PIANO DEI CONTROLLI INTRODUZIONE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PIANO DEI CONTROLLI INTRODUZIONE"

Transcript

1 INTRODUZIONE REV. DATA ELABORATO APPROVATO 0 22/06/2009 CCIAA Imperia, Savona Genova Strutture di controllo PdCIntroduzione Riviera Ligure di Ponente 22_06_09_IM-SV-GE.doc Pagina 1 di 20

2 INDICE GENERALE INDICE GENERALE 1 PREMESSA RIFERIMENTI NORMATIVI TERMINI E DEFINIZIONI GENERALITÀ SOGGETTI COINVOLTI ORGANIZZAZIONE COMUNICAZIONE RECLAMI RIFERIMENTI REQUISITI DI CONFORMITÀ DISCIPLINARE RINTRACCIABILITÀ CONTROLLI DI CONFORMITÀ NOTE ESPLICATIVE ALLA TABELLA DEI CONTROLLI...17 PdCIntroduzione Riviera Ligure di Ponente 22_06_09_IM-SV-GE.doc Pagina 2 di 20

3 1 Premessa Il presente Piano descrive l'insieme dei controlli ai quali la filiera produttiva e il prodotto devono essere sottoposti affinché i vini nelle tipologie Pigato, Rossese, Vermentino, possano essere identificati come Denominazioni di Origine Controllata ( Riviera Ligure di Ponente) secondo quanto predisposto dal D.P.R e D.M e successive modifiche ed integrazioni. Le funzioni di controllo indicate si integrano con le competenze dei diversi enti pubblici in materia di programmazione, gestione e controllo nel settore dei Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate al quale la appartiene. Il documento è strutturato in una prima parte che riporta l organizzazione e i requisiti, una seconda la tabella e una terza il prospetto tariffario. 2 Riferimenti normativi Disciplinare della Denominazione di Origine Controllata Riviera Ligure di Ponente già riconosciuta con Decreto Presidente della Repubblica del è stato modificato con Decreto Ministeriale del pubblicato su G. U. n. 223 del Legge n. 164 del 10 febbraio 1992 pubblicata sulla G.U. del 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.: nuova disciplina delle denominazioni d origine dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.). Decreto Ministeriale del 25 luglio 2003: disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell attività delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.. Decreto Ministeriale 21 maggio 2004: modifica del decreto 31 luglio 2003 concernente l istituzione e la tenuta dell albo degli imbottigliatori dei vini D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T.. Legge n. 82 del 20 febbraio 2006 pubblicata nella Gazz. Uff. 13 marzo 2006, n. 60, S.O.: Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino. Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2006: disposizioni sulla denuncia annuale delle uve D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T. e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli. PdCIntroduzione Riviera Ligure di Ponente 22_06_09_IM-SV-GE.doc Pagina 3 di 20

4 Decreto 29 marzo 2007 pubblicato sulla G.U. n. 89 del 17 aprile 2007: disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.). Decreto 13 luglio 2007: approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.). Decreto 17 luglio 2008 pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29 luglio 2008: modificazione dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell articolo 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.). Decreto 4 agosto 2008 pubblicato sulla G.U. n. 190 del 14 agosto 2008: modificazione al decreto 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine. PdCIntroduzione Riviera Ligure di Ponente 22_06_09_IM-SV-GE.doc Pagina 4 di 20

5 3 Termini e definizioni Per la terminologia utilizzata nel presente documento valgono le seguenti definizioni: Albo degli imbottigliatori: albo istituito con decreto 31 luglio 2003, successivamente abrogato dal decreto 21 maggio 2004 cui devono iscriversi tutte le ditte che imbottigliano o fanno imbottigliare vini, G e IGT in recipienti di capacità inferiore a 60 litri. Albo dei vigneti: albo istituito con legge n. 164/92 che ne specifica i contenuti. Azione correttiva: insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti. Controllo di conformità: atto mediante il quale le Camere di Commercio di Imperia, Savona,Genova verificano il rispetto dei requisiti di conformità della Riviera Ligure di Ponente indicati nel disciplinare ai fini del rilascio della certificazione di una partita di vino come Riviera Ligure di Ponente. Disciplinare: documento i cui contenuti sono definiti dall'art. 10 della legge n. 164/1992. Imbottigliatore: soggetto identificato che conduce un impianto di imbottigliamento iscritto all albo degli imbottigliatori della Riviera Ligure di Ponente. Non conformità grave: mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che determina la non rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare. Il prodotto non può essere identificato come Riviera Ligure di Ponente. Non conformità lieve: mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che non pregiudica la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare, ma può nel tempo comprometterla. Il prodotto può essere identificato come Riviera Ligure di Ponente. Operatore: viticoltore, vinificatore, imbottigliatore ed intermediario assoggettato al sistema dei controlli per la Riviera Ligure di Ponente. PdCIntroduzione Riviera Ligure di Ponente 22_06_09_IM-SV-GE.doc Pagina 5 di 20

6 Partita di uva/mosto: quantità omogenea di uva/mosto per cui è possibile garantire l'identificazione e la rintracciabilità. Partita di vino: massa omogenea di prodotto con la stessa denominazione proveniente da un unico processo di omogeneizzazione della massa stessa e contenuta: in un unico o più recipienti, fino ad un massimo di cinque; in piccoli recipienti (botti con capacità massima di dieci ettolitri, damigiane o altri) e in bottiglie senza limiti numerici, collocati nello stesso stabilimento (ai fini degli esami chimico-fisico ed organolettico). Rintracciabilità: capacità di ricostruire la storia di un prodotto e delle sue trasformazioni con informazioni documentate. Vinificatore: soggetto identificato che svolge attività di vinificazione delle uve destinate alla Riviera Ligure di Ponente. Viticoltore: soggetto identificato che conduce dei vigneti ubicati nella zona di produzione prevista dal disciplinare Riviera Ligure di Ponente. Zona di produzione: zona delimitata per la produzione della Riviera Ligure di Ponente prevista dal disciplinare. PdCIntroduzione Riviera Ligure di Ponente 22_06_09_IM-SV-GE.doc Pagina 6 di 20

7 4 Generalità 4.1 Soggetti coinvolti Le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Imperia, Savona, Genova (di seguito indicate Camere di Commercio), sono riconosciute dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali come enti autorizzati al controllo della Riviera Ligure di Ponente. Sono assoggettati alle prescrizioni del presente piano dei controlli i viticoltori, i vinificatori e gli imbottigliatori - complessivamente indicati come operatori - che concorrono alla produzione di una partita di vino da identificare come Riviera Ligure di Ponente. È cura delle Camere di Commercio di Imperia, Savona, Genova procedere all'accertamento della conformità dei suddetti soggetti alle prescrizioni del disciplinare, secondo le modalità e la frequenza riportate nel presente piano dei controlli. 4.2 Organizzazione Le Camere di Commercio di Imperia, Savona, Genova hanno attivato al proprio interno una specifica struttura (da ora denominata per semplicità Struttura ) in grado di gestire le attività di controllo sui vini. Questa Struttura si articola in una serie di organi che possono essere costituiti da personale interno ovvero da personale esterno, anche proveniente da strutture del Sistema Camerale. Conformemente a quanto previsto dal decreto del 29/03/07 allegato 1, il responsabile del piano dei controlli della Riviera Ligure di Ponente ha una comprovata esperienza nel settore vitivinicolo di almeno 5 anni, mentre il responsabile della Struttura ed il personale operativo di almeno 3 anni. Così come previsto all articolo 3 del Decreto del 13 luglio 2007, per l effettuazione di alcune attività di controllo, le Camere di Commercio di Imperia, Savona, Genova si avvarranno per i controlli presso gli operatori di valutatori qualificati e appositamente formati sui temi oggetto delle verifiche ispettive. Per le prove chimico-fisiche, le Camere di Commercio si avvalgono di laboratori autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Gli esami organolettici sono invece svolti dalle Commissioni di degustazione operanti presso le Camere di Commercio stesse. PdCIntroduzione Riviera Ligure di Ponente 22_06_09_IM-SV-GE.doc Pagina 7 di 20

8 4.3 Comunicazione Conformemente alle disposizioni contenute nel decreto del 29/03/07 allegato 1, le Camere di Commercio trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno la relazione sull attività dei controlli svolti nell anno precedente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e alla Regione Liguria. Detta relazione conterrà almeno i seguenti elementi: operatori controllati (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) in percentuale rispetto al totale dei quantitativi di uva denunciati, dei volumi di vino lavorati e certificati; operatori conformi; non conformità lievi; non conformità gravi. 4.4 Reclami Gli operatori assoggettati ai controlli per la Riviera Ligure di Ponente possono presentare reclami in forma scritta sull operato della Camera di Commercio, le quali provvederanno a fornire un riscontro in merito alla loro risoluzione. 4.5 Riferimenti IMPERIA Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Imperia - Via T. Schiva, n. 29, Imperia - telefono: fax: camera.imperia@im.camcom.it Struttura di controllo - Via T. Schiva, n. 29, 18100, Imperia - telefono: fax: agricoltura@im.camcom.it PdCIntroduzione Riviera Ligure di Ponente 22_06_09_IM-SV-GE.doc Pagina 8 di 20

9 SAVONA Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Savona - Via Quarda Superiore, n. 16, 17100, Savona - telefono: fax: segreteria@sv.camcom.it Struttura di controllo - Via Quarda Superiore, n. 16, 17100, Savona - telefono: fax: agricoltura@sv.camcom.it - promoiniziative@sv.camcom.it GENOVA Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova - Via Garibaldi, n. 4, Genova - telefono: fax: camera.genova@ge.camcom.it Struttura di controllo - P.zza De Ferrari, n. 30 R, 16121, Genova - telefono: fax: strutturadicontrollo@ge.camcom.it PdCIntroduzione Riviera Ligure di Ponente 22_06_09_IM-SV-GE.doc Pagina 9 di 20

10 5 Requisiti di conformità I soggetti, che intendano produrre per la Riviera Ligure di Ponente, devono assoggettarsi al controllo attuato dalle Camere di Commercio ed operare in conformità al disciplinare della Riviera Ligure di Ponente ed al presente piano dei controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Riportiamo di seguito i requisiti del disciplinare di produzione della Riviera Ligure di Ponente, al fine anche di facilitare la lettura della tabella dei controlli. 5.1 Disciplinare Articolo 1 La denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente" accompagnata da una delle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai vini bianco, rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Articolo 2 La denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente" accompagnata dall'indicazione di uno dei seguenti vitigni: Pigato, Vermentino, Rossese, è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno il 95% dei corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione di ciascuno dei vini sopra indicati, le uve a bacca di colore analogo dei vitigni non aromatici raccomandati o autorizzati nelle province di Genova, Savona e Imperia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5 per cento. I vini Pigato, Vermentino, Rossese della denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente", possono essere designati con una delle seguenti sottodenominazioni geografiche: "Riviera dei Fiori", "Albenga" o "Albenganese", "Finale" o "Finalese", se esclusivamente ottenuti da uve prodotte nelle rispettive zone delimitate nel successivo art. 3. Tutte le specificazioni aggiuntive della denominazione di controllata "Riviera Ligure di Ponente" debbono essere indicate in etichetta con caratteri grafici di dimensione non superiori a quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa. I conduttori aventi vigneti iscritti "all'albo dei vigneti" per la produzione della D.O.C. "Rossese di Dolceacqua" o "Dolceacqua" riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, possono effettuare, in alternativa, la denuncia di produzione delle uve previste dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, per rivendicare la produzione del vino "Rossese" della denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente" qualora le uve abbiano i requisiti previsti nel presente disciplinare di produzione. Articolo 3 La zona di produzione del vino "Vermentino" della denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente" comprende i sottoindicati territori delle province di Imperia, Savona e Genova. La zona di produzione dei vini "Pigato" e "Rossese" della denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente" comprende i sottoindicati territori delle province di Savona e Imperia: in provincia di Imperia per tutto il loro territorio provinciale e parte del territorio dei comuni di: Cosio d'arroscia, Mendatica, Pornassio e Triora (delimitato a nord dal crinale alpino}; PdCIntroduzione Riviera Ligure di Ponente 22_06_09_IM-SV-GE.doc Pagina 10 di 20

11 in provincia di Savona per tutto il loro territorio i comuni di: Alassio, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Andora, Arnasco, Balestrino, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Casanova Lerrone, Castelbianco, Celle Ligure, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice, Laigueglia, Loano, Magliolo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Pietra Ligure, Quiliano, Rialto, Savona, Spotorno, Stella, Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Vado Ligure, Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d' Albenga, Zuccarello e parte del territorio dei comuni di: Calice Ligure e Castelvecchio di Rocca Barbena (delimitato a nord dal crinale appenninico); in provincia di Genova per tutto il loro territorio i comuni di: Arenzano e Cogoleto. La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente" aventi diritto alla sottodenominazione "Riviera dei Fiori" comprende in provincia di Imperia l'intero territorio provinciale e la parte del territorio dei comuni di Cosio d' Arroscia, Mendatica, Pornassio e Triora (delimitato a nord dal crinale alpino). La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente" aventi diritto alla sottodenominazione " Albenganese" comprende in provincia di Savona l'intero territorio dei seguenti comuni: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d' Albenga, Zuccarello e la parte del territorio del comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (delimitato a nord dal crinale appenninico). La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente" aventi diritto alla sottodenominazione "Finalese" comprende in provincia di Savona l'intero territorio dei comuni di: Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Giusteni- ce, Loano, Magliolo, Noli, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo San Giacomo, Vezzi Portio e la parte del territorio del comune di Calice Ligure (delimitato a nord dal crinale appenninico). Articolo 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle u ve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti d'impianto, le forme di alleva- mento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i vini bianchi - Pigato e Vermentino ed a q.li 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino rosso Rossese. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per il vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere ri portata at - traverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini "Riviera Ligure di Ponente". Qualora la resa uva vino superi il limite sopra indicato, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata. La Regione Liguria annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione anche in riferimento a singole zone geografiche o a tipi di vino, dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. PdCIntroduzione Riviera Ligure di Ponente 22_06_09_IM-SV-GE.doc Pagina 11 di 20

12 Articolo 5 Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente" delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata. Le uve destinate alla vinificazione dovranno essere sottoposte a preventiva cernita in modo da assicurare al vino una gradazione alcolica complessi va minima naturale di gradi 10,5 per i vini Pigato, Rossese e Vermentino. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a con- ferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Articolo 6 I vini di cui all'art. 1 all'atto della loro immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Riviera Ligure di Ponente" Pigato: colore: giallo paglierino più o meno carico; odore: intenso, caratteristico, leggermente aromatico; sapore: asciutto, pieno, lievemente amarognolo mandorlato; gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. "Riviera Ligure di Ponente" Rossese: colore: rosso rubino chiaro; odore: delicato, caratteristico, vinoso; sapore: asciutto, delicato, morbido, amarognolo; gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. "Riviera Ligure di Ponente" Vermentino: colore: paglierino; odore: delicato, caratteristico, fruttato; sapore: asciutto, fresco, armonico, delicatamente fruttato; gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, di modificare per i vini di cui sopra i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto. Articolo 7 Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "riserva". E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. Fatto salvo l'uso di nomi aziendali, non è consentito l'uso di altre indicazioni geografiche e. toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, tenute, zone e località comprese nella zona delimitata nel, precedente art. 3.. Le bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, contenenti vini "Riviera Ligure di Ponente" di cui al presente disciplinare, in vista della vendita devono essere, anche per quanto riguarda il confeziona mento e la presentazione, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini "Riviera Ligure di Ponente" può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè documentabile. Tale indicazione è PdCIntroduzione Riviera Ligure di Ponente 22_06_09_IM-SV-GE.doc Pagina 12 di 20

13 obbligatoria per i vini designati in conformità dell'art. 7, del presente disciplinare e quelli posti in commercio con una delle sottodenominazioni di cui all'art. 3. Articolo 8 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente" vino che non risponde al- le condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n Rintracciabilità Ai fini della rintracciabilità, la materia prima, i semilavorati da destinare alla vinificazione (tra i quali sono comprese le giacenze di prodotto di annate precedenti) e il prodotto finito, devono essere opportunamente identificati per ogni segmento produttivo e in ogni fase del processo di lavorazione: dall ingresso dei prodotti in azienda, all uscita dagli stabilimenti di lavorazione e durante il trasporto. La rintracciabilità delle partite di prodotto comincia con l identificazione delle uve durante il trasporto, al momento dell accettazione presso i vinificatori, lungo tutta la fase di produzione del vino e fino all imbottigliamento. Eventuali trasferimenti di semilavorati (mosti e vini atti a divenire Riviera Ligure di Ponente) dovranno essere identificati in uscita dagli stabilimenti di provenienza, durante il trasporto e in accettazione negli stabilimenti di destinazione. Le lavorazioni subite dalla partita di mosto/vino devono essere previamente comunicate alla Camera di Commercio competente per territorio. Opportune registrazioni delle attività svolte in relazione alle partite di prodotto, permetteranno di conoscere le lavorazioni subite da tali partite (miscelazioni, tagli, arricchimenti, etc.) in ogni momento del processo di produzione. Dai registri si deve poter risalire anche alle quantità di prodotto lavorato in ogni punto critico della filiera e per ogni partita le quantità in entrata devono necessariamente corrispondere alle quantità in uscita. In generale devono essere registrate e documentate per il ricevimento delle partite di prodotto (uve, mosti, vini atti a divenire Riviera Ligure di Ponente; vini Riviera Ligure di Ponente): - il conferitore del prodotto; - la data di ricevimento del prodotto; - la descrizione della partite di prodotto: uve; mosti; vini atti a divenire Riviera Ligure di Ponente, vini Riviera Ligure di Ponente; - l identificazione della partita; - il peso della partita; - le lavorazioni subite dalla partita e le descrizioni delle stesse lavorazioni, con i riferimenti quantitativi che permettono di verificare il rispetto delle prescrizioni di legge relative alle lavorazioni stesse (tagli, arricchimenti, etc.); PdCIntroduzione Riviera Ligure di Ponente 22_06_09_IM-SV-GE.doc Pagina 13 di 20

14 per le attività di vinificazione, imbottigliamento e vendita: - la localizzazione della partita, mediante piante descrittive della localizzazione dei vasi vinari, sili, etc, e l identificazione dei recipienti; - le lavorazioni subite dalla partita e le descrizioni delle stesse lavorazioni, con i riferimenti quantitativi che permettono di verificare il rispetto delle prescrizioni di legge relative alle lavorazioni stesse (tagli, arricchimenti, etc.); - le attività di confezionamento, con, in riferimento a ciascun lotto di confezionamento, l indicazione del numero e della tipologia dei recipienti utilizzati; - i quantitativi di prodotto venduto. In fase di vinificazione le principali operazioni di cantina, arricchimento, taglio, movimenti di cantina, declassamento, vinificazione, sono documentate dagli appositi registri di cantina a fronte degli obblighi di legge. PdCIntroduzione Riviera Ligure di Ponente 22_06_09_IM-SV-GE.doc Pagina 14 di 20

15 6 Controlli di conformità Il controllo di conformità è attuato dalle Camere di Commercio e corrisponde a controlli documentali, verifiche ispettive di processo presso le aziende agricole produttrici di uva, presso le aziende di trasformazione, presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento e prove chimico-fisiche ed organolettiche sul prodotto. Nel dettaglio si specifica l oggetto delle verifiche ispettive per tipologia di operatore. Verifiche ispettive di processo presso le aziende agricole produttrici di uva, per la verifica della persistenza delle condizioni di iscrizione all albo e dell applicazione delle prescrizioni agronomiche. Ogni anno le verifiche sono effettuate su un campione significativo pari ad un minimo del 15 % della produzione rivendicata dell anno precedente. A partire dal secondo anno in poi sarà inserito nel campione un numero di aziende già sottoposte ad ispezione da riproporre a verifica che rappresentino almeno il 3 % della produzione complessiva. Limitatamente alle rese uve/ettaro, la Camera di Commercio effettua una verifica ante-vendemmia sul 10 % della produzione dell anno precedente tramite un indagine di fertilità. Questo campione del 10 % rientra in quello del 15 %. Limitatamente alle visite ispettive alle aziende agricole, a partire dall ottavo anno, il campione da controllare sarà costituito da almeno l 8 % delle aziende. Verifiche ispettive presso vinificatori e imbottigliatori, si effettuano con intensità analoghe a quelle predisposte per le aziende produttrici di uva. Le verifiche agli imbottigliatori sono effettuate su un campione significativo pari ad un minimo del 15 % della produzione rivendicata dell anno precedente tra coloro che hanno comunicato l attività di imbottigliamento nel corso dell anno solare. Relativamente al primo anno di attività della Struttura, l estrazione potrà essere fatta sul totale del prodotto certificato dalla Commissione di degustazione relativamente alle partite di vino a. Verifiche di conformità del prodotto semilavorato svolte in fase intermedia di produzione presso gli stessi vinificatori sui quali si effettua la verifica ispettiva. Verifiche di conformità del prodotto confezionato (titolo alcolometrico volumico naturale) prelevato presso gli imbottigliatori sui quali si effettua la verifica ispettiva, in ragione del 15% annuo della produzione rivendicata dell anno precedente. Gli operatori devono rendersi disponibili alle attività di controllo di conformità che la Camera di Commercio intende effettuare, presso i vigneti, le strutture e/o altri locali di interesse, al fine di valutare la conformità del vino prodotto alle prescrizioni del disciplinare e del piano dei controlli della Riviera Ligure di Ponente. PdCIntroduzione Riviera Ligure di Ponente 22_06_09_IM-SV-GE.doc Pagina 15 di 20

16 L ispettore incaricato esegue la verifica e, al termine della stessa, compila un verbale che riporta i seguenti dati: data e ora della verifica; dati dell azienda sottoposta a controllo e nominativo del referente aziendale; dati dell ispettore; risultanze della verifica; eventuali dichiarazioni dell azienda; eventuali osservazioni del referente aziendale. L ispettore ed il referente aziendale firmano il verbale di controllo per confermare e sottoscrivere quanto ivi riportato. Il verbale suddetto è compilato in triplice copia, di cui una copia viene consegnata all azienda, una copia viene consegnata alla Camera di Commercio e la restante è conservata dall ispettore. L ispettore durante i controlli di conformità può evidenziare dei rilievi: nella tabella dei controlli viene riportata la gravità delle non conformità riscontrate. Ricevuto il verbale di verifica ispettiva, se vi sono non conformità, la Camera di Commercio darà attuazione a quanto previsto nel Piano dei Controlli. PdCIntroduzione Riviera Ligure di Ponente 22_06_09_IM-SV-GE.doc Pagina 16 di 20

17 7 Note esplicative alla tabella dei controlli Di seguito si riportano i punti chiave e le principali definizioni della tabella dei controlli di seguito riportata: 1. Soggetti Per soggetti si intendono gli operatori coinvolti nella produzione dei vini Riviera Ligure di Ponente, ovvero: - viticoltori i cui vigneti risultino iscritti all albo dei vigneti per la Riviera Ligure di Ponente e che presentino annualmente denuncia delle uve alla Camera di Commercio, secondo le prescrizioni del decreto del 28/12/06; - vinificatori i cui stabilimenti enologici ricadano nella zona di produzione della Riviera Ligure di Ponente come previsto dal disciplinare di produzione; - imbottigliatori iscritti all albo degli imbottigliatori per la Riviera Ligure di Ponente presso la Camera di Commercio competente per territorio, secondo le disposizione del decreto del 21/05/ Fase di processo Per fase di processo si intende la fase, nell ambito del processo produttivo dei vini Riviera Ligure di Ponente, che è oggetto di controllo e che è strettamente correlata alla tipologia di operatore. Nello specifico la fase produzione delle uve si riferisce al viticoltore, la fase produzione vini al vinificatore, le fasi di imbottigliamento e confezionamento vini e di designazione e presentazione si riferiscono all imbottigliatore. 3. Requisiti Per requisiti si intendono le caratteristiche e/o gli adempimenti cui devono attenersi gli operatori per produrre vini Riviera Ligure di Ponente e che discendono direttamente dagli articoli del disciplinare di produzione. Nello specifico possiamo distinguere requisiti legati alla zona di produzione (per viticoltori, vinificatori) o all iscrizione all albo degli imbottigliatori (per gli imbottigliatori), e requisiti legati al PdCIntroduzione Riviera Ligure di Ponente 22_06_09_IM-SV-GE.doc Pagina 17 di 20

18 processo produttivo (forme di allevamento, sistemi di potatura, rese, norme per la vinificazione). 4. Acquisizione documentazione Per acquisizione documentazione si intende la richiesta dei documenti presentati dagli operatori e sui quali la Camera di Commercio effettua i controlli documentali. Si tratta per i viticoltori delle denunce delle uve, per i vinificatori delle ricevute frazionate delle uve, dei documenti di trasporto dei vini commercializzati sfusi e delle richieste di prelievo, per gli imbottigliatori dell iscrizione all albo degli imbottigliatori. Nel caso specifico della Riviera Ligure di Ponente si fa riferimento esclusivamente alla copia di iscrizione all albo imbottigliatori, in caso l impianto di imbottigliamento fosse situato all esterno delle province di Imperia, Savona e Genova. 5. Attività di controllo Per attività di controllo si intende l attività che viene svolta dalla Camera di Commercio in relazione agli specifici requisiti del disciplinare di produzione della Riviera Ligure di Ponente, sia che si tratti di verifiche documentali, ispettive presso gli operatori e/o di prelievi di campioni di vino in lavorazione o già certificato. 6. Tipo ed entità del controllo Per tipo ed entità del controllo si intendono la tipologia di verifica svolta dalla Camera di Commercio (documentale, ispettiva, analitica) e la percentuale di soggetti sottoposti a controllo. E opportuno specificare che le percentuali sono riferite alla produzione e non al numero di operatori iscritti. La scelta delle aziende da sottoporre a controllo deve essere effettuata con il metodo dell estrazione casuale, per il quale ci si avvale di un apposito software specifico. Le verifiche documentali devono essere effettuate sul totale delle denunce delle uve, delle richieste di prelievo e delle richieste di certificazione presentate dagli operatori. Le verifiche ispettive devono essere effettuate secondo le percentuali specificate al paragrafo 6. PdCIntroduzione Riviera Ligure di Ponente 22_06_09_IM-SV-GE.doc Pagina 18 di 20

19 7. Comunicazione del parere di conformità Per comunicazione del parere di conformità si intende la trasmissione dell esito delle verifiche documentali effettuate, condizione indispensabile per procedere al rilascio delle ricevute frazionate delle uve ai viticoltori, all effettuazione del prelievo nel caso dei vinificatori. Essendo la Camera di Commercio responsabile del rilascio delle ricevute frazionate, tale comunicazione non si rende necessaria. La Camera di Commercio comunica direttamente agli imbottigliatori il parere di conformità, indispensabile per procedere al confezionamento. In seguito alla ricezione di tale parere, gli imbottigliatori attribuiscono alle partite certificate i rispettivi numeri di lotto, che contestualmente verranno comunicati da questi ultimi alla Camera di Commercio, ai sensi dell articolo 9 decreto 29/03/ Comunicazione della documentazione Per comunicazione della documentazione si intende la relazione annuale che la Camera di Commercio deve inviare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e alla Regione Liguria contenente almeno le voci riportate al paragrafo Non conformità Per non conformità si intende il mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che può pregiudicare la rispondenza del prodotto ai requisiti del disciplinare della Riviera Ligure di Ponente. 10. Gravità della non conformità Per gravità della non conformità si intende la classificazione della non conformità rilevata. Le non conformità si suddividono in: non conformità gravi: mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che determina la non rispondenza dello stesso ai requisiti previsti dal disciplinare. Il prodotto non può essere identificato come Riviera Ligure di Ponente; PdCIntroduzione Riviera Ligure di Ponente 22_06_09_IM-SV-GE.doc Pagina 19 di 20

20 non conformità lievi: mancato soddisfacimento di un requisito relativo al processo produttivo, al sistema di gestione o al prodotto che non pregiudica la rispondenza dello stesso ai requisiti previsti dal disciplinare, ma può nel tempo comprometterla. Il prodotto può essere identificato come Riviera Ligure di Ponente. 11. Trattamento della non conformità Per trattamento della non conformità si intende l insieme delle azioni atte a ristabilire la conformità della situazione verificata. Entro 15 giorni dalla data del rilievo la Camera di Commercio ne dà comunicazione al soggetto controllato e agli organi competenti (Regione Liguria, Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari). 12. Azione correttiva Per azione correttiva si intende l insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti o potenziali. Le azioni correttive previste dalla Camera di Commercio prevedono controlli aggiuntivi a carattere documentale, ispettivo e analitico. PdCIntroduzione Riviera Ligure di Ponente 22_06_09_IM-SV-GE.doc Pagina 20 di 20

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA RIVIERA LIGURE DI PONENTE

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA RIVIERA LIGURE DI PONENTE Annesso PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA RIVIERA LIGURE DI PONENTE Articolo 1 Denominazione e vini 1. La Denominazione di Origine Controllata Riviera

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A NETTUNO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A NETTUNO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA NETTUNO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata Nettuno è riservata ai vini: Nettuno

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CORI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CORI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CORI Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Cori» è riservata al vino bianco

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A ZAGAROLO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A ZAGAROLO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA ZAGAROLO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 Art. 1 La denominazione di origine controllata «Zagarolo» è riservata al vino

Dettagli

IL PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI MONTEPULCIANO D ABRUZZO D.O.C. (Aggiornato secondo lo schema del DM 17 luglio 2008)

IL PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI MONTEPULCIANO D ABRUZZO D.O.C. (Aggiornato secondo lo schema del DM 17 luglio 2008) IL PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI MONTEPULCIANO D ABRUZZO D.O.C. (Aggiornato secondo lo schema del DM 17 luglio 2008) 1 INTRODUZIONE Il Piano è realizzato sulla base dello schema approvato dal Ministero

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MATERA ai sensi del decreto 6 luglio 2005 G.U. n.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MATERA ai sensi del decreto 6 luglio 2005 G.U. n. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MATERA ai sensi del decreto 6 luglio 2005 G.U. n.163 del 15/07/2005 Art.1 Denominazione dei vini La denominazione di origine controllata

Dettagli

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino Art. 1 Art. 2 Art. 3

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino Art. 1 Art. 2 Art. 3 Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino Decreto 19/5/1998 G.U. n 133 del 10/6/1998 Art. 1 La denominazione di origine controllata e

Dettagli

IL PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI MOLISE D.O.C.

IL PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI MOLISE D.O.C. (Schede aggiornate DM 17.07.2008) IL PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI MOLISE D.O.C. 1 SCHEDA 1 VITICOLTORE - Controllo Albo Vigneti 1 Soggetto I viticoltori, conduttori a qualunque titolo di appezzamenti

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A APRILIA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A APRILIA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA APRILIA Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Aprilia» è riservata ai vini

Dettagli

PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DELLA D.O. Cannonau di Sardegna AI SENSI DEL DM 14 GIUGNO 2012

PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DELLA D.O. Cannonau di Sardegna AI SENSI DEL DM 14 GIUGNO 2012 DELLA AI SENSI DEL DM 14 GIUGNO 2012 REV. DATA ELABORATO VERIFICATO APPROVATO 0 24/07/12 Acquisizione documentazione (anche per via telematica) Attività di di VITICOLTORE Produzione delle uve a D.O. dei

Dettagli

FRIULI o FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI o FRIULI VENEZIA GIULIA PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI e TARIFFARIO PER LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI FRIULI o FRIULI VENEZIA GIULIA D.M. 14 giugno 2012 e D.M. 11 novembre 2011 PIANO DELLE VERIFICHE

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRINDISI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRINDISI A NNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BRINDISI Articolo 1 (denominazione e vini) La denominazione di origine controllata «Brindisi» è riservata ai vini, che

Dettagli

IL DIRETTORE GENERALE DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

IL DIRETTORE GENERALE DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ DECRETO 21 luglio 2009. Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», dell incarico a svolgere le funzioni di controllo previste

Dettagli

COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT

COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT D.M. 4 giugno 202 PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER LA

Dettagli

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 12 settembre 1996 Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Pinerolese".(GU n. 227 del 27-9-1996) DISCIPLINARE

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A GENAZZANO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A GENAZZANO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA GENAZZANO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Genazzano» è riservata ai vini

Dettagli

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo; DECRETO 2 aprile 2009. Conferimento al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero dell incarico a svolgere le funzioni di controllo per la DOCG «Roero» e per le DOC «Colline Saluzzesi»,

Dettagli

PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI

PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI -AI SENSI DEL DM N. 794 DEL 14/06/2012- REV. DATA ELABORATO VERIFICATO per la Segreteria Tecnica APPROVATO

Dettagli

PIANO DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO DELLA D.O. SALICE SALENTINO AI SENSI DEL DM 14 GIUGNO 2012

PIANO DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO DELLA D.O. SALICE SALENTINO AI SENSI DEL DM 14 GIUGNO 2012 PIANO DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO DELLA D.O. SALICE SALENTINO AI SENSI DEL DM 4 GIUGNO 202 REV. DATA ELABORATO VERIFICATO APPROVATO 0 24/07/202 Romualdo Topputi Angelo Raffaele Caforio Eupremio

Dettagli

PIANO DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO D.O. ALTO ADIGE O DELL ALTO ADIGE/ SÜDTIROL O SÜDTIROLER

PIANO DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO D.O. ALTO ADIGE O DELL ALTO ADIGE/ SÜDTIROL O SÜDTIROLER CAMERA DI COMMERCIO DI PIANO DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO D.O. ALTO ADIGE O DELL ALTO ADIGE/ SÜDTIROL O SÜDTIROLER PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO DELLA D.O. ALTO ADIGE

Dettagli

SCIACCA D.M. 5/GIUGNO/1998 D.O.C.

SCIACCA D.M. 5/GIUGNO/1998 D.O.C. SCIACCA D.M. 5/GIUGNO/1998 D.O.C. Art 1 La denominazione di origine controllata Sciacca, è riservata ai seguenti vini: Sciacca bianco Sciacca Inzolia Sciacca Chardonnay Sciacca riserva Rayana Sciacca rosso

Dettagli

PIANO DI CONTROLLO PER VINI A D.O. COLLI DEL TRASIMENO

PIANO DI CONTROLLO PER VINI A D.O. COLLI DEL TRASIMENO Pagina 1 di 9 PIANO DI CONTROLLO PER VINI A D.O. COLLI DEL TRASIMENO (in accordo all Allegato 2 del Decreto n.794 del 14 Giugno 2012 Approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell

Dettagli

PANTELLERIA MOSCATO DI PANTELLERIA PASSITO DI PANTELLERIA D.M. 27/SETTEMBRE/2000 D.O.C.

PANTELLERIA MOSCATO DI PANTELLERIA PASSITO DI PANTELLERIA D.M. 27/SETTEMBRE/2000 D.O.C. PANTELLERIA MOSCATO DI PANTELLERIA PASSITO DI PANTELLERIA D.M. 27/SETTEMBRE/2000 D.O.C. Art 1 La denominazione di origine controllata Moscato di Pantelleria è riservata al vino che risponde alle condizioni

Dettagli

Denom. Vini Collio Goriziano o Collio IV.29

Denom. Vini Collio Goriziano o Collio IV.29 D.P.R. 24 maggio 1968. Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini Collio Goriziano o Collio. ( 1-2 ) Art. 1. - La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»

Dettagli

IL DIRETTORE GENERALE DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

IL DIRETTORE GENERALE DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ DECRETO 21 luglio 2009. Conferimento a «Toscana CertiÞ cazione Agroalimentare S.r.l.», in breve «TCA S.r.l.», dell incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall articolo 48 del Regolamento

Dettagli

Articolo La indicazione geografica tipica "Marche" è riservata alle seguenti categorie di prodotti vitivinicoli:

Articolo La indicazione geografica tipica Marche è riservata alle seguenti categorie di prodotti vitivinicoli: ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINI A IGT MARCHE Articolo 1. La Indicazione Geografica Tipica "Marche", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è

Dettagli

RIESI D.O.C. D.D. 23/LUGLIO/2001

RIESI D.O.C. D.D. 23/LUGLIO/2001 RIESI D.O.C. D.D. 23/LUGLIO/2001 Art 1 La denominazione di origine controllata Riesi è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione

Dettagli

PIANO DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO DELLA IG LAZIO AI SENSI DEL DM 794 del 14/06/2012

PIANO DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO DELLA IG LAZIO AI SENSI DEL DM 794 del 14/06/2012 PIANO DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO DELLA IG LAZIO AI SENSI DEL DM 794 del 4/06/202 REV. DATA VERIFICATO Il Responsabile Tecnico Dei Piani di Controllo APPROVATO Il Dirigente Area V 0 20/07/202

Dettagli

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo; DECRETO 2 aprile 2009. Adeguamento dell incarico a svolgere le funzioni di controllo al Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero per le DOCG «Barbaresco», «Barolo» e «Dolcetto di Dogliani

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A BIANCO CAPENA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A BIANCO CAPENA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BIANCO CAPENA Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata Bianco Capena è riservata

Dettagli

Valori Agricoli Medi della provincia. Annualità 2013

Valori Agricoli Medi della provincia. Annualità 2013 REGIONE AGRARIA N : 1 REGIONE AGRARIA N : 2 REGIONE AGRARIA N?1 REGIONE AGRARIA N?2 Comuni di: ALTARE, CAIRO MONTENOTTE, CARCARE, CENGIO, COSSERIA, DEGO, GIUSVALLA, MALLARE, MILLESIMO, MIOGLIA, PALLARE,

Dettagli

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata Sant Antimo Decreto 18/1/1996 G.U. n 26 del 1/2/1996

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata Sant Antimo Decreto 18/1/1996 G.U. n 26 del 1/2/1996 Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata Sant Antimo Decreto 18/1/1996 G.U. n 26 del 1/2/1996 Art. 1 La denominazione di origine controllata Sant Antimo è riservata ai

Dettagli

SAMBUCA DI SICILIA D.O.C. D.D. 11/LUGLIO/2002

SAMBUCA DI SICILIA D.O.C. D.D. 11/LUGLIO/2002 SAMBUCA DI SICILIA D.O.C. D.D. 11/LUGLIO/2002 Art 1 La denominazione di origine controllata Sambuca di Sicilia è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati ottenuti dai vigneti dell omonima zona di produzione

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A D.O.C. RIVIERA LIGURE DI PONENTE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A D.O.C. RIVIERA LIGURE DI PONENTE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A D.O.C. RIVIERA LIGURE DI PONENTE Approvato con DPR 31.03.1988 G.U. 25-31.01.1989 Modificato con DM 16.09.2003 G.U. 223-25.09.2003 Modificato con D.M. 25.10.2011 G.U.

Dettagli

PIANO DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO DELLA D.O. PRIMITIVO DI MANDURIA AI SENSI DEL D.M. 794 DEL 14 GIUGNO 2012

PIANO DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO DELLA D.O. PRIMITIVO DI MANDURIA AI SENSI DEL D.M. 794 DEL 14 GIUGNO 2012 Camera di commercio di Taranto Piano dei controlli e prospetto tariffario D.O. Primitivo di Manduria 27/04/2015 PIANO DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO DELLA D.O. PRIMITIVO DI MANDURIA AI SENSI DEL

Dettagli

Disciplinare di produzione

Disciplinare di produzione Carignano del Sulcis I vini "Carignano del Sulcis" sono regolamentati dal Decreto ministero Risorse agricole del 18 ottobre 1995 che ha sostituito il Dpr 1 giugno 1977 e 30 dicembre 1989. Disciplinare

Dettagli

PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER I VINI A I.G.P. BENEVENTANO. D.M. 14 giugno 2012

PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER I VINI A I.G.P. BENEVENTANO. D.M. 14 giugno 2012 \ ISMECERT SRL UNINOMINALE Corso Merionale 6 80143 NAPOLI Tel. 081/5636647 - Fax 081 5534019 info@ismecert.com PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER I VINI A I.G.P. BENEVENTANO D.M. 14 giugno 2012

Dettagli

I vini "Cannonau di Sardegna"sono regolamentati dal Decreto Ministero Agricoltura e Foreste del 5 novembre

I vini Cannonau di Sardegnasono regolamentati dal Decreto Ministero Agricoltura e Foreste del 5 novembre Cannonau di Sardegna I vini "Cannonau di Sardegna"sono regolamentati dal Decreto Ministero Agricoltura e Foreste del 5 novembre 1992 che ha sostituito il DPR 21 luglio1972 (modificato dal D.M.29 giugno

Dettagli

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA.

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA. Allegato 1 ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DEI CONTROLLI DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE E DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA. SOMMARIO A. Introduzione B. Elementi del piano dei controlli: 1.

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI D'IMOLA"

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA COLLI D'IMOLA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COLLI D'IMOLA" Approvato con Decreto Dirigenziale dell'1/7/1997, pubblicato nella G.U. n 156 del 7/7/97 Modificato con Decreto

Dettagli

DECRETO del Dirigente n.170/2010 Diffusione in Liguria del punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus) - Secondo aggiornamento.

DECRETO del Dirigente n.170/2010 Diffusione in Liguria del punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus) - Secondo aggiornamento. DECRETO del Dirigente n.170/2010 Diffusione in Liguria del punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus) - Secondo aggiornamento. Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 Attuazione

Dettagli

Controguerra DOC Disciplinare di produzione Controguerra DOC

Controguerra DOC Disciplinare di produzione Controguerra DOC Controguerra DOC Disciplinare di produzione Controguerra DOC Articolo 1. La denominazione di origine controllata "Controguerra", è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Decreto Ministeriale 7 giugno 2010 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA GATTINARA. (G.U. n 144 del 23 giugno

Dettagli

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Matera

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Matera Proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Matera Art.1 Denominazione dei vini La denominazione di origine controllata Matera è riservata ai vini che rispondono

Dettagli

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni dorigine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni dorigine dei vini; DECRETO 29 luglio 2009. Conferimento alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Livorno ed alla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Pisa dell incarico a svolgere

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CIRCEO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CIRCEO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CIRCEO Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata Circeo, seguita dalle specificazioni

Dettagli

Denominazione di origine controllata dei vini «Castel del Monte» Disciplinare di produzione. Decreto ministero Risorse agricole del 14 marzo 1997

Denominazione di origine controllata dei vini «Castel del Monte» Disciplinare di produzione. Decreto ministero Risorse agricole del 14 marzo 1997 Decreto ministero Risorse agricole del 14 marzo 1997 Denominazione di origine controllata dei vini «Castel del Monte» Ha sostituito il Dpr 27 dicembre 1990 (modificato dal D.m. 19 settembre 1995. Aveva

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A. MONTECOMPATRI-COLONNA o MONTECOMPATRI o COLONNA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A. MONTECOMPATRI-COLONNA o MONTECOMPATRI o COLONNA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MONTECOMPATRI-COLONNA o MONTECOMPATRI o COLONNA Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALDINIEVOLE»

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALDINIEVOLE» DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALDINIEVOLE» Decreto 30 dicembre 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010) Articolo 1 Denominazione e vini La denominazione

Dettagli

MOD VINO 2 CHIEDE DOC E ATTO DOC

MOD VINO 2 CHIEDE DOC E ATTO DOC MOD VINO 2 CHIEDE DOC E ATTO DOC Oggetto : Richiesta parere conformità per imbottigliamento vino DOC CHIEDE il parere di conformità sulla corrispondenza quantitativa della partita da imbottigliare di Hl

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE TERRE del Nero di TROIA Denominazione di Origine Controllata

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE TERRE del Nero di TROIA Denominazione di Origine Controllata 16237 Allegato 1 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE TERRE del Nero di TROIA Denominazione di Origine Controllata Art. 1. Denominazione e vini La denominazione d'origine controllata "Terre del Nero di Troia" è

Dettagli

Pantalla di Todi,

Pantalla di Todi, Pantalla di Todi, 01.08.2012 Oggetto: Comunicazione inerente l avviamento dell attività di controllo per i vini IGT e la conferma dell incarico di controllo per le altre denominazioni. Gentile Produttore,

Dettagli

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009. della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009. della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 26 ottobre 2015 Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le

Dettagli

Modalità di accesso ad una DOP/IGP

Modalità di accesso ad una DOP/IGP Modalità di accesso ad una DOP/IGP Rev. 00 1 SOMMARIO 1. MODALITÀ DI ACCESSO AD UNA DOP/IGP 3 2. IL PERCORSO CERTIFICATIVO DELLA DOP OLIO EXTRAVERGINE D OLIVA TERRA DI BARI 4 3. ALLEGATO 1 - DOCUMENTI

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 26 ottobre 2015. Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le

Dettagli

SOMMARIO 1. SCOPO DELLA PROCEDURA, CAMPO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3 SCOPO DELLA PROCEDURA 3

SOMMARIO 1. SCOPO DELLA PROCEDURA, CAMPO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3 SCOPO DELLA PROCEDURA 3 Procedura a livello regionale per l esame delle domande di protezione delle DOP e IGP e modifica dei disciplinari ai sensi del D.M. 06 agosto 2009 (GU n. 220 del 22-09-2009) SOMMARIO 1. SCOPO DELLA PROCEDURA,

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 25 gennaio 2010 Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina»

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. 8274 del 26/04/2016 Designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria - Imperia, La Spezia, Savona ad effettuare i controlli ai sensi dell art. 13 del

Dettagli

PROCEDURA DI CONTROLLO AI SENSI DEL D.M. 19 MARZO 2010 VINI VARIETALI

PROCEDURA DI CONTROLLO AI SENSI DEL D.M. 19 MARZO 2010 VINI VARIETALI PROCEDURA DI CONTROLLO AI SENSI DEL D.M. 19 MARZO 2010 VINI VARIETALI Pag. 1 di 5 INDICE 1 OGGETTO... 3 2 INDICAZIONI FACOLTATIVE PREVISTE DAL D.M. 23 DICEMBRE 2009 (ALLEGATI 3 E 4)... 3 3 TABELLA DEI

Dettagli

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA (Decreto ministero delle Risorse agricole del 14 giugno 2001)

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA (Decreto ministero delle Risorse agricole del 14 giugno 2001) DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA (Decreto ministero delle Risorse agricole del 14 giugno 2001) DISCIPLINARE DI PRODUZIONE Articolo 1. La denominazione di origine

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CERVETERI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A CERVETERI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CERVETERI Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 La denominazione di origine controllata «Cerveteri» è riservata ai vini

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Decreto Ministeriale 27 luglio 2010 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA FREISA DI CHIERI (G.U. n 189 del 14 agosto

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA CHIANTI PROPOSTA DI MODIFICA REDATTA SECONDO LO SCHEMA INDICATO DAL COMITATO NAZIONALE VINI Articolo 1 (denominazione

Dettagli

Andamento della DOC Prosecco

Andamento della DOC Prosecco Assemblea generale dei soci Andamento della DOC Prosecco Treviso, 09 maggio 2014 PROPOSTE CONSORZIO 2014 Andamento generale della denominazione, Richiesta sospensione temporanea iscrizione dei vigneti

Dettagli

Ministero delle politiche agricole Roma, 25 lug alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole Roma, 25 lug alimentari e forestali Prot. n. 16991 OGGETTO: Disciplinari vini IGP italiani Chiarimenti in merito all eventuale utilizzo di prodotti derivanti da uve raccolte fuori zona di produzione, nel limite del 15% (Reg. CE n. 1234/2007,

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A EST!EST!!EST!!! DI MONTEFIASCONE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A EST!EST!!EST!!! DI MONTEFIASCONE DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA EST!EST!!EST!!! DI MONTEFIASCONE Progetto Agricoltura Qualità ARSIAL 1 ART. 1 Denominazione e vini La denominazione di origine

Dettagli

«CHIANTI» Riconosciuto con Decreto 10 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2003)

«CHIANTI» Riconosciuto con Decreto 10 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2003) DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CHIANTI» Riconosciuto con Decreto 10 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2003) Articolo 1 La denominazione di origine

Dettagli

VALPOLICELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

VALPOLICELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA VALPOLICELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA (D.M. 21 agosto 1968 come modificato da ultimo decreto 14 settembre 2007 G. Uff. n 221 del 22 settembre 2007) Le modifiche sono segnalate in grassetto.

Dettagli

D.P.R. 24 maggio 1967, n. 506.

D.P.R. 24 maggio 1967, n. 506. D.P.R. 24 maggio 1967, n. 506. Norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata o «controllata e garantita». (pubbl.

Dettagli

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Savuto. Articolo 1 Denominazione dei vini. Articolo 2 Base ampelografica

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Savuto. Articolo 1 Denominazione dei vini. Articolo 2 Base ampelografica Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Savuto ANNESSO Articolo 1 Denominazione dei vini 1. La Denominazione di Origine Controllata Savuto è riservata ai vini che rispondono

Dettagli

NOTA INFORMATIVA PIANI DI CONTROLLO: DENOMINAZIONI DI ORIGINE INF3_V_ 002_

NOTA INFORMATIVA PIANI DI CONTROLLO: DENOMINAZIONI DI ORIGINE INF3_V_ 002_ Agli utilizzatori delle D.O. OGGETTO: Disposizioni del piano dei controlli per i vini DOCG e DOC affidati a Valoritalia Applicazione del D.M. 14 giugno 2012- G.U. N. 150 del 29/06/2012. In riferimento

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI MAREMMA TOSCANA. Articolo 1 Denominazione dei vini

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI MAREMMA TOSCANA. Articolo 1 Denominazione dei vini ANNESSO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI MAREMMA TOSCANA Articolo 1 Denominazione dei vini 1. La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» è riservata

Dettagli

Portale Certificazione DOC DOMANDE E RISPOSTE

Portale Certificazione DOC DOMANDE E RISPOSTE Portale Certificazione DOC DOMANDE E RISPOSTE Via Dello Sbarco, 96 91025 Marsala (TP) www.clsinformatica.it Indice Introduzione... 3 Premessa... 3 Scopo... 3 Domande e risposte... 4 Operazioni da effettuare

Dettagli

PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MODENA" O "DI MODENA"

PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA MODENA O DI MODENA Allegato PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "MODENA" O "DI MODENA" Art. 1 Denominazione di origine 1.1 La denominazione di origine

Dettagli

DETERMINAZIONE PROT. N REP. N. 440 DEL 6 SETTEMBRE 2016

DETERMINAZIONE PROT. N REP. N. 440 DEL 6 SETTEMBRE 2016 DETERMINAZIONE PROT. N. 13073 REP. N. 440 DEL 6 SETTEMBRE 2016 Oggetto: Autorizzazione all aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2016 destinati a dare vini, vini

Dettagli

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata CONTROGUERRA

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata CONTROGUERRA Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata CONTROGUERRA Articolo 1 Denominazione e vini La Denominazione di Origine Controllata Controguerra, è riservata ai vini bianchi,

Dettagli

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Settore Produzioni Agricole Vegetali Domanda presentata dal Consorzio del Vino

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Prot. 12745 del 26/06/2015 Designazione della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di La Spezia quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 8 aprile

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COSTA VIOLA»

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COSTA VIOLA» DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COSTA VIOLA» Approvato con D.M. 27.10.1995 G.U. 266 14.11.1995 Modificato con D.M. 24.07.2009 G.U. 184 10.08.2009 Modificato con D.M.

Dettagli

Comunicazione per l apertura dei registri di commercializzazione e imbottigliamento (situazione di magazzino)

Comunicazione per l apertura dei registri di commercializzazione e imbottigliamento (situazione di magazzino) Mod. 1 Comunicazione per l apertura dei registri di commercializzazione e imbottigliamento (situazione di magazzino) Alla c.a. Sig.. CAA Coldiretti Unità locale di........ dichiara che alla data. si riscontra

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CISTERNA D ASTI"

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA CISTERNA D ASTI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "CISTERNA D ASTI" Approvato con DM 17.07.2002 GU 196 del 22.08.2002 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale

Dettagli

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi. Articolo 2 Vitigni ammessi

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi. Articolo 2 Vitigni ammessi Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi ANNESSO Articolo1 Denominazione dei vini La denominazione di origine controllata «Verdicchio dei

Dettagli

D E C R E T A. Articolo unico

D E C R E T A. Articolo unico Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ

Dettagli

Il Direttore Giuseppe Cortese

Il Direttore Giuseppe Cortese 304 24.12.2008 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54 2. di procedere con atti successivi allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per esami di categoria C - Profilo professionale

Dettagli

Modalità di accesso ad una DOP/IGP

Modalità di accesso ad una DOP/IGP Modalità di accesso ad una DOP/IGP Rev. 00 1 SOMMARIO 1. MODALITÀ DI ACCESSO AD UNA DOP/IGP 3 2. IL PERCORSO CERTIFICATIVO DELLA DOP OLIO EXTRAVERGINE D OLIVA TERRA DI BARI 4 3. ALLEGATO 1 - DOCUMENTI

Dettagli

Estratto della NOTA MIPAAF, n del 25 luglio 2012 VINI A IGT: TAGLIO MAX DEL 15 % - CONDIZIONI E LIMITI

Estratto della NOTA MIPAAF, n del 25 luglio 2012 VINI A IGT: TAGLIO MAX DEL 15 % - CONDIZIONI E LIMITI Estratto della NOTA MIPAAF, n. 16991 del 25 luglio 2012 VINI A IGT: TAGLIO MAX DEL 15 % - CONDIZIONI E LIMITI Oggetto: Disciplinari vini IGP italiani Chiarimenti in merito all eventuale utilizzo di prodotti

Dettagli

Consorzio Prosecco DOC INDICAZIONI TECNICHE DI VENDEMMIA DELLA DOC PROSECCO ANNO Oderzo 4 settembre 2015

Consorzio Prosecco DOC INDICAZIONI TECNICHE DI VENDEMMIA DELLA DOC PROSECCO ANNO Oderzo 4 settembre 2015 Consorzio Prosecco DOC INDICAZIONI TECNICHE DI VENDEMMIA DELLA DOC PROSECCO ANNO 2015 Oderzo 4 settembre 2015 VENDEMMIA PROSECCO DOC - 2015 Proposta di modifica del Disciplinare di produzione del Prosecco

Dettagli

VALORITALIA CARTELLA STAMPA

VALORITALIA CARTELLA STAMPA VALORITALIA Valoritalia è stata fondata nel 2009 dall esigenza di adeguarsi al sistema dei controlli disposto con la nuova OCM Vino, grazie alla collaborazione di due importanti società: FEDERDOC e CSQA

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "GATTINARA"

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA GATTINARA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "GATTINARA" Approvato DOC con DPR 09.07.1967 G.U.200-10.8.1967 Approvato DOCG con DPR 20.10.1990 G.U. 59-11.03.1991

Dettagli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 2009 riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini Terre Alfieri e l approvazione del relativo disciplinare

Dettagli

GG N DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINO TERRA DI SAN MARINO ARTICOLO 1

GG N DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINO TERRA DI SAN MARINO ARTICOLO 1 GG N DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINO TERRA DI SAN MARINO ARTICOLO 1 La denominazione Terra di San Marino è riservata ai vini prodotti secondo le norme stabilite nel presente disciplinare di produzione.

Dettagli

Ministero delle politiche agricole Roma, 3 nov alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole Roma, 3 nov alimentari e forestali Prot. n. 16697 Alla Confcooperative Veneto FEDAGRI Settore Vitivinicolo Via G. Savelli, 128 35129 PADOVA Alla FEDERVINI Via Mentana, 2/b 00185 ROMA E, p.c.: Alle Regioni e Province Autonome Assessorato

Dettagli

NOTA INFORMATIVA PIANI DI CONTROLLO: GESTIONE ATTIVITA ISPETTIVA INF5_V_004_

NOTA INFORMATIVA PIANI DI CONTROLLO: GESTIONE ATTIVITA ISPETTIVA INF5_V_004_ 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente nota descrive le modalità operative utilizzate da Valoritalia per la gestione del controllo ispettivo viticoltori, vinificatori, imbottigliatori ed intermediari.

Dettagli

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA SALEMI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA SALEMI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA SALEMI Approvato con D.M. 10.10.1995 G.U. 269 17.11.1995 Modificato con D.M. 02.08.1996 G.U. 190 14.08.1996 Modificato con D.M. 21.04.1998

Dettagli

Modalità di accesso ad una DOP/IGP

Modalità di accesso ad una DOP/IGP Modalità di accesso ad una DOP/IGP Rev. 00 1 SOMMARIO 1. MODALITÀ DI ACCESSO AD UNA DOP/IGP 3 2. IL PERCORSO CERTIFICATIVO DELLA DOP CACIOCAVALLO SILANO 4 3. ALLEGATO 1 - DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MODELLO

Dettagli

SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI MANICOTTI PER GIUNZIONI MECCANICHE DI BARRE DI ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO SECONDO LA NORMA UNI :2007

SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI MANICOTTI PER GIUNZIONI MECCANICHE DI BARRE DI ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO SECONDO LA NORMA UNI :2007 SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI MANICOTTI PER GIUNZIONI MECCANICHE DI BARRE DI ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO SECONDO LA NORMA UNI 11240-1:2007 Il presente documento è stato approvato dalla Commissione Prodotti

Dettagli

Disciplinare di Produzione dei vini a denominazione di origine controllata GRANCE SENESI. Articolo 1 Denominazione e vini

Disciplinare di Produzione dei vini a denominazione di origine controllata GRANCE SENESI. Articolo 1 Denominazione e vini Disciplinare di Produzione dei vini a denominazione di origine controllata GRANCE SENESI Articolo 1 Denominazione e vini La denominazione di origine controllata «Grance Senesi» è riservata ai vini che

Dettagli

Marchio dei prodotti agroalimentari del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone

Marchio dei prodotti agroalimentari del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone pag. 1 Marchio dei prodotti agroalimentari del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VITE AD UVA DA VINO DA PRODUZIONE INTEGRATA Premessa Il Parco Regionale di Montevecchia

Dettagli

NOTA INFORMATIVA PIANI DI CONTROLLO: GESTIONE ATTIVITA ISPETTIVA INF5_V_006_

NOTA INFORMATIVA PIANI DI CONTROLLO: GESTIONE ATTIVITA ISPETTIVA INF5_V_006_ 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente nota descrive le modalità operative utilizzate da Valoritalia per la gestione del controllo ispettivo viticoltori, vinificatori, imbottigliatori ed intermediari.

Dettagli