Il ruolo delle BAT Conclusions e della relazione di riferimento nel D.Lgs 46/2014. Storoni Vera Ancona Confindustria Marche - 11 giugno 2014

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1 Il ruolo delle BAT Conclusions e della relazione di riferimento nel D.Lgs 46/2014 Storoni Vera Ancona Confindustria Marche - 11 giugno 2014

2 INTRODUZIONE Modifica definizioni Le definizioni fondamentali modificate e che si dovranno considerare sono: 1. Installazione; 2. Documento di Riferimento sulle BAT e Conclusioni sulle BAT (BAT-CONCLUSION); 3. BAT-AEL (livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili); 4. Relazione di Riferimento; 5. Sostanze pericolose. 2

3 Installazione (art. 5, c.1,lett. 1-quarter) Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull inquinamento. E considerata accessoria l attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore. (O-bis) Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio 3

4 Argomenti di discussione Novità Campo di Applicazione BAT Conclusions Relazione di riferimento 4

5 Novità sul Campo di Applicazione 1.4 bis: attività svolte sui terminali di gassificazione 2.5 lavorazione di metalli non ferrosi: a)produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b)fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli. 5

6 Novità sul Campo di Applicazione 4. Industria chimica. 5. gestione dei rifiuti.. 6

7 Novità sul Campo di Applicazione 6.1.C fabbricazione in installazioni industriali di: uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m 3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l azzurratura l Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato 7

8 Raffronto tabella 5 come sostituita dal D.lgs. n. 46/2014 8

9 Best Available Techniques definizione (art. 5, c.1 lettera c 1-ter) La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. 9

10 BRef Al fine di individuare le BAT, la Direttiva IPPC prevede che la Commissione Europea : organizzi uno scambio di informazioni tra gli Stati Membri e le industrie sulle migliori tecniche disponibili, il relativo controllo delle emissioni e gli eventuali sviluppi tecnici; renda pubblici i risultati degli scambi di informazioni; per svolgere questo compito, la Commissione ha stabilito che per ogni settore industriale interessato si istituisca un gruppo di lavoro tecnico (Technical Working Group, TWG) formato da rappresentanti degli Stati Membri, delle attività industriali coinvolte, delle associazioni non governative 10

11 BRef I TWG si riuniscono a Siviglia presso l European IPPC Bureau (EIPPCB), creato dalla Commissione appositamente per redigere i documenti BRef (BAT Reference Document) contenenti tutte le informazioni disponibili relative alle BAT per ogni settore. Il processo di stesura in ambito TWG richiede circa 2-3 anni di lavoro, e, una volta terminato, il BRef viene sottoposto all approvazione dell Information Exchange Forum (IEF), organismo di decisione formato da rappresentanti degli Stati Membri e della Commissione EU. 11

12 The Sevilla process 12

13 13

14 Content of BREF documents 14

15 BAT Conclusions (Conclusioni sulle BAT art. 5 c. 1 lett. 1-ter.2) Un documento adottato secondo quanto specificato all art. 13 paragrafo5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell UE, contenenti le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutare l applicabilità, i livelli di emissione associati alle MTD, il monitoraggio assocciato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito. 15

16 VLE Definizione Definizione di VLE: rimane immutata, parte delle previsioni contenute in tale nozione vengono ripresentate nel nuovo comma 4-quater dell'articolo 29-sexies (introdotto dal Dlgs 46/2014), che così si sovrappone alla definizione contenuta all'articolo 5, con alcune importanti differenze : 1. conferma che i Vle delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione, ma non fa salvi i casi diversamente previsti dalla legge; 2. conferma che la determinazione dei valori deve essere effettuata al netto di ogni diluizione, precisando che sono vietate le diluizioni "che avvengano prima di quel punto" e che bisogna tenere conto esplicitamente, "se del caso", della eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. 16

17 VLE - Novità L'AIA continua a dover includere i Vle fissati per le sostanze inquinanti, "in particolare" quelle dell'allegato X alla Parte seconda, che possono essere emesse dall'installazione in quantità significativa, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. Novità: Allegato X 1.aria: si precisa che la voce "polveri" comprende le particelle sottili; 2.acqua: i prodotti "fitosanitari" subentrano a quelli "fitofarmaceutici", e fanno ingresso le sostanze prioritarie di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ff) (" le sostanze individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/Ce"). 17

18 Best Available Techniques 18

19 Ruolo delle BAT Conclusions L Autorità Competente fissa VLE che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AELs) : 1 caso (lettera a) = con l adozione di VLE inferiori ai BAT-AEL, con l obbligo di riferirsi alle stesse condizioni di riferimento e per gli stessi periodi di riferimento temporali, o inferiori; 2 caso (lletera b) = fissando VLE diversi da BAT-AEL, oppure con diversi periodi temporali di riferimento, oppure con diverse condizioni di riferimento, con l obbligo di valutazione, almeno annuale, dei risultati del controllo delle emissioni, al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non abbaino superato i BAT-AEL. 19

20 Ruolo delle BAT Conclusions L Autorità Competente può fissare VLE più rigorosi di quelli riportati nelle BAT-Conclusions quando: 1 caso = nel caso in cui uno strumento di programmazione o pianificazione ambientale, riconosca la necessità di applicare agli impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con l applicazione delle BAT; (tale fattispecie deve essere rappresentata dall AC in sede di Conferenza dei Servizi) 2 caso =quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l installazione o il rispetto dei provvedimenti non sostituiti dall AIA. 20

21 DEROGHE E stato introdotto uno specifico allegato contenente i criteri da tenere in considerazione per la concessione di tali deroghe: (Allegato XII - bis alla parte seconda del TUA) 21

22 DEROGHE In particolare al comma 9 viene specificato che: In casi specifici l AC può fissare valori limite di emissione meno severi. Tale deroga può applicarsi unicamente ove una valutazione dimostri che il conseguimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili di aui alle conclusioni BAT comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione: - dell ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell installazione interessata; - delle caratteristiche tecniche dell installazione interessata. Valutazione in termini di costi-benefici 22

23 Riesame ed aggiornamento dell AIA in rif. BAT Conclusions IED: art 21 - D. Lgs. 46/2014: art. 29-octies, comma 6, a) e b) Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che: a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione. 23

24 Aggiornamento dei lavori in sede comunitaria (BAT-Conclusions già emanate) BAT Conclusions per la produzione di cloro-alcali; BAT Conclusions per il cemento, la calce e l ossido di magnesio; BAT Conclusions concernenti l industria conciaria; BAT Conclusions per la produzione del vetro; BAT Conclusions per la produzione di ferro e acciaio. 24

25 Aggiornamento dei lavori in sede comunitaria (BAT-Conclusions in corso di emanazione) BRef for the production of pulp, paper and board (PP BRef) sarà a breve adottato; Bref in the large Volume Organic Chemicals (LVOC Bref), l IPPC Bureau di Siviglia ha reso disponibile il primo (e come da previsione unico) Draft, comprensivo di una proposta di BAT Conclusions; Bref Non Ferrous Metals Processing Industry (NFM Bref) 25

26 Relazione di Riferimento La tutela complessiva del sito in cui è autorizzata un installazione ha determinato il legislatore ad apportare una rilevante modifica all art. 29 ter del TUA, nel quale sono elencate le informazioni che il gestore deve produrre al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, sulla quali l Autorità competente svolge la propria attività istruttoria al fine del rilascio dell autorizzazione, infatti al comma 1 dell art. 29 ter è stata aggiunta la lettera m) che prevede la presentazione della «Relazione di Riferimento» 26

27 Destino degli inquinanti 27

28 Relazione di Riferimento (Def., art, 5, V-bis) «informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione Europea ai sensi dell articolo 28

29 Relazione di Riferimento (art, 5, V-octies) Le sostanze o miscele, come definite all articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell articolo 3 del medesimo regolamento che, in virtù della propria pericolosità. Mobilità, persistenza e biodegradabilità potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee e che vengono usate, prodotte e/o rilasciate dall installazione. (Regolamento CLP) 29

30 Relazione di Riferimento (definizioni) L espressione «contaminazione» è intesa come sinonimo del termine «inquinamento», così come definito dall art. 3, paragrafo 2, della direttiva ; L espressione «raffronto in termini quantitativi (art. 22, paragrafo 2, secondo comma della direttiva» richiede che i dati relativi alla portata e al grado di contaminazione consentano il confronto tra la situazione descritta della relazione di riferimento e quanto rilevata al momento della cessazione definitiva dell attività. Pertanto questo termine così utilizzato, esclude il confronto puramente qualitativo. 30

31 Relazione di Riferimento (obiettivo del legislatore) L obiettivo del legislatore è la verifica periodica in fase di esercizio e al momento della cessazione definitiva dell attività dello stato delle matrici ambientali rispetto a quelle in essere al momento della messa in esercizio della Installazione. Pertanto la Relazione dovrebbe essere uno strumento pratico atto a consentire tale raffronto in termini quantitativi; deve contenere pertanto informazioni che si avvalgono dei dati esistenti sulle misurazioni effettuate al suolo e sulle acque sotterranee nonché dei dati storici relativo agli usi del passato (SE POSSIBILE) 31

32 Relazione di Riferimento (Domande?) Chi deve presentare tale relazione? Con quale contenuti? Quando? 32

33 Relazione di Riferimento (STRUMENTI) Linee Guida Della Commissione Europea Sulle Relazioni Di Riferimento Di Cui All art. 22, Paragrafo 2, Della Direttiva /Ue Relativa Alle Emissioni Industriali (Gazzetta ufficiale dell Unione Europea C136 del 6 maggio 2014); Elementi propedeutici alla definizione dei criteri nazionali per l individuazione dei contenuti tecnici della Relazione di riferimento (ISPRA - maggio 2014) bozza 33

34 Relazione di Riferimento (QUANDO?) all art. 29 sexies, che disciplina il contenuto prescrittivo dell AIA, sono state aggiunte ulteriori disposizioni, in particolare il comma 9-quinquies che alla lettera a) impone al gestore di trasmettere all AC, per la sua validazione, la relazione di riferimento prima della messa in servizio della nuova installazione, o prima dell aggiornamento dell autorizzazione rilasciata per l installazione l esistente, quando l attività comporta l utilizzo, l la produzione o lo scarico di sostanze pericolose. A garanzia dei suddetti obblighi il gestore deve presentare adeguata GARANZIA FINANZIARIA entro dodici mesi dal rilascio dell autorizzazione. 34

35 Relazione di Riferimento (CHI?) 35

36 Relazione di Riferimento (CHI NO?) Se nel corso delle fasi da 1 a 3 viene dimostrato, sulla base delle informazioni disponibili, che non occorre alcuna relazione di riferimento, non è necessario passare alle fasi successive. Tale dimostrazione deve essere messa per iscritto, in un documento che comprenda anche le relative motivazioni e che sarà conservato dall Autorità Competente. 36

37 Relazione di Riferimento (COME?) 37

38 Modalità amministrative (al primo riesame?, al primo aggiornamento a qualsiasi titolo?) di richiesta della Relazione di riferimento per i procedimenti in itinere e per quelli che verranno avviati in carenza del decreto di cui all art. 29-sexies, c. 9-sexies; Se e come va svolta dall AC l attività in contradditorio? Quali sono le tempistiche massime di conclusione degli approfondimenti?; Se e in che modo si potranno prevedere indagini fuori sito; Quale rapporto intercorre con la disciplina delle bonifiche; E possibile prevedere criteri per singoli settori (es: gli allevamenti sono generalmente soggetti alla relazione di riferimento? In quali condizioni? Etc??? 38

39 39

40 DI DARE ATTO che, ai sensi dell art. 29-octies, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, comemodificato dal D.Lgs. 46/2014, il presente provvedimento, efficace dalla data di notifica alla ditta, sarà riesaminato entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all attivit attività principale dell installazione installazione, oppure, in mancanza di tale pubblicazione, trascorsi dodici anni dal rilascio della presente autorizzazione ai sensi dell art. 29-octies, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, poiché la Ditta è in possesso della certificazione UNI EN ISO Ai fini del riesame di cui all art. 29-octies, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 l Autorità competente trasmetterà comunicazione di avvio del procedimento con richiesta della documentazione di cui all art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs. 152/2006. Nel caso di riesame di cui all art. 29-octies, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 dell autorizzazione, il gestore, presenta all Autorità Competente apposita domanda corredata da un aggiornamento delle informazioni di cui all art. 29-ter, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 entro il termine di dodici anni dal rilascio della presente autorizzazione 40

41 VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE INDIVIDUAZIONE BREF O LG O ALTRI DOCUMENTI TECNICI PERTINENTI OFC Manufacture of Organic Fine Chemicals BREF 08/2006 POL Production of Polymers BREF 08/2007 EFS CWW LVOC Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management System in the Chemical Sector Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical Industry BREF 07/2006 Formal Draft D2 07/2011 BREF 02/2003 LCP Large Combustion Plants Formal Draft D1 06/2013 ENE Energy Efficiency BREF 02/2009 ECM Economics and Cross-MEDIA Effects REF 07/2006 ROM Monitoring of emissions from IED-installations Formal Draft FD 10/

42 1.3 Cronostoria dell uso del sito L attività della nel sito produttivo.. nel comune di è cominciata nel 1992; tuttavia dal 1988 era già attiva in quel luogo una società denominata Deatech, la quale svolgeva la medesima attività produttiva della attuale Elantas Italia Srl occupando, però, spazi ridotti. Nel corso degli anni sono stati acquistati nuovi capannoni, fino alla configurazione ed alla denominazione attuale in particolare la cronistoria normativa riguardante lo stabilimento è la seguente: 42

43 3.12 Acque sotterranee suolo e sottosuolo e Relazione di riferimento Stato di Fatto Misurazioni effettuate sulla matrice acque sotterranee e suolo In occasione dell acquisizione della nuova area in progetto la Ditta ha effettuato una valutazione dello stato di fatto del sito effettuando delle analisi su terreni e sulle acque sotterranee nei piezometri da S1 a S7 ed ha effettuato le stesse analisi nei Piezometri Pz1 e Pz2 situati all interno del perimetro aziendale. Come emerge dai risultati delle analisi, i limiti di legge sono rispettati. Fase di esercizio Come la Ditta ha riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo l azienda effettuerà con frequenza biennale dei controlli analitici sulle acque di falda (acque sotterranee) nei seguenti piezometri: Pz1, Pz2, S5, S6 e S7. Gli inquinanti che andrà a ricercare sono i seguenti:..(parametri, metodiche, modalità di campionamento). 43

44 2.5 Dismissione impianto... Individuazioni delle possibili sorgenti di contaminazione Al fine di contenere eventuali fuoriuscite accidentali derivanti da rotture o altri eventi accidentali, l azienda ha predisposto una serie di misure finalizzate alla prevenzione delle possibili cause generanti eventuali stati di inquinamento della matrice suolo e sottosuolo: pavimentazione industriale nei reparti; bacini di contenimento posti al di sotto di ogni serbatoio di stoccaggio delle materie prime liquide; ognuno di essi ha una profondità di almeno 2 metri; bacini di raccolta nell area di deposito temporaneo dei rifiuti, specifici per il contenimento delle sostanze chimiche; aree di deposito temporaneo dei rifiuti opportunamente protette da acque meteoriche. 44

45 Exploring the links between the Industrial Emissions Directive (IED) and the REACH Regulation This project will explore the following question: How do obligations from REACH Regulation interfere with IED statutory duties concerning permitting and inspection? 45

46 46

47 Grazie per l attenzione! Regione Marche- P.F. VAA - Vera Storoni 11/06/

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