Controllo ufficiale, campionamanto, sanzioni. Casavola Gualtiero ATS Milano Città Metropolitana

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1 Controllo ufficiale, campionamanto, sanzioni Casavola Gualtiero ATS Milano Città Metropolitana

2 Reg. ce 882/04: Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali Art. 3 e 10 del reg. 882/04: 3. I controlli ufficiali sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale. In ciò rientrano i controlli sulle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, sull'uso dei mangimi e degli alimenti, sul magazzinaggio dei mangimi e degli alimenti, su qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione, compreso il trasporto, relativi ai mangimi o agli alimenti e sugli animali vivi, richiesti per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra l'altro, le seguenti attività: b) l'ispezione di: iv) materiali e articoli destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari; CAPITOLO X, All. 2, reg ce 852/04 (igiene dei prodotti alimentari) Requisiti applicabili al confezionamento e all'imballaggio di prodotti alimentari 1. I materiali di cui sono composti il confezionamento e l'imballaggio non devono costituire una fonte di contaminazione.

3 Legge 283/62 art. 11* È vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano: (omissis) * Abrogato dal dpr 777/82

4 DPR 327/80: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande Art. 2 Oggetto della vigilanza Ai fini della tutela della pubblica salute sono soggetti a vigilanza da parte dell'autorità sanitaria la produzione, il commercio e l'impiego: 1) delle sostanze destinate all'alimentazione; 2) degli utensili da cucina e da tavola; 3) dei recipienti per conservare le sostanze alimentari, nonché degli imballaggi e contenitori esterni che, pur non venendo a contatto diretto con le sostanze alimentari, per la natura di queste e per le condizioni di impiego, possono cedere i loro componenti alle sostanze stesse; 4) dei recipienti, utensili ed apparecchi, che possono venire a contatto diretto con le sostanze alimentari nelle normali fasi della produzione e del commercio;

5 Campionamenti ufficiali Legge 283/62 - Art. 4: Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'art. 3, i campioni di tali sostanze, materiali e oggetti, da prelevarsi nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento. I contravventori sono puniti con l'ammenda da

6 Campionamenti ufficiali Ministero della Salute Linee guida al campionamento per il controllo ufficiale dei materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti DGISAN del

7 Campionamenti ufficiali Ministero della Salute Linee guida al campionamento per il controllo ufficiale dei materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti DGISAN del

8 Campionamenti ufficiali n. aliquote: 4 dal produttore/importatore o 5 tutti gli altri Il numero di pezzi da prelevare, o la loro quantità sono definiti nella linea guida

9 Apparato sanzionatorio le novità Decreto legislativo 10 febbraio 2017, n.29 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

10 Etichetta ingannevole sanzioni al regolamento 1935/2004 Importo in Che pubblicizza o presenta materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari con modalità idonee ad indurre in errore i consumatori circa l impiego sicuro 1.500/25.000=3.000

11 Etichetta ingannevole

12 Ritracciabilità sanzioni al regolamento 1935/2004 Importo in Che essendo a conoscenza o potendo presumere la loro non conformità al regolamento ed alle normative vigenti, non avvia immediatamente o comunque prima che intervenga la verifica dell autorità competente, le operazioni di ritiro dei prodotti difettosi o di richiamo al consumatore (in caso di pericolo per la salute) Che non dispone di sistemi e di procedure che consentono l individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti Che non rende disponibili alle autorità competenti che ne facciano richiesta le informazioni Che non è dotato di un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti 3.000/25.000= /60.000= /50.000= /40.000= (lotto)

13 Qualità sanzioni al regolamento 2023/2006 Importo in Gli operatori economici che non notificano alla ASL l attività inerente i materiali e oggetti destinati a venire a 1.500/9.000=3.000 contatto con gli alimenti (esclusi i venditori al consumatore finale) Omettono di istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità Non rispettano le norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione, di cui all allegato del medesimo regolamento 4.000/40.000=8.000 (leggasi: piano di autocontrollo) 4.000/40.000=8.000

14 Qualità sanzioni al regolamento 2023/2006 Importo in Non istituiscono o non mantengono un efficace sistema di controllo della 4.000/30.000=8.000 qualità Non elaborano e non conservano un adeguata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico riguardante le specifiche, 2.500/25.000=5.000 le formulazioni e i processi di fabbricazione, nonché relativa alle registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione

15 Diffida In caso di violazione di lieve entità, in relazione alle modalità della condotta e all esiguità del danno o del pericolo, l organo accertatore diffida l operatore a regolarizzare, a eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose. Trascorso il termine fissato nella diffida, l organo accertatore procede alla verifica. Qualora la diffida risulti ottemperata la violazione si considera estinta. Chi è l organo accertatore: qualsiasi agente o ufficiale di P.G.

16 Competenza La competenza ad incamerare gli importi delle sanzioni, a ricevere il rapporto dagli organi accertatori ed ad emettere le ordinanze ingiunzioni è definito dalle regioni. In regione Lombardia è la ATS (ex ASL)

17 GRAZIE PER L ATTENZIONE DOMANDE?

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