delibera 18 Bollettino Ufficiale n. del ~ Amtsblatt Nr. vom

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1 18 Bollettino Ufficiale n. del ~ Amtsblatt Nr. vom } di dare atto che il bilancio consuntivo finale della liquidazione nonché la citata relazione dovranno essere presentati alla Giunta provinciale per l'approvazione e in esso dovrà essere evidenziato il compenso per il commissario liquidatore nonché la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione; 4} di fissare la scadenza dell'incarico al predetto Commissario al 31 ottobre 1997; 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. ANDREorn IL DIRIGENTE SERVIZIO SEGRETERIA MORESCHINI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 giugno 1997, n (registr. alla Corte dei Conti il , reg. l, fgl. 193) Legge 23 agosto 1993, n. 352 e DPR 14 luglio 1995, n Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi ~ conservati. Prime direttive... omi??ìs omis.sis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera I} di approvare le prime direttive per l'applicazione della disciplina recata dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 concernente «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati», contenute nell'allegato 1) alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale; 2) di provvedere alla notificazione delle direttive di cui al punto che precede ali'azienda provinciale per i servizi sanitari affinché ne dia concreta attuazione. ANDREorn IL DIRIGENTE SERVIZIO ENTI LOCALI VISINTAINER Allegato 1 PRIMB DIRETI1VE PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA RECATA DAllA LEGGE 23 AGOSTO 1993, N. 352 RECANTE: "NORME QUADRO IN MATERIA DI RACCOLTA E COMlV.lERCIALlZZAZIONE DI FUNGID EPIGEI FRESCHI E CONSERVATI" 1) PREMESSA La legge 352/93 detta indirizzi per la disciplina della raccolta, la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, la cui attuazione spetta poi alle Regioni e Provincie autonome. Il DPR 14 luglio 1995, n. 376, recante: "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" prevede ulteriori norme per una puntuale applicazione dei contenuti della legge n. 352/93 con particolare riferimento alle strutture per il controllo sanitario dei funghi destinati alla commercializzazione ed alle modalità di accesso e rispettivamente di rilascio delle certificazioni concernenti la commerciabilità dei funghi nonché l'idoneità dei rivenditori in ordine alla conoscenza delle specie fungine oggetto della vendita. Il presente atto di indirizzo intende disciplinare solo gli aspetti riguardanti l'organizzazione di servizi pubblici/sanitari deputati ai controlli dei funghi nonché le procedure connesse alla loro commercializzazione. Nell'ambito di attivazione del presente atto di indirizzo si intende anche - e con richiamo a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 2 della legge n. 352/93 - valorizzare l'apporto di collaborazione che può essere fornito dai comuni, dai comprensori (in quanto rientranti nelle comunità montane) nonché da associazioni micologiche di rilevanza provinciale, e da privati. 2) CENTRO PROVINCIALE DI CONTROUO MICOLO GICO L'Azienda provinciale per i servizi sanitari è autorizzata ad istituire un Centro di Controllo Micologico (CCM) avente valenza provinciale organizzato in una struttura centrale e con articolazioni a livello distrettuale e di comuni, in relazione alle verificate esigenze dell'utenza ed al volume di attività che è localmente richiesto. Il CCM sarà coordinato da un medico individuato dall'azienda provinciale per i servizi sanitari e si avvale della collaborazione di esperti micologi in possesso dell'attestato di micologo rilasciato dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del D.M. 29 novembre 1996, n. 686 recante: Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, qualora non disponga di sufficienti risorse per l'espleta-

2 Bollettino Ufficiale n. dei Amtsblatt Nr. vom mento dei compiti di competenza degli esperti micologi, anche in relazione alla stagionalità ed alla imprevedibilità della crescita dei funghi spontanei, può avvalersi della collaborazione dei comuni e di associazioni micologiche che dispongono di esperti micologi, ovvero direttamente mediante convenzioni o incarichi di natura libero professionale. Per esperti micologi - in attesa di quelli che saranno formati - ai sensi del citato D.M. n. 686/96 - si intendono anche quelli che hanno frequentato, con ottenimento di relativo attestato, il Corso Nazionale di formazione biennale organizzato dalla Provincia autonoma di Trento e che hanno acquisito l'attestato di micologo ai sensi dell'art. 6 del D.M. sopra richiamato. Sono altresì riconosciuti gli attestati rilasciati dalle altre Regioni. Il CCM (o Ispettorato Micologico) è opportunamente dotato di una sede di agevole accesso per l'utenza e dotato di attrezzature idonee alla funzione da svolgere con la disponibilità. in prospettiva. di una biblioteca specifica, e apparecchiature video per attività didattica e di verifica della conoscenza delle specie fungine. Il Centro è aperto permanentemente in sede centrale, mentre può essere attivato a necessità in sedi esterne, preferibilmente su chiamata e su appuntamento con i clienti. Le principali funzioni del CCM sono: a) rilascio della certificazione di conformità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione, pubblica e collettiva; b} consulenza a strutture ospedaliere e di emergenza in generale, in occasione di presunti casi di intossicazione legati all'ingestione di funghi non derivanti dal circuito commerciale; c) interventi in occasione di casi, presunti e accertati, di intossicazioni legati al consumo di funghi derivanti dal circuito commerciale (indagini epidemiologiche, indagini ispettive, interventi di sanità pubblica); d) interventi formativi diretti agli operatori dei settori orto frutticolo e della ristorazione; e) espressione del parere di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, al fine del rilascio dell'attestato di abilitazione alla vendita. Il CCM può altresì intervenire per fornire: attività di consulenza tecnica nei confronti di privati e per l'esame di commestibilità dei funghi raccolti per uso proprio; interventi educativi e formativi rivolti alla popolazione in generale; verifiche e controlli a sondaggio sulle partite di funghi poste in commercio provenienti da detti paesi. 2.1) CRITERI PER la DISCIPUNA DELL'ACCESSO DEI PRIVATI AL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ESAME DEllA COMMESTIBIUTÀ Il servizio di consulenza e di esame della commestibilità dei funghi è fornito al pubblico gratuitamente ed è garantito, nel periodo di stagione della raccolto di funghi, per almeno 8 ore settimanali. Tale servizio verrà prestato, considerata la tradizionale organizzazione che di fatto si è instaurata nella città di Trento. presso il mercatino di vendita dei funghi freschi. aperto nel centro storico cittadino. Il servizio di cui sopra può essere affidato a personale dipendente del Comune di Trento, in possesso di idoneo attestato di micologo, sulla base di una convenzione da stipularsi tra l'azienda provinciàle per i servizi sanitari ed il medesimo Comune.. Punti di consulenza possono essere attivati in altre località, secondo i bisogni del servizio e nel rispet-' to della economicità della iniziativa, utilizzando esperti micologi dipendenti dell'azienda prdvinciale per i servizi sanitari o da Comuni o forniti da Associazioni micologiche, opportunamente convenzionati. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari può, inoltre, affidare ai suddetti servizi di consulenza, in via sperimentale e comunque temporanea connessa ad esigenze organizzative non diversamente soddisfacibili, la certificazione dei funghi destinati alla vendita. Al fine di assicurare la migliore funzionalità ed efficacia del controllo. si consiglia di sottoporre ad esame l'intero quantitativo dei funghi raccolti che si intendono consumare, nel più breve tempo 'possibile dalla raccolta. I funghi devono essere: collocati in contenitori rigidi e forati; di materiale idoneo; suddivisi per specie; in buono stato di conservazione (non ammuffiti, non fermentati, non fradici, non eccessivamente maturi); interi, ripuliti solo del terriccio, delle foglie e/o altri corpi estranei. I funghi giudicati non idonei al consumo dovranno essere immediatamente posti sotto sequestro e destinati alla distruzione, ai sensi dell'art. 1 della legge 283/1962. In tutti i casi, l'utente dovrà essere adeguatamente informato sulle eventuali particolari modalità di preparazione e conservazione del prodotto presentato, nonché del fatto che anche funghi appartenenti a specie comunemente ritenute mangerecce possono dare origine a disturbi ed avvelenamenti se consumati: crudi (salvo i pochi casi in cui si prestano all'uso), o non adeguatamente cotti; in grandi quantità o in pasti ravvicinati; dopo molto tempo dalla cottura;

3 20 Bollettino Ufficiale n. dei Amtsblatt Nr. vom da donne in stato di gravidanza e allattamento; da persone affette da intolleranze a particolari alimenti o farmaci, o che soffrono abitualmente di disturbi allo stomaco, fegato, intestino, pancreas, senza il consenso del medico. 2.2) CRITERI PER LA DISCIPIJNA DELL'ACCESSO DEGIJ UTENTI INTERESSATI ALLA CERTIFICAZIONE PER LA VENDITA L'accesso al CCM degli utenti interessati alla certificazione di avvenuto controllo dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio od esercizi di ristorazione, pubblica o collettiva, ubicati nell'ambito della Provincia di Trento, è consentito con l'osservanza delle seguenti modalità: gli operatori potranno rivolgersi al CCM provinciale od alle sedi periferiche, indipendentemente dal luogo di residenza' o di raccolta; i funghi presentati al controllo devonò essere contenuti in cassette. o altri idonei contenitori da destinare come'tali alla vendita e devono essere suddivisi per specie. I funghi contenuti devono essere freschi, interi, sani ed in buono stato di conservazione, puliti da terriccio elo corpi estranei; i funghi sottoposti a visita devono essere corredati dalla documentazione relativa all'acquisto o, in caso di raccolta diretta, ove richiesta, da una dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data ed il luogo della raccolta. L'avvenuta visita deve essere certificata con l'applicazione su ogni contenitore di funghi visitato, contenente una singola specie di funghi, di un cartellino/etichetta numerato, indicante: la individuazione dell'azienda provinciale per i servizi sanitari e del CCM; le finalità o la destinazione della certificazione (rilasciata ai sensi della legge n. 352/93); il genere e la specie di appartenenza, la quantità; la data della visita; le eventuali avvertenze la conservazione e per il consumo, nel caso siano necessarie particolari operazioni di cottura od operazioni preliminari alla stessa (per esempio, la prebollitura o la sgambatura); la data entro la quale il prodotto dovrà essere preferibilmente consumato; la firma dell'ispettore micologico ed il timbro dell'ufficio. Di ogni operazione effettuata secondo le procedure di cui al capoverso che precede, il CCM ne da atto a mezzo della compilazione di apposito registroverbale nel quale devono essere riportati, in particolare, i seguenti elementi: numero progressivo del cartellino/etichetta relativo alla partita di funghi controllati; specie e quantità di funghi controllati ed idonei alla commercializzazione; l'identità del soggetto richiedente la certificazione. Il cartellino/etichetta dovrà accompagnare il prodotto in tutte le fasi di commercializzazione e, nell'ipotesi di vendita frazionata, deve essere esposto in modo ben visibile da parte degli acquirenti e mai rimosso dal contenitore fino ad esaurimento della merce. I funghi vistati non possono essere trasferiti in contenitori diversi dagli originali anche nel caso in cui trattasi di funghi già sottoposti a visita ed appartenenti alla medesima specie. La certificazione ai fini commerciali è soggetta al pagamento della tariffa prevista al punto 23 dell'allegato alla deliberazione n del 24 marzo Nella provincia di Trento possono essere venduti funghi freschi spoiltanei certificati dalle altre Regioni o dalla Provincia Autonoma di Bolzano purché la certificazione di controllo sia prevista e sia stata effettuata in modo analogo a quella prevista in Trentino. Per la vendita dei funghi freschi nei mercati organizzati secondo la disciplina dei regolamenti comunali; le attività di cui ai punti 2.1 e 2.2 che, precedono, secondo specifica convenzione con l'azienda provinciale per i servizi sanitari, potrà essere effettuata dai Comuni di competenza tramite apposito personale qualificato. 2.3) CONFEZIONAMENTO DEI FUNGHI FRESCHI SPON TANEI DESTINATI ALLA VENDITA AL DEITAGIJO I funghi freschi spontanei destinati alla vendita possono essere preconfezionati in involucri sigillati purché di unica specie tabellata, previamente identificati e quindi certificati come commestibili da un esperto micologo in possesso del relativo attestato. Ciascuna confezione deve essere dotata del cartellino/etichetta recante la denominazione scientifica del prodotto, la data del controllo, la denominazione dell'azienda confezionatrice, il nome del micologo, nonché le altre indicazioni previste al punto 2.2 che precede. L'Azienda confezionatrice del prodotto deve previamente comunicare all'azienda provinciale per i servizi sanitari - Centro controllo micologico, il nome ed i requisiti professionali del micologo. La medesima Azienda provinciale per i servizi sanitari può fare controlli sistematici sulle confezioni di funghi freschi di cui sopra destinati alla vendita, verificando la rispondenza della procedura, ai fini del necessario controllo. Quanto previsto al presente punto assume valenza sperimentale, anche al fine di facilitare le procedure di controllo, e viene a cessare dopo il primo anno di attivazione.

4 Bollettino Ufficiale n. del Amtsblatt Nr. vom } VENDITA DI FUNGHI FRESCHI SPONTANEI La vendita di funghi freschi spontanei è consentita agli operatori commerciali in possesso: di apposita autorizzazione comunale, rilasciata previa acquisizione dell'attestazione di idoneità al riconoscimento delle specie fungine commercializzate; dell'autorizzazione commerciale di cui alla legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, per la tabella merceologica VI, rilasciata, qualora comprendente funghi, sulla base dell'acquisizione della sopracitata attestazione, di cui deve essere fatta espressa menzione nel testo dell'autorizzazione. Tale acquisizione non è necessaria per la vendita di funghi freschi in confezioni vistate e sigillate dall'ispettore micologo, secondo le modalità descritte nel paragrafo precedente destinate in quanto tali al consumatore finale. Rimane esclusa dal regime autorizzatorio sopraesposto la cessione a titolo oneroso' di modesti quantitativi di funghi dal privato raccoglitore al consumatore finale, fermo restando l'obbligo della certificazione di commestibilità. L'autorizzazione alla vendita dei funghi freschi spontanei è come detto, rilasciata dal comune agli esercenti che abbiano ottenuto l'idoneità alla identificazione delle specie fungine commercializzate. L'idoneità di cui sopra è personale e non è quindi attribuita all'esercizio di vendita. A tale fine l'azienda provinciale per i servizi sanitari, avvalendosi anche delle Associazioni micologiche, promuoverà corsi di formazione per gli esercenti interessati ed annualmente organizzerà lo svolgimento di esami pratici per il rilascio del certificato di idoneità. Detto certificato indica le specie fungine conosciute dal soggetto interessato e preposte alla vendita. Le specie di funghi ammessi alla commercializzazione, e per i quali è richiesta la conoscenza singola da parte del venditore, devono essere comprese tra quelle di cui all'allegato 1 del DPR 14 luglio 1995: n. 376 nonché quelle di cui all'allegato A del presente atto di indirizzo, come meglio specificato al punto 4) che segue. Peraltro il richiedente l'idoneità di cui si tratta deve specificare le specie fungine che intende commercializzare. Nel caso in cui il prodotto pervenga confezionato all'esercente (e quindi precedentemente frazionato, confezionato ed etichettato nel deposito) non occorre l'autorizzazione attestante la conoscenza delle specie fungine messe in vendita dall'esercente; nel caso invece di prodotto frazionato e preincartato nel locale adiacente alla vendita al dettaglio, l'autorizzazione deve essere rilasciata a colui che è preposto alla vendita. Nel caso di frazionamento della partita da parte del primo acquirente, il rivenditore deve mantenere gli atti, copia della attestazione di avvenuto controllo rilasciata dal CCM al primo acquirente o del cartellino identificativo della cassetta di funghi. 4} ELENCO AGGIUNTIVO DELLE SPECIE DI CUI All'AL LEGATO 1 DEL DPR N. 376/95 Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR n. 376/95 è approvato l'allegato A) che contiene le specie fungine commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in sede locale, in aggiunta alle specie contenute nell'allegato 1 del DPR n. 376/95. 5) VIGILANZA La vigilanza sull'applicazione della legge n. 352/ 93 è affidata anche al Servizio sanitario nazionale che la esercita attraverso le Aziende sanitarie/usl. Nell'ambito provinciale l'azienda provinciale per i servizi san:itari è deputata all'esercizio di tutte le attività di vigilanza di cui alla legge sopra citata per l'intero territorio provinciale, avviando anche iniziative di informazione, di educazione sanitaria per una più qualificata e puntuale tutela della salute e dei consumatori di funghi. L'informazione è rivolta anche ai raccoglitori occasionali di funghi ed ai consumatori delle raccolte occasionali al fine di prevenire i fenomeni di intossicazione che sistematicamente accadono nel caso delle stagioni dedicate alla raccolta di funghi. 6) NORMA TRANSITORIA Per i funghi che provengono dai paesi dell'unione europea (UE) si applica la presunzione che essi siano stati controllati nei paesi di provenienza. Pertanto è tenuta valida la certificazione di commestibilità rilasciata da una autorità di appartenenza ai suddetti paesi. Il CCM effettua periodiche e sistematiche verifiche sulle partite così poste in commercio. AUegatoA) ELENCO DELLE SPECIE FUNGINE COMMESTlBIIJ RICO NOSCIUTE IDONEE AllA COMMERCIALIZZAZIONE IN AMBITO LOCALE (AI SENSI DEll' ART. 4, COMMA 2 DEL DPR 14 LUGIJO 1995, N. 376) 1) Agaricus essettei; 2) Agaricus silvaticus; 3) Agaricus augustus; 4) Albatrellus confluens; 5) Albatrellus ovinus;

5 22 Bollettino Ufficiale n. 32[1-11 de Amtsblatt Nr. 32/HI vom ) Amanita rubescens; 7) Amanitopsis tutte le specie; 8) Boletus fechtneri; 9) Cathatelasma imperiale; lo) Chroogomphus helveticus; Il) Chroogomphus rutilus; 12) Clitocybe alexandri; 13) Clitocybe gibba; 14) Clitopilus prunulus; 15) Coprinus comatus; 16) Cortinarius praestans; 17) Cuphophyllus pratensis; 18) Gomphus c1avatus 19) Hygrocybe punicea; 20) Hygrophorus olivaceoalbus; 21) Hygrophorus penarius; 22) Lactarius deterrimus; 23) Lactarius salmonicolor; 24) Lactarius sanguifluus; 25) Lactarius semisanguifluus; 26) Lepista nuda; 27) Lyophyllum decastes; 28) Lyophyllum fumosum; 29) Lyophyllum loricatum; 30) Macrolepiota mastoidea; 31) Melanoleuca evenosa 32) Russula aurea; 33) Russula azurea; 34) Russula cyanoxantha; 35) Russula decolorans; 36) Russula integra; 37) Russula mustelina; 38) Russula paludosa; 39) Russula vesca; 40) Russula vino sa; 41) Russula xerampelina; 42) Russula virescens; 43) Russula romellii; 44) Suillus grevillei; 45) Tricholoma cingulatum; 46) Tricholoma colossus; 47) Tricholoma terreum.,- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINOALE 6 giugno 1997, n Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 - «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate» - articolo 21 - segnaletica di approvare nel testo allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale, i simboli, le tipologie e le caratteristiche tecniche della segnaletica dei sentieri alpini, sentieri alpini attrezzati e vie ferrate, nonché il sistema di numerazione degli stessi. omissis omissis LA GIUNTA PROVINCIALE delibera La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Addige ANDREOTTI IL DIRIGENTE SERVIZIO ENTI LOCALI VISINTAlNER

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