741 04/02/2013 DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, CONCILIAZIONE, INTEGRAZIONE E SOLIDARIETA' SOCIALE

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1 741 04/02/2013 Identificativo Atto n. 43 DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, CONCILIAZIONE, INTEGRAZIONE E SOLIDARIETA' SOCIALE INTEGRAZIONI AL DDUO N DEL 28/09/2010 IN ATTUAZIONE DELLA DGR IX/4561 DEL 19/12/2012 ULTERIORI DETERMINAZIONI PER L ANNO 2013 IN ORDINE ALLA SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI A TUTELA DELLA MATERNITA (DGR N. 4226/2012)

2 IL DIRIGENTE DELL UNITA ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE VISTI: la DGR n.84 del 31 maggio 2010 Determinazioni in ordine alla sperimentazione di interventi a tutela della maternità e a favore della natalità che prevede di sperimentare interventi di aiuto alle donne in situazione di disagio anche economico che hanno rinunciato all interruzione di gravidanza; il DDUO n del 28/12/2010 Approvazione della proposta tecnica di Banca Popolare di Milano (BPM) in ordine all emissione e gestione delle carte di debito prepagate per l iniziativa Fondo Nasko la DGR n del 25/10/2012 Determinazioni in ordine alla ridefinizione per l anno 2013 della sperimentazione di interventi a tutela della maternità e a favore della natalità CONSIDERATO che con DGR n.4561 del 19/12/2012 Ulteriori determinazioni per l anno 2013 in ordine alla sperimentazione di interventi a tutela della maternità (dgr n. 4226/2012) è stata introdotta una misura specifica a sostegno della corretta alimentazioni destinata alle neomamme con bambini fino ai 12 mesi di vita che versano in condizioni di grave disagio economico; PRESO ATTO, in particolare, che la realizzazione degli interventi previsti dalla succitata DGR avviene attraverso l istituzione sperimentale di uno specifico fondo denominato Fondo Cresco a cui Regione Lombardia destina ,00 di euro; RITENUTO, ai fini di semplificare il processo di erogazione del contribuito Fondo Cresco alle beneficiarie e di consentire l attivazione in tempi brevi dell iniziativa, di estendere la collaborazione con la Banca Popolare di Milano per la gestione dei contributi fondo Cresco mediante carta di debito prepagata, in considerazione dell esperienza maturata nella gestione del Fondo Nasko e del processo anche informatico ormai consolidato con i soggetti coinvolti; RITENUTO di approvare: la Proposta Tecnica di BPM di cui all Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Decreto; l addendum alla lettera di intenti di cui al dduo 9140/2010, allegato B), parte integrante e sostanziale del presente decreto, che regola la collaborazione tra Regione Lombardia e BPM per l emissione e la gestione di una carta di debito prepagata a favore dei beneficiari del contributo Fondo Cresco; DATO ATTO di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

3 VISTA la L.R. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della IX legislatura DECRETA 1. di approvare la Proposta Tecnica di BPM di cui all Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente Decreto; 2. di approvare l addendum alla lettera di intenti di cui al dduo 9140/2010, allegato B), parte integrante e sostanziale del presente decreto, che regola la collaborazione tra Regione Lombardia e BPM per l emissione e la gestione di una carta di debito prepagata a favore dei beneficiari del contributo Fondo Cresco; 3. di pubblicare il presente atto sul sito web della Direzione Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale. Il Dirigente Paola Negroni

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21 ALLEGATO B ADDENDUM ALLA LETTERA D INTENTI DI CUI AL DDUO 9140/2010 tra Banca Popolare di Milano S.c.a r.l., con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 4, capitale sociale al Euro ,15 iscritta al Registro delle Imprese di Milano n , nonché all Albo delle Banche e, quale capogruppo del Gruppo Banca Popolare di Milano, all Albo dei gruppi bancari, di cui rispettivamente agli artt. 13 e 64 del D. Lgs , n. 385, in persona del Direttore Mercato Iacopo De Francisco, munito dei necessari poteri, ( BPM ); e La Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, CF , nella persona del Direttore Generale pro tempore, Roberto Albonetti, munito dei necessari poteri, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 ( Regione Lombardia ); (di seguito BPM e Regione Lombardia sono anche definite, congiuntamente, le Parti e singolarmente la Parte ). Premesso che: La Regione Lombardia: a) ha fra le proprie finalità anche quella di promuovere iniziative a sostegno delle famiglie, con particolare attenzione a quelle che versano in condizioni disagiate; b) una di queste iniziative verte sulla costituzione di un fondo denominato Cresco, la cui finalità è quella di aiutare le neomamme lombarde e i loro bambini fino ai 12 mesi di vita,in condizioni di forte disagio economico ad assicurarsi un alimentazione sana ed equilibrata; c) il sostegno che il fondo Cresco prevede a favore delle mamme e dei loro bambini è di tipo economico, ed in quanto tale, necessita di un adeguato strumento che permetta di rendere disponibili le somme ai beneficiari; d) per tale scopo, uno degli strumenti giudicati idonei è quello di una carta di pagamento ricaricabile anche conosciuta come carta prepagata ; e) già in analoghe occasioni le carte prepagate sono state utilizzare per erogare importi a favore di cittadini Italiani, fra cui può essere citata l esperienza denominata social card ; f) per l emissione, la distribuzione e la gestione di queste carte prepagate, nonché per la gestione dei relativi flussi finanziari necessari alla loro ricarica, la Regione dovrà avvalersi di un Istituto Bancario;

22 la BPM: g) è un Istituto Bancario di primaria rilevanza; h) ha fra le proprie caratteristiche quella di essere particolarmente radicato sul territorio Lombardo, regione nella quale è presente con una diffusione capillare di proprie Agenzie; i) ha fra i propri prodotti anche una carta prepagata ricaricabile denominata carta Je@ns ; j) già oggi garantisce alla propria Clientela e tramite le proprie Agenzie, la diffusione della Carta Je@ns; k) dispone di know-how e di strutture organizzative e tecnologiche specifiche e dedicate al buon funzionamento della Carta, nonché di tute le problematiche ad essa riconducibili,; l) può assolvere con il proprio prodotto Je@ns alle necessità espresse dalla Regione; tutto ciò premesso: m) le Parti convengono che sia interesse comune collaborare al fine di permettere la diffusione ai beneficiari del fondo Cresco di una carta prepagata ricaricabile Je@ns, da usarsi come strumento attraverso il quale il fondo stesso possa erogare i contributi economici previsti; n) le Parti convengono che le caratteristiche del prodotto Je@ns, in termini di funzionalità e di condizioni economiche, sia adeguato all utilizzo ipotizzato; e) al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l adozione del prodotto Je@ns quale strumento idoneo alle finalità di Nasko, le Parti hanno già congiuntamente effettuato alcune attività di analisi di massima; f) anche in considerazione della positiva conclusione delle verifiche preliminari di cui alla precedente lettera e), le Parti si danno atto che sia intendimento comune proseguire nella collaborazione e convengono di attuare da subito tutte le iniziative finalizzate all adozione del prodotto Je@ns da parte del fondo Cresco, regolamentando con la presente lettera d intenti (la Lettera d Intenti ), le modalità di collaborazione e le pattuizioni già raggiunte. Tutto ciò premesso, le Parti STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE. Articolo 1 Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Lettera d Intenti. 2

23 Articolo 2 Definizioni 2.1 In aggiunta ai termini ed alle espressioni definite in altre disposizioni della presente Lettera d Intenti, i termini e le espressioni di seguito elencati, hanno il significato indicato a fianco di ciascuno di essi: Je@ns o prepagata o carta ricaricabile o Carta sono tutti usati per rappresentare lo stesso strumento di pagamento, ovvero la carta prepagata ricaricabile denominata Je@ns. Regione indica in breve la Regione Lombardia. Collaborazione indicano tutte le iniziative atte all adozione della carta Je@ns quale strumento a disposizione del fondo Cresco per erogare i contributi economici ai beneficiari. 2.2 I titoli degli articoli sono stati inseriti solo ai fini di chiarezza e non hanno effetti sull interpretazione della Lettera d Intenti, così come eventuali altri elementi grafici o di stile (corsivo, grassetto, ecc..). 2.3 Ai fini dell interpretazione delle definizioni di cui al paragrafo 2.1 che precede, il genere maschile include il femminile e viceversa e il singolare include il plurale e viceversa. Articolo 3 Oggetto 3.1 Con questa Lettera d Intenti le Parti intendono regolare i principi guida, i contenuti e le modalità di svolgimento della Collaborazione, negoziando in buona fede tra loro gli aspetti di dettaglio, fermo restando quanto previsto agli articoli che seguono. È quindi inteso che la presente Lettera di Intenti ha lo scopo di riassumere lo stato delle trattative e dare atto delle intese intercorse fino ad oggi. Le Parti si danno atto che gli unici documenti vincolanti saranno costituiti dalla presente Lettera d Intenti e da eventuali Lettere Integrative, se ritenute congiuntamente opportune e quindi sottoscritte da entrambe le Parti. Articolo 4 Vincoli e riservatezza 4. 1 Vincoli di esclusiva 3

24 La Regione Lombardia si impegna ad adottare la carta di BPM quale unico strumento per l erogazione dei contributi economici del fondo Cresco. Il vincolo viene ritenuto opportuno per garantire alla Banca una continuità volta all ottimizzazione dei propri investimenti Vincoli di riservatezza Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza circa i contenuti della presente Lettera d Intenti, sui documenti di analisi, sulle tecnologie utilizzate e più in generale su tutti gli aspetti inerenti alla collaborazione. Le Parti si impegnano a rispondere in solido anche per i propri dipendenti ed i propri Collaboratori. Articolo 5 Pattuizioni già raggiunte 5.1 La Banca si impegna ad accollarsi gli investimenti derivanti dalla Collaborazione, con specifico riferimento ai costi di distribuzione, di gestione e di supporto delle carte Je@ns necessarie alle finalità Cresco, quantificate indicativamente in carte Le carte Je@ns del presente accordo saranno prodotte dalla Banca a titolo gratuito, quindi senza oneri a carico della Regione e/o del Titolare della carta Saranno altresi gestite senza commissioni a carico della Regione e/o del Titolare, le ricariche di suddette plastiche, purchè siano esse effettuate attraverso il canale di ricarica massivo (flusso elettronico) appositamente previsto e già in uso dalla Banca L identificazione dei beneficiari del fondo Cresco e la verifica dell esistenza e della sussistenza dei requisiti previsti per l erogazione dei contributi è a carico della Regione Lombardia La Regione dovrà predisporre ed emettere apposito e specifico documento per ciascun beneficiario del Fondo, documento che possa poi permettere alla Banca l identificazione del beneficiario e consentire l emissione gratuita della carta Je@ns (allegato alla presente) La Regione indicherà il numero di conto corrente in essere presso BPM da cui andranno prelevati gli importi per la ricarica ed indicherà, con cadenza mensile, i beneficiari dei contributi ed i relativi importi La Banca non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali cifre erogate dalla Regione a titolo non dovuto, ne può essere coinvolta nel processo di recupero di suddetti importi, salvo diversi e specifici accordi. 4

25 5.8. La carta Jean potrà essere ritirata esclusivamente presso una delle agenzie della BPM e Banca Popolare di Mantova in Lombardia previa sottoscrizione, da parte della titolare, delle Norme generali sulla carta Je@ns nonché l informativa Protezione dati personali. Articolo 6 Disposizioni Generali 6.1 La presente Lettera di Intenti sarà valida ed efficace sino ad esaurimento delle risorse stanziate da Regione Lombardia ferma restando la possibilità di prorogare di comune accordo detto termine mediante scambio di apposite comunicazioni per iscritto tra le Parti. 6.2 Trascorso il termine di cui all articolo 6.1, originario o prorogato per volontà di tutte le Parti, la Lettera di Intenti si intenderà risolta di diritto senza che nessuna Parte possa rivendicare pretesa alcuna nei confronti dell altra a titolo di risarcimento del danno, rimborso spese o altro, salve le responsabilità per violazione del dovere di buona fede nello svolgimento delle trattative e per violazioni connesse alle previsioni di cui all articolo La presente Lettera di Intenti ha efficacia vincolante con specifico riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 7, che rimarranno valide anche successivamente alla risoluzione della Lettera di Intenti, per qualsiasi ragione intervenuta. 6.4 Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza in ordine ai termini, le condizioni della Collaborazione e/o alle trattative di cui alla presente Lettera d Intenti. Ogni comunicazione esterna ritenuta necessaria od utile dovrà essere preventivamente concordata fra le Parti. Restano escluse dai suddetti vincoli le comunicazioni relative a circostanze già divenute di pubblico dominio, ovvero quelle dovute in applicazione di disposizioni di legge, regolamentari o di altra natura (nonché di atti di alcuna autorità competente) le comunicazioni ai consulenti e legali delle Parti, il rispetto della riservatezza da parte dei quali è e sarà garantito da ciascuna delle Parti coinvolte Con riferimento a tutte le informazioni aventi carattere riservato relative a ciascuna Parte (le Informazioni Riservate ) di cui l altra Parte venga a conoscenza durante le trattative di cui alla presente Lettera d Intenti, ognuna delle Parti si impegna irrevocabilmente, anche per conto dei rispettivi amministratori, dipendenti, funzionari, impiegati, consulenti o qualsiasi altro soggetto che agisca per conto di ciascuna Parte in riferimento alla presente Lettera d Intenti (i Rappresentanti ): (i) a conservare in assoluta confidenzialità le Informazioni Riservate, non fare riferimento pubblicamente a dette Informazioni Riservate e non utilizzare le Informazioni Riservate in alcun modo che possa, direttamente o indirettamente, essere di pregiudizio per le altre Parti o comunque per finalità diverse dalle 5

26 (ii) valutazioni (che verranno ritenute confidenziali) delle altre Parte o dalle negoziazioni relative alla Collaborazione o alla Lettera d Intenti; a non trasmettere o divulgare, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti, le Informazioni Riservate ad altri, ad eccezione dei Rappresentanti di ciascuna Parte e di quanto richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo non costituiscono Informazioni Riservate: a) il materiale e/o le informazioni che al momento della comunicazione o consegna alle Parti o ai relativi Rappresentanti siano di pubblico dominio; e b) il materiale e/o le informazioni che diventino di pubblico dominio a seguito di diffusione per cause diverse dalla violazione di uno qualsiasi degli obblighi contenuti nella Lettera d Intenti. 6.5 Ciascuna delle Parti terrà a proprio carico le spese ed i costi sostenuti relativamente alle trattative regolate dalla presente Lettera d Intenti. 6.6 Tutte le comunicazioni previste dalla Lettera di Intenti dovranno essere effettuate in forma scritta, via fax o mediante raccomandata a.r. ai seguenti indirizzi: Banca Popolare di Milano Piazza F.Meda , Milano Alla c.a. dott.sa Silvia Piazza Regione Lombardia Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale Milano, Piazza città di Lombardia, 1 Alla C/A dott Roberto Albonetti Eventuali modificazioni degli indirizzi sopra riportati non saranno opponibili all altra Parte se non comunicate per iscritto e comunque prenderanno efficacia soltanto trascorsi 10 (dieci) giorni dalla loro comunicazione alla Parte interessata. Articolo 7 Controversie 7.1 Ogni controversia tra le Parti derivante dalla presente Lettera d Intenti, o relativa alla stessa, sarà definitivamente risolta in conformità al Regolamento Arbitrale Internazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, da un collegio composto di tre (3) arbitri nominati ai sensi del suddetto Regolamento (tali arbitri sono di seguito collettivamente denominati il Collegio Arbitrale ). La sede dell Arbitrato sarà Milano e la 6

27 procedura, ivi incluse discussioni e memorie, sarà condotta in lingua italiana. L arbitrato sarà rituale e di diritto. 7.2 Fermo restando quanto disposto, si conviene che ogni eventuale controversia comunque relativa alla presente Lettera d Intenti che non possa essere oggetto della procedura arbitrale di cui al paragrafo 7.1 che precede, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano. * * * Per accettazione Data e firma per Banca popolare di Milano Iacopo de Francisco Data e firma per Regione Lombardia Roberto Albonetti 7

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