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2 Relazione del Parlamento europeo sulla attuazione del regolamento MOCA del 18 luglio 2016: Per garantire una maggiore tutela della salute e una riduzione dell impatto ambientale dei MOCA, gli strumenti sui quali il Parlamento EU più insiste sono: - Armonizzazione: un migliore coordinamento di tutte le disposizioni che incidono sui MOCA; - Introduzione di norme uniformi per i test analitici per garantire anche standard di controllo migliori; - Una valutazione del rischio per la salute e per l impatto ambientale che consideri l effetto cocktail/effetto miscela (esposizione combinata e cumulativa da diversi tipi di esposizione); 2

3 - la rintracciabilità: rafforzamento, anche nel caso di MOCA importati da paesi terzi, mediante documenti identificativi e dichiarazioni di conformità corrette e complete; - etichettatura: invito alla Commissione EU di prevederne una obbligatoria sulla presenza intenzionale di nanomateriali nei MOCA e una sulla composizione di quelli usati per i prodotti bio e prodotti destinati a gruppi critici. 3

4 IL DECRETO 29/2017 PREVEDE LE SANZIONI DEI SEGUENTI REGOLAMENTI: Reg. CE 1935/2004 Reg. CE 2023/2006 (buone pratiche di fabbricazione) Reg. CE 282/2008 (materiali e oggetti di plastica riciclata) Reg. CE 450/2009 (materiali attivi e intelligenti) Reg. CE 10/2011 (materiali e oggetti di materia plastica) Reg. CE 1895/2005 (restrizione dell uso di alcuni derivati epossidici) 4

5 Autorità competente (art. 12) il rapporto relativo all accertamento delle violazioni sanzionate dal presente decreto è presentato, ai fini dell irrogazione delle sanzioni, all autorità amministrativa competente ai sensi delle leggi regionali. Dalla Relazione illustrativa si conferma che la materia di riferimento è di competenza regionale. 5

6 Violazioni art. 3 del Reg. CE 1935/2004 Salvo che il fatto costituisca reato, è punita la produzione, l immissione sul mercato, o l utilizzo di MOCA che trasferiscono componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana: sanzione amministrativa da ,00 ad ,00. Salvo l art. 4 par. 1 (sui materiali attivi), è punita la produzione, l immissione sul mercato o l utilizzo di MOCA che trasferiscono componenti in quantità tale da comportare una violazione dei limiti di migrazione globale dove previsti o, qualora non previsti, il mancato rispetto delle BPF della loro composizione: sanzione amministrativa da 7.500,00 ad ,00. 6

7 Salvo l art. 4 par. 1 (sui materiali attivi), è punita la produzione, l immissione sul mercato o l utilizzo di MOCA che trasferiscono agli alimenti componenti in quantità tale da comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche: sanzione amministrativa da 5.000,00 ad ,00. Salvo che il fatto costituisca reato, è punita l etichettatura, la pubblicità o la presentazione di MOCA con modalità idonee ad indurre in errore i consumatori circa l impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformità della legislazione alimentare: Sanzione amministrativa da 1.500,00 ad ,00. 7

8 Violazione art. 11 par. 5: punito il richiedente l autorizzazione comunitaria per la mancata comunicazione su ogni nuova informazione scientifica o tecnica che possa influire sulla valutazione della sicurezza del MOCA: sanzione amministrativa da a ; Violazione art. 15 sulla etichettatura: è punita la non corretta etichettatura ai sensi del Regolamento 1935 ed è punito, per l Italia, il mancato uso della lingua italiana: sanzione amministrativa da a Violazione art. 17: è punito il mancato avvio del ritiro del MOCA e la mancata informazione ai consumatori sui gravi rischi per la salute: sanzione amministrativa da a

9 ATTENZIONE ALLA RINTRACCIABILITÀ: Punito con sanzione amministrativa pecuniaria a l operatore economico che, essendo a conoscenza o potendo presumere, in base alle informazioni proprie del professionista di settore, la non conformità al regolamento ed alle normative vigenti, non avvia immediatamente o comunque prima che intervenga la verifica dell autorità, le operazioni di ritiro dei prodotti difettosi. La medesima sanzione si applica all operatore economico che non fornisce ai consumatori immediatamente e, in ogni caso, prima che intervenga la verifica dell autorità, adeguate informazioni sui gravi rischi per la salute umana che possono derivare, direttamente o indirettamente, dai materiali o oggetti di cui al periodo precedente. 9

10 Violazione art. 17 par. 2: è punito l operatore economico che non dispone di sistemi e procedure conformi per l individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i MOCA: sanzione amministrativa da a ; Violazione art. 17 par. 2 : è punita la mancata fornitura di informazioni alla autorità qualora ne facciano richiesta: sanzione amministrativa da a Violazione art. 17 par. 3: è punita la mancata adozione di sistemi adeguati per consentite la rintracciabilità dei MOCA mediante etichettatura e documentazione: sanzione amministrativa da a

11 Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione (Reg. CE 2023/2006) Mancata comunicazione, da parte degli operatori economici, all ASL competente degli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Reg. 2023/2006 e mancato inserimento della comunicazione nella SCIA ex Reg. CE 852/2004 e 853/2004 (ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l attività di distribuzione al consumatore finale): sanzione amministrativa da ad Attenzione: regola e sanzione Violazione della disciplina sulla adozione e applicazione di un sistema di assicurazione della qualità: sanzione amministrativa da ad

12 Mancato impiego o mantenimento di un efficace sistema di controllo della qualità: sanzione amministrativa da 4.000,00 ad ,00 Mancata adozione di sistemi di registrazione, conservazione della documentazione di cui all art. 7 del Reg. 2023/2006: sanzione amministrativa da 2.500,00 ad ,00 Mancato rispetto delle BPF di cui all allegato: sanzione amministrativa da 4.000,00 ad ,00 12

13 Violazioni requisiti specifici Violazioni sui MOCA attivi che comportino modifiche della composizione o delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari, idonee ad indurre in errore i consumatorie intelligenti (art. 4 par. 3): sanzioni amministrative da a ; Violazioni sui MOCA intelligenti che forniscono informazioni sulle condizioni del prodotto alimentare idonee ad indurre in errore i consumatori a ; 13

14 Violazione dell articolo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 450/2009 e quindi MOCA non conformi ai requisiti relativi alla composizione di cui al Capo II del regolamento medesimo: sanzione da euro a euro ; Violazione dell articolo 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 450/ etichettature non conformi ai requisiti previsti dall art. 15, par. 1, lettera e) Reg.1935/2004 e dall art. 11, Reg. 450/2009: sanzione da euro a euro ; Violazione dell articolo 4, lettera f), del regolamento (CE) n. 450/2009, MOCA non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e documentazione di cui al Capo IV: sanzione da euro ad euro

15 Art. 8: Violazioni al Reg. 10/2011 sulle materie plastiche: nel complesso, sanzioni amministrative da a ; Art. 9: Violazioni al Reg. CE 282/2008 sui MOCA di plastica riciclata: nel complesso, sanzioni amministrative da a ; Art. 10: Violazioni al Reg. CE 1895/2005 sulle restrizioni dell uso di alcuni derivati epossidici: nel complesso, sanzioni amministrative da a

16 Violazioni di lieve entità - modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo Accertatore diffida il trasgressore a regolarizzare le violazioni, ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell illecito, fornendo le prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida. Trascorso il termine fissato nella diffida per l attuazione delle prescrizioni, l organo verifica l effettiva ottemperanza alla diffida. L ottemperanza alla diffida determina l estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata ottemperanza, procede alla contestazione e notificazione della violazione e alla irrogazione della sanzione a norma delle disposizioni del Capo I, Sezione II L. 689/81. 16

17 Il potere di diffida spetta a tutti gli organi che esercitano poteri di accertamento nella materia oggetto del decreto a norma delle leggi vigenti. In ogni caso il potere di diffida compete agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che procedono a norma dell articolo 13, della legge 24 novembre 1981, n

18 LA RESPONSABILITÀ Responsabilità dell OSA : la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell impresa alimentare posta sotto il suo controllo (art. 3 Reg. CE 178/2002). Responsabilità dell operatore economico MOCA: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del Reg. CE 1935/2004 nell impresa posta sotto il suo controllo (art. 2). 18

19 Nota Ministero della Salute - 24 gennaio 2006 Si ribadisce che i MOCA devono essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità che consente agli organi di controllo di rintracciare il produttore dei MOCA. Le imprese devono assicurarsi, in tutte le fasi, che i MOCA, fabbricati secondo buona tecnica industriale, rispondano alle disposizioni vigenti richiamate allo scopo di garantire in ogni caso l igiene dei prodotti alimentari. Le imprese hanno dunque la responsabilità e l obbligo di vigilare al fine di evitare che i MOCA possano essere una fonte di contaminazione dei prodotti alimentari trasferendo sostanze indesiderabili o comunque estranee agli alimenti stessi. 19

20 Ai sensi del Pacchetto Igiene le imprese devono assicurarsi che i MOCA utilizzati per il confezionamento degli alimenti non costituiscano una fonte di contaminazione. Lo stesso Ministero rammenta che i requisiti applicabili al confezionamento dei prodotti alimentari cui devono conformarsi le imprese sono fissati nell allegato II, capitolo X del Reg. CE 852/

21 Il Ministero richiama l attenzione sia delle imprese del settore dei MOCA, sia delle imprese alimentari sul fatto che la presenza di sostanze estranee negli alimenti comporta l applicazione dell art. 5 Legge 283/

22 AMBITO AMMINISTRATIVO I regolamenti non prevedono sanzioni: la disciplina sanzionatoria è predisposta in ambito nazionale. Pubblicazione sulla GURI del D. Lgs. 26/2017, recante Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti. 22

23 IMPIANTO SANZIONATORIO SUI MOCA PER L OSA Il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene di cui all allegato II Reg. CE 852/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a L omissione della predisposizione di procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi Reg. CE 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da a

24 Violazione PROCEDURA L. 689/1981 CONTESTAZIONE sia al trasgressore sia alla persona obbligata in solido al pagamento della somma In caso di mancata contestazione NOTIFICA Entro 30 giorni: scritti difensivi, documenti e richiesta di audizione Ordinanza di determinazione della somma dovuta e ingiunzione di pagamento Ordinanza motivata di archiviazione 24

25 Ordinanza - ingiunzione Pagamento entro 30 giorni dalla notifica dell ordinanza ingiunzione (60 giorni se l interessato risiede all estero) Del pagamento viene data comunicazione, entro 30 giorni e ad opera dell ufficio che lo ha ricevuto, all autorità che ha emesso l ordinanza Opposizione ex art. 22 Applicazione del rito del lavoro ai sensi dell art. 6 del d. lgs. N. 150/

26 LA INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE AI SENSI DELLA L. 689/81 L operatore economico Responsabilità personale (Artt. 2-4) Concorso di persone (Art. 5) Responsabilità solidale (art. 6) v. deleghe 26

27 MOCA E ALLERTA Numerose procedure di allerta aperte e registrate nel RASFF con specifico riferimento ai food contact materials. Tra le ultime, fusti in acciaio inossidabile dall Italia per migrazione di manganese, migrazione di alluminio in palline da cottura in ceramica dalla Olanda, migrazione di cromo e di manganese da tritacarne in acciaio dalla Cina; migrazione di cromo in coltelli da tavolo dalla Cina o in taglieri per pane (come cadmio, formaldeide), rilevata presenza di melanina in utensili da cucina in nylon. 27

28 RESPONSABILITÀ PENALE La responsabilità penale è personale Art. 5, lett. a) e g), L. 283/62 È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; [ ] 28

29 g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali. Art. 6 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 309 a euro

30 Cass. Pen /2011 Non sussistente il reato di cui all art. 5 lett. b) a carico dell operatore che deteneva, per la propria produzione, serbatoi di olio di semi di soia privi della dicitura per alimenti. Infatti, non si era accertato se le modalità di conservazione fossero in concreto idonee a determinare il pericolo di danno alla salute o di deterioramento; nel caso, infatti, non risultava la concreta avaria dell olio contenuto nei serbatoi. Semmai, la condotta avrebbe potuto integrare l illecito amministrativo punito ai sensi del D.P.R. 777/1982. Anche in questo senso, comunque, non vi sarebbe stata alcuna violazione perché l imputato era l utilizzatore dell olio per la propria produzione e non l operatore economico che ha immesso sul mercato i contenitori. 30

31 Corte di Cassazione 1997 In tema di detenzione per il commercio di prodotti di cartone destinati a venire a contatto con sostanze alimentari, coloro che detengono tali prodotti nella qualità di commercianti all ingrosso hanno l onere di verificarne la regolare composizione con accertamento diretto o, quanto meno, con la richiesta al fornitore di specifica e affidabile documentazione in proposito. (Fattispecie relativa a contenitori per pizze con quantitativo di piombo superiore al consentito. Affermando il principio di cui sopra, la Cassazione ha rilevato altresì che nel caso in esame il prodotto era suscettibile di immediato ed agevole controllo). 31

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