualitativa del personale educativo, di vigilanza e di segreteria impiegato, nonché le modalità di controllo e di registrazione degli accessi, la durata e l articolazione oraria delle attività, indicando il numero di ore messe a disposizione di società e singoli cittadini e quelle riservate alla società che gestisce l impianto; b. le modalità di determinazione e di pubblicizzazione delle tariffe stabilite per le società, nonché la pubblicità delle tariffe stabilite per i singoli cittadini e quelle corrisposte alla Provincia. c. i rapporti convenzionali con le altre società. d. le tariffe e le condizioni di accesso praticate agli utenti Art. 7 Modalità e criteri di valutazione dei progetti e delle offerte 1. La valutazione dei Progetti e delle offerte avverrà a cura di apposita Commissione tecnica, nominata con atto del Dirigente o della Giunta, che valuterà le offerte secondo criteri quali-quantitativi fissati dal bando. 2. L offerta economica consiste nell importo orario offerto dal concorrente rispetto a quello definito a base di gara dall Amministrazione. 3. L offerta tecnico-quantitativa è costituita da tutti gli elementi che consentano la valutazione oggettiva dei profili tecnici, educativi, sanitari, sociali e gestionali del Progetto. 4. Il punteggio da attribuire all offerta economica e all offerta tecnica dovrà comunque prevedere la prevalenza della valutazione economica su quella tecnica. 5. I Progetti saranno valutati rispetto a: a. qualità dell offerta formativa; b. l utenza coinvolta, valutata per età, numero, sesso e condizione di abilità c. il numero delle ore messe a disposizione per le altre società e per i privati; d. il numero delle ore di pulizia garantite giornalmente tramite contratto di affidamento del servizio; e. la spesa per il rinnovo degli arredi; f. la spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria; g. la spesa per gli istruttori; h. le tariffe e le condizioni di accesso praticate agli utenti. i. La qualità dei rapporti di lavoro messi in essere per la gestione degli impianti. j. La valorizzazione dell impegno del volontariato utilizzato nelle attività per la gestione dell impianto.
6 Art. 8 - Oneri e responsabilità delle parti 1. Il Concessionario si fa carico degli oneri diretti e indiretti, secondo quanto stabilito al successivo art. 10 e specificato nel capitolato di gara, per la gestione ed il funzionamento dell Impianto nell orario di utilizzo da parte di questi, e in particolare: a. la compartecipazione alla spesa delle utenze relative a gas, elettricità, acqua, telefono; b. la pulizia dei locali; c. la sorveglianza e la custodia la manutenzione ordinaria degli spazi interni ed esterni all Impianto; d. la minuta manutenzione delle strutture e degli impianti, nonchè il ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utenti, come specificato nell art. 11 del presente Regolamento. e. si assume la responsabilità derivante dallo svolgimento dell attività sportiva o dalla gestione dell impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento danni a terzi; f. è direttamente responsabile dei danni prodotti ai beni di proprietà della Provincia; g. è inoltre tenuto al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro dal D.Lgs. 626/94 e dal Decreto del Ministero degli Interni ; h. è tenuto a sottoscrivere polizza assicurativa RC per il personale preposto all attività formativa, amministrativa e di sorveglianza; i. è tenuto a mettere a disposizione gratuitamente dell Ente concedente, per almeno cinque volte l anno l impianto convenzionato nell orario a disposizione del Concessionario per le esigenze istituzionali e per le manifestazioni proprie dell Ente. 2. La Provincia si fa carico degli oneri degli interventi di manutenzione straordinaria che non derivino da danneggiamenti degli utenti dell attività del Concessionario. a. La Provincia assume l impegno di comunicare al Concessionario i propri programmi di manutenzione straordinaria della strutture l inizio degli stessi con preavviso di 30 gg. Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell attività del Concessionario. b. nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante l attività del Concessionario, la Provincia, a suo insindacabile giudizio, può revocare l affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione. Art. 9 - Accesso agli Impianti 1. L accesso all Impianto deve essere garantito a tutti coloro che ne facciano richiesta, collettivamente o singolarmente, compatibilmente con l orario di funzionamento del servizio e
7 secondo la programmazione annualmente definita, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo condizioni di pari opportunità con particolare riferimento ai soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale. Art Tariffe 1. La tariffa oraria di utilizzo degli Impianti dovrà essere definita in base ai seguenti parametri: a. costo orario effettivo di funzionamento della struttura in relazione alle spese di energia elettrica, riscaldamento, acqua, nella misura minima stabilita nel bando per l orario di utilizzazione, così come stabilito dall Amministrazione a bilancio preventivo di gestione; b. oltre alla tariffa oraria di cui al punto a) sono a carico del Concessionario la sorveglianza e la custodia, i lavori di minuta manutenzione interna ed esterna, come specificato al successivo art. 11. La tariffa dovrà comunque essere omogenea per tutti gli Impianti Sportivi Scolastici di uno stesso territoriale comunale; c. con l approvazione degli atti di gara potrà essere previsto un aggiornamento annuale del canone sulla base dell indice ISTAT Art Gestione e minuta manutenzione delle strutture e degli impianti 1. Sono a carico del Concessionario i lavori di minuta manutenzione, consistenti in: a. interventi di riparazioni sostituzione e ripristino degli arredi, delle attrezzature e degli impianti interni ed esterni finalizzati a garantire esigenze di sicurezza e funzionalità. b. esecuzione di piccoli lavori di falegnameria, idraulica, elettrica, ferramenta, verniciatura imbiancatura e acquisti di relativi materiali, che non comportino il rilascio di specifiche certificazioni di conformità. c. gestione piccola manutenzione e riparazione delle strutture, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi di ufficio presenti nella struttura ( attrezzi sportivi, arredi, infissi, servizi igienici etc.). d. pulizia ordinaria e straordinaria, giornaliera e periodica, delle aree interne ed esterne agli impianti, di tutte le attrezzature e gli arredi e comunque di tutti i locali a disposizione nell impianto sportivo, nonché delle aree a verde, compresa la falciatura dell erba e il taglio delle siepi. e. L igienizzazione degli ambienti e dei servizi interni ed esterni della struttura. Art. 12 Personale adibito all Impianto 1. Il Concessionario deve attestare per il personale dipendente delle attività e della struttura il rispetto delle norme del diritto del lavoro e il pagamento delle assicurazioni previdenziali,
8 assistenziali ed antinfortunistiche previste dalla vigente normativa. L Ente Locale è comunque sollevato da qualsiasi responsabilità in merito. 2. Il Concessionario deve predisporre, a propria cura, e consegnare all Amministrazione un piano di sicurezza e nominare per il periodo di utilizzazione il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 3. In caso di subentro di nuovo concessionario quest ultimo, per l eventuale fabbisogno di personale dipendente, si avvale prioritariamente dei dipendenti del concessionario uscente, garantendone la continuità occupazionale. Art Polizze assicurative 1. Il Concessionario è tenuto alla stipula di polizze assicurative R.C. infortuni per il proprio personale e per gli utenti del servizio, per danni a cose, persone o beni mobili. I valori da assicurare a copertura di rischi di danneggiamento alla struttura e agli impianti saranno nel capitolato di gara. Art Durata della Concessione 1. La durata dell affidamento in concessione è stabilita in 3 anni, salvo la concessione di costruzione e gestione, per cui potrà essere indicata nel bando una durata maggiore in relazione all entità dei lavori da realizzare. Art Convenzioni 1. La Provincia stipula con ciascun soggetto risultato Concessionario una convenzione concernente la definizione dei rapporti nella gestione dell impianto sportivo. 2. La convenzione, in particolare dovrà: a. stabilire dettagliatamente i criteri di utilizzazione dell impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso. b. stabilire specifiche condizioni per il rispetto dei diritti del personale dipendente e/o dei collaboratori e degli utenti; c. definire i criteri per l instaurazione dei rapporti tra il Concessionario e le società ad esso collegate; d. stabilire i criteri per la definizione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti; e. definire i rapporti con le istituzioni scolastiche TITOLO III CONTROLLO SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI
9 Art Modalità di controllo da parte della Provincia 1. La Provincia si riserva in qualsiasi momento il diritto di esercitare il controllo sull attività e sulla conduzione dell Impianto da parte del Concessionario. 2. La Provincia attiva, tramite i propri uffici, forme di controllo sulla gestione dell impianto finalizzate alla verifica di: a. rispetto delle clausole convenzionali; b. mantenimento delle finalità essenziali del Progetto; c. pluralismo dell utenza; d. partecipazione degli utenti svantaggiati; e. fruibilità degli orari di utilizzo della struttura da parte di tutti o comunque del maggior numero di cittadini e società. f. tariffe all utenza. 3. La Provincia attiverà un monitoraggio costante delle attività e del servizio, sulla base di precisi indicatori, per verificare e valutare i livelli di qualità raggiunti nella gestione dello stesso, oltre che i livelli di soddisfacimento dell utenza: a) relazione sull efficacia dell attività svolta in relazione al numero degli utenti destinatari e della crescita culturale degli stessi in relazione alla formazione di partenza b) rilevazione del grado di soddisfazione dell utenza attraverso schede di segnalazioni da compilare a cura dei singoli utenti c) rilevazione dell orario di funzionamento del servizio e rilevazione delle condizioni igienicosanitarie della struttura e della manutenzione degli impianti Art Risoluzione del rapporto della Concessione 1. E facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto dandone preavviso di almeno tre mesi alla Provincia e motivandone le ragioni. 2. L affidamento in concessione dell Impianto Sportivo può essere revocato da parte della Provincia prima della scadenza prevista, oltre che nel caso stabilito all art. 8, c. 2, al verificarsi di una delle seguenti condizioni e senza alcun compenso a titolo di indennizzo da parte della stessa: a. Grave e persistente inadempimento degli obblighi contrattuali; b. Realizzazione di interventi sugli impianti e sulla struttura senza il rispetto della normativa vigente e senza disporre delle autorizzazioni della Provincia; c. Mancata osservanza degli obblighi assunti con la Convenzione; d. Indisponibilità a concedere l impianto alla Provincia per le iniziative messe in atto e/o patrocinate dallo stesso; e. Aver procurato danni alla struttura, all allestimento, all impiantistica, agli attrezzi, agli infissi, etc.; f. Non fruibilità prolungata dell Impianto; g. Rilevanti motivi di interesse pubblico che comportino la risoluzione parziale o totale del
10 rapporto. h. Mancato pagamento dei canoni o delle quote dovute, trascorsi 60gg. dal ricevimento dell intimazione alla regolarizzazione effettuata a mezzo di A.R. TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI Art Norme transitorie 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni degli impianti sportivi deliberate successivamente alla data di esecutività della deliberazione di approvazione, salvo quanto previsto dall art Rimangono in vigore e non sono soggette a variazione o a adeguamento, fino alla loro scadenza naturale, le concessioni in atto. Art Entrata in vigore e abrogazione di norme 1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la data di esecutività della Deliberazione di approvazione. Gli accordi in essere devono essere considerati decaduti, salvo che non prevedano altre scadenze. Qualora non fosse possibile per l anno scolastico o sportivo , approvare e concludere le gare con le nuove procedure di bando pubblico è possibile l affidamento a trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa, preceduta da adeguata pubblicità, al soggetto tra quelli interessati che abbia effettuato l offerta economicamente più vantaggiosa. Tali affidamenti avranno la validità di un anno. Con l anno scolastico e sportivo 2007/2008 le procedure di affidamento dovranno concludersi a norma del presente Regolamento. 2. Ogni altra disposizione, incompatibile con quanto previsto nel presente Regolamento si intende abrogata.
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