CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - LOTTO. Polizza RCA - ARD - PREMESSA

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1 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO - LOTTO Polizza RCA - ARD - PREMESSA Il contenuto del presente capitolato deve intendersi sempre operante e prevalente sulle condizioni generali di assicurazione e/o particolari, che nel testo di polizza siano eventualmente contrastanti. Sezione Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) ART.1) La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà provvedere alla copertura assicurativa di tutti gli automezzi dell'autoparco Comunale di cui all allegato elenco, contro il rischio della responsabilità civile autoveicoli, in base a quanto disposto dal D.LGS 209/205 e successive modifiche ed integrazioni. ART. 2) Ai fini della formulazione dell'offerta economica, le Società Assicuratrici partecipanti dovranno allegare all offerta copia completa della tariffa scontata da applicare a tutti gli automezzi comunali di cui all allegato elenco nonché ad eventuali altri automezzi che potranno essere utilizzati e quindi assicurati ai sensi della vigente normativa. La suddetta tariffa, comprensiva di oneri e tasse, dovrà rimanere invariata per tutta la durata del contratto e dovrà essere pari al premio ottenuto sottraendo lo sconto offerto dall importo a base di gara. ART. 3) Per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e motocicli la tariffa applicata dovrà essere quella in forma "bonus/malus" ovvero per tutti gli altri mezzi a "tariffa fissa con o senza applicazione di pejus in caso di sinistri" e le condizioni dei presente capitolato si intenderanno integrate dalle condizioni speciali a tal uopo utilizzate dall'impresa assicuratrice. ART.4) La garanzia di responsabilità civile auto dovrà essere prestato per tutti i veicoli con massimale unico di ,00 (elevato ad ,00 limitatamente ai minibus " se indicati nell allegato tabula\\to) per sinistro - compresa la garanzia dei terzi trasportati - a qualsiasi titolo - a bordo dei veicoli. Inoltre la garanzia dovrà essere operante: - sia all'esterno che all'interno delle aree cortilizie dell'ente; - durante il carico e scarico; - durante la circolazione su aree pubbliche, così come definibìli nella più ampia accezione dall'attuale giurisprudenza, compresi i danni provocati da avarie in genere dei mezzo (anche se con allestimento speciale) o derivanti dalla perdita dei suoi liquidi, fluidi, lubrificanti e carburanti - anche se costituenti carico e/o rifornimenti - per la circolazione dei veicolo in aree private; - anche nei confronti dei dipendenti e/o addetti in genere alle attività comunali - escluso il conducente -considerati terzi a tutti gli effetti; - per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; nell'ambito di questa garanzia, non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate durante il loro svolgimento; ART. 5) La presente garanzia copre anche la Responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo, per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione del veicolo. ART. 6) Rivalsa L impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell Ente dei veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:

2 - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati se il trasporto è vietato od abusivo o comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; - nel caso di veicolo guidato d persone in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186, 187 del D.L. 30/4/1992 n ART.7) Prima della stipula del contratto il Contraente deve fornire alla Società Assicuratrice l elenco aggiornato dei mezzi e degli attestati di rischio per l attribuzione delle classi di merito di appartenenza; quest'ultima procederà al ricalcolo dei premio complessivo offerto sulla base delle evidenze degli attestati di rischio o altro documento equipollente. Le differenze attive o passive rispetto all'offerto, risultanti dall'anzidetto ricalcalo, verranno conteggiate nel pagamento della rata di premio alla firma dei contratto. ART. 8) Trasferimento In caso di trasferimento della proprietà del veicolo che importi cessione del contratto di assicurazione il cedente ed il cessionario sono tenuti a darne immediata comunicazione all assicuratore, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione, e, ove occorre, del nuovo contrassegno. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la società provvederà con impegno della contraente alla restituzione di quelli sostituiti. Sezione Assicurazione rischi diversi (ARD) ART.1) La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà provvedere alla copertura assicurativa dei danni materiali e diretti totali e parziali subiti dagli automezzi di cui all allegato elenco in conseguenza dei seguenti accadimenti: Incendio, azione dei fulmine, esplosione, scoppio (senza alcuna franchigìa e/o scoperto); Atti vandalici e dolosi (compresi anche: scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo o sabotaggio sia sotto forma di danneggiamento da incendio, che da scoppio e/o deflagrazione di ordigni esplosivi e/o altri danni comunque commessi intenzionalmente contro terzi in genere, l'ente Contraente, suoi amministratori, rappresentanti e dipendenti - tentati o consumati -; Eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine ed alluvioni; Furto, rapina, estorsione - tentati o consumati - (senza alcuna franchigia e/o scoperto); Danni in genere ai vetri dei mezzi (senza alcuna franchigia e/o scoperto); ART.2) La copertura assicurativa ARD dovrà riguardare soltanto gli automezzi per i quali nell elenco allegato è stata richiesta esplicitamente. ART.3) I tassi promille comprensivi delle imposte in vigore saranno quelli indicati nella tabella allegata che fa parte integrante del presente capitolato e rimarranno invariati per l intero periodo contrattuale. ART.4) La copertura assicurativa ARD inizialmente dovrà avvenire sulla base del valore assicurato indicato a fianco di ciascun mezzo inserito nell elenco. Il predetto valore e il relativo premio sarà aggiornato dalla Società Assicuratrice ogni anno in base alle nuove quotazioni riportate sulle riviste "Quattroruote" e "Motociclismo". Per i mezzi il cui valore non sia previsto come quotazione ovvero non sia individuabile sulle predette riviste si procederà ogni anno automaticamente all aggiornamento mediante svalutazione annua pari al 20% del valore iniziale via via svalutato. In ogni caso ad eccezione di motocicli e ciclomotori, qualora il valore assicurato per effetto dei predetti aggiornamenti dovesse scendere al di sotto di 1.600,00 non si procederà alla copertura ARD, salvo eventuali diverse indicazioni fornite dal Contraente.

3 ART. 5) In caso di sinistro con danno da perdita totale del mezzo assicurato dovrà essere garantito il valore a nuovo dello stesso almeno per i primi sei mesi dal dato di prima immatricolazione. Poi l indennizzo sarà liquidato tenendo conto del valore assicurato stabilito dall ultimo adeguamento automatico. In caso di sinistro con danno parziale (in altre parole danno che comporti la riparabilità dei mezzi assicurati, e Io convenienza economica della riparazione stesso) dovrà essere garantito il valore di ripristino a nuovo dello stesso almeno per il primo anno dalla dato di prima immatricolazione, successivamente l'unico deprezzamento ammesso sarà relativo al costo dei ricambi di parte meccanica e dei pneumatici in misura dei 10% per ogni anno di anzianità dalla data di prima immatricolazione con il massimo dei 50%. NORME COMUNI ALLE GARANZIE PREVISTE DAL PRESENTE CAPITOLATO 1) L assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente purché intestati al Contraente presso il P.R.A..Qualora nel corso dei rapporto contrattuale si verifichino variazioni al numero dei mezzi, l'ente Contraente provvederà a comunicare tempestivamente alla Società Assicuratrice aggiudicataria le avvenute alienazioni, integrazioni o sostituzioni, indicando, in questi ultimi casi, le caratteristiche dei nuovo veicolo. La Società Assicuratrice aggiudicataria provvederà a ridurre il premio in corso per gli autoveicoli alienati e/o esclusi dall'assicurazione ad integrarlo per i nuovi mezzi immessi in servizio. 2) I veicoli acquistati nel corso di validità del contratto verranno inseriti in garanzia alle stesse condizioni. 3) L Ente può chiedere l'esclusione dall'assicurazione di mezzi fuori uso e/o in avaria, purchè ciò comporti almeno tre mesi di mancata circolazione e sia restituito il certificato ed il contrassegno di assicurazione, nonché la loro reintegrazione nell'assicurazione. In tal caso sarà riconosciuto all Ente il premio non goduto. 4) Il pagamento del premio avverrà contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'impresa assicuratrice. Tali quietanze devono indicare la data dei pagamenti e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio in via anticipata entro 30 giorni dalla data del 1/1/07 o dalla data di stipulazione se successiva; le rate successive verranno pagate entro trenta giorni dalla scadenza di ogni annualità. 5) Alla fine di ogni annualità assicurativa, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, la Società emetterà appendice contrattuale contenente l elenco dei mezzi inclusi ed esclusi con il conteggio del premio attivo o passivo che ne scaturisce. - Entro 60 giorni dalla data in cui il documento perverrà al Contraente questi dovrà pagare l eventuale regolazione o allo stesso dovrà essere corrisposto il relativo rimborso. 6) In ogni caso l'eventuale ritardo nel limite di 60 giorni nel pagamento dei premi di polizza, non comporterà lo sospensione delle prestazioni di garanzia. 7) Entro il 20/12/2006 la Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà consegnare all'ente - Ufficio Economato ed Approvvigionamenti - i contrassegni ed i certificati di assicurazione relativi a ciascun mezzo. Per le annualità successive si conviene che la consegna dei contrassegni e dei certificati di assicurazione relativi a ciascun mezzo compreso nell'assicurazione dovrà avvenire dieci giorni prima della scadenza, con le modalità di cui sopra 8) Dopo la celebrazione della gara, l'ente Contraente - ai fini della effettiva gestione del servizio ~ si riserva di produrre alla Società Assicuratrice aggiudicataria un elenco mezzi aggiornato.

4 Sulla base di quanto sopra la Società Assicuratrice aggiudicataria provvederà al calcolo della prima rata, applicando le tariffe, i tassi ed i premi dichiarati in sede di offerta. 9) La durata del contratto è fissata in tre anni, decorrenti dalle ore 0,00 del 01/01/2007; il contratto scadrà alle ore 24,00 del 31/12/2009. La presente polizza non prevede il tacito rinnovo. 10) Qualora circostanze particolari lo dovessero rendere necessario il Contraente si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del contratto per frazioni dell anno pari al trimestre e fino ad un anno fermo restando le condizioni in corso e i premi di polizza che in questo caso verranno calcolati in misura proporzionale senza alcuna maggiorazione e/o sovrappremio per la durata temporanea della garanzia 11) La Società si impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, ad ogni scadenza annuale del contratto, il dettaglio dei sinistri così impostato per ciascuna garanzia: elencazione dei sinistri Denunciati; sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici sia sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" dei sinistri stessi; sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato; sinistri Respinti. Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento dei sinistri denunciati, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito ogni quadrimestre in modo aggìornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'estinzione di tutte le pratiche pendenti. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quella indicata. 12) I sinistri potranno essere denunciati entro 30 (trenta) giorni da quando la Contraente o Assicurato ne abbia avuto la possibilità, a deroga dell'articolo 1913 del Codice Civile. La denuncia dovrà contenere la data, il luogo e le cause dei sinistri, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - dei danni, nonché gli estremi dell'assicurato il cui veicolo ha subito il danno, dell'autorità inquirente e/o di eventuali testimoni. Limitatamente ai sinistri R.C.A. gestiti in regime di accordi convenzionali e/o accordi associativi fra Imprese assicuratrici, nonché per tutti quelli relativi alle altre sezioni, se non diversamente richiesto dall'ente Contraente, le operazioni di accertamento dei danni da parte della Società assicuratrice dovranno avvenire nelle sedi comunali competenti così come la loro liquidazione ai fini della determinazione dell'indennizzo ed il loro materiale pagamento. Per quanto attiene alle denunce di incidente o di sinistro, presentate anche solo in via cautelativa, la Società Assicuratrice aggiudicataria sarà tenuta, di volta in volta, a comunicare all'ente Contraente l'esito finale della relativa pratica ai fini dell'eventuale variazione delle "classi di merito" dei mezzi e del diritto dell'ente al risarcimento anche parziale dei danni nel caso in cui il sinistro si sia concluso con l'ammissione di un concorso di colpa. Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale si rimanda alle leggi vigenti in materia di assicurazione, di pubblici appalti, nonché alle norme generali che regolano la materia dei contratti. Per tutte le controversie è competente il foro di Palermo. LOTTO 1

5 SCHEMA DI OFFERTA (da adeguare opportunamente in caso di imprese raggruppate) Il sig. - Cod. Fis. n nato a il e residente in - Via, nella sua qualità di della (indicare anche l eventuale capitale sociale) - con sede in Via - P.Iva n - Cod. fisc. n - iscritta alla C.C.I.A.A. di al n del Registro imprese - Autorizzata all esercizio di assicurazioni giusto decreto del Ministero dell industria n del in relazione al Pubblico incanto indetto dal Comune di Palermo per la stipula di polizze LOTTO 1 per l'assicurazione Responsabilità civile automezzi, incendio, furto e garanzie accessorie dei mezzi dell'autoparco comunale alle condizioni e con le modalità indicate nel bando di gara e relativo capitolato speciale in condizioni formula la propria migliore offerta con la presente copia completa della tariffa scontata: Importo valore assoluto dell'offerta, per il LOTTO 1, (in cifre ed in lettere) relativa al premio - comprensivo di imposte - per il periodo di assicurazione indicato nel bando di gara e relativo capitolato speciale di condizioni. Ribasso percentuale sull'importo triennale a base di gara del % (in cifre ed in lettere) del LOTTO 1. Luogo e data TIMBRO E FIRMA

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