Giovanni Rossi - Vice Presidente U.N.P.I.S.I. -
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1 Giovanni Rossi - Vice Presidente U.N.P.I.S.I. - micotec@libero.it Pubblichiamo il prontuario per le sanzioni amministrative e penali ad uso del personale ispettivo delle ASL, da applicare alla commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei e conservati 46
2 La e il e le Leggi Regionali hanno disciplinato in maniera organica la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Il fungo è comunque considerato un alimento (Cass. Sez.3 Sent del 29 aprile Ud ) e pertanto intorno a questa normativa di carattere specifico ruotano una serie di disposizioni legislative generali, in particolare la Legge , n. 283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), al D.P.R , n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 283/62), al D.Lgs , n. 155 (Igiene dei prodotti alimentari), al D.M , n. 209 succ mod e int. (Additivi alimentari), al Reg. (CEE/2218/89 Limiti di contenuto di radioattività), al D.Lgs , n. 109 succ. mod e int. (Etichettatura dei prodotti alimentari) ed al D.Lgs ,n. 123 (Controllo ufficiale dei prodotti alimentari). L Organo preposto a ricevere il rapporto amministrativo (L.352/93-) e ad emettere ordinanza-ingiunzione per violazione di norme relative a competenze in materia igienico-sanitaria è il Sindaco della città nel cui territorio è stata commessa la violazione. A seconda dei casi vi è poi l obbligo del sequestro dei funghi: sequestro amministrativo (L.689/81), sanitario ( D.P.R. 327/80) o giudiziario (354 C.P. ). Qui forniamo un pratico strumento per agevolare lo svolgimento dei compiti di vigilanza degli ispettori micologi nel campo del controllo dei funghi epigei freschi spontanei e conservati. 47
3 DESCRIZIONE DELL ILLECITO ARTICOLO VIOLATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA SANZIONI MINIMO-MASSIMO (EURO) AUTORITÀ A CUI INVIARE IL RAPPORTO L impiegare nella preparazione di alimenti, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo alimenti [nel caso di specie: funghi freschi e/o conservanti]: insudiciati, infestati da parassiti, in stato di alterazione o nocivi, che contengono residui di fitofarmaci o addittivi chimici non consentiti, in cattivo stato di conservazione Art. 5 L. 283/62 Arresto fino ad un anno e ammenda da 309 euro a euro Vendita di funghi freschi spontanei, da parte di commercianti in sede fissa o su aree pubbliche, senza l autorizzazione del sindaco Art. 2, comma 4, DPR376/95 Vendita di funghi freschi spontanei senza la certificazione di avvenuto controllo dell AzUSL - Ispettorato Micologico -. risultano tossici: informativa di reato Art.5 L.283/62 o se ricorre il più grave caso di cui all art. 444 c.p. Art. 3 o (funghi appartenenti a specie tossiche) Commercializzazione di funghi freschi spontanei appartenenti a specie non elencate nell allegato I DPR n. 376/95. risultano tossici informativa di reato ex Art.5 L.283/62 o se ricorre il più grave caso di cui all aert. 444 c.p. Art. 4, comma 1, o (funghi appartenenti a specie tossiche) Vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma intinerante Art. 28, comma 8, D. Lgs 31/3/1998 n.114 Art. 6 O.M Violazione 650 C.P Commercializzazione di funghi provenienti da altri paesi appartenenti a specie non riconosciute commestibili dall Autorita Sanitaria Locale Ispettorato Micologico (art. 4 ) Art.12 L. 283/62 Arresto fino ad un anno e con l ammenda da euro 309 a euro Commercializzazione con la denominazione Funghi secchi di specie e varietà non comprese nell elenco di cui all art. 5 comma 1. risultano tossici: informativa di reato Art. 5 L. 283/62 o se ricorre più grave caso art. 444 c.p. Art. 5, comma 1, o (funghi appartenenti a specie tossiche) L impiegare nella preparazione di alimenti, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo funghi secchi: insudiciati, infestati da parassiti, in stato di alterazione o nocivi, che contengono residui di fitofarmaci o addittivi chimici non consentiti, in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche non consentite Art. 5 L. 283/62 Arresto fino ad un anno e ammenda da 309 euro a euro 48
4 ARCHIVIO DELLE LEGGI Commercializzazione di funghi secchi senza l indicazione del nome scientifico facilmente visibile Art. 6, comma 1, Mancata nomina del Micologo nell industria di lavorazione funghi, sotto il cui controllo avviene l identificazione delle specie di cui art. 5 Art. 6, comma 3, Vendita di funghi secchi sfusi porcini senza la relativa autorizzazione comunale Art. 7, comma 3, Vendita di funghi porcini secchi senza la denominazione qualificativa di vendita (D. Industria Commercio Artigianato 9 ottobre 1998) Art. 6, comma 1, Commercializzazione di funghi secchi con l indicazione di durabilità superiore ai 12 mesi dal confezionamento Art. 5, comma 4, 49
5 Commercializzazione di confezioni di funghi secchi con unità difettose o alterate con incidenza percentuale superiore ai limiti previsti dall art. 5 Comma 5. Nel caso le analisi evidenziano: insudiciamento, infestazione di parassiti, corpi estranei: informativa di reato art. 5 L.283/62 Art. 5, comma 5, o Vendita al minuto di funghi secchi sfusi ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo Porcini Art. 7, comma 1, Etichettatura di funghi freschi sfusi o preconfezionati, che non possono essere consumati crudi, che non riporti l indicazione dell obbligo della cottura Art. 10, comma 3, Commercializzazione di funghi conservati o secchi o comunque preparati che non rientrano nell allegato II del. risultano tossici o non commestibili informativa di reato Art. 5 L. 283/62 Art. 9, comma 2, o Chiunque produce, pone in vendita o comunque utilizza per la trasformazione funghi porcini con la denominazione di "Fungo di Borgotaro", non rispondenti ai requisiti stabiliti dal Disciplinare di produzione del Decreto 2 dicembre 1993 Riconoscimento dell indicazione geografica protetta Fungo di Borgotaro Artt. 515 e 516 Codice penale FUNGHI ALLUCINOGENI Produzione, vendita, cessione, distribuzione, consegna di sostanze stupefacenti Art. 73 T.U. 309/90 Reclusione da 8 a 20 anni 50
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