COMUNE DI GRADARA ( PU) VIA MANCINI, N. 23
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- Antonina Albina Randazzo
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1 1 COMUNE DI GRADARA ( PU) VIA MANCINI, N. 23 CAPITOLATO TECNICO PER LE POLIZZE R.C.A., FURTO, INCENDIO, KASCO E COLLIZIONE A FORMA : LIBRO MATRICOLA. MASSIMALI ,00. DEFINIZIONI. Nel testo che segue debbono intendersi per: Contraente Assicurazione Polizza Premio Rischio Veicolo Broker Il Comune di Gradara ( PU) Il contratto di assicurazione Il documento che prova l assicurazione La somma dovuta dal Contraente alla Società La probabilità che si verifichi il sinistro Autovetture, autocarri,motocarri, motocicli, ecc. Piva Ivo Broker ass. incaricato dal Contraente della gestione/esecuzione del Contratto. ART. 1 NORME GENERALI RICHIAMO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI INTERPRETAZIONE. ASSICURAZIONE- Le presenti condizioni devono intendersi come estensioni di garanzia e pertanto derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione di Polizza a stampa, comprese le Condizioni Generali di assicurazione.
2 2 ART. 2 VARIAZIONI PREMI. La Società di assicurazione non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo offerto per tutta la durata del contratto, salvo che le polizze non subiscano variazioni conseguenti a diminuzioni o aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal Contraente nel corso della durata del contratto. ART.3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISC HIO Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del C.C. Tuttavia l omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio,, così come le inesatte dichiarazioni dell Assicurato all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. ART. 4 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente è esonerato dal comunicare preventivamente alla Società l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Solo in caso di sinistro il Contraente è tenuto a comunicare l esistenza di altre coperture sullo stesso rischio, precisando a ciascun assicuratore il nome degli altri. ART.5 PAGAMENTO E DEROGA DEL VERSAMENTO DEL PREMIO. La Società assicuratrice aggiudicataria della gara si impegna a dare copertura assicurativa al rischio indicato in Polizza con decorrenza dalle h. 24,00 del 31/12 di ogni anno, a prescindere dal pagamento della prima e delle successive rate di premio che dovranno essere versate al Broker entro 30 giorni dalla data di effetto del Contratto ( 31/12). Così dicasi per l emissione di eventuali appendici emesse in corso d anno.
3 3 ART. 6=PERIODO DI VALIDITA DEL CONTRATTO=DURATA= RINNOVO. Il Contratto decorre dalle h del 31/12/2010 e cessa alle h del 31/12/2013. Allo scadere del Contratto il Contraente si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio: < di rinnovare la polizza di anno in anno, previo accordo con la Società; < di prorogare le garanzie assicurative per un anno, preavvisando la Società 15 giorni prima della scadenza del contratto. ART- 7 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione vanno provate per iscritto. ART. 8 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO. Il Contraente o l assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi dell art del C.C. Tuttavia l omissione da parte del Contraente o dell assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tale omissione o inesatta dichiarazione non sia frutto di dolo. ART. 9 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art del C.C. e rinuncia la relativo diritto di recesso. Si conviene,altresì, che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo, sarà immediata ( diminuzione del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze che hanno originato la diminuzione del rischio siano venute a conoscenza della Società) e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
4 4 ART.10 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno del pagamento o rifiuto dell indennizzo dovuto, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 ( novanta) giorni da darsi con fax. In ambedue i casi, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse. ART.11 DENUNCE SINISTRI In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso scritto entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. ART. 12 GARANZIE PRESTATE La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di: 1. incendio,, anche se causato in occasione di tumulti, sciopero, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; 2. furto e rapina; 3. collisione con altri veicoli, anche se in sosta; 4. urto; 5. ribaltamento; 6. uscita di strada. Gli accessori, ad esclusione degli apparecchi fonoriproduttori e ricetrasmittenti, sono garantiti purchè stabilmente installati sul veicolo assicurato
5 5 ART. 13 ESCLUSIONI La garanzia non opera: 1. se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge; 2. per i danni causati dalle operazioni di carico e scarico dal veicolo; 3. per i danni determinati o agevolati con dolo del Contraente e/o dell Assicurato; 4. per i danni verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara; 5. avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, atti di terrorismo, occupazioni militari, invasioni, di energia nucleare, tutto ciò a meno che l Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con detti eventi. 6. preesistenti al momento del sinistro. ART. 14 La garanzia è prestata fino alla concorrenza per singolo sinistro di ,00 (euroventimila). A deroga di quanto previsto dall art del C.C. la garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale. ART. 15 DETERMINAZIONE DELL AMMONTARE DEL DANNO Premesso che il valore del veicolo assicurato attribuibile al momento del sinistro viene determinato sulla base delle quotazioni indicate nella rivista Eurotax giallo al mese di avvenimento del sinistro, la determinazione dell ammontare del danno avviene secondo i seguenti criteri: 1. Se il veicolo assicurato è stato immatricolato per la prima volta non oltre 1 anno prima dalla data del sinistro: = i danni parziali vengono valutati pari al costo di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate o distrutte senza tener conto del degrado d uso del veicolo; = i danni totali sono pari al presso di listino in vigore al momento della prima immatricolazione ( iva compresa) al netto del valore residuo del veicolo.
6 6 2. Se il veicolo è stato immatricolato per la prima volta oltre 1 anno prima dalla data del sinistro: = i danni parziali vengono valutati pari al costo di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate o distrutte tenendo conto del degrado d uso. = per i danni totali il danno indennizzabile è apri al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore residuo dello stesso. Ai fini di quanto sopra si considera danno totale ogni danno che supera un importo pari all 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per i danni da furto e rapina la determinazione dell ammontare del danno avviene con i criteri di cui al punto 2 anche se il veicolo è stato immatricolato per la prima volta non oltre 1 anno prima dalla data del sinistro. La Società risponde delle spese di traino del veicolo. ART. 16 APPARECCHI FONORIPRODUTTORI E RICETRASMITTENTI. L Assicurazione comprende, in conseguenza di sinistro indennizzabile, i danni subiti da apparecchi radio, giradischi, mangianastri, registratori, telefoni, radio telefoni, fax, televisori ed altri apparecchi analoghi purchè stabilmente installati all interno del veicolo assicurato. In caso di danno totale la Società rimborsa il valore commerciale degli apparecchi fonoriproduttori e ricetrasmittenti al momento del sinistro. Relativamente a tali accessori l indennizzo per singolo sinistro non potrà essere superiore ad ,00(euroduemila). ART. 17 ESTENSIONE TERRITORIALE. La garanzia vale per tutti i sinistri avvenuti nel territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nonché nei Paesi dell UE.
7 7 ART. 18 RIPARAZIONI- SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE DANNEGGIATE. Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per riportare il veicolo in rimessa o in officina, l Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società o, in mancanza dello stesso, prima che siano trascorsi 3 giorni dalla denuncia del sinistro. ART. 19 LIQUIDAZIONE DEI DANNI- NOMINA DEI PERITI. La liquidazione del danno avrà luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente oppure dall Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Pesaro. I Periti devono: 1. indagare su circostanze, natura e modalità del sinistro; 2. verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 3. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno. I risultati delle operazioni di cui ai punti 3)e 4) sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore e dolo nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e del Contraente/assicurato in parti uguali.
8 8 ART. 20 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Verificata l operatività della garanzia e concordato il danno la Società deve provvedere al pagamento dell indennizzo entro 15 giorni. ART. 21 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHE SPETTA. Questa Polizza è stipulata per conto di chi spetta. ART. 22=ESTENSIONI Le garanzie della presente Polizza devono intendersi estese ai veicoli che vengono utilizzati dagli Amministratori dell Ente Contraente per adempimenti e/o missioni al di fuori della normale sede di lavoro, sempre che autorizzati dall Ente medesimo, con le stesse modalità e prestazioni previste per i dipendenti. L ambito della garanzia si intende estese durante il percorso effettuato per recarsi dall abitazione ( per gli Amministratori si considera anche il luogo ove viene esercitata l attività professionale privata) al luogo ove viene svolta l attività per conto dell Ente e, viceversa, il rientro all abitazione. Vengono parificati ai dipendenti dell Ente Contraente i dipendenti di Enti Terzi che, distaccati temporaneamente presso l Ente Contraente dipendano funzionalmente da quest ultimo. Art. 23=Aggiudicazione Il Contraente si riserva la facoltà di stipulare la Polizza nel caso pervenga una sola offerta, purchè ritenuta valida, oppure di non dare corso alla stipula del contratto se non ritiene soddisfacente l esito della gara e comunque si riserva la facoltà di non procedere all aggiudicazione.
9 9 Art. 24= Risoluzione del Contratto: Il Contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza alcun genere di indennità e compenso alla Società assicuratrice, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato. In tal caso, alla Società saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni contrattuali. In questo caso, entro 30 gg. dall efficacia della risoluzione del contratto, la Società assicuratrice è tenuta a rimborsare al Contraente i ratei di premio non goduti, escluse le tasse. Art. 25= TUTELA LEGALE: La Società assume a proprio carico nel limite di ,00 ( eurodiecimila) per sinistro, senza franchigie o scoperti, l onere delle spese legali, giudiziali e stragiudiziali, in sede civile o penale necessarie al Contraente allo scopo di ottenere il risarcimento di danni cagionati da terzi per effetto della circolazione di veicoli e/o resistere all azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione di veicoli del Contraente. Entro lo stesso massimale, la Società assume inoltre a proprio carico le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o stragiudiziale. Art. 26= SEQUESTRO DEL VEICOLO: In caso di sequestro del veicolo disposto da parte dell Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale, la Società assume a proprio carico fino alla concorrenza di 1.000,00 ( euromille) per ciascun sinistro le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, ivi comprese quelle di custodia giudiziaria. Art. 27= RICORSO TERZI DA INCENDIO= La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a coese di terzi dall incendio, esplosione e scoppio del serbatoio o dell impianto di alimentazione o di altre parti dei veicoli assicurati, anche quando gli stessi non sono in circolazione, fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di ,00(euroduecentomila ) per ciascun sinistro senza applicazione di franchigie o scoperti. Art. 28= ROTTURA CRISTALLI= La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire o ripristinare i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura o danneggiamento degli stessi comunque verificatisi. La garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 1.000,00(euromille) per ciascun sinistro,senza applicazione di franchigie e/o scoperti.
10 10 Art. 29=SOCCORSO STRADALE: La Società aggiudicataria della gara rimborsa, sino alla concorrenza di. 500,00(eurocinquecento) per ogni sinistro le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per il trasporto dell automezzo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nella garanzia Collisione. Art. 30= COLLISIONE= La Società aggiudicataria della gara risponde dei danni subiti dall autovettura assicurata in conseguenza di collisione con veicoli identificati. In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tenere conto del degrado d uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale dell autovettura al momento del sinistro. In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale dell autovettura al momento del sinistro. ART. 31=ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi ai vari contratti di assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 32=FORO COMPETENTE Foro competente è esclusivamente quello della sede del Contraente, cioè il Tribunale di Pesaro. Art. 33== INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO= Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente e/o Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Polizza. ART.34= RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge. Art. 35= CLAUSOLA BROKER L amministrazione Comunale di Gradara (PU) dichiara di aver affidato con delibera n. del 109 del 06/10/2009, al Sig. PIVA Ivo, iscritto al RUI con il N. B , l incarico di Broker per la gestione tecnica ed amministrativa di tutte le Polizze in essere, nessuna esclusa ed eccettuata e di quelle che verranno eventualmente stipulate in futuro, nonché agli aggiornamenti ed alla riforma di tutto il portafoglio assicurativo. In particolare: 1 ) Il broker gestirà per conto dell Ente i contratti, fintanto che tale incarico resterà in vigore;
11 11 2 ) E fatto obbligo all Ente di comunicare alla Compagnia di assicurazione aggiudicataria del Contratto l eventuale revoca dell incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse alla Compagnia; 3 ) La Società, oppure il proprio Agente di zona, darà preventiva comunicazione al Broker affinché, questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente; 4 ) Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Compagnia dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. 5 ) La Compagnia, oppure il proprio Agente di zona, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, provvederà all emissione dei contratti assicurativi e li farà pervenire al Broker, il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi, nonché al pagamento dei relativi premi; 6 ) Le polizze e le appendici emesse dalla Compagnia ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l incasso del premio; le copie di spettanza del Contraente verranno trattenute all atto del perfezionamento. Le Polizze, le appendici e le quietanze, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla Compagnia; 7 ) Il Broker provvederà all incasso dei premi e per conto del Contraente dovranno essere versati alla Compagnia oppure al proprio Agente di zona nei termini pattuiti. Il Broker comunicherà tramite telefax la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. 8 ) Inoltre il Broker provvederà ad inviare alla Compagnia, oppure al proprio Agente di zona, regolare denuncia dei sinistri: la Compagnia, oppure il proprio Agente di zona, comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l indirizzo del Perito incaricato, nonché l esito dei sinistri. 9 ) La Compagnia e/o i propri incaricati condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. La Compagnia, oppure il proprio Agente di zona, comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva sollevata nel corso della liquidazione.
12 12 10 ) Infine si precisa che per il presente contratto al Broker Piva Ivo verranno riconosciute provvigioni pari al 12% (dodicipercento) da calcolare sul premio imponibile di Polizza, che restano a carico della Compagnia aggiudicataria della gara, oppure a carico del proprio Agente di zona. Art. 36)= TEMPISTICA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI I Contratti prescelti saranno inoltrati al Broker del Comune di Gradara, Sig. PIVA Ivo, incaricato con delibera di Giunta n. 109 del 06/10/2009, esecutiva ai sensi di legge. La sede del Broker è in Via Mancini n.22= Cattolica (RN). Tel. e Fax: 0541/ , E- mail: pivaivo.brokerass(@ )libero.it ( Cell. 335/ ). Si conviene che tutti i documenti, ( polizze, quietanza, appendici, liquidazioni dei sinistri, variazioni, nulla escluso ed eccettuato) dovranno essere consegnati nella sede del Broker del Comune. Si precisa che le Polizze e le successive variazioni dovranno pervenire al Broker nella propria sede almeno 20 giorni prima della decorrenza. Così dicasi per le quietanze dei premi delle rate successive alla stipula del Contratto. Art. 37)= CONDIZIONI BROKER Poiché L Amministrazione Comunale si è avvalsa per l analisi dei rischi e la stesura del Capitolato di un Broker di assicurazione, iscritto al RUI con il N. B , oltre che per l esecuzione del Contratto chiederà al medesimo la valutazione tecnica delle offerte presentate in corso di gara. La Società di assicurazione aggiudicataria della gara, oppure il proprio Agente di zona cui è affidata la gestione del Contratto,dovrà farsi carico della remunerazione provvigionale del Broker nella misura del 6% (seipercento) da calcolarsi sul premio Imponibile di Polizza, che resterà esclusivamente a carico della Società aggiudicataria della gara, oppure del proprio Agente di zona. Nel caso che la Società assicuratrice aggiudicataria della gara, oppure il proprio Agente di zona, contravvenendo alle disposizioni della gara, ritenesse di non riconoscere la provvigione così come prevista dal presente disciplinare e il Broker volesse agire per sua diretta legittimazione, in compensazione secondo quanto previsto dall art e seguenti del C.C., l Amministrazione Comunale autorizza fin d ora il Broker a trattenere direttamente l importo equivalente della provvigione a lui spettante. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all art. 118 del D. Lgs 209/2005 e dall art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.
13 13 La gestione del presente contratto è affidata al Sig. PIVA Ivo, in qualità di Broker del Comune di Gradara ( PU). L Amministrazione Comunale di Gradara e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi e tutte le comunicazioni inerenti l esecuzione del presente Contratto avverranno per il tramite del suddetto Broker. Art. 38)= RAPPORTI CON IL BROKER I premi da inoltrare alla Società oppure all Agenzia di zona saranno versati direttamente al Broker con riconosciuto effetto liberatorio per la Società, cui verrà inviata alla stessa semplice comunicazione via telefax. Il Broker dovrà versare alla Società oppure al proprio Agente di zona il premio della Polizza, al netto delle provvigioni allo stesso spettanti. La Società è tenuta prima della sottoscrizione della Polizza ad indicare nome e recapito del rappresentante di zona che avrà il compito di interlocutore con l Ente tramite il Broker. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto alla Società, oppure all Agente di zona al quale è assegnata la gestione della Polizza, tramite il Broker. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. La Società riconosce che le comunicazioni fatte al Broker sono equivalenti a quelle fatte direttamente ad essa. La Società assicuratrice aggiudicataria del Contratto e/o i suoi incaricati condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker. Art. 39)= CONDIZIONI POLIZZE I costi e le tassazioni stabilite in sede di gara devono rimanere fissi ed invariabili per tutta la durata della Polizza, salvo eventuali più favorevoli condizioni per il Contraente. Il premio offerto sarà inoltre comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale. Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la formulazione prevista dal presente Capitolato e nel bando di gara, ovvero risultino equivoche, difformi dalla richiesta e condizionate da altre clausole. Eventuali condizioni aleatorie, espresse in modo indeterminabile non verranno accettate e costituiscono nulla l offerta.
14 14 Art. 40)= DENUNCIA SINISTRI Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza. Art. 41)= ULTERIORI PRECISAZIONI La Società aggiudicataria della gara si impegna ad assicurare tutti i rischi che presentano caratteristiche tecniche simili a quelle indicate nel presente capitolato. Art. 42)= SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese relative al Contratto, ( bolli, copie, registrazioni, provvigioni al Broker, diritti, ecc), nessuno escluso ed eccettuato, restano a carico della Società aggiudicataria della gara senza diritto di rivalsa. Art. 43)= ULTERIORI CONDIZIONI L ammissione alla gara è subordinata alla presenza di una struttura Agenziale nell ambito del territorio della Provincia di Pesaro/Urbino o di Rimini. della Società Art. 44)= CESSAZIONE POLIZZA La polizza cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo da parte del Contraente di inviare la disdetta. Nel contratto di assicurazione la Società aggiudicataria della gara, pena l esclusione, deve riportare la seguente clausola: Senza obbligo da parte del Contraente di inviare la disdetta. Art. 45)= PARTECIPAZIONE ALLA GARA La partecipazione alla gara è subordinata all accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente Capitolato e del bando di gara, nessuno escluso ed eccettuato.
15 15 N.B. 1) ALLEGATO :ELENCO AUTOMEZZI DA ASSICURARE. 2) PER AUTO T.GA DM539RS, VALORI PER F/I,KASCO, CRISTALLI E COLLISIONE. VALORE DA ASSICURARE ) MASSIMALI ,00= DICHIARAZIONE Il sottoscritto in rappresentanza della Società di assicurazione Dichiara di accettare incondizionatamente tutte le NORME previste nel presente capitolato tecnico,nessuna esclusa ed eccettuata. Inoltre si precisa che la consegna del presente capitolato senza il timbro, la firma e la data, verrà escluso dalla gara. Dichiara infine di essere consapevole che il mancato rispetto di uno o più delle predette NORME comporterà l esclusione dalla gara. TIMBRO / FIRMA Data
16 16 ALLEGATO: ELENCO MEZZI DA ASSICURARE MEZZO TARGA CV - QL - PO - CC CICLOMOTORE CC CICLOMOTORE CC APE CC APE MOTOCARRO AA CC SCUOLABUS PS POSTI SCUOLABUS CV215EY KW 107 SCUOLABUS PS POSTI AUTOCARRO BP 108 DH 69 QL AUTOCARRO CF 752 CE 15 QL AUTOCARRO FO QL AUTOCARRO DB156PY 45 QL AUTOCARRO PS QL AUTOVETTURA PUNTO DM539RS KW 46,610 AUTOVET. FIAT PUNTO CF306CD KW 44 MACCHINA AGR. SEM MACCHINA OPER. SEM AA QL MACCHINA AGR. SEM. PS N.B. Si precisa che a tale elenco si aggiungerà a breve l automezzo: FIAT SCUDO COMBI 8/9 POSTI LH1 PASSO LUNGO TETTO STANDAR 2MJT 16V 120CV. Si informa inoltre che gli attestati di rischio e le copie delle carte di circolazione dei mezzi di cui sopra possono essere richiesti al Broker del Comune di Gradara, Sig. Piva Ivo.
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