Traceability in the food contact material sector. Valentina Rebella - Medical officer, ASUR Marche AV3

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1 Traceability in the food contact material sector Valentina Rebella - Medical officer, ASUR Marche AV3

2 Materiali ed oggetti destinati al contatto con i prodotti alimentari (MOCA): tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, ad esempio imballaggi e recipienti, contenitori usati per il trasporto alimenti, utensili da cucina, posate e stoviglie. Sono materiali a contatto con gli alimenti anche quelli utilizzati nelle attrezzature per le lavorazioni alimentari, come ad esempio le macchine da caffè, tritacarne, ecc.

3 Perché il controllo ufficiale dei MOCA Alcune molecole costituenti i MOCA possono migrare dai materiali ai cibi, pertanto questi materiali devono essere realizzati affinché qualsiasi potenziale trasferimento agli alimenti non comporti 1. un pericolo per la salute umana, 2. una modifica inaccettabile della composizione del prodotto 3. o un deterioramento delle sue qualità organolettiche.

4 PERICOLOSITA DI UNA SOSTANZA RISCHIO QUANTITA DI SOSTANZA CHE MIGRA

5 L entità della migrazione dipende da: Natura e composizione del materiale Natura e composizione dell alimento Superficie di contatto Tempo di contatto Temperatura di contatto

6 Possibili migrazioni specifiche di: Piombo: utensili colorati cartoni vetro Cromo: pentole da cucina utensili colorati Nichel: pentole in acciaio Cloruro di vinile: contenitori in PVC

7 Le norme agiscono 1.controllando la composizione dei materiali con le valutazioni tossicologiche riduzione della pericolosità (in Italia: liste positive - D.M. 21/03/1973) 2.limitandone gli usi consentiti riduzione della migrazione

8 Le normative di riferimento in generale Per tutti i MOCA: Disposizioni di carattere generale (principi) Unione Europea Per alcuni MOCA: Disposizioni di carattere specifico Unione Europea + ITALIA

9 DISPOSIZIONI ITALIANE DI CARATTERE SPECIFICO Materie plastiche Gomme Carte e cartoni Cellulosa rigenerata Vetro Acciaio inox Decreto Ministeriale 21/03/73 + oltre 40 aggiornamenti Ceramica Banda Stagnata Banda Cromata Alluminio D.M. 4/4/1985 e s.m.i. D.M. 18/2/1984 e s.m.i. D.M. 1/6/1988 e s.m.i. D.M. 18/4/2007, n. 76

10 La normativa italiana relativa ai Materiali destinati a venire a Contatto con gli Alimenti prende l avvio con la Legge , n. 283 e si dipana fino ai giorni nostri con un numero considerevole di atti legislativi e decreti di norme tecniche Legge , n 283 ARTICOLO 11 Decreto del Presidente della Repubblica , n 327 ARTICOLO 68 Decreto Ministeriale Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 777 Attuazione della direttiva 76/893/CEE relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successivi aggiornamenti. Decreto Legislativo 25 gennaio 1992 n. 108 Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari

11 PRINCIPALI NORME EUROPEE DI RIFERIMENTO Regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004: relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE. Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. Regolamento (CE) N. 450/2009 del 29 maggio 2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti Regolamento (UE) N. 10/2011 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

12 Il Regolamento CE 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, prevede anche il controllo della filiera dei materiali a contatto con gli alimenti.

13 L obbligo del controllo deriva anche dall'articolo 24 del Regolamento CE 1935/2004, normativa quadro in tema di materiali a contatto con gli alimenti. Il Regolamento CE 1935/2004 si applica a tutti i materiali ed articoli: già in contatto con gli alimenti, destinati a venire in contatto con gli alimenti, che ragionevolmente possono venire in contatto con gli alimenti ed il loro uso sia per tale scopo previsto.

14 RINTRACCIABILITA ETICHETTATURA

15 Ai sensi del Reg. 1935/2004 (articolo 15 Etichettatura) i materiali e gli oggetti non ancora venuti contatto con il prodotto alimentare al momento dell'immissione sul mercato sono corredati di: 1. dicitura per contatto con i prodotti alimentari un'indicazione specifica per il loro impiego o il simbolo 2. e se del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato; 3. il nome o la ragione sociale e, in entrambi i casi, l indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell immissione sul mercato, stabilito all interno della Comunità; 4. un'adeguata etichettatura o identificazione, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto. o

16 SIMBOLO DI MATERIALE DESTINATO A VENIRE A CONTATTO CON ALIMENTI Reg. 1935/2004

17 Le informazioni relative all etichettatura non sono obbligatorie per gli oggetti che, per le loro caratteristiche, sono chiaramente destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari. Devono essere scritte in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile. Il commercio al dettaglio di materiali e oggetti è proibito se le informazioni necessarie non sono espresse in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti. Reg. 1935/2004

18 Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, le informazioni sono visibili: a) sui documenti di accompagnamento; o b) sulle etichette o sugli imballaggi; o c) sui materiali e sugli oggetti stessi. Reg. 1935/2004

19 Nelle fasi della vendita al dettaglio, le informazioni sono visibili: a) sulle etichette o sugli imballaggi; b) sui materiali e sugli oggetti stessi. o Reg. 1935/2004

20 Articolo 16 Dichiarazione di conformità 1. Le misure specifiche di cui all articolo 5 (Misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti - elencati nell allegato I) prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti. Una documentazione appropriata (rapporti analitici di prova) è disponibile per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è resa disponibile alle autorità competenti che la richiedano. Reg. 1935/2004

21 Circolare Ministero della Salute DG SAN P-11/10/2011 Dichiarazione di conformità dei materiali ed oggetti destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari La dichiarazione di conformità serve a trasmettere le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della conformità lungo la catena commerciale e comprende pertanto una serie di informazioni utili alle parti interessate e verificabili dalla Autorità deputate al controllo.

22 La dichiarazione deve contenere almeno seguenti elementi: i Un esplicita dichiarazione di conformità alla normativa di riferimento generale e alla normativa specifica Indicazioni sull identità del produttore Indicazioni sull identità dell importatore Indicazioni sul tipo di materiale utilizzato ed eventuali limitazioni d uso Data e firma del responsabile

23 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ è obbligatoria rappresenta un assunzione di responsabilità dell operatore commerciale deve essere supportata da dati e analisi, ma non può essere da questi sostituita non è un pezzo di carta ma un elemento da valutare con attenzione nel quadro più generale della valutazione dei rischio derivanti dai materiali a contatto la norma generale non indica un formato Il contenuto è specificato solo per alcuni materiali (ad esempio particolare attenzione sulle materie plastiche)

24 Allegato I del Reg. 1935/04 Elenco di gruppi di materiali e oggetti che potrebbero essere disciplinati da misure specifiche 1. Materiali e oggetti attivi e intelligenti 2. Adesivi 3. Ceramiche 4. Turaccioli 5. Gomme naturali 6. Vetro 7. Resine a scambio ionico 8. Metalli e leghe 9. Carta e cartone 10. Materie plastiche 11. Inchiostri da stampa 12. Cellulosa rigenerata 13. Siliconi 14. Prodotti tessili 15. Vernici e rivestimenti 16. Cere 17. Legno Reg. 1935/2004

25 Articolo 17 Rintracciabilità La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l attribuzione della responsabilità. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano. Reg. 1935/2004

26 Come per gli alimenti di origine vegetale, i controlli sono relativi a: IMPORTAZIONE DA PAESI EXTRA UE svolti da USMAF (controllo documentale certificati di origine, fatture, dichiarazioni di conformità -, ispettivo, campionamento) CONTROLLI INTRA UE Svolti dall Autorità competente territorialmente individuata: Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, NAS (controlli documentali, ispezioni, campionamenti)

27 Articolo 24 MISURE D ISPEZIONE E DI CONTROLLO 1.Gli Stati membri svolgono controlli ufficiali ai fini dell osservanza del presente regolamento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria relativa ai controlli ufficiali dei mangimi e dei prodotti alimentari. 2. Se necessario e su richiesta della Commissione, l Autorità contribuisce all elaborazione di orientamenti tecnici in materia di campionatura ed analisi ( ). 3. Sono istituiti un laboratorio comunitario di riferimento per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nonché laboratori nazionali di riferimento, a norma del regolamento (CE) n. 882/2004( ) Reg. 1935/2004

28 Il Regolamento n. 2023/2006 stabilisce le norme relative alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) per i gruppi di materiali e di oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti elencati nell allegato I al regolamento (CE) n. 1935/2004 ( ) Gli operatori del settore devono garantire che le operazioni di fabbricazione siano svolte nel rispetto delle norme generali sulle GMP (assicurazione di qualità e controllo di qualità, adeguata documentazione) e delle norme specifiche sulle GMP, come stabilito nell allegato.

29 Alcuni eventi critici nella filiera MCA ITX (isopropiltioxantone): fotoiniziatore (additivo) per inchiostri ad essiccamento UV. Analisi occasionali sui prodotti alimentari del 2005 rilevano la presenza di un composto chimico, non presente nelle liste positive, negli imballaggi (contenitori multistrato del latte liquido di proseguimento). Tossicità presunta. Circolare Ministero della Salute DGVA-IV/2964 P/I.1. c.c. del 24 gennaio FENOLI E BENZENI DA CARTONI PER PIZZA: passaggio di fenoli, naftaleni e benzeni, nella parte interna dei coperchi dei contenitori se usati per rimuovere inchiostro e coloranti dal materiale di riciclo e far passare, quindi, la cellulosa riciclata per carta vergine. Nei cartoni per la pizza d'asporto usati in Italia è vietato l'uso della carta riciclata e l'utilizzo di fibre provenienti da materiali cartacei "riciclati" è consentito solo per alcuni tipi di prodotti alimentari, i cosiddetti "solidi secchi", tra i quali non rientra la pizza.

30 ,5 48 Dal 01/01/2013 al 31/12/2014: 402 notifiche per MOCA 182 (45% circa) notificate dall Italia Paesi di origine delle 402 notifiche 36 11,9 14 3,5 13 3,2 12 3,0 11 2,7 9 2,2 8 2,0 8 2,0 8 2,0 7 1,7 5 1,2 9,0 Paesi Bassi Turchia Polonia Gran Bretagna Spagna Italia India Germania Tailandia Taiwan altri (1-2 notifiche per paese) Hong Kong Cina n %

31 Tipologie di notifiche RASFF per i MOCA periodo 01/01/ /12/ controlli ai controlli ufficiali reclamo del autocontrollo confini (in Italia sul mercato consumatore USMAF)

32 Controlli ufficiali sul mercato: l Italia ha notificato 13 episodi (su 128; 10% circa) Controlli ai confini: l Italia ha notificato 169 episodi (su 262; 64% circa) Nessuna notifica ha riguardato problematiche relative alla rintracciabilità, ma alla cessione di sostanze tossiche da parte dei MOCA

33 GRAZIE PER L ATTENZIONE E BUON LAVORO!

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