OGGETTO: modifiche introdotte dalla legge si stabilità dello Stato in tema di acquisti
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1 CCT_CAL REG_CCT 22/02/ P Trento, 22 febbraio 2016 EP/lb CIRCOLARE Agli Enti Soci LL. SS. OGGETTO: modifiche introdotte dalla legge si stabilità dello Stato in tema di acquisti Siamo con la presente a trasmettere la circolare relativa alle modifiche introdotte dalla legge si stabilità dello Stato in tema di acquisti. Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario. Cordiali saluti. Il Direttore Generale dott. Alessandro Ceschi Il Presidente dott. Paride Gianmoena Via Torre Verde, Trento Tel fax info@comunitrentini.it consorzio@pec.comunitrentini.it P.IVA e C.F iscritta al Registro delle Imprese
2 Trento, 22 febbraio 2016 EP/lb CIRCOLARE La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), in vigore dal 1 gennaio 2016, contiene disposizioni per il rafforzamento dell acquisizione centralizzata ed il conseguimento di maggior economicità ed efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi. Si riportano di seguito con la presente nota alcune di tali disposizioni, che sono di rilevanza ed immediata applicabilità anche per le amministrazioni aggiudicatrici del nostro territorio, nonché per gli organismi di diritto pubblico ad esse collegati, coi quali se ne sollecita la condivisione. 1. Acquisti di telefonia fissa e mobile, carburanti extra-rete e rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento. Il comma 494 modifica l articolo 1, comma 7, terzo e il quarto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012), rafforzando la regola per cui, nelle categorie merceologiche menzionate, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (elenco ISTAT) a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, sono tenute ad avvalersi delle convenzioni o degli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP o dalla centrale di committenza regionale (nel nostro caso APAC) ovvero ad esperire autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione (id est gare telematiche o mercato elettronico). Si rammenta il contenuto della prescrizione originaria, con l ausilio della schematizzazione effettuata a suo tempo da Consip nella Tabella obbligo-facoltà dal 3 ottobre 2013 Strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti, in cui si evidenzia, con riguardo alle Amministrazioni territoriali non regionali, per acquisti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa, telefonia mobile: a) sopra soglia: l obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro di Consip o della centrale acquisti di riferimento, oppure a sistemi telematici di negoziazione di Consip o della centrale acquisti di riferimento; oppure acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni Consip e della centrale acquisti di riferimento; b) sotto soglia: l obbligo di ricorso al MePa o altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale acquisti di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip; in caso di assenza, obbligo di ricorso ad accordi quadro di Consip o a convenzioni o accordi quadro della centrale acquisti di riferimento, oppure a ulteriori sistemi telematici di Consip oppure acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni Consip e della centrale acquisti di riferimento. 1 Come noto, la norma fa salva la possibilità di procedere ad affidamenti, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica (id est almeno un confronto concorrenziale, mai un affidamento diretto!), e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da CONSIP e APAC. La modifica apportata dalla legge di stabilità restringe i limiti entro cui è consentita questa specifica deroga, imponendo che tali corrispettivi devono essere inferiori almeno del 10 per 1 Con riguardo agli organismi di diritto pubblico: a) sopra soglia: Obbligo per le società a totale partecipazione pubblica inserite nel conto ISTAT di ricorso a convenzioni o accordi quadro di Consip o della centrale acquisti di riferimento, oppure a sistemi telematici di negoziazione di Consip o della centrale acquisti di riferimento; oppure acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni Consip e della centrale acquisti di riferimento. Facoltà per gli altri odp di ricorso alle convenzioni Consip, agli accordi quadro Consip e allo SDAPA b) sotto soglia idem + facoltà per gli altri odp di ricorso al MePA pag. 2 5
3 cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento, rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da CONSIP e dalle centrali di committenza regionali. Permane l obbligo di sottoporre i contratti a condizione risolutiva, con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza regionali, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico nei predetti termini. Al paventato rischio di responsabilità disciplinare e per danno erariale in caso di mancata osservanza delle disposizioni, di cui alla precedente dizione della norma, si sostituisce un esplicito obbligo di trasmettere all'autorità nazionale anticorruzione tutti i contratti stipulati in deroga. Si rammenta che ai sensi del comma 8 del medesimo art. 1 del decreto legge citato, oggetto di modifica, I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto. Tale disciplina nazionale va letta coordinatamente con le previsioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell articolo 36 ter 1 della legge provinciale sui contratti. I primi due commi prevedono, relativamente a categorie di beni e servizi ad elevata standardizzabilità, la definizione di strategie comuni di acquisto che, sulla base dei fabbisogni rilevati, si attuano attraverso la stipula di apposite convenzioni quadro - il cui utilizzo è obbligatorio per le amministrazioni del settore pubblico provinciale -, oppure attraverso l espletamento di gare in forma aggregata. Fra i beni ad elevata standardizzabilità sono stati individuati energia elettrica, combustibili per riscaldamento, carburanti di rete e telefonia fissa e mobile; l attuazione di tali commi è tuttavia attualmente nella fase della raccolta dei fabbisogni, per cui non sono ancora disponibili gli strumenti di acquisto descritti, fatta salva la convenzione relativa alla fornitura di energia elettrica già attivata, come noto, da anni. Il comma 6 prevede, in generale, per i beni e servizi non oggetto di strategie di acquisto comuni, che l approvvigionamento avvenga: a) in via prioritaria avvalendosi del mercato elettronico gestito da APAC (MePat); b) in mancanza utilizzando gli strumenti di acquisto di Consip (cioè sia MePa che convenzioni e accordi quadro); c) solo in subordine, con procedure concorrenziali di scelta del contraente, le quali possono ovviamente essere svolte anche in via telematica. La normativa provinciale pone quindi il ricorso alla negoziazione autonoma come opzione residuale rispetto al ricorso alle convenzioni Consip. Merita inoltre essere qui richiamato il comma 510 della medesima legge di stabilità, il quale disciplina un ipotesi generale di deroga all acquisto mediante adesione alla convenzione, ove il ricorso alle medesima sia obbligatorio (come nel caso di specie). Tale comma prevede che Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. Tale disposizione non appare tuttavia facilitare molto il compito dell Amministrazione, data l evanescenza del concetto di mancanza delle caratteristiche essenziali. In proposito, l unico pag. 3 5
4 precedente rinvenibile nella giurisprudenza contabile pare essere ancora quello di cui alla Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Lombardia n. 89/2013 che, con riguardo all obbligo di ricorso al mercato elettronico affrontava l ipotesi in cui il bene si appalesi per mancanza di qualità essenziali inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente. affermando che Tale specifica evenienza dovrà essere prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l effetto, si arricchiscono. In difetto di siffatta rigorosa verifica l avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450, da parte di comuni di qualsivoglia dimensione demografica, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al MEPA, inficerà il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all art. 1 comma 1 L. 135/ 2012 comportando le connesse responsabilità. Quindi, riassuntivamente, con riferimento alle categorie merceologiche elencate: - la disciplina nazionale impone, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, pena nullità dei contratti, di acquistarle mediante adesione alle convenzioni o agli accordi quadro Consip; - le alternative sarebbero: adesione a convenzioni o accordi quadro stipulati da APAC, al momento non disponibili, o acquisto sul MEPAT, ma ivi non sono presenti bandi relativamente ai beni in questione; - è ammessa deroga a tali modalità solo (approvvigionandosi da altre centrali di committenza o) esperendo una propria procedura di evidenza pubblica, cioè almeno un confronto concorrenziale (anche con modalità telematica), che porti all aggiudicazione ad un corrispettivo inferiore almeno del 3% (10% se telefonia) rispetto al corrispettivo aggiudicato da Consip: la comparazione rende evidentemente necessario utilizzare lo stesso metodo di calcolo utilizzato da Consip; - i contratti in deroga, stipulati all esito di procedura ad evidenza pubblica, sono oggetto di comunicazione all ANAC: deve quindi emergere chiaramente la maggior convenienza, nel rispetto dei limiti minimi percentuali di sconto individuati dalla novella (3%, 10%); nel caso particolare dell approvvigionamento di gasolio da autotrazione, fermo restando la necessità di rispettare detti limiti, sarà possibile considerare altresì, a supporto della motivazione, i risparmi conseguiti in termini di minori costi di spostamento (comprensivi del carburante speso in ragione dei km e del tempo impiegato dal personale per tale operazione) per approvvigionarsi al distributore più vicino rispetto a quello convenzionato Consip; - l eventuale scelta di non ricorrere a Consip, ritenendo il bene inidoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, va motivata dall organo di vertice dell amministrazione e trasmessa alla Corte dei Conti. La modifica introdotta dalla legge di stabilità dispone poi, con il quarto periodo, che: «Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma». Tale disposizione fa trasparire la ratio dell intero intervento, come si evince anche dalla relazione illustrativa: il legislatore ha preso atto che molte imprese, anziché competere per aggiudicarsi le convenzioni Consip, preferiscono farsi affidare le forniture dalle amministrazioni con successive procedure a ribasso (c.d. outside option); ciò genera peraltro un esternalità negativa sulle amministrazioni aderenti alle convenzioni. Per recuperare, quindi, un adeguato pag. 4 5
5 livello di concorrenzialità nell ambito dello strumento convenzionale promosso, il legislatore vieta di procedere ad affidamenti extra-consip per il triennio Resta fermo tuttavia il quadro normativo provinciale sopra descritto. 2. Altre disposizioni di interesse in materia di acquisti Ai sensi del comma 502, per quanto riguarda l acquisizione di beni e servizi, l obbligo di ricorrere al mercato elettronico viene meno per importi inferiori ai 1000 euro (modifica all articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Tale disposizione risulta in fase di recepimento da parte del legislatore provinciale. I commi 496 e 497 estendono la possibilità di aderire alle convenzioni quadro CONSIP a tutte le stazioni appaltanti, cioè, ai sensi dell'articolo 3 del codice dei contratti pubblici, a tutte le amministrazioni aggiudicatrici (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti) e agli altri soggetti di cui all'articolo 32 del medesimo codice. Il comma 498 estende alle società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del Codice appalti - ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati l obbligo di utilizzare i parametri di prezzo-qualità di cui alle convenzioni CONSIP (c.d. obbligo di benchmarking). EP Il Responsabile dell Area consulenza dott. Marco Riccadonna pag. 5 5
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